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Document 62006CJ0050

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 giugno 2007.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.
    Inadempimento di uno Stato - Cittadinanza dell’Unione - Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri - Direttiva 64/221/CEE - Ordine pubblico - Legislazione nazionale in materia di allontanamento - Condanna penale - Espulsione.
    Causa C-50/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-04383

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:325

    Causa C-50/06

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Regno dei Paesi Bassi

    «Inadempimento di uno Stato — Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri — Direttiva 64/221/CEE — Ordine pubblico — Legislazione nazionale in materia di allontanamento — Condanna penale — Espulsione»

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007 

    Massime della sentenza

    1.     Libera circolazione delle persone — Deroghe — Provvedimenti in materia di polizia degli stranieri — Garanzie sostanziali e procedurali — Ambito di applicazione ratione personae

    (Direttiva del Consiglio 64/221)

    2.     Libera circolazione delle persone — Deroghe — Motivi di ordine pubblico

    (Direttiva del Consiglio 64/221)

    1.     Non è conforme al diritto comunitario un’interpretazione secondo cui le disposizioni della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, si applicano unicamente ai cittadini dell’Unione che soggiornino legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante.

    Infatti, le garanzie previste dalla direttiva 64/221 esigono, rispetto al loro campo di applicazione ratione personae, un’interpretazione estensiva. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure che assicurino, ad ogni cittadino di un altro Stato membro destinatario di una decisione di allontanamento, di poter fruire della tutela costituita per lui dalle disposizioni di tale direttiva. Escludere dal beneficio delle summenzionate garanzie sostanziali e procedurali i cittadini dell’Unione che soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato membro ospitante priverebbe sostanzialmente tali garanzie della loro efficacia pratica.

    (v. punti 35, 37)

    2.     Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, uno Stato membro che applichi ai cittadini dell’Unione non la detta direttiva, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.

    L’esistenza di una condanna penale può essere, infatti, presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino una condotta personale costituente una minaccia effettiva per l’ordine pubblico. Il ricorso da parte di un’autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Il diritto comunitario osta altresì alle disposizioni nazionali basate sulla presunzione secondo cui i cittadini di altri Stati membri condannati ad una determinata pena per reati specifici debbano essere espulsi.

    (v. punti 41, 43-44, 51 e dispositivo)







    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    7 giugno 2007 (*)

    «Inadempimento di uno Stato – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri – Direttiva 64/221/CEE – Ordine pubblico – Legislazione nazionale in materia di allontanamento – Condanna penale – Espulsione»

    Nella causa C‑50/06,

    avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 31 gennaio 2006,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou‑Durande e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,

    convenuto,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

     Contesto normativo

     Il diritto comunitario

    2       L’art. 18, n. 1, CE prevede che ogni cittadino dell’Unione abbia il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo.

    3       La direttiva 64/221 riguarda, ai sensi del suo art. 1, i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità sia allo scopo di esercitare un’attività subordinata o autonoma, sia in qualità di destinatari di servizi. Le disposizioni di tale direttiva trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari del detto cittadino, che rispondano alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato.

    4       La direttiva 64/221 concerne, secondo il suo art. 2, i provvedimenti relativi all’ingresso nel territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all’allontanamento dal territorio, adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

    5       A termini dell’art. 3, nn. 1 e 2, della presente direttiva:

    «1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.

    2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti».

    6       Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 64/221, avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, o contro la decisione di espulsione, l’interessato deve poter esperire i ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi.

    7       L’art. 9 della stessa direttiva ha lo scopo di assicurare una garanzia procedurale minima ai cittadini degli Stati membri nei cui confronti sia emessa una decisione di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o che siano destinatari di un provvedimento di espulsione.

     La normativa nazionale

    8       L’art. 1 della legge sugli stranieri (Vreemdelingenwet) 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495) enuncia quanto segue:

    «Ai sensi della presente legge e delle disposizioni che su essa si fondano, vengono definiti come:

    (…)

    e)      Cittadini comunitari:

    1. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che, in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea, abbiano il diritto di entrare e di soggiornare in un altro Stato membro;

    2. i familiari dei cittadini di cui al punto 1 che siano cittadini di uno Stato terzo e che, grazie ad una decisione adottata in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea, abbiano il diritto di entrare e soggiornare in un altro Stato membro;

    (…)

    m)      Straniero:

    chiunque non possegga la cittadinanza olandese e che, in base alla legge, non possa essere trattato alla stregua di un cittadino olandese».

