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Document 62005CJ0140

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2006.
    Amalia Valeško contro Zollamt Klagenfurt.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt - Austria.
    Atto di adesione all'Unione europea - Misure transitorie - Allegato XIII - Fiscalità - Sigarette importate dalla Slovenia - Introduzione nel territorio austriaco nel bagaglio personale dei viaggiatori - Franchigia delle accise limitata a determinati quantitativi - Possibilità di mantenere fino al 31 dicembre 2007 le restrizioni quantitative applicate alle importazioni provenienti da paesi terzi -Direttiva 69/169/CEE.
    Causa C-140/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-10025

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:647

    Causa C-140/05

    Amalia Valeško

    contro

    Zollamt Klagenfurt

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt)

    «Atto di adesione all’Unione europea — Misure transitorie — Allegato XIII — Fiscalità — Sigarette importate dalla Slovenia — Introduzione nel territorio austriaco nel bagaglio personale dei viaggiatori — Franchigia dalle accise limitata a determinati quantitativi — Possibilità di mantenere fino al 31 dicembre 2007 le restrizioni quantitative applicate alle importazioni provenienti da paesi terzi — Direttiva 69/169/CEE»

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 4 maggio 2006 

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 ottobre 2006 

    Massime della sentenza

    Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Misure transitorie — Disposizioni tributarie

    [Artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE; Atto di adesione del 2003, art. 24, allegato XIII, punto 6, n. 2; direttiva del Consiglio 69/169, artt. 4, n. 1, lett. a), e 5, n. 8]

    Il punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che la Repubblica d’Austria mantenga, a titolo transitorio, la propria normativa nazionale che prevede una franchigia dalle accise limitata a 25 unità per le sigarette provenienti dalla Slovenia, introdotte nel territorio della Repubblica d’Austria nel bagaglio personale di viaggiatori residenti in quest’ultimo Stato membro, che rientrano direttamente nel territorio austriaco per via terrestre o attraverso vie di navigazione interne di tale Stato membro.

    Tale franchigia, istituita anteriormente all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, in forza del quale gli Stati membri restano competenti per abbassare, riguardo alle sigarette, il limite di 200 sigarette della franchigia dalle accise per il traffico tra paesi terzi e la Comunità, fissato dall’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 69/169, è stata introdotta per evitare che i residenti austriaci eludano in maniera sistematica il pagamento dell’accisa sulle sigarette, acquistando sigarette, spesso nel corso di viaggi frequenti e di breve durata, in un paese terzo limitrofo alla Repubblica d’Austria che pratica un livello d’imposizione fiscale e, quindi, prezzi considerevolmente inferiori rispetto a quelli vigenti in Austria, e importando successivamente tali sigarette, fino a 200 unità, esenti da accisa in occasione di ognuno di tali viaggi.

    Tale rischio specifico di elusione della politica fiscale e di pregiudizio all’obiettivo di tutela della salute è ancora presente dopo l’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea poiché, ai sensi del punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione, tale nuovo Stato membro, benché tenuto ad innalzare progressivamente il suo livello d’imposizione fiscale, può rinviare l’applicazione dell’accisa globale minima sulle sigarette fino al 31 dicembre 2007. L’ambito di applicazione del provvedimento in questione è inoltre specificamente limitato a quanto necessario per contrastare tali pratiche.

    Pertanto, tale misura può ancora fondarsi sull’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169, letto in combinato disposto con l’art. 24 dell’Atto di adesione.

    D’altro canto, dal momento che tale normativa nazionale è giustificata alla luce di uno degli atti di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione, nel caso di specie la misura transitoria prevista al punto 6, n. 2, dell’allegato XIII a tale Atto, non può più porsi la questione della compatibilità della normativa in questione con altre disposizioni di diritto primario, quali gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE. Di conseguenza, i detti articoli devono essere interpretati nel senso che non ostano a una siffatta normativa nazionale, nonostante il fatto che, in seguito all’ultimo ampliamento dell’Unione europea, tale franchigia ridotta non si applichi più ad alcuno Stato terzo, con la sola eccezione della zona franca svizzera del Samnauntal, mentre generalmente le importazioni di sigarette provenienti da paesi terzi beneficiano di una franchigia di 200 unità.

