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Document 62004TO0236

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 28 novembre 2005.
European Environmental Bureau (EEB) e Stichting Natuur en Milieu contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE - Eccezione di irricevibilità - Legittimazione ad agire.
Cause riunite T-236/04 e T-241/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-04945

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:426

Cause riunite T-236/04 e T-241/04

European Environmental Bureau (EEB) e Stichting Natuur en Milieu

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE — Eccezione di irricevibilità — Legittimazione ad agire»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 novembre 2005 

Massime dell’ordinanza

1.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Decisioni concernenti l’autorizzazione di immissione in commercio di alcune sostanze — Ricorso di associazioni aventi lo statuto di consulenti presso istituzioni comunitarie e/o presso autorità nazionali o sovranazionali — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 91/414)

2.     Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di utilizzare il rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per la valutazione di validità

(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

1.     Sono irricevibili i ricorsi di annullamento proposti da un’associazione e da una fondazione il cui oggetto consiste nel promuovere la tutela e la conservazione dell’ambiente contro le decisioni 2004/248 e 2004/247 concernenti rispettivamente la non iscrizione dell’atrazina e della simazina nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni accordate ai prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

Infatti, tali disposizioni colpiscono i ricorrenti nella loro obiettiva qualità di enti che promuovono la protezione dell’ambiente alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.

Peraltro, il fatto che i ricorrenti abbiano uno status particolare di consulenti in seno alla Commissione o ad altre istituzioni europee o nazionali, mentre la normativa comunitaria applicabile all’adozione delle dette decisioni non prevede alcuna garanzia procedurale a favore dei ricorrenti né un qualche tipo di partecipazione degli organi consultivi comunitari, istituiti in base a detta normativa, e di cui i ricorrenti affermano di far parte, non consente neanche di considerare che essi sono individualmente interessati dalle decisioni di cui trattasi. Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all’atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria.

Del pari, il fatto che la legittimazione ad agire sia riconosciuta a taluni ricorrenti negli ordinamenti giuridici di alcuni degli Stati membri è irrilevante ai fini di valutare la loro legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Inoltre, il fatto che nella motivazione di una proposta di regolamento la Commissione indichi che i ricorrenti sono legittimati ad agire non li dispensa dal dimostrare che essi sono individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, i principi che disciplinano la gerarchia delle norme ostano a che un atto di diritto derivato conferisca legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell’art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.

(v. punti 56, 58, 61-62, 71-72)

2.     Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

(v. punto 66)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

28 novembre 2005(*)

«Ricorso di annullamento – Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE – Eccezione di irricevibilità – Legittimazione ad agire»

Nelle cause riunite T-236/04 e T-241/04,

European Environmental Bureau (EEB), con sede in Bruxelles (Belgio),

Stichting Natuur en Milieu, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),

rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz,

ricorrenti,

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. J.‑L. Florent e G. de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Doherty, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Syngenta Crop Protection AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dai sigg. D. Abrahams, barrister, e C. Simpson, solicitor,

interveniente,

aventi ad oggetto, nella causa T‑236/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell’atrazina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 53), e, nella causa T‑241/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 50),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

 Direttiva 91/414/CEE

1       L’art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), prevede le condizioni e la procedura di diritto comune applicabili per la concessione, la revisione e il ritiro dell’autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari da parte degli Stati membri. Al riguardo, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 91/414 precisa che possono essere autorizzati solo i prodotti fitosanitari le cui sostanze attive figurano nell’allegato I della direttiva 91/414.

2       I presupposti per l’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414 sono precisati all’art. 5 della direttiva 91/414. L’iscrizione è possibile solo se, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi soddisfino alcune condizioni relative alla loro innocuità per la salute umana e animale e per l’ambiente.

3       L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 prevede che, in deroga all’art. 4 della direttiva 91/414, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio, autorizzare l’immissione in commercio nel loro territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della direttiva, cioè il 26 luglio 1993.