    9       L’art. 8, lett. e), della stessa legge stabilisce che lo straniero soggiorna legalmente nei Paesi Bassi in quanto cittadino comunitario unicamente fintantoché tale cittadino vi soggiorna in base ad una norma emanata in virtù del Trattato ovvero dell’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).

    10     L’art. 63 della legge sugli stranieri sancisce che lo straniero che non soggiorni legalmente nei Paesi Bassi e che non abbia lasciato di propria iniziativa tale paese nel termine fissato dalla detta legge possa essere espulso in base all’art. 27, n. 1, lett. b), ovvero all’art. 45, n. 1, lett. b), di detta legge.

    11     Conformemente all’art. 67 della stessa legge:

    «1. Uno straniero può essere dichiarato indesiderabile dal nostro ministro:

    a)      qualora non soggiorni regolarmente nei Paesi Bassi ed abbia ripetutamente commesso fatti perseguibili a norma della presente legge;

    b)      qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per infrazioni a causa delle quali rischi una pena detentiva non inferiore a tre anni ovvero gli sia stato imposto un provvedimento quale quello contemplato dall’art. 37a del Wetboek van Strafrecht [Codice penale olandese];

    c)      qualora soggiorni illegalmente nei Paesi Bassi ai sensi dell’art. 8, lett. a)‑e), ovvero lett. l), e rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

    d)      in forza di un trattato, ovvero

    e)      nell’interesse delle relazioni internazionali dei Paesi Bassi.

    (…)

    3. In deroga all’art. 8, lo straniero dichiarato indesiderabile non può soggiornare legalmente [nei Paesi Bassi]».

    12     Tale articolo riprende, sostanzialmente, l’art. 21 della legge 1965 sugli stranieri, alla quale la Commissione fa riferimento nel suo ricorso.

    13     L’art. 1:5, n. 1, del decreto sugli stranieri (Vreemdelingenbesluit) 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 497) è redatto nei seguenti termini:

    «Ove si tratti di una decisione in merito ad un reclamo o ad un ricorso amministrativo, il nostro ministro richiede il parere del comitato consultivo per le questioni concernenti gli stranieri (…), qualora nella decisione impugnata venga negato l’ingresso nei Paesi Bassi ad un cittadino comunitario, ovvero qualora emerga che un cittadino comunitario non soggiorni legalmente in detto paese a norma dell’art. 8, lett. e), della legge, ovvero sia posto termine a detto soggiorno legale per ragioni di pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 64/221 (…)».

    14     L’art. 8:13 del decreto summenzionato così recita:

    «1. Non si procede all’espulsione di un cittadino comunitario fintantoché non si rilevi che quest’ultimo non dispone di un diritto di soggiorno o che il suo diritto di soggiorno si è estinto.

    2. Lo straniero che sia cittadino di uno degli Stati contraenti del Trattato che istituisce la Comunità europea o dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero i suoi familiari, e che non usufruisca di un diritto di soggiorno in quanto cittadino comunitario, o il cui titolo di soggiorno sia scaduto, sarà espulso solo dopo che gli è stato concesso un termine, non inferiore a quattro settimane, per recarsi in uno Stato diverso dai Paesi Bassi, in cui l’accesso gli sia garantito.

    3. Non si procede all’espulsione dello straniero di cui al numero 2 fintantoché non sia presa una decisione in merito al reclamo, presentato nei termini prescritti, contro il provvedimento di cui al numero 2.

    4. In casi urgenti, è consentita una deroga ai numeri 2 e 3».

    15     Il punto B10/7.3.2 della circolare sugli stranieri (Vreemdelingencirculaire, Stcrt. 2000, n. 64, pag. 17) prevede che i cittadini dell’Unione nonché i loro familiari che soggiornino legalmente nei Paesi Bassi possano essere espulsi solo dal ministro (art. 63, n. 2, della legge sugli stranieri). A tale riguardo, occorre tener conto delle garanzie previste agli artt. 1:5 e 8:13 del decreto sugli stranieri. Per contro, per quanto attiene ai cittadini e ai loro familiari che non soggiornino, o non soggiornino più, legalmente in tale paese in forza del diritto comunitario o di qualsiasi altra norma, in base al punto B10/7.3.1 della stessa circolare, devono trovare applicazione le norme generali relative alla partenza e all’espulsione, ossia gli artt. 61‑65 della legge sugli stranieri.