    (v. punti 38, 40, 59-61, 67, 71, 74-75, dispositivo 1-2)




    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    5 ottobre 2006 (*)

    «Atto di adesione all’Unione europea – Misure transitorie – Allegato XIII – Fiscalità – Sigarette importate dalla Slovenia – Introduzione nel territorio austriaco nel bagaglio personale dei viaggiatori – Franchigia dalle accise limitata a determinati quantitativi – Possibilità di mantenere fino al 31 dicembre 2007 le restrizioni quantitative applicate alle importazioni provenienti da paesi terzi –Direttiva 69/169/CEE»

    Nel procedimento C-140/05,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Austria), con decisione 18 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2005, nel procedimento tra

    Amalia Valeško

    e

    Zollamt Klagenfurt,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Klučka, giudici,

    avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 febbraio 2006,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per la sig.ra Valeško, dal sig. R. Vouk, Rechtsanwalt;

    –       per il governo austriaco, dai sigg. H. Dossi e J. Bauer, in qualità di agenti;

    –       per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;

    –       per il governo sloveno, dalle sig.re T. Mihelič e V. Klemenc, in qualità di agenti;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Heller e dal sig. K. Gross, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2006,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), nonché degli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE.

    2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la sig.ra Valeško e lo Zollamt di Klagenfurt (Ufficio doganale di Klagenfurt; in prosieguo: lo «Zollamt») riguardante la franchigia dalle accise applicabili relativamente all’introduzione in territorio austriaco di 200 sigarette provenienti dalla Slovenia.

     Contesto normativo

     La normativa comunitaria

    3       L’art. 2 dell’Atto di adesione stabilisce quanto segue:

    «Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

    4       L’art. 10 del detto Atto dispone quanto segue:

    «L’applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto».

    5       Secondo l’art. 24 dell’Atto di adesione:

    «Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».

    6       Il punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione dispone quanto segue:

    «31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

    –       32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002 (GU L 46 del 16 febbraio 2002, pag. 26).

    In deroga all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Slovenia può rinviare fino al 31 dicembre 2007 l’applicazione dell’accisa minima globale [da 60 a] 64 EUR [per 1 000 sigarette] per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d’accisa all’accisa minima globale prevista dalla direttiva.

    Fatto salvo l’articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [(GU L 76 del 23 marzo 1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29 luglio 2000, pag. 73)] e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un’ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all’importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno».

    7       L’art. 8 della direttiva 92/12 così dispone:

    «Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati».

    8       Ai sensi dell’art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1988, n. 1315 (GU L 123, pag. 2; in prosieguo il «regolamento n. 918/83»):

    «Fatti salvi gli articoli da 46 a 49, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale».

    9       Riguardo alle sigarette, l’art. 46, n. 1, lett. a), di tale regolamento fissa in 200 unità il quantitativo massimo a cui è limitata la franchigia ai sensi dell’art. 45, n. 1, del medesimo regolamento.

    10     L’art. 49, n. 1, del regolamento n. 918/83 stabilisce quanto segue:

    «Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate:

    –       dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera;

    –       dai lavoratori frontalieri;

    –       dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità;

    (...)».

    11     L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/4/CE, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari (GU L 60, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva 69/169»), dispone quanto segue:

    «Una franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci non superi, per ciascun viaggiatore, 175 ECU».

    12     Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 69/169, ogni Stato membro stabilisce, per quanto riguarda l’importazione da un paese terzo di sigarette in franchigia delle imposte sulla cifra d’affari e delle accise, un limite quantitativo di 200 pezzi.

    13     L’art. 5 della direttiva 69/169 così stabilisce:

    «1.      Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia fino a 1/10 dei valori e/o dei quantitativi previsti (…) all’articolo 4, paragrafo 1, colonna II, qualora le merci siano importate da un altro Stato membro da persone residenti nella zona frontaliera dello Stato membro, luogo dell’importazione, o in quella dello Stato membro vicino, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.

    Tuttavia, per i prodotti qui sotto elencati, le franchigie possono essere ridotte fino ai limiti seguenti:

    a)      prodotti del tabacco

    sigarette:          40 pezzi

    (…).

    2.      Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un paese terzo, dalle persone residenti nella zona frontaliera, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

    3.      Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un altro Stato membro, da appartenenti alle forze armate di uno Stato membro di stanza in un altro Stato membro, ivi compreso il personale civile nonché il coniuge e i figli a carico.

    (…).

    8.      Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre le quantità delle merci di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), per i viaggiatori che, venendo da un paese terzo, entrano in uno Stato membro».

