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Document 62004CC0479
Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 4 May 2006. # Laserdisken ApS v Kulturministeriet. # Reference for a preliminary ruling: Østre Landsret - Denmark. # Directive 2001/29/EC - Harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society - Article 4 - Distribution rights - Rule of exhaustion - Legal basis - International agreements - Competition policy - Principle of proportionality - Freedom of expression - Principle of equal treatment - Articles 151 EC and 153 EC. # Case C-479/04.
Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 4 maggio 2006.
Laserdisken ApS contro Kulturministeriet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Art. 4 - Diritto di distribuzione - Regola di esaurimento - Fondamento normativo - Accordi internazionali - Politica della concorrenza - Principio di proporzionalità - Libertà d'espressione -Principio di uguaglianza - Artt. 151 CE e 153 CE.
Causa C-479/04.
Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 4 maggio 2006.
Laserdisken ApS contro Kulturministeriet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Art. 4 - Diritto di distribuzione - Regola di esaurimento - Fondamento normativo - Accordi internazionali - Politica della concorrenza - Principio di proporzionalità - Libertà d'espressione -Principio di uguaglianza - Artt. 151 CE e 153 CE.
Causa C-479/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-08089
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:292
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
SHARPSTON
presentate il 4 maggio 2006 1(1)
Causa C-479/04
Laserdisken ApS
contro
Kulturministeriet
1. L’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2) (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore» o la «direttiva») impone agli Stati membri di riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico.
2. L’art. 4, n. 2, dispone che tale diritto non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita nella Comunità sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. L’effetto dell’esaurimento del diritto consiste nel fatto che il titolare non può più far valere il diritto di opporsi all’ulteriore distribuzione.
4. Con il presente rinvio pregiudiziale, l’Østre Landsret (Corte d’appello della regione orientale) (Danimarca), chiede se l’art. 4, n. 2, osti a che uno Stato membro mantenga una regola dell’esaurimento internazionale (vale a dire una regola per cui il diritto si esaurisce nel momento in cui viene effettuata la prima vendita) nella sua normativa e, in caso affermativo, se tale disposizione sia valida.
La direttiva sul diritto d’autore
5. La direttiva sul diritto d’autore è stata adottata sul fondamento degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE.
6. L’art. 47, n. 2, CE, conferisce al Consiglio il potere di stabilire le direttive intese al coordinamento delle disposizioni nazionali relative all’accesso alle attività non salariate e all’esercizio di queste. L’art. 55 CE estende l’applicazione degli artt. 45 CE-48 CE al settore dei servizi. L’art. 95 CE consente al Consiglio di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
7. Il preambolo della direttiva contiene i seguenti ‘considerando’:
«1. Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(…)
3. L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.
4. Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (…)
(…)
7. Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe (…) essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno (…)
(…)
9. Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
10. Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
11. Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
12. Un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L’articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.
(…)
14. La presente direttiva dovrebbe promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell’interesse del pubblico a fini educativi e d’insegnamento.
(…)
28. La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità (…)».
8. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, la direttiva «riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione» (3).
9. L’art. 4 è intitolato «Diritto di distribuzione» e prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».
Normativa nazionale
10. Prima che la Danimarca trasponesse la direttiva sul diritto d’autore, la Ophavsretlov (legge sul diritto d’autore) prevedeva l’esaurimento internazionale disponendo semplicemente che «[q]uando una copia di un’opera è venduta o in altro modo trasferita ad altri con il consenso del titolare del diritto d’autore, tale copia può essere distribuita ulteriormente» (4).
11. La Ophavsretlov è stata modificata nel 2002 per dare attuazione alla direttiva sul diritto d’autore (5). Ciò è avvenuto aggiungendo, dopo l’espressione «ad altri», le parole «all’interno dello Spazio economico europeo».
12. È pacifico che l’effetto di tale modifica consiste nel sostituire il principio dell’esaurimento internazionale con quello dell’esaurimento all’interno dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»). Utilizzerò l’espressione «esaurimento regionale» per indicare l’esaurimento all’interno del SEE o dell’Unione europea (6).
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13. Fino al 2002 la ricorrente, una società a responsabilità limitata, ha venduto opere cinematografiche attraverso tre negozi ubicati in Danimarca. Le opere vendute erano per lo più importate dalla società direttamente da altri paesi all’interno o all’esterno dell’Unione europea. La ricorrente si adoperava principalmente per offrire un’ampia scelta di film rivolti ad appassionati, ad esempio edizioni speciali, tra cui edizioni originali americane, edizioni registrate con una tecnica particolare e opere non disponibili in Europa.
14. Nel 2003 la ricorrente proponeva ricorso contro il Ministero della Cultura dinanzi al Landsret, affermando che la modifica della Ophavsretlov non era applicabile all’importazione e alla vendita di prodotti DVD legittimamente commercializzati in paesi al di fuori del SEE.
