EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0353

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 settembre 2006.
Nowaco Germany GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Regolamenti (CEE) nn. 1538/91 e 3665/87 - Codice doganale comunitario - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per la concessione - Qualità sana, leale e mercantile - Regime doganale - Dichiarazione di esportazione - Controllo fisico - Campione - Numero tollerato di unità non conformi - Qualità uniforme - Diritti e obblighi dell'esportatore e dell'autorità doganale - Carni di pollame.
Causa C-353/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-07357

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:522

Causa C-353/04

Nowaco Germany GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Regolamenti (CEE) nn. 1538/91 e 3665/87 — Codice doganale comunitario — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione — Qualità sana, leale e mercantile — Regime doganale — Dichiarazione di esportazione — Controllo fisico — Campione — Numero tollerato di unità non conformi — Qualità uniforme — Diritti e obblighi dell’esportatore e dell’autorità doganale — Carni di pollame»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 23 febbraio 2006 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006 

Massime della sentenza

1.     Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamenti della Commissione nn. 3665/87, art. 13, et 1538/91, artt. 6 e 7)

2.     Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamenti del Consiglio nn. 386/90 e 2913/92, artt. 1 e 70; regolamenti della Commissione nn. 1538/91 e 2221/95)

3.     Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 70, n. 1, primo comma; regolamento della Commissione n. 1538/91, art. 7, nn. 3-5)

4.     Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 70)

1.     Al fine di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, si applicano le disposizioni del regolamento n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento 1906/90, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento n. 1000/96, che stabiliscono norme minime di qualità e margini di tolleranza, in particolare i relativi artt. 6 e 7.

(v. punto 39, dispositivo 1)

2.     L’art. 70 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, riguardante la visita parziale delle merci oggetto di una medesima dichiarazione si applica, purché l’esame ivi previsto si sia svolto regolarmente, qualora si tratti di verificare se una merce, per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, sia di «qualità sana, leale e mercantile».

Tale articolo, infatti, è una delle disposizioni doganali generali che si applicano ad ogni dichiarazione d’esportazione relativa a merci oggetto di una domanda di restituzione, fatte salve disposizioni specifiche. Orbene, nessuna disposizione particolare della normativa specifica applicabile per quanto riguarda il controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che fruiscono di una restituzione evita l’applicazione del detto art. 70 del codice doganale.

[v. punti 47-53, dispositivo 2 lett. a)]

3.     La finzione sulla qualità uniforme prevista all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, non si applica quando la dimensione del campione prelevato non è sufficiente con riguardo all’art. 7 del regolamento n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame.

L’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale è, infatti, una disposizione generale la quale prevede che, se l’ispezione riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione. Orbene, tale finzione sulla qualità uniforme non si applica unicamente alle ispezioni svolte in base alla normativa doganale, ma è pertinente anche per i controlli effettuati conformemente alla normativa sul regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli e a quella relativa alle norme di commercializzazione del pollame. L’art. 7, nn. 3‑5, del regolamento n. 1538/91 definisce il numero tollerato di unità non conformi in funzione della dimensione del lotto e a quella del campione. Se non viene prelevato il numero minimo di campioni, è impossibile verificare se tali margini di tolleranza siano rispettati.

[v. punti  55-57, 59, dispositivo 2 lett. b)]

4.     Qualora siano stati prelevati vari campioni da spedizioni oggetto di un’unica dichiarazione e in occasione dell’ispezione di una parte dei campioni sia stata accertata una qualità sana, leale e mercantile, mentre dall’esame di un’altra parte degli stessi non sia emersa tale qualità, spetta alle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali accertare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di prova. Tali prove possono comprendere i campioni disponibili, ma anche altri elementi, in particolare i rendiconti redatti conformemente alle prescrizioni del diritto comunitario dal funzionario competente che ha effettuato il controllo fisico. Qualora i fatti non possano essere accertati per poter essere determinanti ai fini del diritto alla restituzione, spetta al giudice nazionale valutare il comportamento dell’esportatore e quello dell’autorità doganale, stabilendo in quale misura ciascuno di loro ha esercitato o meno i propri diritti e adempiuto ai propri obblighi, e trarne le opportune conseguenze per quanto riguarda il diritto alla restituzione all’esportazione.

