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Έγγραφο 62006CJ0348

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2008.
    Commissione delle Comunità europee contro Marie-Claude Girardot.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Agente temporaneo - Ricorso per risarcimento danni - Perdita della possibilità di essere assunti - Danno reale e certo - Determinazione dell’entità del risarcimento del danno.
    Causa C-348/06 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00833;FP-I-B-2-00005
    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 II-B-2-00037

    Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:2008:107

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    21 febbraio 2008 ( *1 )

    «Impugnazione — Agente temporaneo — Ricorso per risarcimento danni — Perdita di una possibilità di essere assunti — Danno reale e certo — Determinazione dell’entità del risarcimento del danno»

    Nel procedimento C-348/06 P,

    avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 17 agosto 2006,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Marie-Claude Girardot, rappresentata dai sigg. C. Bernard-Glanz e S. Rodrigues, avocats,

    ricorrente in primo grado,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Mengozzi

    cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 maggio 2007,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo di grado delle Comunità europee 6 giugno 2006, causa T-10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pag. I-A-2-129 e II-A-2-609; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui esso, da un lato, ha stabilito la compensazione pecuniaria dovuta dalla Commissione alla sig.ra Girardot in virtù della sentenza del Tribunale 31 marzo 2004, causa T-10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-109 e II-483; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria») in euro 92785, maggiorati degli interessi decorrenti dal 6 settembre 2004, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti e, dall’altro, ha condannato la Commissione alle spese.

    Contesto normativo

    2

    Lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nella versione applicabile al caso di specie, all’art. 29, n. 1, così dispone:

    «Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:

    a)

    la possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;

    b)

    le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;

    c)

    le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee

    bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

    Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».

    3

    L’art. 91, n. 1, del detto Statuto stabilisce che:

    «La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».

    4

    Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), nella versione applicabile al caso di specie, all’art. 2, lett. d), così dispone:

    «È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

    (…)

    d)

    l’agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata».

    5

    L’art. 8, quarto e quinto comma, del RAA è così formulato:

    «Il contratto di un agente di cui all’articolo 2, lettera d), è disciplinato dalle norme seguenti:

    il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai 5 anni; detto contratto è rinnovabile,

    (…)

    Il contratto di durata determinata di un agente di cui all’articolo 2, [lettera d)], può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

    6

    L’art. 47 del RAA prevede quanto segue:

    «Il contratto dell’agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

    (…)

    2)

    per i contratti a tempo indeterminato:

    a)

    alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; (…). Per quanto concerne l’agente di cui all’articolo 2, lettera d), il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. (…);

    b)

    alla fine del mese in cui l’agente raggiunge l’età di 65 anni».

    7

    I casi di risoluzione senza preavviso sono definiti agli artt. 48-50 del RAA.

    Fatti all’origine della controversia

    8

    La sig.ra Girardot è entrata in servizio presso la Commissione il 1o febbraio 1996 in qualità di esperto nazionale distaccato e ha conservato tale qualifica fino al 31 gennaio 1999.

    9

    Con contratto del 15 gennaio 1999, concluso per una durata di due anni e successivamente rinnovato in forza di apposita clausola aggiuntiva per la durata di un anno, la sig.ra Girardot è stata assunta quale agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA. A tale titolo è stata assegnata prima alla direzione generale «Industria» e quindi alla direzione generale «Società dell’informazione» della Commissione.

    10

    Il 26 luglio 2000 la direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione ha pubblicato un avviso di posto vacante nel quale rendeva noto che, nell’ambito della propria decisione riguardante la nuova politica per i ricercatori, la Commissione organizzava «concorsi interni per costituire riserve», tra i quali il concorso COM/T/R/ST/A/2000 per le carriere A 8/A 5, A 4 e A 3 della categoria A, retribuite in base agli stanziamenti destinati ai quadri scientifico e tecnico del bilancio della ricerca e degli investimenti. Tale avviso di posto vacante indicava, in particolare, che, al termine di una prova unica consistente in un colloquio con una commissione giudicatrice, i candidati che avessero ottenuto il punteggio richiesto sarebbero stati inseriti in un elenco che avrebbe conferito loro la possibilità di nomina per un impiego permanente.

    11

    Il 9 e 12 febbraio 2001 la direzione generale «Personale e amministrazione» ha pubblicato due avvisi di posti vacanti permanenti, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, al fine di consentire la titolarizzazione di agenti temporanei.

    12

    Con lettere del 20 febbraio 2001 la sig.ra Girardot ha manifestato il proprio interesse per un posto di categoria A, pubblicato nell’avviso di posto vacante del 9 febbraio 2001, nonché per altri sette posti di categoria A, pubblicati nell’avviso di posto vacante del 12 febbraio 2001.

    13

    Con lettera del 13 marzo 2001 la Commissione ha informato la sig.ra Girardot del fatto che le sue candidature relative ai sette posti di cui all’avviso di posto vacante del 12 febbraio 2001 non avevano potuto essere prese in considerazione, in quanto tali posti erano disponibili solo per il personale di ruolo, vincitore di concorso, in servizio presso la Commissione. Per ciascuno di detti posti la Commissione ha accolto la candidatura di sette altri agenti temporanei, i quali comparivano tutti nell’elenco redatto in esito al concorso interno per costituire una riserva COM/T/R/ST/A/2000, e ha quindi nominato ciascuno di loro al posto per cui avevano manifestato interesse.

    14

    Con lettera del 15 marzo 2001, la Commissione ha informato la sig.ra Girardot del fatto che non aveva potuto accogliere la sua candidatura per l’impiego segnalato nell’avviso di posto vacante del 9 febbraio 2001.

    15

    L’8 giugno 2001 la sig.ra Girardot ha proposto reclamo contro le decisioni recanti rigetto delle sue candidature contenute in queste due lettere. Tale reclamo ha costituito oggetto di una decisione implicita di rigetto.

    Procedimento dinanzi al Tribunale

    16

    Con atto introduttivo del ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2002, la sig.ra Girardot ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle due decisioni della Commissione 13 e 15 marzo 2001, recanti rigetto delle sue candidature ad otto posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti (in prosieguo: le «decisioni controverse»), nonché al conseguente annullamento delle otto decisioni della Commissione recanti la nomina di terzi a tali posti.