     La normativa nazionale

    14     L’art. 6, n. 3, del Tabaksteuergesetz (legge austriaca in materia di accise sui tabacchi) 31 agosto 1994 (BGBl. 704/1994), come modificata dall’Abgabenänderungsgesetz (legge austriaca recante modifiche in materia tributaria) 19 dicembre 2003 (BGBl. I, 124/2003) (in prosieguo: il «TabStG»), dispone quanto segue:

    «Mediante regolamento, il Ministro federale delle Finanze può:

    (1)      in caso d’importazione di tabacchi lavorati, disporre l’esenzione da imposta dei medesimi, ove sussistano i presupposti in presenza dei quali tali prodotti possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali o dalle accise sui consumi ai sensi del regolamento [n. 918/83], nonché ai sensi delle altre norme comunitarie;

    (2)      disciplinare l’introduzione in franchigia di tabacchi lavorati importati da altri Stati membri nel territorio fiscale nazionale, ove sussistano i presupposti per l’importazione in franchigia ai sensi del punto 1);

    (…)

    (5)      escludere l’accisa sui tabacchi dall’esenzione dai dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge di attuazione della normativa doganale, se ed in quanto ciò sia necessario per dare attuazione a norme comunitarie ovvero per garantire l’uniformità del prelievo fiscale».

    15     Secondo l’art. 29, n. 1, del TabStG:

    «I tabacchi lavorati che una persona fisica acquista in libera pratica in un altro Stato membro per le proprie necessità ed introduce personalmente nel territorio fiscale nazionale, sono esenti da imposta qualora siano destinati ad uso privato e non commerciale».

    16     Ai sensi dell’art. 29 a del TabStG è disposto che:

    «1.      Durante i periodi transitori di cui all’art. 44 f, n. 2, l’esenzione dall’accisa sui consumi, prevista dall’art. 29 per i tabacchi lavorati che i viaggiatori importano nel territorio fiscale nazionale nel loro bagaglio personale, è limitata a

    (…)

    (3)      200 sigarette in caso di provenienza dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia o dalla Repubblica slovacca.

    2.      In deroga al n. 1, l’esenzione dall’accisa sui consumi, prevista per i tabacchi lavorati importati nel proprio bagaglio personale da viaggiatori che hanno la loro residenza abituale nel territorio fiscale nazionale e che entrano direttamente in tale territorio attraverso una frontiera terrestre oppure attraverso una via di navigazione interna nei periodi transitori di cui all’art. 44 f, n. 2, è limitata a:

    (...)

    (2)      25 sigarette in caso di provenienza dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia o dalla Repubblica di Ungheria».

    17     L’art. 44 f, n. 2, punto 4, del TabStG dispone quanto segue:

    «L’art. 29 a (…) entra in vigore contemporaneamente al Trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Lituania all’Unione europea, e durante i periodi transitori ha validità per

    (…)

    (4)      la Repubblica di Slovenia fino al 31 dicembre 2007

    (…)».

    18     In forza dei poteri conferitigli ai sensi dell’art. 6, n. 3, del TabStG, il Ministro austriaco delle Finanze ha adottato la Verbrauchsteuerbefreiungsverordnung (regolamento relativo alle esenzioni dalle accise) 5 gennaio 1995 (BGBl. II, 3/1995), modificato, con effetto dal 1º luglio 1997, dalla Verordnung: Änderung der Verbrauchsteuerbefreiungsverordnung (regolamento che modifica il regolamento relativo alle esenzioni dalle accise) 19 giugno 1997 (BGBl. II, 162/1997): (in prosieguo: la «VerbStBefV»).

    19     L’art. 1 della VerbStBefV dispone come segue:

    «1.      Salvo che gli artt. 2-5 del presente regolamento dispongano diversamente, le merci soggette ad accise, importate da un paese terzo nel territorio fiscale nazionale ai sensi delle leggi in materia di accise, sono esenti da imposizione qualora, in caso di importazione nel territorio doganale comunitario, beneficino di franchigia ai sensi:

    (1)      del regolamento [n. 918/83] e delle norme di attuazione del medesimo,

    (2)      del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e delle norme di attuazione del medesimo,

    (3)      della legge di attuazione della normativa doganale, BGBl. 659/1994.

    2.      Salvo che gli artt. 4 e 5 del presente regolamento dispongano diversamente, ai fini dell’esenzione dalle accise assume rilievo, in luogo del territorio doganale della Comunità, il territorio fiscale nazionale nel senso di cui alle leggi sulle accise e, in luogo di un paese terzo, qualunque paese al quale non si applichi la direttiva del Consiglio [92/12]».

    20     Ai sensi dell’art. 3 a della VerbStBefV:

    «1.      Per i tabacchi lavorati importati, all’interno del loro bagaglio personale, da viaggiatori che hanno la loro residenza nel territorio di applicazione [del presente regolamento] e che in quest’ultimo fanno ingresso attraverso una frontiera terrestre con uno Stato diverso da quelli membri dell’Unione europea e dagli Stati AELS, l’esenzione dalle accise è limitata a:

    (1)      25 sigarette (…)

    (…).