(v. punti 24, 68, dispositivo 3)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 settembre 2006 (*)

«Regolamenti (CEE) nn. 1538/91 e 3665/87 – Codice doganale comunitario – Restituzioni all’esportazione – Presupposti per la concessione – Qualità sana, leale e mercantile – Regime doganale – Dichiarazione di esportazione – Controllo fisico – Campione – Numero tollerato di unità non conformi – Qualità uniforme – Diritti e obblighi dell’esportatore e dell’autorità doganale – Carni di pollame»

Nel procedimento C-353/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2004, nella causa tra

Nowaco Germany GmbH

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 ottobre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Nowaco Germany GmbH, dai sigg. C. Bittner e U. Schrömbges, Rechtsanwälte;

–       per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1960/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 giugno 1996, n. 1000 (GU L 134, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 1538/91»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nowaco Germany GmbH (in prosieguo: la «Nowaco») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ufficio doganale principale di Hamburg-Jonas, in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a taluni diritti di restituzione all’esportazione e ai relativi importi.

 Contesto normativo comunitario

3       Il nono ‘considerando’ del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), è così formulato:

«(…) è d’uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali».

4       L’art. 3, nn. 4‑6 di questo stesso regolamento dispone quanto segue:

«4.      Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

5.      Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:

a)      la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;

b)      la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

c)      qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.

Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione, quest’ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura “Codice restituzione”.

6.      Al momento dell’accettazione o dell’intervento dell’atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità».

5       A tenore dell’art. 13 del detto regolamento: «[n]on è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato».

6       L’art. 1 del codice doganale è così formulato:

«La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:

–       agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi,

(…)».

7       Ai sensi dell’art. 4, punto 16, lett. h), del codice doganale, l’esportazione è un regime doganale.

8       L’art. 69 di tale codice dispone quanto segue:

«1.      Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla loro visita e, se del caso, al prelevamento di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita stessa o dal predetto prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

2.      Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo ritenga utile l’autorità doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al prelievo di campioni o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l’assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di campioni.

3.      Se effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte dell’amministrazione delle dogane, ma le spese inerenti all’analisi e al controllo dei medesimi sono a carico di quest’ultima».

9       L’art. 70 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.      Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.

Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

2.      Per l’applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata».

10     L’art. 71 del codice doganale è così formulato:

«1.      I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.      Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».

11     L’art. 247 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del codice doganale»), dispone quanto segue:

«1.      L’autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad ess[a] allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull’esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.

Se del caso, l’autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.

2.      Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l’autorità doganale precisa almeno sull’esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all’occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all’esportazione, e dell’applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.

3.      Le constatazioni dell’autorità doganale devono evidenziare, all’occorrenza, i mezzi d’identificazione adottati.

Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.

4.      L’autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci».

12     Ai termini degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 febbraio 1990, n. 386, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 42, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 1994, n. 163 (GU L 24, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 386/90»), gli Stati membri effettuano il controllo fisico delle merci al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l’autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione, nonché il controllo documentale della pratica relativa alla domanda di pagamento. Ai sensi di questo stesso regolamento, fatte salve eventuali disposizioni speciali che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico deve essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso. In ogni caso, deve riguardare almeno una selezione rappresentativa del 5% delle dichiarazioni di esportazione oggetto di una domanda di concessione di restituzioni all’esportazione. Disposizioni specifiche determinano le modalità per raggiungere tale percentuale del 5%.

13     L’ottavo ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 1995, n. 2221, recante modalità di applicazione del regolamento n. 386/90 (GU L 224, pag. 13), enuncia quanto segue:

«considerando che (…) il codice doganale (...) [si applica], in particolare, alle esportazioni di tutti i prodotti industriali o agricoli; che può rendersi necessario adottare disposizioni specifiche per i prodotti agricoli che fruiscono di restituzioni all’esportazione».

14     L’art. 5 di tale regolamento così dispone:

«1.      Per “controllo fisico” ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90, si intende la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione d’esportazione – comprese le relative pezze d’appoggio – e la merce per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche della medesima.

(…)

L’ufficio doganale d’esportazione veglia al rispetto dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

(…)

4.      Se l’aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale d’esportazione preleva nel quadro del controllo fisico campioni rappresentativi destinati ad un’analisi degli ingredienti presso il laboratorio competente».

