EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0237

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 marzo 2006.
Enirisorse SpA contro Sotacarbo SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Cagliari - Italia.
Aiuti concessi dagli Stati - Artt. 87 CE e 88 CE - Nozione di "aiuto" - Partecipazione di un'impresa pubblica nel capitale di un'impresa privata - Facoltà di recesso con riserva di previa rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio della società.
Causa C-237/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-02843

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:197

Causa C-237/04

Enirisorse SpA

contro

Sotacarbo SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari)

«Aiuti concessi dagli Stati — Artt. 87 CE e 88 CE — Nozione di “aiuto” — Partecipazione di un’impresa pubblica nel capitale di un’impresa privata — Facoltà di recesso con riserva di previa rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio della società»

Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 12 gennaio 2006 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 marzo 2006 

Massime della sentenza

1.     Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

(Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)

2.     Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Artt. 88 CE e 234 CE)

3.     Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione

4.     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione

(Art. 87, n. 1, CE)

5.     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione

(Art. 87, n. 1, CE)

1.     L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Così, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. È del resto indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi che lo hanno indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate disposizioni comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia.

(v. punti 17-18, 21)

2.     La valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE, interrogare la Corte sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti. Tuttavia, per quanto non spetti alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 234 CE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito.

(v. punti 23-24)

3.     Nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. A tal riguardo, da un lato, le modalità di finanziamento non sono rilevanti per stabilire se un soggetto eserciti un’attività economica e, dall’altro, la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compiti di interesse generale non può impedire che le attività di cui trattasi siano considerate attività economiche.

(v. punti 28-29, 33-34)

4.     Affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE. Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

La nozione di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

(v. punti 38-39, 42)

5.     Una normativa nazionale che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

(v. punto 51)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

23 marzo 2006 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati − Artt. 87 CE e 88 CE − Nozione di “aiuto” – Partecipazione di un’impresa pubblica nel capitale di un’impresa privata – Facoltà di recesso con riserva di previa rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio della società»

Nel procedimento C‑237/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Cagliari con decisione 14 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2004, nel procedimento

 Enirisorse SpA

contro

 Sotacarbo SpA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per l’Enirisorse SpA, dagli avv.ti G. Dore e C. Dore;

–       per la Sotacarbo SpA, dagli avv.ti F. Angioni, D. Scano, G.M. Roberti e I. Perego;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 43 CE, 44 CE, 48 CE, 49 CE e segg. in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nonché dell’art. 87 CE.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Enirisorse SpA (in prosieguo: l’«Enirisorse») e la Sotacarbo SpA (in prosieguo: la «Sotacarbo») in merito al diniego di quest’ultima di rimborsare all’Enirisorse il controvalore delle azioni che essa deteneva nella Sotacarbo al momento del suo recesso dal capitale della Sotacarbo stessa.

 Contesto normativo nazionale

3       L’art. 2347 del Codice civile italiano così recita:

«I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, o il trasferimento della sede sociale all’estero hanno diritto di recedere dalla società o di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l’esercizio».

4       Ai sensi dell’art. 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351 (GURI n. 166 del 16 luglio 1985, pag. 5019; in prosieguo: la «legge n. 351/1985»):

«1.      L’ENI, l’ENEL e l’ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell’utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc) attraverso:

a)      la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all’art. 1, lett. m), della legge 9 marzo 1985, n. 110;

b)      la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;

c)      la realizzazione di impianti industriali per l’utilizzazione del carbone in alternativa della combustione.

2.      Gli oneri per la costituzione della società per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all’articolo 6 della presente legge.

(…)

4. Gli enti di cui il primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all’investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.

(…)».

5       L’art. 6 della legge n. 351/1985 prevede che «[a]ll’onere derivante d[a]ll’applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l’anno 1985, a lire 90 miliardi per l’anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l’anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno finanziario 1985, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Interventi a favore della Regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione”».

6       L’art. 7, commi 4 e 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (GURI n. 117 del 21 maggio 1999, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 140/1999»), così recita:

«4.      L’ENI e l’ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell’utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate».

7       L’art. 33 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Supplemento ordinario alla GURI n. 293 del 14 dicembre 2002; in prosieguo: la «legge n. 273/2002»), così dispone:

«Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all’attuazione da parte della Sotacarbo Spa del piano di attività di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo Spa ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate».

