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Document 62004CJ0526
Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 September 2006.#Laboratoires Boiron SA v Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon, assuming the rights and obligations of the Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).#Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France.#State aid - Articles 87 and 88(3) CE - Tax on direct sales of medicines - Applicable to pharmaceutical laboratories rather than wholesale distributors - Prohibition on implementing a non-notified aid measure - Possibility of pleading that an aid measure is unlawful in order to obtain reimbursement of a charge - Compensation for discharging public service obligations imposed on wholesale distributors - Burden of proof in relation to overcompensation - Detailed rules laid down by national law - Prohibition on making reimbursement of a charge practically impossible or excessively difficult.#Case C-526/04.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2006.
Laboratoires Boiron SA contro Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon, che è subentrata nei diritti e negli obblighi della Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Aiuti di Stato - Artt. 87 e 88, n. 3, CE - Contributo sulle vendite dirette di medicinali - Assoggettamento dei laboratori farmaceutici e non dei grossisti distributori - Divieto di eseguire una misura di aiuto non notificata - Possibilità di eccepire l'illegittimità di una misura d'aiuto per ottenere il rimborso di un tributo - Compensazione che costituisce la contropartita degli obblighi di servizio pubblico imposti ai grossisti distributori - Onere della prova di una sovracompensazione - Modalità previste dal diritto nazionale - Divieto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso del tributo.
Causa C-526/04.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2006.
Laboratoires Boiron SA contro Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon, che è subentrata nei diritti e negli obblighi della Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Aiuti di Stato - Artt. 87 e 88, n. 3, CE - Contributo sulle vendite dirette di medicinali - Assoggettamento dei laboratori farmaceutici e non dei grossisti distributori - Divieto di eseguire una misura di aiuto non notificata - Possibilità di eccepire l'illegittimità di una misura d'aiuto per ottenere il rimborso di un tributo - Compensazione che costituisce la contropartita degli obblighi di servizio pubblico imposti ai grossisti distributori - Onere della prova di una sovracompensazione - Modalità previste dal diritto nazionale - Divieto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso del tributo.
Causa C-526/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-07529
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:528
*A9* Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 14/12/2004 (02-31241)
- Bulletin d'information de la Cour de cassation 2005 nº 570 p.20 (résumé)
- Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 2004 IV nº 224
*P1* Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 26/06/2007 (02-31241)
- Bulletin d'information de la Cour de cassation 2007 nº 2152 p.32-33 (résumé)
- Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 2007 IV nº 174
- Gazette du Palais 2007 nº 320-321 I Jur. p.69 (résumé)
- Revue de jurisprudence fiscale 2007 nº 1357 p.1079
- Cabannes, Xavier: Contentieux de la taxe sur les ventes directes de médicaments: ne cassons pas le fil d'Ariane..., Gazette du Palais 2007 nº 320-321 I Jur. p.69-70
Causa C-526/04
Laboratoires Boiron SA
contro
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, che è subentrata nei diritti e negli obblighi della Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Aiuti di Stato — Artt. 87 CE e 88, n. 3, CE — Contributo sulle vendite dirette di medicinali — Assoggettamento dei laboratori farmaceutici e non dei grossisti distributori — Divieto di eseguire una misura di aiuto non notificata — Possibilità di eccepire l’illegittimità di una misura di aiuto per ottenere il rimborso di un tributo — Compensazione che costituisce la contropartita degli obblighi di servizio pubblico imposti ai grossisti distributori — Onere della prova di una sovracompensazione — Modalità previste dal diritto nazionale — Divieto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso del tributo»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 30 marzo 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 settembre 2006
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Divieto di esecuzione prima della decisione definitiva della Commissione — Portata — Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo
(Art. 88, n. 2, primo comma, CE)
1. Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima. È compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle controverse misure d’aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi.
