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Document 62005CJ0346

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2006.
    Monique Chateignier contro Office national de l'emploi (ONEM).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Liège - Belgio.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale - Artt. 39 CE e 3 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Subordinazione della concessione delle indennità di disoccupazione al compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro competente.
    Causa C-346/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-10951

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:711

    Causa C-346/05

    Monique Chateignier

    contro

    Office national de l’emploi (ONEM)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège)

    «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Artt. 39 CE nonché 3 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Subordinazione della concessione delle indennità di disoccupazione al compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro competente»

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2006 

    Massime della sentenza

    Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento

    (Art. 39, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 3, n. 1)

    Il principio della parità di trattamento di cui agli artt. 39, n. 2, CE e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 osta ad una normativa nazionale in forza della quale l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, mentre una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione.

    (v. punti 29, 36 e dispositivo)





    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    9 novembre 2006 (*)

    «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Artt. 39 CE nonché 3 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Subordinazione della concessione delle indennità di disoccupazione al compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro competente»

    Nel procedimento C‑346/05,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour du travail de Liège (Belgio) con decisione 6 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2005, nel procedimento tra

    Monique Chateignier

    e

    Office national de l’emploi (ONEM)

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. J. Klučka, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Makarczyk, giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per l’Office national de l’emploi (ONEM), dal sig. R. Joly, avocat;

    –       per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente;

    –       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e J.‑P. Keppenne, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 39, n. 2, CE e degli artt. 3, n. 1 e 67, nn. 2-3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, così come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Chateignier e l’Office national de l’emploi (Ufficio nazionale per l’impiego; in prosieguo: l’«ONEM») riguardante il rifiuto da parte di tale ente di concederle l’indennità di disoccupazione in quanto ella non aveva svolto almeno un giorno di lavoro in Belgio, dove l’interessata risiedeva alla data di deposito della domanda relativa all’indennità in questione.

     Contesto normativo

     La normativa comunitaria

    3       L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede che:

    «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

    4       Ai sensi dell’art. 67, nn. 2‑3, del regolamento n. 1408/71:

    «2.      L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch’essa applica.

    3.      Salvo i casi previsti all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l’interessato abbia compiuto da ultimo:

    –       nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

    –       nel caso del paragrafo 2, periodi di [occupazione],

    secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni».

     La normativa nazionale

    5       La normativa nazionale in vigore alla data in cui l’ONEM ha rifiutato alla sig.ra Chateignier il godimento dell’indennità di disoccupazione era il regio decreto 25 novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur Belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888; in prosieguo: il «regio decreto»).

    6       L’art. 37, n. 2, del regio decreto è formulato come segue:

    «L’attività lavorativa prestata all’estero è presa in considerazione [ai fini dell’ammissione al godimento dell’indennità di disoccupazione] ove abbia avuto luogo nell’ambito di un impiego che in Belgio darebbe luogo a trattenute previdenziali, ivi comprese quelle per il settore disoccupazione».

    7       L’art. 43, n. 1, terzo comma, del regio decreto stabilisce che:

    «Gli artt. 35, 36, 37, n. 2 e 38, n. 2 si applicano soltanto nell’ambito di una convenzione internazionale. Tuttavia, gli artt. 35 e 36 si applicano altresì ai cittadini dei paesi elencati nella legge 13 dicembre 1976, recante approvazione degli accordi bilaterali relativi all’occupazione in Belgio di lavoratori stranieri».

    8       La costituzionalità del detto art. 43 è stata contestata innanzi la Cour de cassation (Corte di cassazione belga), che, con sentenza 20 marzo 2002, ha dichiarato tale disposizione inapplicabile.

     Causa principale e questione pregiudiziale

    9       La sig.ra Chateignier, cittadina francese, ha contratto matrimonio con un cittadino belga l’8 ottobre 1994, trasferendosi quindi in Belgio.

    10     Il 17 ottobre 1994, la sig.ra Chateignier compilava una richiesta di concessione dell’indennità di disoccupazione, indicando di essere cittadina francese. Il giorno seguente, ella redigeva una seconda richiesta, questa volta segnalando di aver acquisito la cittadinanza belga in seguito al matrimonio. Tale ultima richiesta, con i relativi allegati, è stata inoltrata all’ufficio regionale competente il 9 dicembre 1994. L’ufficio in questione, con decisione 1º febbraio 1995, ha ammesso l’interessata al beneficio richiesto, con effetto a decorrere dalla data della domanda.

    11     In seguito ad un trasloco, la sig.ra Chateignier, il 2 ottobre 1995, presentava all’ufficio competente un nuovo documento, in cui indicava di essere ancora cittadina francese. Veniva allora avviata un’indagine da cui risultava che la sig.ra Chateignier aveva conservato la cittadinanza francese.