15. Il Landsret ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se l’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, sia invalido.
2. Se l’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa».
16. Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente, il governo polacco, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione, che erano tutti rappresentati all’udienza, ad eccezione del governo polacco.
17. Benché la prima questione non venga espressamente sollevata solo in caso di soluzione affermativa della seconda, ciò è quanto emerge dall’ordinanza di rinvio. Il giudice nazionale, in sostanza, vuole sapere se, qualora l’art. 4, n. 2, osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa, la suddetta disposizione sia invalida per tale motivo. Come rileva la Commissione, è quindi logico risolvere prima la seconda questione (se l’art. 4, n. 2, osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa) e poi la prima (se l’art. 4, n. 2, sia valido).
Legislazione comunitaria in materia di esaurimento dei diritti connessi
18. Nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d’autore e dai diritti connessi, vari atti normativi prevedono l’esaurimento dei diritti specifici cui fanno riferimento.
19. L’art. 9, n. 2, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito (7) è formulato in termini analoghi all’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore. Tale disposizione prevede che il diritto esclusivo di distribuzione conferito dall’art. 9, n. 1, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori di film e agli organismi di radiodiffusione «nella Comunità non si esaurisce [per quanto riguarda rispettivamente le fissazioni delle loro prestazioni artistiche, i loro fonogrammi, l’originale e la copia della loro pellicola e le fissazioni delle loro emissioni, comprese le relative copie], tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso».
20. Altre disposizioni sono redatte in termini più positivi e probabilmente più semplici. Così, l’art. 4, lett. c), della direttiva sui programmi per elaboratore (8) dispone che la «prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità». Del pari l’art. 5, lett. c), della direttiva sulle banche di dati (9) prevede che la «prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all’interno della Comunità le vendite successive della copia».
21. Un’altra variante è costituita dall’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa (10), secondo cui «[i]l diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».
22. Esistono disposizioni analoghe, ancorché redatte in maniera diversa, nel settore dei diritti afferenti i disegni e i modelli (11) e della tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (12).
Sulla seconda questione
23. Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se l’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa.
24. La ricorrente e il governo polacco ritengono che la questione debba essere risolta in senso negativo. La Commissione sostiene la tesi opposta. Il Consiglio e il Parlamento non si sono espressi in merito alla seconda questione.
25. Ritengo che la questione debba essere risolta in senso affermativo, vale a dire che l’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore osta a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa.
26. In primo luogo il testo della disposizione è molto chiaro. L’art. 4, n. 2, dispone inequivocabilmente che il diritto di distribuzione «non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita (…) nella Comunità (…) sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso». L’art. 4, n. 2, costituisce una deroga alla regola dell’art. 4, n. 1, che impone agli Stati membri di riconoscere agli autori il diritto esclusivo di distribuzione. Detta disposizione, pertanto, dev’essere interpretata restrittivamente. Anche il testo del ‘considerando’ 28 (13) depone chiaramente nello stesso senso.
27. Inoltre la relazione esplicativa enuncia espressamente che la disposizione (che è rimasta sostanzialmente inalterata (14) rispetto alla prima proposta della direttiva (15)) «esclude la possibilità che gli Stati membri applichino il principio dell’esaurimento internazionale». La formula è quindi stata scelta deliberatamente.
28. Inoltre la Corte si è già pronunciata su una questione analoga nel contesto della direttiva sui marchi d’impresa (16). Nella causa Silhouette (17) le si chiedeva se l’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa ostasse a norme nazionali che prevedevano l’esaurimento del diritto conferito da un marchio per prodotti messi in commercio con detto marchio al di fuori del SEE dal titolare o con il suo consenso (18).
29. La Corte ha rilevato che, secondo il testo dell’art. 7, l’esaurimento ha luogo solo nel caso in cui i prodotti siano stati messi in commercio nel SEE (19). Si affermava tuttavia che l’art. 7, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa agli artt. 28 CE e 30 CE (20), si limitava a fare obbligo agli Stati membri di stabilire l’esaurimento comunitario. Si sosteneva che, pertanto, l’art. 7 non disciplinava esaurientemente la questione relativa all’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio, ma lasciava agli Stati membri la facoltà di stabilire norme relative all’esaurimento che andassero oltre a quelle espressamente sancite da tale disposizione (21). Di conseguenza tali norme potevano prevedere anche l’esaurimento internazionale.
30. La Corte ha respinto questo argomento e ha dichiarato che l’art. 7, n. 1, della direttiva, come modificata dall’Accordo SEE, osta a norme nazionali che prevedano l’esaurimento del diritto conferito da un marchio d’impresa per prodotti messi in commercio al di fuori del SEE.