    16     La legge sugli stranieri, il decreto sugli stranieri nonché la circolare sugli stranieri sono entrati in vigore il 1°aprile 2001.

     Fase precontenziosa

    17     Molti cittadini dell’Unione, condannati nei Paesi Bassi a pene detentive, hanno inoltrato presso la Commissione diverse denunce in ordine a provvedimenti adottati nei loro confronti dalle autorità olandesi, in cui vengono dichiarati indesiderabili per motivi di ordine pubblico. A seguito dell’esame di tali denunce, la Commissione ha concluso che la normativa generale olandese relativa agli stranieri, parimenti applicabile ai cittadini di altri Stati membri, non era conforme alla direttiva 64/221 riguardo ai cittadini dell’Unione, in quanto renderebbe possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento d’espulsione dal territorio. Di conseguenza, in data 19 dicembre 2002 la Commissione ha indirizzato al Regno dei Paesi Bassi una lettera di diffida invitandolo a presentare osservazioni.

    18     Nella sua risposta del 6 marzo 2003 il governo olandese critica l’addebito mossogli dalla Commissione. I cittadini dell’Unione che non godono di un diritto di soggiorno in forza di disposizioni comunitarie esulerebbero dall’ambito di applicazione della direttiva 64/221. In siffatta ipotesi, essi sarebbero soggetti alle norme di diritto interno. Tale caso ricorrerebbe, segnatamente, quando i cittadini di altri Stati membri non forniscano la prova della loro cittadinanza mediante un passaporto od una carta d’identità validi. Lo stesso varrebbe per i cittadini di altri Stati membri che, al pari dei ricorrenti, abbiano fruito dell’assistenza pubblica nei Paesi Bassi, dato che tale circostanza comporta la perdita automatica del diritto di soggiorno.

    19     Il governo olandese sostiene inoltre che le autorità nazionali non hanno l’obbligo di allontanare gli stranieri incorsi in una condanna penale, ma godono di un potere discrezionale che consente loro di ponderare gli interessi in gioco. Prima di emanare il decreto di espulsione, la situazione familiare dell’interessato sarebbe oggetto di esame.

    20     Poiché siffatta risposta non ha convinto la Commissione, in data 9 luglio 2004 essa ha indirizzato al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato, reiterando le censure esposte nella lettera di diffida e invitandolo a prendere le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro due mesi dalla sua notifica.

    21     Poiché in data 24 settembre 2004 il governo olandese ha risposto al parere motivato prima citato mantenendo essenzialmente la sua posizione anteriore, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

    Sul ricorso

     Sulla ricevibilità

    22     Nel suo controricorso il Regno dei Paesi Bassi solleva un’eccezione di irricevibilità vertente sull’ampliamento dell’oggetto del contendere.

    23     Secondo il governo olandese, nella sua lettera di diffida del 19 dicembre 2002, nonché nel suo parere motivato 9 luglio 2004, la Commissione gli imputa unicamente di applicare ai cittadini dell’Unione non le disposizioni di cui alla direttiva 64/221, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione. Viceversa, nel suo ricorso la Commissione farebbe valere, in via generale, che detta normativa non sarebbe conforme al diritto comunitario in quanto non opererebbe alcuna distinzione tra stranieri in generale, da un lato, e cittadini di altri Stati membri, dall’altro. Al convenuto si addebiterebbe, inoltre, di non avere recepito correttamente nel proprio ordinamento interno la direttiva 64/221.

    24     Nella sua replica, la Commissione osserva che il suo ricorso verte unicamente sul collegamento sistematico e automatico che la normativa controversa rende possibile, riguardo ai cittadini dell’Unione, tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione dal territorio.

    25     Tale asserzione trova conferma nella formulazione delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, in cui la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva 64/221, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

    26     Ciò premesso, il governo olandese non può eccepire alla Commissione di avere ampliato l’oggetto del contendere quale definito nella fase precontenziosa.

    27     Va pertanto respinta l’eccezione di irricevibilità.

     Nel merito

    28     Come indicato al punto 25 della presente sentenza, la Commissione addebita al Regno dei Paesi Bassi di non aver ottemperato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 64/221 applicando ai cittadini dell’Unione non le disposizioni di questa direttiva, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.

