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Document 62004CJ0003
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 March 2006.#Poseidon Chartering BV v Marianne Zeeschip VOF and Others.#Reference for a preliminary ruling: Rechtbank Utrecht - Netherlands.#Directive 86/653/EEC - Self-employed commercial agents - Meaning of commercial agent - Conclusion and extensions of a single contract over several years.#Case C-3/04.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 marzo 2006.
Poseidon Chartering BV contro Marianne Zeeschip VOF e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank Utrecht - Paesi Bassi.
Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Nozione di agente commerciale - Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni.
Causa C-3/04.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 marzo 2006.
Poseidon Chartering BV contro Marianne Zeeschip VOF e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank Utrecht - Paesi Bassi.
Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Nozione di agente commerciale - Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni.
Causa C-3/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-02505
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:176
*A8* Arrondissementsrechtbank Utrecht, Sector Kanton, Locatie Utrecht, vonnis van 20/08/2003 (Rolnr. 278232 CV EXPL 02-8849)
*A9* Rechtbank Utrecht, Sector Kanton, Locatie Utrecht, vonnis van 10/12/2003 (Rolnr. 278232 CV EXPL 02-8849)
- Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union - GPR 2007 p.134-137 (Texte allemand)
Causa C-3/04
Poseidon Chartering BV
contro
Marianne Zeeschip VOF e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Utrecht)
«Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Nozione di agente commerciale — Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 28 aprile 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653
(Directtiva del Consiglio 86/653/CEE, art. 1, n. 2)
1. Non risulta né dal dettato dell’art. 234 CE né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato.
Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni o eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.
(v. punti 15-16)
2. L’art. 1, n. 2, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un intermediario indipendente sia stato incaricato della conclusione di un solo contratto, successivamente prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza previsto da tale disposizione esige che l’intermediario di cui trattasi sia stato incaricato dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto, a meno che esistano altri fattori idonei a mostrare l’esistenza di un mandato permanente a trattare.
(v. punti 26-27 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 marzo 2006 (*)
«Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Nozione di agente commerciale – Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni»
Nel procedimento C‑3/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank Utrecht (Paesi Bassi) con decisione 10 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2004, nel procedimento
Poseidon Chartering BV
contro
Marianne Zeeschip VOF,
Albert Mooij,
Sjoerdtje Sijswerda,
Gerrit Schram,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Poseidon Chartering BV, dalla sig.ra H. Boonk, advocaat;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Støvlbæk e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 17 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento introdotto dalla Poseidon Chartering BV (in prosieguo: la «Poseidon») nei confronti della società Marianne Zeeschip VOF, nonché dei sigg. Mooij, Schram e della sig.ra Sijswerda (in prosieguo, congiuntamente: la «Marianne Zeeschip»), e diretto al pagamento dei danni e delle provvigioni rimaste non pagate, nonché di un’indennità derivante dall’estinzione di un contratto.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L’art. 1, n. 2, della direttiva prevede che «per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».
4 Per quanto riguarda la retribuzione dell’agente, l’art. 7, n. 1, della direttiva recita:
«Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
5 Quanto alle conseguenze finanziarie per l’agente della cessazione del contratto, l’art. 17 della direttiva dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
(…)».
Normativa nazionale
6 La direttiva è stata trasposta nell’ordinamento olandese con gli artt. 428‑445 del codice civile (Burgerlijk Wetboek). Tali articoli sono essenzialmente analoghi alle disposizioni della direttiva, salvo il fatto che l’art. 1, n. 2, della direttiva indica che quest’ultima si applica alle operazioni relative alla «vendita o [al]l’acquisto di merci», mentre le disposizioni olandesi si applicano altresì alle operazioni relative alla prestazione di servizi. Pertanto, l’art. 7:428, n. 1, del codice civile, che attua l’art. 1, n. 2, della direttiva, prevede quanto segue:
«Il contratto di agenzia è quel contratto in cui una parte, denominata il preponente, attribuisce all’altra parte, denominata l’agente di commercio, l’incarico di agire come intermediario nella trattativa e conclusione di contratti in nome e per conto del preponente, dietro compenso, e per una durata determinata o indeterminata, senza vincolo di subordinazione nei confronti del preponente».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
7 Dall’ordinanza di rinvio risulta che la Poseidon ha agito come intermediario nell’ambito di un contratto di noleggio di un’imbarcazione stipulato tra la Marianne Zeeschip e la società Maritramp. Tale contratto è stato prorogato di anno in anno dal 1994 al 2000. Durante tale periodo la Poseidon ha comunicato, in particolare, il risultato delle trattative annuali sulla proroga del contratto fra i contraenti, in un allegato al detto contratto. Dal 1994 al 2000, la Poseidon ha ricevuto una provvigione pari al 2,5% del canone di noleggio.