4       Le sostanze attive contenute nei prodotti che beneficiano della deroga di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 sono soggette ad un esame progressivo nell’ambito di un programma di lavoro della Commissione.

 Regolamento n. 3600/92/CEE

5       L’art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (GU L 366, pag. 10), prevede che la Commissione stabilisca l’elenco delle sostanze attive da valutare e designi uno Stato membro relatore per la valutazione di ciascuna sostanza attiva.

6       Dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 3600/92 risulta che lo Stato membro designato come relatore deve valutare la sostanza attiva interessata e far pervenire alla Commissione un rapporto sulla valutazione del fascicolo che comprende una raccomandazione di iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 oppure di adottare altre misure, come il suo ritiro dal mercato.

7       La Commissione affida a quel punto il compito di esaminare la pratica e il rapporto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’art. 58 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

8       L’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, inserito dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199, che modifica il regolamento n. 3600/92 (GU L 170, pag. 19), prevede che la Commissione sottoponga al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di testo che può assumere diverse forme. Se viene proposto di iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, si tratterà di un progetto di direttiva. Se il progetto è volto ad adottare misure negative contro la sostanza attiva, compreso il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, la Commissione può proporre un progetto di decisione destinata agli Stati membri.

 Direttiva 2004/35/CE

9       Ai sensi del venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56):

«Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all’autorità competente di agire. La protezione dell’ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l’opportunità a organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente di contribuire in maniera adeguata all’efficace attuazione della presente direttiva».

10     Secondo il ‘considerando’ 26 della direttiva 2004/35, «le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell’autorità competente».

11     L’art. 11, n. 1, della direttiva 2004/35 dispone che «[g]li Stati membri designano l’autorità competente o le autorità competenti ai fini dell’esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva».

12     L’art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 dispone quanto segue:

«Persone fisiche o giuridiche:

a)      che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o

b)      che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa,

c)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

sono legittimate a presentare all’autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all’autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

Gli elementi costitutivi dell’“interesse sufficiente” e della “violazione di un diritto” sono determinati dagli Stati membri.

A tal fine, l’interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c)».

 Fatti all’origine della controversia

13     In entrambe le cause in esame i ricorrenti sono due. Il primo è l’European Environmental Bureau (EEB), un’associazione di diritto belga il cui oggetto statutario consiste in particolare nel promuovere la tutela e la conservazione dell’ambiente nell’ambito dei paesi dell’Unione europea. L’EEB farebbe parte di vari organi consultivi della Commissione, in particolare del gruppo permanente «Fitosanitario» e del comitato consultivo «Agricoltura e ambiente». Inoltre sarebbe membro dell’European Habitats Forum e, a tale titolo, godrebbe dello status di parte attiva e di osservatore nell’ambito della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

14     Il secondo ricorrente, la Stichting Natuur en Milieu (in prosieguo: la «Natuur en Milieu»), è una fondazione di diritto olandese che, ai sensi del suo statuto, ha lo scopo, in particolare, di «offrire una voce agli elementi che ne sono sprovvisti» e di garantire una natura vitale e un ambiente sano alle generazioni presenti e future. Tale fondazione è membro dell’EEB.

15     Nel 1996, varie imprese hanno manifestato alla Commissione il loro desiderio che l’atrazina e la simazina fossero inserite nell’allegato I della direttiva 91/414.

16     L’atrazina e la simazina sono menzionate rispettivamente ai punti 61 e 62 dell’allegato I del regolamento n. 3600/92, che prevede l’elenco delle sostanze rientranti nella prima fase del programma di lavoro della Commissione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.

17     Il regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), ha designato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord come Stato membro relatore per l’atrazina e la simazina.

18     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i suoi rapporti sulla valutazione, conformemente al disposto dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92. Tali rapporti, che sono stati presentati l’11 novembre 1996, per quanto riguarda l’atrazina, e il 20 dicembre 1996, per quanto riguarda la simazina, sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 Le decisioni impugnate

19     Il 10 marzo 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell’atrazina nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 53; in prosieguo: la «decisione atrazina»).

