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Document 62006CJ0244

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2008.
    Dynamic Medien Vertriebs GmbH contro Avides Media AG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Koblenz - Germania.
    Libera circolazione delle merci - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente -Direttiva 2000/31/CE - Normativa nazionale che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video che non sono stati sottoposti al controllo e alla classificazione ai fini della tutela dei minori da parte dell’autorità competente e che sono sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione - Supporti video importati da un altro Stato membro sottoposti al controllo e alla classificazione da parte della competente autorità di tale Stato e recanti l’indicazione di un limite di età - Giustificazione - Tutela dei minori - Principio di proporzionalità.
    Causa C-244/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00505

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:85

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    14 febbraio 2008 ( *1 )

    «Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2000/31/CE — Normativa nazionale che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video che non sono stati sottoposti da parte dell’autorità competente al controllo e alla classificazione ai fini della tutela dei minori e che sono sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione — Supporti video importati da un altro Stato membro sottoposti al controllo e alla classificazione da parte della competente autorità di tale Stato e recanti l’indicazione di un limite di età — Giustificazione — Tutela dei minori — Principio di proporzionalità»

    Nel procedimento C-244/06,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Koblenz (Germania) con decisione 25 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2006, nella causa tra

    Dynamic Medien Vertriebs GmbH

    e

    Avides Media AG,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klučka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Mengozzi

    cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 maggio 2007,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Dynamic Medien Vertriebs GmbH, dagli avv.ti W. Konrad e F. Weber;

    per l’Avides Media AG, dall’avv. C. Grau;

    per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, nonché dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

    per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. P. McGarry, BL;

    per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;

    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in qualità di agente,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Dynamic Medien Vertriebs GmbH (in prosieguo: la «Dynamic Medien») e l’Avides Media AG (in prosieguo: l’«Avides Media»), due società di diritto tedesco, in merito alla vendita in Germania da parte della seconda, per corrispondenza su Internet, di supporti video provenienti dal Regno Unito, che non sono stati sottoposti al controllo e alla classificazione ai fini della tutela dei minori da parte di un’autorità regionale superiore o di un organismo nazionale di autoregolamentazione volontaria, e che sono sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità od organismo, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione.

    Contesto normativo

    Normativa comunitaria

    3

    Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 2000/31 mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri.

    4

    L’art. 2, lett. h), della citata direttiva definisce la nozione di «ambito regolamentato» come «le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati».

    5

    Il suddetto art. 2, lett. h), sub ii), precisa che l’ambito regolamentato non comprende le norme sulle merci in quanto tali né le norme sulla consegna delle merci. Per quanto riguarda le norme relative alle merci, il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 cita le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci.

    6

    L’art. 3, n. 2, della stessa direttiva dispone che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Il n. 4 del medesimo art. 3 prevede tuttavia che, a determinate condizioni, tali Stati membri possano adottare, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, i provvedimenti necessari per ragioni quali l’ordine pubblico, in particolare la tutela dei minori, nonché la tutela della sanità pubblica e dei consumatori.

    7

    La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 1, l’armonizzazione delle disposizioni applicabili negli Stati membri a tali contratti, conclusi tra i consumatori e i fornitori.

    Normativa nazionale

    8

    L’art. 1, n. 4, della legge 23 luglio 2002 sulla tutela dei minori (Jugendschutzgesetz) (BGBl. 2002 I, pag. 2730) definisce la vendita per corrispondenza come «ogni operazione a titolo oneroso effettuata tramite ordinativo e spedizione di una merce per via postale o elettronica senza contatto personale tra chi consegna e chi acquista o senza che sia garantito, attraverso accorgimenti tecnici o di altro tipo, che quanto spedito non sarà consegnato a bambini o adolescenti».

    9

    L’art. 12, n. 1, della legge sulla tutela dei minori stabilisce che le cassette video preregistrate e gli altri supporti di dati trasmissibili programmati per essere riprodotti o visualizzati su schermo con film o giochi (supporti di immagini) possano essere resi accessibili pubblicamente a un bambino o ad un adolescente soltanto ove il programma sia stato autorizzato per la loro fascia di età e contrassegnato dall’autorità suprema del Land o da un’organizzazione di autoregolamentazione volontaria nell’ambito della procedura di cui all’art. 14, n. 6, di questa stessa legge, oppure si tratti di programmi d’informazione, di educazione o di insegnamento contrassegnati dal fornitore come «programma d’informazione» o «programma educativo».

