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Document 62006CA0331

    Causa C-331/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — K.D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Assicurazione vecchiaia — Lavoratore cittadino di uno Stato membro — Contributi previdenziali — Periodi diversi — Stati membri diversi — Calcolo dei periodi assicurativi — Domanda di pensione — Residenza in uno Stato terzo)

    GU C 128 del 24.5.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 128/8


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — K.D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

    (Causa C-331/06) (1)

    (Assicurazione vecchiaia - Lavoratore cittadino di uno Stato membro - Contributi previdenziali - Periodi diversi - Stati membri diversi - Calcolo dei periodi assicurativi - Domanda di pensione - Residenza in uno Stato terzo)

    (2008/C 128/12)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Amsterdam

    Parti

    Ricorrente: K.D. Chuck

    Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione dell'art. 48 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assicurazione di vecchiaia — Calcolo dei periodi assicurativi maturati dal cittadino di uno Stato membro che abbia svolto la sua attività lavorativa in altri due Stati membri — Residenza in uno Stato terzo al momento del collocamento a riposo

    Dispositivo

    L'art. 48, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, impone all'istituzione competente dell'ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità europea.


    (1)  GU C 281 del 18.11.2006.


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