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Document 62006CJ0449

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 febbraio 2008.
Sophiane Gysen contro Groupe S-Caisse d’Assurances sociales pour indépendants.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio.
Funzionari - Retribuzione - Statuto - Assegni familiari - Fissazione dell’importo degli assegni familiari nazionali - Determinazione del rango dei figli - Figlio che dà diritto ad assegni familiari statutari.
Causa C-449/06.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00553

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:90

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 febbraio 2008 ( *1 )

«Funzionari — Retribuzione — Statuto — Assegni familiari — Fissazione dell’importo degli assegni familiari nazionali — Determinazione del rango dei figli — Figlio che dà diritto ad assegni familiari statutari»

Nel procedimento C-449/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) con decisione 17 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2006, nella causa

Sophiane Gysen

contro

Groupe S-Caisse d’Assurances sociales pour indépendants,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore) e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta,

considerate le osservazioni presentate:

per la sig.ra Gysen, dalla sig.ra N. Sluse, avocate;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunal du travail de Bruxelles, in merito al regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 luglio 1983, n. 2074 (GU L 203, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»), è stata presentata nell’ambito della controversia tra la sig.ra Gysen e la Groupe S-Caisse d’Assurances sociales pour indépendants (in prosieguo: la «Cassa»), in ordine alla determinazione del rango dei figli della sig.ra Gysen ai fini della fissazione dell’importo degli assegni familiari belgi.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

2

Ai termini del suo art. 11, secondo comma, lo Statuto «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

3

Ai sensi dell’art. 67, n. 1, dello Statuto, gli assegni familiari comprendono l’assegno di famiglia, l’assegno per figlio a carico e l’indennità scolastica.

4

In forza dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, i funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al medesimo articolo devono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte, i quali sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli artt. 1-3 dell’allegato VII dello Statuto.

5

Ai termini dell’art. 2, n. 7, dell’allegato VII dello Statuto, qualora il figlio a carico venga affidato, in forza di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell’autorità amministrativa competente, alla custodia di un’altra persona, l’assegno è corrisposto a quest’ultima per conto e a nome del funzionario.

Normativa nazionale

6

A norma del regio decreto 8 aprile 1976, che stabilisce il regime delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori autonomi (Moniteur belge del 6 maggio 1976), l’importo dell’assegno per figlio aumenta in base al numero di figli.

7

L’art. 16, n. 1, primo comma, di detto regio decreto, nella sua versione applicabile ai fatti della causa principale, determina il rango dei figli tenendo conto della cronologia delle nascite dei figli beneficiari in virtù dello stesso regio decreto, delle leggi coordinate relative agli assegni familiari per lavoratori dipendenti, del regio decreto 26 marzo 1965 relativo agli assegni familiari accordati a talune categorie del personale retribuito dallo Stato, della legge 20 luglio 1971 che istituisce prestazioni familiari garantite e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale in vigore in Belgio.

Causa principale e questione pregiudiziale

8

La sig.ra Gysen, cittadina belga, esercita in Belgio un’attività professionale in qualità di lavoratrice autonoma. Essa si è sposata il 1o febbraio 1986. Da tale matrimonio è nato un figlio il 20 ottobre 1989. La coppia ha divorziato nel giugno del 1993.

9

La sig.ra Gysen si è risposata nel mese di dicembre 1993. Da questo matrimonio sono nati due figli, rispettivamente il 5 maggio 1994 e il 17 settembre 1996. La coppia ha divorziato nel corso dell’anno 2000.

10

Dal 17 gennaio 2001 il figlio maggiore della sig.ra Gysen è domiciliato presso sua madre. Per quanto riguarda i due figli più giovani, una decisione giudiziaria datata 13 febbraio 2001 stabilisce che la potestà parentale e l’amministrazione dei beni saranno esercitate congiuntamente e che la sig.ra Gysen riceverà gli assegni familiari.

11

Il 1o dicembre 2001, il padre del figlio nato nel 1989 è stato assunto dalla Commissione delle Comunità europee. Da tale data, i servizi della Commissione pagano alla sig.ra Gysen assegni familiari integrali per il suo figlio maggiore, a nome e per conto del padre.

12

La sig.ra Gysen ha informato la Cassa di tale situazione con lettera 22 febbraio 2002, in seguito alla quale questa ha cessato di corrispondere gli assegni familiari per il figlio maggiore della sig.ra Gysen, continuando invece a versarli per i figli minori.

13

Successivamente, ritenendo che gli assegni fossero stati indebitamente versati, a partire dal mese di marzo 2003 la Cassa ha trattenuto dagli assegni familiari mensili l’importo di EUR 2284,84. Tale importo corrisponde alla differenza tra gli assegni versati per i figli minori quali figli di secondo e terzo rango e quelli che, secondo la Cassa, avrebbero dovuto essere versati, ossia gli assegni per due figli di primo e secondo rango.

14

Nella convinzione che le decisioni amministrative della Cassa relative a tale operazione di trattenuta siano prese sulla base di un accertamento arbitrario dei ranghi dei suoi tre figli e che, conseguentemente, debbano essere annullate, la sig.ra Gysen ha adito il giudice del rinvio.