31. Considerato che il testo dell’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore è, al limite, ancora più chiaro dell’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa, non vedo motivi per non interpretare l’art. 4, n. 2, in maniera conforme alla sentenza della Corte nella causa Silhouette.
32. Infine tale interpretazione è in linea con gli obiettivi del mercato unico della direttiva sul diritto d’autore. Analizzerò ulteriormente questo punto nel contesto della prima questione, che prenderò ora in esame.
Sulla prima questione
33. Con la prima questione il giudice nazionale chiede se l’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore sia invalido.
34. La ricorrente e il governo polacco ritengono che la questione debba essere risolta in senso affermativo. Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione sostengono il contrario.
35. Condivido la tesi delle istituzioni, secondo cui l’art. 4, n. 2, non è invalido.
36. Come ho già rilevato (22), dall’ordinanza di rinvio emerge che il giudice nazionale vuole sapere, in sostanza, se l’art. 4, n. 2, qualora osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa, sia invalido per tale motivo. Esaminerò la questione in base a tale presupposto.
37. Anzitutto è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in merito al principio dell’esaurimento comunitario dei diritti di proprietà intellettuale.
38. Nella sentenza Deutsche Grammophon (23) la Corte ha effettivamente sancito il principio dell’esaurimento comunitario nel contesto di un diritto connesso al diritto d’autore (24), dichiarando quanto segue:
«Se un diritto connesso al diritto d’autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, che contribuisca all’isolamento dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo essenziale del Trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico.
Questo scopo non può essere raggiunto se, valendosi dei diversi regimi giuridici degli Stati membri, i cittadini di questi hanno la possibilità di isolare il mercato e di porre in essere delle discriminazioni arbitrarie o delle restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri.
Di conseguenza, il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio – diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro – onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o col suo consenso) smerciati in un altro Stato membro, adducendo come unico motivo che la messa in commercio non è avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune (25)».
39. Nella sentenza Dansk Supermarked (26) la Corte ha ribadito tale principio nel contesto del diritto d’autore in senso stretto:
«(…) gli artt. [28 CE e 30 CE] vanno interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro non può vietare, in forza di un diritto di autore o di un diritto al marchio, la messa in commercio, nel territorio di questo Stato, di una merce cui si riferisca uno di questi diritti, qualora la merce stessa sia stata messa in vendita in modo lecito, nel territorio di un altro Stato membro, dal titolare di detti diritti o col suo consenso (27)».
40. Si può osservare che, nel 1974, la Corte ha sviluppato analoghe regole di esaurimento comunitario nel contesto dei marchi d’impresa (28) e dei brevetti (29).
41. L’effetto dell’applicazione della regola dell’esaurimento comunitario consiste nel fatto che la Comunità viene considerata un mercato unico, come infatti dovrebbe essere. La ricorrente e il governo polacco hanno quindi torto quando affermano che l’effetto dell’applicazione armonizzata dell’esaurimento regionale consiste nel fatto che il mercato interno «viene ripartito in territori e mercati separati» e che l’esaurimento regionale determina una compartimentazione del mercato, in quanto consente ai titolari dei diritti di decidere se introdurre un prodotto su un determinato mercato nazionale. Al contrario la regola dell’esaurimento comunitario garantisce che il prodotto, una volta immesso sul mercato nazionale di uno Stato membro con il consenso del titolare del diritto, possa essere venduto liberamente in tutti i 25 mercati nazionali che compongono il mercato unico dell’Unione europea.
42. In tale contesto prenderò in esame i vari argomenti addotti dalla ricorrente e dal governo polacco.
La direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito
43. La ricorrente ripercorre la genesi dell’art. 9, n. 2, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito, il cui tenore è sostanzialmente identico a quello dell’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore. La ricorrente afferma che solo nel 1994 (e quindi due anni dopo l’adozione della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito) la Commissione, in risposta a un’interrogazione scritta del deputato europeo sig. Geoffrey Hoon, ha dichiarato che interpretava le disposizioni relative al diritto di distribuzione come un divieto dell’esaurimento internazionale. La ricorrente ritiene che la giurisprudenza della Corte di giustizia, che l’art. 9, n. 2, era inteso a rispecchiare, in quella fase non ostasse all’esaurimento internazionale e che il divieto dell’esaurimento internazionale sia quindi stato introdotto non mediante un atto normativo, bensì al di fuori degli appropriati canali legislativi.
44. Sembra che la ricorrente intenda affermare con tale argomento che la Commissione, quando ha presentato la sua proposta di direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito (30), non voleva che l’art. 9, n. 2, introducesse un divieto dell’esaurimento internazionale.
