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Document 62006TJ0040

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010.
    Trioplast Industrier AB contro Commissione europea.
    Concorrenza - Intese - Mercato dei sacchetti industriali di plastica - Decisione che constata una violazione dell'art. 81, CE - Durata dell'infrazione -Ammende - Gravità dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale - Principio di certezza del diritto.
    Causa T-40/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-04893

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:388

    Causa T‑40/06

    Trioplast Industrier AB

    contro

    Commissione europea

    «Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Principio di certezza del diritto»

    Massime della sentenza

    1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova

    (Art. 81, n. 1, CE)

    2.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impresa ceduta più volte nel corso dell’infrazione — Successione nel tempo di più società controllanti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    3.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Valutazione — Presa in considerazione della realtà economica all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    4.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa — Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino)

    5.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Potere discrezionale della Commissione — Obbligo di garantire un rapporto proporzionale tra l’importo delle ammende e il volume globale del mercato del prodotto di cui trattasi — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3)

    6.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Ammenda superiore al fatturato annuale realizzato con il prodotto di cui trattasi — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)

    7.      Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Determinazione dell’importo dell’ammenda che deve essere versato dall’impresa solidalmente responsabile — Impresa ceduta più volte nel corso dell’infrazione — Successione nel tempo di più società controllanti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    1.      La Commissione deve provare non solo l’esistenza di un’intesa, ma anche la sua durata. In proposito, occorre che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.

    Nel caso in cui sia dimostrato che un’impresa ha partecipato ad un’infrazione sia precedentemente sia successivamente ad un certo periodo, presenziando ad una serie di riunioni anticoncorrenziali senza distanziarsi pubblicamente dal loro contenuto, è possibile ritenere che l’infrazione si sia protratta ininterrottamente se l’impresa sia stata invitata a partecipare alle riunioni anticoncorrenziali che si sono tenute nel suddetto periodo e se la stessa abbia più volte disdetto la sua partecipazione.

    (v. punti 41‑42, 46‑48)

    2.      Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza, l’approccio della Commissione che consiste nell’attribuire a una società controllante lo stesso importo di base rispetto a quello considerato per la società controllata che ha partecipato direttamente all’intesa senza che tale importo di base sia suddiviso, in caso di successione nel tempo di diverse società controllanti, non può essere ritenuto di per sé inappropriato. Infatti, la finalità perseguita dalla Commissione con l’utilizzo di questo metodo di calcolo è consentire che una società controllante ritenuta responsabile di un’infrazione per il fatto della sua imputazione possa vedersi attribuire lo stesso importo di base che le sarebbe stato attribuito qualora avesse essa stessa partecipato direttamente all’intesa. Orbene, ciò è conforme allo scopo della politica di concorrenza e, in particolare, a quello dello strumento di tale politica, costituito dalle ammende, che serve a orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.

    La circostanza secondo cui il cumulo degli importi attribuiti alle società controllanti successive supera l’importo attribuito alla loro società controllata non può, di per sé, indurre a concludere che il metodo di calcolo applicato fosse manifestamente errato. Infatti, tenuto conto dell’applicazione del metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA e del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, la Commissione, non appena viene dimostrata l’esistenza di un’entità economica che ha partecipato all’infrazione, può rendere responsabile una delle persone giuridiche che le appartengono o che le siano appartenute, che si tratti della società controllante o di una controllata, del pagamento di un importo maggiore di quello che sarebbe spettato all’altra persona giuridica o alle altre persone giuridiche che formano o che hanno formato la detta entità economica. Ne deriva che, in caso di infrazione commessa da una controllata che è appartenuta in successione a varie entità economiche al momento dell’infrazione, non si può considerare incongruo a priori il fatto che il cumulo degli importi attribuiti alle società controllanti sia maggiore dell’importo o del cumulo degli importi attribuito alla detta società controllata.

    (v. punti 74, 76)

    3.      Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza, la valutazione della gravità dell’infrazione deve riguardare la realtà economica come si presentava all’epoca in cui è stata commessa la detta infrazione. In proposito, gli elementi pertinenti da prendere in considerazione sono, in particolare, le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa, nonché l’ampiezza dell’infrazione commessa da ciascuna di esse. Ai fini della valutazione di tali elementi occorre necessariamente riferirsi al fatturato realizzato nel periodo in questione.

    L’anno di riferimento non dev’essere necessariamente l’ultimo anno intero durante il quale l’infrazione si è protratta.

    Nell’ambito della determinazione delle ammende, qualora la Commissione segua un approccio individualizzato, mirante a trattare i destinatari della decisione che sono ritenuti responsabili soltanto in quanto società controllanti quali soggetti che hanno partecipato direttamente all’infrazione, l’anno di riferimento, senza un altro indizio pertinente, non può essere quello durante il quale l’entità economica formata dalla società controllante e dalla controllata non esisteva ancora.

    (v. punti 91, 93, 95)

    4.      Conformemente al punto 3, primo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione costituisce, se provato, una circostanza attenuante. Un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali.

    Fra gli elementi atti ad evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.

    Inoltre, il fatto che altre imprese che partecipano ad un’unica e identica intesa abbiano potuto essere più attive di un determinato partecipante non implica, per questo motivo, che quest’ultimo abbia avuto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Infatti, solo la totale passività potrebbe essere presa in considerazione e dev’essere dimostrata dalla parte che la invoca.

    (v. punti 106‑108)

    5.      Al momento della determinazione dell’importo di un’ammenda inflitta per violazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica. Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, l’importo dell’ammenda viene determinato in base alla gravità e alla durata dell’infrazione. Detto importo è altresì il risultato di una serie di valutazioni quantitative effettuate dalla Commissione in conformità degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA. La determinazione di tale importo è, in particolare, funzione di diverse circostanze collegate al comportamento individuale dell’impresa in questione, quali l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

    Da tale contesto normativo non si può dedurre che la Commissione debba garantire che l’importo totale delle ammende così calcolate e inflitte ai partecipanti dell’intesa sia proporzionale al volume del mercato del prodotto di cui trattasi in un determinato anno dell’infrazione quando l’infrazione è durata oltre vent’anni e gli importi delle ammende dipendono anche da altre circostanze legate al comportamento individuale delle imprese coinvolte.

    (v. punti 141‑142)

    6.      L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, mira a evitare che le ammende siano sproporzionate. In presenza di una situazione in cui l’importo dell’ammenda finale non supera il limite del 10% del fatturato, esso non può essere ritenuto sproporzionato per il fatto che l’importo totale delle ammende supera il volume globale del mercato pertinente, né perché l’ammenda supera il fatturato annuo realizzato da un’impresa con il prodotto di cui si tratta. Il limite del 10% del fatturato va applicato senza che si debba tener conto del ruolo specifico che un’impresa ha avuto nell’intesa.

    Per quanto riguarda il confronto tra le imprese destinatarie di una decisione che infligge loro ammende, una diversità di trattamento può essere la conseguenza diretta del limite massimo che il regolamento n. 1/2003 impone alle ammende e che si applica manifestamente soltanto nei casi in cui l’importo dell’ammenda prevista avrebbe superato il 10% del fatturato dell’impresa interessata. Una diversità di trattamento siffatta non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento.

    (v. punti 144, 147)

    7.      Il principio di certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che esige, in particolare, che ogni atto delle istituzioni dell’Unione, in particolare quando impone o permette di imporre sanzioni, sia chiaro e preciso, affinché le persone interessate possano conoscere con certezza i loro diritti e gli obblighi che ne derivano e possano regolarsi di conseguenza.

    Allorché una società controllante e una controllata costituiscono o hanno costituito un’entità economica che ha partecipato ad un’intesa, la Commissione può considerarle solidalmente responsabili dell’infrazione alle norme sulla concorrenza.

    Nel caso di una società controllata, appartenuta in successione a diverse società controllanti, nulla osta a che la Commissione consideri le varie società controllanti responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla loro controllata. Al contrario, una decisione che conferisce alla Commissione una piena libertà circa la riscossione dell’ammenda presso una o l’altra persona giuridica interessata, in applicazione della quale la Commissione può quindi decidere di riscuotere tutta o parte dell’ammenda presso la controllata ovvero una o tutte le società controllanti che l’hanno in seguito controllata, fino all’intero saldo dell’ammenda medesima, fa dipendere, senza che sia possibile addurre alcuna giustificazione connessa al carattere dissuasivo delle ammende, l’importo effettivamente riscosso da una delle società controllanti dagli importi riscossi presso le altre. Orbene, dal momento che tali società controllanti successive non hanno mai formato, insieme, un’entità economica comune, nessuna responsabilità solidale può vincolare tra loro le medesime. Il principio di personalità delle pene e delle sanzioni richiede che l’importo effettivamente versato da una delle società controllanti non superi la quota della sua responsabilità solidale. Non precisando la quota che spetta alle società controllanti, pur conferendo alla Commissione la piena libertà per quanto riguarda l’attuazione delle rispettive responsabilità solidali delle società controllanti successive, che non hanno mai formato un’entità economica tra loro, una decisione è incompatibile con l’obbligo della Commissione, conformemente al principio della certezza del diritto, di mettere queste società in grado di conoscere con certezza l’importo esatto dell’ammenda cui sono tenute per il periodo in cui sono considerate responsabili in solido dell’infrazione insieme alla controllata. Una decisione siffatta viola sia il principio della certezza del diritto, sia quello della personalità delle pene e delle sanzioni.

    (v. punti 161, 163‑167, 169‑170)







    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

    13 settembre 2010 (*)

    «Concorrenza – Intese – Mercato dei sacchi industriali in plastica – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Durata dell’infrazione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Proporzionalità – Responsabilità solidale – Principio di certezza del diritto»

    Nella causa T‑40/06,

    Trioplast Industrier AB, con sede in Smålandsstenar (Svezia), rappresentata dagli avv.ti T. Pettersson e O. Larsson,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. F. Castillo de la Torre, P. Hellström e V. Bottka e successivamente dai sigg. Castillo de la Torre, L. Parpala e Bottka, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C (2005) 4634 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) concernente un’intesa sul mercato dei sacchetti industriali di plastica, nonché, in subordine, una domanda mirante alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

    IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

    composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas e L. Truchot, giudici,

    cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2010,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

     Fatti

    1        La ricorrente, la Trioplast Industrier AB, è la società controllante del gruppo Trioplast. Essa è destinataria della decisione che forma l’oggetto del presente ricorso in qualità di società controllante della Trioplast Wittenheim SA, con sede a Wittenheim (Francia), che produce sacchi industriali, pellicole e sacchi.

    2        Nel 1999 la ricorrente acquisiva la Trioplast Wittenheim, all’epoca denominata Silvallac, tramite la sua controllata Trioplanex France SA, dalla Nyborg Plast International A/S, società di diritto danese la cui denominazione veniva successivamente cambiata in FLS Plast A/S. Tale cessione avveniva il 19 gennaio 1999, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1999.

    3        A sua volta, la FLS Plast aveva acquisito il 60% delle azioni della Trioplast Wittenheim nel dicembre 1990 dalla società Cellulose du Pin, appartenente al gruppo detenuto dalla società Compagnie de Saint‑Gobain SA. Il restante 40% veniva ceduto dalla Cellulose du Pin alla FLS Plast nel dicembre 1991.

     Procedimento amministrativo

    4        Nel novembre 2001 la società British Polythene Industries informava la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore dei sacchi industriali (in prosieguo: l’«intesa»). Essa esprimeva la sua intenzione di cooperare nell’ambito delle disposizioni della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

    5        Il 26 e il 27 giugno 2002 la Commissione effettuava alcune verifiche presso tredici imprese, in applicazione dell’art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 13, pag. 204). Tra dette imprese figurava la Trioplast Wittenheim.

    6        Tra il 14 novembre 2002 e il 21 febbraio 2003, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, la Commissione rivolgeva una serie di richieste di informazioni a diverse imprese, tra cui la Trioplast Wittenheim.

    7        Con lettera del 19 dicembre 2002, integrata da una lettera datata 16 gennaio 2003, la Trioplast Wittenheim indicava di volere anch’essa cooperare all’indagine della Commissione nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione e forniva spiegazioni scritte.

    8        Il 4 agosto 2003 la Commissione inviava una domanda di informazioni integrative alla Trioplast Wittenheim e alle altre imprese interessate.

    9        Il 29 aprile 2004 la Commissione avviava il procedimento amministrativo ed emanava una comunicazione degli addebiti a diverse società, tra cui, in particolare, la ricorrente e la Trioplast Wittenheim. Un’udienza si è svolta dal 26 al 28 luglio 2004.

     Decisione impugnata

    10      Il 30 novembre 2005 la Commissione, sulla base del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), adottava la decisione C (2005) 4634 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – sacchi industriali) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui una sintesi è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2007 (L 282, pag. 41). Tra i destinatari della decisione impugnata figurano la Trioplast Wittenheim, la cui partecipazione all’infrazione è ritenuta manifesta dalla Commissione, e la ricorrente, da essa individuata come facente parte di un’unità economica responsabile dell’infrazione nel periodo 1999‑2002. La FLS Plast e la FLSmidth & Co. A/S (in prosieguo: la «FLSmidth»), holding del gruppo FLS, già FLS Industries A/S, sono anch’esse destinatarie della decisione impugnata. Queste ultime avrebbero costituito un’unità economica insieme alla Trioplast Wittenheim dal 1990 al 1999.