Se i debitori di un tributo non possono eccepire che l’esenzione di cui beneficiano altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento del detto contributo ovvero per ottenerne il rimborso, ciò è vero solo allorché si tratta di un’esenzione di taluni operatori da un tributo di portata generale. La situazione è completamente diversa laddove si tratti di un contributo al quale è assoggettata una sola delle due categorie di operatori in situazione di concorrenza. In un simile caso di assoggettamento asimmetrico ad un contributo, infatti, l’aiuto può risultare dal fatto che un’altra categoria di operatori economici, con la quale la categoria soggetta al contributo è in rapporto di concorrenza diretto, non è assoggettata al contributo.
Quindi in un sistema in cui la distribuzione dei medicinali avviene attraverso due canali direttamente concorrenti, ovvero, da un lato, quello dei grossisti distributori e, dall’altro, quello dei laboratori farmaceutici che praticano la vendita diretta, e nel quale il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al contributo sulle vendite dirette costituisce un obiettivo voluto, se non addirittura l’obiettivo principale del detto contributo, il contributo sulle vendite dirette che mira in particolare a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione dei medicinali, falsate, secondo il legislatore, dall’esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti ai soli grossisti distributori, l’assoggettamento di un laboratorio farmaceutico ad un tale contributo può costituire un atto che comporta l’attuazione di una misura di aiuto e spetta quindi, se del caso, al giudice nazionale trarre tutte le conseguenze, in conformità al proprio diritto nazionale, in merito alla validità di un tale atto, quando il mancato assoggettamento comporta una sovracompensazione a favore dei grossisti distributori, qualora il vantaggio che questi ultimi traggono da tale mancato assoggettamento ecceda i costi aggiuntivi che essi sostengono per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti.
Pertanto, in una tale ipotesi, in cui è il contributo stesso sulle vendite dirette e non una qualunque esenzione separabile che costituisce la misura di aiuto, occorre ammettere che un laboratorio farmaceutico tenuto al pagamento di un contributo siffatto è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato, al fine di ottenere la restituzione della parte delle somme versate che corrisponde al vantaggio economico ingiustamente ottenuto dai grossisti distributori. Ciò non ha per conseguenza di condurre il giudice nazionale a permettere che sia esteso il numero dei beneficiari dell’aiuto. Al contrario, un tale rimborso è un provvedimento particolarmente adeguato a ridurre il numero di operatori economici lesi dalla misura che si considera costituire un aiuto e, pertanto, adatto a limitare i suoi effetti anticoncorrenziali. Riconoscere ad un operatore economico il diritto di eccepire l’illegittimità di un contributo in tali circostanze, al fine di ottenere il rimborso delle somme versate in forza di esso risulta, peraltro, coerente con i principi sottesi alla giurisprudenza della Corte in materia di tributi parafiscali.
(v. punti 29-30, 32-41, 46, 48, dispositivo 1)
2. In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché, in applicazione del principio di equivalenza, dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né, in applicazione del principio di effettività, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
In proposito, il diritto comunitario non osta all’applicazione di norme nazionali che subordinano il rimborso di un contributo obbligatorio, come il contributo sulle vendite dirette di medicinali sopportato in Francia da-i laboratori farmaceutici, alla prova, incombente all’autore della domanda di rimborso, che il vantaggio tratto dai grossisti distributori dal loro mancato assoggettamento a tale contributo eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale e, in particolare, che non ricorre almeno uno dei cosiddetti presupposti «Altmark».
Tuttavia, per assicurare il rispetto del principio di effettività, il giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio farmaceutico l’onere di provare l’esistenza di una sovracompensazione a vantaggio dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui un tale laboratorio non può disporre, è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui figura quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.