    17

    Con la sentenza interlocutoria, il Tribunale ha annullato le due decisioni controverse, poiché la Commissione non aveva dimostrato di aver debitamente esaminato i meriti della candidatura della sig.ra Girardot per ciascuno dei posti in questione prima di respingerla e, correlativamente, prima di accogliere quella degli altri candidati (punto 83 della sentenza interlocutoria).

    18

    Il Tribunale ha tuttavia respinto le conclusioni della sig.ra Girardot dirette all’annullamento delle decisioni di nomina dei candidati prescelti per i posti di cui trattasi. Esso, infatti, ha considerato, dopo aver ponderato gli interessi, rispettivamente, della sig.ra Girardot, del servizio e dei terzi nominati, che un siffatto annullamento avrebbe costituito una sanzione eccessiva dell’illecito commesso dalla Commissione (punti 85-88 della sentenza interlocutoria).

    19

    Nondimeno, dopo aver rammentato che, allo scopo di garantire un effetto utile alla sentenza di annullamento, nell’interesse del ricorrente, il giudice comunitario può fare uso della competenza anche di merito che gli è attribuita nelle controversie di tipo pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un indennizzo o invitarla a trovare una soluzione equa al caso, il Tribunale, per tutelare adeguatamente i diritti della sig.ra Girardot, ha invitato le parti a cercare un accordo in merito a una compensazione pecuniaria equa per il rigetto illegittimo delle sue candidature. A tal proposito il Tribunale ha precisato che, nella valutazione della compensazione in parola, andava tenuto conto del fatto che la sig.ra Girardot non avrebbe più potuto partecipare a una nuova procedura di cui la Commissione garantisse il regolare svolgimento, dal momento che, essendo giunto al termine il contratto di agente temporaneo che la legava alla Commissione senza essere rinnovato, ella non sarebbe stata più in grado e nemmeno avrebbe più avuto il diritto di manifestare il proprio interesse per posti disponibili rispondendo a un avviso di posto vacante «speciale ricerca». In mancanza di un tale accordo, il Tribunale ha precisato che le parti avrebbero dovuto presentare le loro conclusioni in ordine alla quantificazione della suddetta compensazione pecuniaria entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza interlocutoria (punti 89-91 della sentenza interlocutoria).

    La sentenza impugnata

    20

    Poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo su una compensazione pecuniaria equa, il 6 settembre 2004 hanno inviato al Tribunale le loro conclusioni in ordine alla quantificazione della suddetta compensazione.

    21

    Nelle sue conclusioni, la sig.ra Girardot ha chiesto al Tribunale di fissare l’importo della compensazione pecuniaria, in via principale, in euro 2687994, in via subordinata, in euro 432887 e, in estremo subordine, in euro 250248, oltre agli interessi giudiziali.

    22

    Quanto alla Commissione, essa ha chiesto al Tribunale di fissare tale importo in euro 23917,43, ritenendo ragionevole concedere alla sig.ra Girardot, come risulta dal punto 45 della sentenza impugnata, «da un lato, tre mesi di retribuzione netta versata per il periodo di preavviso minimo previsto dal[l’art. 47, n. 2, lett. a), del RAA], ossia euro 18917,43, quale risarcimento della perdita della possibilità di accedere all’uno o all’altro degli otto posti in questione e, dall’altro, euro 5000 quale risarcimento per la perdita della possibilità di partecipare a una nuova procedura di assegnazione di posti vacanti». Detto importo avrebbe dovuto essere maggiorato degli interessi compensatori maturati tra la data della pronuncia della sentenza interlocutoria e il pagamento effettivo della somma dovuta, oltre che di 1 euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale.

    23

    Con la sentenza impugnata, dopo aver esaminato i danni asseritamente subiti dalla sig.ra Girardot, il Tribunale ha, da un lato, stabilito l’importo della compensazione pecuniaria dovuto dalla Commissione in EUR 92785, maggiorati degli interessi calcolati a partire dal 6 settembre 2004, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti e, dall’altro, ha condannato la Commissione alle spese.

    24

    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita perdita della possibilità di essere assunta per un posto vacante all’interno della Commissione, il Tribunale, al punto 54 della sentenza impugnata, ha innanzi tutto ricordato che le decisioni controverse hanno privato la sig.ra Girardot, in modo indubbio e irreversibile, considerata l’impossibilità di ripristinare la situazione precedente alla loro adozione, non soltanto del diritto a veder esaminate le sue candidature dalla Commissione, ma altresì della possibilità che una di queste ultime fosse accolta da tale istituzione. Esso ha quindi precisato, ai punti 55 e 56 di detta sentenza, che la perdita della possibilità di occupare un posto vacante all’interno di un’istituzione comunitaria e di godere dei relativi vantaggi economici costituisce un danno materiale, punto sul quale le parti erano concordi. Infine, il Tribunale ha indicato, ai punti 57 e 58 di detta sentenza, che, al fine di valutare l’entità del danno da perdita di possibilità, di cui si discute nel caso di specie, occorreva «determinare la differenza tra la retribuzione che la sig.ra Girardot avrebbe percepito nel caso in cui la possibilità di vedere accettata la propria candidatura si fosse concretizzata e la retribuzione che ella ha effettivamente percepito a seguito dell’illegittimo rigetto della propria candidatura e poi, all’occorrenza, procedere a valutare, in percentuale, la probabilità che la sig.ra Girardot aveva di vedere realizzata la suddetta ipotesi».

    25

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la differenza di retribuzione, il Tribunale, al punto 59 della sentenza impugnata, ha dichiarato che siffatto criterio era giustificato dalla circostanza che, se la sig.ra Girardot aveva perso una possibilità di occupare uno dei posti in parola e, di conseguenza, di beneficiare del relativo vantaggio economico, ella non era rimasta senza impiego.