    11      Nella decisione impugnata e, in particolare, ai ‘considerando’ 417‑548, la Commissione ha constatato che diverse imprese, in violazione dell’art. 81 CE, avevano partecipato ad accordi o a pratiche concertate anticoncorrenziali, estesi ai territori del Belgio, della Germania, della Spagna, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi. Secondo i ‘considerando’ 549‑576 della decisione impugnata, l’infrazione si era sviluppata nel periodo gennaio 1982‑giugno 2002, con durate tuttavia variabili a seconda delle imprese.

    12      Ai ‘considerando’ 3‑14 della decisione impugnata viene precisato che, ai fini della suddetta decisione, i prodotti interessati erano i sacchi industriali di plastica utilizzati per imballare prodotti di base, principalmente materie prime, fertilizzanti, polimeri, materiali da costruzione, prodotti agricoli e ortofrutticoli e alimenti per animali. Secondo la decisione anzidetta, questi sacchi fabbricati partendo dalla stessa materia prima – ossia il polietilene – ma con procedimenti diversi, si possono dividere in quattro categorie: sacchi a bocca aperta, sacchi a valvola, sacchi FFS («form, fill and seal», ossia termoformatura, riempimento e sigillatura) e i block bags. La Commissione ha concluso che questi tipi di sacchi, benché potessero evidenziare talune peculiarità gli uni rispetto agli altri, formavano un insieme relativamente omogeneo.

    13      Sulla base dei ‘considerando’ 165‑186 della decisione impugnata, l’intesa era organizzata schematicamente su due livelli, ossia:

    –        il livello globale dell’Associazione europea dei produttori di sacchi a valvola di plastica (in prosieguo: la «Valveplast») e i sottogruppi funzionali che ne derivavano, tra cui il sottogruppo «block bags», e

    –        il livello dei sottogruppi regionali connessi o meno alla Valveplast, ossia i sottogruppi «Benelux», «Belgio», «Germania», «Francia» e il gruppo «Teppema» (organizzazione creata da produttori olandesi di sacchi a bocca aperta e concernente principalmente il mercato olandese e, occasionalmente, quello belga).

    14      Dai ‘considerando’ 187‑416 della decisione impugnata emerge che gli accordi e le pratiche anticoncorrenziali in parola avrebbero assunto le seguenti forme:

    –        meccanismo di scambio regolare di informazioni non anonime sui volumi di vendita e sulle quote di mercato dei membri in ogni gruppo e sottogruppo;

    –        sistema globale di determinazione e di controllo di quote di vendita per area geografica e, in seno a ciascuna area geografica, per impresa;

    –        modalità comuni per il calcolo dei prezzi di vendita ai clienti;

    –        attuazione, a livello di gruppi e sottogruppi, di sistemi di leadership per cliente per i principali clienti;

    –        applicazione di un meccanismo di sanzioni in caso di superamento delle quote o di mancato rispetto dei prezzi fissati;

    –        concertazione e intesa sui prezzi e i volumi di consegna riguardanti clienti specifici e

    –        spartizione di gare d’appalto e presentazione di offerte concordate con offerte di facciata.

    15      In base ai ‘considerando’ 443 e 459 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, ad eccezione della società Stempher, costituisse un’infrazione unica e continua il comportamento della totalità delle imprese destinatarie della detta decisione, che avrebbero tutte partecipato, a livelli diversi, alle riunioni della Valveplast oppure a quelle di uno o di vari sottogruppi.

    16      Al ‘considerando’ 765 della decisione impugnata, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave e ha concluso che, anche se non era stato possibile misurare con precisione l’impatto concreto di tutti gli accordi collusivi in parola, era tuttavia possibile affermare che essi erano stati attuati e che, pertanto, avevano necessariamente influito sul mercato.

    17      In seguito, ai ‘considerando’ 766‑777 della decisione impugnata, la Commissione ha suddiviso le imprese interessate in sei categorie, a seconda della loro importanza relativa sul mercato rilevante, basandosi sulle quote di mercato realizzate da ciascuna di esse, nel 1996, per il prodotto interessato sul territorio pertinente. Su questo fondamento la Commissione ha stabilito gli importi di base delle ammende, che variano da EUR 5,5 milioni a EUR 35 milioni. La Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda della Trioplast Wittenheim in EUR 8,5 milioni (categoria cinque), in quanto la relativa quota di mercato pertinente ammontava, nel 1996, al 2,8%. Poiché la ricorrente, nonché la FLS Plast e la FLSmidth, erano coinvolte in quanto società controllante della Trioplast Wittenheim, veniva loro attribuito il medesimo importo di base.

    18      Dai ‘considerando’ 779‑783 della decisione impugnata emerge che gli importi di base delle ammende sono stati maggiorati del 10% per anno intero di infrazione e del 5% per ogni ulteriore periodo di durata pari o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno. Pertanto, per la Trioplast Wittenheim l’importo di base dell’ammenda è stato maggiorato del 200%, che corrisponde a un periodo d’infrazione di 20 anni e 5 mesi, il che ha portato l’importo di base dell’ammenda a EUR 25,50 milioni. Le maggiorazioni dell’importo di base dell’ammenda della FLS Plast (nonché della FLSmidth) e della ricorrente sono state fissate rispettivamente all’80% e al 30%, producendo importi di base dell’ammenda di EUR 15,30 milioni per la FLS Plast e la FLSmidth e EUR 11,05 milioni per la ricorrente.

    19      Come emerge dai ‘considerando’ 802 e 812‑822 della decisione impugnata, gli importi di base dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim e alle sue società controllanti non sono stati maggiorati né ridotti in considerazione di circostanze aggravanti o attenuanti e neppure dall’applicazione della norma che fissa il limite dell’importo dell’ammenda al 10% del fatturato complessivo dell’impresa interessata, realizzato nel corso dell’ultimo esercizio sociale, previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: il «limite del 10% del fatturato»). Al contrario, la Commissione ha applicato il punto D della comunicazione sulla cooperazione per tener conto della cooperazione della Trioplast Wittenheim. Al ‘considerando’ 841 della decisione impugnata, l’istituzione ha ritenuto che la Trioplast Wittenheim e la ricorrente avessero diritto a fruire di una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro irrogata in assenza di tale cooperazione. Invece, gli importi di base dell’ammenda della FLS Plast e della FLSmidth non sono stati ridotti a tale titolo.

    20      Conseguentemente, l’importo finale dell’ammenda irrogata alla Trioplast Wittenheim è stato fissato in EUR 17,85 milioni. Di tale importo, la FLS Plast e la FLSmidth sono ritenute responsabili in solido per la somma di EUR 15,30 milioni. La ricorrente è ritenuta responsabile in solido fino a concorrenza dell’importo di EUR 7,73 milioni.

    21      Infine, il dispositivo della decisione impugnata contiene in particolare le seguenti disposizioni:

    «Art. 1

    1.      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 del trattato partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati e assegnazione di quote di vendita, nell’attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d’appalto e nello scambio di informazioni individualizzate:

    (…)

    g)       Trioplast Wittenheim (…), dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e [la ricorrente], dal 21 gennaio 1999 fino al 26 giugno 2002;

    h)       FLS Plast (…) e FLSmidth (…) dal 31 dicembre 1990 fino al 19 gennaio 1999;

    (…)

    Art. 2

    Per le infrazioni di cui all’art. 1 sono inflitte le seguenti ammende:

    (…)

    f)       Trioplast Wittenheim (…): 17,85 milioni di EUR. Di tale importo FLSmidth (…) e FLS Plast (…) sono responsabili in solido per la somma di 15,30 milioni di EUR e [la ricorrente] è responsabile in solido per la somma di 7,73 milioni di EUR;

    (…)

    Art. 3

    Le imprese di cui all’art. 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine alle succitate infrazioni di cui al precedente articolo.

    Esse si astengono dal ripetere gli atti o comportamenti descritti all’art. 1, nonché qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.

    (…)»

     Procedimento e conclusioni delle parti

    22      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    –        annullare parzialmente l’art. 1, n. 1, lett. g), della decisione impugnata per quanto riguarda il periodo in cui essa è ritenuta responsabile dell’infrazione;

    –        annullare parzialmente l’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata per quanto riguarda l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta e, in subordine, ridurre l’importo di tale ammenda;

    –        condannare la Commissione alle spese.

    24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    –        respingere il ricorso;

    –        condannare la ricorrente alle spese.

    25      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

    26      Con ordinanza 15 giugno 2010 il presidente della Sesta Sezione ha deciso, sentite le parti, di riunire la presente causa con la causa T‑26/06 (Trioplast Wittenheim/Commissione) ai fini della fase orale, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

    27      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 30 giugno 2010.

     In diritto

    28      La ricorrente invoca sei motivi a sostegno delle proprie conclusioni.

    29      Il primo motivo riguarda sia la legittimità della decisione impugnata, all’art. 1, n. 1, lett. g), sia la legittimità della determinazione dell’importo dell’ammenda della ricorrente da parte della Commissione. Infatti, con la terza parte di tale motivo la ricorrente contesta la legittimità della decisione impugnata in quanto quest’ultima deriverebbe da un errore sulla fissazione della durata dell’infrazione da essa commessa. La prima e la seconda parte di questo stesso motivo riguardano, invece, rispettivamente, da un lato la legittimità della modalità di calcolo dell’ammenda applicata dalla Commissione e, dall’altro, la legittimità della determinazione della gravità dell’infrazione. Conseguentemente, occorre esaminare innanzi tutto la terza parte del primo motivo e, poi, la prima e la seconda parte di esso.

    30      I seguenti cinque motivi sono diretti all’annullamento dell’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata per quanto riguarda l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente. Infatti, con il secondo motivo la ricorrente contesta la fondatezza del rifiuto della Commissione di concederle il beneficio delle circostanze attenuanti. Il terzo motivo è relativo al mancato rispetto del limite del 10% del fatturato. Il quarto motivo mira a dimostrare che la Commissione ha effettuato una valutazione erronea della cooperazione della ricorrente nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione. Il quinto motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Infine, il sesto motivo concerne il mancato rispetto dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto nell’ambito della determinazione della responsabilità solidale della ricorrente.

    31      In udienza la ricorrente ha rinunciato al terzo motivo. Ne consegue che non occorre più esaminarlo.

    1.     Sulle conclusioni miranti all’annullamento parziale della decisione impugnata

     Sul primo motivo, relativo all’esistenza di errori nell’ambito della determinazione della durata dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda

     Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla legittimità della determinazione della durata dell’infrazione

    –       Argomenti delle parti

    32      La ricorrente contesta l’analisi della Commissione secondo cui l’infrazione commessa dalla Trioplast Wittenheim sarebbe durata 20 anni e 5 mesi, ossia da gennaio 1982 a giugno 2002. Essa ritiene che si debba ridurre l’importo della sua ammenda secondo gli argomenti da essa stessa addotti sulla durata della partecipazione all’infrazione della Trioplast Wittenheim.

    33      Innanzi tutto, la ricorrente sostiene che la partecipazione della Trioplast Wittenheim alle pratiche anticoncorrenziali è terminata in occasione della riunione della Valveplast del 23 marzo 1999. Pertanto, l’infrazione della Trioplast Wittenheim avrebbe avuto una durata di 17 anni e 2 mesi e il periodo per cui la ricorrente dovrebbe essere responsabile in solido va, a suo avviso, dal 21 gennaio al 23 marzo 1999. Invero, l’attenzione della ricorrente, che aveva acquisito la Trioplast Wittenheim qualche settimana prima, sarebbe stata richiamata sulle pratiche anticoncorrenziali in parola, per la prima volta, durante la riunione del 23 marzo 1999. Secondo la ricorrente, il sig. B., uno dei suoi dirigenti, divenuto il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Trioplast Wittenheim e che rappresentava quest’ultima, non è intervenuto nelle discussioni illecite. La ricorrente avrebbe poi attuato una direttiva interna che imponeva di cessare l’infrazione.

    34      Pur riconoscendo che la Trioplast Wittenheim ha partecipato a tre riunioni della Valveplast nel 2001, la ricorrente sostiene che in occasione di queste riunioni la Valveplast ha affrontato argomenti di settore riguardanti due progetti ritenuti legali, ossia, da un lato, una modalità di calcolo dei prezzi per i sacchi FFS allo scopo di agevolare il passaggio a pellicole più sottili e, dall’altro, i parametri da definire per le vendite all’asta su internet. Posto che è stata accertata la natura anticoncorrenziale degli argomenti trattati, la Trioplast Wittenheim non vi avrebbe attribuito importanza. Pertanto l’obiettivo della Trioplast Wittenheim non sarebbe stato utilizzare l’intesa a proprio vantaggio.

    35      Poi, qualora il Tribunale ritenesse che la Trioplast Wittenheim abbia partecipato all’infrazione per il fatto di aver presenziato alle tre riunioni della Valveplast che si sono tenute nel 2001, la ricorrente afferma che la Trioplast Wittenheim si era ritirata dall’intesa tra il 23 marzo 1999 e il 27 marzo 2001 e che quest’ultima aveva definitivamente posto fine alla sua partecipazione all’intesa nel luglio 2001. In tal caso, l’infrazione della Trioplast Wittenheim avrebbe avuto una durata massima di 17 anni e 6 mesi.

    36      Per quanto riguarda l’assenza di partecipazione della sua controllata all’intesa tra il 1999 e il 2001, la ricorrente afferma che, durante il periodo di cui trattasi, l’obiettivo della Trioplast Wittenheim era porre fine alla cooperazione illecita avviata dai precedenti proprietari o dalla precedente direzione e di agire in maniera autonoma e conforme al mercato e, conseguentemente, di incrementare il proprio fatturato e la propria quota di mercato, nonché di non tener conto nello svolgimento della propria attività commerciale delle informazioni ottenute in occasione delle pratiche anticoncorrenziali in parola.