15     L’art. 7, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento prevede:

«1.      Ogni ufficio doganale d’esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è stata raggiunta l’aliquota di controllo del 5%.

Tali misure evidenziano per settore:

–       il numero delle dichiarazioni d’esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico,

e

–       il numero dei controlli fisici effettuati.

2.      Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato.

Il resoconto reca la data e il nome del funzionario competente. Esso viene archiviato presso l’ufficio doganale d’esportazione o presso un altro ufficio per i tre anni successivi all’anno di esportazione e secondo modalità che ne rendono agevole la consultazione».

16     L’art. 1, n. 3, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1906, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 173, pag. 1), dispone quanto segue:

«Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili:

–       alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità».

17     L’art. 6 del regolamento n. 1538/91 prevede:

«1.      Per appartenere alle classi A e B, le carcasse e i tagli di pollame cui si applica il presente regolamento devono soddisfare almeno i seguenti requisiti minimi e risultare:

(…)

–                privi di ossa rotte sporgenti,

(…)».

18     L’art. 7, n. 1, di tale regolamento prevede che i provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza dell’art. 6 devono riguardare l’intero lotto sottoposto a controllo a norma del detto art. 7. Secondo l’art. 7, n. 3, di questo medesimo regolamento, il campione viene prelevato con scelta casuale da ogni lotto. In base alla tabella contenuta in tale paragrafo, per un lotto composto da 501 a 3 200 unità, il numero di campioni è di 50, mentre è di 80 quando il lotto comprende oltre 3 200 unità. In forza dell’art. 7, n. 4, nell’ambito dell’ispezione di lotti di carni di pollame della classe A, la tolleranza relativa al numero di unità inidonee è, rispettivamente, di 7 e di 10 per i detti lotti. Qualora il vizio accertato rientri tra le cause menzionate all’art. 6, n. 1, quali le «ossa rotte sporgenti», la tolleranza è ridotta a 3 e 4, rispettivamente. Quanto alle carni di pollame della classe B, conformemente a quanto disposto dall’art. 7, n. 5, la tolleranza totale è raddoppiata.

 Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

19     Nel dicembre 1997 e nel febbraio 1998 la Nowaco ha dichiarato all’esportazione due spedizioni di polli surgelati consistenti rispettivamente in 2 647 e 2 750 scatole di cartone (per un totale di 43 996 kg). Nell’ambito dell’ispezione delle merci, lo Zollamt (autorità doganale tedesca) ha effettuato il prelievo di un campione e di un campione di riserva.

20     L’esame dei due campioni prelevati nel 1997 ha rivelato che talune cosce dei polli presentavano ossa rotte sporgenti. Quanto alla spedizione dichiarata nel febbraio 1998, solo il primo campione presentava ossa rotte sporgenti all’estremità dell’ala sinistra, mentre il campione di riserva risultava ineccepibile.

21     Lo Hauptzollamt ha pertanto quantificato la restituzione all’esportazione per entrambe le spedizioni nella misura di DEM 0. Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Nowaco contro tale decisione, il Finanzgericht, con riferimento alla spedizione del febbraio 1998, ha imposto allo Hauptzollamt di corrispondere alla ricorrente la metà della restituzione all’esportazione dovuta per tale invio. Per il resto il Finanzgericht ha respinto il ricorso, ritenendo che le merci non fossero di qualità sana, leale e mercantile dal momento che non erano conformi alle norme di commercializzazione sancite dal regolamento n. 1538/91, secondo le quali le carcasse e i tagli di pollame, per appartenere alle classi A e B, devono soddisfare almeno il requisito minimo dell’assenza di ossa rotte sporgenti.

22     Secondo il Finanzgericht, lo Hauptzollamt non avrebbe dovuto negare la restituzione all’esportazione per l’intero lotto dichiarato nel febbraio 1998. Infatti, la portata della finzione di cui all’art. 70, n. 1, del codice doganale va modificata per il fatto che tale esportazione constava al 50% di prodotti di qualità sana, leale e mercantile, dichiarati dalla ricorrente.

23     Le due parti della causa principale hanno proposto un ricorso per il riesame della sentenza del Finanzgericht («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof. La Nowaco sostiene di aver diritto all’intera restituzione all’esportazione sia per la spedizione del dicembre 1997 sia per quella del febbraio 1998. Lo Hauptzollamt sostiene che, per quanto riguarda quest’ultima spedizione, il Finanzgericht avrebbe dovuto stabilire al 48,1% la quantità suscettibile di restituzione, ponderando l’importanza del primo campione e quella del campione di riserva.