45. È vero che dalla relazione esplicativa di detta proposta (31) non risulta chiaro se la Commissione intendesse in tal senso la disposizione in parola, anche se l’affermazione secondo cui «l’esaurimento in virtù del diritto comunitario riguarda unicamente la distribuzione all’interno della Comunità» sembra deporre in tal senso. In ogni caso, sebbene quanto dichiarato nella relazione esplicativa possa presentare, in alcune circostanze, una certa utilità, l’effetto giuridico degli atti normativi, una volta che essi siano stati adottati, non può dipendere dal parere precedentemente espresso dalla Commissione in merito al probabile effetto della relativa proposta. La Corte è il massimo interprete. Per pronunciarsi sulla corretta interpretazione degli atti legislativi, la Corte presta particolare attenzione allo scopo, alla struttura e al testo della versione definitiva adottata.
46. Nella fattispecie ora in esame mi sembra che la ricorrente non affermi altro se non che l’art. 9, n. 2, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito era ambiguo quando è stato introdotto. Benché sia inopportuno che la legislazione comunitaria presenti ambiguità, ciò non è del tutto inedito; a volte, infatti, può risultare inevitabile. Proprio in tali circostanze la Corte viene chiamata ad interpretare la disposizione di cui trattasi.
47. Se l’art. 9, n. 2, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito dovesse essere interpretato dalla Corte, ritengo che, per analogia con la sentenza Silhouette, la conclusione sarebbe la stessa. Detta disposizione, tuttavia, non costituisce l’oggetto delle questioni sottoposte alla Corte nella presente causa.
Sulla sentenza Silhouette
48. La ricorrente sostiene che la Corte ha dichiarato a torto, nella sentenza Silhouette, che l’esaurimento internazionale poteva costituire un ostacolo al mercato interno: al contrario il funzionamento del mercato interno sarebbe garantito se si abolisse l’esaurimento comunitario e si applicasse quello internazionale.
49. Questa tesi potrebbe essere esatta se l’esaurimento internazionale fosse obbligatorio per tutti gli Stati membri. Tale soluzione, tuttavia, non è stata proposta (32). Come ho già rilevato (33), il giudice nazionale chiede se l’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale (v. la seconda questione, esaminata in precedenza) e, in caso affermativo, se tale disposizione sia invalida. Nella sentenza Silhouette, la Corte ha espressamente esaminato la questione se l’esaurimento internazionale facoltativo (34) costituisca un ostacolo al mercato interno e ha concluso che vietare siffatta opzione era «l’unica [interpretazione] pienamente atta a realizzare la finalità della direttiva [sui marchi d’impresa], che è quello di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Infatti, una situazione nella quale alcuni Stati membri potrebbero stabilire l’esaurimento internazionale e altri soltanto l’esaurimento comunitario creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi» (35).
50. La ricorrente tenta di minimizzare la rilevanza della sentenza Silhouette, affermando che le sentenze della Corte relative alle disposizioni di direttive diverse dalla direttiva sul diritto d’autore formulate in maniera analoga all’art. 4, n. 2, di detta direttiva sono irrilevanti ai fini della questione ora in esame.
51. Non sono d’accordo. La Corte ha sviluppato la dottrina dell’esaurimento comunitario in relazione a vari settori della proprietà intellettuale attraverso l’applicazione degli artt. 28 CE e 30 CE (36). Il legislatore comunitario ha espressamente previsto l’esaurimento comunitario per vari settori della proprietà intellettuale in diverse direttive di armonizzazione fondate sull’art. 95 CE (37). Il principio sottostante a tale dottrina, con riguardo a tutti i settori della proprietà intellettuale, deriva direttamente dall’imperativo della libera circolazione delle merci nel mercato interno. Al pari della direttiva sui marchi d’impresa, la direttiva sul diritto d’autore è fondata sull’art. 95 CE. Si tratta di una direttiva di armonizzazione e dal suo ampio preambolo emerge che il suo scopo principale consiste nel «garanti[re] l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno» ed al fine di «contribui[re] all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno» e [al] «buon funzionamento del mercato interno» (38). Non vedo motivi per non dare peso alle sentenze della Corte relative a disposizioni simili adottate in un contesto analogo.
52. È vero che, in linea di principio, non esiste alcuna norma preminente secondo la quale la portata geografica dell’esaurimento dev’essere identica per tutti i diritti di proprietà intellettuale armonizzati dal diritto comunitario. Tuttavia concordo con il Consiglio che sarebbe difficile giustificare il fatto di conferire all’autore di un’opera letteraria o artistica un diritto di distribuzione più limitato rispetto a quello riconosciuto all’autore di una banca di dati. Inoltre i materiali audiovisivi come quelli in discussione nella fattispecie sono spesso tutelati da diritti di marchio, oltre che dal diritto d’autore e dai diritti connessi. Pertanto stabilire l’esaurimento internazionale del diritto di distribuzione dell’autore non avrebbe l’effetto voluto dalla ricorrente nella presente causa, in quanto i titolari di tali diritti di marchio potrebbero in ogni caso opporsi alle importazioni parallele di registrazioni non commercializzate nella Comunità da tali titolari o con il loro consenso.