    37      Infine, in merito al ritiro definitivo dalla Valveplast, la ricorrente fa valere che la Trioplast Wittenheim non ha partecipato ad altre riunioni dopo quella del 12 luglio 2001. La ricorrente aggiunge che il gruppo Trioplast ha adottato un programma di conformità con il diritto della concorrenza nel novembre 2001, il che dimostrerebbe che essa si era già discostata da ogni comportamento anticoncorrenziale. La ricorrente aggiunge che la Trioplast Wittenheim non ha mai partecipato a un eventuale coordinamento delle vendite all’asta su internet, argomento che era stato affrontato nel corso delle riunioni a cui essa aveva partecipato. All’epoca, la Trioplast Wittenheim avrebbe partecipato a una sola asta, che non sarebbe stata oggetto di alcun coordinamento.

    38      La Commissione chiede il rigetto di questa parte del primo motivo.

    –       Giudizio del Tribunale

    39      Secondo la giurisprudenza, la Commissione deve provare non solo l’esistenza di un’intesa, ma anche la sua durata. In proposito, occorre che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 79, e 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II‑4441, punto 51). Occorre inoltre precisare che, anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un’infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuativo di un’infrazione, ciononostante la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./Commissione, Racc. pag. II‑1769, punto 89).

    40      Ciò detto, la ripartizione dell’onere della prova è però suscettibile di variazione, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (sentenza del Tribunale Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. supra al punto 39, punto 53; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 79, e 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/Commissione, Racc. pag. I‑5361, punto 21).

    41      In tale prospettiva, si considera che, ove siano contestate la partecipazione a un’intesa oppure il grado di tale partecipazione o, ancora, la sua durata, basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 40, punto 81).

    42      Infatti, allorché essa partecipa ad una data riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa dà l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggi il suo risultato e che vi si conformerà (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 40, punto 82).

    43      Nella fattispecie, è pacifico che la Trioplast Wittenheim abbia partecipato all’intesa dal gennaio 1982 fino al 23 marzo 1999 e che la ricorrente abbia violato l’art. 81 CE nel periodo 21 gennaio 1999‑23 marzo 1999 appartenendo alla stessa entità economica della Trioplast Wittenheim. Tuttavia, la ricorrente contesta che la Trioplast Wittenheim abbia partecipato all’intesa nel periodo 23 marzo 1999‑giugno 2002. In subordine, la ricorrente sostiene che la Trioplast Wittenheim si sia ritirata dall’intesa nel periodo 23 marzo 1999‑27 marzo 2001 e che abbia definitivamente cessato la propria partecipazione alle riunioni della Valveplast il 12 luglio 2001.

    44      In primo luogo, occorre constatare che la ricorrente ammette che la Trioplast Wittenheim ha partecipato alle riunioni anticoncorrenziali della Valveplast il 23 marzo 1999 e il 27 marzo, l’8 giugno e il 12 luglio 2001, che, in particolare, erano dedicate alla modalità di calcolo di prezzo dei sacchi FFS e al coordinamento delle vendite all’asta su internet. Dagli atti emerge che il sig. B., all’epoca dirigente del gruppo Trioplast nonché presidente del consiglio di amministrazione della Trioplast Wittenheim, rappresentava quest’ultima alle suddette riunioni, ad eccezione della riunione del 12 luglio 2001, a cui avrebbe partecipato un tale sig. W.

    45      Pertanto, è necessario osservare che, essendo pacifica la partecipazione della Trioplast Wittenheim alle suddette riunioni, spettava alla ricorrente dedurre indizi atti a dimostrare che la partecipazione della Trioplast Wittenheim alle dette riunioni sarebbe stata priva di qualunque spirito anticoncorrenziale. Orbene, benché la ricorrente invochi la circostanza secondo cui non sarebbe stata intenzione della Trioplast Wittenheim partecipare a un’intesa illecita recandosi alle riunioni in parola e non avrebbe partecipato alle discussioni illecite, essa non dimostra che la Trioplast Wittenheim si sia pubblicamente discostata dal contenuto delle riunioni. Pertanto, non può essere accolta l’affermazione della ricorrente secondo cui la Trioplast Wittenheim avrebbe posto fine alla propria partecipazione all’intesa il 23 marzo 1999.

    46      In secondo luogo, riguardo al periodo compreso tra il 23 marzo 1999 e il 27 marzo 2001, occorre constatare che dalla decisione impugnata – e, in particolare, dall’allegato 1 di quest’ultima sulle informazioni relative alle riunioni della Valveplast – emerge che la Commissione non dispone di prove dirette di una partecipazione della Trioplast Wittenheim alle riunioni della Valveplast che si sarebbero tenute nel suddetto periodo. La Commissione non contesta tale affermazione.

    47      Al contrario, è dimostrato che la Trioplast Wittenheim è stata invitata a partecipare alle suddette riunioni e che essa ha più volte disdetto la sua partecipazione. Infatti, da un lato la Commissione ha richiamato tale circostanza in maniera dettagliata non solo nelle sue memorie ma anche in udienza, senza essere in alcun modo contraddetta dalla ricorrente, dall’altro, l’affermazione della Commissione è suffragata da diversi atti di cui la ricorrente non contesta l’esistenza, né il contenuto. Si tratta, in particolare, dei resoconti delle riunioni del 27 agosto e del 25 novembre 1999, nonché del 23 marzo e del 18 agosto 2000, da cui emerge che la Trioplast Wittenheim aveva disdetto la propria partecipazione, e di quello della riunione del 5 dicembre 2000, che dimostra che quest’ultima vi era stata per lo meno convocata.

    48      Pertanto, sulla base degli elementi prodotti dalla Commissione è possibile ritenere che l’infrazione si sia protratta ininterrottamente per il periodo compreso tra il 23 marzo 1999 ed il 27 marzo 2001. Peraltro, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione che la Trioplast Wittenheim abbia preso le distanze dall’intesa in occasione della riunione del 23 marzo 1999 o nel periodo successivo a tale riunione. L’affermazione della ricorrente secondo cui la Trioplast Wittenheim avrebbe agito in maniera autonoma sul mercato, senza tener conto, nello svolgimento della sua attività commerciale, delle informazioni ottenute in precedenza grazie ai contatti con gli altri partecipanti all’intesa non rimette in discussione tale constatazione.

    49      In terzo luogo, per quanto riguarda il periodo compreso tra la riunione del 12 luglio 2001 e il 26 giugno 2002, è sufficiente constatare che la ricorrente non ha dimostrato che in occasione di tale incontro o durante il periodo ad esso successivo la Trioplast Wittenheim si fosse espressamente discostata, rispetto ad altri partecipanti, dal contenuto della riunione del 12 luglio 2001. Né è stato dimostrato che la Trioplast Wittenheim abbia preso le distanze dall’intesa, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, durante il periodo compreso tra il 12 luglio 2001 e il 26 giugno 2002.

    50      In tale contesto, occorre prendere in considerazione il fatto che dagli atti risulta che il 10 dicembre 2001 il sig. T. ha invitato per iscritto la Trioplast Wittenheim a partecipare alla riunione che si sarebbe tenuta il giorno dopo a Parigi. Inoltre, le note prese in occasione di tale ultima riunione indicano che gli altri partecipanti non conoscevano le intenzioni della Trioplast Wittenheim circa la sua partecipazione al cartello. Invero, la parte introduttiva di dette note è formulata nei seguenti termini: «Partecipanti: soltanto Fardem, B‑K, RKW, Cofira e noi, BPI non andrà più e TRIO [Trioplast] non si sa».

    51      Pertanto, non può essere accolta l’affermazione della ricorrente secondo cui la Trioplast Wittenheim avrebbe definitivamente cessato la propria partecipazione all’intesa il 12 luglio 2001.

    52      La ricorrente sostiene quindi erroneamente che la decisione impugnata sarebbe viziata da illegittimità per quanto riguarda la determinazione della durata dell’infrazione commessa dalla sua controllata, la Trioplast Wittenheim, e, conseguentemente, per ciò che concerne la determinazione della propria infrazione in quanto società controllante.

    53      Ne consegue che la terza parte del primo motivo dev’essere respinta, così come, logicamente, la conclusione mirante all’annullamento parziale dell’art. 1, n. 1, lett. g), della decisione impugnata.

     Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla legittimità della modalità di calcolo dell’ammenda

    –       Argomenti delle parti

    54      La ricorrente sostiene che la modalità impiegata dalla Commissione per calcolare l’ammenda che le è stata irrogata si fonda su un errore fondamentale e che essa sarebbe altresì in contrasto con la giurisprudenza. Secondo la ricorrente, detta modalità non sarebbe mai stata applicata in precedenza.

    55      Essa rammenta che non è stata ritenuta responsabile per aver essa stessa disatteso le norme sulla concorrenza. La ricorrente sarebbe stata considerata responsabile in solido soltanto per la partecipazione della Trioplast Wittenheim alla pratica anticoncorrenziale durante il periodo in cui possedeva tale società, ossia tra il 21 gennaio 1999 e il 26 giugno 2002.

    56      Orbene, l’errore commesso dalla Commissione consisterebbe nel non aver tenuto conto, ai fini del calcolo dell’ammenda, del fatto che l’infrazione commessa dalla Trioplast Wittenheim abbracciava tre diversi periodi, ossia il periodo in cui era detenuta dalla Compagnie de Saint-Gobain, quello in cui era di proprietà della FLS Plast e della FLSmidth e quello in cui apparteneva al gruppo Trioplast. Per la FLS Plast, la FLSmidth e la ricorrente, la modalità di calcolo della Commissione avrebbe avuto per effetto che la responsabilità solidale di queste società avrebbe superato l’importo totale dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim, il che sarebbe assurdo. Le suddette società si sarebbero altresì viste irrogare un’ammenda in solido per il periodo in cui nessuna di esse controllava la Trioplast Wittenheim. Siffatto approccio sarebbe contrario alla giurisprudenza e in particolare alla sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione (Racc. pag. I‑9693).

    57      La ricorrente fa osservare, da un lato, che i principi fondamentali sulla responsabilità solidale richiedono che quest’ultima coincida con la responsabilità del soggetto con cui essa è condivisa e non possa essere dimostrata in maniera separata. Ne deriva che essa avrebbe dovuto essere responsabile in solido con la Trioplast Wittenheim per la parte di ammenda corrispondente al periodo in cui essa controllava tale controllata, vale a dire tre anni. Dall’altro, la ricorrente fa osservare che, secondo il metodo applicato dalla Commissione, del triennio in cui la detta ricorrente ha controllato la Trioplast Wittenheim si tiene conto due volte, in quanto gli anni in parola sono stati imputati tanto alla Trioplast Wittenheim quanto ad essa stessa.

    58      Sulla sua affermazione secondo cui la modalità di calcolo non sarebbe stata applicata in precedenza, la ricorrente rileva che è priva di pertinenza la circostanza invocata dalla Commissione, secondo cui la detta modalità sarebbe stata impiegata in una serie di decisioni a partire dal caso AstraZeneca (caso COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca, GU 2006, L 332, pag. 24). Le decisioni in parola non sarebbero state esaminate dalle giurisdizioni comunitarie e non possono costituire una prassi costante stabilita.

    59      In considerazione degli inconvenienti del metodo applicato, la Commissione, come sostiene la ricorrente, avrebbe dovuto applicare il metodo impiegato in alcuni casi precedenti, tra cui il caso perossidi organici (caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici, GU 2005, L 110, pag. 44). In detto caso, che riguardava una controllata che aveva partecipato più a lungo all’infrazione in parola rispetto alla società controllante, la Commissione avrebbe fissato un solo importo di base dell’ammenda e, contrariamente a quanto avrebbe fatto nel caso della Trioplast Wittenheim e delle sue società controllanti, essa l’avrebbe diviso tra le due entità economiche successivamente coinvolte, ossia quella costituita dalla controllata e quella costituita dalla controllata e dalla sua società controllante. Poi, per ciascuna di dette entità economiche, l’importo di base dell’ammenda sarebbe stato adattato secondo la durata della partecipazione, delle circostanze aggravanti e attenuanti, nonché del limite del 10% del fatturato. Secondo i parametri fissati dalla Commissione nel caso della ricorrente, il risultato prodotto da detto metodo sarebbe che quest’ultima sarebbe stata responsabile in solido con la Trioplast Wittenheim per l’importo di EUR 2,58 milioni.

    60      Ad avviso della ricorrente, un secondo metodo che la Commissione avrebbe potuto utilizzare sarebbe consistito nel dividere per 20 anni – ossia la durata complessiva dell’infrazione – l’intero importo dell’ammenda della Trioplast Wittenheim, vale a dire EUR 17,85 milioni, il che produce il risultato di EUR 0,89 milioni l’anno. Al fine di determinare l’importo per cui la FLS Plast e FLSmidth, da un lato, e la ricorrente dall’altro, dovevano essere responsabili in solido, la Commissione, secondo tale metodo, avrebbe dovuto moltiplicare l’importo annuale di 0,89 rispettivamente per 8 e 3 anni. In base a detto metodo, la ricorrente sarebbe stata riconosciuta responsabile in solido con la Trioplast Wittenheim per l’importo di EUR 2,67 milioni.