    29     La Commissione sostiene che ogni cittadino dell’Unione deve poter far valere le garanzie materiali e procedurali previste dalla direttiva 64/221, a prescindere dalla sua situazione in materia di diritto di soggiorno. A norma dell’art. 3 di detta direttiva, l’espulsione di un tale cittadino, per motivi di ordine pubblico, dovrebbe essere fondata sul comportamento personale di quest’ultimo e non potrebbe essere motivata dalla sola esistenza di condanne penali. Secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri potrebbero espellere i cittadini di altri Stati membri per motivi di tal genere solo qualora questi rappresentino una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività in questione.

    30     Secondo la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva 64/221, anche a voler supporre che la normativa generale olandese sugli stranieri non comporti automatismi in materia di espulsione e che venga effettuata, in tali circostanze, una ponderazione dei vari interessi coinvolti. Non si potrebbe escludere che le autorità nazionali si basino sulla presunzione secondo cui gli stranieri incorsi in una condanna penale debbano essere espulsi, a meno che circostanze speciali non vi si oppongano.

    31     Occorre pertanto esaminare, da un lato, se i cittadini dell’Unione possano avvalersi delle garanzie contemplate dalla direttiva 64/221, indipendentemente dal loro status di residenti, e, dall’altro, la questione inerente al preteso collegamento sistematico e automatico che la normativa controversa renderebbe possibile tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.

    32     Giova ricordare, anzitutto, che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (sentenze 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I‑6193, punti 30 e 31, nonché 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar, Racc. pag. I‑2119, punto 31). Ai sensi dell’art. 18, n. 1, CE, ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il cittadino di uno Stato membro che non disponga, nello Stato membro ospitante, di un titolo di soggiorno fondato su altre norme del Trattato ovvero su disposizioni adottate in esecuzione dello stesso, può beneficiare ivi, in qualità di cittadino dell’Unione, di un diritto di soggiorno in diretta applicazione di quest’ultimo articolo (v., in tal senso, sentenze 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I‑7091, punto 84, e 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I‑7573, punto 31).

    33     Siffatto diritto non è, tuttavia, incondizionato. Secondo l’art. 18, n. 1, CE, esso è riconosciuto solo fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso (v., in particolare, sentenze Trojani, citata, punti 31 e 32, nonché 18 luglio 2006, causa C‑406/04, De Cuyper, Racc. pag. I‑6947, punto 36).

    34     Tra le limitazioni e le condizioni previste o autorizzate dal diritto comunitario, la direttiva 64/221 permette agli Stati membri di espellere dal loro territorio cittadini di altri Stati membri per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali contemplate dalla direttiva in parola nonché dei principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I‑6591, punti 61 e 62, nonché 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punti 43 e 44).

    35     Come si evince dalla giurisprudenza, le garanzie previste dalla direttiva 64/221 esigono, rispetto al loro campo di applicazione ratione personae, un’interpretazione estensiva (v., in tal senso, sentenza MRAX, citata, punto 101). Gli Stati membri devono adottare tutte le misure che assicurino, ad ogni cittadino di un altro Stato membro destinatario di una decisione di allontanamento, di poter fruire della tutela costituita per lui dalle disposizioni della direttiva 64/221 (v., in tal senso, sentenza 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal, Racc. pag. I‑4759, punto 49). Escludere dal beneficio delle summenzionate garanzie sostanziali e procedurali i cittadini dell’Unione che soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato membro ospitante priverebbe sostanzialmente tali garanzie della loro efficacia pratica.

    36     Siffatta interpretazione è confortata dalla citata sentenza MRAX, in cui la Corte ha dichiarato che il cittadino di uno Stato terzo che sia familiare di un cittadino comunitario, ma che non soddisfi i requisiti per un soggiorno legale, deve poter far valere le garanzie procedurali previste dalla direttiva 64/221.

    37     Di conseguenza, occorre constatare che non è conforme al diritto comunitario un’interpretazione secondo cui le disposizioni della direttiva 64/221 si applicano unicamente ai cittadini dell’Unione che soggiornino legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante.

    38     Per quanto concerne, poi, il collegamento sistematico e automatico che la normativa generale olandese sugli stranieri renderebbe possibile, riguardo ai cittadini dell’Unione, tra una condanna penale, da un lato, e un provvedimento di espulsione dal territorio, dall’altro, è opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 67 della legge sugli stranieri, in combinato disposto con l’art. 1, lett. m), della medesima legge, uno straniero, ossia ogni persona che non abbia la cittadinanza olandese, può essere dichiarato indesiderabile dalle autorità olandesi competenti, in particolare qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per infrazioni a causa delle quali rischi una pena detentiva non inferiore a tre anni.