(v. punti 51, 56-57, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 settembre 2006 (*)
«Aiuti di Stato – Artt. 87 e 88, n. 3, CE – Contributo sulle vendite dirette di medicinali – Assoggettamento dei laboratori farmaceutici e non dei grossisti distributori – Divieto di eseguire una misura di aiuto non notificata – Possibilità di eccepire l’illegittimità di una misura d’aiuto per ottenere il rimborso di un tributo – Compensazione che costituisce la contropartita degli obblighi di servizio pubblico imposti ai grossisti distributori – Onere della prova di una sovracompensazione – Modalità previste dal diritto nazionale – Divieto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso del tributo»
Nel procedimento C-526/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 14 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2004, nella causa tra
Laboratoires Boiron SA
e
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon (Francia), che è subentrata nei diritti e negli obblighi della Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Laboratoires Boiron SA, dai sigg. A. Lyon-Caen, J. Philippe, C.-M. Dorémus e O. Cavézian, avocats;
– per l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, che è subentrata nei diritti e negli obblighi della Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), dai sigg. H. Calvet e O. Billard, avocats;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato e, in particolare, sull’interpretazione degli artt. 87 CE e 88, n. 3, CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Laboratoires Boiron SA (in prosieguo: la «Boiron») al fine di ottenere il rimborso delle somme versate alla Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Agenzia centrale degli enti di previdenza sociale; in prosieguo: l’«ACOSS») a titolo di contributo sulle vendite dirette di medicinali. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Unione per la riscossione dei contributi di previdenza sociale e per gli assegni familiari, Urssaf) de Lyon è successivamente subentrata nei diritti e obblighi dell’ACOSS.
La normativa nazionale
3 Ai sensi dell’art. R. 5106‑5 del codice della sanità pubblica, è «grossista distributore» «qualsiasi impresa che si dedichi all’acquisto e all’immagazzinamento di medicinali diversi da quelli destinati ad essere sperimentati sull’uomo, ai fini della loro distribuzione all’ingrosso e senza trasformazione».
4 Il decreto ministeriale 3 ottobre 1962, relativo agli obblighi dei grossisti distributori per quanto riguarda l’approvvigionamento delle farmacie in medicinali (JORF 12 ottobre 1962, pag. 9999), in vigore fino al febbraio 1998, prevedeva in particolare:
«Art.1 – Tutti gli stabilimenti di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici di cui al n. 4 dell’art. R. 5115-6 del codice della sanità pubblica così come le loro succursali devono detenere in permanenza uno stock di specialità medicinali che permetta di assicurare l’approvvigionamento del consumo mensile delle farmacie del settore da essi rifornito che rientrano nella loro clientela abituale.
Questo stock di medicinali deve corrispondere, materialmente, ad una “collezione” di specialità che comporti almeno i due terzi delle specialità effettivamente commercializzate e, per valore, alla media dei fatturati mensili dell’anno precedente.
Art. 2 – Tutti gli stabilimenti di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici così come le loro succursali devono essere in grado di assicurare la consegna di tutte le specialità commercializzate a tutte le farmacie rientranti nella loro clientela abituale e situate nel loro settore di distribuzione. Per le specialità che fanno parte della “collezione” la consegna deve avvenire entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’ordine.
Essi devono controllare il proprio rifornimento di specialità farmaceutiche al fine di evitare l’esaurimento delle scorte».
5 Tale regime è stato modificato, in particolare, con il decreto 11 febbraio 1998, n. 98‑79, relativo agli stabilimenti farmaceutici, e che modifica il codice della sanità pubblica (JORF 13 febbraio 1998, pag. 2287).
6 L’art. 12 della legge 19 dicembre 1997, n. 97-1164, relativa al finanziamento della previdenza sociale per il 1998 (JORF 23 dicembre 1997, pag. 18635), che ha inserito, in particolare, l’art. L. 245-6-1 nel codice della previdenza sociale, istituisce un contributo pari al 2,5% calcolato sul fatturato al netto di imposte ottenuto in Francia dai laboratori farmaceutici presso farmacie, farmacie legate alle casse di assicurazione malattia e farmacie di società di mutuo soccorso minerario con le vendite all’ingrosso di specialità farmaceutiche. Tale onere è chiamato «contributo sulle vendite dirette».
7 L’art. L. 245-6-4 del codice della previdenza sociale dispone che il contributo sulle vendite dirette sia riscosso a profitto della Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione malattia dei lavoratori dipendenti).
