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Document 62006TJ0314
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 13 September 2010. # Whirlpool Europe Srl v Council of the European Union. # Dumping - Imports of certain combined refrigerator-freezers originating in South Korea - Definition of the product concerned - Rights of the defence - Advisory Committee - Duty to state reasons - Choice of the method used to define the product concerned - Article 15(2) and Article 20(5) of Regulation (EC) No 384/96 (now Article 15(2) and Article 20(5) of Regulation (EC) No 1225/2009). # Case T-314/06.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010.
Whirlpool Europe Srl contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping - Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud - Definizione di prodotto in esame - Diritti della difesa - Comitato consultivo - Obbligo di motivazione - Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame - Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009].
Causa T-314/06.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010.
Whirlpool Europe Srl contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping - Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud - Definizione di prodotto in esame - Diritti della difesa - Comitato consultivo - Obbligo di motivazione - Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame - Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009].
Causa T-314/06.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-05005
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:390
Causa T‑314/06
Whirlpool Europe Srl
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dumping — Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud — Definizione del prodotto in esame — Diritti della difesa — Comitato consultivo — Obbligo di motivazione — Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame — Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»
Massime della sentenza
1. Procedura — Intervento — Ampiezza dei diritti processuali dell’interveniente a seconda della data di presentazione dell’istanza d’intervento
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115, n. 1, e 116, n. 6)
2. Diritto dell’Unione — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping
(Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 20, e n. 1225/2009, art. 20)
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Inchiesta — Consultazione degli Stati membri in seno al comitato consultivo
(Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 15, n. 2, e n. 1225/2009, art. 15, n. 2)
4. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che istituisce dazi antidumping
(Art. 296 TFUE)
5. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Inchiesta — Definizione del prodotto in esame
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 1)
1. In forza dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, un interveniente che abbia presentato la propria istanza di intervento dopo la scadenza del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, di detto regolamento, che decorre dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo alla presentazione del ricorso, ha unicamente il diritto di partecipare alla fase orale, di ricevere comunicazione della relazione d’udienza e di presentare proprie osservazioni, in base alla stessa, durante la fase orale.
(v. punto 59)
2. Il rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, in forza del quale le imprese interessate da una procedura di indagine conclusasi con l’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati. Tale prescrizione è attuata dall’art. 20 del regolamento antidumping di base, n. 384/96 (divenuto art. 20 del regolamento n. 1225/2009).
Al riguardo, qualora la Commissione abbia comunicato al ricorrente il documento d’informazione finale riveduto e gli abbia impartito un termine per comunicare le proprie osservazioni, che quest’ultimo ha presentato entro il termine impartito, e la Commissione abbia successivamente sottoposto al Consiglio la proposta di regolamento definitivo, diversi giorni dopo la comunicazione al ricorrente del documento d’informazione finale riveduto, non può constatarsi alcuna violazione dei diritti della difesa del ricorrente. Peraltro, la circostanza che un progetto di proposta di regolamento definitivo sottoposto al Consiglio sia divulgato in seno alla Commissione secondo un procedimento scritto al fine di ottenere il consenso dei membri dell’istituzione, non mette in discussione la possibilità che il ricorrente sia utilmente sentito, dal momento che la Commissione può, eventualmente, interrompere detto procedimento scritto ovvero modificare il proprio progetto di proposta a seguito delle osservazioni sottoposte dalle parti interessate.
(v. punti 74‑78)
3. La violazione del termine prescritto dall’art. 15, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96 non può di per sé sola essere costitutiva di una violazione delle forme sostanziali idonea a viziare la legalità del procedimento di consultazione degli Stati membri in sede di comitato consultivo e, quindi, la definizione di un prodotto adottata nel regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo.
Infatti, ai sensi del diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 461/2004, che ha modificato il regolamento n. 384/96 a tale riguardo, le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo «dovrebbero» essere inviate al più tardi dieci giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato consultivo «per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle». Dalla lettera di tale ‘considerando’ e, in particolare, dall’impiego del condizionale («dovrebbero») si deduce che l’osservanza del termine di cui trattasi non è prescritta a pena di nullità del procedimento di consultazione degli Stati membri in sede di comitato consultivo, ma che al contrario le condizioni di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 384/96 possono essere soddisfatte, quando gli Stati membri dispongono di fatto del tempo sufficiente per esaminare le informazioni ad essi comunicate dal presidente del comitato consultivo.
Al riguardo qualora non sia dimostrato che gli Stati membri sono stati privati del tempo necessario per poter conoscere utilmente i dati afferenti alla nuova definizione del prodotto in esame adottata dalla Commissione e che per tale motivo il comitato consultivo non ha potuto rendere il proprio parere con piena cognizione di causa, ma che, al contrario, la questione relativa alla definizione del prodotto in esame è stata discussa dettagliatamente dai rappresentanti degli Stati membri durante le varie riunioni del comitato consultivo tenutesi nel corso dell’inchiesta e che tale definizione in particolare è stata oggetto dei documenti relativi alle misure definitive trasmessi dalla Commissione agli Stati membri, oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, la violazione del termine fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 384/96 non può essere considerata tale da influire sull’esito del procedimento di consultazione né, conseguentemente, sulla definizione del prodotto in esame adottata in via definitiva nel regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo.
(v. punti 91‑96)
4. Dal momento che un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi si inserisce nell’impianto sistematico di un complesso di misure, non può esigersi che la sua motivazione specifichi i diversi elementi di fatto e di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che ne sono oggetto, né che le istituzioni prendano posizione rispetto a tutti gli argomenti fatti valere dagli interessati. Al contrario, è sufficiente che l’autore dell’atto esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia del regolamento contestato.
È vero che la motivazione di un regolamento che istituisce dazi antidumping deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni comunicate agli interessati dalle istituzioni dell’Unione e delle osservazioni presentate da questi ultimi in sede di procedimento di inchiesta. Tuttavia, le istituzioni non sono tenute a motivare specificamente il fatto che non siano stati presi in considerazione i vari argomenti addotti dagli interessati. È sufficiente che il regolamento contenga una chiara giustificazione dei principali elementi intervenuti nella loro analisi, sempreché tale giustificazione sia idonea a chiarire i motivi per cui esse non hanno tenuto conto degli argomenti pertinenti fatti valere dalle parti nel corso del procedimento amministrativo.
Peraltro, un regolamento che istituisce dazi antidumping a seguito di un procedimento d’inchiesta deve essere motivato soltanto rispetto al complesso degli elementi di fatto e di diritto pertinenti ai fini della valutazione in esso svolta. La motivazione di tale atto non ha lo scopo di illustrare l’evoluzione della posizione delle istituzioni nel corso del procedimento amministrativo e non è dunque intesa a giustificare le divergenze tra la soluzione accolta nell’atto finale e la posizione provvisoria espressa nei documenti comunicati alle parti interessate durante questo procedimento al fine di consentire loro di comunicare le proprie osservazioni. Pertanto tale obbligo non impone neppure alle istituzioni di spiegare sotto che profilo una posizione prospettata in una certa fase del procedimento amministrativo fosse eventualmente infondata.
(v. punti 114‑116)
5. La definizione di un prodotto, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, ha l’obiettivo di agevolare l’elaborazione dell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi antidumping. Ai fini di questa operazione, le istituzioni possono tener conto di vari fattori, quali, in particolare, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità.
