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Asiakirja 62004TA0069

Causa T-69/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione ( Concorrenza — Intese — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità ed effetto dell'infrazione — Effetto dissuasivo — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda )

GU C 301 del 22.11.2008, s. 30—31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione

(Causa T-69/04) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Eccezione di illegittimità - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità ed effetto dell'infrazione - Effetto dissuasivo - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda»)

(2008/C 301/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schunk GmbH (Thale, Germania); e Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH (Heuchelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Bechtold e S. Hirsbrunner, successivamente avv.ti R. Bechtold, S. Hirsbrunner e A. Schädle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e H. Gading, successivamente F. Castillo de la Torre e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione medesima e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta alla maggiorazione di detta ammenda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Schunk GmbH e la Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH sono condannate alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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