8 Nella decisione 18 dicembre 1997, 97-393 (JORF 23 dicembre 1997, pag. 18649), pronunciata su ricorso presentato contro l’art. 12 della legge n. 97‑1164, il Conseil constitutionnel (Francia) ha ricordato che il contributo sulle vendite dirette, che non grava sulle vendite di medicinali effettuate dai grossisti distributori, è stato istituito per contribuire al finanziamento della Cassa nazionale di assicurazione malattia e per riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i canali di distribuzione dei medicinali, le quali erano considerate falsate in quanto i grossisti distributori sono sottoposti a obblighi di servizio pubblico che non sono imposti ai laboratori farmaceutici.
9 L’art. L. 245-6-1 del codice della previdenza sociale è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2003, dall’art. 16 della legge 20 dicembre 2002, n. 2002‑1487, relativa al finanziamento della previdenza sociale per il 2003 (JORF 24 dicembre 2002, pag. 21482).
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
10 La Boiron è una società di diritto francese che produce specialità omeopatiche e, in Francia, le distribuisce in esclusiva nelle farmacie attraverso un sistema di vendita diretta o mediante grossisti distributori.
11 Ai fini del contributo sulle vendite dirette per gli anni 1998 e 1999, essa aveva dichiarato all’ACOSS esclusivamente il fatturato realizzato attraverso le vendite dirette alle farmacie, escludendo quello corrispondente alle vendite realizzate mediante grossisti distributori.
12 Considerando che tali ultime vendite dovevano essere integrate nel totale delle vendite dirette che costituivano la base imponibile del detto contributo, l’ACOSS, di conseguenza, procedeva ad una correzione pari a tale integrazione.
13 La Boiron pagava gli importi richiesti, peraltro contestandoli. In mancanza di risposta da parte del consiglio di amministrazione dell’ACOSS, da essa adito con ricorso amministrativo, la Boiron chiedeva la restituzione delle somme versate dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon (Tribunale del contenzioso previdenziale di Lione).
14 A sostegno del suo ricorso, essa argomentava sostanzialmente che, considerato l’art. 87 CE, l’esenzione dal contributo sulle vendite dirette costituiva un illegittimo aiuto di Stato a favore dei grossisti distributori.
15 Con sentenza 3 giugno 2000, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon accoglieva il ricorso della Boiron e condannava l’ACOSS al rimborso delle somme versate a quest’ultima.
16 La Cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione), adita dall’ACOSS, in un primo momento, sospendeva il procedimento in attesa della pronuncia della sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C‑53/00, Ferring (Racc. pag. I‑9067), e, in un secondo momento, annullava, con sentenza 29 ottobre 2002, la sentenza di primo grado.
17 La Boiron proponeva allora ricorso in cassazione, facendo valere quattro motivi di cui solo il primo, concernente l’interpretazione delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato, è oggetto delle questioni pregiudiziali.
18 La Cour de cassation (Corte di Cassazione) constata, in primo luogo, che la Cour d’appel de Lyon ha condannato la Boiron giudicando, sul fondamento della sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks (Racc. pag. I‑6117, punto 80 e giurisprudenza ivi citata), che i debitori di un contributo obbligatorio non possono eccepire che l’esenzione di cui beneficiano altre persone costituisca un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento di detto contributo. Tale giurisprudenza sarebbe stata confermata dalla sentenza 13 giugno 2002, cause riunite C‑430/99 e C‑431/99, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen (Racc. pag. I‑5235, punto 47).
19 Il giudice del rinvio rileva che, in altre sentenze, la Corte non si è opposta alla ricevibilità dell’azione di restituzione di tasse o contributi percepiti in violazione dell’obbligo di notifica preventiva previsto dall’art. 88, n. 3, CE.