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

8       La società cui si riferisce l’art. 5 della legge n. 351/1985 è stata costituita sotto il nome di Sotacarbo. I tre azionisti erano, rispettivamente, enti pubblici (l’Ente nazionale idrocarburi; in prosieguo l’«ENI» e l’Ente nazionale per l’energia elettrica; in prosieguo: l’«ENEL») nonché un organismo pubblico (il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative; in prosieguo: l’«ENEA»). Come risulta dall’art. 6 di tale legge, lo Stato si è accollato il finanziamento dell’operazione di costituzione della Sotacarbo.

9       Nel 1987, l’ENI versava alla Sotacarbo la somma di ITL 12 708 900 033 a titolo di apporto di capitale per la realizzazione di un centro di ricerca sul carbone in Sardegna.

10     Nel 1992, l’ENI e l’ENEL venivano privatizzate e trasformate in società per azioni. L’ENI, non più interessata a mantenere la propria partecipazione nella Sotacarbo, trasferiva tale partecipazione alla propria consociata Enirisorse. Quest’ultima, in applicazione dell’art. 7, n. 4, della legge n. 140/1999, esercitava la sua facoltà di recesso dalla Sotacarbo ed effettuava il versamento di un importo equivalente alle quote non ancora conferite della sua partecipazione. Contemporaneamente, chiedeva alla Sotacarbo il rimborso delle sue azioni in proporzione al capitale sociale di quest’ultima.

11     La Sotacarbo non accoglieva tale richiesta e, il 12 marzo 2001, comunicava all’Enirisorse che, in occasione dell’assemblea straordinaria del 12 febbraio dello stesso anno, era stato deciso di annullare le azioni dell’Enirisorse senza procedere al rimborso del loro controvalore.

12     L’Enirisorse proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari per ottenere il rimborso del valore delle azioni controverse. A sostegno del ricorso essa affermava che l’art. 7, comma 4, della legge n. 140/1999 le riconosceva il diritto di recedere dalla Sotacarbo e che, conformemente all’art. 2437 del Codice civile, quest’ultima era tenuta a rimborsarle il valore delle azioni in questione.

13     In considerazione dell’’entrata in vigore della legge n. 273/2002, adottata successivamente alla proposizione del ricorso da parte dell’Enirisorse e, in particolare, dell’art. 33 della medesima legge, l’Enirisorse chiedeva al detto giudice di sottoporre alla Corte la questione se, in particolare, un provvedimento come quello previsto dall’art. 33 della menzionata legge costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

14     Il Tribunale di Cagliari, ritenendo, da un lato, che l’art. 33 della legge n. 273/2002 attribuisca alla Sotacarbo un aiuto che occorre esaminare alla luce delle disposizioni del Trattato CE sugli aiuti di Stato e considerando, dall’altro, dubbia la compatibilità di tale articolo con il principio di parità di trattamento «in economia di mercato», decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la norma di cui all’art. 33 della legge [n. 273/2002] abbia integrato un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’art. 87 del Trattato in favore della Sotacarbo SpA, ed inoltre attuato illegalmente, in quanto non notificato ai sensi dell’art. 88 (...), [n. 3, CE];

2)      se la citata normativa sia in contrasto con le regole di cui agli artt. 43 [CE], 44 [CE], 48 [CE], 49 [CE] e ss. (...), in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi».

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

 Osservazioni presentate alla Corte

15     In via preliminare, la Sotacarbo afferma che, alla luce dei criteri individuati dalla Corte per quanto riguarda la ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, le questioni sottoposte nel caso di specie dal giudice del rinvio devono essere dichiarate irricevibili. Infatti, in primo luogo, l’ordinanza di rinvio non conterrebbe alcuna descrizione della particolare natura giuridica della società Sotacarbo, dei compiti di interesse generale attribuiti alla medesima o del regime particolare cui tale società è assoggettata. Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe descritto a sufficienza il contesto normativo nazionale in cui si colloca l’art. 33 della legge n. 273/2002. Infine, l’ordinanza di rinvio non conterrebbe alcuna spiegazione in merito al nesso esistente tra gli articoli del Trattato cui si riferisce la prima questione pregiudiziale e quelli richiamati nella seconda. Inoltre, la seconda questione sarebbe priva di qualsiasi rilevanza ai fini della soluzione della controversia oggetto della causa principale.