Sul principio di proporzionalità
53. La ricorrente, sostenuta dal governo polacco, afferma che, se l’applicazione uniforme dell’esaurimento internazionale produce lo stesso risultato sul mercato interno e risulta meno restrittiva rispetto all’esaurimento comunitario (come a suo avviso accadrebbe effettivamente), il principio di proporzionalità richiede che venga imposto l’esaurimento internazionale anziché quello comunitario.
54. Il principio di proporzionalità è spesso pertinente per valutare misure specifiche e scelte operate nell’ambito di una politica globale adottata dal legislatore comunitario. Tuttavia tale principio non può essere utilizzato come mezzo per giudicare la legittimità della scelta politica fondamentale operata dal legislatore comunitario tra esaurimento internazionale obbligatorio ed esaurimento regionale obbligatorio. Esula dalle funzioni della Corte cercare di valutare tali considerazioni di ordine politico (39).
55. Sempre in relazione al principio di proporzionalità, la ricorrente sostiene che il principio dell’esaurimento regionale non presenta alcun nesso con la lotta alla pirateria, scopo legittimo dell’art. 4, n. 2, della direttiva sul diritto d’autore. Conseguentemente la Commissione ha abusato dei suoi poteri.
56. Come osservano correttamente il Consiglio e la Commissione, la lotta alla pirateria non costituiva l’obiettivo principale per il cui conseguimento il legislatore comunitario ha adottato la disposizione. In ogni caso a me sembra che il fatto che il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisca per le copie pirata (in quanto tali copie non vengono messe in circolazione con il consenso dell’autore) dimostri che l’art. 4 costituisce effettivamente una disposizione adeguata per contrastare la distribuzione illegale.
57. Più in generale ritengo che il nocciolo dell’intero ricorso sia costituito in realtà dalla tesi vigorosamente difesa dalla ricorrente secondo cui il legislatore comunitario avrebbe operato una scelta politica errata optando per l’esaurimento regionale dei diritti anziché per il loro esaurimento internazionale. Se è perfettamente legittimo che la ricorrente deduca questa tesi e tenti di dimostrarne la fondatezza, la Corte non costituisce la sede adeguata in cui perseguire tale obiettivo.
Sulla concorrenza
58. La ricorrente e il governo polacco sostengono che la regola dell’esaurimento comunitario è in contrasto con lo scopo fondamentale della Comunità consistente nel promuovere una maggiore concorrenza all’interno dell’Unione. L’esaurimento comunitario altererebbe il bilanciamento degli interessi troppo in favore del titolare del diritto e limiterebbe la scelta dei consumatori.
59. Anche questo argomento riporta alla questione se l’esaurimento internazionale obbligatorio sarebbe stato una scelta politica migliore rispetto al divieto dell’esaurimento internazionale. In tal senso l’argomento non può essere preso in considerazione (40) e, nella misura in cui è semplicemente diretto a contestare il principio dell’esaurimento comunitario in quanto tale, a mio parere, non può essere accolto. Infatti la concorrenza all’interno del mercato unico si rafforza con l’eliminazione delle anomalie di mercato che si verificano quando alcuni Stati membri applicano l’esaurimento internazionale e altri no. Pertanto l’esaurimento comunitario rafforza la concorrenza all’interno del mercato unico: questo è infatti il suo obiettivo. Se la ricorrente intende migliorare la concorrenza a livello internazionale, posso solo concordare con il Parlamento che ciò non rientra tra gli obiettivi della Comunità.
Sulla libertà di espressione
60. La ricorrente deduce che il principio dell’esaurimento comunitario è incompatibile con la libertà di espressione sancita dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in quanto avrebbe l’effetto di vietare le importazioni da paesi terzi e quindi impedirebbe ai cittadini di ricevere informazioni.
61. A norma della disposizione citata ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. È pacifico che l’art. 10 include l’espressione di idee mediante film (41).
62. L’Unione europea deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione (42).
63. Ovviamente il divieto dell’esaurimento internazionale non equivale a vietare le importazioni da paesi terzi. Esso comporta semmai che alcuni beni tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi e non distribuiti nella Comunità possono non essere disponibili nella Comunità o essere disponibili solo a un prezzo superiore a quello minimo ottenibile al di fuori della Comunità.
64. Poiché il creatore di un bene del genere può fare in modo che esso sia disponibile nell’intera Comunità mettendolo in commercio in uno Stato membro, è evidente che il principio dell’esaurimento comunitario non lede la libertà dell’autore di comunicare idee.
