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Document 62004TO0299

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 novembre 2005.
Abdelghani Selmani contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
Politica estera e di sicurezza comune - Posizioni comuni del Consiglio - Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Incompetenza manifesta - Preclusione - Ricevibilità.
Causa T-299/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-00020*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:404





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 novembre 2005 − Selmani / Consiglio e Commissione

(Causa T-299/04)

«Politica estera e di sicurezza comune — Posizioni comuni del Consiglio — Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo — Ricorso di annullamento — Incompetenza manifesta — Preclusione — Ricevibilità»

1.                     Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Giurisdizione del giudice comunitario — Atti adottati ai sensi del titolo V del Trattato sull’Unione europea — Requisito — Ricorso fondato sulla violazione delle competenze della Comunità (Art. 46 UE) (v. punti 54-56)

2.                     Ricorso di annullamento — Giurisdizione del giudice comunitario — Ricorso diretto contro atti comunitari volti a dare attuazione a misure previste da una posizione comune fondata sul titolo V del Trattato sull’Unione europea — Inclusione (Art. 230 CE) (v. punto 58)

3.                     Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso — Decisione sostitutiva, nel corso del giudizio, della decisione impugnata — Adeguamento della domanda e dei motivi inizialmente dedotti — Irrilevanza ai fini della decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 68-70)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte le decisioni emanate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente

Dispositivo

 

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

 

Il ricorrente è condannato alle spese.

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