    10

    Il n. 3 del citato art. 12 stabilisce che «i supporti di immagini non contrassegnati o contrassegnati “vietato ai minori” ai sensi dell’art. 14, n. 2, dall’autorità suprema del Land o da un’organizzazione di autoregolamentazione volontaria nel quadro della procedura di cui all’art. 14, n. 6, ovvero dal fornitore ai sensi dell’art. 14, n. 7, non possono

    1.

    essere offerti, ceduti o altrimenti resi accessibili a un bambino o a un adolescente,

    2.

    essere offerti o ceduti nel commercio al dettaglio fuori dai locali commerciali, in chioschi o altri punti vendita nei quali i clienti non entrino abitualmente, ovvero per corrispondenza».

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    11

    L’Avides Media vende supporti audio e video per corrispondenza tramite il suo sito Internet e una piattaforma di commercio elettronico.

    12

    Il giudizio a quo verte sull’importazione da parte di tale società, dal Regno Unito in Germania, di cartoni animati giapponesi, denominati «Anime», in versione DVD o videocassetta. Prima di essere importati, tali programmi sono stati oggetto di controllo da parte del British Board of Film Classification (commissione britannica di classificazione dei film; in prosieguo: il «BBFC»). In applicazione delle disposizioni sulla tutela dei minori in vigore nel Regno Unito, tale organismo ha verificato a quale pubblico fossero indirizzati tali supporti video e li ha classificati nella categoria «vietato ai minori di anni quindici». I supporti video in questione sono provvisti di un adesivo del BBFC che indica che la loro visione è consentita ad adolescenti di quindici anni o più.

    13

    La Dynamic Medien, concorrente dell’Avides Media, adiva il Landgericht Koblenz (Tribunale di Coblenza), con un procedimento sommario, al fine di inibire a quest’ultima società la vendita per corrispondenza dei supporti video in questione. Secondo la Dynamic Medien, la legge sulla tutela dei minori vieta la vendita per corrispondenza dei supporti video che non sono stati oggetto di controllo in Germania, in applicazione di tale legge, e che sono sprovvisti dell’indicazione relativa all’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, risultante da una decisione di classificazione adottata da un’autorità regionale superiore o da un organismo nazionale di autoregolamentazione (in prosieguo: l’«autorità competente»).

    14

    Con decisione 8 giugno 2004, il detto giudice ha ritenuto che la vendita per corrispondenza di supporti video provvisti della sola indicazione di età minima fissata dal BBFC fosse contraria alle disposizioni della legge sulla tutela dei minori e che costituisse un comportamento anticoncorrenziale. In data 21 dicembre 2004, l’Oberlandesgericht Koblenz, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento cautelare, ha confermato tale decisione.

    15

    Il Landgericht Koblenz, investito della controversia nel merito, dovendo esaminare la conformità del divieto previsto dalla legge sulla tutela dei minori con l’art. 28 CE e con le disposizioni della direttiva 2000/31, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «[1)]

    Se il principio della libera circolazione delle merci, ai sensi dell’art. 28 CE, osti ad una normativa tedesca che vieta di vendere per corrispondenza supporti video (DVD, videocassette) privi dell’indicazione che gli stessi sono stati sottoposti in Germania ad una verifica dell’idoneità ai minori.

    [2)]

    In particolare: se il divieto di commercializzare per corrispondenza tali supporti video costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE.

    [3)]

    In caso di soluzione affermativa: se un simile divieto sia giustificato, ai sensi dell’art. 30 CE e della direttiva [2000/31], anche nel caso in cui il supporto video sia stato sottoposto ad una verifica di idoneità ai minori in un altro Stato membro (…), e ciò sia indicato sullo stesso; o se un simile controllo da parte di un altro Stato membro (…) costituisca un mezzo meno restrittivo ai sensi di detta disposizione».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Osservazioni preliminari

    16

    Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se il principio della libera circolazione delle merci, ai sensi degli artt. 28 CE - 30 CE, quest’ultimo interpretato eventualmente in combinato disposto con le norme della direttiva 2000/31, osti ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video che non sono stati sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell’autorità competente, e che sono sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione.

    17

    Per quanto attiene al contesto normativo nazionale nel quale si colloca la domanda di pronuncia pregiudiziale, il governo tedesco sostiene che il divieto di vendita per corrispondenza di supporti video non controllati non è assoluto. Invero, siffatta tipologia di vendita sarebbe conforme al diritto nazionale qualora sia garantito che l’ordinazione è stata effettuata da un adulto, e la consegna del prodotto di cui trattasi a bambini o adolescenti sia impedita efficacemente.