20     Lo stesso giorno, essa ha adottato anche la decisione 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 50; in prosieguo: la «decisione simazina»)

21     Dall’art. 1 delle decisioni atrazina e simazina risulta che nessuna di tali due sostanze attive è iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414.

22     L’art. 2, nn. 1 e 2, delle decisioni atrazina e simazina enuncia che gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina siano ritirate entro il 10 settembre 2004 e che a decorrere dal 16 marzo 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina.

23     Secondo l’art. 2, n. 3, delle decisioni atrazina e simazina, gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell’allegato di tali decisioni, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina fino al 30 giugno 2007 a condizione che:

a)      garantisca che su detti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia apposta una nuova etichettatura conforme alle più rigorose condizioni d’impiego;

b)      imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente; e

c)      si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d’azione.

24     Ai termini di tale disposizione, lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro il 31 dicembre 2004, circa l’applicazione del detto numero, in particolare con riguardo alle azioni avviate in conformità delle lett. da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di atrazina o di simazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità di tale articolo.

25     L’allegato alla decisone atrazina e l’allegato alla decisione simazina specificano quali sono gli Stati membri e gli impieghi di cui all’art. 2, n. 3, di ciascuna di tali decisioni.

26     L’art. 3, lett. b), delle decisioni atrazina e simazina enuncia che il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente al disposto dell’art. 4, n. 6, della direttiva 91/414 deve essere il più breve possibile e, per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso deve terminare al più tardi il 31 dicembre 2007.

27     Dall’art. 4 delle decisioni atrazina e simazina risulta che gli Stati membri ne sono i destinatari.

 Procedimento

28     Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2004, i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

29     Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2004, la convenuta ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, in entrambe le cause. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tali eccezioni il 24 dicembre 2004.

30     Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2004, la Syngenta Crop Protection AG (in prosieguo: la «Syngenta») ha chiesto di intervenire nelle cause in esame a sostegno della Commissione. Con ordinanze 13 dicembre 2004, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Con lettere 7 gennaio 2005, la Syngenta ha fatto presente, in entrambe le cause, di non voler presentare memorie d’intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione nel caso in cui queste ultime fossero dirette alla dichiarazione d’irricevibilità del ricorso, ma che si riservava il diritto di depositare una memoria se il procedimento fosse proseguito nel merito.

31     Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2004, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nelle cause in esame a sostegno dei ricorrenti. Con ordinanze 13 dicembre 2004, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Con lettera 25 gennaio 2005, la Repubblica francese ha fatto presente che, in seguito alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, essa non avrebbe presentato memorie d’intervento quanto alla ricevibilità di entrambi i ricorsi, ma che si sarebbe riservata il diritto di depositare memorie se il Tribunale avesse dovuto decidere di esaminare le eccezioni di irricevibilità unitamente al merito nelle cause di cui trattasi.

 Conclusioni delle parti


 Nella causa T‑236/04

32     I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–       annullare l’art. 2, n. 3, e l’art. 3, lett. b), della decisione atrazina;

–       condannare la Commissione alle spese.

33     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–       dichiarare il ricorso irricevibile;

–       condannare i ricorrenti alle spese.

 Nella causa T‑241/04

34     I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–       annullare l’art. 2, n. 3, e l’art. 3, lett. b), della decisione simazina;

–       condannare la Commissione alle spese.

35     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–       dichiarare il ricorso irricevibile;

–       condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

36     Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, a norma dell’art. 50 del suo regolamento di procedura, riunire le cause ai fini della prosecuzione del procedimento.

37     Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. A norma del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Sia nella causa T‑236/04 sia nella causa T‑241/04, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e che non occorra aprire la fase orale.

 Argomenti delle parti

38     La Commissione sostiene che i ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati né dalla decisione atrazina né della decisione simazina, di cui non sono i destinatari.