    61      Nell’eventualità in cui il Tribunale accettasse il metodo di calcolo delle ammende applicato nella fattispecie, la ricorrente riterrebbe di essere stata oggetto di una discriminazione rispetto alle imprese a cui è stata irrogata un’ammenda secondo i principi alla base delle decisioni pronunciate nei casi perossidi organici e tubi idraulici in rame (Caso C.38.069 – Tubi idraulici in rame, GU 2006, L 192, pag. 21). La ricorrente ritiene, inoltre, di essere stata oggetto di una discriminazione rispetto alle imprese condannate ad un’ammenda in conformità degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: «i nuovi orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende»), la cui applicazione avrebbe prodotto un’ammenda assai meno gravosa per essa.

    62      La Commissione chiede il rigetto della presente parte del primo motivo.

    –       Giudizio del Tribunale

    63      Occorre osservare che l’art. 1 della decisione impugnata dispone che la Trioplast Wittenheim, la FLS Plast, la FLSmidth e la ricorrente hanno violato l’art. 81 CE. In detto articolo viene precisato che l’infrazione della Trioplast Wittenheim è durata dal 6 gennaio 1982 al 26 giugno 2002, quella della FLS Plast e della FLSmidth dal 31 dicembre 1990 al 19 gennaio 1999 e quella della ricorrente dal 21 gennaio 1999 al 26 giugno 2002. In forza dell’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata, viene inflitta alla Trioplast Wittenheim un’ammenda di EUR 17,85 milioni e su tale importo la FLS Plast e la FLSmidth sono responsabili in solido fino a concorrenza della somma di EUR 15,30 milioni, mentre la ricorrente è responsabile fino a concorrenza della somma di EUR 7,73 milioni.

    64      Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione allo scopo di determinare l’importo delle «ammende». In proposito, e in via preliminare, il Tribunale osserva che, in particolare, al ‘considerando’ 879 della decisione impugnata, la Commissione distingue le ammende comminate ad alcuni destinatari, da un lato, e gli importi per cui altri destinatari della decisione impugnata sono responsabili in solido, dall’altro. A tal fine, è sorprendente che al suddetto ‘considerando’ 879 della decisione impugnata, in taluni casi la Commissione attribuisca gli importi calcolati applicando il proprio metodo di calcolo alle controllate che hanno direttamente partecipato all’intesa, a titolo di ammenda, e, alle società controllanti, quale limite fino a concorrenza del quale esse sono ritenute responsabili in solido. Viceversa, in altri casi i suddetti importi sono attribuiti alle società controllate a titolo di ammenda e alle controllate che hanno partecipato direttamente all’intesa, quale limite fino a concorrenza del quale esse sono ritenute responsabili in solido per il pagamento dell’ammenda.

    65      Peraltro, occorre osservare che la Commissione utilizza indifferentemente il termine «ammenda» per indicare l’ammenda in quanto tale o il limite fino a concorrenza del quale il destinatario è responsabile in solido per il pagamento della stessa. Siffatto utilizzo indifferente del termine «ammenda» emerge in particolare dai ‘considerando’ 784, 841 o 867 della decisione impugnata, in cui la Commissione indica gli importi fissati, come risulta anche nel dispositivo della decisione impugnata sia a titolo di ammenda, sia a titolo di responsabilità solidale per il pagamento della detta ammenda.

    66      Occorre dunque constatare che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione riguarda unicamente la determinazione degli importi da attribuire ai destinatari della decisione impugnata, a prescindere dal titolo a cui tale importo viene loro attribuito. In tal modo, poiché il detto metodo di calcolo non determina il titolo a cui gli importi fissati sono imposti ai destinatari della decisione impugnata – ossia a titolo di ammenda o di limite fino a concorrenza del quale la società è responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda – il Tribunale, nell’ambito del presente motivo, si limiterà ad esaminare la fondatezza del metodo di calcolo contestato, utilizzato dalla Commissione, a condizione che tale metodo determini la fissazione degli importi attribuiti.

    67      Innanzi tutto, per quanto riguarda il calcolo dell’importo attribuito alla Trioplast Wittenheim, ai precedenti punti 17‑20 viene indicato che la Commissione è pervenuta all’importo finale di EUR 17,85 milioni classificandola, nell’ambito di un trattamento differenziato e sulla base della quota di mercato ottenuta con il prodotto in parola sul territorio pertinente, nella quinta categoria e attribuendole un importo di base di EUR 8,5 milioni. La Commissione ha poi maggiorato l’importo di base di EUR 8,5 milioni del 200% a motivo della durata della sua partecipazione all’intesa, stabilita in 20 anni e 5 mesi, il che ha portato a un importo di base di EUR 25,5 milioni. In assenza di circostanze aggravanti o attenuanti e poiché il limite del 10% del fatturato era irrilevante, la Commissione ha soltanto ridotto del 30% l’importo di base, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

    68      Per quanto riguarda, poi, il calcolo dell’importo attribuito alla ricorrente, la Commissione ha fissato lo stesso importo di base deciso per la Trioplast Wittenheim. L’istituzione ha quindi maggiorato l’importo di base del 30% affinché detto importo rispecchiasse la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione, ossia 3 anni. L’importo di base di EUR 11,05 milioni è stato ridotto del 30% ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. Ne risulta che l’importo attribuito alla ricorrente ammonta a EUR 7,73 milioni.

    69      Lo stesso metodo è stato applicato alla precedente società controllante della Trioplast Wittenheim, la FLS Plast, e alla sua holding, la FLSmidth, che si sono viste attribuire un importo di EUR 15,30 milioni. Nel loro caso non è stata riconosciuta nessuna maggiorazione o riduzione a motivo di circostanze aggravanti o attenuanti e, a differenza del caso della ricorrente, neppure la riduzione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

    70      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare, salva la valutazione degli altri motivi invocati dalla ricorrente, che quest’ultima non ha dimostrato che la Commissione, nella determinazione degli importi attribuiti alla Trioplast Wittenheim e alla ricorrente, avrebbe violato il regolamento n. 1/2003 o che si sarebbe discostata dagli orientamenti fissati per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: «gli orientamenti per il calcolo delle ammende»). Infatti, nell’ambito di questa parte del primo motivo, la ricorrente non ha addotto alcun argomento che consenta di ritenere che il metodo di calcolo si fonderebbe di per sé su un errore fondamentale o che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza.

    71      In proposito, è necessario, in primo luogo, constatare che non può essere accolta l’affermazione della ricorrente secondo cui essa stessa non avrebbe disatteso le norme sulla concorrenza. Infatti, la ricorrente, a cui sono stati imputati i comportamenti anticoncorrenziali della Trioplast Wittenheim durante il periodo 21 gennaio 1999‑26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, si è vista attribuire un importo per un’infrazione che si reputa abbia commesso essa stessa in ragione di tale imputazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. I‑10065, punto 28). A tal fine, occorre sottolineare che l’imputazione del comportamento della Trioplast Wittenheim alla ricorrente non è oggetto di alcuna contestazione.

    72      In secondo luogo, va osservato che la ricorrente sostiene erroneamente che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel corso dell’intesa, che è durata oltre 20 anni, la Trioplast Wittenheim è appartenuta a tre società controllanti in successione. Infatti, dalla decisione impugnata emerge che, determinando gli importi attribuiti alla ricorrente nonché alla FLS Plast e alla FLSmidth, la Commissione ha stabilito uno stretto legame tra questi importi e la durata della partecipazione all’intesa di ciascuna delle società controllanti della Trioplast Wittenheim. Come osservato al punto 68 supra, nel caso della ricorrente la Commissione ha maggiorato del 30% l’importo di base di EUR 8,5 milioni, ossia del 10% per ogni anno intero in cui essa ha detenuto partecipazioni della Trioplast Wittenheim. Un approccio identico è stato seguito nei confronti della FLS Plast e della FLSmidth.

    73      Ne consegue che è infondata l’affermazione della ricorrente secondo cui essa sarebbe ritenuta responsabile di un’infrazione diversa da quella commessa. In proposito, la sentenza Cascades/Commissione, citata supra al punto 56 e invocata dalla ricorrente, è irrilevante in quanto, contrariamente al caso di specie, riguarda la responsabilità della società controllante per fatti costituitivi d’infrazione commessi dalle controllate prima della loro acquisizione da parte di quest’ultima.

    74      Peraltro, per quanto la ricorrente miri a sostenere che la Commissione avrebbe dovuto dividere l’importo di base per tre prima di modificarlo in funzione di altri elementi, è sufficiente osservare, da un lato, che la ricorrente non ha addotto alcuna norma o principio di diritto che impongano alla Commissione un obbligo in tal senso. Dall’altro, l’approccio che consiste nell’attribuire a una società controllante lo stesso importo di base rispetto a quello considerato per la società controllata che ha partecipato direttamente all’intesa senza che tale importo di base sia suddiviso, in caso di successione nel tempo di diverse società controllanti, non può essere ritenuto di per sé inappropriato. Infatti, la finalità perseguita dalla Commissione con l’utilizzo di questo metodo di calcolo è consentire che una società controllante ritenuta responsabile di un’infrazione per il fatto della sua imputazione possa vedersi attribuire lo stesso importo di base che le sarebbe stato attribuito qualora avesse essa stessa partecipato direttamente all’intesa. Orbene, ciò è conforme allo scopo della politica di concorrenza e, in particolare, a quello dello strumento di tale politica, costituito dalle ammende, che serve a orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza (v., in tal senso, la sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 59).

    75      In ogni caso, un obbligo che consiste nel dividere l’importo di base come precisato supra, al punto 74, non può scaturire dal semplice fatto che siffatta divisione sarebbe stata effettuata in casi precedenti, come quello dei perossidi organici. Poiché, all’epoca delle decisioni richiamate dalla ricorrente, la Commissione avrebbe stabilito una prassi decisionale che riguarda il metodo di calcolo degli importi, nulla osterebbe a che detta prassi potesse essere scartata o modificata nella presente causa. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, giacché esso è definito unicamente nel regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commissione, Racc. pag. I‑08681, punto 233 e giurisprudenza ivi citata; v., altresì, per analogia, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 234).

    76      In terzo luogo, sulla scia dei punti precedenti, occorre osservare che la circostanza secondo cui il cumulo degli importi attribuiti alla ricorrente, da un lato, e alla FLS Plast e alla FLSmidth, dall’altro, supera l’importo attribuito alla loro società controllata, la Trioplast Wittenheim, non può di per sé indurre a concludere che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione fosse manifestamente errato. Infatti, tenuto conto dell’applicazione del metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende e del principio di personalità delle pene e delle sanzioni ai fatti del caso di specie, la Commissione, non appena viene dimostrata l’esistenza di un’entità economica che ha partecipato all’infrazione, può rendere responsabile una delle persone giuridiche che le appartengono o che le siano appartenute – che si tratti della società controllante o di una controllata – del pagamento di un importo maggiore di quello che sarebbe spettato all’altra persona giuridica o alle altre persone giuridiche che formano o che hanno formato la detta entità economica. Ne deriva che, in caso di infrazione commessa da una controllata che è appartenuta in successione a varie entità economiche al momento dell’infrazione, non si può considerare incongruo a priori il fatto che il cumulo degli importi attribuiti alle società controllanti sia maggiore dell’importo o del cumulo degli importi attribuito alla detta società controllata.

    77      In quarto luogo, riguardo l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato i principi fondamentali applicabili in materia di responsabilità solidale, occorre osservare che la ricorrente non precisa, nella spiegazione del presente motivo, la natura o il contenuto di tali principi. Qualora la ricorrente intenda sostenere che i tre argomenti richiamati ai punti 71‑76 supra costituiscono effettivamente una violazione di tali principi, è sufficiente ribadire che essi non sono fondati, a prescindere dalla natura o dal contenuto dei principi in questione. Questa censura non può dunque essere accolta.

    78      Peraltro, per quanto riguarda la contestazione della ricorrente circa l’importo a concorrenza del quale essa è ritenuta responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim, per il fatto che gli importi cumulati a concorrenza dei quali la sua responsabilità solidale, da un lato, e quella della FLS Plast e FLSmidth, dall’altro, supererebbero l’importo dell’ammenda inflitta in via principale alla Trioplast Wittenheim, occorre osservare che questa censura forma l’oggetto del sesto motivo, che sarà pertanto esaminato in dettaglio nella sede opportuna.

    79      In quinto luogo, riguardo all’affermazione secondo cui del triennio in cui la ricorrente ha controllato la Trioplast Wittenheim è stato tenuto conto in due occasioni nell’ambito dell’applicazione del metodo di calcolo, occorre osservare che nulla ostava a che la Commissione tenesse conto di tale periodo di tre anni in sede di fissazione dell’importo attribuito alla ricorrente e in sede di fissazione dell’importo attribuito alla Trioplast Wittenheim. Infatti, la responsabilità solidale non si scinde, giacché in caso di responsabilità solidale ogni creditore, nei confronti dei corresponsabili del debitore principale e di quest’ultimo, vede il proprio credito soddisfatto con il pagamento effettuato da chiunque tra i soggetti anzidetti.

    80      Da ultimo, la tesi della ricorrente secondo cui il metodo di calcolo non sarebbe stato applicato in precedenza è priva di fondamento di fatto in quanto, dal dibattimento dinanzi al Tribunale, emerge che la Commissione ha effettivamente utilizzato questo metodo di calcolo in una serie di decisioni anteriori alla decisione impugnata. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione per il semplice motivo che, all’epoca, le suddette decisioni non erano state esaminate dalle giurisdizioni dell’Unione. Peraltro, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 75, è irrilevante il fatto che la Commissione abbia applicato un altro metodo nelle cause precedenti il caso AstraZeneca.