24     Il Bundesfinanzhof ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, al fine di determinare la qualità [sana,] leale e mercantile di merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, possa essere invocato il regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione:

a)      Se l’art. 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, trovi applicazione qualora si tratti di verificare se una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione sia di qualità [sana,] leale e mercantile.

b)      Se la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 operi anche quando sia stato esaminato solo un campione della merce, sebbene le pertinenti disposizioni di diritto comunitario tollerino, in una certa misura, vizi della merce e di conseguenza richiedano, e prescrivano anche espressamente, l’ispezione di un determinato numero minimo di campioni al fine di accertare il rispetto di tali margini di tolleranza.

3)      In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, sub a) e [della seconda questione] sub b):

Quale sia l’effetto della menzionata finzione sulla qualità uniforme qualora siano stati prelevati vari campioni da spedizioni oggetto di un’unica dichiarazione e in occasione dell’ispezione di una parte dei campioni sia stata accertata una qualità [sana,] leale e mercantile, mentre dall’esame di un’altra parte degli stessi non sia emersa tale qualità».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25     Nella decisione di rinvio, il Bundesfinanzhof s’interroga sull’applicabilità del regolamento n. 1538/91 ai fini di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce, analoga a quella controversa nella causa principale, a causa della norma di esclusione contenuta all’art. 1, n. 3, del regolamento n. 1906/90. Il Bundesfinanzhof ritiene, comunque, che, nel caso in cui si applichi il regolamento n. 1538/91, debba essere preso in considerazione non soltanto il suo art. 6, ma anche il suo art. 7, che stabilisce le tolleranze. Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se tale regolamento, qualora fosse applicabile, consenta dei margini di tolleranza per le merci che non sono preconfezionate.

26     Per quanto riguarda l’applicabilità del regolamento n. 1538/91, si deve rammentare che esso ha lo scopo di definire le modalità d’applicazione del regolamento n. 1906/90, il quale prevede espressamente, all’art. 1, n. 3, primo trattino, che esso non è applicabile alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità. La Nowaco ne desume che le norme di commercializzazione del combinato disposto delle disposizioni dei regolamenti nn. 1538/91 e 1906/90 non sanciscono un presupposto per la sussistenza di una «qualità sana, leale e mercantile».

27     La Corte, nell’ambito del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041/67/CEE, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU 1967, n. 314, pag. 9), ha già giudicato che l’esigenza di una «qualità sana, leale e mercantile» è un presupposto generale ed oggettivo per la concessione di una restituzione e che il prodotto che non può «in condizioni normali» venire immesso sul mercato comunitario non soddisfa tali requisiti di qualità (v., in tal senso, sentenze 9 ottobre 1973, causa 12/73, Muras, Racc. pag. 963, punto 12; 26 maggio 2005, causa C‑409/03, SEPA, Racc. pag. I‑4321, punto 22, e 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch‑Winter, Racc. pag. I‑10349, punto 20).

28     La Corte ha altresì giudicato che il fatto che il carattere commercializzabile di un prodotto «in condizioni normali» sia un elemento inerente alla nozione di «qualità sana, leale e mercantile» risulta chiaramente dalla normativa relativa alle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, in quanto, a partire dal regolamento n. 1041/67, tutti i regolamenti pertinenti hanno ripreso sia la nozione di «qualità sana, leale e mercantile» sia il criterio del carattere commercializzabile del prodotto «in condizioni normali» come requisiti affinché un prodotto possa dar luogo ad una restituzione all’esportazione. Per quanto riguarda il regolamento n. 3665/87, a tale requisito viene fatto riferimento al nono ‘considerando’ dello stesso (citate sentenze SEPA, punti 23 e 26, nonché Fleisch‑Winter, punto 21).

29     Il regolamento n. 3665/87 è stato sostituito, a far data dal 1° luglio 1999, dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), il quale, all’art. 21, n. 1, primo e secondo comma, dispone che non vengono concesse restituzioni se i prodotti non sono di «qualità sana, leale e mercantile» il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione e che i prodotti rispondono a tale requisito «se possono essere immessi nel commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali». La Corte ha dichiarato che tale disposizione ha confermato una situazione giuridica esistente (v., in tal senso, sentenza SEPA, cit., punto 27).

