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Document 62005FJ0104

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 31 gennaio 2008.
    Gregorio Valero Jordana contro Commissione delle Comunità europee.
    Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione.
    Causa F-104/05.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 I-A-1-00027; II-A-1-00127

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2008:13

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

    (Terza Sezione)

    31 gennaio 2008

    Causa F‑104/05

    Gregorio Valero Jordana

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2004 – Attribuzione di punti di priorità – Applicazione di disposizioni del nuovo Statuto nel tempo»

    Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Valero Jordana chiede in particolare l’annullamento della decisione della Commissione recante fissazione del punteggio totale attribuitogli nel corso dell’esercizio di promozione 2004 e della decisione di non inserire il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi al grado A 4 per tale esercizio.

    Decisione: La decisione con cui viene fissato il punteggio totale del ricorrente in esito all’esercizio di promozione 2004 e la decisione di non promuoverlo per tale esercizio sono annullate. Le altre conclusioni del ricorso sono respinte. La Commissione sopporterà l’insieme delle spese.

    Massime

    1.      Funzionari – Promozione – Norme da applicarsi – Esercizio di promozione 2004

    (Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 6, secondo comma)

    2.      Funzionari – Promozione – Norme da applicarsi – Esercizio di promozione 2004

    (Statuto dei funzionari, art. 45; regolamento del Consiglio n. 723/2004, art. 2)

    3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

    (Statuto dei funzionari, art. 45)

    4.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

    (Statuto dei funzionari, art. 45)

    1.      L’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto mira a determinare non tanto la versione dello Statuto applicabile all’esercizio di promozione 2004, quanto quella che dispone gli effetti delle decisioni di promozione adottate in esito a tale esercizio. Lo scopo di tale disposizione è garantire ai funzionari per i quali la decisione di promozione interviene alla fine dell’anno 2004, ma la cui promozione decorre da una data anteriore al 1° maggio 2004 che il beneficio di carriera, in particolare in termini di avanzamento di grado, ricavato dalla loro promozione sia identico a quello che sarebbe derivato da una decisione di promozione adottata prima dell’entrata in vigore dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 723/2004.

    (v. punto 66)

    2.      In mancanza di disposizioni che deroghino al principio dell’applicabilità immediata delle nuove norme nel regolamento n. 723/2004, che modifica, a decorrere dal 1° maggio 2004, lo Statuto dei funzionari nonché il Regime applicabile agli altri agenti, l’art. 45 dello Statuto, come modificato da tale regolamento, è immediatamente applicabile sin dall’entrata in vigore di tale regolamento. Di conseguenza, la Commissione non poteva legittimamente applicare, nel novembre 2004, le disposizioni dell’art. 45 del vecchio Statuto, abrogate da tale regolamento, per adottare la decisione con la quale veniva fissato il numero totale di punti di merito di un funzionario in esito all’esercizio di promozione 2004 e la decisione di non promuoverlo per tale esercizio.

    (v. punti 71 e 72)

    3.      È viziata da illegittimità una decisione della Commissione con la quale viene fissato, nell’ambito dell’esercizio di promozione 2004, il numero totale di punti di merito di un funzionario senza che siano stati specificamente presi in considerazione i due criteri supplementari figuranti all’art. 45 dello Statuto, quale in vigore al 1° maggio 2004, cioè l’utilizzazione da parte del funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, di lingue diverse da quella di cui ha dimostrato di possedere una conoscenza approfondita al momento della sua nomina e, se del caso, il livello delle responsabilità da lui assunte.

    L’illegittimità di tale decisione comporta quella della decisione di non promuovere il detto funzionario, se un nuovo scrutinio comparativo delle candidature, che tenga conto di tali due criteri, può condurre ad una valutazione della gerarchia dei meriti dei funzionari nettamente diversa ed, eventualmente, permettere al detto funzionario di raggiungere la soglia di promozione fissata per tale esercizio.

    (v. punti 74, 76 e 78‑80)

    4.      Un ricorso è ricevibile solo se il ricorrente ha un interesse personale a veder annullare l’atto da lui impugnato. Un funzionario non può legittimamente ritenersi leso da un elenco di funzionari promossi e ha quindi personalmente interesse a chiederne l’annullamento solo qualora il suo nome non vi figuri, dal momento che tali promozioni non ostano a che, in esito ad un nuovo scrutinio per merito comparativo, conformemente alle disposizioni dell’art. 45 dello Statuto, sia egli stesso promosso per l’esercizio in questione. Le conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento di tale elenco nella sua totalità sono dunque irricevibili.

    (v. punti 84‑86)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: 21 novembre 1996, causa T‑144/95, Michaël/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑529 e II‑1429, punto 31); 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione (Racc. pag. II‑3253, punto 44)

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