    2.      Il n. 1 non si applica ai tabacchi lavorati che siano stati comprovatamente acquistati nel territorio di applicazione [del presente regolamento] o in un altro Stato membro dell’Unione europea dopo esservi stati immessi in libera pratica, e per i quali non sia stato effettuato alcun rimborso od accredito dell’accisa.

    3.      Il n. 1 si applica anche ai tabacchi lavorati che vengono importati dalla zona franca svizzera del Samnauntal.

    (…)».

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    21     Il 10 luglio 2004, in provenienza dalla Slovenia, la sig.ra Valeško, cittadina austriaca, rientrava nel territorio della Repubblica d’Austria, Stato membro in cui ella risiede.

    22     Nel corso dei controlli effettuati al valico di frontiera austriaco di Grablach, l’interessata dichiarava 200 sigarette della marca Davidoff Gold 200.

    23     Con decisione 30 luglio 2004, richiamandosi all’art. 29 a del TabStG ed all’esenzione dalle accise limitata a 25 sigarette prevista da tale disposizione, lo Zollamt applicava l’imposta sul tabacco a 175 delle 200 sigarette importate dalla sig.ra Valeško, per un ammontare di EUR 16,80.

    24     La sig.ra Valeško presentava opposizione contro tale decisione, adducendo che il limite di esenzione di 25 sigarette previsto dall’art. 29 a del TabStG era in contrasto con il diritto comunitario. Con decisione 17 dicembre 2004 lo Zollamt respingeva tale opposizione.

    25     La sig.ra Valeško impugnava allora quest’ultima decisione di rigetto dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Commissione tributaria indipendente, sezione distaccata di Klagenfurt), chiedendo che, in caso di applicazione dell’art. 29 a del TabStG, venisse sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale.

    26     Il giudice del rinvio ha rilevato che, secondo il diritto austriaco, per la riscossione delle accise in caso di importazione si applicano, in linea di principio, le disposizioni della normativa doganale qualora merci soggette alle imposte suddette vengano introdotte nel territorio fiscale nazionale direttamente da uno Stato terzo.

    27     A parere di tale giudice, il punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione potrebbe essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere restrizioni quantitative a condizione che esse già trovassero applicazione, in particolare nei confronti della Repubblica di Slovenia quale paese terzo, al momento dell’adesione di quest’ultima all’Unione europea.

    28     Qualora tale interpretazione fosse accolta, la condizione summenzionata sarebbe soddisfatta relativamente all’art. 29 a del TabStG, in quanto la restrizione quantitativa di 25 sigarette prevista da tale disposizione era già stabilita dall’art. 3 a della VerbStBefV anteriormente all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea.

    29     Tuttavia, secondo il giudice a quo, sarebbe ugualmente possibile un’altra interpretazione. Infatti, la formulazione del punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione, in particolare l’espressione «le stesse limitazioni applicate all’importazione dai paesi terzi», permetterebbe un’esegesi basata sulla situazione di diritto vigente dopo l’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea.

    30     Secondo tale interpretazione, per le sigarette provenienti dalla Slovenia varrebbero le stesse restrizioni quantitative applicate alle sigarette importate dai paesi terzi rimasti dopo l’ultimo ampliamento dell’Unione europea.

    31     Qualora fosse accolta questa seconda interpretazione, il limite quantitativo di 25 sigarette di cui all’art. 29 a del TabStG ed all’art. 3 a della VerbStBefV si applicherebbe ormai solamente alle importazioni provenienti dalla zona franca svizzera del Samnauntal poiché, tranne la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein, paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio, non vi è più alcun altro Stato terzo confinante con la Repubblica d’Austria.

    32     Il giudice del rinvio dubita dell’applicabilità alle importazioni provenienti dalla Slovenia della restrizione quantitativa di 25 sigarette, in quanto il mantenimento di un regime così restrittivo sembra ultroneo rispetto alla volontà del legislatore, e dunque contrastante con l’Atto di adesione e con i principi consacrati agli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE.

    33     In tale contesto, l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se le disposizioni contenute nel punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto [di adesione], a norma delle quali, fatto salvo l’art. 8 della direttiva 92/12 (…), e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, “mantenere” sui quantitativi di sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di ulteriori accise le stesse limitazioni applicate alle importazioni dai paesi terzi, debbano essere interpretate, con riferimento al termine tecnico “mantenere”, nel senso che esse autorizzano l’applicazione delle restrizioni quantitative che già trovavano applicazione in uno Stato membro nei confronti, tra l’altro, della Repubblica di Slovenia, quale paese terzo, fino all’adesione di quest’ultima.