A tal riguardo, non può essere ammessa la tesi secondo cui le differenze fisiche consentirebbero di distinguere i prodotti soltanto quando le stesse sono rilevanti per i consumatori. In effetti, tra gli elementi che possono essere presi in considerazione dalle istituzioni dell’Unione, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti occupano naturalmente un posto importante, senza essere tuttavia necessariamente prioritarie. Non può ritenersi pertanto che le differenze nelle caratteristiche fisiche o tecniche siano pertinenti solo qualora esse si riflettano nella percezione dei consumatori.
(v. punti 138, 141)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
13 settembre 2010 (*)
«Dumping – Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud – Definizione del prodotto in esame – Diritti della difesa – Comitato consultivo – Obbligo di motivazione – Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame – Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»
Nella causa T‑314/06,
Whirlpool Europe Srl, con sede in Comerio (Italia), rappresentata dagli avv.ti M. Bronckers e F. Louis,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
e dal
Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Y. Desmedt e A. Verheyden,
intervenienti
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,
convenuto,
sostenuto da
Commissione europea, rappresentata dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf, in qualità di agenti,
e da
LG Electronics, Inc., con sede in Seul (Corea del Sud), rappresentata inizialmente dagli avv.ti L. Ruessmann e P. Hecker, successivamente dagli avv.ti Ruessmann e A. Willems,
intervenienti
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (GU L 236, pag. 11),
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas e L. Truchot, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 La normativa antidumping di base è costituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22)].
2 L’art. 1, nn. 1 e 4, del regolamento di base (divenuto art. 1, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1225/2009) dispone quanto segue:
«1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
(...)
4. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».
3 L’art. 15 del regolamento di base (divenuto art. 15 del regolamento n. 1225/2009) prevede quanto segue:
«1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili.
3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l’organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest’ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
4. Le consultazioni riguardano in particolare:
(...)
d) le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure».
4 Il termine di dieci giorni lavorativi che l’art. 15, n. 2, del regolamento di base (divenuto art. 15, n. 2, del regolamento n. 1225/2009) impartisce al presidente del comitato consultivo per comunicare agli Stati membri tutti gli elementi d’informazione utili è stato introdotto nel regolamento di base dal regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (GU L 77, pag. 12), il cui diciassettesimo ‘considerando’ così recita:
«Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un’analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate al più tardi 10 giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato».
5 L’art. 20 del regolamento di base (divenuto art. 20 del regolamento n. 1225/2009) dispone quanto segue:
«1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.
(...)
4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».
Fatti
1. Mercato oggetto dell’inchiesta
6 Il mercato delle combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, oggetto dell’inchiesta a seguito della quale sono state introdotte le misure antidumping controverse, si articola in tre segmenti:
– il segmento dei frigoriferi con il refrigeratore in basso, in cui il compartimento congelatore è collocato al di sotto del compartimento per alimenti freschi;
– il segmento dei frigoriferi con il refrigeratore in alto, in cui il congelatore è collocato sopra il compartimento per alimenti freschi;
– il segmento dei frigoriferi «side-by-side», muniti di due porte che si aprono su compartimenti congelatore e per alimenti freschi adiacenti.
7 Recentemente è comparso sul mercato un nuovo tipo di combinazione di frigorifero e di congelatore-conservatore, a tre porte, il cui comparto congelatore è posto al di sotto del comparto frigorifero in un pezzo unico. Il comparto congelatore è fornito di una porta, mentre due porte affiancate si aprono sul comparto frigorifero.
2. Fase iniziale del procedimento d’inchiesta
8 Il 18 aprile 2005 la Whirlpool Europe Srl, ricorrente, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, in forza del regolamento di base, una denunzia contro le importazioni di taluni frigoriferi originari della Corea del Sud.
9 Il 2 giugno 2005 la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea (GU C 135, pag. 4). I prodotti che si presumeva fossero oggetto di dumping erano le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate e adiacenti.
10 La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate dall’inchiesta.
11 La LG Electronics, Inc. (in prosieguo: la «LG»), una società coreana, ha sostenuto che tutti i frigoriferi di grande volume avrebbero dovuto essere inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, dal momento che essi hanno lo stesso scopo, ossia la conservazione dei generi alimentari e delle bevande, e dato che la maggior parte di essi dispone contemporaneamente di un comparto per alimenti freschi e di un comparto congelatore.
12 La LG ha inoltre asserito che la definizione del prodotto in esame contenuta nell’avviso di apertura era errata. Essa ha affermato che, nell’industria, per frigoriferi «side by side» si intendono i frigoriferi con comparto per alimenti freschi e comparto congelatore adiacenti e muniti di porte esterne separate per ciascun compartimento. Secondo la società, se si fosse dovuta confermare la definizione del prodotto in esame di cui all’avviso di apertura, alcuni tipi di apparecchi sovrapposti, ossia le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con due porte sul comparto per alimenti freschi in posizione superiore e una porta sul comparto congelatore in posizione inferiore, sarebbero stati compresi nell’inchiesta, mentre modelli analoghi con una sola porta per ogni comparto ne sarebbero stati esclusi. La LG ha quindi chiesto di escludere dal procedimento tutte le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con tre o più porte, oppure che quest’ultimo fosse esteso a tutte le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori.
13 In definitiva, la LG ha sostenuto che non sono le caratteristiche esterne dei modelli, segnatamente le porte, che rilevano, ma la loro configurazione interna. In particolare la LG ha affermato che il fatto che i comparti per alimenti freschi e congelatore siano allineati è la principale caratteristica distintiva di base di un frigorifero «side-by-side».
14 Il 14 novembre 2005 la ricorrente ha fornito alla Commissione analisi pubblicate in riviste di consumo in cui si auspicava l’inclusione dei frigoriferi a tre porte nella definizione del prodotto in esame.
15 Il 17 novembre 2005, nel corso di una riunione con la Commissione, la ricorrente è venuta a conoscenza dell’argomentazione della LG riguardante la definizione del prodotto in esame. Essa ha risposto per iscritto il 13 dicembre 2005. Con lettere del 17 e del 25 gennaio 2006 la LG ha depositato altre osservazioni alle quali la ricorrente ha risposto il 31 gennaio 2006. Il 2 febbraio 2006 la ricorrente è stata nuovamente sentita dalla Commissione. Il 6, il 7 e il 15 febbraio 2006 la LG ha presentato alla Commissione nuove osservazioni in relazione alla definizione del prodotto in esame.
3. Regolamento provvisorio
16 Il 28 febbraio 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 355, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originarie della Repubblica di Corea (GU L 59, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).
17 Nel regolamento provvisorio la Commissione ha respinto la tesi della LG, relativa all’identità di scopo di tutti i frigoriferi di grande volume, in quanto il mercato dei frigoriferi «side-by-side» rappresenterebbe «un settore di mercato nettamente distinto». Le caratteristiche fisiche specifiche del frigorifero «side-by-side», in particolare le due grandi porte adiacenti, gli conferirebbero un «posto unico» nel mercato delle combinazioni.
18 La Commissione ha altresì respinto la tesi della LG diretta ad escludere dal procedimento tutte le combinazioni frigo-congelatore a tre o più porte, dal momento che l’inchiesta avrebbe permesso di concludere che non esiste una «definizione comunemente riconosciuta» dei frigoriferi «side-by-side». La combinazione a tre porte menzionata dalla LG, al contrario, si troverebbe nel mercato a fianco di tutti gli altri modelli di frigoriferi «side-by-side».