20 La Cour de cassation considera che dette sentenze si pronunciano su tale punto solo in modo implicito, anche quando è stata sollevata un’eccezione di irricevibilità (v. sentenza Ferring, cit.), oppure riguardano regimi di aiuto nei quali le tasse o i contributi dei quali si era richiesta la restituzione erano stati specificamente riscossi per finanziare l’aiuto contestato (sentenze 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e a., Racc. pag. I-12249, e 20 novembre 2003, causa C-126/01, GEMO, Racc. pag. I-13769).
21 Il giudice del rinvio ricorda inoltre che, nella citata sentenza Ferring, la Corte ha statuito che il contributo sulle vendite dirette, in quanto grava unicamente sulle vendite dirette di medicinali realizzate dai laboratori farmaceutici, configura un aiuto statale ai grossisti distributori solo qualora il vantaggio che questi traggono dal non essere assoggettati a tale contributo ecceda i costi aggiuntivi che essi sostengono per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti loro dalla normativa nazionale.
22 La Cour de cassation rileva che nella sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747), la Corte ha precisato che, affinché sovvenzioni pubbliche possano essere considerate come una compensazione che costituisca la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per l’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, spetta al giudice nazionale verificare che ricorrano i seguenti presupposti (in prosieguo: i «cosiddetti presupposti “Altmark”»):
– in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
– in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
– in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;
– in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione è stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata al fine di poter soddisfare le richieste esigenze di servizio pubblico, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
23 A tal riguardo, il giudice del rinvio constata in primo luogo che i cosiddetti presupposti «Altmark» si fondano su informazioni alle quali l’operatore economico che deduce l’illegittimità dell’aiuto e che è estraneo ai rapporti giuridici intercorrenti tra il beneficiario della sovvenzione o dell’esenzione e lo Stato o l’ente che questo ha istituito o designato per gestire l’aiuto non ha necessariamente accesso al di fuori di un’azione giudiziaria la quale chiami in causa il beneficiario stesso.
24 La Cour de cassation ricorda inoltre che, secondo giurisprudenza costante della Corte, sono incompatibili con il diritto comunitario tutte le modalità di prova il cui effetto sia di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’ottenimento del rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14, e 9 febbraio 1999, causa C-343/96, Dilexport, Racc. pag. I‑579, punto 48).
25 Il giudice del rinvio rileva infine che, in applicazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di onere della prova, l’operatore economico che deduce a sostegno della propria domanda di rimborso il carattere di aiuto di Stato della misura contestata può essere tenuto a dimostrare che non sussistono i cosiddetti presupposti «Altmark». Esso aggiunge che la mancata produzione della prova necessaria all’accoglimento della pretesa di tale operatore può costituire l’unico impedimento alla dimostrazione del carattere di aiuto di Stato di tale misura.
26 Alla luce di quanto precede, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che un laboratorio farmaceutico tenuto al pagamento di un contributo quale quello previsto dall’art. 12 della legge 19 dicembre 1997, n. 97‑1164, relativa al finanziamento della previdenza sociale per il 1998, è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato per ottenerne la restituzione.
2) In caso di soluzione affermativa, e considerando che l’accoglimento della domanda di restituzione può dipendere dai soli elementi di prova prodotti dall’autore della medesima, se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che costituiscono modalità di prova il cui effetto è di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la restituzione di un contributo obbligatorio quale quello previsto dall’art. 245-6-1 del codice della previdenza sociale, restituzione formalmente richiesta all’autorità competente in forza del fatto che l’esenzione dal contributo della quale beneficiano i grossisti distributori configura un aiuto di Stato non notificato alla Commissione delle Comunità europee, norme di diritto nazionale che subordinino la detta restituzione alla prova, incombente all’autore della domanda, che il vantaggio tratto dai detti beneficiari eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale ovvero che non sussistono i presupposti fissati dalla Corte di giustizia nella sentenza 24 luglio 2003 [causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Si desume dalla citata sentenza Ferring che l’art. 87 CE deve essere interpretato nel senso che una misura quale il contributo sulle vendite dirette, in quanto grava unicamente sulle vendite dirette di medicinali realizzate dai laboratori farmaceutici, configura un aiuto statale ai grossisti distributori solo qualora comporti una sovracompensazione a vantaggio di questi ultimi, vale a dire, nei limiti in cui il vantaggio che tali operatori economici traggono dal mancato assoggettamento al detto contributo ecceda i costi aggiuntivi che essi sostengono per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti loro dalla normativa nazionale.