    81      Tenuto conto degli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito della prima parte del primo motivo, non si può ritenere che essa abbia dimostrato che la Commissione non avesse diritto di utilizzare il presente metodo di calcolo per determinare l’importo attribuito alla ricorrente. Non occorre nemmeno accogliere la censura relativa alla violazione, da parte della Commissione, del principio di parità di trattamento e dei nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende, che non sono peraltro applicabili nella fattispecie. In proposito, è sufficiente rinviare alla giurisprudenza citata supra al punto 75, sulla prassi decisionale della Commissione, e a quella secondo cui la mera circostanza che l’applicazione del nuovo metodo di calcolo delle ammende sarebbe tale da pervenire ad un’ammenda di importo inferiore a quello inflitto dalla decisione impugnata non può dimostrare il carattere sproporzionato di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑329/01, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3255, punto 380).

    82      Pertanto, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta senza che sia necessario esaminare i metodi di calcolo proposti dalla ricorrente.

     Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla legittimità della determinazione della gravità dell’infrazione, nell’ambito del calcolo dell’ammenda

    –       Argomenti delle parti

    83      La ricorrente addebita alla Commissione di essersi fondata, per determinare l’importo di base, sulla quota di mercato della Trioplast Wittenheim nel 1996, che, secondo la decisione impugnata, era l’ultimo anno dell’infrazione in cui tutte le società destinatarie della decisione erano ancora attive sul mercato dei sacchi industriali.

    84      Nell’ambito del trattamento differenziato, con la scelta del 1996 quale anno di riferimento, la Commissione avrebbe ignorato la prassi che essa stessa aveva fissato per procedere alla determinazione della gravità di un’infrazione. Secondo tale prassi, che sarebbe stata accettata dalle giurisdizioni comunitarie, l’anno di riferimento dovrebbe essere l’ultimo anno intero in cui l’infrazione è perdurata, al fine di valutare la potenza economica di ciascun partecipante nella maniera più adeguata. Pertanto, nella presente causa, l’anno di riferimento avrebbe dovuto essere il 2001.

    85      La ricorrente fa altresì valere che, anche se il metodo della Commissione mirava ad attribuire alla FLS Plast e alla FLSmidth, nonché a essa stessa, un importo di base personale, vale a dire diverso da quello della Trioplast Wittenheim, detto importo avrebbe dovuto essere riferito al periodo in cui le società controllanti avevano rispettivamente controllato la Trioplast Wittenheim. Pertanto, l’importo di base che è stato ad essa attribuito non può essere legittimamente fondato sulla quota di mercato detenuta dalla Trioplast Wittenheim nel 1996, giacché quest’ultima è stata acquisita soltanto nel 1999.

    86      Tuttavia, nell’eventualità in cui il Tribunale approvasse la scelta del 1996 quale anno di riferimento, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe disatteso il principio di proporzionalità. Considerando la parte di mercato della Trioplast Wittenheim nel 1996, ossia il 2,8%, la Commissione avrebbe incluso la produzione di sacchi a bocca aperta e a valvola, abbandonata dalla Trioplast Wittenheim nel 1997. Considerata la parte di mercato della Trioplast Wittenheim nel 2001, che ammontava a circa lo 0,4%, la Commissione avrebbe dovuto comprendere la Trioplast Wittenheim nella sesta categoria delle imprese, o anche nella settima, ma non nella quinta.

    87      Facendo riferimento alla discrezionalità di cui essa dispone in proposito, la Commissione afferma che la scelta del 1996 quale anno di riferimento è legittima, giacché la presa in considerazione del fatturato realizzato nel corso di tale anno le avrebbe consentito di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nel settore, nonché l’ampiezza dell’infrazione commessa da ciascuna di esse. Il principio di parità di trattamento richiederebbe che la Commissione consideri un solo anno di riferimento, anche se la scelta di un dato anno quale anno di riferimento comporta necessariamente che alcune imprese potrebbero registrare un fatturato superiore o inferiore rispetto ad altri anni.

    88      Secondo la Commissione, la scelta del 1996 quale anno di riferimento era giustificata anche se, in effetti, la ricorrente ha acquisito la Trioplast Wittenheim dalla FLS Plast nel 1999. Invero, la Trioplast Wittenheim avrebbe continuato a partecipare all’intesa anche dopo aver mutato società controllante. La Commissione rileva che l’anno di riferimento può essere individuato nel periodo in cui la FLS Plast era coinvolta, oppure in quello in cui era coinvolta la ricorrente ma non in entrambi i periodi contemporaneamente.

    89      Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità, la Commissione sottolinea che il fatto che la Trioplast Wittenheim abbia cessato una certa produzione nel 1997 è piuttosto una circostanza a favore della scelta del 1996 quale anno di riferimento, giacché essa rispecchia meglio la posizione della Trioplast Wittenheim sul mercato e nei confronti degli altri membri dell’intesa per la maggior parte (circa i tre quarti) della durata complessiva dell’infrazione.

    –       Giudizio del Tribunale

    90      Occorre innanzi tutto osservare che, come emerge dal punto 75 supra, la Commissione non è vincolata alle proprie decisioni antecedenti. Pertanto, quand’anche la determinazione dell’anno di riferimento nella presente causa rappresenti un cambiamento rispetto ad una prassi stabilita, detta circostanza non avrebbe, in quanto tale, alcuna rilevanza ai fini della legittimità della decisione impugnata.

    91      È poi giurisprudenza costante che la valutazione della gravità dell’infrazione deve riguardare la realtà economica come si presentava all’epoca in cui è stata commessa la detta infrazione; in proposito, gli elementi pertinenti da prendere in considerazione sono, in particolare, le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa, nonché l’ampiezza dell’infrazione commessa da ciascuna di esse (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑334/94, Sarrió/Commissione, Racc. pag. II‑1439, punto 397 e giurisprudenza ivi citata). Ai fini della valutazione di tali elementi occorre necessariamente riferirsi al fatturato realizzato in quel periodo (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

    92      Anche se, come indica la ricorrente, nella causa da cui sono scaturite le citate sentenze 14 maggio 1998, Sarrió/Commissione, punto 91 supra, e 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, punto 91 supra, il metodo di calcolo attuato si basava sul fatturato realizzato nel corso dell’ultimo anno intero del periodo dell’infrazione, questa circostanza non comporta che si debba sempre optare in tal senso. Infatti, come risulta dalla stessa giurisprudenza, occorre scegliere un metodo di calcolo che consenta di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa, nonché l’entità dell’infrazione commessa in funzione della realtà economica come si presentava all’epoca in cui quest’ultima è stata commessa (sentenza 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, cit. supra, punto 91, punto 88). Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario delimitare il periodo di cui si deve tener conto in modo che i fatturati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑319/94, Fiskeby Board/Commissione, Racc. pag. II‑1331, punto 42).

    93      Ne risulta che non può essere accolta la tesi della ricorrente, secondo cui l’anno di riferimento dev’essere necessariamente l’ultimo anno intero durante il quale l’infrazione si è protratta.

    94      Nella fattispecie, occorre tuttavia osservare che l’infrazione si è protratta per oltre un ventennio e che il numero di imprese in essa coinvolte, nonché la configurazione di ciascuna di esse, possono essere mutate nel corso di tale periodo, come del resto le dimensioni e la potenza economica di ciascuna di esse. In proposito, occorre constatare che la ricorrente, benché figuri in maniera distinta tra i destinatari della decisione impugnata, non è compresa, – come enunciato al ‘considerando’ 767 di quest’ultima – tra tutte le imprese destinatarie della detta decisione che, nel 1996, scelto quale anno di riferimento, erano presenti sul mercato dei sacchi industriali. Inoltre, dagli atti emerge che l’entità economica cui apparteneva la ricorrente nel periodo 21 gennaio 1999‑26 giugno 2002, ossia al termine del periodo dell’infrazione, non produceva più due prodotti rientranti nel settore dei sacchi industriali in precedenza fabbricati dalla Trioplast Wittenheim e che la sua quota di mercato in questo stesso periodo era compresa tra lo 0,4 e lo 0,5%. Pertanto, non si può sostenere che il fatturato e la quota di mercato considerati dalla Commissione, ossia quelli della Trioplast Wittenheim per il 1996, riflettano le dimensioni e la potenza economica dell’impresa di cui la ricorrente ha fatto parte dal 1999.

    95      In questa stessa ottica è necessario osservare che dalla decisione impugnata emerge che, nell’ambito del calcolo delle ammende, la Commissione ha seguito un approccio individualizzato, mirante a trattare i destinatari della decisione impugnata, che erano ritenuti responsabili soltanto in quanto società controllanti, quali soggetti che hanno partecipato direttamente all’infrazione. Orbene, poiché la ricorrente e la Trioplast Wittenheim formavano un’entità economica che non esisteva prima del 1999, considerare il 1996 quale anno di riferimento per tale entità non può, senza un altro indizio pertinente, corrispondere alla realtà economica come si presentava all’epoca in cui questa impresa ha partecipato all’infrazione. Pertanto, tale anno di riferimento non può essere indicativo dell’ampiezza dell’infrazione imputabile alla ricorrente.

    96      Gli argomenti addotti dalla Commissione in tale ambito non sono in grado di rimettere in discussione questa conclusione. Invero, per quanto la Commissione, in particolare nella sua risposta alle domande del Tribunale, abbia inteso fare riferimento alla propria discrezionalità in materia, dai punti 94 e 95 supra risulta che, nell’ambito del trattamento differenziato, includendo la ricorrente nella categoria attribuita alla Trioplast Wittenheim sulla base della sua quota di mercato nel 1996, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione. Peraltro, in presenza di una situazione mutata, come nella fattispecie, considerare la quota di mercato di un anno di riferimento che non poteva essere confrontato con gli altri anni può produrre discriminazione, giacché si tratterebbero situazioni diverse sotto il profilo temporale in base a un solo e medesimo criterio di riferimento.

    97      Inoltre, l’argomento secondo cui l’anno 1996 rifletterebbe – meglio di quanto potrebbe fare la sua posizione dopo l’abbandono della fabbricazione, avvenuta nel 1997, di taluni prodotti rientranti nel settore dei sacchi industriali – la posizione della Trioplast Wittenheim sul mercato in parola per l’intera durata dell’infrazione ignorerebbe il fatto che nella presente causa, al momento del calcolo dell’ammenda, la ricorrente si è vista attribuire un importo distinto da quello stabilito dalla Commissione per la sua controllata. In proposito, l’argomento secondo cui della quota di mercato della Trioplast Wittenheim è stato tenuto conto nel trattamento diverso della ricorrente è irrilevante, in quanto siffatto trattamento è fondato su un fatturato a cui la ricorrente non ha partecipato. Conseguentemente, detto fatturato non può corrispondere alla realtà economica dell’epoca in cui la ricorrente ha costituito un’entità economica insieme alla Trioplast Wittenheim.

    98      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ritenere che la seconda parte del primo motivo debba essere accolta. Pertanto, la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui l’importo di base attribuito alla ricorrente si basa sulla quota di mercato della Trioplast Wittenheim ottenuta nell’anno di riferimento 1996.

     Sul secondo motivo, riguardante la fondatezza del rifiuto della Commissione di concedere il beneficio delle circostanze attenuanti

     Argomenti delle parti

    99      La ricorrente ritiene che, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle circostanze attenuanti specifiche della partecipazione della Trioplast Wittenheim all’intesa.

    100    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Trioplast Wittenheim abbia partecipato soltanto sporadicamente alle riunioni illecite. Al riguardo, la ricorrente invoca diversi resoconti di riunioni i quali dimostrerebbero, in particolare, che la partecipazione della Trioplast Wittenheim sarebbe stata messa in dubbio dagli altri operatori e che quest’ultima era stata costantemente assente dalle riunioni. Questi stessi documenti confermerebbero, inoltre, che la Trioplast Wittenheim era un operatore marginale che disponeva di una quota esigua di mercato e che tale società non aveva attuato alcun approccio proattivo riguardo alle questioni discusse nell’ambito delle pratiche anticoncorrenziali.

    101    In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la Trioplast Wittenheim aveva partecipato soltanto a tre dei sei sottogruppi, ossia i sottogruppi «Francia», «Benelux» e «block bags», e che la Trioplast Wittenheim li aveva lasciati al più tardi nel febbraio 1997. Per quanto la partecipazione ai sottogruppi sia stata all’origine della violazione dell’art. 81 CE, la ricorrente sostiene che l’anzidetta infrazione della Trioplast Wittenheim fosse coperta dalle norme sulla prescrizione. In ogni caso, sia la partecipazione della Trioplast Wittenheim, circoscritta al livello dei sottogruppi, sia il suo ritiro relativamente precoce costituirebbero fatti che occorrerebbe riconoscere come circostanze attenuanti.

    102    In terzo luogo, nell’eventualità in cui il Tribunale ritenesse che la Trioplast Wittenheim abbia partecipato all’infrazione oltre il 23 marzo 1999, la ricorrente sostiene che il ruolo precipuo di questa società all’interno della Valveplast, nel periodo in cui è stata una sua controllata, avrebbe dovuto essere considerato come una circostanza attenuante. In tale ambito, la ricorrente precisa di essere stata informata per la prima volta delle pratiche anticoncorrenziali della Valveplast nel corso della riunione tenutasi il 23 marzo 1999. Ciò emergerebbe dal contratto di cessione di azioni tra la FLS Plast e la Trioplanex France e del lodo arbitrale scaturito da un procedimento che riguarda l’eventuale violazione di tale contratto. Peraltro, a seguito di tale riunione, sarebbe stato mutato atteggiamento in seno alla Trioplast Wittenheim, dal momento che ai suoi dipendenti sarebbe stata proibita la partecipazione alle attività anticoncorrenziali della Valveplast, poiché la Trioplast Wittenheim avrebbe partecipato soltanto in buona fede a tre riunioni svoltesi nel 2001, con la speranza di discutere di questioni legali.

