This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62006TN0308
Case T-308/06: Action brought on 13 November 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (Buffalo Milke Automotive Polishing Products)
Causa T-308/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI
Causa T-308/06: Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI
GU C 326 del 30.12.2006, p. 63–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/63 |
Ricorso presentato il 13 novembre 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI
(Causa T-308/06)
(2006/C 326/135)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Buffalo Milke Automotive Polishing Products (Pleasanton, USA) (Rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Werner & Mertz GmbH (Magonza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2006 (pratica R 1049/2005-2); |
— |
Condannare l'Ufficio al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Buffalo Milke Automotive Polishing Products
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products» per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25 — domanda n. 2 099 018
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Werner & Mertz GmbH
Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo nazionale «BÚFALO» per prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della Regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prendere in considerazione la prova dell'uso fatta valere per la prima volta dinanzi ad esso ed oltre il termine impartito dalla divisione di opposizione.