16     Da parte loro, il governo italiano e la Commissione delle Comunità europee ricordano che, come risulta dalla sentenza 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio (Racc. pag. I‑3735, punti 29‑33), nell’ambito di un rinvio pregiudiziale la Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di un eventuale aiuto con il mercato comune. In tal senso, la Corte potrebbe esclusivamente valutare se la disposizione nazionale in questione nella causa principale ricada o meno nella nozione di «aiuto di Stato». Il governo italiano ritiene quindi che la parte della prima questione pregiudiziale, diretta a far accertare se la misura oggetto della causa principale costituisca un aiuto di Stato, sia irricevibile. La Commissione, da parte sua, propone di riformulare questa prima questione affinché la Corte possa fornire una risposta utile al giudice nazionale. Per quanto riguarda la seconda questione, il governo italiano e la Commissione ritengono che essa sia irricevibile, non avendo il giudice del rinvio indicato i motivi precisi che l’hanno indotto a sollevarla.

 Risposta della Corte

17     In proposito occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, cause riunite da C‑115/97 a C‑117/97, Brentjens’, Racc. pag. I‑6025, punto 38; 11 settembre 2003, causa C‑207/01, Altair Chimica, punto 24, e 9 settembre 2004, causa C‑72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I‑8027, punto 10).

18     Così, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanze 30 aprile 1998, cause riunite C‑128/97 e C‑137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I‑2181, punto 6; 11 maggio 1999, causa C‑325/98, Anssens, Racc. pag. I‑2969, punto 8, e sentenza Altair Chimica, cit., punto 25).

19     Nel caso di specie, la decisione di rinvio espone, in modo sintetico ma preciso, il quadro normativo nazionale rilevante, nonché l’origine e la natura della controversia. Ne consegue che il giudice del rinvio ha definito in termini sufficienti il contesto di fatto e di diritto nell’ambito del quale formula la sua questione interpretativa del diritto comunitario e ha fornito alla Corte tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di rispondere utilmente alla detta questione.

20     Quindi, dev’essere respinto l’argomento della Sotacarbo diretto ad ottenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia dichiarata irricevibile in toto.

21     Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, la seconda questione pregiudiziale, occorre ricordare che la Corte ha altresì dichiarato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi che lo hanno indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate disposizioni comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia (ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 16, e sentenza Carbonati Apuani, cit., punto 11).

22     Orbene, si deve necessariamente rilevare che, nella specie, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione in merito alle ragioni della sua scelta delle disposizioni comunitarie indicate nella sua seconda questione. Tale questione dev’essere quindi dichiarata irricevibile.

23     Infine, per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, secondo costante giurisprudenza, la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario (sentenze 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I‑5505, punto 14; 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 42, e Piaggio, cit., punto 31). Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE, interrogare la Corte sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti (ordinanza 24 luglio 2003, causa C‑297/01, Sicilcassa e a., Racc. pag. I‑7849, punto 47).

24     Tuttavia, la Corte ha altresì reiteratamente affermato che, per quanto non le spetti di pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 234 CE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1993, causa C‑292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I‑6787, punto 8; 3 maggio 2001, causa C‑28/99, Verdonck e a., Racc. pag. I‑3399, punto 28; 12 luglio 2001, causa C‑399/98, Ordine degli Architetti e a., Racc. pag. I‑5409, punto 48, e 27 novembre 2001, cause riunite C‑285/99 e C‑286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I‑9233, punto 27).

25     Pertanto, occorre dichiarare che la prima questione pregiudiziale è ricevibile solo nella parte in cui il giudice nazionale intende far accertare se una misura nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

 Sulla prima questione

26     Anzitutto occorre ricordare che la questione, così riformulata, riguarda solo l’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE. Pertanto, occorre esaminare se ricorrano i requisiti ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

27     In primo luogo, occorre accertare se la Sotacarbo costituisca un’impresa ai sensi di tale disposizione.

28     Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I‑1979, punto 21; 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany, Racc. pag. I‑5751, punto 77; 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I‑6451, punto 74, e 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I‑289, punto 107).

29     Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7; 18 giugno 1998, causa C‑35/96, Commissione /Italia, Racc. pag. I‑3851, punto 36; Pavlov e a., cit., punto 75, e Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit., punto 108).

30     Nella specie, anche se la valutazione definitiva a tale riguardo spetta al giudice nazionale, si deve rilevare che da vari elementi degli atti a disposizione della Corte emerge che l’attività della Sotacarbo è suscettibile di presentare un carattere economico.

31     Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, alla Sotacarbo è affidato, in particolare, il compito di sviluppare nuove tecnologie di impiego del carbone e di prestare servizi di sostegno specializzato alle amministrazioni, agli enti pubblici e alle società interessate allo sviluppo di tali tecnologie. Orbene, l’attività economica di un’impresa generalmente consiste proprio in questo tipo di attività. D’altronde, la circostanza che la Sotacarbo persegua un fine di lucro non è contestata.