    18

    In tale contesto, si pone il problema della definizione, nell’ordinamento giuridico nazionale, della nozione di vendita per corrispondenza. Infatti, come emerge dagli atti, tale nozione è definita all’art. 1, n. 4, della legge sulla tutela dei minori come «ogni operazione a titolo oneroso effettuata tramite ordinazione e spedizione di una merce per via postale o elettronica senza contatto personale tra chi consegna e chi acquista o senza che sia garantito, attraverso accorgimenti tecnici o di altro tipo, che quanto spedito non sarà consegnato a bambini o adolescenti».

    19

    Tuttavia, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che di queste dà il giudice del rinvio sia corretta (v., in tal senso, sentenza 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-7919, punto 24). Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo, come definito dal provvedimento di rinvio, nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali (v. sentenze 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 10; 2 giugno 2005, causa C-136/03, Dörr e Ünal, Racc. pag. I-4759, punto 46, nonché 22 giugno 2006, causa C-419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I-5645, punto 24).

    20

    Alla luce di quanto esposto, occorre risolvere la questione pregiudiziale partendo dalla premessa, accolta dal giudice del rinvio, secondo cui la normativa di cui alla causa principale vieta qualsiasi vendita per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell’autorità competente, e sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, relativa all’età a partire dalla quale ne è consentita la visione.

    21

    Occorre inoltre rilevare che dagli elementi che figurano nel fascicolo si evince che la normativa di cui alla causa principale si applica non soltanto ai fornitori stabiliti sul territorio della Repubblica federale di Germania, bensì anche a quelli stabiliti in un altro Stato membro.

    22

    Per quanto concerne le disposizioni di diritto comunitario applicabili in circostanze come quelle di cui alla causa principale, occorre rilevare che taluni aspetti relativi alla vendita di supporti video per corrispondenza possono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31. Tuttavia, come emerge dall’art. 2, lett. h), sub ii), di tale direttiva, essa non detta le norme applicabili alle merci in quanto tali. Lo stesso vale per quanto attiene alla direttiva 97/7.

    23

    Poiché le disposizioni nazionali relative alla tutela dei minori in materia di vendita di merci per corrispondenza non sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la normativa di cui trattasi nella causa principale deve essere valutata sulla base degli artt. 28 CE e 30 CE.

    Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci

    24

    L’Avides Media, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee ritengono che la normativa di cui trattasi nella causa principale rappresenti una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative vietata, in linea di principio, dall’art. 28 CE. Ad avviso del governo del Regno Unito e della Commissione, il suddetto regime sarebbe tuttavia giustificato da esigenze relative alla tutela dei minori.

    25

    La Dynamic Medien, il governo tedesco e l’Irlanda sostengono che la normativa in esame nella causa principale riguarda una modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097). Essa non rientrerebbe nell’ambito del divieto di cui all’art. 28 CE, in quanto si applica indistintamente sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati, ed incide allo stesso modo, de iure e de facto, sulla commercializzazione di queste due categorie di prodotti.

    26

    Secondo una giurisprudenza costante, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, a tale titolo, è vietata dall’art. 28 CE (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 19 giugno 2003, causa C-420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6445, punto 25, e 8 novembre 2007, causa C-143/06, Ludwigs-Apotheke, Racc. pag. I-9623, punto 25).

    27

    Sebbene un provvedimento non sia diretto a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri, determinante è l’effetto che esso dispiega, in atto o in potenza, sul commercio intracomunitario. In applicazione di tale criterio, costituiscono misure di effetto equivalente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall’assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l’etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punti 6, 14 e 15; 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. pag. I-3689, punto 8, nonché 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 67).

    28

    Nella sua giurisprudenza, la Corte ha parimenti qualificato come misure di effetto equivalente, vietate dall’art. 28 CE, le disposizioni nazionali che sottopongono un prodotto, legalmente fabbricato e posto in commercio in un altro Stato membro, a controlli supplementari, fatte salve le deroghe previste o ammesse dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punti 36 e 37, nonché 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 65).

    29

    Per contro, non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Dassonville, l’assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (v., in particolare, sentenze Keck e Mithouard, cit., punto 16; 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I-6787, punto 21, nonché 28 settembre 2006, causa C-434/04, Ahokainen e Leppik, Racc. pag. I-9171, punto 19). Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l’applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l’accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all’ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali (v. sentenza Keck e Mithouard, cit., punto 17).

