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Asiakirja 62004TA0069
Case T-69/04: Judgment of the Court of First Instance of 8 October 2008 — Schunk and Schunk Kohlenstoff-Technik v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for electrical and mechanical carbon and graphite products — Plea of illegality — Article 15(2) of Regulation No 17 — Attributability of the unlawful conduct — Guidelines on the method of setting fines — Gravity and effect of the infringement — Deterrent effect — Cooperation during the administrative procedure — Principle of proportionality — Principe of equal treatment — Counterclaim to increase the fine)
Causa T-69/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione ( Concorrenza — Intese — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità ed effetto dell'infrazione — Effetto dissuasivo — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda )
Causa T-69/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione ( Concorrenza — Intese — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità ed effetto dell'infrazione — Effetto dissuasivo — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda )
GU C 301 del 22.11.2008, s. 30—31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/30 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione
(Causa T-69/04) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Eccezione di illegittimità - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità ed effetto dell'infrazione - Effetto dissuasivo - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda»)
(2008/C 301/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Schunk GmbH (Thale, Germania); e Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH (Heuchelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Bechtold e S. Hirsbrunner, successivamente avv.ti R. Bechtold, S. Hirsbrunner e A. Schädle)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e H. Gading, successivamente F. Castillo de la Torre e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione medesima e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta alla maggiorazione di detta ammenda.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Schunk GmbH e la Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH sono condannate alle spese. |