    12     Con decisione 15 dicembre 1995, l’ONEM escludeva la sig.ra Chateignier dal beneficio dell’indennità di disoccupazione a partire dal 18 dicembre 1995 in quanto, vista la sua cittadinanza e in mancanza del compimento di un giorno di lavoro in Belgio, ella non poteva vantare alcun diritto a percepire siffatta indennità. Secondo il giudice del rinvio, tenuto conto che l’art. 43 del regio decreto non trova applicazione nella causa principale in forza della sentenza della Cour de cassation 25 marzo 2002 citata in precedenza, l’ONEM, nel pretendere lo svolgimento di un periodo di lavoro, si sarebbe avvalso unicamente dell’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71.

    13     Il 21 dicembre 1995 la sig.ra Chateignier presentava una nuova domanda per ottenere il beneficio dell’indennità di disoccupazione, vantando di aver svolto un giorno di lavoro in Belgio. Di conseguenza, la decisione dell’ONEM 15 dicembre 1995 veniva annullata e il diritto all’indennità in questione riconosciuto a partire dal 21 dicembre 1995, data della nuova domanda dell’interessata.

    14     L’ONEM, peraltro, in considerazione di una decisione del 10 maggio 1996, ha ritenuto che la sig.ra Chateignier non avesse soddisfatto le condizioni per beneficiare dell’indennità in questione alla data della sua prima domanda e che, pertanto, occorresse recuperare le somme indebitamente percepite nel periodo 11 ottobre 1994-10 dicembre 1995.

    15     Poiché siffatta decisione è stata confermata in primo grado da una pronuncia del Tribunal du travail de Namur (Tribunale del lavoro belga), il giudice del rinvio è stato investito dell’appello interposto avverso tale sentenza dalla sig.ra Chateignier.

    16     In tale contesto, la Cour du travail de Liège (Corte d’appello del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 39, [n.] 2, [CE] e l’art. 3, [n.] 1, del regolamento n. 1408/71, che garantiscono la parità di trattamento tra i lavoratori degli Stati membri, nonché la libera circolazione delle persone – tra le quali i lavoratori –, consentano di interpretare l’art. 67, [n.] 3, del regolamento n. 1408/71 nel senso che esso impone al lavoratore cittadino di uno Stato membro l’obbligo di compiere un periodo di lavoro che dia diritto alle indennità di disoccupazione nello Stato di residenza, anche qualora la normativa interna di tale Stato non imponga un obbligo del genere al lavoratore straniero, indipendentemente dal fatto che provenga da uno Stato terzo o da uno Stato membro».

     Sulla questione pregiudiziale

     Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    17     In via preliminare, l’ONEM sostiene l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base di quattro argomenti. In primo luogo, la Corte non sarebbe competente per valutare la compatibilità del diritto belga con il diritto comunitario. In secondo luogo, la Corte, nell’ambito di una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione di una norma di diritto comunitario derivato, non potrebbe pronunciarsi in merito alla validità di quest’ultima. In terzo luogo, il diritto comunitario non sarebbe applicabile alla situazione presa come punto di paragone dal giudice del rinvio, vale a dire, quella dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea. In quarto luogo, l’ONEM afferma che il presupposto su cui si basa la domanda di pronuncia pregiudiziale, ossia l’esistenza di un trattamento più favorevole per gli stranieri non comunitari rispetto a quelli che sono cittadini di Stati membri, non è esatto.

    18     Se è vero che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 234 CE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, la Corte, tuttavia, può ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi attinenti all’interpretazione del diritto comunitario onde consentire al detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v. sentenze 28 gennaio 1992, cause riunite C‑330/90 e C‑331/90 López Brea e Hidalgo Palacios, Racc. pag. I‑323, punto 5, e 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 60).

    19     Inoltre, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata della Corte, in caso di questioni eventualmente formulate in modo improprio o che eccedano l’ambito delle funzioni attribuitele dall’art. 234 CE, spetta alla Corte stessa estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono interpretazione – o, se del caso, un giudizio di validità – tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 26, e 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 34).

    20     In proposito, dalla decisione di rinvio emerge che l’esclusione della sig.ra Chateignier dal beneficio dell’indennità di disoccupazione, come da decisione dell’ONEM 15 dicembre 1995, è basata unicamente sulla circostanza che l’interessata ha informato l’ente erogatore delle indennità che, contrariamente a quanto indicato nella sua prima domanda d’indennità, ella non era cittadina belga, bensì era ancora cittadina francese.

    21     In siffatte circostanze, dal testo stesso della decisione di rinvio risulta che il principio di parità di trattamento può essere compromesso da una situazione come quella oggetto della causa principale e, quindi, la detta situazione è tale da rientrare nell’ambito dei poteri conferiti alla Corte adita ai sensi dell’art. 234 CE.

