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Document 62005CA0462

    Causa C-462/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Cosa giudicata — Sesta direttiva IVA — Artt. 4, n. 5, primo comma, 12, n. 3, lett. a), e 28, n. 2, lett. e))

    GU C 209 del 15.8.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

    (Causa C-462/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Cosa giudicata - Sesta direttiva IVA - Artt. 4, n. 5, primo comma, 12, n. 3, lett. a), e 28, n. 2, lett. e))

    (2008/C 209/03)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

    Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, Â. Seiça Neves e R. Laires, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Mantenimento in vigore di un'aliquota ridotta del 5 % per i pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona

    Dispositivo

    1)

    Mantenendo in vigore un'aliquota ridotta del 5 % dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE.

    2)

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


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