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Document 62006TN0004

    Causa T-4/06: Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/27


    Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-4/06)

    (2006/C 74/52)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia [Rappresentante: Jarosław Pietras, agente del governo]

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15 ottobre 2005, pag. 12).

    condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 2 del regolamento n. 1686/2005 che prevede, conformemente all'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001 (1), l'importo dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005 ai fini della copertura del saldo non liquidato delle perdite complessive. Il contestato articolo del regolamento prevede coefficienti diversi di contributo complementare tra i Paesi che hanno istituito la Comunità prima del 1o maggio 2004 nonché fra i «nuovi» Paesi membri.

    A sostegno del ricorso la ricorrente poggia sui motivi seguenti:

    incompetenza della Commissione europea e violazione dell'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001 il quale, nell'opinione della ricorrente, autorizza la Commissione europea a fissare solo un unico coefficiente di uguale importo per tutta la Comunità, ciò che sempre a suo avviso confermano univocamente e concordemente in proposito tutte le diverse versioni linguistiche del disposto del regolamento. In aggiunta la ricorrente sostiene che i principi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero non solo non possono creare una giustificazione per derogare al tenore letterale del disposto del regolamento (CE) n. 1260/2001, ma addirittura escludono una deroga siffatta;

    violazione del principio della ripresa immediata e completa dell'acquis communautaire da parte dei nuovi Paesi membri; secondo la ricorrente il coefficiente differenziato del contributo complementare costituisce in realtà una misura transitoria che non ha fondamento nell'Atto di adesione costituente il fondamento della ripresa da parte della Repubblica di Polonia dell'insieme dei diritti e degli obblighi risultanti dalla qualità di membro il che, secondo la ricorrente, comprende anche la ripresa del diritto di beneficiare dei pagamenti oltre il dovuto e dell'obbligo di copertura delle perdite nel mercato dello zucchero generate nelle passate campagne di commercializzazione;

    violazione del principio di non discriminazione; la ricorrente addebita alla Commissione che l'unico criterio di differenziazione del coefficiente nel regolamento contestato è la data di adesione dei paesi membri all'Unione europea. Nell'opinione della ricorrente le conseguenze dell'adesione sono state disciplinate in maniera esaustiva nell'Atto di adesione e negli atti adottati sul suo fondamento e la data di allargamento dell'Unione europea non può costituire un criterio obiettivo che possa giustificare la differenziazione introdotta;

    violazione del principio di solidarietà; secondo la ricorrente la differenziazione del coefficiente rispetto ai singoli Paesi membri si risolve in una ripartizione arbitraria, non proporzionale e non solidale delle spese di finanziamento del mercato dello zucchero;

    insufficiente motivazione della misura contestata alla luce dell'assenza di indicazione da parte della Commissione europea sia delle circostanze che avrebbero giustificato la differenziazione del coefficiente, sia delle finalità cui avrebbe potuto servire una differenziazione siffatta;

    violazione del requisito delle forme sostanziali data l'adozione del regolamento (CE) n. 1685/2005 in contrasto col disposto dell'art. 3 del regolamento di procedura del comitato di gestione per lo zucchero e dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (2) in quanto la Commissione europea non ha presentato, a dire della ricorrente, nel corso del procedimento di «comitologia» la versione linguistica polacca della misura impugnata. La ricorrente asserisce che la violazione riveste un carattere di particolare gravità, poiché concerne la proposta di un atto normativo ed è espressione della prassi costante della Commissione europea nell'ambito del comitato di gestione per lo zucchero.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30 giugno 2001, pag. 1).

    (2)  GU L 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385, con modificazioni.


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