30     Ne consegue, come giustamente osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, che l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 va interpretato nel senso che, per essere considerato di «qualità sana, leale e mercantile» e far sorgere quindi il diritto a restituzioni all’esportazione, un prodotto esportato dalla Comunità verso un paese terzo dev’essere commercializzabile sul territorio della Comunità «in condizioni normali» e che tale prodotto deve dunque soddisfare le norme di qualità cui è subordinata la sua commercializzazione nella Comunità in vista del consumo umano.

31     Secondo l’art. 6 del regolamento n. 1538/91, per poter rientrare nella classe A o B e quindi essere commercializzati per il consumo umano nella Comunità, le carcasse e i tagli di pollame devono soddisfare numerosi requisiti di qualità e, segnatamente, essere privi di ossa rotte sporgenti. Secondo il disposto dell’art. 7 del medesimo regolamento, la presenza di ossa rotte sporgenti è tollerata se il numero di prodotti non conformi non supera un tetto fissato in funzione dell’importanza del lotto. In tal caso, un lotto di carne di pollame contenente prodotti presentanti ossa rotte sporgenti ed il cui numero non supera il margine di tolleranza previsto è commercializzabile nella Comunità senza restrizione.

32     Non vi è dubbio che le disposizioni sopramenzionate, prevedendo requisiti minimi perché si possa qualificare la carne di pollame commercializzabile nella Comunità «in condizioni normali», costituiscono norme di qualità che tale carne deve soddisfare perché ne sia accertata la «qualità sana, leale e mercantile» ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.

33     La «qualità sana, leale e mercantile» di carni di pollame che vengono esportate deve quindi essere valutata in base ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria, tra cui rientrano gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1538/91. Peraltro, la Nowaco arriva alla medesima constatazione, in subordine, quando sostiene che, qualora siano rispettate le norme di commercializzazione previste per la categoria B, le carni di pollame oggetto di una restituzione all’esportazione sono di «qualità sana, leale e mercantile» ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.

34     Quanto all’art. 7 del regolamento n. 1538/91, va osservato che esso integra l’art. 6 del medesimo regolamento e che è sul fondamento delle disposizioni di questi due articoli che si può valutare se un lotto di carni di pollame, come quelli di cui trattasi nella causa principale, tenuto conto di eventuali rinvenimenti di ossa rotte sporgenti in talune carcasse dei detti lotti, è commercializzabile nella Comunità «in condizioni normali».

35     L’art. 1, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 1906/90, il quale dispone che il regolamento non è applicabile alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità, non osta a quanto concluso al punto 33, prima frase, della presente sentenza. Tale disposizione va interpretata alla luce dell’obiettivo del regolamento, il quale consiste nello stabilire norme di commercializzazione all’interno della Comunità. Infatti, né il detto regolamento né il regolamento recante modalità per la sua applicazione stabiliscono criteri d’esportabilità in quanto tali. Anche se un prodotto non è conforme alle norme di qualità sancite dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1538/91 come criteri di commercializzazione nella Comunità in condizioni normali, in linea di principio esso può essere esportato.

36     Le norme contenute agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1538/91 non sono applicabili alle operazioni d’esportazione propriamente dette, ossia alle transazioni in cui gli operatori economici comunitari intrattengono relazioni con quelli dei paesi terzi. Esse servono esclusivamente a stabilire il diritto a un finanziamento concesso dalla Comunità. In tal senso, è un’operazione interna alla Comunità, perché si svolge tra l’operatore economico comunitario e le autorità nazionali di uno Stato membro e non coinvolge persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi.

37     Un’interpretazione che consentisse di sovvenzionare le esportazioni dei prodotti non rispondenti ai requisiti di commercializzazione all’interno della Comunità rivelerebbe un’incoerenza del sistema comunitario delle restituzioni all’esportazione, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare al punto 31 della citata sentenza SEPA.

38     Peraltro, occorre precisare, come fa la Commissione delle Comunità europee al punto 23 delle sue osservazioni scritte, che i requisiti minimi previsti dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1538/91 (quale, inter alia, l’assenza di qualsiasi elemento o odore atipico e di tracce di sangue visibili) sono requisiti che riguardano direttamente la qualità dei prodotti, mentre altre disposizioni del medesimo regolamento che non riguardano tale qualità (per esempio, quelle relative alla denominazione e all’etichettatura dei prodotti), che sono finalizzate a informare il consumatore e gli operatori economici, non possono essere invocate ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.

