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Document 62005TJ0175

Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 30 settembre 2009.
Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido monocloracetico - Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi - Imputabilità del comportamento illegittimo - Ammende - Obbligo di motivazione - Gravità e durata dell’infrazione - Effetto deterrente.
Causa T-175/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-00184*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:369





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 – Akzo Nobel e altri / Commissione

(causa T‑175/05)

«Concorrenza – Intese – Mercato dell’acido monocloracetico – Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi – Imputabilità del comportamento illegittimo – Ammende – Obbligo di motivazione – Gravità e durata dell’infrazione – Effetto deterrente»

1.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso proposto da varie società appartenenti a un gruppo contro una decisione della Commissione che infligge loro un’ammenda in solido – Ricorso ricevibile riguardo a talune di esse – Non luogo a provvedere su un’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti di altre società che non possono beneficiare di un eventuale annullamento (Art. 230 CE) (v. punti 46‑47)

2.                     Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione –Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Onere per la società controllante di sovvertire la presunzione di effettivo esercizio di un potere direttivo sulla controllata (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 91‑93, 96)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa (Art. 81 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23) (v. punti 114, 132‑133)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23) (v. punti 142‑143)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa sanzionata (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 154‑155)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (pratica COMP/E‑1/37.773 – AMCA) e, in subordine, riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Akzo Nobel NV, l’Akzo Nobel Nederland BV, l’Akzo Nobel AB, l’Akzo Nobel Chemicals BV, l’Akzo Nobel Functional Chemicals BV, l’Akzo Nobel Base Chemicals AB e l’Eka Chemicals AB sono condannate alle spese.

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