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Document 62005TO0297

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 2 maggio 2007.
    IPK International - World Tourism Marketing Consultants GmbH contro Commissione delle Comunità europee a. contro
    Procedimento sommario - Art. 256 CE - Oggetta della domanda - Ricevibilità - Assenza di urgenza.
    Causa T-297/05 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00037*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:118





    Ordinanza del Presidente del Tribunale 2 maggio 2007 – IPK International – World Tourism Marketing Consultants / Commissione

    (causa T‑297/05 R)

    «Procedimento sommario – Art. 256 CE – Oggetto della domanda – Ricevibilità – Assenza di urgenza»

    1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Domanda volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata di una decisione che comporta un obbligo pecuniario – Domanda volta, in realtà, a ottenere la sospensione dell’esecuzione di un’altra decisione che produce effetti sulla situazione finanziaria della società ricorrente (Artt. 242 CE e 256 CE) (v. punti 18, 21‑24)

    2.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso – Requisiti di forma (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), e 104, n. 2) (v. punti 33‑39)

    3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 42‑43)

    4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Carattere particolarmente serio del «fumus boni juris» (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 51‑61)

    Oggetto

    Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C (2006) 6452, relativa al recupero di una somma di EUR 318 000 percepita dalla richiedente per il progetto Ecodata a titolo di acconto

    Dispositivo

     

    La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

     

    Le spese sono riservate.

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