    26

    Al fine di determinare un’eventuale differenza di retribuzione, il Tribunale ha innanzi tutto stabilito, ai punti 61-82 della sentenza impugnata, il periodo nel quale effettuare il raffronto fra le condizioni economiche di impiego di cui avrebbe beneficiato la sig.ra Girardot se fosse stata assunta dalla Commissione e quelle di cui ha effettivamente fruito. A tale riguardo, il Tribunale, ai punti 73-77 della sentenza di cui trattasi, ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui la possibilità persa dalla sig.ra Girardot sarebbe da risarcire unicamente con la concessione di un’equa compensazione pecuniaria, il cui importo sarebbe stato pari a tre mensilità di retribuzione netta versate a titolo del periodo di preavviso minimo previsto all’art. 47, n. 2, lett. a), del RAA. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che siffatto argomento equivarrebbe a sostenere che il lasso di tempo in cui la sig.ra Girardot avrebbe prestato servizio presso la Commissione se quest’ultima l’avesse assunta è talmente ipotetico che occorrerebbe considerare che la Commissione avrebbe posto termine al rapporto di lavoro non appena esso fosse iniziato, il che non era plausibile. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato, al punto 78 della sentenza impugnata, che, allo scopo di tener conto di tutte le ipotesi di fine rapporto previste agli artt. 47, n. 2, e 48-50 del RAA, tale periodo potesse essere fissato ex aequo et bono in un quinquennio — compresa la durata del preavviso — a partire dalla data in cui aveva preso effetto la nomina dei candidati prescelti dalla Commissione in esito alla procedura di assegnazione di posti vacanti da cui la sig.ra Girardot era stata illegittimamente esclusa. Peraltro, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della sig.ra Girardot relativi alla probabilità di titolarizzazione in quanto tale elemento non era certo.

    27

    Il Tribunale, ai punti 83-95 della sentenza impugnata, ha quindi fissato l’entità della retribuzione persa nel corso del periodo in questione. A tal fine, al punto 86 della detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto ex aequo et bono che, poiché la sig.ra Girardot non aveva prodotto elementi atti a stabilire la retribuzione che le sarebbe stata corrisposta qualora una delle sue candidature fosse stata accolta, nonché la relativa evoluzione, la sig.ra Girardot avrebbe percepito una retribuzione netta mensile pari, in media, all’ultima retribuzione versatale dalla Commissione, la quale corrispondeva ad un posto di grado A 5, scatto 4. A tale proposito, al punto 85 della sentenza di cui trattasi, il Tribunale ha respinto l’argomento della sig.ra Girardot secondo cui ella sarebbe stata assunta per occupare un posto di grado A 4.

    28

    In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione della possibilità persa, il Tribunale, dopo aver constatato, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, che le candidature presentate dalla sig.ra Girardot soddisfacevano i requisiti necessari per essere prese in esame, ha verificato, ai punti 98-122 della sentenza in parola, se la possibilità di cui ella è stata privata potesse essere considerata certa, nel senso che la sig.ra Girardot avrebbe avuto, se non ogni probabilità, almeno una seria possibilità di accedere a uno dei posti in questione. A tale proposito, dopo aver osservato, ai punti 102-107 della medesima sentenza, che la sig.ra Girardot era l’unica candidata per ognuno di questi posti in tale fase della procedura, che ella poteva vantare una significativa esperienza precedente presso la Commissione, che le sue prestazioni professionali erano valutate positivamente e che vi era sufficiente corrispondenza tra le sue qualifiche e quanto richiesto per i posti in questione, il Tribunale, ai punti 115-117 della detta sentenza, ha dichiarato quanto segue:

    «115

    Alla luce degli elementi fattuali che precedono, non si può reputare che, al termine della prima fase della procedura di assegnazione di posti vacanti prevista dall’art. 29, n. 1, dello Statuto, la Commissione, che poteva senz’altro decidere di ampliare la propria scelta […], avrebbe sicuramente accolto una delle candidature della sig.ra Girardot e che, di conseguenza, quest’ultima si sarebbe con ogni probabilità vista attribuire un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA e avrebbe tratto dalla sua esecuzione il relativo vantaggio economico. Si può nondimeno ritenere che la sig.ra Girardot ne avesse comunque una seria possibilità, di cui è stata privata a causa del rigetto delle sue candidature da parte della Commissione senza che fosse stata fornita la prova del relativo esame.

    116

    Durante la fase della procedura di assegnazione dei posti vacanti di cui all’art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, un altro candidato, anch’egli agente temporaneo, aveva manifestato alla Commissione il proprio interesse per ciascuno degli otto posti per i quali anche la sig.ra Girardot aveva manifestato il suo interesse […]. La Commissione avrebbe potuto scegliere l’uno o l’altro di questi candidati. Tuttavia, tale istituzione, dopo averle esaminate, poteva senz’altro non accogliere alcuna delle candidature in parola, e passare alla fase della procedura di cui all’art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto […]. Infine, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza, essa poteva interrompere la procedura di cui trattasi […]. Detti elementi sono tali da ridurre la possibilità della sig.ra Girardot di veder accolta la sua candidatura per occupare uno dei posti in questione.

    117

    Tuttavia, se la sig.ra Girardot avesse potuto legittimamente partecipare ad una nuova procedura di assegnazione di posti vacanti, organizzata dopo l’annullamento delle decisioni recanti il rigetto della sua candidatura […], ella avrebbe potuto manifestare utilmente il proprio interesse per posti della stessa natura e, alla luce, in particolare, degli elementi richiamati ai precedenti punti 103-106, essere eventualmente assunta per occupare uno fra essi, il che non è contestato dalla Commissione. Detto elemento è tale da accrescere la possibilità della sig.ra Girardot di vedere accolta la sua candidatura per occupare, nel ruolo di agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, compreso nella categoria A, per il quale sono necessarie competenze di natura scientifica e da svolgere presso il Centro comune di ricerca della DG “Ricerca” o della DG “Società dell’informazione” della Commissione».

    29

    In tale contesto, ai punti 118 e 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la sig.ra Girardot aveva una seria possibilità che una delle sue candidature fosse accolta e, pertanto, ha applicato ex aequo et bono alla perdita di retribuzione subita da quest’ultima un coefficiente moltiplicatore di 0,5. Al punto 120 della medesima sentenza, il Tribunale ha rifiutato di innalzare il coefficiente in parola a 0,996 secondo il metodo proposto dalla sig.ra Girardot, poiché tale metodo faceva dipendere l’entità della possibilità persa solamente dal numero di candidature depositate dall’interessata, prescindendo dagli altri elementi esposti in precedenza.

