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Document 62006FB0066

    Causa F-66/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — Kyriazi/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Concorso interno pubblicato anteriormente al 1 maggio 2004 — Agente temporaneo iscritto nell’elenco di idoneità anteriormente al 1 maggio 2006 — Inquadramento nel grado — Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Indennità di segretariato — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

    GU C 340 del 19.11.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 340/38


    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — Kyriazi/Commissione

    (Causa F-66/06) (1)

    (Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Concorso interno pubblicato anteriormente al 1 maggio 2004 - Agente temporaneo iscritto nell’elenco di idoneità anteriormente al 1 maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto - Indennità di segretariato - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

    2011/C 340/77

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentata, inizialmente, dai sigg. C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, successivamente, dai sigg. K.Herrmann e H. Krämer, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentato, inizialmente, dai sigg. M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti, successivamente dai sigg. M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)

    Oggetto

    Annullamento della decisione 12 settembre 2005, avente ad oggetto la nomina della ricorrente in qualità di funzionaria in prova inquadrata nel grado C*1, secondo scatto, e di qualsiasi atto consecutivo o relativo, come la decisione di sopprimere la sua indennità di segretariato e di non ripristinarla a seguito della sua titolarizzazione

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso respinto.

    2)

    La sig.ra Kyriazi e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea, in quanto interveniente, sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 178 del 29.7.2006, pag. 43.


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