65. D’altro canto, il divieto dell’esaurimento internazionale potrebbe incidere in linea di principio sul diritto di ricevere idee, in quanto una persona che intenda acquistare un prodotto all’interno della Comunità potrebbe trovarsi nell’impossibilità di farlo, o potrebbe farlo solo per un prezzo superiore a quello praticato al di fuori della Comunità. Tuttavia, la Corte dei diritti dell’uomo ha dichiarato che «il diritto alla libertà di ricevere informazioni implica in sostanza che uno Stato non possa impedire a una persona di ricevere informazioni che altri desiderano o potrebbero desiderare comunicarle» (43). Il divieto dell’esaurimento internazionale non comporta una restrizione di tale natura.
66. Quand’anche la Corte concludesse che nella fattispecie sussisteva una restrizione alla libertà di espressione, ritengo che tale restrizione sarebbe giustificabile. L’art. 10, n. 2, della Convenzione dispone che l’esercizio della libertà di espressione, «poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica (…), per la protezione (…) dei diritti altrui».
67. La Corte ha dichiarato che possono essere apportate restrizioni alla libertà di espressione, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto al loro scopo, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti tutelati. Occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta ed accertare, con riferimento a tutte le circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto equilibrio (44).
68. Sembra chiaro che la scelta dell’esaurimento comunitario obbligatorio, anziché dell’esaurimento internazionale facoltativo, rappresenta un bilanciamento soddisfacente degli interessi di cui si tratta. La regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale nella Comunità rispecchia inevitabilmente un tentativo di bilanciare interessi contrapposti, quello del titolare del diritto e quello alla libera circolazione delle merci. La direttiva sul diritto d’autore tenta espressamente di conseguire tale equilibrio: il preambolo evidenzia sia l’importanza del mercato interno (45) sia l’esigenza di un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale (46). Il terzo ‘considerando’ sottolinea inoltre che il legislatore era consapevole degli interessi contrapposti, laddove enuncia che l’armonizzazione proposta «riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale».
69. La Corte ha dichiarato che, ai sensi dell’art. 10, n. 2, della Convenzione, «specifiche restrizioni all’esercizio della libertà di espressione possono risultare giustificate alla luce dello scopo legittimo di tutelare i diritti altrui» (47).
70. La Corte ha inoltre dichiarato che il margine di valutazione discrezionale di cui dispongono le autorità competenti per stabilire dove si trovi il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e gli obiettivi menzionati all’art. 10, n. 2, è variabile per ciascuno degli scopi che giustificano la limitazione di tale diritto e secondo la natura delle attività considerate. Qualora l’esercizio della libertà non contribuisca ad un dibattito di interesse generale (48) e, per giunta, ci si collochi in un contesto in cui gli Stati hanno un certo margine di valutazione discrezionale, il controllo si limita alla verifica del carattere ragionevole e proporzionale dell’ingerenza. Altrettanto vale per l’utilizzo commerciale della libertà d’espressione (49).
71. Ritengo che, nella fattispecie, nulla indichi che la scelta del legislatore comunitario di optare per l’esaurimento comunitario obbligatorio anziché per l’esaurimento internazionale facoltativo fosse irragionevole o sproporzionata.
Sulla parità di trattamento
72. La ricorrente deduce che il principio dell’esaurimento comunitario contravviene al principio della parità di trattamento. A titolo d’esempio essa rileva che un produttore turco può controllare edizioni turche nell’Unione europea, mentre un produttore greco non ha tale possibilità. Per contro un licenziatario greco, ad esempio di un libro, ha accesso all’intera Unione europea, mentre uno turco no.
73. Tali esempi, tuttavia, riguardano, da un lato, un titolare di diritti o un licenziatario stabilito in un paese terzo e, dall’altro, un titolare di diritti o un licenziatario stabilito nella Comunità. Il principio della parità di trattamento richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato. Pertanto, come rilevano il Consiglio, il Parlamento e la Commissione, il principio della parità di trattamento, in ogni caso, non richiederebbe che tali situazioni fossero trattate in maniera analoga.
Fondamento normativo e accordi con paesi terzi
74. La ricorrente sostiene che la direttiva sul diritto d’autore è stata adottata su un fondamento normativo non corretto e che l’art. 4, n. 2, comporta un possibile conflitto con accordi stipulati con paesi terzi. Purtroppo la ricorrente non adduce ulteriori argomenti a sostegno di questa tesi (50).