    30

    In secondo luogo, relativamente agli altri danni asseriti dalla sig.ra Girardot, il Tribunale, ai punti 123-125 della sentenza impugnata, li ha respinti in quanto non pertinenti, dal momento che lo scopo dell’equa compensazione pecuniaria, tenuto conto delle domande di annullamento presentate dalla sig.ra Girardot, era quello di fungere da esecuzione della sentenza interlocutoria e di tutelare adeguatamente i suoi diritti, indennizzando ex aequo et bono l’impossibilità di ripristinare la situazione anteriore all’illecito e non, in difetto di previa richiesta di risarcimento, di riparare qualsiasi altro danno a lei eventualmente cagionato dall’illecito in parola. In ogni caso, il Tribunale, ai punti 125-138 della sentenza di cui trattasi, ha dichiarato che nessun altro di tali danni poteva essere preso in considerazione al fine di stabilire l’importo dell’equa compensazione pecuniaria. In particolare, per quanto riguarda il danno morale risultante dall’alterazione della salute mentale e dal quadro depressivo della sig.ra Girardot, nonché il danno fisico derivante dall’illecito rigetto delle sue candidature, il Tribunale, ai punti 133 e 137 della medesima sentenza, ha ritenuto che la sig.ra Girardot non avesse prodotto alcun elemento che ne dimostrasse l’esistenza, come un certificato medico o una perizia validi.

    Conclusioni delle parti

    31

    Con la sua impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    condannarla a pagare alla sig.ra Girardot un importo pari ad EUR 23917,4;

    decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento e a quello proposto dinanzi al Tribunale.

    32

    La sig.ra Girardot chiede che la Corte voglia:

    dichiarare irricevibile e, in ogni caso, infondata l’impugnazione presentata dalla Commissione;

    dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile, annullare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni presentate in primo grado sull’annullamento e il risarcimento;

    condannare la Commissione alle spese.

    Sull’impugnazione principale

    Argomenti delle parti

    33

    La Commissione deduce un unico motivo di annullamento secondo il quale il metodo usato dal Tribunale per calcolare la perdita di possibilità costituisce una violazione dell’art. 236 CE e delle condizioni in presenza delle quali sorge la responsabilità della Commissione.

    34

    A tale proposito, quest’ultima indica in via preliminare che, tenuto conto della giurisprudenza divergente del Tribunale su detto punto, la sua impugnazione, per ragioni di certezza del diritto, intende far sì che la Corte si pronunci sulla modalità di calcolo della perdita di una possibilità di essere assunti dalla Commissione allorché quest’ultima ha adottato una decisione illegittima, che priva l’interessato della possibilità che la sua candidatura sia esaminata. Essa aggiunge che lo scopo cui mira l’impugnazione in parola è dunque che la Corte elabori un ragionamento giuridico e un metodo uniformi per calcolare detta perdita di possibilità, che dovrebbe essere applicabile in ogni situazione.

    35

    La Commissione precisa al riguardo di ammettere l’idea che la perdita di una possibilità di ottenere un impiego costituisce un danno materiale risarcibile. Per contro, essa non può accettare la modalità con cui il Tribunale ha quantificato il danno subito dalla sig.ra Girardot.

    36

    Secondo la Commissione, il punto 58 della sentenza impugnata è sotto questo aspetto viziato da errori di diritto. Infatti, l’unico danno reale e certo subito dalla sig.ra Girardot sarebbe quello derivante dal mancato esame delle sue candidature, e non quello derivante da un’ipotetica perdita di retribuzione durante un periodo definito in modo altrettanto ipotetico. Dunque, sebbene il Tribunale riconosca, ai punti 99 e 116 della sentenza di cui trattasi, da un lato, che la Commissione non aveva alcun obbligo di portare a termine la procedura di assunzione e, dall’altro, che non gli spetta operare al posto della Commissione l’esame comparativo dei meriti dei candidati, in realtà esso avrebbe effettuato detto esame ai punti 62-95 della medesima sentenza. Il Tribunale non calcolerebbe quindi il danno reale e certo connesso alla perdita di possibilità, ma determinerebbe il danno ipotetico connesso ad una perdita di retribuzione, la quale presuppone il diritto ad essere assunti. Il Tribunale snaturerebbe così la nozione di perdita di possibilità tramutandola in perdita di una garanzia di ottenere un posto, negando in tal modo il margine di valutazione discrezionale e la scelta di cui devono disporre le istituzioni comunitarie in materia di assunzioni.

    37

    A tale proposito, la Commissione, in udienza, ha peraltro sottolineato che non sussiste alcun nesso di causalità diretto fra l’illecito della Commissione, consistente nel non aver considerato le candidature della sig.ra Girardot, e il danno infine riconosciuto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, il danno dovrebbe derivare direttamente dal comportamento contestato (v., in particolare, sentenza 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21).

    38

    La Commissione afferma che detto errore di diritto è confermato dal fatto che, per calcolare la perdita di retribuzione, il Tribunale ha preso in considerazione la retribuzione nel frattempo percepita dall’interessata. Infatti, nel caso in cui quest’ultima, durante il periodo in questione, avesse occupato un posto meglio retribuito di quello che avrebbe potuto ottenere presso la Commissione, non vi sarebbe stata alcuna perdita di retribuzione, pur avendo ella comunque subito una perdita di possibilità. Basandosi su circostanze aleatorie, siffatto metodo risulterebbe di conseguenza tale da condurre a discriminazioni fra i candidati ad una medesima assunzione.

    39

    Secondo la Commissione, l’erroneità del ragionamento del Tribunale è altresì amplificata dal secondo elemento contenuto al punto 58 della sentenza impugnata, secondo il quale la differenza di retribuzione può, «all’occorrenza», essere valutata sotto forma di percentuale idonea ad indicare la possibilità che l’interessata aveva di essere assunta. Tale elemento dimostrerebbe nuovamente, infatti, che il Tribunale cerca di quantificare il danno verificatosi a causa di un’ipotetica perdita di retribuzione e non quello derivante da una perdita di possibilità di assunzione, poiché il calcolo della perdita di retribuzione in parola sarebbe solo eventualmente valutato alla luce dell’ipotetica possibilità di ottenere il posto di cui trattasi. Il Tribunale, peraltro, a tale riguardo si fonderebbe su congetture aleatorie per quantificare la probabilità di assunzione della sig.ra Girardot, quando invece quest’ultima non aveva alcun diritto di essere assunta.