    22     Infine, quanto all’argomento dell’ONEM secondo cui la questione sottoposta si baserebbe su di un presupposto non corretto, si deve rilevare al riguardo che, a fronte dell’esistenza o dell’apparente esistenza di divergenze esegetiche tra le autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro quanto alla corretta interpretazione di una normativa nazionale, in particolare per quanto attiene alla sua esatta portata, non compete alla Corte stabilire quale sia l’interpretazione conforme ovvero quella maggiormente conforme al diritto comunitario. Spetta invece alla Corte interpretare il diritto comunitario con riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (v. sentenza 1º febbraio 2001, causa C‑108/96, Mac Quen e a., Racc. pag. I‑837, punto 18).

    23     Risulta dalle considerazioni che precedono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

     Sul merito

    24     Benché, sul piano formale, il giudice del rinvio abbia limitato la domanda all’interpretazione degli artt. 3, n. 1 e 67, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1408/71, paragonando la situazione della ricorrente nella causa principale con quella dei lavoratori non comunitari, ciò non osta a che la Corte sia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che possono essere utili ai fini della sentenza che dovrà pronunciare, a prescindere dal fatto che tale giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le questioni [pregiudiziali] (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, SARPP, Racc. pag. I‑4695, punto 8, e 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 38).

    25     In merito occorre rilevare che il punto di diritto comunitario oggetto di interpretazione ai fini della causa principale è il principio di parità di trattamento tra i lavoratori comunitari, in quanto dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che, per la concessione dell’indennità di disoccupazione, un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio ed un cittadino belga non ricevono identico trattamento, sebbene si trovino in situazioni simili.

    26     Infatti, dal momento che, secondo la decisione di rinvio, un cittadino belga «che abbia lavorato all’estero vedrà il periodo di lavoro dipendente ivi compiuto equiparato ad un lavoro che dà luogo in Belgio a trattenute previdenziali, ivi inclusa l’assicurazione di disoccupazione, laddove invece [un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio] vedrà esclusa, eccettuate eventuali disposizioni particolari adottate per i cittadini dell’Unione europea, la possibilità di computare qualunque lavoro svolto all’estero», si deve allora verificare se, alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoratori comunitari, una siffatta conseguenza sia conforme al diritto comunitario.

    27     A tale riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che, alla data di presentazione della sua prima domanda, la sig.ra Chateignier era cittadina francese e titolare di una carta di soggiorno in quanto cittadina di uno Stato membro della Comunità europea.

    28     Siffatta domanda, inoltre, implicava che il suo autore fosse iscritto come soggetto in cerca di occupazione. È altresì pacifico che le prestazioni in discussione nella causa principale sono prestazioni di disoccupazione ai sensi degli artt. 67-71 del regolamento n. 1408/71.

    29     Ne consegue che la sig.ra Chateignier, in quanto cittadina di uno Stato membro in cerca di un impiego in un altro Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE e, pertanto, gode del diritto alla parità di trattamento previsto al n. 2 di tale disposizione. Relativamente alla sicurezza sociale, siffatto diritto trova specificamente espressione in particolare nell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    30     Quanto alla portata di tale diritto, la Corte si è già pronunciata sul fatto che disposizioni come l’art. 39 CE mirano ad eliminare tutti i provvedimenti i quali, nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori, riservano al cittadino di un altro Stato membro un trattamento più rigido ovvero lo pongono in una situazione di diritto o di fatto svantaggiosa rispetto a quella in cui si trova, nelle stesse circostanze, il cittadino nazionale (v. sentenza 13 dicembre 1984, causa 251/83, Haug-Adrion, Racc. pag. 4277, punto 14).

    31     Nella causa principale non vi è alcun dubbio che l’applicazione fatta dall’ONEM delle previsioni del regolamento n. 1408/71 comporti una differenza di trattamento fra i cittadini belgi e quelli degli altri Stati membri.

    32     Una siffatta differenza di trattamento potrebbe essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei soggetti interessati, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale (sentenze 23 maggio 1996, causa C‑237/94, O’Flynn, Racc. pag. I‑2617, punto 19, e 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins, Racc. pag. I‑2703, punto 66).

    33     Nella causa principale, né l’ONEM né il governo belga hanno fatto menzione, nelle osservazioni presentate alla Corte, di elementi tali da giustificare, nelle circostanze citate al punto precedente, deroghe al principio di parità di trattamento.

    34     Certo, il tenore letterale dell’art. 67, nn. 2‑3, del regolamento 1408/71 consente agli Stati membri di subordinare l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di occupazione in conformità della normativa ai sensi della quale tali prestazioni sono richieste.

    35     Tuttavia, né dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio, né dalle osservazioni del governo belga risulta che la legislazione nazionale richieda lo svolgimento di tali periodi di lavoro da parte di lavoratori belgi che abbiano compiuti i detti periodi di occupazione assoggettati alla normativa di un altro Stato membro.

    36     In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la questione posta dichiarando che gli artt. 39, n. 2, CE, e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, mentre una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione.

     Sulle spese

    37     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

    Gli artt. 39, n. 2, CE e 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, così come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, mentre una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione.

    Firme


    * Lingua processuale: il francese.

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