    2)      Tuttavia, nel caso in cui la Corte arrivasse a concludere che le disposizioni del Trattato di cui trattasi non debbono essere interpretate nel senso che autorizzano l’applicazione delle restrizioni quantitative che già trovavano applicazione in uno Stato membro nei confronti, tra l’altro, della Repubblica di Slovenia, quale paese terzo, fino all’adesione di quest’ultima, si chiede se gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE debbano essere interpretati nel senso che non contrasta con i principi della libera circolazione delle merci la normativa di uno Stato membro, la quale preveda che l’esenzione dalle accise – della quale beneficiano i tabacchi lavorati portati nel proprio bagaglio personale da viaggiatori che hanno la loro residenza abituale nel territorio fiscale del detto Stato membro e che entrano direttamente in tale territorio attraverso una frontiera terrestre oppure attraverso una via di navigazione interna – sia limitata, per il caso di importazione da taluni altri Stati membri, a 25 sigarette, qualora una restrizione quantitativa siffatta esista soltanto nei confronti di una zona franca di un unico Stato terzo (la Confederazione svizzera) e allo stesso tempo sia consentito introdurre nello Stato membro in questione, da tutti gli altri paesi terzi, 200 sigarette in regime di esenzione da accisa».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla prima questione

    34     Con la prima questione, il giudice a quo chiede se il punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione debba essere interpretato nel senso che esso autorizza la Repubblica d’Austria a mantenere, a titolo transitorio, la propria normativa secondo la quale la franchigia dalle accise per le sigarette importate nel bagaglio personale dei viaggiatori è limitata a 25 unità in quanto, anteriormente all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea, tale franchigia era già applicabile, o se la disposizione in questione dell’Atto d’adesione debba essere interpretata nel senso che il mantenimento di tale franchigia è subordinato alla condizione che la Repubblica d’Austria applichi tale franchigia alle importazioni da paesi terzi in forza della normativa attualmente in vigore.

    35     In via preliminare, occorre rilevare che la materia delle franchigie delle accise per l’importazione di merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, con particolare riguardo alle sigarette, è disciplinata dalla direttiva 69/169.

    36     Tale direttiva, come indica il suo titolo, persegue l’obiettivo di armonizzare le franchigie delle imposte sulla cifra d’affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori. Si tratta, come risulta dai suoi ‘considerando’ e da quelli delle direttive che l’hanno successivamente modificata, di liberalizzare maggiormente il regime di tassazione delle importazioni nel traffico di viaggiatori allo scopo di agevolare il detto traffico (sentenza 15 giugno 1999, causa C-394/97, Heinonen, Racc. pag. I-3599, punto 25).

    37     Peraltro, gli Stati membri, nella materia coperta dalla direttiva 69/169, conservano la sola competenza limitata che è loro riconosciuta dalle stesse disposizioni della direttiva e da quelle che l’hanno modificata (sentenza 9 giugno 1992, causa C‑96/91, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3789, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

    38     Con particolare riguardo alle sigarette, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 69/169 dispone che la franchigia dalle accise è limitata a 200 sigarette per il traffico tra paesi terzi e la Comunità. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, nn. 2 e 8, della direttiva in questione, gli Stati membri restano competenti per abbassare tale limite secondo le condizioni previste da tali disposizioni.

    39     Le disposizioni in questione, nella versione applicabile sia nel periodo anteriore, sia in quello successivo all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea, ed altresì all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, non sono state modificate.

    40     È inoltre pacifico che la Repubblica d’Austria ha adottato l’art. 29 a del TabStG e fissato la franchigia limitata a 25 sigarette stabilita da tale disposizione ai sensi dell’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169, e che la norma nazionale in questione è stata notificata dalle autorità di tale Stato membro alla Commissione a titolo delle disposizioni transitorie di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione.

    41     È parimenti pacifico che tale disposizione della normativa nazionale ha ripreso, in termini sostanzialmente identici, la franchigia già prevista dall’art. 3 a della VerbStBefV, applicabile, a partire dal 1º gennaio 1997, all’importazione di sigarette da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi limitrofi alla Repubblica d’Austria, in particolare dalla Slovenia, e che, dopo l’ultimo allargamento dell’Unione europea, essa risulta applicabile solamente alla zona franca del Samnauntal.