19 La Commissione ne ha tratto provvisoriamente la conclusione che, nonostante le differenze di volume, accessori e materiali, tutti i tipi di frigoriferi «side-by-side», comprese le combinazioni a tre porte con il comparto congelatore in basso, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e vengono fondamentalmente utilizzate per gli stessi scopi.
20 La Commissione ha pertanto ritenuto che i frigoriferi «side-by-side» prodotti e venduti nell’Unione europea dall’industria comunitaria, da un lato, e quelli prodotti e venduti nella Corea del Sud, dall’altro, presentassero le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali nonché gli stessi impieghi di base e li ha quindi considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell’art. 1, n. 4, del regolamento di base.
21 Di conseguenza, all’art. 1 il regolamento provvisorio dispone quanto segue:
«È istituito un dazio antidumping provvisorio sui frigoriferi “side by side”, ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate ma adiacenti, classificabili al codice NC ex 84181020 (codice TARIC 8418102091) originari della Repubblica di Corea».
4. Fase successiva del procedimento d’inchiesta
22 Dopo aver ricevuto da parte della Commissione comunicazione delle sue conclusioni provvisorie, la ricorrente e la LG hanno presentato nuove osservazioni in merito alla definizione del prodotto in esame. La LG ha altresì trasmesso alla Commissione la relazione di un perito su un progetto di classificazione dei frigoriferi. In uno scambio di corrispondenza la ricorrente e la LG hanno illustrato le proprie posizioni sulla definizione del prodotto in esame.
5. Documento di informazione finale
23 Il 30 giugno 2006 la Commissione ha adottato il documento di informazione finale, nel quale ha rammentato che le istituzioni dell’Unione, quando definiscono il prodotto in esame, seguono la costante prassi di considerare in primo luogo le caratteristiche fisiche e tecniche di base di tale prodotto e che modelli classificati nell’ambito di segmenti di prodotti diversi sono di norma considerati costituire un unico prodotto, a meno che tra i vari segmenti non esistano «chiare linee di demarcazione».
24 La Commissione ha ritenuto che l’inchiesta avesse dimostrato che la tradizionale suddivisione in tre segmenti del mercato delle combinazioni di grande capacità era pacifica e nota a tutti gli operatori del settore, e che pertanto non fosse giustificata l’inclusione nella definizione del prodotto in esame di tutte le combinazioni così come richiesto dalla LG.
25 La Commissione ha poi rilevato che né le caratteristiche fisiche (due porte affiancate e larghezza dell’apparecchio) né considerazioni relative alla commercializzazione e alla percezione da parte dei consumatori giustificassero l’esclusione del modello a tre porte dalla definizione del prodotto in esame. La Commissione ne ha pertanto dedotto che in tale definizione dovesse includersi il «modello side-by-side a tre porte».
6. Documento d’informazione finale riveduto
26 Alle parti interessate è stato impartito il termine dell’11 luglio 2006 per presentare commenti relativamente al documento di informazione finale.
27 Il 5 e il 6 luglio 2006 il presidente del comitato consultivo ha comunicato agli Stati membri i documenti relativi alle misure definitive che la Commissione intendeva proporre.
28 L’11 luglio 2006 la ricorrente e la LG hanno presentato i propri commenti sul documento di informazione finale. La ricorrente ha confermato la sua adesione alla definizione del prodotto in esame operata dalla Commissione, mentre la LG ha nuovamente contestato il ragionamento e le conclusioni adottati a questo riguardo dalla Commissione.
29 Con lettera del 14 luglio 2006 la Commissione ha informato gli Stati membri che aveva modificato la propria posizione relativa alla definizione del prodotto in esame, da cui essa escludeva adesso i frigoriferi a tre porte.
30 Con lettera del 17 luglio 2006, trasmessa al membro della Commissione competente per il commercio, la ricorrente ha contestato tale mutamento di posizione, di cui essa era venuta a conoscenza in modo informale.
31 Con lettera del 19 luglio 2006 la Commissione ha inviato il documento di informazione finale riveduto alla ricorrente informandola di tale modifica. In detto documento la Commissione ha rilevato quanto segue:
«L’esportatore suddetto ha presentato vari elementi a sostegno di una definizione del segmento dei frigoriferi “side-by-side” in base alla configurazione interna dei comparti piuttosto che alla posizione delle porte. Comunicate le conclusioni definitive, le posizioni espresse da taluni istituti di ricerca e organismi di classificazione, che per lo più classificano i frigoriferi “side-by-side” secondo la configurazione interna e non in base alla posizione delle porte, sono state ulteriormente valutate alla luce di altri elementi forniti dallo stesso esportatore. Ciò fa concludere che, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, il modello a tre porte non va considerato parte del segmento “side-by-side” (...). Riguardo alla percezione dei consumatori, il ricorrente e l’industria comunitaria hanno presentato inchieste effettuate presso i consumatori a sostegno delle rispettive posizioni e che si contraddicono reciprocamente. In proposito, dunque, non può essere tratta alcuna chiara conclusione in un senso o nell’altro.
Da quanto precede si desume che il modello a tre porte dovrebbe appartenere al segmento dei frigoriferi con il refrigeratore in basso e non a quello dei frigoriferi “side-by-side”. (...)
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è stato definito come combinazione di frigo-congelatore, di capacità superiore a 400 litri, i cui rispettivi comparti sono affiancati, originario della Repubblica di Corea e attualmente classificabile con il codice della NC ex84181020».
32 Alla ricorrente e alle altre parti interessate è stato impartito il termine del 31 luglio 2006, alle ore 10, per presentare proprie osservazioni.
33 Il 19 e il 20 luglio 2006 il comitato consultivo si è riunito ed ha esaminato le misure definitive che la Commissione intendeva proporre al Consiglio dell’Unione europea, compresa la nuova definizione del prodotto in esame, dalla quale risultavano escluse le combinazioni a tre porte.
34 Con lettere del 28 luglio 2006 la ricorrente e il Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (Consiglio europeo della costruzione di apparecchi ad uso domestico; CECED) hanno criticato la modifica della definizione del prodotto in esame contenuta nel documento di informazione finale riveduto.
35 Il 31 luglio 2006 la Commissione ha sottoposto al Consiglio la proposta di regolamento COM (2006) 436 def., che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea.
36 Con lettera del 9 agosto 2006 la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente del 28 luglio 2006.
7. Regolamento impugnato
37 Il 25 agosto 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1289, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (GU L 236, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
38 All’art. 1 il regolamento impugnato dispone quanto segue:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sui frigoriferi “side by side”, ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, i cui comparti di congelamento e di conservazione sono adiacenti, classificati al codice NC ex84181020 (codice TARIC 8418102091) e originari della Repubblica di Corea)».
Procedimento e conclusioni delle parti
39 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
40 L’avviso relativo alla presentazione del ricorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2006 (GU C 326, pag. 67).
41 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’11 gennaio e il 14 febbraio 2007, la Commissione e la LG hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
42 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2007, il CECED e l’Electrolux hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
43 Con ordinanza 26 febbraio 2007, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione.
44 Con ordinanza 10 maggio 2007, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso gli interventi del CECED e della LG.