    30

    Successivamente, la Corte ha qualificato come disposizioni che disciplinano le modalità di vendita, ai sensi della citata sentenza Keck e Mithouard, le disposizioni relative, in particolare, a determinati metodi di commercializzazione (v., segnatamente, sentenza Hünermund e a., cit., punti 21 e 22; 13 gennaio 2000, causa C-254/98, TK-Heimdienst, Racc. pag. I-151, punto 24, nonché 23 febbraio 2006, causa C-441/04, A-Punkt Schmuckhandel, Racc. pag. I-2093, punto 16).

    31

    Come si evince dal punto 15 della sentenza 29 giugno 1995, causa C-391/92, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1621), costituisce una modalità di vendita, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, una disciplina che limita la commercializzazione di prodotti a determinati punti vendita e che comporta una limitazione della libertà commerciale degli operatori economici senza incidere sulle caratteristiche degli stessi prodotti contemplati. Pertanto, la necessità di adeguare i prodotti di cui trattasi alla normativa in vigore nello Stato membro di commercializzazione esclude che possa trattarsi di una tale modalità di vendita (v. sentenza Canal Satélite Digital, cit., punto 30). Ciò vale, segnatamente, per quanto riguarda la necessità di modificare l’etichettatura dei prodotti importati (v., in particolare, sentenze 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punto 37, nonché 18 settembre 2003, causa C-416/00, Morellato, Racc. pag. I-9343, punti 29 e 30).

    32

    Nella fattispecie, si deve constatare che la normativa nazionale in questione nella causa principale non costituisce una modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Keck e Mithouard.

    33

    Infatti, tale normativa non vieta la vendita per corrispondenza di supporti video. Essa prevede che questi ultimi, per poter essere commercializzati con tale modalità, siano sottoposti ad una procedura nazionale di controllo e di classificazione ai fini della tutela dei minori, indipendentemente dal fatto che una procedura simile abbia già avuto luogo nello Stato membro di esportazione di tali supporti video. Tale normativa stabilisce inoltre un requisito che questi ultimi devono rispettare, ossia quello relativo al loro contrassegno.

    34

    È giocoforza constatare che una siffatta normativa rende più ardua e dispendiosa l’importazione di supporti video provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania, e può pertanto dissuadere taluni interessati dal commercializzare tali supporti video in quest’ultimo Stato membro.

    35

    Da quanto precede emerge che la normativa di cui trattasi nella causa principale costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell’art. 28 CE, in linea di principio incompatibile con gli obblighi da esso derivanti, salvo che essa non possa essere oggettivamente giustificata.

    Sull’eventuale giustificazione della normativa di cui trattasi nella causa principale

    36

    Il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che la normativa in questione nella causa principale sia giustificata in quanto diretta alla tutela dei minori. Tale obiettivo sarebbe legato in particolare alla moralità pubblica e all’ordine pubblico, motivi di giustificazione riconosciuti dall’art. 30 CE. Inoltre, le direttive 97/7 e 2000/31 autorizzerebbero espressamente l’imposizione di restrizioni nell’interesse generale.

    37

    La Dynamic Medien, il governo tedesco e l’Irlanda condividono tale opinione nel caso in cui sia assodato che tale normativa non esuli dal divieto previsto all’art. 28 CE. Il governo tedesco sostiene che essa persegue finalità di ordine pubblico e consente di garantire che i giovani possano sviluppare il proprio senso di responsabilità personale e la loro socievolezza. Peraltro, la tutela dei minori sarebbe un obiettivo strettamente connesso alla tutela del rispetto della dignità umana. L’Irlanda invoca altresì la ragione imperativa di tutela dei consumatori riconosciuta dalla citata sentenza Cassis de Dijon.

    38

    L’Avides Media ritiene che la normativa di cui alla causa principale sia sproporzionata, in quanto ha l’effetto di vietare sistematicamente la vendita per corrispondenza di supporti video sprovvisti del contrassegno da essa previsto, indipendentemente dal fatto che i supporti video di cui trattasi siano stati sottoposti o meno, in un altro Stato membro, ad un controllo ai fini della tutela dei minori. Il diritto tedesco non prevederebbe neppure una procedura semplificata nel caso in cui un siffatto controllo sia stato effettivamente posto in essere.

    39

    A tale riguardo, occorre rammentare che la tutela dei diritti del minore è sancita da svariati atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966, ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, nonché la Convenzione sui diritti dell’infanzia, adottata dalla suddetta Assemblea il 20 novembre 1989, ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. La Corte ha già avuto modo di ricordare che tali atti internazionali si annoverano tra quelli relativi alla tutela dei diritti umani di cui essa tiene conto per l’applicazione dei principi generali del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punto 37).