    40

    Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sentenza impugnata abbia seguito un iter inverso rispetto a quello giuridicamente corretto per calcolare la perdita di una possibilità di assunzione, dal momento che ha innanzi tutto calcolato la perdita di retribuzione ipoteticamente sopportata dalla sig.ra Girardot prima di applicare all’importo ottenuto il coefficiente correttore relativo alla probabilità di assunzione di quest’ultima. La quantificazione di detta perdita di possibilità dovrebbe quindi fondarsi su una base diversa dalla perdita di retribuzione, la quale presuppone la certezza dell’assunzione.

    41

    In tale contesto, la Commissione, conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, invita quest’ultima a dichiarare che la perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot può essere equamente risarcita con la concessione di una somma forfettaria pari a tre mesi di retribuzione netta e corrispondente alla somma che le dovrebbe essere versata durante il periodo di preavviso di un contratto a tempo indeterminato, vale a dire, nella specie, EUR 18917,43, maggiorata dell’importo, anch’esso forfettario, di EUR 5000 diretto a compensare il fatto che l’interessata non potrà più partecipare a una nuova procedura di assunzione.

    42

    La sig.ra Girardot fa valere che l’impugnazione sarebbe irricevibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il Tribunale sarebbe il solo competente ad effettuare la valutazione del danno derivante dalla perdita di una possibilità. Di conseguenza la Commissione, a meno che non contesti al Tribunale l’omessa specificazione dei criteri utilizzati per procedere alla valutazione del danno subito, non sarebbe legittimata a censurare la valutazione operata nella sentenza impugnata su tale punto né, a fortiori, ad aspettarsi che la Corte emetta una decisione di principio sul metodo che dev’essere usato per calcolare il risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita di una possibilità. Peraltro, potrebbero configurarsi, a tal riguardo, moltissime situazioni diverse che possono essere prese in considerazione solo caso per caso. In secondo luogo, il motivo con il quale si afferma che il Tribunale risarcirebbe la perdita di una garanzia di ottenere un impiego e non la perdita di una possibilità non sarebbe stato dedotto in primo grado e, pertanto, costituirebbe un motivo nuovo, la cui deduzione è vietata ai sensi degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte.

    43

    In ogni caso, quanto al merito, la sig.ra Girardot sottolinea che il danno da lei subito è reale e certo, dal momento che l’illegittimo rifiuto della Commissione di esaminare le sue candidature l’ha privata della possibilità, da un lato, che una o più di esse fosse accolta e, dall’altro, di manifestare ulteriormente il proprio interesse verso qualsiasi altro posto se avesse ancora avuto il diritto di farlo. Inoltre, il metodo adottato nella sentenza impugnata, consistente nel passare in rassegna i vantaggi di cui la sig.ra Girardot avrebbe potuto beneficiare se fosse stata assunta e nello stabilire in seguito la percentuale di probabilità che aveva di essere assunta, sarebbe riconducibile a un’impostazione già seguita dal Tribunale (v., in particolare, sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T-144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II-3381, nonché Racc. PI pagg. I-A-275 e II-1231, punti 149 e 163) e sancita dalla dottrina belga. Siffatto metodo sarebbe adeguato al risarcimento del danno risultante dalla perdita di una possibilità che, per definizione, non è certo si realizzi.

    44

    Quanto alle critiche relative al rischio di discriminazione fra i candidati ad un medesimo posto, la sig.ra Girardot ritiene che ignorino la seconda parte del ragionamento del Tribunale, diretta appunto a determinare il fattore che va applicato alla perdita di reddito riscontrabile nell’ipotesi in cui la possibilità di assunzione si fosse realizzata. Inoltre, parrebbe equo che, a parità di probabilità di assunzione, il candidato che ha subito una perdita di reddito più ingente sia risarcito in misura maggiore rispetto al candidato che ha subito una perdita di retribuzione meno cospicua. Dal momento che questi candidati non si trovano in una situazione paragonabile, non può rilevarsi alcuna violazione del principio di parità di trattamento.

    Giudizio della Corte

    Sulla ricevibilità

    45

    Per quanto concerne, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità relativa alla circostanza che la Corte non sarebbe competente a valutare l’entità del risarcimento del danno subito dalla sig.ra Girardot, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una volta che il Tribunale abbia accertato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare concesso (v., in questo senso, sentenze 1o giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66; 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens, Racc. pag. I-2915, punti 32 e 33; 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punti 34 e 35, nonché ordinanza 14 dicembre 2006, causa C-12/05 P, Meister/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 82).

    46

    Tuttavia, nel caso di specie, se è vero che la Commissione con la sua impugnazione contesta il metodo adottato dal Tribunale per determinare l’entità del risarcimento del danno subito dalla sig.ra Girardot, essa fa valere a tale proposito che la sentenza impugnata è viziata da vari errori di diritto, in quanto detto metodo, esposto al punto 58 della sentenza in questione e applicato in seguito ai punti 59-122 della medesima, equivarrebbe, in realtà, a mutare la natura del danno rispetto a come qualificato nella sentenza in parola, e cioè la perdita di una possibilità di assunzione, e, pertanto, a snaturarne la sostanza stessa, così che il danno effettivamente determinato nella sentenza impugnata, secondo la Commissione, la perdita di una garanzia di assunzione e la perdita della relativa retribuzione, o non è né reale né certo, o non ha alcun nesso di causalità diretto con l’illecito contestato.

    47

    Orbene, siffatto motivo, attinente alla coerenza del ragionamento operato dal Tribunale per stabilire il metodo adottato per determinare la portata del risarcimento del danno subito, costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte in sede d’impugnazione (v., in questo senso, sentenza Lucaccioni/Commissione, cit., punti 27-29).

    48

    Per contro, come correttamente fatto valere dalla sig.ra Girardot, la Commissione, con la presente impugnazione, non può chiedere alla Corte di precisare la modalità secondo cui va calcolata la perdita di una possibilità di essere assunti da un’istituzione comunitaria in tutte le situazioni in cui un interessato è stato illegittimamente privato del diritto a ottenere l’esame della sua candidatura.

    49

    In sede d’impugnazione, infatti, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., cit., punto 59). Pertanto, la Corte, nell’ambito di siffatto procedimento, è competente unicamente ad esaminare se l’argomentazione contenuta nel ricorso individui un errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata (v., in questo senso, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 35, nonché 30 settembre 2003, causa C-76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I-10091, punto 47).

