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Document 62004CJ0445
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 December 2005.#Possehl Erzkontor GmbH v Hauptzollamt Duisburg.#Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Düsseldorf - Germany.#Common Customs Tariff - Tariff classification - Subheading 2519 90 10 - Fused magnesia obtained by fusion in an electric arc furnace of magnesite that has previously been caustic-burned - Fused magnesia.#Case C-445/04.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 dicembre 2005.
Possehl Erzkontor GmbH contro Hauptzollamt Duisburg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Sottovoce 2519 90 10 - Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno all'arco elettrico, di magnesite previamente calcinata- Magnesia fusa elettricamente.
Causa C-445/04.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 dicembre 2005.
Possehl Erzkontor GmbH contro Hauptzollamt Duisburg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Sottovoce 2519 90 10 - Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno all'arco elettrico, di magnesite previamente calcinata- Magnesia fusa elettricamente.
Causa C-445/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-10721
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:754
*A9* Finanzgericht Düsseldorf, Beschluß vom 13/10/2004 (4 K 7732/99 Z)
*P1* Finanzgericht Düsseldorf, Schreiben vom 19/12/2005 (4 K 7732/99 Z)
Causa C-445/04
Possehl Erzkontor GmbH
contro
Hauptzollamt Duisburg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Sottovoce 2519 90 10 — Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno ad arco elettrico, di magnesite previamente calcinata — Magnesia fusa elettricamente»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 dicembre 2005
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Magnesia fusa elettricamente — Classificazione nella sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata
La magnesia fusa elettricamente, composta essenzialmente di ossido di magnesio e proveniente dalle due fasi di trattamento termico della magnesite, ossia la calcinazione e la fusione, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti nn. 3115/94, 1359/95, 2448/95 e 3009/95.
(v. punti 22-23, 30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 dicembre 2005 (*)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Sottovoce 2519 90 10 – Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno ad arco elettrico, di magnesite previamente calcinata – Magnesia fusa elettricamente»
Nel procedimento C-445/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 13 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2004, nella causa tra
Possehl Erzkontor GmbH
e
Hauptzollamt Duisburg,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. K. Lenaerts, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,
considerate le osservazioni scritte presentate:
– per la Possehl Erzkontor GmbH, dall’avv. H. Bleier, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1); nelle sue versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1); 13 giugno 1995, n. 1359 (GU L 142, pag. 1), 10 ottobre 1995, n. 2448 (GU L 259, pag. 1), e 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la società Possehl Erzkontor GmbH (in prosieguo: la «Possehl») allo Hauptzollamt Duisburg, in merito alla classificazione tariffaria della magnesia fusa elettricamente (MgO).
Contesto normativo
3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni che le sono proprie.
4 La voce 2519, di cui al capitolo 25 della sezione V della seconda parte della NC, è così formulata: «Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio, anche puri».
5 Tale voce contiene la sottovoce 2519 90, la quale ha il seguente tenore: «altri». Tale sottovoce è composta, segnatamente, dalle sottovoci 2519 90 10 e 2519 90 90, formulate rispettivamente come segue: «Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato» e «altri».
6 Quanto alla sottovoce 2519 90 10, le note esplicative della NC, del 5 dicembre 1994 (GU C 342, pag. 1), precisano quanto segue:
«Questa sottovoce comprende in particolare:
1. (…)
2. l’ossido di magnesio ottenuto mediante fusione all’arco elettrico (magnesia fusa elettricamente): si tratta di un prodotto generalmente incolore, avente una purezza superiore a quella del prodotto ottenuto per calcinazione della magnesite, ma che generalmente non supera 97%».
7 Secondo le regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nella prima parte, titolo I, A , della stessa (in prosieguo: le «regole generali»):
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. (...)
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
8 La magnesia fusa elettricamente è un prodotto idoneo alla produzione di materiali resistenti al fuoco. La magnesia di cui trattasi nella causa principale è ottenuta, prima della sua importazione nell’Unione europea, a partire dalla magnesite naturale proveniente dall’Australia. Il suo procedimento di fabbricazione è composto da due fasi obbligatorie di trattamento termico. Nella prima fase, la magnesite naturale è sottoposta a calcinazione in forni ad alta temperatura che raggiungono i 1 000 ºC e, nella seconda fase, l’ossido di magnesio così ottenuto viene fuso in forni ad arco a temperature superiori a 2 800 ºC.