39     In relazione al problema di stabilire se i ricorrenti siano individualmente interessati, la Commissione sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, un atto normativo può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e, conseguentemente, le identifichi in modo analogo al destinatario (v. sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, così non sarebbe nel caso di specie, poiché le decisioni atrazina e simazina non avrebbero alcuna incidenza particolare sui ricorrenti.

40     I ricorrenti sostengono che le decisioni atrazina e simazina li riguardano direttamente e individualmente.

41     Per quanto riguarda il presupposto secondo cui i ricorrenti devono essere individualmente interessati, essi affermano in primo luogo di essere colpiti in modo speciale dalle decisioni atrazina e simazina. Queste ultime sarebbero decisioni nel senso di cui all’art. 249 CE e, in violazione del diritto comunitario, condurrebbero ad un «regresso» in termini di tutela degli interessi che essi difendono.

42     In secondo luogo, fanno valere che dai ‘considerando’ 25 e 26 nonché dall’art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 risulta che essi soddisfano i presupposti di cui all’art. 230, quarto comma, CE. A questo proposito, sostengono che dall’art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 risulta che l’interesse di ogni organizzazione non governativa che promuove la tutela dell’ambiente e che soddisfa gli eventuali requisiti previsti dal diritto nazionale è ritenuto sufficiente affinché tale organizzazione possa, da un lato, sottoporre all’autorità competente osservazioni concernenti casi o minacce di danno ambientale e, dall’altro, chiedere di intervenire a norma della detta direttiva.

43     Peraltro, la Commissione ammetterebbe che l’atrazina e la simazina possono causare danni all’ambiente, motivo per il quale tale istituzione avrebbe deciso di non iscrivere tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414. Ciò premesso, l’art. 12 della direttiva 2004/35, il cui ambito di applicazione non sarebbe limitato alle situazioni previste dalla detta direttiva, comprenderebbe le azioni intraprese dai ricorrenti nelle cause in esame. Si dovrebbe pertanto considerare che i ricorrenti soddisfano le condizioni previste dall’art. 230, quinto comma, CE.

44     In terzo luogo, i ricorrenti rilevano, in sostanza, che l’approccio fornito dalla direttiva 2004/35 è coerente con la prassi giuridica in vigore in molti Stati membri, fra cui i Paesi Bassi, secondo la quale le associazioni hanno la facoltà di intentare azioni civili dinanzi ai tribunali nazionali in virtù del fatto di essere direttamente e individualmente interessate alla luce dei loro statuti, della loro situazione concreta e delle loro reali attività, tra cui la tutela effettiva degli interessi coinvolti. In particolare, nell’ordinamento giuridico olandese, la Natuur en Milieu sarebbe considerata direttamente e individualmente interessata dalle violazioni delle norme che tutelano gli interessi dell’ambiente e della fauna selvatica.

45     In quarto luogo, essi affermano, in sostanza, di essere individualmente interessati perché esercitano la loro attività nel settore della tutela dell’ambiente e della preservazione della natura, compresa la fauna selvatica, nell’ambito della direttiva 92/43, e che, a tale titolo, l’EEB gode di uno status speciale di consulente presso la Commissione e altre istituzioni europee. Peraltro, alla Natuur en Milieu sarebbe riconosciuto analogo status presso le autorità olandesi.

46     In quinto luogo, i ricorrenti sostengono che la ricevibilità del loro ricorso è imposta dalla necessità di assicurare loro una tutela giurisdizionale effettiva. A questo proposito, essi sostengono che l’annullamento delle decisioni atrazina e simazina impedirebbe l’avvio di una moltitudine di procedure di autorizzazione complesse, lunghe e costose in diversi Stati membri. A loro avviso, se dovessero rivolgersi alle giurisdizioni nazionali, si vedrebbero costretti a identificare le autorizzazioni relative all’atrazina e alla simazina in tutti gli Stati membri, a studiare il sistema giuridico degli Stati destinatari di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio e ad avviare i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali competenti. Inoltre, essi sostengono che in questo caso non si tratta di una questione di pura praticità, poiché è sostanzialmente impossibile che un giudice nazionale si pronunci sulla validità delle decisioni atrazina e simazina. Ne deriverebbe che, dal punto di vista dell’efficacia dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei ricorrenti, conformemente agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU), applicabili al Tribunale in forza dell’art. 6, n. 2, UE, i ricorrenti sarebbero legittimati a presentare il ricorso in esame dinanzi al Tribunale.