    50

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’eccezione d’irricevibilità relativa al carattere di novità del motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione al fine di dimostrare gli errori di diritto di cui sarebbe viziato il punto 58 della sentenza impugnata, essa non può essere accolta, in quanto le constatazioni censurate dalla Commissione nella presente impugnazione sono state formulate per la prima volta in tale sentenza (v., in questo senso, sentenze 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I-6733, punti 88 e 89, nonché 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punto 33).

    51

    Da quanto precede risulta che la Corte, nell’ambito della presente impugnazione, è competente unicamente a verificare se il metodo adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata al fine di determinare l’entità del risarcimento del danno derivante dalla perdita di una possibilità subita dalla sig.ra Girardot sia viziato da un errore di diritto. Il presente ricorso è irricevibile per il resto.

    Nel merito

    52

    Secondo costante giurisprudenza, nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, alla realtà del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (v. sentenze 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345, punto 30; Commissione/Brazzelli Lualdi e a., cit., punto 42, nonché Consiglio/de Nil e Impens, cit., punto 23).

    53

    Per quanto riguarda la condizione relativa all’illecito contestato, dal punto 83 della sentenza interlocutoria, la quale non è stata impugnata e, pertanto, dev’essere considerata definitiva, risulta che il comportamento illegittimo, nel caso di specie, è consistito nel fatto che, con le decisioni controverse, la Commissione non ha dimostrato di aver debitamente esaminato, prima di respingerla, i meriti della candidatura della sig.ra Girardot per ognuno dei posti per cui ella si era proposta.

    54

    Per quanto riguarda la condizione relativa al danno, si deve ricordare che il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo (v., in questo senso, sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./ Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 9, e 9 novembre 2006, causa C-243/05 P, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. I-10833, punto 27).

    55

    Nel caso di specie non è in discussione che, a causa dell’illecito commesso dalla Commissione, la sig.ra Girardot ha perso in modo certo e irrimediabile la possibilità di essere assunta in un posto presso i servizi di tale istituzione al termine della procedura di cui trattasi nel presente procedimento e che, di conseguenza, detta perdita di possibilità costituisce un danno che per la sig.ra Girardot ha carattere reale e certo.

    56

    Inoltre, dalle constatazioni operate dal Tribunale, in particolare ai punti 84-91 della sentenza interlocutoria, le quali, per le ragioni esposte al punto 53 della presente sentenza, non possono neanch’esse essere rimesse in discussione nell’ambito della presente impugnazione, risulta che tale danno reale e certo subito dalla sig.ra Girardot include altresì l’impossibilità di partecipare ad una nuova procedura regolare di assunzione, in quanto la sig.ra Girardot non era più in grado e nemmeno aveva più il diritto di manifestare il proprio interesse per posti disponibili rispondendo a un avviso di posto vacante «speciale ricerca» per cui aveva presentato la sua candidatura.

    57

    Con la presente impugnazione, la Commissione contesta tuttavia il metodo adottato dal Tribunale per determinare l’entità del risarcimento di detto danno. Essa fa valere che, con siffatto metodo, il Tribunale non avrebbe quantificato il danno reale e certo derivante dalla perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot, ma che, in realtà, esso avrebbe calcolato un altro danno, puramente ipotetico, derivante dalla perdita di retribuzione che quest’ultima avrebbe potuto subire se avesse avuto il diritto ad essere assunta, trasformando così la perdita di possibilità di assunzione in perdita di una garanzia di ottenere un posto.

    58

    A tale proposito, occorre sottolineare che, conformemente all’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, il Tribunale, relativamente alle controversie di natura pecuniaria, dispone di una competenza anche di merito, nell’ambito della quale può, se necessario, condannare d’ufficio la convenuta a versare un’indennità per il danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto di tutte le circostanze, può valutare equitativamente il danno (v., in particolare, sentenze 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 1743, punto 14; 27 ottobre 1987, cause riunite 176/86 e 177/86, Houyoux e Guery/Commissione, Racc. pag. 4333, punto 16; 17 aprile 1997, causa C-90/95 P, Compte/Parlamento, Racc. pag. I-1999, punto 45, nonché BEI/Hautem, cit., punto 95).

    59

    Inoltre, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 45 della presente sentenza, allorché il Tribunale ha accertato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda e nel rispetto dell’obbligo di motivazione, le modalità e l’entità del risarcimento di tale danno.

    60

    Orbene, come ammesso dalla Commissione stessa in udienza, in risposta a un quesito della Corte su tale punto, risulta alquanto difficile, se non impossibile, stabilire un metodo che consenta di quantificare con precisione la possibilità di essere assunti presso l’istituzione di cui trattasi e, di conseguenza, di valutare il danno derivante dalla perdita di tale possibilità.

    61

    Pertanto, al fine di accertare se la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto relativamente alla determinazione dell’entità del risarcimento del danno derivante dalla perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot, si deve tenere conto del margine di valutazione discrezionale di cui disponeva il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, quanto al metodo da adottare per siffatta determinazione.

    62

    Dalla sentenza impugnata risulta che, al fine di fissare il quantum del risarcimento del danno causato nel caso di specie alla sig.ra Girardot, il Tribunale ha ritenuto di dover, in primo luogo, definire la perdita di retribuzione subita da quest’ultima, stabilendo la differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito qualora fosse stata assunta e la retribuzione che ella ha effettivamente percepito successivamente all’illecito commesso, indi, in secondo luogo, valutare, sotto forma di percentuale, la possibilità che l’interessata aveva di essere assunta al fine di ponderare la perdita di retribuzione così calcolata.

    63

    È certamente esatto che, nella misura in cui si basi sul criterio della perdita di retribuzione subita dall’interessato, il metodo di cui trattasi ha come corollario, così come correttamente osservato dalla Commissione, che, qualora la retribuzione effettivamente percepita in seguito al comportamento illecito sia superiore a quella persa a causa di quest’ultimo, non dovrebbe essere concesso alcun indennizzo, pur essendosi verificata la perdita di una possibilità.

    64

    Inoltre, siffatto metodo, come altrettanto rilevato dalla Commissione, induce necessariamente il giudice comunitario a dover effettuare, come ha fatto il Tribunale ai punti 59-95 della sentenza impugnata, un esame in prospettiva per tentare di ricostruire la carriera fittizia che l’interessato avrebbe potuto avere all’interno dell’istituzione in parola, basandosi su di una serie di ipotesi che, benché rientrino nell’ambito della valutazione sovrana dei fatti operata dal Tribunale, per loro natura restano ciò non di meno incerte relativamente alla durata della sua permanenza in servizio e all’evoluzione della sua retribuzione.