39     Pertanto, occorre risolvere la prima questione nel senso che, al fine di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, si applicano le disposizioni del regolamento n. 1538/91, che sanciscono norme minime di qualità e margini di tolleranza, in particolare i relativi artt. 6 e 7.

40     Si deve aggiungere che la risposta che occorre fornire all’altro interrogativo del Bundesfinanzhof, cioè se il detto regolamento consenta margini di tolleranza per le merci che non sono preconfezionate, non influisce sulla risposta di cui al punto 39 della presente sentenza.

41     Occorre rilevare, in primo luogo, che tale incertezza risulta essenzialmente dalle divergenze sussistenti tra le varie versioni linguistiche dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91. Infatti, la versione tedesca di tale disposizione, in cui figura il termine «Fertigpackung» («imballaggi preconfezionati»), contraddice le altre versioni linguistiche di questa stessa disposizione, fra cui in particolare le versioni spagnola («unidad»), danese («emne»), greca («μονάδa»), inglese («unit»), francese («unité»), italiana («unità»), neerlandese («produkt»), portoghese («unidade»), finlandese («yksiköt») e svedese («enhet»). In casi del genere, secondo costante giurisprudenza, la necessità di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente, al contrario impone che esso debba essere interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, e applicato sentenze 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6; 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36, e 9 marzo 2006, causa C‑174/05, Zuid‑Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I‑2443, punto 20).

42     A parte il confronto della formulazione delle varie versioni linguistiche del regolamento n. 1538/91, anche l’analisi dalla struttura e la cronistoria di questo regolamento dimostrano che bisogna attenersi al termine «unità» figurante all’art. 7, n. 3, di tale regolamento. Si deve ricordare che è l’art. 8 del regolamento n. 1538/91 quello dedicato agli imballaggi preconfezionati e che la versione tedesca dell’art. 7 di questo stesso regolamento, prima della modifica operata dall’art. 1, punto 4, del regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1993, n. 2891 (JO L 263, p. 12), non conteneva la menzione relativa agli imballaggi preconfezionati. È chiaro che tale modifica riguardava solo i margini di tolleranza e non i prodotti interessati.

43     In secondo luogo, anche ammettendo che all’art. 7 regolamento n. 1538/91 vada letto il termine «imballaggio preconfezionato» invece del termine «unità», vale a dire accogliendo una formulazione secondo la quale i margini di tolleranza enunciati sono previsti anche per gli imballaggi preconfezionati, occorre condividere la tesi del giudice del rinvio e quella dell’avvocato generale, esposta ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, i quali considerano che i margini di tolleranza in parola andrebbero del pari applicati per analogia ai prodotti non preconfezionati. Infatti, se margini di tolleranza siffatti vanno previsti quando la carne di pollame è destinata ai consumatori, cioè agli acquirenti che maggiormente meritano di essere protetti, sembra logico renderli applicabili allorché questo stesso prodotto debba essere venduto ad intermediari.

 Sulla seconda questione

 Sulla seconda questione, sub a)

44     Innanzi tutto, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 1, primo trattino, il codice doganale di applica agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori. Le disposizioni di tale codice formano assieme a quelle del regolamento d’applicazione del detto codice una normativa generale per molti settori e attività rientranti negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi.

45     Peraltro, conformemente alla definizione contenuta all’art. 4, punto 16, del medesimo codice, per «regime doganale» s’intende l’immissione in libera pratica, il transito, il deposito doganale, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale, l’ammissione temporanea, il perfezionamento passivo e l’esportazione. Quest’ultima costituisce quindi un regime doganale o, come sostiene la Commissione, una procedura doganale.

46     Infine, quanto alla struttura del codice doganale, si deve sottolineare che l’art. 70 fa parte della sezione 1 (Vincolo delle merci ad un regime doganale), del capitolo 2 (Regimi doganali) del titolo IV (Destinazioni doganali), mentre la disciplina di ciascun regime doganale si trova nelle altre sezioni del medesimo capitolo.