47     In sesto luogo, i ricorrenti sostengono che il principio di parità delle armi deve portare ad ammettere la ricevibilità del loro ricorso. A questo proposito, essi affermano, innanzitutto, che il principio di parità delle armi, sancito dagli artt. 6, 13 e 14 della CEDU, richiede che le parti per le quali un atto adottato dalla Commissione abbia effetti opposti possano disporre delle stesse possibilità di rimedi giurisdizionali. Inoltre essi sostengono, in sostanza, che un ricorso contro le decisioni atrazina e simazina proposto da un produttore di tali sostanze attive, quale la Syngenta, dovrebbe essere dichiarato ricevibile in base all’art. 230, quarto comma, CE. Ciò emergerebbe dall’ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2001, cause riunite T‑112/00 e T‑122/00, Iberotam e a./Commissione (Racc. pag. II‑97, punto 79), in cui il Tribunale avrebbe dichiarato, in sostanza, che non è da escludersi che i produttori di una sostanza attiva possano proporre dinanzi al Tribunale un ricorso basato sull’art. 230, quarto comma, CE avverso una decisione della Commissione che respinge una domanda di inclusione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414.

48     Essi aggiungono che la sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione (Racc. pag. 459), secondo la quale la legittimazione ad agire dei privati non può derivare dalla semplice circostanza che essi si trovano in un rapporto di concorrenza con i destinatari dell’atto impugnato, non sarebbe pertinente nella causa in esame, in quanto tale sentenza si riferisce a rapporti di concorrenza che nel caso di specie sarebbero assolutamente assenti.

49     Infine, i ricorrenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile alla luce della motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (COM/2003/0622 def., in prosieguo: la «proposta di regolamento Århus»). In tale motivazione, la Commissione non considererebbe necessario modificare l’art. 230 CE per ammettere la legittimazione ad agire delle organizzazioni europee di difesa dell’ambiente che rispondono a determinati criteri obiettivi stabiliti dalla detta proposta. Orbene, i ricorrenti risponderebbero ai detti criteri, il che, secondo la tesi della Commissione, sarebbe sufficiente per riconoscere loro la legittimazione ad agire per l’annullamento delle decisioni impugnate.

 Giudizio del Tribunale

50     Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

51     Nella fattispecie, dall’art. 4 della decisione atrazina e della decisione simazina deriva che tali decisioni hanno come unici destinatari gli Stati membri. Spetta dunque ai ricorrenti dimostrare, in particolare, di essere individualmente interessati da tali decisioni.

52     A tale proposito, emerge dalla giurisprudenza che i ricorrenti che, come nel caso di specie, non sono i destinatari di un atto possono asserire di essere interessati individualmente dallo stesso solo qualora questo li riguardi in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e, per ciò stesso, li identifica in modo analogo ai destinatari (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

53     Occorre pertanto verificare se nel caso di specie i ricorrenti siano interessati dalle decisioni atrazina e simazina in ragione di determinate loro peculiari qualità o se esista una circostanza di fatto che li distingue, in relazione a tali decisioni, da chiunque altro.

54     Al fine di dimostrare che le decisioni atrazina e simazina li riguardano individualmente, i ricorrenti fanno valere, in primo luogo, di essere colpiti in modo speciale da tali decisioni a causa del regresso che esse implicherebbero in termini di protezione dell’ambiente.