    65

    È peraltro esatto che il criterio della perdita di retribuzione non può di per sé determinare l’entità del risarcimento del danno causato dalla perdita di una possibilità di assunzione. In tal caso, infatti, il danno subito non può essere assimilato all’importo della retribuzione che sarebbe stata percepita se detta possibilità si fosse avverata, poiché, come rilavato dal Tribunale segnatamente al punto 116 della sentenza impugnata, tenuto conto del potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia, l’interessato non può fare valere alcun diritto ad essere assunto. Di conseguenza, il danno di cui detto interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento non può corrispondere al lucro cessante derivante dalla perdita di un diritto (v., per analogia, sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-203, punti 59 e 60).

    66

    Da ciò, tuttavia, non si può comunque far discendere che il criterio attinente alla perdita di retribuzione cui ha fatto ricorso il Tribunale nella sentenza impugnata è, tenuto conto del margine di valutazione di cui esso dispone quanto al metodo da utilizzare a tal proposito, inidoneo a determinare l’entità del risarcimento del danno derivante dalla perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot nel caso in esame.

    67

    Infatti, dal momento che il valore della possibilità persa da quest’ultima era in funzione, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, dell’importanza del guadagno che la sig.ra Girardot avrebbe ottenuto se tale possibilità si fosse concretizzata, la perdita di retribuzione subita a causa del comportamento illecito addebitato, sebbene di per sé sola non possa determinare l’entità del risarcimento della perdita di possibilità, costituisce ciò non di meno un criterio pertinente a tal proposito. Anche se la sig.ra Girardot non aveva alcun diritto ad essere assunta, il valore attribuito a questa possibilità dipende quindi, almeno in parte, dall’importo della retribuzione che ella poteva sperare di percepire.

    68

    A tale proposito si deve peraltro osservare che il metodo alternativo proposto dalla Commissione nell’ambito della presente impugnazione al fine di risarcire il danno subito dalla sig.ra Girardot, metodo consistente nell’attribuirle forfettariamente un risarcimento di importo pari a tre mensilità di retribuzione netta versata a titolo del periodo di preavviso minimo previsto all’art. 47, n. 2, lett. a), del RAA, si basa anch’esso sull’importo della retribuzione persa in seguito all’illecito contestato. In tale contesto, la Commissione difficilmente potrebbe contestare la pertinenza di detto criterio.

    69

    Inoltre, va riconosciuto che la retribuzione effettivamente percepita successivamente all’illecito commesso determina anch’essa in parte il quantum del risarcimento del danno, in quanto ogni soggetto leso ha l’obbligo di limitare il suo danno. A tale riguardo, il rischio di discriminazione sostenuto dalla Commissione non può essere accolto. Infatti, due candidati esclusi illegittimamente che subiscono una perdita di retribuzione diversa, anche qualora avessero avuto uguali possibilità di essere assunti, non possono essere considerati in una situazione identica o simile sotto il profilo dell’entità del danno subito.

    70

    Peraltro, anche se il Tribunale, per determinare l’entità del risarcimento della perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot, ha effettivamente verificato in primo luogo l’importo della retribuzione persa da quest’ultima, esso non si è basato solamente su detto criterio per fissare l’entità di tale risarcimento.

    71

    Certo, dichiarando, al punto 58 della sentenza impugnata, che per stabilire l’entità del risarcimento della perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot era necessario procedere, «all’occorrenza», a valutare la possibilità di quest’ultima di essere assunta, suggerendo in questo modo che detta valutazione avrebbe rivestito un carattere puramente facoltativo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto l’omissione della valutazione in parola, che fa parte della nozione stessa di perdita di possibilità, si risolverebbe nel calcolare unicamente la perdita di retribuzione subita dalla sig.ra Girardot, sebbene quest’ultima non avesse alcun diritto ad essere assunta.

    72

    Tale errore, tuttavia, è inefficace, poiché, dopo aver calcolato, ai punti 59-95 della sentenza impugnata, la perdita di retribuzione subita dalla sig.ra Girardot, il Tribunale, ai punti 96-122 di detta sentenza, ha di fatto applicato alla perdita di cui trattasi una percentuale destinata a quantificare, sulla base di un insieme di elementi specificamente attinenti alle circostanze della fattispecie che rientrano nella sua valutazione sovrana dei fatti, la possibilità che la sig.ra Girardot aveva di essere assunta.

    73

    Orbene, siffatto criterio, così applicato al fine di ponderare, secondo un metodo anch’esso accolto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, da vari ordinamenti nazionali, il criterio relativo alla perdita di retribuzione, è tale da fornire un’indicazione pertinente per stabilire l’entità del risarcimento della perdita di possibilità subita dalla sig.ra Girardot, consentendo di tenere conto, ai fini della determinazione in parola, della probabilità che quest’ultima aveva di percepire la retribuzione persa irrimediabilmente.

    74

    È vero che, come rilevato in udienza dalla Commissione, il grado di possibilità così calcolato dal Tribunale ha un carattere ipotetico e esso stesso non può essere considerato reale o certo. Tale circostanza, tuttavia, non è pertinente, essendo pacifico che il danno subito dalla sig.ra Girardot a causa della perdita di possibilità di essere assunta è reale e certo e che il Tribunale dispone di un margine di valutazione quanto al metodo da adottare per fissarne l’importo.

    75

    Infine, in ogni caso è giocoforza constatare che il metodo proposto dalla Commissione, rammentato al punto 68 della presente sentenza, è manifestamente meno adatto a determinare l’entità del risarcimento del danno derivante dalla perdita di una possibilità rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata.

    76

    Siffatto metodo, infatti, che finisce con l’ignorare totalmente le specifiche circostanze della situazione della sig.ra Girardot mirando a proporre una regola diretta a risarcire in modo uniforme la perdita di possibilità di assunzione subita da qualsiasi interessato, non consente, contrariamente ai dettami elaborati dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione, Racc. pag. 2801, punto 13, nonché Lucaccioni/Commissione, cit., punti 22 e 28), di assicurare il risarcimento integrale del danno individuale effettivamente subito da quest’ultima a causa dello specifico illecito commesso nei suoi confronti e priverebbe inoltre il giudice comunitario del margine di valutazione di cui dispone per stabilire l’entità del risarcimento di tale danno.