47     Ne consegue che l’art. 70 è una delle disposizioni doganali generali che si applicano ad ogni dichiarazione d’esportazione relativa a merci oggetto di una domanda di restituzione, fatte salve disposizioni specifiche.

48     Occorre pertanto verificare se la disciplina specifica, applicabile alla causa principale, contiene disposizioni del genere.

49     In primo luogo, dalle disposizioni del regolamento n. 3665/87 non deriva che l’art. 70 del codice doganale vada disapplicato nel regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli. Al contrario, si evince dall’art. 3, n. 6, del detto regolamento, secondo il quale al momento della dichiarazione d’esportazione o di ogni altro atto avente gli stessi effetti giuridici i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità, che le disposizioni del codice doganale trovano applicazione.

50     In secondo luogo, per quanto riguarda il controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che fruiscono di una restituzione, il regolamento n. 386/90 non fa altro che integrare le disposizioni generali doganali prevedendo, agli artt. 2 e 3, in particolare, che occorre procedere al controllo fisico delle merci al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l’autorizzazione di esportare merci, e che il controllo fisico deve essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso.

51     Neanche dal regolamento n. 2221/95, recante modalità di applicazione del regolamento n. 386/90, risulta che esso esclude l’applicazione dell’art. 70 del codice doganale. È vero che l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2221/95 enuncia che può rendersi necessario adottare disposizioni specifiche per i prodotti agricoli che fruiscono di restituzioni all’esportazione. Tuttavia, nessuna disposizione di tale regolamento, quand’anche fosse da considerarsi specifica, comporta la disapplicazione del codice doganale.

52     In terzo luogo, come accertato al punto 39 della presente sentenza, si applicano anche talune disposizioni del regolamento n. 1538/91 al fine di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di un prodotto per il quale è stata presentata domanda di restituzione. Tali norme sono anche disposizioni specifiche ai sensi dell’art. 1 del codice doganale. Neanche esse escludono l’applicazione dell’art. 70 del medesimo codice, ma ne costituiscono modalità di applicazione.

53     Alla luce di queste valutazioni, occorre risolvere la seconda questione, sub a), nel senso che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, si applica l’art. 70 del codice doganale comunitario, purché l’esame ivi previsto si sia svolto regolarmente, qualora si tratti di verificare se una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione sia di «qualità sana, leale e mercantile».

 Sulla seconda questione, sub b)

54     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale operi anche quando la dimensione del campione prelevato non è sufficiente ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91 e quindi non è possibile rilevare se i margini di tolleranza ivi previsti siano stati o meno superati.

55     L’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale è una disposizione generale la quale prevede che, se l’ispezione riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione, i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.

56     Tale finzione sulla qualità uniforme non si applica unicamente alle ispezioni svolte in base alla normativa doganale, ma è pertinente, come discende anche dalla risposta fornita alla seconda questione, sub a), per i controlli effettuati conformemente alla normativa sul regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli e a quella relativa alle norme di commercializzazione del pollame. Affinché tale finzione sulla qualità uniforme possa applicarsi, è necessario che le condizioni dello svolgimento dell’ispezione soddisfino i criteri definiti dalle dette normative.

57     L’art. 7, nn. 3‑5, del regolamento n. 1538/91 definisce il numero tollerato di unità non conformi in funzione della dimensione del lotto e a quella del campione. Se non viene prelevato il numero minimo di campioni, è impossibile verificare se tali margini di tolleranza siano rispettati.

58     Ne consegue che, qualora non sia possibile verificare il rispetto di tali margini di tolleranza a causa dell’insufficiente dimensione del campione prelevato, i risultati dell’esame di tale campione non possono essere desunti per tutto il lotto e non possono quindi essere validi per quest’ultimo.

59     Date tali circostanze, occorre risolvere la seconda questione, sub b), nel senso che la finzione sulla qualità uniforme prevista all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale non si applica quando la dimensione del campione prelevato non è sufficiente con riguardo all’art. 7 del regolamento n. 1538/91.

60     Alla luce della risposta fornita dalla Corte alla seconda questione, sub b), non occorre risolvere la terza questione.

61     Si deve, tuttavia, ricordare che spetta alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, in particolare, sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, SARPP, Racc. pag. I‑4695, punto 8; 2 febbraio 1994, causa C‑315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, detta «Clinique», Racc. pag. I‑317, punto 7; 4 marzo 1999, causa C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I‑1301, punto 16, e 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Troiani, Racc. pag. I‑7573, punto 38).