28 Nella fattispecie la Boiron, un laboratorio farmaceutico assoggettato al contributo sulle vendite dirette, sostiene che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori a tale contributo determina una sovracompensazione a loro vantaggio e costituisce quindi, in quanto tale, un aiuto illegittimo a loro favore. Su tale fondamento, il detto operatore ha chiesto il rimborso delle somme pagate a titolo di tale contributo per gli esercizi 1998 e 1999.
29 A tal riguardo, occorre ricordare che una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima. È compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle controverse misure d’aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi (v., segnatamente, sentenza 27 ottobre 2005, cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C‑276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Distribution Casino France e a., Racc. pag. I‑9481, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
30 È vero che, in diversi casi ad essa sottoposti, la Corte ha dichiarato che i debitori di un tributo non possono eccepire che l’esenzione di cui beneficiano altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento del detto contributo ovvero per ottenerne il rimborso (v., segnatamente, citate sentenze Banks, punto 80, e Distribution Casino France e a., punti 42 e 44, nonché 15 giugno 2006, cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, Racc. pag. I‑5293, punto 43).
31 Tuttavia, la natura delle misure nazionali contestate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al punto precedente differisce in maniera sostanziale da quella del contributo sulle vendite dirette.
32 Infatti, in tali cause, si trattava ogni volta dell’esenzione di taluni operatori da un tributo di portata generale e si sosteneva che tale esenzione costituisse, di per se stessa, una misura di aiuto.
33 Al contrario, nella causa che sta all’origine del presente procedimento, non si tratta di un regime fiscale di questo tipo, ma di un contributo al quale è assoggettata una sola delle due categorie di operatori in situazione di concorrenza, ossia i laboratori farmaceutici.
34 In un simile caso di assoggettamento asimmetrico ad un contributo, il preteso aiuto risulta dal fatto che un’altra categoria di operatori economici, con la quale la categoria soggetta al contributo è in rapporto di concorrenza diretto, all’occorrenza i grossisti distributori, non è assoggettata al contributo.
35 Nella fattispecie, è accertato che tale mancato assoggettamento costituisce, peraltro, un obiettivo voluto, se non addirittura l’obiettivo principale del contributo sulle vendite dirette.
36 A tale riguardo, occorre ricordare come al punto 19 della citata sentenza Ferring la Corte abbia rilevato che in Francia la distribuzione dei medicinali avviene attraverso due canali direttamente concorrenti: da un lato, quello dei grossisti distributori e, dall’altro, quello dei laboratori farmaceutici che praticano la vendita diretta. Inoltre, al detto punto la Corte ha precisato che il contributo sulle vendite dirette mira in particolare a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione dei medicinali, falsate, secondo il legislatore francese, dall’esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti ai soli grossisti distributori. Infine, la Corte ha aggiunto che, in seguito all’introduzione di detto contributo con la legge n. 97‑1164, non solo si è interrotta la crescita registrata dalle vendite dirette negli anni immediatamente precedenti, ma la tendenza si è addirittura invertita in quanto vi è stato un recupero di quote di mercato da parte dei grossisti distributori.
37 Se fosse dimostrato che il mancato assoggettamento al contributo sulle vendite dirette comporta una sovracompensazione a favore dei grossisti distributori, qualora il vantaggio che questi ultimi traggono da tale mancato assoggettamento eccedesse i costi aggiuntivi che essi sostengono per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti, l’assoggettamento di un laboratorio farmaceutico, quale la Boiron, ad un tale contributo costituirebbe un atto che comporterebbe l’attuazione di una misura di aiuto.