55     A questo proposito, si deve rilevare, innanzitutto, che i ricorrenti non forniscono nessun preciso elemento che permetta di capire in che modo le decisioni atrazina e simazina implicano un regresso in termini di protezione dell’ambiente. Essi si limitano, infatti, a fare presente che l’adozione delle decisioni atrazina e simazina in violazione al diritto comunitario ha manifesti effetti negativi al riguardo.

56     Anche ammettendo che i ricorrenti sostengano, almeno implicitamente, che il regresso lamentato deriva dal fatto che le disposizioni impugnate delle decisioni atrazina e simazina hanno l’effetto di consentire a certi Stati membri di mantenere provvisoriamente in vigore, per determinati impieghi, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina o simazina – sostanze attive che, secondo i ricorrenti, pregiudicano l’ambiente –, occorre necessariamente constatare che tali disposizioni colpiscono i ricorrenti nella loro obiettiva qualità di enti che promuovono la protezione dell’ambiente, alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, questa qualità da sola non basta a dimostrare che i ricorrenti sono individualmente interessati dall’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. I‑1651, punto 28, e ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II‑1921, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

57     In secondo luogo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che, secondo l’art. 12, n. 1, della direttiva 2004/35 essi, in quanto organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale, sono legittimati a presentare osservazioni all’autorità competente e a chiedere a quest’ultima di intervenire a norma di tale direttiva. Ne deriverebbe che essi sono legittimati ad agire per l’annullamento delle decisioni atrazina e simazina ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

58     A questo proposito, si deve ricordare che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all’atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanza del Tribunale 29 aprile 2002, causa T‑339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑2287, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

59     Orbene, risulta dall’art. 11, n. 1, della direttiva 2004/35 che l’autorità competente di cui all’art. 12 di tale direttiva è un’autorità designata da ciascuno Stato membro. Pertanto, anche ammettendo che i ricorrenti possano asserire di essere legittimati a presentare osservazioni e a chiedere di intervenire, come previsto all’art. 12 della direttiva 2004/35, occorre necessariamente constatare che tali diritti procedurali possono essere fatti valere solo nei confronti di una «autorità competente» la quale, ai termini stessi dell’art. 11 della direttiva 2004/35, non è un’istituzione comunitaria. Peraltro, nessun elemento consente di dedurre dal testo o dall’economia di tale direttiva che quest’ultima riguardi anche i presenti ricorsi, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti.

60     Ne risulta che i diritti procedurali fatti valere dai ricorrenti non possono essere utilmente invocati nei confronti della Commissione, nell’ambito del procedimento di adozione delle decisioni atrazina e simazina, e che essi non sono quindi pertinenti ai fini di stabilire se i ricorrenti sono o non sono individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina.

61     In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il diritto di taluni Stati membri riconosce associazioni di difesa dell’ambiente come direttamente e individualmente interessate dagli atti che ledono gli interessi da loro difesi e l’argomento che ciò sarebbe il caso della Natuur en Milieu nel diritto olandese, si deve rilevare che la legittimazione ad agire riconosciuta a tali ricorrenti in alcuni ordinamenti giuridici degli Stati membri è irrilevante ai fini di valutare la loro legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T‑585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II‑2205, punto 51).

62     In quarto luogo, per quanto riguarda lo status particolare di consulente di cui godono l’EEB e la Natuur en Milieu in seno alla Commissione e ad altre istituzioni europee o nazionali, segnatamente in forza della direttiva 92/43, occorre rilevare che la normativa comunitaria applicabile all’adozione delle decisioni atrazina e simazina non prevede alcuna garanzia procedurale a favore dei ricorrenti né un qualche tipo di partecipazione degli organi consultivi comunitari, istituiti nell’ambito della direttiva 92/43, nazionali o sopranazionali, di cui i ricorrenti affermano di far parte. Pertanto, secondo la giurisprudenza ricordata al precedente punto 56, l’asserito status di consulente che i ricorrenti fanno valere non consente di considerarli individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina.