75. Per quanto riguarda il fondamento normativo, concordo con il Consiglio e la Commissione che gli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE (51) consentono al legislatore di adottare misure necessarie per il funzionamento del mercato interno armonizzando le normative nazionali in materia di diritto d’autore. Lo scopo della direttiva, e in particolare dell’art. 4, consiste nella realizzazione del mercato interno (v. in particolare il terzo ‘considerando’ (52)). Il fatto di stabilire un criterio armonizzato a livello comunitario per l’esaurimento dei diritti di distribuzione consente innegabilmente di conseguire tale obiettivo, dal momento che, in caso contrario, nel mercato interno coesisterebbero due regimi diversi – proprio la situazione che ha indotto la Corte a confermare, nella sentenza Silhouette (53), che un’analoga armonizzazione nel contesto dei marchi d’impresa poteva fondarsi sull’art. 95 CE. Nessun elemento della direttiva sembra indicare che quest’ultima abbia uno scopo diverso. Il fatto che essa incida in modo diverso sulle imprese di paesi terzi e su quelle comunitarie non ha nulla a che vedere con il suo fondamento normativo.
76. Per quanto riguarda gli accordi con paesi terzi, la ricorrente non ha affermato che una convenzione internazionale o un accordo bilaterale stipulato dalla Comunità impone a quest’ultima di adottare l’esaurimento internazionale. Né si è affermato che il Consiglio fosse obbligato a tenere conto della situazione dei titolari di diritti di proprietà intellettuale di paesi terzi quando ha adottato la direttiva. Pertanto eventuali discriminazioni nei confronti di tali titolari di diritti non possono inficiare il provvedimento. Le misure concernenti il mercato interno sono atte, per natura, ad incidere sulle importazioni da paesi terzi. Nondimeno esse possono essere correttamente fondate sull’art. 95 CE (54).
Istruzione e patrimonio culturale
77. Infine la ricorrente deduce che il principio dell’esaurimento comunitario è in contrasto con il diritto all’istruzione (art. 153, n. 1, CE (55)) e con il patrimonio culturale danese ed europeo (art. 151 CE (56)).
78. La ricorrente sembra voler affermare che il diritto all’istruzione e lo sviluppo della cultura danese ed europea vengono lesi in quanto gli operatori economici degli Stati membri non potrebbero importare prodotti dall’esterno della Comunità e in particolare dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’art. 153, n. 1, CE, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione affermano in sostanza che la direttiva persegue anche l’obiettivo dell’istruzione (v. quattordicesimo ‘considerando’), che viene conseguito ammettendo una deroga al diritto d’autore nell’art. 5, n. 3, lett. a), che riguarda «l’utilizzo [che abbia] esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica». Gli aspetti culturali sono stati presi in considerazione dal Consiglio, come emerge dal nono, undicesimo e dodicesimo ‘considerando’. La Commissione osserva inoltre che non vede come l’art. 4 possa pregiudicare i diritti invocati. Neanch’io vedo come ciò potrebbe accadere.
Conclusione
79. Ritengo pertanto che le questioni sollevate dall’Østre Landsret debbano essere risolte come segue:
1) Dall’esame dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non sono emersi elementi tali da inficiare la validità della disposizione citata.
2) L’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29/CE osta a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – GU L 167, pag. 10.
3 – Nell’ambito del diritto comunitario, il diritto d’autore comprende i diritti esclusivi conferiti ad autori, compositori, artisti ecc., mentre i diritti connessi sono costituiti dai diritti analoghi riconosciuti ad esecutori (musicisti, attori ecc.) e imprenditori (editori, produttori di film ecc.).
4 – Art. 19.
5 – Mediante legge 17 dicembre 2002, n. 1051.
6 – Come si vedrà (paragrafi 38 e 39), il principio dell’esaurimento, quale sviluppato dalla Corte di giustizia, riguardava comprensibilmente solo l’esaurimento conseguente alla vendita nella Comunità. L’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) ha esteso la regola ai prodotti venduti con il consenso del titolare del diritto in qualsiasi luogo all’interno del SEE (v. artt. 6, 11 e 13 in combinato disposto con l’art. 2 del Protocollo n. 28 sulla proprietà intellettuale). Inoltre, la maggior parte delle direttive citate alle note 7-12 è stata estesa a tutti i paesi del SEE (gli Stati membri più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e le loro disposizioni in materia di esaurimento sono state modificate in modo da prevedere un esaurimento a livello dell’intero SEE. Ai fini dell’analisi della presente causa, i principi si applicano nello stesso modo all’esaurimento a livello dell’Unione europea e a quello a livello del SEE. Poiché tale distinzione è priva di incidenza sul caso in esame, nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò indifferentemente le espressioni «esaurimento comunitario» ed «esaurimento regionale».
7 – Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).
8 – Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).
9 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
10 – Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
11 – Art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).
12 – Art. 5, n. 5, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, 87/54/CEE, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU 1987, L 24, pag. 36).
13 – Citata al precedente paragrafo 7.
14 – Nota riguardante la versione inglese delle conclusioni.
15 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, COM(97) 628 def. (GU 1998, C 108, pag. 6).