15

È in siffatte circostanze che il Tribunal du travail de Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se lo [Statuto] e il suo “Allegato VII: Disposizioni relative alla retribuzione (…)”, sezione 1, [intitolata] “Assegni familiari”, art. 67, [n.] 1, che comprendono (…) l’assegno di famiglia; (…) l’assegno per figlio a carico (…) [e] l’indennità scolastica, possano o debbano essere considerati costitutivi di ciò che il testo normativo nazionale controverso designa “(…) convenzione internazionale di sicurezza sociale vigente in Belgio”».

Sulla questione pregiudiziale

16

Al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile, che gli consenta di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, occorre mettere in evidenza la natura e la forza giuridica dello Statuto.

17

Infatti, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’art. 234 CE, spetta alla Corte interpretare le disposizioni del diritto comunitario. Per quanto riguarda le disposizioni nazionali, occorre ricordare che, nell’ambito del detto sistema, la loro interpretazione spetta ai giudici nazionali (v. sentenza 12 ottobre 1993, causa C-37/92, Vanacker e Lesage, Racc. pag. I-4947, punto 7).

18

Dal contesto normativo della causa principale presentato dal giudice del rinvio emerge che, nel diritto belga, il figlio di un lavoratore autonomo, beneficiario di un assegno corrisposto a titolo del coniuge o dell’ex coniuge dagli enti di previdenza sociale di un altro Stato membro in applicazione di una convenzione internazionale, è preso in considerazione al momento della determinazione del rango dei figli di questo stesso lavoratore autonomo per calcolare l’importo degli assegni familiari belgi ai quali quest’ultimo ha diritto per gli altri suoi figli.

19

Dalla decisione di rinvio si evince altresì che la causa principale è sorta a causa del rifiuto opposto dalla Cassa di prendere in considerazione il figlio che beneficia di un assegno versato integralmente sulla base dello Statuto a nome e per conto di suo padre, dipendente comunitario, al momento della determinazione del rango dei figli della madre, lavoratrice autonoma, per il calcolo dell’importo degli assegni familiari ai quali quest’ultima ha diritto per gli altri suoi figli.

20

Dalla lettura del fascicolo di causa emerge che la disparità di trattamento che la Cassa riserva a queste due fattispecie risiede nella specificità della base giuridica dell’assegno statutario corrisposto per il figlio della sig.ra Gysen nato nel 1989.

21

La Cassa sostiene, dinanzi al giudice nazionale, che lo Statuto conferisce ai dipendenti comunitari diritti che essi possono far valere nei confronti del loro datore di lavoro nonché, se del caso, il diritto di proporre ricorsi dinanzi ai giudici comunitari, ma che questi stessi diritti non godono di applicabilità immediata e diretta negli ordinamenti giuridici nazionali.

22

È giocoforza constatare che tale tesi è contraria alla natura e alla forza giuridica dello Statuto.

23

È vero che il regolamento n. 259/68, che ha stabilito lo Statuto, non può essere equiparato ad una convenzione internazionale, in quanto non è stato adottato dagli Stati membri conformemente alle norme del diritto internazionale, bensì dal Consiglio quale istituzione della Comunità europea, che ha agito autonomamente (v., in tal senso, sentenze 18 febbraio 1970, causa 38/69, Commissione/Italia, Racc. pag. 47, punto 11, e 18 marzo 1980, causa 91/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1099, punto 7), così come il Trattato CE sul quale detto regolamento si basa non può essere equiparato ad una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale. Tuttavia, va rammentato che, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, tale regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (v. sentenze 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2393, punto 7, e 7 maggio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2029, punto 21). Peraltro, come fatto valere dalla sig.ra Gysen, l’art. 11, secondo comma, dello Statuto prevede direttamente ed espressamente l’obbligatorietà di quest’ultimo in tutti i suoi elementi e la sua applicabilità diretta in ciascuno degli Stati membri.

24

In considerazione dell’applicabilità diretta del regolamento n. 259/68 nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, il giudice nazionale è tenuto ad applicarlo al fine di garantire l’osservanza del divieto di discriminazione. Gli compete, pertanto, garantire la parità di trattamento tra persone il cui figlio dà diritto ad assegni familiari in forza dello Statuto e persone il cui figlio dà diritto a siffatti assegni in forza del diritto interno o di una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale vigente nello Stato membro considerato.

25

Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata, da un lato, nel senso che lo Statuto ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e, dall’altro, nel senso che, tenuto conto dell’applicabilità diretta del regolamento n. 259/68 nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, il figlio che dà diritto ad assegni familiari in forza dello Statuto deve essere equiparato ad un figlio che dà diritto a siffatti assegni in forza del diritto interno o di una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale vigente nello Stato membro considerato.

Sulle spese

26

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 luglio 1983, n. 2074, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tenuto conto dell’applicabilità diretta di detto regolamento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, il figlio che dà diritto ad assegni familiari in forza dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee deve essere equiparato ad un figlio che dà diritto a siffatti assegni in forza del diritto interno o di una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale vigente nello Stato membro considerato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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