    103    Sulla scia di questi argomenti, la ricorrente precisa che i fatti invocati dalla Commissione contrari all’esistenza di circostanze attenuanti, quali la partecipazione ai sottogruppi, sono a tal fine irrilevanti in quanto si riferiscono a un’epoca in cui essa non aveva ancora acquisito la Trioplast Wittenheim. Qualora il Tribunale considerasse opportuno il calcolo di una sua propria ammenda, la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle circostanze attenuanti che esistevano prima della suddetta acquisizione, almeno per quanto riguarda la sua responsabilità.

    104    La Commissione chiede il rigetto del presente motivo.

    –       Giudizio del Tribunale

    105    Secondo la giurisprudenza, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, occorre esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di loro (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 623), per determinare se sia necessario tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti.

    106    Conformemente al punto 3, primo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione costituisce, se provato, una circostanza attenuante. Un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 167).

    107     In proposito, dalla giurisprudenza emerge che possono essere presi in considerazione, fra gli elementi atti ad evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (sentenze del Tribunale Cheil Jedang/Commissione, cit. supra al punto 106, punto 168, e 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 331).

    108    Inoltre, il Tribunale ha già precisato che il fatto che altre imprese che partecipano ad un’unica e identica intesa abbiano potuto essere più attive di un determinato partecipante non implica, per questo motivo, che quest’ultimo abbia avuto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Infatti, solo la totale passività potrebbe essere presa in considerazione e dev’essere dimostrata dalla parte che la invoca (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02 e T‑126/02, T‑128/02 e T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./Commissione, Racc. pag. II‑947, punto 611).

    109    Nella fattispecie occorre constatare che non può essere accolto nessuno degli argomenti relativi al ruolo passivo e di emulazione che la ricorrente avrebbe avuto nell’ambito dell’intesa. Tali argomenti si articolano in tre gruppi: il primo riguarda, in particolare, l’assenza della Trioplast Wittenheim alle riunioni della Valveplast e la sua posizione sul mercato, il secondo riguarda la sua partecipazione ai sottogruppi e l’ultimo è relativo alle circostanze sopravvenute nel periodo successivo al 1999.

    110    In primo luogo, dall’allegato 1 della decisione impugnata, che contiene diverse informazioni sulle riunioni della Valveplast tenutesi tra il 1984 e il 2002, emerge che, ad eccezione del periodo posteriore al 1999, di cui si è parlato ai punti 44‑50 supra, la Trioplast Wittenheim era costantemente presente alle riunioni della Valveplast e che talvolta aveva disdetto la sua presenza. Poiché queste informazioni non sono contestate e in questa fase non è necessario considerare la frequenza della partecipazione della Trioplast Wittenheim alle riunioni dei sottogruppi, non si può addebitare alla Commissione, nella fattispecie, di non aver accertato un ruolo passivo o emulativo di detta società a causa di una frequenza limitata della sua partecipazione alle riunioni della Valveplast.

    111    In proposito, occorre precisare che la Commissione non aveva nemmeno motivo di supporre che gli altri operatori avessero avuto dubbi concreti in merito alla partecipazione della Trioplast Wittenheim. Su questo punto la ricorrente non ha fornito elementi di prova quali dichiarazioni di altri partecipanti all’intesa sul ruolo specifico che avrebbe avuto la Trioplast Wittenheim. Le affermazioni della ricorrente si basano unicamente sul contenuto dei resoconti delle riunioni della Valveplast, che non è tale da giustificare le conclusioni che essa vorrebbe trarne. Invero, l’osservazione contenuta nel resoconto della riunione del 2 marzo 1993, riguardante il cambiamento della «partecipazione passiva» del sig. G., che rappresentava la Trioplast Wittenheim, in «partecipazione attiva», non è necessariamente un indizio di dubbio da parte degli altri membri circa il coinvolgimento della società in quanto tale, poiché essa era stata rappresentata da altri prima del 1992. In ogni caso, il resoconto indica che la partecipazione del sig. G. è mutata fino a divenire un’adesione attiva all’intesa a partire dal mese di marzo 1993. La circostanza che, nel 2000, ad un partecipante della Valveplast sarebbe stato chiesto di contattare il rappresentante della Trioplast Wittenheim per discutere della futura rappresentanza di quest’ultima non giustifica nemmeno, per questo motivo, il dubbio della sua partecipazione all’intesa.

    112    Riguardo all’affermazione secondo cui la Trioplast Wittenheim sarebbe stata un operatore marginale sul mercato, occorre rimarcare che così non è e che la Trioplast Wittenheim era attiva tanto sul mercato pertinente quanto in seno alla Valveplast e ai suoi sottogruppi. Infatti, dai ‘considerando’ 134, 135 e 400 della decisione impugnata, emerge che la Trioplast Wittenheim fabbricava tutti e quattro i prodotti che formavano l’oggetto dell’intesa, ossia i sacchi a gola aperta, i sacchi a valvola, i sacchi FFS e i block bags. In questo contesto, la Trioplast Wittenheim ha partecipato, come risulta dai ‘considerando’ 173, 179, 185 e 205 della decisione impugnata, non soltanto all’attività della Valveplast, ma anche ai sottogruppi «block bags», «Francia» e «Benelux».

    113    È altresì infondata l’affermazione secondo cui la Trioplast Wittenheim non avrebbe adottato un approccio proattivo verso le questioni discusse nell’ambito delle pratiche anticoncorrenziali. Così come emerge dalla decisione impugnata, e in particolare dal ‘considerando’ 802 di quest’ultima, la Trioplast Wittenheim, che era tra i fondatori dell’intesa, ha partecipato in più occasioni a diverse pratiche collusive, in particolare al sistema di scambio di informazioni relative ai volumi di vendita e alle quote di mercato, nonché alla spartizione della clientela.

    114    In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza secondo cui la Trioplast Wittenheim avrebbe partecipato soltanto a tre dei sei sottogruppi e ne sarebbe uscita al più tardi nel 1997, occorre rilevare, da un lato, che la partecipazione a tre sottogruppi non è precisamente sporadica rispetto a quella degli altri membri dell’intesa, il che riflette un grado di coinvolgimento paragonabile a livello dei sottogruppi. Invero, dai ‘considerando’ 173‑185 della decisione impugnata risulta che soltanto le società Wavin e Fardem Packaging avevano partecipato alle riunioni di più di tre sottogruppi. Dall’altro, tenuto conto del fatto che la Trioplast Wittenheim ha effettivamente partecipato ai suddetti tre sottogruppi durante circa tre quarti della durata dell’infrazione, non vi è motivo di concludere che il ritiro dai suddetti sottogruppi possa implicare un ruolo passivo della Trioplast Wittenheim.

    115    In merito all’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’infrazione della Trioplast Wittenheim sarebbe stata prescritta nella parte in cui riguarda la partecipazione ai sottogruppi, è sufficiente indicare che la ricorrente non contesta la qualifica d’infrazione unica e continuata. Poiché l’infrazione unica e continuata è venuta meno il 26 giugno 2002 e non può quindi essere considerata prescritta, la fine della partecipazione della Trioplast Wittenheim ai sottogruppi è priva di pertinenza.

    116    In terzo luogo, occorre osservare che, quand’anche la ricorrente non fosse stata a conoscenza delle pratiche anticoncorrenziali in seno alla Valveplast all’epoca dell’acquisizione della Trioplast Wittenheim nel 1999, essa non ha dimostrato una passività totale, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 108, da parte della sua controllata per quanto riguarda la sua partecipazione all’intesa nel periodo gennaio 1999‑giugno 2002. Come emerge dalla valutazione della terza parte del primo motivo, e in particolare dai punti 44 e 45 supra, la Trioplast Wittenheim ha partecipato a tre riunioni nel 2001, durante le quali sono stati elaborati due elementi essenziali dell’intesa, ossia il modello di calcolo di prezzo e il coordinamento delle vendite all’asta su internet.

    117    Poiché la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione non riconoscendo, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione dell’importo a concorrenza del quale la ricorrente è considerata responsabile in solido del pagamento dell’ammenda, il secondo motivo dev’essere respinto.

     Sul quarto motivo, riguardante la domanda di trattamento favorevole

    –       Argomenti delle parti

    118    La ricorrente ritiene che la riduzione dell’importo dell’ammenda iniziale del 30%, che le è stata concessa dalla Commissione in applicazione del punto D della comunicazione sulla cooperazione, avrebbe dovuto essere più consistente.

    119    La ricorrente osserva, innanzi tutto, che, a seguito della loro domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, la Trioplast Wittenheim ed essa stessa hanno collaborato in maniera efficace con la Commissione. Essa sostiene, da un lato, di aver fornito dichiarazioni e documenti che si sono rivelati utili per la Commissione nel suo lavoro di individuazione dell’infrazione e, dall’altro, che il fatto che, in occasione del procedimento amministrativo, essa abbia contestato alcuni elementi che risulterebbero dalla comunicazione degli addebiti non avrebbe potuto produrre un limite per la riduzione dell’importo dell’ammenda. Invero, la ricorrente avrebbe solamente rimarcato talune circostanze che la Commissione avrebbe erroneamente inteso, senza mai contestare l’esistenza della pratica anticoncorrenziale. La Commissione avrebbe poi apportato diverse modifiche alla presentazione dei fatti. In proposito, la ricorrente ritiene che dovrebbe avere il diritto di far valere una valutazione dei fatti diversa «oltre» a quella della Commissione, senza che ciò pregiudichi la presa in considerazione della sua domanda di trattamento favorevole.

    120    La ricorrente indica poi che la Commissione ha concesso una riduzione del 25% alla società Bischof+Klein e che, secondo la decisione impugnata, la mancanza di contestazione dei fatti materiali esposti nella comunicazione degli addebiti ha contribuito alla riduzione dell’importo dell’ammenda di questa impresa. Poiché la ricorrente non avrebbe nemmeno contestato l’effettività della pratica anticoncorrenziale ed essa avrebbe fornito un numero maggiore di prove rispetto alla Bischof+Klein, occorrerebbe dunque concederle una riduzione più consistente.

    121    La Commissione chiede il rigetto del presente motivo.

    –       Giudizio del Tribunale

    122    È necessario rammentare che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e che può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi della detta istituzione. In tale contesto, la Commissione è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punto 81).

    123    La Commissione dispone, in proposito, di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza SGL Carbon/Commissione, cit. supra al punto 122, punto 88). Tuttavia, nell’ambito di tale valutazione, essa non può disattendere il principio della parità di trattamento (sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, causa T‑452/05, BST/Commissione, RAcc. pag. II‑1373, punto 142).

    124    Nella comunicazione sulla cooperazione la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte.

    125    Il punto D della comunicazione sulla cooperazione prevede:

    «1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10 al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

    2. Ciò può verificarsi in particolare:

    – se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

    – se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

    126    Nella fattispecie, da un lato, occorre osservare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha constatato che i chiarimenti dettagliati della ricorrente sul funzionamento dell’intesa in seno alla Valveplast e ai sottogruppi, in particolare al sottogruppo «Francia», nonché sulle quote, sui meccanismi di attribuzione dei clienti e sulla comunicazione delle tabelle relative alle ripartizioni del mercato avevano contribuito a confermare l’esistenza dell’infrazione. Dall’altro, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva contestato alcune circostanze che risultavano dalla comunicazione degli addebiti. Siffatte considerazioni l’hanno portata a diminuire del 30% l’importo dell’ammenda della ricorrente.

    127    Per quanto riguarda, innanzi tutto, la constatazione da parte della Commissione secondo cui la ricorrente aveva contestato taluni fatti, come risultavano dalla comunicazione degli addebiti, e la concessione di una riduzione dell’importo fino a concorrenza del quale la ricorrente è ritenuta responsabile in solido per questo motivo, non si può ritenere che esse costituiscano un errore manifesto di valutazione.

    128    Invero, dalla decisione impugnata emerge che la ricorrente ha contestato taluni fatti presentati nella comunicazione degli addebiti in una maniera che va oltre la semplice indicazione degli elementi di fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato. Sulla base dei ‘considerando’ 275 e 276 della decisione impugnata, la ricorrente ha sostenuto che la Trioplast Wittenheim non era coinvolta nell’attuazione del sistema di coordinamento delle vendite all’asta su internet. È tuttavia dimostrato che la Trioplast Wittenheim ha partecipato alla riunione della Valveplast dell’8 giugno 2001, durante la quale è stata affrontata tale questione, e che essa non ha pubblicamente preso le distanze dal contenuto della riunione. Basandosi sul ‘considerando’ 301 della decisione impugnata, la ricorrente ha respinto ogni coinvolgimento della Trioplast Wittenheim nell’elaborazione del modello di calcolo di prezzo per i sacchi FFS, ma è pacifico che quest’ultima ha partecipato alla riunione della Valveplast del 15 settembre 2000, con la quale è stata decisa la costituzione del gruppo di lavoro che vi era dedicato. La Trioplast Wittenheim non ha preso le distanze nemmeno dal contenuto di questa riunione.

    129    Siffatte contestazioni della ricorrente in occasione del procedimento amministrativo non possono essere considerate come valutazioni dei fatti semplicemente diverse «oltre» a quelle della Commissione. Esse si riferiscono a due elementi fondamentali dell’intesa, ossia il coordinamento delle vendite all’asta su internet e il modello di calcolo di prezzo. Peraltro, tale valutazione non viene rimessa in discussione dal fatto che, a seguito della risposta della ricorrente, la decisione impugnata presenti talune discrepanze rispetto alla comunicazione degli addebiti per ciò che concerne la presentazione dei fatti.