32     Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la Sotacarbo sia stata costituita da imprese pubbliche e finanziata con risorse provenienti dallo Stato italiano per esercitare talune attività di ricerca.

33     Infatti, da un lato, risulta da costante giurisprudenza che le modalità di finanziamento non sono rilevanti per stabilire se un soggetto eserciti un’attività economica (v. punto 28 della presente sentenza).

34     Dall’altro, la Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compiti di interesse generale non può impedire che le attività di cui trattasi siano considerate attività economiche (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 21).

35     Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la Sotacarbo, la circostanza che essa sia stata creata per svolgere talune operazioni di ricerca non è determinante a tal riguardo.

36     Pertanto, non può escludersi che la Sotacarbo eserciti un’attività economica e, di conseguenza, possa essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

37     In secondo luogo, occorre esaminare i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato oggetto di tale disposizione.

38     Infatti, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68, e 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 74).

39     Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 75, e 3 marzo 2005, causa C‑172/03, Heiser, Racc. pag. I‑1627, punto 27).

40     Nella specie, poiché le osservazioni delle parti riguardano principalmente la terza condizione, occorre anzitutto esaminare quest’ultima.

41     Così, mentre la ricorrente nella causa principale sostiene che l’art. 33 della legge n. 273/2002 costituisce un vantaggio, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore della Sotacarbo, quest’ultima, sostenuta dalla Commissione, contesta tale affermazione.

42     A tale riguardo occorre ricordare che da costante giurisprudenza risulta che la nozione di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., segnatamente, sentenze 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I‑8365, punto 38, e Heiser, cit., punto 36).

43     Nella specie, si deve rilevare che le leggi nn. 140/1999 e 273/2002 – che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non possono essere considerate isolatamente – istituiscono un regime derogatorio alle disposizioni di diritto comune che disciplinano il diritto di recesso degli azionisti di società per azioni, regime derivante, in particolare, dall’art. 2437 del Codice civile. Infatti, tale disposizione attribuisce il diritto di recesso esclusivamente agli azionisti contrari alle decisioni riguardanti il cambiamento di oggetto o di tipo di società, ovvero il trasferimento della sede sociale all’estero.

44     Così, la legge n. 140/1999 offre agli azionisti della Sotacarbo un diritto eccezionale di recesso, concedendo la liquidazione delle quote non ancora conferite, di cui essi non avrebbero potuto beneficiare se tale legge non fosse stata adottata, non essendo soddisfatti nella specie della causa principale i requisiti ai fini dell’applicazione dell’art. 2437 del Codice civile.

45     Inoltre, l’art. 33 della legge n. 273/2002 esclude il rimborso degli azionisti solo se essi si avvalgono di tale diritto, derogatorio rispetto al diritto comune.

46     Orbene, tale diritto non può essere considerato quale aiuto a favore della Sotacarbo, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

47     Infatti, come giustamente rileva la Commissione, la normativa nazionale in discussione nella causa principale non attribuisce alcun aiuto né agli azionisti, che possono recedere eccezionalmente dalla Sotacarbo senza ottenere il rimborso delle loro azioni, né alla detta società, in quanto gli azionisti sono autorizzati ma non obbligati a recedere dalla società anche quando i requisiti previsti al riguardo dal diritto comune non siano soddisfatti.

48     Ne consegue che la legge n. 273/2002 si limita ad evitare che sul bilancio della Sotacarbo gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito. Pertanto, tale legge disciplina esclusivamente il diritto di recesso eccezionale concesso agli azionisti di tale società dalla legge n. 140/1999 senza essere diretta ad alleviare un onere che tale società avrebbe dovuto normalmente sopportare.

49     A tale proposito occorre aggiungere che, se l’art. 33 della legge n. 273/2002 avesse escluso il diritto al rimborso anche nel caso di un recesso esercitato in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2437 del Codice civile, la detta disposizione avrebbe potuto costituire un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Orbene, dagli atti sottoposti alla Corte non risulta che questo avvenga.

50     Dal momento che le condizioni previste all’art. 87, n. 1, CE sono cumulative (v. punto 38 della presente sentenza), non occorre esaminare se gli altri elementi della nozione di aiuto di Stato ricorrano nella specie.

51     Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

 Sulle spese

52     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.

Top