38 Se così fosse, spetterebbe al giudice nazionale, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, trarre tutte le conseguenze, in conformità al proprio diritto nazionale, in merito alla validità di un tale atto.
39 Nella fattispecie, la misura che si asserisce costituire un aiuto è il contributo stesso sulle vendite dirette e non una qualunque esenzione separabile da questo.
40 In una tale ipotesi, occorre ammettere che un operatore economico come la Boiron possa eccepire l’illegittimità del contributo sulle vendite dirette per il fatto che esso costituisce una misura di aiuto, al fine di chiederne il rimborso.
41 Ciò non avrebbe d’altronde per conseguenza di condurre il giudice nazionale a permettere che sia esteso il numero dei beneficiari dell’aiuto. Al contrario, un tale rimborso, ove risultasse dovuto, costituirebbe un provvedimento particolarmente adeguato a ridurre il numero di operatori economici lesi dalla misura che si considera costituire un aiuto e, pertanto, adatto a limitare i suoi effetti anticoncorrenziali.
42 Il giudice del rinvio nonché le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno sollevato la questione se un tale diritto di eccepire l’illegittimità del contributo sulle vendite dirette che si ritiene costituire un aiuto di Stato al fine di ottenerne il rimborso sia coerente con i principi sottesi alla giurisprudenza della Corte in materia di tributi parafiscali iniziata con la citata sentenza Van Calster e a. e sviluppata in successive sentenze.
43 Risulta da tale giurisprudenza che, quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, a ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto (sentenza Van Calster e a., cit., punto 54).
44 A tale riguardo, la Corte ha precisato che, affinché si possa considerare che un tributo costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo venga necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo (v., segnatamente, sentenza Air Liquide, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
45 La particolarità del contributo sulle vendite dirette risiede nel fatto che tale contributo e la presunta misura di aiuto costituiscono i due elementi indissociabili di una stessa misura fiscale. In un caso simile, il nesso fra il tributo e l’aiuto è ancora più stretto che nel caso di un tributo parafiscale come quello che è stato oggetto della citata sentenza Van Calster e a.
46 Alla luce di ciò, riconoscere ad un operatore economico quale la Boiron il diritto di eccepire l’illegittimità del contributo sulle vendite dirette al fine di ottenere il rimborso delle somme versate in forza di esso risulta coerente con i principi sottesi alla giurisprudenza della Corte in materia di tributi parafiscali iniziata con la citata sentenza Van Calster e a. e sviluppata in successive sentenze.
47 Occorre aggiungere che il rimborso potrà comunque essere accordato solo se si dimostra che le dette somme, o almeno la parte di queste per cui è richiesto il rimborso, costituiscono una sovracompensazione a profitto dei grossisti distributori e conferiscono quindi a questi ultimi, nei suddetti limiti, un vantaggio economico e se, inoltre, ricorrono gli altri presupposti previsti all’art. 87, n. 1, CE affinché una misura venga qualificata come aiuto di Stato.
48 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che un laboratorio farmaceutico, tenuto al pagamento di un contributo come quello previsto dall’art. 12 della legge n. 97‑1164, è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato, al fine di ottenere la restituzione della parte delle somme versate che corrisponde al vantaggio economico ingiustamente ottenuto dai grossisti distributori.
Sulla seconda questione
49 Nella causa principale, un laboratorio farmaceutico, tenuto al pagamento del contributo sulle vendite dirette, il quale manifestamente non è stato notificato ai sensi dell’art. 88, n. 3 CE, ne eccepisce l’illegittimità al fine di ottenerne il rimborso per il motivo che il mancato assoggettamento a tale contributo dei grossisti distributori, concorrenti diretti di tale laboratorio, costituisce un aiuto di Stato.