    40

    In tale contesto occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, gli Stati firmatari riconoscono l’importanza della funzione svolta dai media, e vigilano affinché i minori possano accedere ad informazioni e materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali diverse, in particolare quelle dirette a promuovere il loro benessere sociale, spirituale e morale, nonché la loro salute fisica e psichica. Lo stesso articolo, lett. e), precisa che tali Stati promuovono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il minore dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere.

    41

    La tutela del minore è altresì sancita da atti elaborati nell’ambito dell’Unione europea, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), il cui art. 24, n. 1, stabilisce che i minori hanno diritto alla tutela e alle cure necessarie per il loro benessere (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 58). Peraltro, il diritto degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per motivi inerenti alla tutela dei minori è riconosciuto da taluni atti di diritto comunitario, quali la direttiva 2000/31.

    42

    Se la tutela del minore rappresenta un interesse legittimo che giustifica, in linea di principio, una limitazione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato CE, quale la libera circolazione delle merci (v., per analogia, sentenza 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 74), è pur vero che tali limitazioni possono essere giustificate solo se sono idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e se non eccedono quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, Racc. pag. I-9609, punto 36, nonché 11 dicembre 2007, causa C-438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union, Racc. pag. I-10779, punto 75).

    43

    Dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui alla causa principale è diretta a tutelare il minore contro le informazioni e i materiali che nuocciono al suo benessere.

    44

    A tale riguardo occorre rilevare che non è necessario che le misure restrittive emanate dalle autorità di uno Stato membro per tutelare i diritti del minore, di cui ai punti 39-42 della presente sentenza, corrispondano ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri rispetto al livello o alle modalità di tale tutela (v., per analogia, sentenza Omega, cit., punto 37). Poiché tale concezione può variare da uno Stato membro all’altro in funzione, in particolare, di considerazioni di carattere morale o culturale, si deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale certo.

    45

    Se è vero che, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta a questi ultimi valutare il livello di tutela che essi intendono garantire all’interesse in questione, è altrettanto vero che tale potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

    46

    Anche se la normativa di cui alla causa principale corrisponde al livello di tutela del minore che il legislatore tedesco ha inteso garantire sul territorio della Repubblica federale di Germania, i mezzi da esso impiegati devono inoltre essere atti a garantire la realizzazione di tale obiettivo, senza eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento.

    47

    È pacifico che vietare la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell’autorità competente, e sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, rappresenta una misura volta alla tutela del minore contro le informazioni e i materiali che nuocciono al suo benessere.

    48

    Per quanto attiene alla portata materiale del divieto di cui trattasi, occorre osservare che la legge sulla tutela dei minori non è contraria a qualsivoglia forma di commercializzazione di supporti video non sottoposti a controllo. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che è lecito importare e vendere ad adulti tali supporti video tramite canali di distribuzione comportanti un contatto personale tra chi consegna e chi acquista, e che consentano quindi di vigilare affinché i minori non abbiano accesso ai supporti video in questione. Alla luce di tali elementi, risulta che la normativa di cui trattasi nella causa principale non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dallo Stato membro interessato.

    49

    Per quanto concerne la procedura di controllo prevista dal legislatore nazionale per tutelare il minore dalle informazioni e dai materiali che lo danneggino, il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto modalità di tutela differenti da quelle adottate da un altro Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della proporzionalità delle disposizioni nazionali stabilite in materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua dell’obiettivo in questione e del livello di tutela che lo Stato membro interessato intende assicurare (v., per analogia, sentenze 21 settembre 1999, causa C-124/97, Läärä e a., Racc. pag. I-6067, punto 36, e Omega, cit., punto 38).

    50

    Tuttavia, una tale procedura di controllo deve essere facilmente accessibile, deve potersi concludere entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo, il diniego deve poter formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze 16 luglio 1992, causa C-344/90, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4719, punto 9, nonché 5 febbraio 2004, causa C-95/01, Greenham e Abel, Racc. pag. I-1333, punto 35).

    51

    Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo tedesco sembra emergere che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista dalla normativa di cui trattasi nella causa principale soddisfi i requisiti citati al punto precedente. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è investito della causa principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, verificare se ciò avvenga nel caso di specie.

    52

    Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell’autorità competente, nonché sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, salvo che risulti che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista da tale normativa non sia facilmente accessibile, ovvero non possa concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non possa formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.

    Sulle spese

    53

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte di un’autorità regionale superiore o di un organismo nazionale di autoregolamentazione volontaria, nonché sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità o da tale organismo, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, salvo che risulti che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista da tale normativa non sia facilmente accessibile, ovvero non possa concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non possa formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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