62     Nell’ambito della causa in esame, occorre in particolare esaminare i diritti e gli obblighi nonché la responsabilità dell’esportatore e dell’autorità doganale nazionale per quel che riguarda gli esami dei prodotti esportati con l’aiuto comunitario.

63     La normativa comunitaria prevede una sorta di cooperazione tra l’esportatore e l’autorità doganale nazionale, al fine di effettuare correttamente il controllo dell’operazione di esportazione che fruisce di restituzioni.

64     Secondo l’art. 69, n. 2, del codice doganale, il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. L’art. 70, n. 1, secondo comma, del medesimo codice prevede che il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

65     Al punto 35 della citata sentenza Fleisch-Winter, la Corte ha dichiarato che è l’esportatore, nella misura in cui egli, nel presentare una domanda di restituzione, assicura sempre in modo esplicito o implicito l’esistenza di una «qualità sana, leale e mercantile», colui cui spetta dimostrare, secondo le regole di diritto nazionale in materia probatoria, che tale condizione è senz’altro soddisfatta qualora la dichiarazione sia messa in dubbio dalle autorità nazionali. Nella causa principale, anche se la dimensione dei campioni prelevati non era sufficiente, il risultato del controllo doganale e le decisioni dello Hauptzollamt dimostrano che l’autorità doganale nazionale metteva in dubbio la dichiarazione dell’esportatore.

66     Per contro, la normativa comunitaria sancisce anche obblighi specifici a carico della detta autorità. In particolare, l’art. 5, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2221/95 dispone che l’ufficio doganale d’esportazione veglia al rispetto della «qualità sana, leale e mercantile» del prodotto che fruisce della restituzione all’esportazione. È altresì indubbio che l’autorità doganale nazionale debba applicare d’ufficio la normativa comunitaria pertinente, comprese le norme sul prelevamento dei campioni.

67     È vero che né il regolamento n. 386/90 né il regolamento n. 2221/95 impongono che ogni lotto sia sottoposto a controllo fisico, ma, qualora il controllo fisico di un lotto sia effettuato, questo deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni della normativa comunitaria, ivi comprese le norme sul prelevamento dei campioni.

68     Si deve dunque dichiarare che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, spetta alle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali accertare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di prova. Tali prove possono comprendere i campioni disponibili, ma anche altri elementi, in particolare i rendiconti redatti conformemente alle prescrizioni del diritto comunitario dal funzionario competente che ha effettuato il controllo fisico. Qualora i fatti non possano essere accertati per poter essere determinanti ai fini del diritto alla restituzione, spetta al giudice nazionale valutare il comportamento dell’esportatore e quello dell’autorità doganale, stabilendo in quale misura ciascuno di loro ha esercitato o meno i propri diritti e adempiuto i propri obblighi, e trarne le opportune conseguenze per quanto riguarda il diritto alla restituzione all’esportazione.

 Sulle spese

69     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      Al fine di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento 1906/90, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 giugno 1996, n. 1000, che stabiliscono norme minime di qualità e margini di tolleranza, in particolare i relativi artt. 6 e 7.

2)      a)     In circostanze analoghe a quelle della causa principale, si applica l’art. 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, purché l’esame ivi previsto si sia svolto regolarmente, qualora si tratti di verificare se una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione sia di «qualità sana, leale e mercantile».

         b)     La finzione sulla qualità uniforme prevista all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, non si applica quando la dimensione del campione prelevato non è sufficiente con riguardo all’art. 7 del regolamento n. 1538/91.

3)      In circostanze analoghe a quelle della causa principale, spetta alle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali accertare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di prova. Tali prove possono comprendere i campioni disponibili, ma anche altri elementi, in particolare i rendiconti redatti conformemente alle prescrizioni del diritto comunitario dal funzionario competente che ha effettuato il controllo fisico. Qualora i fatti non possano essere accertati per poter essere determinanti ai fini del diritto alla restituzione, spetta al giudice nazionale valutare il comportamento dell’esportatore e quello dell’autorità doganale, stabilendo in quale misura ciascuno di loro ha esercitato o meno i propri diritti e adempiuto i propri obblighi, e trarne le conseguenze adeguate per quanto riguarda il diritto alla restituzione all’esportazione.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

Top