63     Da quanto precede risulta che allo stato attuale il diritto comunitario non prevede alcun diritto di azione di interesse collettivo dinanzi al giudice comunitario, come auspicato dai ricorrenti nel caso di specie.

64     I ricorrenti sostengono, in quinto luogo, che un’effettiva tutela giurisdizionale, come consacrata dagli artt. 6 e 13 della CEDU, applicabile alle istituzioni comunitarie in forza dell’art. 6, n. 2, UE, esige che i presenti ricorsi siano dichiarati ricevibili per il fatto che, da un lato, i procedimenti radicati dinanzi ai giudici nazionali sarebbero lunghi, complessi e costosi e, dall’altro, tali giudici non sarebbero in grado di risolvere le questioni sollevate nell’ambito dei ricorsi in esame.

65     A questo proposito la Corte ha dichiarato che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, in effetti, tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 52 supra, punti 38 e 39).

66     Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 52 supra, punto 40).

67     Infine, discende dalla giurisprudenza della Corte che la ricevibilità di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall’esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi ad un giudice nazionale che consenta l’esame della validità dell’atto di cui è chiesto l’annullamento (v., in tal senso, sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 52 supra, punto 46).

68     Ne consegue che, nella concezione giurisprudenziale sancita dalla Corte, il solo argomento relativo all’assenza di una tutela giurisdizionale effettiva sollevato dai ricorrenti non consente di dare fondamento alla ricevibilità dei loro ricorsi.

69     In sesto luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il principio di parità delle armi imporrebbe che i ricorsi dei ricorrenti siano dichiarati ricevibili, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che un ricorrente sia interessato da un atto in maniera opposta rispetto ad un soggetto che sia legittimato ad agire per l’annullamento di tale atto non basta per conferire a tale ricorrente la legittimazione ad agire (v., in tal senso, sentenza Eridania e a./Commissione, punto 48 supra, punto 7, e sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I‑3659, punto 41). In tali condizioni, anche ammettendo, come sostenuto dai ricorrenti, che la Syngenta sia legittimata ad agire per l’annullamento delle decisioni atrazina e simazina, questa circostanza, di per sé, non dimostra che i ricorrenti soddisfino la condizione di essere individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina, né li dispensa dal dimostrare che soddisfano tale condizione.

70     Infine, in settimo luogo, i ricorrenti sostengono che la loro legittimazione ad agire per l’annullamento delle decisioni atrazina e simazina discende dal fatto che, nella motivazione della proposta di regolamento Århus, la Commissione indica che le associazioni europee di difesa dell’ambiente che soddisfano determinati criteri oggettivi sono legittimate ad agire ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Nel caso di specie, i ricorrenti soddisferebbero tali criteri oggettivi.

71     A questo proposito, occorre rilevare che i principi che disciplinano la gerarchia delle norme (v., in particolare, sentenza della Corte 27 ottobre 1992, causa C‑240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑5383, punto 42) ostano a che un atto di diritto derivato conferisca legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell’art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.

72     Pertanto, la motivazione invocata dai ricorrenti non li dispensa dal dimostrare di essere individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina. Peraltro, anche ammettendo che i ricorrenti siano enti legittimati ai sensi della proposta del regolamento, Århus, occorre necessariamente constatare che essi non forniscono alcun motivo per cui tale legittimazione consentirebbe di considerarli individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina.

73     Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che i ricorrenti non sono individualmente interessati dalle decisioni atrazina e simazina. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario verificare se i ricorrenti siano direttamente interessati da tali decisioni.

 Sulle spese

74     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti in entrambe le cause, devono essere condannati alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

75     Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto la Repubblica francese sopporterà le proprie spese. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, la Syngenta, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Le cause T‑236/04 e T‑241/04 sono riunite.

2)      I ricorsi nelle cause T‑236/04 e T‑241/04 sono irricevibili.

3)      I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nelle cause T‑236/04 e T‑241/04.

4)      Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese. 

Lussemburgo, 28 novembre 2005

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: l'inglese.

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