    130    Per quanto riguarda, poi, il confronto della situazione della ricorrente con quella della Bischof+Klein, che ha peraltro beneficiato di una riduzione inferiore a quella del 30% concessa alla ricorrente, occorre osservare che dal ‘considerando’ 851 della decisione impugnata emerge che la Bischof+Klein, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha dichiarato di non contestare i fatti materiali quali risultavano dalla detta comunicazione. Pertanto, essa si è conformata al punto D.2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, a differenza della ricorrente, che, come emerge dagli atti, non si è mai riferita in maniera esplicita a questa disposizione.

    131    Peraltro, mentre è dimostrato che la ricorrente ha contestato taluni fatti in occasione del procedimento amministrativo, essa non ha addotto alcunché per dimostrare che, nonostante la dichiarazione contenuta nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Bischof+Klein avrebbe contestato i fatti materiali in occasione del suddetto procedimento. Pertanto, quand’anche la Commissione, da un lato, avesse concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alla Bischof+Klein o le avesse concesso una riduzione maggiore di quella che le avrebbe diversamente concesso, per il fatto che tale impresa non aveva contestato i fatti materiali e, dall’altro, non avesse concesso una tale riduzione alla ricorrente, non si può ritenere che si sia trattato in quel caso di un errore manifesto di valutazione.

    132    Da ultimo, è necessario osservare che la ricorrente non ha sostenuto, né, a maggior ragione, ha dimostrato che gli elementi di prova da essa stessa forniti alla Commissione avessero contribuito a confermare un’infrazione più importante di quella della Bischof+Klein. Non si può dunque ritenere che vi sia stato un errore della Commissione nemmeno a questo titolo.

    133    Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere respinto.

     Sul quinto motivo, riguardante il rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

    –       Argomenti delle parti

    134    La ricorrente sostiene che la Commissione abbia disatteso i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

    135    In primo luogo, essa ritiene che sia sproporzionato il fatto che l’importo delle ammende accumulate da tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, ossia un importo di EUR 290,71 milioni dopo l’applicazione del limite del 10% del fatturato e della comunicazione sulla cooperazione (e di oltre EUR 600 milioni in precedenza), superi il fatturato annuale di tutto il mercato pertinente, ossia circa EUR 250 milioni. La ricorrente addebita altresì alla Commissione che l’ammenda della Trioplast Wittenheim e la propria, che le è stata irrogata in virtù della sua responsabilità solidale, siano troppo elevate rispetto al fatturato realizzato sul mercato interessato. In proposito, la ricorrente contesta il fatto che la sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597), sia applicabile al caso di specie in quanto, contrariamente alla ricorrente medesima, la Archer Daniels Midland avrebbe avuto un ruolo di impresa leader nell’intesa in questione.

    136    In secondo luogo, essa ritiene che la Commissione abbia trattato casi analoghi in maniera diversa e non abbia seguito la propria prassi in materia di ammende. Da un lato, la ricorrente richiama altri casi, tra cui, per esempio, il caso metionina (Caso C.37.519 – Metionina, GU 2003, L 255, pag. 1), in cui il rapporto tra le ammende inflitte e il fatturato realizzato sui mercati pertinenti sarebbe stato più ragionevole. Dall’altro, la ricorrente sostiene che l’importo dell’ammenda della Trioplast Wittenheim sia più sproporzionato, rispetto al suo fatturato, di quello di altri destinatari della decisione impugnata come le società Bischof+Klein, Nordenia International e Cofira-Sac.

    137    La ricorrente aggiunge che il rapporto tra gli importi di base attribuiti alle imprese della prima categoria e quelli attribuiti alle imprese della quarta categoria è di circa quattro a uno. A suo avviso, l’importo finale dell’ammenda della Trioplast Wittenheim avrebbe dovuto essere ridotto fino ad essere pari ad almeno un quarto (circa) dell’importo finale dell’ammenda dovuta dalla Bischof+Klein, che era stata inserita nella prima categoria.

    138    In terzo luogo, essa sostiene che la Trioplast Wittenheim sia stata un operatore modesto, non particolarmente influente sul mercato, e che essa non abbia tratto alcun profitto dalla sua partecipazione alla pratica anticoncorrenziale. In proposito, la ricorrente osserva che l’ammenda di un importo di EUR 7,3 milioni, fino a concorrenza del quale essa è ritenuta responsabile in solido, sarebbe 21 volte superiore al vantaggio accumulato dalle vendite dei prodotti interessati del gruppo Trioplast negli anni 1999, 2000 e 2001. Inoltre, all’atto della fissazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione non avrebbe tenuto conto della capacità effettiva della Trioplast Wittenheim a conformarvisi. Ad avviso della ricorrente, il fallimento di quest’ultima avrebbe potuto essere evitato se la Commissione avesse preso in considerazione la sua situazione precaria e se avesse riconosciuto, adottando la decisione impugnata, la responsabilità finanziaria diretta del precedente proprietario di quest’ultima, ossia la FLS Plast.

    139    In quarto luogo, essa sostiene che le ammende inflitte nella specie sarebbero state sensibilmente meno elevate se fossero stati applicati i nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende.

    140    La Commissione chiede il rigetto del presente motivo.

    –       Giudizio del Tribunale

    141    In primo luogo, laddove il quinto motivo è relativo a una violazione del principio di proporzionalità, occorre rammentare la giurisprudenza secondo cui, nell’ambito della determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. I‑9855, punto 47, e sentenza del Tribunale 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4567, punto 151). Peraltro, ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda viene determinato in base alla gravità e alla durata dell’infrazione. Detto importo è altresì il risultato di una serie di valutazioni quantitative effettuate dalla Commissione in conformità degli orientamenti per il calcolo delle ammende. La determinazione di tale importo è, in particolare, funzione di diverse circostanze collegate al comportamento individuale dell’impresa in questione, quali l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punti 82 e 85).

    142    Da tale contesto normativo non si può dedurre che la Commissione debba garantire che l’importo totale delle ammende così calcolate e inflitte ai partecipanti dell’intesa sia proporzionale al volume del mercato del prodotto di cui trattasi in un determinato anno dell’infrazione quando l’infrazione è durata oltre 20 anni e gli importi delle ammende dipendono anche da altre circostanze legate al comportamento individuale delle imprese coinvolte. (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 342).

    143    Poiché si tratta del rapporto tra il fatturato annuale della ricorrente e l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, è necessario osservare, da un lato, che la Commissione si è effettivamente basata sul fatturato realizzato nel 1996 nell’ambito della determinazione della gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente e, dall’altro, che l’importo di base di EUR 8,5 milioni che ne è conseguito era inferiore all’importo di base che essa avrebbe potuto attribuire in applicazione del punto A, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende, ossia EUR 20 milioni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, causa T‑446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, Racc. pag. II‑1255, punto 180). La circostanza secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatturato di un anno in cui la ricorrente era presente sul mercato pertinente non può, di per sé, influire su tale analisi.

    144    In ogni caso, l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 mira a evitare che le ammende siano sproporzionate. Poiché, nella fattispecie, l’importo dell’ammenda finale non supera il limite del 10% del fatturato, esso non può essere ritenuto sproporzionato per il fatto che l’importo totale delle ammende supera il volume globale del mercato pertinente, né perché l’ammenda della Trioplast Wittenheim e quella della ricorrente superano i loro fatturati annui realizzati rispettivamente con il prodotto interessato (v., in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 135, punto 200). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il limite del 10% del fatturato va applicato senza che si debba tener conto del ruolo specifico che un’impresa ha avuto nell’intesa.

    145    In secondo luogo, sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento, va considerato, da un lato, che, per quanto riguarda i confronti operati dalla ricorrente con altre decisioni della Commissione rese in materia di ammende, in particolare a proposito del rapporto tra il totale delle ammende e il volume del mercato interessato, tali decisioni possono avere rilevanza con riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento solo se viene dimostrato che i dati relativi alle circostanze dei casi cui le dette altre decisioni si riferiscono, come i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati, sono comparabili con quelli di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3627, punto 316).

    146    Orbene, la semplice indicazione, da parte della ricorrente, delle ammende globali e dei fatturati realizzati sui mercati in parola nelle decisioni di cui trattasi non può bastare a ritenere che le stesse condizioni fossero soddisfatte nel caso di specie. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati fossero confrontabili con quelli che distinguono la presente causa.

    147    Dall’altro lato, riguardo al confronto effettuato dalla ricorrente con altri destinatari della decisione impugnata, occorre osservare che il limite del 10% del fatturato si applicava, nella fattispecie, al caso delle società Bischof+Klein, Nordenia International e Cofira-Sac. Siffatta norma non ha invece prodotto una riduzione dell’importo fino a concorrenza del quale la ricorrente è responsabile in solido, il che spiega, in larga misura, ciò che la ricorrente qualifica come una sproporzione tra gli importi finali. Orbene, secondo la giurisprudenza questa circostanza non può essere considerata alla stregua di una discriminazione. Infatti, la diversità di trattamento è la conseguenza diretta del limite massimo che il regolamento n. 1/2003 impone, la cui legittimità non è messa in discussione e che si applica manifestamente soltanto nei casi in cui l’importo dell’ammenda prevista avrebbe superato il 10% del fatturato dell’impresa interessata (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 185).

    148    In terzo luogo, in merito all’assenza di vantaggio per la ricorrente ricavato dall’intesa, è opportuno sottolineare che la circostanza che un’impresa non abbia tratto alcun vantaggio dall’infrazione non può impedire l’irrogazione di un’ammenda, poiché diversamente quest’ultima perderebbe il suo carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione delle ammende, a dimostrare che l’infrazione ha procurato un vantaggio illecito alle imprese considerate né a prendere in considerazione l’eventuale assenza di vantaggi tratti dall’infrazione di cui trattasi (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 4881). L’argomento è dunque inconferente.

    149    Per quanto riguarda la censura relativa all’aver ignorato la situazione finanziaria precaria della Trioplast Wittenheim all’epoca del procedimento amministrativo, è necessario rammentare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 54 e 55).

    150    Peraltro, senza che sia necessario affrontare il riferimento fatto dalla Commissione, ma non sollevato dalla ricorrente, al punto 5, lett. b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende, ai sensi del quale occorre prendere in considerazione la capacità contributiva reale di un’impresa, occorre rilevare che tale giurisprudenza non è affatto rimessa in discussione dagli orientamenti. Infatti, tale capacità assume rilievo soltanto nel suo «contesto sociale particolare», costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda comporterebbe, in particolare, in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑5977, punti 105 e 106). Orbene, nella fattispecie, in occasione del procedimento amministrativo non è stato prodotto nessun elemento in grado di fondare l’esistenza di un simile contesto.

    151    Per quanto concerne il riferimento della ricorrente alla situazione della FLS Plast, è necessario constatare che, nonostante il fatto che sia stata invitata dal Tribunale a precisare la propria posizione in sede di udienza, essa non ha addotto elementi che consentissero di dimostrare un nesso tra il fallimento della Trioplast Wittenheim e il modo in cui la Commissione ha trattato la FLS Plast.

    152    In quarto luogo, non è necessario fare un confronto tra l’importo delle ammende irrogate nel caso di specie e quello delle ammende eventuali che sarebbe stato determinato sulla base dei nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende, come evidenziato dalla ricorrente. Infatti, gli orientamenti per il calcolo delle ammende rappresentano il quadro giuridico pertinente per il caso di specie e il fatto che la Commissione abbia in seguito reso pubblici i nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende non rileva in alcun modo ai fini dell’applicabilità ratione temporis dei precedenti orientamenti.

    153    Da quanto precede discende che il quinto motivo dev’essere respinto.

     Sul sesto motivo, riguardante il rispetto dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto

    –       Argomenti delle parti

    154    La ricorrente addebita alla Commissione, da un lato, la violazione delle disposizioni del regolamento n. 1/2003 nonché dei principi sottesi all’art. 23, n. 1, di quest’ultimo e, dall’altro, la violazione del principio di buona amministrazione, come espresso dalla giurisprudenza e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). Ad avviso della ricorrente, dai suddetti principi deriva che ogni atto delle istituzioni che produce effetti giuridici dev’essere chiaro e preciso e portato a conoscenza del destinatario in maniera che egli sia in grado di assicurarsi con certezza degli effetti e delle conseguenza di tale atto.

    155    In proposito, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non definisce con chiarezza i limiti entro cui essa è ritenuta responsabile dell’infrazione della Trioplast Wittenheim e l’importo preciso dell’ammenda cui essa sarà infine soggetta. Infatti, non risulterebbe precisato il modo in cui il pagamento dell’ammenda di EUR 17,85 milioni imposta alla Trioplast Wittenheim debba essere ripartito tra la ricorrente, da un lato, e la FLS Plast e la FLSmidth, dall’altro, giacché il totale degli importi fino a concorrenza dei quali tali società controllanti sono obbligate in solido supera l’importo attribuito alla Trioplast Wittenheim. La decisione impugnata avrebbe dunque creato incertezza giuridica che potrebbe far sorgere una controversia tra le diverse società controllanti dinanzi alle giurisdizioni nazionali o a un arbitro, dal momento che continuerebbe ad essere loro compito la decisione sulla suddivisione delle responsabilità reciproche.