45 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2007, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
46 Con ordinanza 4 settembre 2007, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica italiana.
47 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
48 Con ordinanza 10 gennaio 2008, il Tribunale (Sesta Sezione) ha respinto l’istanza d’intervento dell’Electrolux.
49 Con ordinanza 8 ottobre 2009, il presidente della Sesta Sezione ha accolto la domanda della ricorrente volta ad ottenere il trattamento riservato di taluni dei suoi documenti nei confronti del CECED e della LG, ad eccezione di uno dei documenti interessati, per il quale la domanda di trattamento riservato nei confronti della LG è stata respinta. La versione integrale di quest’ultimo documento è pertanto stata notificata alla LG.
50 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
51 Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza dell’11 novembre 2009.
52 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica italiana e dal CECED, chiede che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato, in quanto la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile in esso adottata dal Consiglio non include tutte le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori di grande volume con almeno due porte affiancate;
– condannare il Consiglio alle spese.
53 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalla LG, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
54 A causa dell’impedimento del giudice T. Tchipev a partecipare al procedimento dopo la chiusura della fase orale, la causa è stata riassegnata al presidente di sezione Meij quale giudice relatore ed il giudice Vadapalas è stato designato per integrare la Sezione, in applicazione dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
55 Con ordinanza 5 luglio 2010, il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale del procedimento e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in una nuova udienza l’8 settembre 2010.
56 Con lettere rispettivamente del 9, del 12, del 14, del 15 e del 16 luglio 2010, la ricorrente, il Consiglio, la Commissione, il CECED, la LG e la Repubblica italiana hanno informato il Tribunale che rinunciavano ad essere nuovamente sentiti.
57 Di conseguenza, il presidente della Sesta Sezione ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.
In diritto
1. Sull’asserita violazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura
58 All’udienza il Consiglio ha sottolineato che nell’istanza di intervento la Repubblica italiana non poteva sviluppare osservazioni sul merito della controversia, che avrebbero potuto essere presentate esclusivamente nell’ambito della fase orale del procedimento.
59 Il Tribunale rileva che, in forza dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, un interveniente che, come la Repubblica italiana, abbia presentato la propria istanza di intervento dopo la scadenza del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, di detto regolamento, che decorre dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo alla presentazione del ricorso, ha unicamente il diritto di partecipare alla fase orale, di ricevere comunicazione della relazione d’udienza e di presentare proprie osservazioni, in base alla stessa, durante la fase orale (sentenza della Corte 26 marzo 2009, causa C‑113/07 P, Selex Sistemi Integrati/Commissione, Racc. pag. I‑2207, punto 36).
60 Si deve tuttavia rilevare che, come la Repubblica italiana ha affermato all’udienza, le osservazioni che essa ha presentato nella propria istanza di intervento costituivano soltanto l’esposizione dei motivi da essa invocati a sostegno di tale istanza e che non riguardavano quindi la fondatezza del ricorso.
61 Si deve pertanto concludere che le disposizioni dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura non sono state violate.
2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
62 Il Consiglio sostiene che il presente ricorso è irricevibile dal momento che la ricorrente chiede l’annullamento parziale del regolamento impugnato solo in quanto la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile in esso adottata dal Consiglio non include tutte le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori di grande volume aventi almeno due porte esterne affiancate. A questo proposito il Consiglio fa valere la giurisprudenza secondo cui l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto.
63 Il Consiglio contesta altresì la domanda presentata dalla ricorrente in sede di replica e diretta ad ottenere che l’annullamento del regolamento impugnato o del suo art. 1 sia accompagnato dal mantenimento in vigore dell’atto impugnato sino al momento in cui le istituzioni dell’Unione abbiano adottato i provvedimenti necessari per l’esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale. Infatti, tale domanda comporterebbe la modifica in corso di causa dell’oggetto della controversia, di modo che il Tribunale si pronuncerebbe ultra petita qualora annullasse il regolamento impugnato in toto o il suo art. 1.
64 Il Consiglio rileva infine che il Tribunale non può ovviare ad un errore delle istituzioni dell’Unione invalidando l’«esclusione dell’ultimo minuto» dei frigoriferi a tre porte dall’ambito di applicazione delle misure antidumping controverse.
65 La ricorrente contesta gli argomenti sviluppati dal Consiglio a sostegno dell’irricevibilità del ricorso.
Giudizio del Tribunale
66 Il Tribunale ritiene, nelle circostanze nel caso di specie, di non doversi pronunciare sugli argomenti sviluppati dal Consiglio a sostegno dell’irricevibilità del presente ricorso, dato che le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento devono, in ogni caso, essere respinte nel merito (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C‑233/02, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2759, punto 26).
Nel merito
67 La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento. In primo luogo, il Consiglio e la Commissione non avrebbero rispettato i diritti della difesa della ricorrente per quanto attiene all’«esclusione dell’ultimo minuto» dei frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame. In secondo luogo, le istituzioni non avrebbero consultato «in tempo utile» gli Stati membri in sede di comitato consultivo su tale esclusione, in violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento di base. In terzo luogo, il regolamento impugnato non sarebbe sufficientemente motivato per quanto concerne l’esclusione in discussione. In quarto ed ultimo luogo, le istituzioni avrebbero commesso un errore di diritto nella scelta del metodo utilizzato per definire il prodotto in esame.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda l’esclusione dei frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
68 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha adottato il documento d’informazione finale riveduto il 19 luglio 2006 e che essa era tenuta, in forza dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base (divenuto art. 20, n. 5, del regolamento n. 1225/2009), a fornire alle parti interessate un termine di almeno dieci giorni per presentare osservazioni. Orbene, la Commissione avrebbe trasmesso al Consiglio la proposta di misure definitive il 31 luglio 2006, vale a dire «qualche ora» dopo lo scadere del termine impartito a dette parti per presentare osservazioni (v. precedente punto 32).
69 La ricorrente fa osservare che una modifica della definizione del prodotto simile riguarda un «elemento fondamentale» del procedimento antidumping e che essa è assai insolita in una fase avanzata di quest’ultimo. La ricorrente avrebbe quindi comunicato alla Commissione 30 pagine di osservazioni, accompagnate da 13 nuovi allegati, alle quali non si farebbe alcun riferimento nel regolamento impugnato. Infatti, quest’ultimo richiamerebbe unicamente le considerazioni già contenute nel documento d’informazione finale riveduto comunicato il 19 luglio 2006.
70 La ricorrente fa altresì osservare che la circostanza che la Commissione abbia atteso fino al 9 agosto 2006 per rispondere alle sue osservazioni e che vi abbia proceduto in modo dettagliato dimostrerebbe che le sue osservazioni erano pertinenti e richiedevano un esame approfondito che non avrebbe avuto luogo prima che la Commissione modificasse la sua proposta finale e la trasmettesse al Consiglio il 31 luglio 2006. In tali circostanze, il fatto che la Commissione non abbia dedicato un periodo di tempo sufficiente all’esame delle osservazioni della ricorrente avrebbe privato di effetto utile i diritti della difesa di quest’ultima.
71 A tal riguardo la ricorrente fa valere che il termine stabilito dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base non costituisce una mera formalità da osservare, ma è teso a garantire il diritto delle parti interessate ad essere utilmente sentite.