    42     Si pone pertanto la questione di accertare se, prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione, la normativa nazionale di cui alla causa principale, che istituiva la franchigia ridotta a 25 sigarette, potesse basarsi sulla competenza limitata a disposizione della Repubblica d’Austria ai sensi dell’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169 e se, in seguito alla citata adesione, tale regolamentazione possa ancora fondarsi su tale competenza, tenuto conto dell’intervento dell’art. 24 dell’Atto di adesione.

    43     Orbene, la Commissione sostiene che tale questione richiede una risposta negativa.

    44     Non sarebbe possibile invocare l’eccezione di cui all’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169 relativamente ad una franchigia nazionale quale l’esenzione in questione nella causa principale, in quanto la detta franchigia è applicabile solamente alle importazioni di merci da taluni paesi terzi e in quanto essa è inoltre limitata ad una categoria specifica di viaggiatori provenienti dai detti paesi, e cioè quelli aventi la loro residenza in Austria e che entrano direttamente nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera terrestre oppure attraverso una via di navigazione interna.

    45     I primi tre numeri dell’art. 5 della direttiva 69/169 disporrebbero eccezioni applicabili a talune categorie di viaggiatori specificamente definite. Orbene, tali eccezioni sarebbero superflue e, inoltre, rischierebbero di essere eluse nel caso in cui si dovesse interpretare il n. 8 di tale articolo nel senso che esso concede agli Stati membri una competenza generale per aggiungere ulteriori categorie specifiche di viaggiatori a quelle definite nei primi tre numeri del medesimo articolo.

    46     Peraltro, riconoscere una simile competenza potrebbe avere come conseguenza l’introduzione di regimi di esenzione diversi nei vari Stati membri. Il proliferare di siffatti regimi potrebbe essere tale da compromettere lo scopo della direttiva 69/169, e cioè agevolare il traffico dei viaggiatori.

    47     La Commissione, infine, afferma che l’interpretazione da essa sostenuta è altresì necessaria per il rispetto del principio che vieta ogni discriminazione tra paesi terzi nel commercio internazionale.

    48     Tale argomentazione non può essere accolta.

    49     In merito all’argomento riferito all’enumerazione di cui all’art. 5, nn. 1-3, della direttiva 69/169, ove si citano le eccezioni specifiche applicabili a talune categorie di viaggiatori, occorre notare che, fra tali disposizioni, unicamente il n. 2 risulta pertinente al caso di specie, poiché concerne importazioni provenienti da paesi terzi, mentre i nn. 1 e 3 dell’articolo in questione si riferiscono a merci provenienti da un altro Stato membro.

    50     Se è vero che la categoria di viaggiatori, considerata dalla norma nazionale nella causa principale, costituita dai soggetti che hanno la loro residenza in Austria, è definita in maniera più ampia rispetto a quelle costituite dalle persone residenti nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico fra i paesi terzi e la Comunità ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 69/169, la natura specifica delle categorie considerate da quest’ultima eccezione non osta all’applicazione dell’eccezione prevista al n. 8 del medesimo articolo ad un’altra categoria di viaggiatori, definita in maniera più ampia.

    51     Tale ultima eccezione, infatti, riveste anche un carattere specifico dal momento che si applica solo a talune merci elencate tassativamente, in particolare alle sigarette.

    52     Secondo il tenore letterale dell’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i quantitativi di merci di cui all’art. 4, n. 1, lett. a) e d), della direttiva in questione, segnatamente di sigarette, per i viaggiatori che, provenienti da un paese terzo, entrano in uno Stato membro.

    53     Occorre constatare che, tenuto conto del carattere generale dei termini utilizzati, non è possibile basare sul tenore letterale di tale disposizione un’interpretazione restrittiva, quale quella proposta dalla Commissione, secondo cui franchigie ridotte, adottate in forza della disposizione in questione, sarebbero autorizzate unicamente qualora si applicassero a tutti i paesi terzi, senza distinzione, ed a tutte le categorie di viaggiatori.

    54     Il carattere generale del tenore letterale implica al contrario che, nel caso dei prodotti specifici di cui all’art. 4, n. 1, lett. a) e d), della direttiva 69/169, segnatamente nel caso delle sigarette, agli Stati membri è riservata un’ampia facoltà di ridurre i quantitativi delle merci considerate in tale articolo.

    55     È innegabile l’esistenza di una tensione fra la detta facoltà e lo scopo generale della direttiva 69/169 che, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, mira a liberalizzare ulteriormente il regime di tassazione delle importazioni nel traffico internazionale di viaggiatori al fine di agevolare quest’ultimo.