    156    Tenuto conto del fatto che il cumulo degli importi fino a concorrenza dei quali le successive società controllanti sono considerate responsabili in solido supera l’ammenda imposta alla Trioplast Wittenheim, la ricorrente ritiene che la Commissione non possa avvalersi della propria discrezionalità per pretendere il pagamento dell’ammenda dalla società che è chiaramente in grado di pagare. In tale ambito, essa rileva che ogni società controllante sarebbe responsabile in solido con la Trioplast Wittenheim soltanto per una parte diversa dell’infrazione. Ad avviso della ricorrente, la responsabilità solidale fornisce alla Commissione unicamente il potere di reclamare una parte dell’ammenda, in funzione del periodo di interesse, presso la FLS Plast e la FLSmidth, o anche presso la Trioplast Wittenheim, o alla ricorrente o alla Trioplast Wittenheim. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe inventato una responsabilità solidale di fatto tra la FLS Plast e la FLSmidth, da un lato, e la ricorrente, dall’altro, per la quale non sussisterebbe alcun fondamento giuridico.

    157    D’altra parte, la ricorrente ribadisce gli argomenti addotti nell’ambito della prima parte del primo motivo in merito all’aver ignorato il fatto che la Trioplast Wittenheim sia appartenuta alla Compagnie de Saint-Gobain e che la responsabilità globale delle società controllanti supera l’importo dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim. La ricorrente rimarca che la Commissione avrebbe dovuto impiegare uno dei metodi di calcolo da essa proposti.

    158    La Commissione rammenta, innanzi tutto, che dalla decisione impugnata emerge che la Trioplast Wittenheim è tenuta a pagare un importo di EUR 17,85 milioni. Su questo importo, la FLS Plast e la FLSmidth sarebbero obbligate a versare, per la loro responsabilità solidale, un importo massimo di EUR 15,30 milioni e la ricorrente un importo massimo di EUR 7,73 milioni. Secondo la Commissione, ogni pagamento da parte di una di queste quattro società dev’essere dedotto dall’importo complessivo di EUR 17,85 milioni. L’istituzione sostiene di disporre del potere discrezionale di chiedere il pagamento all’impresa meglio in grado di onorare tale obbligo. Dopo che una o più delle imprese responsabili in solido avranno pagato, sarà loro compito decidere la quota di pagamento a carico di ciascun destinatario e quali dovranno essere le eventuali compensazioni tra loro.

    159    La Commissione precisa di non sostenere l’esistenza di una responsabilità solidale tra la FLS Plast e la FLSmidth, da un lato, e la ricorrente dall’altro. Quest’ultima sarebbe responsabile in solido con la Trioplast Wittenheim soltanto per la parte della durata dell’infrazione che la riguarda. Inoltre, la Commissione ritiene che essa non dovesse specificare la maniera in cui l’obbligo di pagamento avrebbe infine dovuto essere suddiviso tra la ricorrente e la Trioplast Wittenheim o tra la FLS Plast e la FLSmidth e la Trioplast Wittenheim.

    160    Riferendosi a quanto espresso nell’ambito della prima parte del primo motivo, la Commissione respinge, poi, gli argomenti che riguardano la responsabilità relativa al periodo in cui la Trioplast Wittenheim apparteneva alla Compagnie de Saint-Gobain e il superamento dell’importo dell’ammenda irrogata alla Trioplast Wittenheim.

    –       Giudizio del Tribunale

    161    Occorre rammentare che il principio di certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea che esige, in particolare, che ogni atto delle istituzioni dell’Unione europea, in particolare quando impone o permette di imporre sanzioni, sia chiaro e preciso, affinché le persone interessate possano conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi e possano regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I‑­00081, pubblicazione sommaria, punto 43, e sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 66).

    162    In ragione del fatto che il cumulo degli importi fino a concorrenza dei quali la ricorrente, da un lato, e la FLS Plast e la FLSmidth, dall’altro, sono responsabili in solido supera l’importo dell’ammenda imposta alla Trioplast Wittenheim, le censure della ricorrente riguardano essenzialmente la parte in cui la decisione impugnata non definisce con precisione l’importo che essa dovrà infine pagare e il fatto che la Commissione avrebbe creato una responsabilità solidale di fatto tra la ricorrente, da un lato, e la FLS Plast e la FLSmidth, dall’altro.

    163    In proposito, è necessario rammentare che, allorché una società controllante e una controllata costituiscono o hanno costituito un’entità economica che ha partecipato ad un’intesa, la Commissione può considerarle solidalmente responsabili dell’infrazione alle norme sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑08237, punti 58 e 59).

    164    Nella fattispecie, è necessario constatare che la Trioplast Wittenheim ha costituito un’entità autonoma con, in successione, la FLS Plast e la FLSmidth, nel periodo 31 dicembre 1990‑19 gennaio 1999, e la ricorrente, dal 21 gennaio 1999 al 26 giugno 2002. Pertanto, nulla osta a che la Commissione consideri sia la FLS Plast e la FLSmidth sia la ricorrente responsabili in solido del pagamento dell’ammenda irrogata alla loro controllata, la Trioplast Wittenheim. La Commissione ha dunque imposto alla Trioplast Wittenheim un’ammenda di EUR 17,85 milioni e considera responsabili in solido per il pagamento della detta ammenda la FLS Plast e la FLSmidth, da un lato, e la ricorrente dall’altro, fino a concorrenza, rispettivamente, degli importi di EUR 15,30 milioni e di EUR 7,73 milioni.

    165    Peraltro, come fa valere la Commissione, l’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata, conferisce a quest’ultima la piena libertà circa la riscossione dell’ammenda presso una o l’altra persona giuridica interessata, a seconda delle loro capacità contributive. Pertanto, la Commissione può decidere di riscuotere tutta o parte dell’ammenda presso la controllata ovvero una o tutte le società controllanti che l’hanno in seguito controllata, fino all’intero saldo dell’ammenda medesima. Se la Commissione sceglie di riscuotere l’intera ammenda presso le società controllanti, essa può, eventualmente, essere invitata a riscuotere presso la ricorrente l’importo massimo fino a concorrenza del quale è dimostrata la sua responsabilità, ossia EUR 7,73 milioni, e a riscuotere presso la FLS Plast e la FLSmidth l’importo restante dell’ammenda, che sarà necessariamente inferiore all’importo di EUR 15,30 milioni, fino a concorrenza del quale è stata fissata la loro responsabilità solidale. Viceversa, la Commissione può preferire la riscossione presso la FLS Plast e la FLSmidth dell’importo massimo fino a concorrenza del quale è fissata la loro responsabilità solidale. In questo caso, essa potrà riscuotere presso la ricorrente soltanto una somma inferiore all’importo a concorrenza del quale è stata dimostrata la sua responsabilità solidale.

    166    È dunque chiaro che, senza che sia possibile addurre alcuna giustificazione connessa al carattere dissuasivo delle ammende, la libertà di scelta della Commissione nell’esecuzione dell’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata fa dipendere l’importo effettivamente riscosso presso la ricorrente dagli importi riscossi presso la FLS Plast e la FLSmidth, e viceversa.

    167    Orbene, occorre osservare che la ricorrente, da un lato, e la FLS Plast e la FLSmidth, dall’altro, non hanno mai formato insieme un’entità economica comune. Queste società controllanti, unitamente alla Trioplast Wittenheim, hanno poi formato due entità economiche distinte, ciascuna singolarmente responsabile dell’intesa in periodi e a condizioni diversi. Poiché, per questo motivo, nessuna responsabilità solidale può vincolare tra loro le società controllanti successive, la decisione impugnata non può consentire alla Commissione di far dipendere l’importo effettivamente riscosso dalla ricorrente dall’importo riscosso dalle altre società controllanti e viceversa.

    168    Su questo punto è ben vero che la decisione impugnata stabilisce la responsabilità personale di ciascuna società controllante nella commissione dell’infrazione considerata tenendo conto del periodo in cui esse hanno detenuto il controllo della Trioplast Wittenheim, dell’assenza di circostanze aggravanti o attenuanti che le riguardano e della loro collaborazione con la Commissione durante l’indagine, come emerge dai ‘considerando’ 782, 783, 785‑812, 836‑841 e 862‑865. Tuttavia, gli importi così stabiliti costituiscono importi massimi fino a concorrenza dei quali le rispettive responsabilità solidali delle società controllanti successive insieme alla Trioplast Wittenheim sono state determinate dalla Commissione.

    169    Orbene, poiché la ricorrente, da un lato, e la FLS Plast e la FLSmidth, dall’altro, non hanno mai formato insieme un’entità economica, il principio di personalità delle pene e delle sanzioni richiede che l’importo effettivamente versato dalla ricorrente non superi la quota della sua responsabilità solidale. Detta quota corrisponde alla parte dell’importo attribuito alla ricorrente rispetto al totale degli importi fino a concorrenza dei quali le società controllanti successive sono rispettivamente ritenute responsabili in solido per il pagamento dell’ammenda imposta alla Trioplast Wittenheim. In proposito, occorre osservare che il principio di personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, si applica in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punto 119).

    170    Poiché l’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata non precisa la quota che spetta alla ricorrente, pur conferendo alla Commissione la piena libertà per quanto riguarda l’attuazione delle rispettive responsabilità solidali delle società controllanti, che non hanno mai formato un’entità economica tra loro, questa disposizione è incompatibile con l’obbligo della Commissione, conformemente al principio della certezza del diritto, di mettere la ricorrente in grado di conoscere con certezza l’importo esatto dell’ammenda cui è tenuta per il periodo in cui è considerata responsabile in solido dell’infrazione insieme alla Trioplast Wittenheim. Pertanto, la decisione impugnata viola sia il principio della certezza del diritto, sia quello della personalità delle pene e delle sanzioni.

    171    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il sesto motivo dev’essere accolto. Conseguentemente, senza che sia necessario esaminare il presente motivo sotto il profilo della buona amministrazione, occorre annullare l’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione impugnata nella parte che riguarda la ricorrente.

    2.     Sulla conclusione, sollevata in subordine, mirante alla riduzione dell’importo dell’ammenda

    172    Posto che i motivi invocati dalla ricorrente siano addotti a sostegno del suo capo della domanda diretto a ottenere la riduzione dell’ammenda, dai punti 94‑98 supra emerge che la decisione impugnata contiene un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la Commissione, nei confronti della ricorrente, ha considerato il 1996 quale anno di riferimento per la determinazione della gravità dell’infrazione. Occorre, pertanto, che il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, determini un nuovo importo di base per il calcolo dell’importo fino a concorrenza del quale la ricorrente è considerata responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda irrogata alla sua controllata. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, in base ad una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie, come emergono dagli atti, sia equo fissare l’importo di base della ricorrente nella somma di EUR 3 milioni.

    173    Conseguentemente, tenendo conto, da un lato, della maggiorazione in funzione della durata della partecipazione della ricorrente all’intesa e, dall’altro, della riduzione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, che sono obbligatorie, occorre fissare a EUR 2,73 milioni l’importo attribuito alla ricorrente. Dalla conclusione di cui al punto 171 supra, secondo cui va accolto il sesto motivo, risulta che detto importo costituisce la base su cui dev’essere determinata la parte della ricorrente nella responsabilità solidale delle successive società controllanti per il pagamento dell’ammenda irrogata alla Trioplast Wittenheim.

    174    Poiché gli altri elementi indispensabili al calcolo della parte che spetta alla ricorrente, indicati al punto 169 supra, tra cui, in particolare, l’importo attribuito alle altre società controllanti della Trioplast Wittenheim, non sono divenuti definitivi e non possono essere dimostrati nell’ambito del presente procedimento, spetterà alla Commissione, in forza del suo obbligo di adottare le misure che l’esecuzione della presente sentenza comporta, ai sensi dell’art. 266 TFUE, determinare la parte della ricorrente in funzione degli elementi definitivi a tal fine indispensabili.

     Sulle spese

    175    A termini dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese.

    176    Nella fattispecie, poiché il ricorso proposto dalla ricorrente è stato parzialmente accolto, il Tribunale ritiene di condannare la ricorrente al pagamento della metà delle proprie spese nonché della metà delle spese sostenute dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1)      L’art. 2, primo comma, lett. f), della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 – sacchetti industriali) è annullato per quanto riguarda la Trioplast Industrier AB.

    2)      Viene fissato a EUR 2,73 milioni l’importo attribuito alla Trioplast Industrier, sulla base del quale dev’essere determinata la sua quota nelle responsabilità solidali delle società controllanti successive per il pagamento dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim SA.

    3)      Il ricorso è respinto per il resto.

    4)      La Trioplast Industrier sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

    5)      La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Trioplast Industrier.

    Meij

    Vadapalas

    Truchot

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.

    Firme

    Indice


    Fatti

    Procedimento amministrativo

    Decisione impugnata

    Procedimento e conclusioni delle parti

    In diritto

    1.  Sulle conclusioni miranti all’annullamento parziale della decisione impugnata

    Sul primo motivo, relativo all’esistenza di errori nell’ambito della determinazione della durata dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda

    Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla legittimità della determinazione della durata dell’infrazione

    –  Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla legittimità della modalità di calcolo dell’ammenda

    –  Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla legittimità della determinazione della gravità dell’infrazione, nell’ambito del calcolo dell’ammenda

    –  Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    Sul secondo motivo, riguardante la fondatezza del rifiuto della Commissione di concedere il beneficio delle circostanze attenuanti

    Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    Sul quarto motivo, riguardante la domanda di trattamento favorevole

    –  Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    Sul quinto motivo, riguardante il rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

    –  Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    Sul sesto motivo, riguardante il rispetto dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto

    –  Argomenti delle parti

    –  Giudizio del Tribunale

    2.  Sulla conclusione, sollevata in subordine, mirante alla riduzione dell’importo dell’ammenda

    Sulle spese


    * Lingua processuale: lo svedese.

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