9 Dal 1990 la Possehl ha dichiarato allo Hauptzollamt Emmerich, le cui funzioni sono state in seguito trasferite allo Hauptzollamt Duisburg, numerose importazioni nell’Unione europea, effettuate a partire dai porti di Rotterdam (Paesi Bassi) e di Anversa (Belgio), di magnesia fusa elettricamente, utilizzando la sottovoce 2519 90 90, senza che vi fosse alcuna contestazione. Tale sottovoce non è sottoposta ad alcun dazio doganale.
10 Nel 1991, la Possehl ha chiesto all’Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main – Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt un’informazione tariffaria vincolante per tale prodotto importato. Secondo l’informazione tariffaria vincolante comunicata, tale prodotto doveva essere classificato nella sottovoce 2519 90 10, il che comportava il pagamento di dazi doganali.
11 La Possehl non ha fatto uso di tale informazione tariffaria vincolante.
12 Nel 1997, essa è stata sottoposta ad un’indagine condotta dallo Hauptzollamt für Prüfungen Kiel relativamente alle sue importazioni nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996. Il detto Hauptzollamt ha rilevato che la magnesia fusa elettricamente importata doveva essere classificata nella sottovoce 2519 90 10, anziché nella sottovoce 2519 90 90.
13 A seguito di tale rilievo, nel 1998 lo Hauptzollamt Emmerich ha richiesto alla Possehl, mediante avviso di rettifica, il pagamento della somma di DEM 383 833,30. Tale avviso è stato in seguito modificato da due avvisi successivi, che, in totale, hanno ridotto di DEM 28 631,28 l’importo da pagare.
14 L’obiezione della Possehl, secondo cui si tale prodotto importato doveva essere classificato nella sottovoce 2519 90 90 è stato respinto dallo Hauptzollamt Emmerich in quanto, sostanzialmente, tale classificazione era determinata in base al metodo di fabbricazione che comprende la calcinazione e poi la fusione in forni ad arco ad una temperatura compresa tra i 2 800 ºC e i 3 000 ºC.
15 La Possehl ha presentato ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la magnesia fusa elettricamente del tipo descritto in modo più circostanziato nell’ordinanza, ottenuta per calcinazione a partire dalla magnesite caustica estratta naturale e in una seconda fase di lavorazione mediante fusione in un forno ad arco elettrico, rientri nella sottovoce 2519 90 10 di cui all’allegato I della [NC]».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
16 La Possehl afferma che la magnesia fusa elettricamente dev’essere classificata nella sottovoce 2519 90 90, poiché tale prodotto richiede un trattamento termico. La magnesia fusa elettricamente non dovrebbe pertanto essere considerata come un prodotto sintetico. Per quanto riguarda l’utilizzo del termine «calcinato» nella sottovoce 2519 90 10, la Possehl ritiene importante considerare il fatto che il trattamento avviene in un forno ad arco elettrico, senza che sia importante sapere a che temperatura e quante volte il prodotto in questione viene calcinato. Inoltre, la Possehl afferma che l’esame storico di tutte le modifiche della tariffa doganale dimostra che tale prodotto è stato per molti anni esente dal pagamento di dazi doganali e che doveva rimanere esente alla luce degli obblighi di diritto internazionale che gravano sulla Comunità europea. Infine, la Possehl sostiene che la magnesia fusa elettricamente, disponibile in sette colori diversi, non può essere considerata come un prodotto sintetico.
17 Secondo la Commissione delle Comunità europee, tale prodotto deve invece essere classificato nella sottovoce 2519 90 10. Essa rileva che le note esplicative del SA distinguono numerose varietà di ossido di magnesio, il che consente di ritenere assolutamente conforme al SA la classificazione di tali categorie di prodotto in diverse sottovoci della NC. Le modifiche apportate a quest’ultima nel 1999, che peraltro non sono applicabili alla fattispecie di cui alla causa principale, rinforzano la tesi secondo cui nella sottovoce 2519 90 10 rientra la magnesia fusa elettricamente prodotta ad alta temperatura seguendo due tappe obbligatorie di trattamento termico. Infine, la Commissione ritiene che la descrizione della magnesia fusa elettricamente, effettuata nella decisione di rinvio, sia un fattore determinante per la classificazione tariffaria di tale prodotto.
Risposta della Corte
18 Va rilevato innanzitutto che la magnesia fusa elettricamente rientra nella voce 2519 nonché nella sottovoce 2519 90, e che essa non è espressamente menzionata in una sottovoce a otto cifre della NC.