    56     Quando utilizzano tale facoltà, gli Stati membri sono quindi tenuti a limitare il più possibile gli effetti negativi che le misure adottate potrebbero avere sulla realizzazione dello scopo generale della direttiva 69/169 e, pertanto, a rispettare un ragionevole equilibrio fra tale scopo e l’obiettivo specifico di cui all’art. 5, n. 8, di questa stessa direttiva.

    57     Tale obiettivo specifico deve tener conto della natura particolare dei prodotti in questione, vale a dire tabacchi lavorati come le sigarette, e del bene giuridico che la disposizione controversa nella causa principale consente di tutelare.

    58     Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, nel caso dei prodotti in questione l’imposizione fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della salute.

    59     È pacifico che l’art. 3 a della VerbStBefV, che stabilisce la franchigia limitata a 25 sigarette, è stato introdotto per evitare che i residenti austriaci eludano in maniera sistematica il pagamento dell’accisa globale minima sulle sigarette, il cui livello di tassazione è fissato all’art. 2 della direttiva 92/79, come modificata dalla direttiva 2002/10, acquistando sigarette, spesso nel corso di viaggi frequenti e di breve durata, in un paese terzo limitrofo alla Repubblica d’Austria che pratica un livello d’imposizione fiscale e, quindi, prezzi considerevolmente inferiori rispetto a quelli vigenti in Austria, e importando successivamente tali sigarette, fino a 200 unità, esenti da accisa in occasione di ognuno di tali viaggi.

    60     Tale rischio specifico di elusione della politica fiscale e di pregiudizio all’obiettivo di tutela della salute è ancora presente dopo l’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea poiché, ai sensi del punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione, tale nuovo Stato membro, benché tenuto ad innalzare progressivamente il suo livello d’imposizione fiscale, può rinviare l’applicazione dell’accisa globale minima sulle sigarette fino al 31 dicembre 2007.

    61     Occorre altresì osservare che l’ambito di applicazione del provvedimento in questione nella causa principale è specificamente limitato a quanto necessario per contrastare tali pratiche, che si ritiene costituiscano, segnatamente riguardo ai loro effetti cumulativi, un rischio significativo per l’efficacia della politica fiscale relativa ai tabacchi lavorati e, pertanto, per il compito imperativo di tutela della salute.

    62     Si deve constatare, infatti, che tale misura riguarda esclusivamente le persone che hanno la loro residenza in Austria, soggetti la cui tutela in materia sanitaria è compito del legislatore austriaco, e che, provenendo da un paese terzo limitrofo, ove è adottato un livello di tassazione delle sigarette inferiore a quello imposto dalla normativa comunitaria in vigore, rientrano direttamente nel territorio di tale Stato.

    63     Ciò spiega le ragioni per cui tale misura non si applica alle importazioni provenienti da paesi terzi limitrofi alla Repubblica d’Austria, quali la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein, che non praticano un livello di tassazione dei tabacchi lavorati inferiore a quello imposto dalla normativa comunitaria, bensì a quelle provenienti dalla zona franca svizzera del Samnauntal, ove il livello di tassazione è inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

    64     La norma nazionale in questione nella causa principale non è nemmeno applicabile in caso di viaggi che si ritiene non presentino un rischio significativo per l’efficacia della politica fiscale relativa a tali prodotti, quali i viaggi per via aerea o quelli effettuati in paesi terzi non limitrofi.

    65     Risulta quindi che, tenuto conto della limitazione del campo d’applicazione in funzione delle specificità connesse al rischio di compromettere la politica fiscale e l’obiettivo di tutela della salute derivante dalla prossimità dei paesi in questione e dal livello d’imposizione fiscale applicato ai tabacchi lavorati in questi ultimi, la misura nazionale in oggetto realizza un equilibrio ragionevole fra lo scopo generale della direttiva 69/169 e lo scopo specifico di cui all’art. 5, n. 8, di tale direttiva.

    66     Riguardo alla situazione della Repubblica di Slovenia dopo l’adesione all’Unione europea, è pacifico che il livello d’imposizione applicabile in tale Stato membro ai tabacchi lavorati, sebbene innalzato dopo l’adesione, resta inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in vigore.

    67     Pertanto, il rischio specifico che la franchigia limitata a 25 sigarette si propone di contrastare continua a sussistere, cosicché tale misura può ancora fondarsi sull’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169, letto in combinato disposto con l’art. 24 dell’Atto di adesione.