50 In tali circostanze, il giudice del rinvio domanda in sostanza se il rispetto del principio di effettività sia assicurato qualora, in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di onere della prova e al fine di poter ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di contributo sulle vendite dirette, spetti all’operatore economico che richiede il rimborso dimostrare che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori comporta una sovracompensazione a vantaggio di questi ultimi, dal momento che almeno uno dei quattro cosiddetti presupposti «Altmark» non è soddisfatto, e costituisce quindi, in quanto tale, un vantaggio economico ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
51 In mancanza di disciplina comunitaria in materia, come è il caso nella causa principale, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 10 aprile 2003, causa C-276/01, Steffensen, Racc. pag. I‑3735, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
52 A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva, da un lato, che, se in linea di principio, secondo le norme del diritto nazionale applicabile, spetta all’operatore economico che deduce l’esistenza dell’aiuto, per ottenere il rimborso del contributo controverso, l’onere di provare una sovracompensazione a favore dei grossisti distributori, poiché ciò implica la dimostrazione che non ricorre almeno uno dei quattro cosiddetti presupposti «Altmark», tale diritto nazionale attribuisce altresì al giudice l’ampio potere di ordinare d’ufficio ogni mezzo istruttorio ammissibile per legge.
53 Il giudice del rinvio rileva, d’altro lato, che il suddetto potere costituisce una mera facoltà e che la mancata produzione da parte dell’operatore interessato della prova necessaria al successo della sua pretesa può rappresentare l’unico ostacolo alla dimostrazione del carattere di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette a sensi dell’art. 88, n. 3, CE, posto che i cosiddetti presupposti «Altmark» si fondano su informazioni alle quali tale operatore economico non ha necessariamente accesso al di fuori di un’azione giudiziaria che chiami in causa il beneficiario del preteso aiuto.
54 L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) di Lione ha inoltre rilevato che il giudice nazionale dispone, in particolare, della facoltà di ordinare ad una parte o ad un terzo la produzione di un atto o di un documento.
55 In tali circostanze, per assicurare il rispetto del principio di effettività, il giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio farmaceutico quale la Boiron l’onere di provare l’esistenza di una sovracompensazione a favore dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui un tale laboratorio non può disporre, è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.
56 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il diritto comunitario non osta all’applicazione di norme nazionali che subordinano il rimborso di un contributo obbligatorio, come quello previsto dall’art. 12 della legge n. 97‑1164, alla prova, incombente all’autore della domanda di rimborso, che il vantaggio tratto dai grossisti distributori dal loro mancato assoggettamento a tale contributo eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale e, in particolare, che non ricorre almeno uno dei cosiddetti presupposti «Altmark».
57 Tuttavia, per assicurare il rispetto del principio di effettività, il giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio farmaceutico quale la Boiron l’onere di provare l’esistenza di una sovracompensazione a vantaggio dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui un tale laboratorio non può disporre, è tenuto a ricorrere a tutti mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.
Sulle spese
58 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che un laboratorio farmaceutico tenuto al pagamento di un contributo come quello previsto dall’art. 12 della legge 19 dicembre 1997, n. 97-1164, relativa al finanziamento della previdenza sociale per il 1998, è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato, al fine di ottenere la restituzione della parte delle somme versate che corrisponde al vantaggio economico ingiustamente ottenuto dai grossisti distributori.
2) Il diritto comunitario non osta all’applicazione di norme nazionali che subordinano il rimborso di un contributo obbligatorio, come quello previsto dall’art. 12 della legge n. 97‑1164, alla prova, incombente all’autore della domanda di rimborso, che il vantaggio tratto dai grossisti distributori dal loro mancato assoggettamento a tale contributo eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale e, in particolare, che non ricorre almeno uno dei presupposti previsti nella sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.
Tuttavia, per assicurare il rispetto del principio di effettività, il giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio farmaceutico quale la Boiron l’onere di provare l’esistenza di una sovracompensazione a vantaggio dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui un tale laboratorio non può disporre, è tenuto a ricorrere a tutti mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui figura quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.
Firme
* Lingua processuale: il francese.