8 Dopo lo scioglimento delle relazioni contrattuali tra la Marianne Zeeschip e la Poseidon, quest’ultima ha chiesto alla Marianne Zeeschip il risarcimento dei danni per violazione del termine di scioglimento del contratto e il pagamento di EUR 14 229,89 per le provvigioni non versate, nonché di EUR 14 471,29 a titolo di indennizzo per la perdita di clientela.
9 La Marianne Zeeschip ha rifiutato il pagamento, affermando che la Poseidon non può essere considerata un agente commerciale, dato che ha negoziato un solo contratto. Ciò che caratterizza un contratto di agenzia commerciale sarebbe la circostanza che l’agente opera nell’ambito di una moltitudine di contratti.
10 Il Rechtbank Utrecht, investito della controversia principale, ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un intermediario indipendente, che è intervenuto nella conclusione di (non vari contratti, bensì) un unico contratto (di nolo, a tempo, di una nave), poi prorogato di anno in anno, e a termini del quale, relativamente alle proroghe, le trattative annuali sono avvenute (dal 1994 al 2000, con l’unica eccezione del 1999) tra l’armatore e un terzo, mentre il risultato delle trattative è stato formalizzato in un documento, allegato al contratto, redatto dall’intermediario, debba essere considerato un agente commerciale ai sensi della direttiva 86/653 (…);
2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante, laddove occorre valutare se esista un contratto di agenzia, la circostanza che è stato pagato per anni un compenso (provvigione) pari al 2,5% del canone di noleggio e/o che nell’art. 7, n. 1, della direttiva si fa riferimento alla “operazione commerciale conclusa” e all’esistenza di un diritto a provvigione “quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che (l’intermediario) abbia precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo”;
3) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante l’impiego, all’art. 17 della direttiva, del termine “clienti” e non del termine “cliente”».
Sulla competenza della Corte
11 Con lettera 2 settembre 2004, la cancelleria della Corte ha attirato l’attenzione del giudice del rinvio sul fatto che la direttiva, come risulta dal suo art. 1, n. 2, riguarda solo gli intermediari indipendenti incaricati di trattare contratti relativi alle merci e non gli intermediari indipendenti incaricati di trattare contratti relativi ai servizi (v. ordinanza 6 marzo 2003, causa C‑449/01, Abbey Life Assurance, non pubblicata nella Raccolta). La cancelleria della Corte ha chiesto al detto giudice se intendesse confermare, in tali circostanze, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
12 Nella sua risposta, il giudice del rinvio ha confermato la sua domanda. Esso ha chiarito al riguardo che, in sede di trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno, il legislatore olandese aveva esteso ai contratti di servizi l’ambito di applicazione della nozione di «agente commerciale». Il Rechtbank ha sottolineato la sua intenzione di chiedere, in particolare, l’interpretazione di taluni concetti presenti nella direttiva, come l’espressione «incaricata in maniera permanente», impiegata all’art. 1, n. 2, della direttiva, e la nozione di «indennità per perdita di clienti», di cui all’art. 17 di tale stessa direttiva. Il fatto che la normativa olandese sul contratto di agenzia, per la quale la direttiva è stata assunta a modello, dia di tale contratto una definizione più ampia di quella della direttiva non significa che, per l’interpretazione di talune nozioni derivanti dalla direttiva, occorra necessariamente che il giudice del rinvio sia investito di una causa relativa alla nozione più restrittiva di agente commerciale/contratto di agenzia.
13 Di conseguenza, la Poseidon e la Commissione hanno chiesto alla Corte di risolvere le questioni proposte.
14 Al riguardo occorre rilevare, in via preliminare, che, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Quest’ultima può respingere una domanda presentata da un giudice nazionale solamente qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura generica o ipotetica (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punti 59‑61; 27 novembre 1997, causa C‑369/95, Somalfruit e Camar, Racc. pag. I‑6619, punti 40‑41; 13 luglio 2000, causa C‑36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I‑6049, punto 20; 7 gennaio 2003, causa C‑306/99, BIAO, Racc. pag. I‑1, punto 88, e 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 34).
15 Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Infatti non risulta dal dettato dell’art. 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato (sentenze 17 luglio 1997, causa C‑130/95, Giloy, Racc. pag. I‑4291, punto 21, e 11 gennaio 2001, causa C‑1/99, Kofisa Italia, Racc. Pag. I‑207, punto 21).