16 – Citata alla nota 10.
17 – Sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96 (Racc. pag. I-4799).
18 – V. nota 6, relativa all’estensione all’intero SEE dell’art. 7, n. 1.
19 – Punto 18.
20 – V. infra, paragrafi 38-40.
21 – Punto 21.
22 – Paragrafo 17.
23 – Sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70 (Racc. pag. 487).
24 – V. nota 3.
25 – Punti 12 e 13.
26 – Sentenza 22 gennaio 1981, causa 58/80 (Racc. pag. 181).
27 – Punto 12.
28 – Sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthrop (Racc. pag. 1183).
29 – Sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Sterling Drug (Racc. pag. 1147).
30 – Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore, del 24 gennaio 1991 (GU C 53, pag. 53).
31 – COM(90) 586 def., commentario dell’art. 7, n. 2, precursore dell’art. 9, n. 2.
32 – Né, in realtà, è stata proposta nella causa Silhouette: v. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, paragrafo 31 e il punto 19 della sentenza.
33 – Paragrafo 17.
34 – Vale a dire, il fatto di consentire agli Stati membri, qualora optassero per tale alternativa, di mantenere l’esaurimento internazionale in aggiunta all’esaurimento comunitario (obbligatorio) istituito dal legislatore comunitario.
35 – Punto 27. V. anche paragrafi 41 e 42 delle conclusioni.
36 – V. precedenti paragrafi 38-40.
37 – Direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito, citata alla nota 7, direttiva sui programmi per elaboratore, citata alla nota 8, direttiva sulle banche di dati, citata alla nota 9, direttiva sui marchi d’impresa, citata alla nota 10, direttiva 98/71, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, citata alla nota 11 e direttiva 87/54, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, citata alla nota 12.
38 – Primo, terzo e settimo ‘considerando’, citati al precedente paragrafo 7.
39 – Conclusioni nella causa Silhouette, paragrafo 51. Va inoltre rilevato che la questione del giudice nazionale non riguarda l’imposizione dell’esaurimento internazionale obbligatorio.
40 – Si può osservare che lo stesso argomento è stato dedotto senza successo nella causa Silhouette: v. paragrafi 48-53 delle conclusioni.
41 – Come ha ammesso la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Otto‑Preminger-Institut/Austria, A 295-A (1994).
42 – Art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, che ribadisce principi sviluppati da una giurisprudenza costante (v. ad esempio sentenza 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punti 71-73 e giurisprudenza ivi citata).
43 – Sentenza Leander/Svezia, A 116 (1987), punto 74 (il corsivo è mio).
44 – Sentenza Schmidberger, citata alla nota 42, punti 80 e 81.
45 – V., in particolare, primo, terzo e settimo ‘considerando’, citati al precedente paragrafo 7.
46 – V., in particolare, quarto, nono e decimo ‘considerando’, citati al precedente paragrafo 7.
47 – Sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 46). In tale contesto si può osservare che l’art. 1 del Primo protocollo della Convenzione tutela il diritto di proprietà, che include la proprietà intellettuale: v. sentenza Smith Kline e French Laboratories/Paesi Bassi, 66 DR 70, pag. 79 (1990).
48 – Nel senso della partecipazione a un dibattito di interesse generale, v. sentenza VGT Verein gegen Tierfabriken/Svizzera, Reports of Judgments and Decisions 2001-VI, punti 69-70, che cita la sentenza Hertel/Svizzera, Reports 1998-VI, pagg. 2325-26, in cui la Corte dei diritti dell’uomo ha dichiarato quanto segue : «Occorre tuttavia ridurre il margine di discrezionalità quando sono in gioco non solo dichiarazioni di natura puramente “commerciale” di un determinato individuo, ma la sua partecipazione a un dibattito di interesse generale, ad esempio sulla sanità pubblica» (punto 47).
49 – Sentenza 25 marzo 2004, causa C-71/02, Karner (Racc. pag. I-3025, punto 51), che cita la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (compresa la sentenza VGT Verein gegen Tierfabriken, richiamata alla nota 48).
50 – Benché egli abbia espresso all'udienza il punto di vista che la mancanza di fondamento normativo derivasse dal fatto che l'imposizione dell'esaurimento comunitario restringe la concorrenza. Tale argomento è stato esaminato nei precedenti paragrafi 57 e 58.
51 – V. precedente paragrafo 6.
52 – Citato al precedente paragrafo 7.
53 – Citata alla nota 17.
54 – V. anche le conclusioni nella causa Silhouette, paragrafo 46, in cui si rileva che l’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa, se interpretata nel senso che vieta l’esaurimento internazionale, non «regolerebbe le relazioni tra Stati membri e Stati terzi» e i punti 28 e 29 della sentenza in detta causa.
55 – «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione (…)».
56 – «La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri (…)».