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Document 62005TJ0329
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 25 April 2012. # Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale v European Commission. # Arbitration clause - Framework agreement between ECHO and humanitarian organisations - Grant agreements - Suspension of payments. # Case T-329/05.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 aprile 2012.
Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale contro Commissione europea.
Clausola compromissoria - Accordo quadro di partenariato tra l'ECHO e organizzazioni umanitarie - Convenzioni di sovvenzione - Sospensione dei pagamenti.
Causa T-329/05.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 aprile 2012.
Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale contro Commissione europea.
Clausola compromissoria - Accordo quadro di partenariato tra l'ECHO e organizzazioni umanitarie - Convenzioni di sovvenzione - Sospensione dei pagamenti.
Causa T-329/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:199
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 aprile 2012 —
Movimondo Onlus / Commissione
(causa T‑329/05)
«Clausola compromissoria — Accordo quadro di partenariato tra l’ECHO e organizzazioni umanitarie — Convenzioni di sovvenzione — Sospensione dei pagamenti»
1. Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Accordo-quadro di partenariato tra l’Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) e organizzazioni umanitarie — Procedura di conciliazione previa alla proposizione del ricorso — Mancato avvio di detta procedura ad opera delle parti — Controversia che non ha potuto essere risolta in via amichevole — Ricevibilità (Art. 272 TFUE) (v. punti 17-18)
2. Commissione — Competenze — Esecuzione del bilancio comunitario –Decisione di recupero per compensazione — Saldo dovuto dall’Unione in forza di convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito di un Accordo quadro tra l’Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) e organizzazioni umanitarie — Effetto retroattivo della compensazione a decorrere dalla realizzazione di tutte le condizioni che consentono di procedervi — Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 83) (v. punto 40)
3. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Incompetenza del giudice comunitario — Irricevibilità (Artt. 263 TFUE, 272 TFUE e 288 TFUE) (v. punti 44-45)
Oggetto
In via principale, una domanda ai sensi dell’articolo 238 CE diretta ad ottenere il pagamento di importi derivanti da convenzioni di sovvenzione e, in subordine, una domanda di annullamento di due lettere della Commissione in data 17 giugno e 27 luglio 2005. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale è condannata alle spese. |