    77

    Peraltro, detto metodo alternativo, finendo per presupporre, come osservato dal Tribunale al punto 74 della sentenza impugnata, che il lasso di tempo durante il quale la sig.ra Girardot avrebbe prestato servizio presso la Commissione se quest’ultima l’avesse assunta è talmente ipotetico che si dovrebbe prescinderne completamente e, di conseguenza, che occorrerebbe considerare che alla sua collaborazione professionale è stata posta fine subito dopo l’inizio della stessa, si risolverebbe nel risarcire un danno fittizio che non è né reale né certo.

    78

    Da quanto precede risulta che la Commissione, la quale, del resto, non contesta che la sentenza impugnata sia a tale riguardo adeguatamente e sufficientemente motivata, non ha dimostrato che, con il metodo da esso adottato, il Tribunale, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone a tale riguardo, abbia snaturato il danno subito nella fattispecie in esame dalla sig.ra Girardot omettendo di determinare il danno reale e certo derivante per quest’ultima dalla perdita di una possibilità di assunzione.

    79

    Orbene, è pacifico che fra il danno di cui trattasi e l’illecito contestato nel caso di specie vi sia un nesso di causalità diretto.

    80

    In tale contesto, si deve concludere che l’impugnazione principale è infondata e, pertanto, va respinta.

    Sull’impugnazione incidentale

    Argomenti delle parti

    81

    Proponendo l’impugnazione incidentale, la sig.ra Girardot fa valere che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario commettendo vari errori manifesti di valutazione.

    82

    In primo luogo, la sig.ra Girardot sostiene che, tenendo conto solamente di un periodo di cinque anni quale periodo da prendere in considerazione per calcolare la differenza di retribuzione, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione in quanto, al punto 80 della sentenza impugnata, ha escluso dagli elementi di valutazione la perdita di possibilità di carriera, quando invece la prospettiva di una titolarizzazione non era incerta, dal momento che la Commissione, secondo una politica delineata chiaramente, all’epoca aveva titolarizzato numerosi agenti temporanei e gli otto candidati infine assunti erano stati tutti titolarizzati.

    83

    In secondo luogo, la sig.ra Girardot asserisce che, facendo riferimento alla retribuzione mensile netta corrispondente, in media, all’ultima retribuzione versatale dalla Commissione per un posto di grado A 5, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione in merito alla determinazione della differenza di retribuzione in quanto, al punto 85 della sentenza impugnata, non avrebbe tenuto conto della circostanza che ella aveva maggiori possibilità di essere assunta per un posto di grado A 4 che per un posto di grado A 5, dal momento che cinque degli otto posti per i quali aveva presentato la sua candidatura erano di grado A 4. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto ricostruire il progredire della sua carriera sulla base dei tempi medi per la promozione da un grado all’altro e tenere conto dei diritti pensionistici che sarebbero stati maturati in caso di assunzione.

    84

    In terzo luogo, la sig.ra Girardot afferma che, fissando al 50 % la possibilità di assunzione che avrebbe avuto, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione quanto alla probabilità che detta possibilità si avverasse, poiché, al punto 116 della sentenza impugnata, ha trascurato il fatto che le sue possibilità di assunzione erano accresciute dalla circostanza che, con riferimento ad ognuno dei posti in questione, non le si contrapponeva che un solo altro candidato, che ognuno di questi ultimi è stato assunto e che un candidato, il quale si proponga per otto posti, ha maggiori possibilità di essere assunto rispetto ad un candidato che si presenti per un solo posto. Inoltre, una seria possibilità non corrisponderebbe ad una possibilità su due.

    85

    In quarto luogo, la sig.ra Girardot considera che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione non tenendo conto, ai punti 133-138 della sentenza impugnata, di tutti gli elementi del danno morale e di quello fisico, mentre i certificati medici allegati alla presente procedura attesterebbero una sindrome depressiva di cui ella soffrirebbe dal momento dell’illegittimo rigetto delle sue candidature.

    86

    In udienza, la Commissione ha sostenuto che l’impugnazione incidentale era integralmente irricevibile in quanto diretta a mettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.

    Giudizio della Corte

    87

    Come emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze BEI/Hautem, cit., punto 44; 5 giugno 2003, causa C-121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I-5539, punto 35, nonché ordinanza 27 aprile 2006, causa C-230/05, L/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

    88

    Inoltre, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punto 15; 26 ottobre 2006, causa C-68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, Racc. pag. I-10367, punto 54; ordinanze 19 marzo 2004, causa C-196/03 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-2683, punto 40, e Meister/UAMI, cit., punto 95).

    89

    Secondo la giurisprudenza della Corte, non risponde a quest’ultimo requisito un ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, citate sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, punto 35, e Eurocoton e a./Consiglio, punto 47, nonché ordinanza Lucaccioni/Commissione, cit., punto 41).

    90

    Peraltro, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza, una volta che il Tribunale abbia accertato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno.

    91

    Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che, con la presente impugnazione incidentale, la sig.ra Girardot, come da lei stessa sottolineato nel corso dell’udienza rispondendo a un quesito della Corte su tal punto, si propone non tanto di identificare l’esistenza di errori di diritto da cui sarebbe viziato il ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata, quanto piuttosto di rimettere in discussione, da un lato, reiterando gli argomenti fatti valere in primo grado e, dall’altro, avvalendosi di asserite nuove prove, la valutazione dei fatti operata da detto organo giurisdizionale nella sentenza di cui trattasi al fine di determinare l’entità del risarcimento del danno, senza tuttavia né allegare un qualsiasi snaturamento dei fatti in questione, né dedurre il benché minimo argomento giuridico atto a dimostrare la ragione per cui la valutazione effettuata dal Tribunale dei detti argomenti sarebbe errata in diritto. In tal modo la sig.ra Girardot si limita quindi a sollecitare un riesame della sentenza impugnata.

    92

    Di conseguenza, occorre respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile.

    93

    Da tutto quanto precede risulta che l’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale devono essere respinte.

    Sulle spese

    94

    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la sig.ra Girardot ha concluso per la condanna della Commissione alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese relative all’impugnazione principale. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della sig.ra Girardot alle spese dell’impugnazione incidentale, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese relative a tale impugnazione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

     

    2)

    La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

     

    3)

    La sig.ra Girardot è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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