    68     Ciò posto, nemmeno l’argomento della Commissione secondo il quale la normativa nazionale di cui alla causa principale sarebbe discriminatoria può essere accolto.

    69     Da quanto precede risulta infatti che, in funzione dei fini perseguiti, l’ambito di applicazione della normativa nazionale in questione è limitato alle importazioni provenienti da paesi terzi e dai nuovi Stati membri limitrofi alla Repubblica d’Austria che, per i tabacchi lavorati, praticano un livello d’imposizione fiscale inferiore a quello imposto dalla normativa comunitaria.

    70     Pertanto, dato che la situazione di tali paesi terzi e dei nuovi Stati membri limitrofi alla Repubblica d’Austria non è paragonabile a quella di altri paesi terzi, il trattamento differenziato che discende dalla detta normativa non può venire considerato discriminatorio relativamente alle importazioni provenienti da tali paesi terzi e nuovi Stati membri.

    71     Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto di adesione dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che la Repubblica d’Austria mantenga, a titolo transitorio, la propria normativa nazionale che prevede una franchigia dalle accise limitata a 25 unità per le sigarette provenienti dalla Slovenia, introdotte nel territorio della Repubblica d’Austria nel bagaglio personale di viaggiatori residenti in quest’ultimo Stato membro, che rientrano direttamente nel territorio austriaco per via terrestre o attraverso vie di navigazione interne di tale Stato membro.

     Sulla seconda questione

    72     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella in questione nella causa principale, secondo cui la franchigia dalle accise per le sigarette importate nel bagaglio personale dei viaggiatori è limitata a 25 unità all’ingresso nel territorio della Repubblica d’Austria in provenienza da taluni altri Stati membri, in particolare dalla Repubblica di Slovenia, poiché, in seguito all’ultimo allargamento dell’Unione europea, tale franchigia non si applica più ad alcuno Stato terzo, con la sola eccezione della zona franca svizzera del Samnauntal, mentre generalmente le importazioni di sigarette provenienti da paesi terzi beneficiano di una franchigia di 200 unità.

    73     A tale riguardo, dato che si tratta della situazione successiva all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea, dal punto 67 della presente sentenza emerge che la normativa nazionale oggetto della causa principale può ancora fondarsi sull’art. 5, n. 8, della direttiva 69/169, in combinato disposto con l’art. 24 dell’Atto di adesione.

    74     Dal momento che tale normativa nazionale è giustificata alla luce di uno degli atti di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione, nel caso di specie la misura transitoria prevista al punto 6, n. 2, dell’allegato XIII a tale Atto, non può più porsi la questione della compatibilità della normativa in questione con altre disposizioni di diritto primario, quali gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE.

    75     Occorre, pertanto, rispondere alla seconda questione dichiarando che gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, quale quella in questione nella causa principale, secondo cui la franchigia dalle accise per le sigarette importate nel bagaglio personale dei viaggiatori è limitata a 25 unità all’ingresso nel territorio della Repubblica d’Austria in provenienza da taluni altri Stati membri, in particolare dalla Repubblica di Slovenia, nonostante il fatto che, in seguito all’ultimo ampliamento dell’Unione europea, tale franchigia ridotta non si applichi più ad alcuno Stato terzo, con la sola eccezione della zona franca svizzera del Samnauntal, mentre generalmente le importazioni di sigarette provenienti dai paesi terzi beneficiano di una franchigia di 200 unità.

     Sulle spese

    76     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

    1)      Il punto 6, n. 2, dell’allegato XIII all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che la Repubblica d’Austria mantenga, a titolo transitorio, la propria normativa nazionale che prevede una franchigia dalle accise limitata a 25 unità per le sigarette provenienti dalla Slovenia, introdotte nel territorio della Repubblica d’Austria nel bagaglio personale di viaggiatori residenti in quest’ultimo Stato membro, che rientrano direttamente nel territorio austriaco per via terrestre o attraverso vie di navigazione interne di tale Stato membro.

    2)      Gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, quale quella in questione nella causa principale, secondo cui la franchigia dalle accise per le sigarette importate nel bagaglio personale dei viaggiatori è limitata a 25 unità all’ingresso nel territorio della Repubblica d’Austria in provenienza da taluni altri Stati membri, in particolare dalla Repubblica di Slovenia, nonostante il fatto che, in seguito all’ultimo ampliamento dell’Unione europea, tale franchigia ridotta non si applichi più ad alcuno Stato terzo, con la sola eccezione della zona franca svizzera del Samnauntal, mentre generalmente le importazioni di sigarette provenienti dai paesi terzi beneficiano di una franchigia di 200 unità.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

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