72 In secondo luogo, la ricorrente sostiene nella replica che, ad eccezione di due lettere e di una nota dell’amministrazione americana che il Consiglio ha allegato al controricorso per dimostrare il «lobbying» cui la definizione del prodotto in esame era stata soggetta sino all’ultimo momento, nessuno dei documenti e delle comunicazioni telefoniche che hanno influito sulle conclusioni finali alle quali la Commissione è pervenuta sono stati allegati alla versione non riservata del suo fascicolo e in tal modo portati a conoscenza delle parti interessate. Perciò, il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente. Il Consiglio avrebbe altresì violato l’equità processuale e la parità delle armi in quanto non avrebbe divulgato tutti i documenti che si riferivano alle attività di «lobbying» esercitate nei confronti della Commissione.
73 Il Consiglio contesta la fondatezza del motivo in esame nonché la ricevibilità degli argomenti dedotti dalla ricorrente in sede di replica.
– Giudizio del Tribunale
74 Il rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, in forza del quale le imprese interessate da una procedura di indagine preliminare all’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati (v. sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punti 288 e 289 e giurisprudenza ivi citata).
75 Tale prescrizione è attuata dall’art. 20 del regolamento di base, il quale al suo n. 4 (essendo l’art. 20, n. 4, divenuto art. 20, n. 4, del regolamento n. 1225/2009) prevede la comunicazione per iscritto dell’informazione finale. Secondo tale disposizione, quando la decisione adottata definitivamente si basa su fatti o considerazioni diversi da quelli comunicati con l’informazione finale, questi «sono comunicati il più rapidamente possibile». L’art. 20, n. 5, del regolamento di base precisa che «[l]e osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».
76 Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione ha comunicato alla ricorrente il documento d’informazione finale riveduto il 19 luglio 2006 e le ha impartito il termine del 31 luglio 2006 per comunicare le proprie osservazioni. È altresì pacifico che il 28 luglio 2006 la ricorrente ha presentato osservazioni sul documento d’informazione finale riveduto e che la Commissione ha sottoposto al Consiglio la proposta di regolamento definitivo il 31 luglio 2006, ossia dodici giorni dopo la comunicazione alla ricorrente del documento d’informazione finale riveduto. Ne discende che la Commissione era in possesso delle osservazioni comunicate dalla ricorrente prima della scadenza del termine di dieci giorni prescritto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base e che essa ha atteso quest’ultima scadenza per trasmettere la proposta di regolamento definitivo al Consiglio.
77 Occorre peraltro rilevare che la circostanza che un progetto di proposta di regolamento definitivo sottoposto al Consiglio sia divulgato in seno alla Commissione secondo un procedimento scritto al fine di ottenere il consenso dei membri dell’istituzione non mette in discussione la possibilità che la ricorrente sia utilmente sentita, dal momento che la Commissione può, eventualmente, interrompere detto procedimento scritto ovvero modificare il proprio progetto di proposta a seguito delle osservazioni sottoposte dalle parti interessate.
78 Si deve pertanto concludere che la Commissione non ha violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base. Per tale motivo, non può constatarsi alcuna violazione dei diritti della difesa della ricorrente.
79 Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui i suoi diritti della difesa e il suo diritto ad essere informata sono stati lesi in quanto talune lettere nonché note relative a conversazioni telefoniche non le sono state comunicate, in violazione dell’art. 20 del regolamento di base.
80 Al riguardo, va infatti rilevato che la ricorrente deduce l’esistenza di documenti aggiuntivi, che non le sarebbero stati comunicati, da quella di documenti prodotti dal Consiglio nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, e cioè due lettere trasmesse dalle autorità americane alla Commissione e un messaggio interno di posta elettronica dei servizi della Commissione facente riferimento a una comunicazione telefonica con le autorità americane.
81 Tuttavia, si deve rilevare che la ricorrente si limita a supporre, senza alcuna prova, l’esistenza di documenti aggiuntivi che avrebbero influito sulle conclusioni finali della Commissione.
82 La ricorrente non può pertanto allegare il difetto di comunicazione di tali documenti a sostegno del proprio motivo.
83 Alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente sull’omessa consultazione «in tempo utile» degli Stati membri in sede di comitato consultivo sull’esclusione dei frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
84 La ricorrente rileva che, ai termini dell’art. 15, n. 2, seconda frase, del regolamento di base (divenuto art. 15, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1225/2009), il presidente del comitato consultivo deve comunicare agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di tale comitato, tutti gli elementi d’informazione utili.
85 Nel caso di specie tale disposizione sarebbe stata violata, giacché il comitato consultivo non avrebbe potuto rendere il proprio parere con piena cognizione di causa in quanto i suoi membri non avrebbero ricevuto comunicazione di tutti gli elementi d’informazione utili dieci giorni lavorativi prima della sua riunione del 19 e del 20 luglio 2006, dato che lo stesso è stato informato soltanto il 14 luglio 2006 della decisione della Commissione di escludere i frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame.
86 Tale termine procedurale di dieci giorni lavorativi sarebbe stato inserito nel regolamento di base al fine di garantire il rispetto dei diritti delle parti interessate e la certezza del diritto. L’obbligo di consultare utilmente gli Stati membri in sede di comitato consultivo configurerebbe una formalità sostanziale in quanto essa può avere conseguenze sul contenuto dell’atto finale adottato. Infatti, la consultazione degli Stati membri in sede di comitato consultivo potrebbe indurre la Commissione a modificare la propria posizione.
87 La ricorrente aggiunge che l’inversione di tendenza operata dalla Commissione per quanto concerne la definizione del prodotto in esame avrebbe dato origine ad un «dibattito interamente nuovo», riguardo al quale i membri del comitato consultivo avrebbero necessitato di tempo per prepararsi.
88 Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
89 Dal fascicolo risulta che, nell’ambito della riunione tenutasi il 19 e il 20 luglio 2006, il comitato consultivo si è pronunciato sulla proposta di misure definitive della Commissione alla luce di elementi di informazione dei quali gli Stati membri avevano ricevuto comunicazione integrale soltanto il precedente 14 luglio.
90 Ne consegue che, in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento di base, gli Stati membri non hanno ricevuto, dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, comunicazione di tutti gli elementi di informazione utili per pronunciarsi sulla decisione della Commissione di escludere i frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame.
91 Tuttavia, tale violazione del termine prescritto dall’art. 15, n. 2, del regolamento di base non può di per sé sola essere costitutiva di una violazione delle forme sostanziali idonea a viziare la legalità del procedimento di consultazione degli Stati membri in sede di comitato consultivo e, quindi, la definizione del prodotto in esame adottata nel regolamento impugnato.
92 Infatti, ai sensi del diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 461/2004, che ha modificato il regolamento di base a tale riguardo, le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo «dovrebbero» essere inviate al più tardi dieci giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato consultivo «[p]er lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle».
93 Dalla lettera di tale ‘considerando’ e, in particolare, dall’impiego del condizionale («dovrebbero») si deduce che l’osservanza del termine di cui trattasi non è prescritta a pena di nullità del procedimento di consultazione degli Stati membri in sede di comitato consultivo, ma che al contrario le condizioni di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento di base possono essere soddisfatte quando gli Stati membri dispongono di fatto del tempo sufficiente per esaminare le informazioni ad essi comunicate dal presidente del comitato consultivo (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2004, causa T‑317/02, FICF e a./Commissione, Racc. pag. II‑4325, punto 188 e giurisprudenza ivi citata).
