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Document 62006FJ0095

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 maggio 2008.
Adrien Taruffi contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione.
Causa F-95/06.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 I-A-1-00163; II-A-1-00863

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:62

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

14 maggio 2008

Causa F‑95/06

Adrien Taruffi

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2004 e 2005 – Rappresentanti del personale – Punti di priorità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Taruffi chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento delle decisioni della Commissione recanti fissazione del suo punteggio complessivo e il diniego della sua iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi al grado B*10 per l’esercizio di promozione 2004 e, dall’altra, l’annullamento della decisione recante fissazione del suo punteggio complessivo per l’esercizio di promozione 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla Commissione – Conclusione dell’esercizio di promozione con un atto contenente una decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi e una decisione che fissa i punti attribuiti ai funzionari – Decisioni autonome impugnabili con ricorsi distinti o con un unico ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

3.      Funzionari – Promozione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Nell’ambito del sistema di promozione, istituito da una normativa interna della Commissione, basato sulla presa in considerazione di meriti cumulati, rappresentati dai punti accumulati anno per anno, e in cui l’esercizio di promozione si conclude con un atto di natura complessa, nel senso che comporta due decisioni distinte dell’autorità che ha il potere di nomina, l’una con cui viene redatto l’elenco dei promossi e l’altra che fissa il punteggio complessivo dei funzionari sul quale si fonda la prima decisione summenzionata, questa decisione che fissa il punteggio complessivo costituisce un atto autonomo che può essere oggetto di per sé di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo Statuto.

Conseguentemente, un funzionario iscritto nell’elenco dei promossi, se contesta il punteggio complessivo attribuitogli dall’autorità che ha il potere di nomina e, con ciò, anche il saldo conservato per gli anni seguenti, potrà proporre reclamo e, eventualmente, ricorso giurisdizionale avverso il solo atto di attribuzione dei punti che implica effetti giuridici vincolanti e definitivi nei suoi riguardi.

Parimenti, è concepibile che un funzionario non promosso che non intenda contestare la mancata promozione per l’esercizio controverso, ma unicamente la mancata concessione di un determinato punteggio, non idoneo a fargli raggiungere la soglia di promozione, possa avviare un identico procedimento.

Peraltro, un funzionario non promosso per effetto dell’attribuzione, che egli considera ingiustificata, di un punteggio insufficiente per raggiungere la soglia di promozione potrà dirigere il proprio ricorso, al tempo stesso, contro la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina recante fissazione del punteggio complessivo nonché contro quella con cui viene stabilito l’elenco dei funzionari promossi.

Le decisioni individuali che concedono o negano punti di priorità costituiscono atti preparatori, preliminari e necessari alla decisione finale che dispone le promozioni e all’atto separabile ed autonomo che essa contiene, cioè la fissazione del punteggio complessivo. Esse non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento autonomo, ma la loro legittimità può essere sempre contestata nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva.

Per contro, non è ammissibile che un funzionario contesti la legittimità della decisione che fissa i suoi punti di merito nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva che fissa il totale dei suoi punti di promozione, se non ha proposto un ricorso giurisdizionale contro il suo rapporto di evoluzione della carriera in quanto i punti di merito sono calcolati a partire dal giudizio espresso nel detto rapporto.

(v. punti 59-64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punti 90‑93, 96‑98 e 106)

2.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito alla Commissione, che prevede l’emissione, da parte del comitato di promozione, di un parere motivato quando esso propone all’autorità che ha il potere di nomina la concessione di punti di priorità d’appello, la mancanza di motivazione della sua proposta di rifiutare l’attribuzione dei detti punti non viola l’art. 25, secondo comma, dello Statuto, in quanto tale proposta non costituisce un atto che arreca pregiudizio.

(v. punti 91-93)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Buendía Sierra/Commissione, cit. (punti 143 e 144)

3.      L’autorità che ha il potere di nomina, che dispone di un ampio potere discrezionale in materia di promozione, non aveva alcun obbligo, relativamente all’esercizio di promozione 2004, di concedere ai funzionari vicini alla soglia di promozione i punti loro mancanti perché fossero promossi prima dell’entrata in vigore della nuova struttura di carriera istituita dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punto 114)

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