19 Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenze 16 settembre 2004, causa C‑396/02, DFDS, Racc. pag. I‑8439, punto 27, e 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 47).
20 Le note esplicative della NC, come quelle del SA, forniscono da parte loro un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle dette note dev’essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (citata sentenza Intermodal Transports, punto 48).
21 Inoltre, secondo le regole generali, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Nella fattispecie, va rilevato che la sottovoce 2519 90 10, risulta essere, dal punto di vista delle caratteristiche e delle proprietà oggettive della magnesia fusa elettricamente, e più in particolare tenuto conto del fatto che tale sottovoce si riferisce espressamente all’«ossido di magnesio», più specifica rispetto alla sottovoce 2519 90 90.
22 Infine, il giudice del rinvio ha rilevato che la magnesia fusa elettricamente è disponibile, in funzione del tasso di impurità, in sette varianti di colori diversi, con una percentuale di ossido di magnesio che va dal 95,94% al 97,95%, con una media di peso del 97,38%. Si deve pertanto rilevare che la magnesia fusa elettricamente è composta principalmente da ossido di magnesio.
23 In tale contesto, si deve rilevare che il legislatore comunitario, con l’utilizzo dei termini «escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato», ha inteso escludere l’ossido di magnesio ottenuto con la prima fase del trattamento termico. Tuttavia, se è vero che, a seguito della citata prima fase, il carbonato di magnesio (magnesite) può essere ricondotto alla sottovoce 2519 90 90, ciò non accade per l’ossido di magnesio, in quanto tale prodotto, nella seconda fase del trattamento termico, viene fuso in forni ad arco a più di 2 800 ºC. Orbene, la magnesia fusa elettricamente deriva proprio dalle due fasi del trattamento termico della magnesite, cioè la calcinazione e la fusione.
24 A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che è tecnicamente impossibile produrre magnesia fusa elettricamente direttamente a partire dal carbonato di magnesio naturale (magnesite) mediante calcinazione.
25 Ne discende che la sottovoce 2519 90 10 della NC include la magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella causa principale.
26 Tale interpretazione è, peraltro, implicitamente avvalorata dalle note esplicative della NC relative alla sottovoce 2519 90 10, che hanno ad oggetto «un prodotto (…) generalmente incolore, avente una purezza superiore a quella del prodotto ottenuto per calcinazione della magnesite».
27 Una tale interpretazione si impone ancor più per il fatto che, secondo le regole generali, in caso di prodotti misti si deve far riferimento alla materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Benché la magnesia fusa elettricamente presenti una quantità minima di parti sinterizzate, ciò non può risultare determinante per la classificazione tariffaria di tale prodotto in quanto quest’ultimo, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, risulta essenzialmente composto da ossido di magnesio e per questo motivo dev’essere considerato come ossido di magnesio. Una diversa interpretazione non può essere sviluppata a partire dall’argomento della Possehl secondo cui, utilizzando i termini «generalmente incolore», le note esplicative della NC si riferiscono esclusivamente alla magnesia fusa elettricamente prodotta sinteticamente ovvero chimicamente.
28 Si deve rilevare in proposito che il tenore letterale della voce 2519, cioè «Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio, anche puri», sottolinea principalmente la distinzione da effettuarsi tra il carbonato di magnesio naturale (magnesite) e le diverse varietà di ossido di magnesio. Tuttavia, è necessario precisare che tale formulazione letterale, che elenca in modo non esaustivo le varietà di ossido di magnesio, non effettua distinzioni di natura gerarchica tra il trattamento sintetico o chimico e il trattamento termico. Più in particolare, né il tenore letterale della sottovoce 2519 90 10 della NC, né quello delle note esplicative relative a quest’ultima prescrivono che, per un verso, la produzione sintetica o chimica e, per altro verso, il trattamento termico siano determinanti affinché una merce sia classificata in tale sottovoce.
29 È giocoforza rilevare che il legislatore comunitario ha inteso definire la sottovoce 2519 90 10 secondo criteri diversi dal contesto produttivo, indipendentemente dal fatto che la merce sia stata prodotta sinteticamente o chimicamente, ovvero mediante un trattamento termico.
30 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la questione proposta nel senso che la magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della NC.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, 13 giugno 1995, n. 1359, 10 ottobre 1995, n. 2448, e 22 dicembre 1995, n. 3009.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.