94 Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che gli Stati membri siano stati privati del tempo necessario per poter conoscere utilmente i dati afferenti alla nuova definizione del prodotto in esame adottata dalla Commissione e che per tale motivo il comitato consultivo non avrebbe potuto rendere il proprio parere con piena cognizione di causa.
95 Al contrario, dal fascicolo risulta che la questione relativa alla definizione del prodotto in esame era stata discussa dettagliatamente dai rappresentanti degli Stati membri durante le varie riunioni del comitato consultivo tenutesi nel corso dell’inchiesta e che tale definizione in particolare era stata oggetto dei documenti relativi alle misure definitive trasmessi dalla Commissione agli Stati membri il 5 luglio 2006.
96 Si deve quindi concludere che la violazione del termine fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento di base non è stata tale da influire sull’esito del procedimento di consultazione né, conseguentemente, sulla definizione del prodotto in esame adottata in via definitiva nel regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 10 luglio 1991, causa T‑69/89, RTE/Commissione, Racc. pag. II‑485, punto 27, e 27 novembre 1997, causa T‑290/94, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II‑2137, punto 88).
97 Pertanto, invano la Repubblica italiana ha sostenuto all’udienza che l’inosservanza del termine di cui trattasi aveva privato i membri del comitato consultivo della possibilità di contestare in modo utile il cambiamento della definizione del prodotto in esame.
98 A tale riguardo si deve inoltre rilevare che il Consiglio ha precisato, senza essere contestato, che, sebbene taluni Stati membri avessero sollecitato e ottenuto nel corso di tale riunione un termine supplementare con scadenza il 27 luglio 2006 per presentare per iscritto il loro parere sulla proposta di misure definitive della Commissione, tuttavia nessuno di essi aveva dichiarato che tale termine fosse insufficiente, né chiesto altro termine supplementare per pronunciarsi.
99 In tali circostanze, il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione del regolamento impugnato per quanto concerne la definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
100 La ricorrente sostiene che la motivazione del regolamento impugnato per quanto concerne la definizione del prodotto in esame adottata in via definitiva non le consente di comprendere né di contestare la fondatezza delle conclusioni finali tratte dal Consiglio e dalla Commissione a tale proposito né mette il Tribunale in condizione di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale a questo riguardo.
101 Tenuto conto del carattere fondamentale e tardivo dell’inversione di tendenza della Commissione nella definizione del prodotto in esame da essa adottata, la motivazione del regolamento impugnato sarebbe insufficiente per consentire di comprendere il ragionamento seguito in risposta agli argomenti ampiamente sviluppati e agli elementi di prova prodotti in relazione a tale nozione nel corso di oltre un anno.
102 Anziché limitarsi ad enunciare la loro nuova definizione del prodotto in esame, pur fondandosi sui fatti ed elementi materiali precedentemente utilizzati, le istituzioni avrebbero dovuto chiarire i motivi per cui il criterio della configurazione interna delle combinazioni di grande volume, fondato unicamente sulle loro caratteristiche fisiche, dovesse sostituire quello delle loro caratteristiche esterne, ossia la presenza di almeno due porte separate e affiancate, peraltro sino a quel momento considerato adeguato in base alle caratteristiche fisiche degli apparecchi, da un lato, e alla percezione dei consumatori, dall’altro.
103 Le istituzioni non avrebbero potuto escludere sommariamente quest’ultimo parametro, quando invece le parti interessate e la Commissione ne avevano intensamente dibattuto ed esso era stato considerato il fondamento essenziale dell’iniziale definizione del prodotto in esame. Il fatto che la percezione dei consumatori non fosse più considerata decisiva non sarebbe stato motivato in modo sufficiente. Quando, come nel caso di specie, le istituzioni dell’Unione respingono indagini di consumo contraddittorie esse dovrebbero chiarire in che modo tale contraddittorietà sia per loro particolarmente problematica.
104 Ai ‘considerando’ del regolamento impugnato si affermerebbe che le istituzioni dell’Unione sono state indotte ad escludere il modello a tre porte dalla definizione del prodotto in esame dopo aver più ampiamente esaminato le posizioni di taluni istituti di ricerca e organismi di classificazione, in base alle prove supplementari che la LG avrebbe prodotto successivamente alla comunicazione del documento di informazione finale.
105 Orbene, da un lato, la LG non avrebbe prodotto alcun elemento di prova aggiuntivo, ma si sarebbe limitata a riaffermare che la configurazione interna del prodotto era più importante rispetto alle sue caratteristiche fisiche esterne e ad inviare una lettera del 10 luglio 2006 di un istituto in cui si riconfermava un parere presentato alla Commissione nell’aprile 2006 e nel quale si contestava a quest’ultima di non essersi adeguata a tale parere nel suo documento di informazione finale.
106 D’altro lato, il Consiglio e la Commissione non avrebbero chiarito perché le posizioni espresse da taluni istituti di ricerca e organismi di classificazione, la maggior parte dei quali classificano le combinazioni «side-by-side» in base alla loro configurazione interna e non in funzione della posizione delle porte, li avessero indotti a concludere che, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, il modello a tre porte non potesse essere considerato appartenere al segmento delle combinazioni «side-by-side». Essi non avrebbero neppure verificato l’autorevolezza di tali istituti qualificati come «principali».
107 Inoltre, il Consiglio e la Commissione avrebbero dovuto spiegare perché taluni elementi di prova contenuti nel fascicolo fin dall’ottobre 2005 non fossero stati ritenuti convincenti ai fini dell’inchiesta e perché essi non avessero neppure tenuto conto di altri elementi di prova, quali pubblicazioni promananti da associazioni indipendenti di consumatori, alcune delle quali hanno ad oggetto espressamente le combinazioni a tre porte.
108 La ricorrente aggiunge che le istituzioni non seguono la prassi di delineare distinzioni nella definizione del prodotto in esame a meno che non esistano tra i segmenti «chiare linee di demarcazione». Orbene, nel caso di specie non esisterebbe alcuna «chiara linea di demarcazione» tra le combinazioni «side-by-side» a due porte e quelle a tre porte. Le istituzioni non avrebbero spiegato perché, difettando una «chiara linea di demarcazione», esse si siano ritenute obbligate ad operare una propria differenziazione.
109 Infine, la ricorrente suppone che la «brusca» inversione di tendenza delle istituzioni sia stata causata da un «“lobbying” dell’ultimo minuto», gli elementi del quale tuttavia non compaiono nella motivazione del regolamento impugnato.
110 Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
111 Si deve rammentare che la motivazione di un atto delle istituzioni dell’Unione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i propri diritti e al giudice di esercitare il proprio controllo (sentenza del Tribunale 27 settembre 2005, cause riunite T‑134/03 e T‑135/03, Common Market Fertilizers/Commissione, Racc. pag. II‑3923, punto 156).
112 Il requisito della motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63).
113 Il problema se la motivazione di un atto sia sufficiente va valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86, e sentenza Kaysersberg/Commissione, cit., punto 150).
114 Dal momento che un regolamento che, come nel caso di specie, istituisce dazi antidumping definitivi si inserisce nell’impianto sistematico di un complesso di misure, non può esigersi che la sua motivazione specifichi i diversi elementi di fatto e di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che ne sono oggetto, né che le istituzioni prendano posizione rispetto a tutti gli argomenti fatti valere dagli interessati. Al contrario, è sufficiente che l’autore dell’atto esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia del regolamento contestato.