16 Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni o eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v. sentenze 11 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I‑4161, punto 32; Giloy, cit., punto 28, e Kofisa Italia, cit., punto 32).
17 Nel caso di specie, sebbene le questioni riguardino un contratto concluso con un intermediario incaricato di trattare un contratto di servizi e non un contratto di vendita o acquisto di merci e la direttiva non possa quindi disciplinare direttamente la situazione in esame, resta il fatto che il legislatore nazionale, in sede di trasposizione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento interno, ha deciso di applicare un trattamento identico a tali due tipi di situazioni.
18 Inoltre, nessun elemento versato agli atti lascia supporre che il giudice a quo abbia la facoltà di discostarsi dall’interpretazione fornita dalla Corte delle disposizioni della direttiva.
19 In una situazione siffatta, come suggerito dall’avvocato generale ai paragrafi 13‑16 delle sue conclusioni, occorre risolvere le questioni sottoposte.
Sulle questioni pregiudiziali
20 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un intermediario indipendente incaricato della conclusione di un solo contratto di locazione di un’imbarcazione, in seguito prorogato per diversi anni, rientri nella nozione di agente commerciale ai sensi della direttiva.
21 La ricorrente nella causa principale e la Commissione sostengono che la particolarità che si tratti di un solo contratto non è decisiva qualora l’intermediario eserciti la sua attività in via permanente. Nel caso di specie, considerata la proroga del contratto su diversi anni, il carattere permanente dell’attività dell’intermediario non dovrebbe mancare.
22 La Commissione menziona altresì che la definizione dell’agente commerciale contenuta all’art. 2 della proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali (indipendenti), da essa presentata il 17 dicembre 1976 (GU 1977, C 13, pag. 2), includeva espressamente «un numero indefinito» di operazioni commerciali, condizione che non è stata ripresa nella versione definitiva dell’art. 1, n. 2, della direttiva.
23 La Commissione aggiunge che l’art. 3 della stessa proposta prevedeva che la direttiva non sarebbe stata applicabile «agli intermediari ai quali è affidato il compito di concludere o di promuovere soltanto uno o più affari determinati in nome di un mandatario». Ora, tale disposizione non compare nella versione definitiva della direttiva, il che significherebbe che il legislatore comunitario deliberatamente non ha accolto la limitazione proposta.
24 A tal riguardo si deve rammentare che ciò che caratterizza un contratto di agenzia commerciale, come risulta dall’art. 1, n. 2, della direttiva, è segnatamente il fatto che all’agente, definito come un intermediario indipendente, sia stato affidato dal preponente un mandato permanente a trattare. Tale impostazione risulta da diverse disposizioni della detta direttiva, in particolare dagli artt. 3 e 4, relativi ai requisiti di lealtà e buona fede tra i contraenti, dagli artt. 6 e seguenti, relativi alla retribuzione dell’agente per la durata dei rapporti contrattuali, nonché dagli artt. 17 e seguenti, relativi ai diritti dell’agente dopo l’estinzione del contratto.
25 Il numero di operazioni concluse dall’intermediario per o in nome e per conto del preponente è di regola un indicatore di tale permanenza. Come ha rilevato il giudice del rinvio, l’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva usa il termine «cliente» al plurale. Tuttavia, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, il numero di operazioni non è l’unico fattore determinante per valutare il carattere permanente del mandato conferito all’intermediario dal preponente.
26 Qualora un intermediario sia stato incaricato di concludere, per o in nome e per conto del preponente, un solo contratto, in seguito prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza posto dall’art. 1, n. 2, della direttiva esige che tale intermediario sia stato incaricato in maniera permanente dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto, a meno che esistano altri fattori idonei a mostrare l’esistenza di un mandato permanente a trattare. Spetta al giudice nazionale procedere alle constatazioni necessarie al riguardo. La mera circostanza che l’intermediario abbia intrattenuto relazioni con il preponente durante tutto il periodo contrattuale è di per sé insufficiente a dimostrare l’esistenza di un siffatto mandato.
27 Occorre quindi risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 1, n. 2, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che, qualora un intermediario indipendente sia stato incaricato della conclusione di un solo contratto, successivamente prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza previsto da tale disposizione esige che l’intermediario di cui trattasi sia stato incaricato dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto.
Sulle spese
28 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un intermediario indipendente sia stato incaricato della conclusione di un solo contratto, successivamente prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza previsto da tale disposizione esige che l’intermediario di cui trattasi sia stato incaricato dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.