    39     Se è vero che, secondo la normativa in questione, quale interpretata dalla circolare sugli stranieri, occorre tener conto delle garanzie di cui agli artt. 1:5 e 8:13 del decreto sugli stranieri, per quanto concerne i cittadini dell’Unione nonché i loro familiari tale norma riguarda soltanto le persone che soggiornano legalmente nei Paesi Bassi.

    40     Poiché la direttiva 64/221 si applica ugualmente ai cittadini dell’Unione che non soggiornano legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante, questi possono essere espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica soltanto entro i ristretti limiti da essa stabiliti.

    41     Secondo l’art. 3, n. 1, della direttiva 64/221, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale dell’interessato. L’art. 3, n. 2, precisa che la sola esistenza di condanne penali non può motivare automaticamente tali provvedimenti. L’esistenza di una condanna penale può essere così presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino una condotta personale costituente una minaccia effettiva per l’ordine pubblico (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 28; 19 gennaio 1999, causa C‑348/96, Calfa, Racc. pag. I‑11, punto 24; Commissione/Spagna, citata, punto 44, nonché 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 33).

    42     La Corte ha sempre sottolineato che l’eccezione di ordine pubblico costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, da intendersi in modo restrittivo, e la sua portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri (sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. 1219, punto 27; Bouchereau, citata, punto 33; Calfa, citata, punto 23; 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I‑5257, punti 64 e 65; Commissione/Spagna, citata, punto 45, nonché Commissione/Germania, citata, punto 34).

    43     Secondo una giurisprudenza costante, il ricorso da parte di un’autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (citate sentenze Rutili, punto 28; Bouchereau, punto 35; Orfanopoulos e Oliveri, punto 66; Commissione/Spagna, punto 46, e Commissione/Germania, punto 35).

    44     Secondo la Corte, il diritto comunitario osta altresì alle disposizioni nazionali basate sulla presunzione secondo cui i cittadini di altri Stati membri condannati ad una determinata pena per reati specifici debbano essere espulsi (v. sentenza Orfanopoulos e Oliveri, citata, punto 93).

    45     Benché, nella presente fattispecie, non sia possibile dimostrare che nella legislazione generale olandese relativa agli stranieri esiste un automatismo assoluto tra una condanna penale, da un lato, e una misura di espulsione, dall’altro, resta tuttavia il fatto che detta legislazione consente di espellere dal territorio del Regno dei Paesi Bassi, in assenza delle garanzie sostanziali e procedurali sancite dalla direttiva 64/221, i cittadini dell’Unione che abbiano formato oggetto di condanne penali. Non si può escludere, infatti, che venga pronunciata una decisione di espulsione nei confronti di un tale individuo, nonostante la presa in considerazione delle circostanze di carattere familiare, senza tener conto della sua condotta personale, né della sussistenza o meno di una minaccia effettiva e abbastanza grave per l’ordine pubblico.

    46     Occorre quindi constatare che, riguardo ai cittadini dell’Unione, la normativa generale olandese sugli stranieri rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.

    47     Nel suo controricorso il governo olandese dichiara, infine, di aver riconsiderato la sua posizione alla luce della giurisprudenza ulteriore della Corte. Esso riconosce che ogni cittadino dell’Unione rientra nel campo di applicazione della direttiva 64/221 e deve poter beneficiare delle garanzie sostanziali e procedurali da essa stabilite. Secondo detto governo, la normativa nazionale dovrebbe essere resa conforme al diritto comunitario in sede di recepimento, nell’ordinamento giuridico interno, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, rettifica in GU L 229, pag. 35).

    48     È sufficiente ricordare, a questo proposito, che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 27 novembre 1990, causa C‑200/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑4299, punto 13; 14 aprile 2005, causa C‑22/04, Commissione/Grecia, non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6985, punto 32).

    49     Orbene, è pacifico che nel caso di specie, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, il Regno dei Paesi Bassi non aveva adottato le misure necessarie per porre fine all’inadempimento addebitatogli.

    50     Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso della Commissione è fondato.

    51     Di conseguenza, occorre dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva 64/221, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

     Sulle spese

    52     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

    2)      Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

    Firme


    * Lingua processuale: l'olandese.

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