115 È vero che la motivazione di un regolamento che istituisce dazi antidumping deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni comunicate agli interessati dalle istituzioni dell’Unione e delle osservazioni presentate da questi ultimi in sede di procedimento di inchiesta. Tuttavia, le istituzioni non sono tenute a motivare specificamente il fatto che non siano stati presi in considerazione i vari argomenti addotti dagli interessati. È sufficiente che il regolamento contenga una chiara giustificazione dei principali elementi intervenuti nella loro analisi, sempreché tale giustificazione sia idonea a chiarire i motivi per cui esse non hanno tenuto conto degli argomenti pertinenti fatti valere dalle parti nel corso del procedimento amministrativo.
116 Inoltre, un regolamento che istituisce dazi antidumping a seguito di un procedimento d’inchiesta deve essere motivato soltanto rispetto al complesso degli elementi di fatto e di diritto pertinenti ai fini della valutazione in esso svolta. La motivazione di tale atto non ha lo scopo di illustrare l’evoluzione della posizione delle istituzioni nel corso del procedimento amministrativo e non è dunque intesa a giustificare le divergenze tra la soluzione accolta nell’atto finale e la posizione provvisoria espressa nei documenti comunicati alle parti interessate durante questo procedimento al fine di consentire loro di comunicare le proprie osservazioni. Pertanto, tale obbligo non impone neppure alle istituzioni di spiegare sotto che profilo una posizione prospettata in una certa fase del procedimento amministrativo fosse eventualmente infondata.
117 Nel caso di specie, come risulta dal decimo e dall’undicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, la definizione del prodotto in esame riposa sulla duplice premessa della tradizionale suddivisione in tre segmenti del mercato delle combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori di grande volume (v. precedente punto 6) e di una «chiara linea di demarcazione» tra detti tre segmenti.
118 Al fine di stabilire se le combinazioni a tre porte di grande volume appartengano al segmento delle combinazioni con il refrigeratore in basso o al segmento delle combinazioni «side-by-side», la Commissione ha in un primo momento, al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, definito il prodotto in esame in base alle sue caratteristiche esterne, vale a dire alla presenza di almeno due porte separate ed affiancate, fondandosi al contempo sulle caratteristiche fisiche del prodotto e sulla percezione dei consumatori, dal momento che la ricorrente aveva definito e pubblicizzato il modello a tre porte come frigorifero «side-by-side».
119 Nello stesso ‘considerando’ viene precisato che, in tale fase preliminare dell’inchiesta, la Commissione non aveva ritenuto che il diverso allineamento dei comparti frigorifero e congelatore nella combinazione «side-by-side» e nel modello a tre porte costituisse un criterio di distinzione decisivo tale da escludere il modello a tre porte dalla definizione del prodotto in esame, in mancanza di elementi di prova concludenti e di una definizione delle combinazioni «side-by-side» comunemente utilizzata.
120 Come risulta dal quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione ha ciò nonostante ritenuto di dover procedere nel corso della propria inchiesta ad una più ampia valutazione delle posizioni espresse da taluni dei principali istituti di ricerca e organismi di classificazione, che perlopiù classificano le combinazioni «side-by-side» secondo la loro configurazione interna e non in base alla posizione delle loro porte.
121 Nel medesimo ‘considerando’ si specifica che la Commissione è stata quindi indotta a rivedere la definizione del prodotto in esame adottata nel regolamento provvisorio e ad escludere in via definitiva, sulla base delle sue caratteristiche fisiche, il modello a tre porte dal segmento delle combinazioni «side-by-side», come risulta dal quindicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato.
122 A questo proposito, al quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato si precisa che la Commissione ha escluso il criterio della percezione dei consumatori in quanto inadeguato a sostenere una conclusione chiara a favore o contro l’inclusione dei frigoriferi a tre porte nella definizione del prodotto in esame, alla luce dei risultati contraddittori delle inchieste effettuate presso i consumatori che la ricorrente e l’industria comunitaria avevano presentato a sostegno delle loro rispettive posizioni.
123 In tali circostanze, come viene illustrato al quindicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, le istituzioni hanno ritenuto che il modello a tre porte appartenesse al segmento delle combinazioni con il refrigeratore in basso e non a quello delle combinazioni «side-by-side».
124 Si deve pertanto ritenere che le istituzioni abbiano motivato sufficientemente la propria decisione di escludere le combinazioni a tre porte dalla definizione del prodotto in esame rilevando che le inchieste presso i consumatori erano contraddittorie, dal momento che da tale constatazione risulta che, a causa di tale contraddittorietà, da dette inchieste non poteva trarsi alcuna incontestabile conclusione per quanto riguarda il criterio riferito alla percezione dei consumatori.
125 Dopo aver così rilevato l’impossibilità di fondarsi sul criterio relativo alla percezione dei consumatori, le istituzioni si sono pronunciate sulla base delle posizioni dei principali istituti di ricerca e organismi di classificazione, che, perlopiù, classificano le combinazioni «side-by-side» in funzione della loro configurazione interna e non della posizione delle porte.
126 Un simile riferimento costituisce una motivazione sufficiente della definizione del prodotto in esame adottata nel regolamento impugnato.
127 Pertanto, ingiustamente la ricorrente addebita alle istituzioni di non aver chiarito perché, in mancanza di una «chiara linea di demarcazione» tra le combinazioni «side-by-side» a due porte e quelle a tre porte, esse abbiano ritenuto di dover operare una loro propria distinzione: rilevando che la principale caratteristica delle combinazioni «side-by-side» risiede nel posizionamento dei comparti, le istituzioni hanno al tempo stesso innalzato tale criterio a linea di demarcazione tra le combinazioni «side-by-side» e le combinazioni a tre porte, senza che occorrano più ampi chiarimenti a questo riguardo.
128 Occorre inoltre rammentare che la violazione dell’obbligo di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo attinente all’inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell’esame del merito di quest’ultima (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 67; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 19 giugno 2009, causa T‑48/04, Qualcomm/Commissione, Racc. pag. II‑2029, punto 179).
129 Ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, pertanto, è sufficiente che le istituzioni espongano, come hanno fatto, le ragioni in base alle quali hanno escluso in via definitiva le combinazioni a tre porte dalla definizione del prodotto in esame, contrariamente a quanto stabilito in una definizione iniziale, la provvisorietà della quale era peraltro espressamente affermata nel regolamento provvisorio al suo diciassettesimo ‘considerando’, e ciò senza essere tenute ad affrontare, per giustificare tale esclusione, la disamina di tutti gli elementi di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo.
130 In tale contesto si deve concludere che, per quanto concerne la definizione del prodotto in esame, la motivazione del regolamento impugnato ha consentito alla ricorrente, la quale è stata oltretutto strettamente coinvolta nel procedimento amministrativo e che per tale motivo ben conosceva la problematica della definizione del prodotto in esame, di comprendere e di contestare la fondatezza della soluzione adottata in via definitiva e al Tribunale di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale a tale proposito, come del resto risulta dall’esame del quarto motivo.
131 Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo il quale il cambiamento di definizione del prodotto in esame avrebbe avuto origine da un «“lobbying” dell’ultimo minuto» di cui non viene fatta menzione nella motivazione del regolamento impugnato non può, in ogni caso, essere accolto, dal momento che da tutto quanto precede risulta che il regolamento impugnato espone in modo giuridicamente sufficiente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti ai fini della valutazione che vi viene svolta.
132 Alla luce di tutto quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.
Sul quarto motivo, relativo all’errore di diritto commesso nella scelta del metodo di definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
133 La ricorrente afferma che il metodo di definizione del prodotto in esame contravviene all’art. 1, nn. 1 e 4, del regolamento di base, dato che il Consiglio non ha preso in considerazione la percezione dei consumatori.
134 Infatti, la ricorrente fa valere che le differenze nelle caratteristiche fisiche dei frigoriferi di cui trattasi sono a tal punto limitate da essere ininfluenti sull’uso finale di detti prodotti. Orbene, le differenze fisiche giustificherebbero una distinzione tra i prodotti solo qualora esse siano rilevanti per i consumatori. Quindi, dal momento che le differenze nelle caratteristiche fisiche dei frigoriferi non influirebbero sul loro uso finale, le istituzioni non avrebbero potuto ignorarne il limitato impatto sulla percezione dei consumatori. Di conseguenza, il Consiglio avrebbe commesso un errore escludendo gli elementi di prova relativi alla percezione dei consumatori nel caso di specie.
135 A tale proposito la ricorrente rileva che nel regolamento (CEE) 17 maggio 1988, n. 1418, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone (GU L 130, pag. 12), la stessa Commissione ha ritenuto che differenze minori non relative alle caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dei prodotti consentano di escludere la somiglianza dei prodotti soltanto se tali differenze implicano divergenze notevoli in termini di applicazione, utilizzazione o percezione che gli utenti hanno dei prodotti di cui trattasi (dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1418/88). Dal momento che le istituzioni dell’Unione avrebbero ritenuto che gli elementi di prova relativi alla percezione dei consumatori non fossero decisivi, esse avrebbero dovuto adottare una definizione più ampia del prodotto in esame, che includesse i frigoriferi a tre porte.
136 La ricorrente precisa che essa non contesta la valutazione di fatto operata dal Consiglio ai fini della definizione del prodotto in esame e si limita a far valere un errore di diritto attinente al metodo seguito nella definizione del prodotto in esame.
137 Il Consiglio contesta la fondatezza del presente motivo.
– Giudizio del Tribunale
138 Va anzitutto rilevato che la definizione del prodotto in esame nell’ambito di un’inchiesta antidumping ha l’obiettivo di agevolare l’elaborazione dell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi antidumping. Ai fini di questa operazione le istituzioni possono tener conto di vari fattori, quali, in particolare, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità.
139 Nel caso di specie, come risulta dall’esame del terzo motivo, al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato il Consiglio ha rilevato che, dopo l’apertura del procedimento da parte della Commissione, l’esame del prodotto è stato effettuato tenendo conto tanto delle caratteristiche fisiche e tecniche quanto della percezione dei consumatori dei prodotti di cui trattasi. Al quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, dopo analisi degli elementi di prova nonché delle posizioni espresse da taluni dei principali istituti di ricerca e organismi di classificazione, tendenti a corroborare una definizione del segmento dei frigoriferi «side-by-side» secondo la configurazione interna dei comparti e non in base alla posizione delle porte, il Consiglio è giunto alla conclusione che, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, il modello a tre porte non poteva ritenersi appartenere al segmento delle combinazioni «side-by-side». Avendo poi esaminato la percezione dei consumatori, il Consiglio ha ritenuto che gli elementi di prova prodotti a questo proposito dalla ricorrente e dall’industria comunitaria «si contraddic[esser]o reciprocamente», così da non consentire di trarre una conclusione chiara ai fini della definizione del prodotto in esame.
140 È pertanto necessario rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Consiglio ha esaminato gli elementi di prova relativi alla percezione dei consumatori, traendone tuttavia la conclusione che tali elementi fossero contraddittori e che, quindi, non fossero concludenti ai fini della definizione del prodotto in esame. L’argomento della ricorrente secondo il quale il Consiglio avrebbe ignorato la percezione dei consumatori deve pertanto essere respinto in quanto privo di fondamento in fatto.
141 Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui le differenze fisiche consentirebbero di distinguere i prodotti soltanto quando le stesse sono rilevanti per i consumatori, si deve constatare che essa non trova fondamento né nel regolamento di base né nella giurisprudenza. Infatti, come risulta dal precedente punto 138, ai fini della definizione del prodotto in esame le istituzioni dell’Unione possono prendere in considerazione una molteplicità di fattori, tra i quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti occupano naturalmente un posto importante, senza essere tuttavia necessariamente prioritarie. In ogni caso non può ritenersi che le differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche siano pertinenti solo qualora esse si riflettano nella percezione dei consumatori.
142 Per quanto poi riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui le differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche dei frigoriferi sarebbero limitate o sottili, è sufficiente rilevare che tale valutazione di fatto non risulta nel regolamento impugnato. Al contrario, dal quattordicesimo e dal quindicesimo ‘considerando’ di detto regolamento risulta che, nella valutazione delle caratteristiche fisiche dei frigoriferi, il Consiglio ha attribuito maggior importanza alla loro configurazione interna che alla posizione delle porte ed ha poi considerato che le differenze in tal modo rilevate consentissero di ritenere che il modello a tre porte non facesse parte del segmento delle combinazioni «side-by-side». Orbene, la ricorrente si astiene espressamente dal mettere in discussione la valutazione di fatto operata dal Consiglio.
143 Si deve quindi constatare che la premessa sulla quale riposa l’argomentazione della ricorrente secondo cui le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti esaminati evidenziano unicamente differenze minori si fonda su una mera asserzione a sostegno della quale non è stato prodotto alcun elemento di prova teso a corroborarne la fondatezza.
144 Per tale motivo, è altresì giocoforza respingere l’affermazione secondo cui, dal momento che gli elementi di prova relativi alla percezione dei consumatori non erano stati ritenuti concludenti, la definizione del prodotto in esame doveva includere i frigoriferi a tre porte.
145 Alla luce di tutto quanto precede, il quarto motivo deve essere respinto.
146 Ne consegue che il presente ricorso deve essere interamente respinto.
Sulle spese
147 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
148 La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio e dalla LG, in conformità alle conclusioni di questi ultimi.
149 Il CECED sopporterà le proprie spese.
150 Inoltre, ai termini dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
151 La Repubblica italiana e la Commissione sopporteranno quindi le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Whirlpool Europe Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla LG Electronics, Inc.
3) La Repubblica italiana, la Commissione europea e il Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) sopporteranno le proprie spese.
Meij |
Vadapalas |
Truchot |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.
Firme
Indice
Contesto normativo
Fatti
1. Mercato oggetto dell’inchiesta
2. Fase iniziale del procedimento d’inchiesta
3. Regolamento provvisorio
4. Fase successiva del procedimento d’inchiesta
5. Documento di informazione finale
6. Documento d’informazione finale riveduto
7. Regolamento impugnato
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sull’asserita violazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura
2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda l’esclusione dei frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, vertente sull’omessa consultazione «in tempo utile» degli Stati membri in sede di comitato consultivo sull’esclusione dei frigoriferi a tre porte dalla definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione del regolamento impugnato per quanto concerne la definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul quarto motivo, relativo all’errore di diritto commesso nella scelta del metodo di definizione del prodotto in esame
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l’inglese.