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Document 62003TO0369(01)
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 14 December 2005. # Arizona Chemical BV and Others v Commission of the European Communities. # Directive 67/548/EEC - Refusal to declassify rosin as a dangerous substance - Action for annulment - Act not open to challenge - Action for damages -Limitation - Plea of illegality - Inadmissibility. # Case T-369/03.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 dicembre 2005.
Arizona Chemical BV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Direttiva 67/548/CEE - Diniego di declassificazione della colofonia come sostanza pericolosa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Eccezione di illegittimità - Irricevibilità.
Causa T-369/03.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 dicembre 2005.
Arizona Chemical BV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Direttiva 67/548/CEE - Diniego di declassificazione della colofonia come sostanza pericolosa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Eccezione di illegittimità - Irricevibilità.
Causa T-369/03.
Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-05839
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:458
Causa T-369/03
Arizona Chemical BV e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Direttiva 67/548/CEE — Diniego di declassamento della colofonia come sostanza pericolosa — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Eccezione di illegittimità — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Procedimento di adeguamento al progresso tecnico della direttiva relativa alla classificazione delle sostanze pericolose — Lettera della Commissione che rigetta la domanda di taluni produttori di una sostanza di declassificazione di quest’ultima — Esclusione
(Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 67/548, art. 29)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose — Direttiva che non conferisce agli operatori interessati garanzie procedurali — Ricorso di detti operatori contro un atto che rientra nel procedimento di modifica della direttiva — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 67/548, art. 14 e allegato VI, punti 1.7.2, terzo comma, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atti di portata generale — Obbligo di diligenza — Obbligo che non conferisce un diritto di ricorso agli operatori aventi partecipato al procedimento di adozione
(Art. 230, quarto comma, CE)
4. Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità a causa di un atto di portata generale — Data dell’apparizione degli effetti dannosi dell’atto
(Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
5. Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Danno che si produce in modo continuato — Data da prendere in considerazione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
6. Procedura — Atto introduttivo — Requisiti formali — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi invocati — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria — Inosservanza di detti requisiti — Eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
1. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto dai produttori di una sostanza iscritta, in quanto sostanza sensibilizzante, nell’allegato I della direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, contro il diniego loro opposto dalla Commissione di presentare al comitato di regolamentazione una proposta di modifica della detta direttiva, nell’ambito del procedimento del ventinovesimo adeguamento della direttiva al progresso tecnico, ai fini della declassificazione di detta sostanza.
Infatti, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta ad una richiesta formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere qualificata come decisione ai sensi dell’art. 230 CE, in quanto costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento, ex art. 230 CE, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in forma caratterizzata la situazione giuridica di quest’ultimo.
A questo proposito, l’atto impugnato rientra nella procedura di esame preliminare delle proprietà intrinseche delle sostanze in questione, la quale, lungi dal considerare gli interessi individuali degli operatori coinvolti o dal preparare una decisione a carattere individuale nei loro confronti, non è altro che la fase preliminare alla preparazione di un atto di portata generale, vale a dire una proposta di modifica di una direttiva, quale prevista dall’art. 29 della direttiva 67/548. Inoltre, sarebbe in contrasto con i principi sopraesposti fornire ai singoli la possibilità di trasformare la procedura che porta all’adozione di misure di portata generale modificative della direttiva 67/548 in una procedura a carattere individuale, mediante l’invio alla Commissione di una richiesta scritta cui tale istituzione è tenuta a rispondere in virtù della regola generale di buona condotta sancita dall’art. 21, terzo comma, CE. Tale risposta, anche qualora presenti carattere definitivo, non è idonea a modificare la natura giuridica della procedura che porta alla classificazione o alla declassificazione di sostanze, e neppure è sufficiente, di per sé sola, per conferire la legittimazione ad agire al suo destinatario.
Peraltro, il rifiuto di un’istituzione comunitaria di revocare o di modificare un atto costituisce esso stesso un atto suscettibile di un controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 230 CE, solo se l’atto che l’istituzione comunitaria si rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione. Orbene, neppure la proposta di modifica della detta direttiva richiesta dai ricorrenti costituirebbe un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE in virtù del suo carattere puramente intermedio e preparatorio, poiché, quanto agli atti o alle decisioni la cui elaborazione avviene in più fasi, in linea di principio costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che esprimono definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione degli atti intermedi il cui obiettivo è di preparare la decisione finale.
(v. punti 56, 60, 63-64, 66)
2. Il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto comunitario non è idoneo a individualizzare tale soggetto in rapporto all’atto in questione, ciò che implica necessariamente che quest’ultimo produca effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, a meno che la normativa comunitaria applicabile non gli conceda determinate garanzie procedurali. Pertanto, quanto in particolare ad atti di portata generale, per i quali, in via di principio, né il processo di elaborazione né la natura impongono, in forza dei principi generali di diritto comunitario, quale il diritto di essere sentiti, la partecipazione dei soggetti che subiscono pregiudizio dagli atti stessi, a meno che la partecipazione a detta procedura sia espressamente prevista, in assenza di diritti procedurali espressamente garantiti, sarebbe contrario alla lettera e allo spirito dell’art. 230 CE consentire a qualsiasi singolo, per avere questi partecipato all’elaborazione di un atto di natura normativa, di proporre poi ricorso contro quest’ultimo.
A questo proposito, la direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio, e all’etichettatura delle sostanze pericolose, non contiene alcuna disposizione volta a conferire agli operatori economici interessati, quali le imprese di produzione e di vendita della colofonia e dei suoi derivati, il potere di dare avvio alla procedura di adeguamento di detta direttiva al progresso tecnico, né alcuna norma che imponga alla Commissione, prima di presentare una proposta di adeguamento, di seguire una procedura nell’ambito della quale tali operatori beneficerebbero di garanzie procedurali. In particolare, il punto 1.7.2, terzo comma, dell'allegato VI della detta direttiva, che prevede la facoltà degli operatori interessati di presentare, quanto dispongono di nuove informazioni, una proposta alle autorità competenti di uno Stato membro, nonché i punti 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 del detto allegato e l’art. 14 della stessa direttiva, riguardante obblighi di informazione di detti operatori, non sono costitutivi di una qualsiasi garanzia procedurale, a livello comunitario, a favore di questi ultimi. Le dette disposizioni non sono quindi tali da rendere ricevibile il ricorso presentato da detti operatori contro il rifiuto opposto dalla Commissione di presentare, nell’ambito di detto procedimento d’adeguamento, una proposta di modifica al comitato di regolamentazione.
(v. punti 72-74, 76-78, 80)
3. Nell’ambito di un procedimento inteso all’adozione di misure di portata generale, l’obbligo di diligenza che incombe alle istituzioni costituisce essenzialmente una garanzia procedurale obiettiva, scaturente da un obbligo assoluto ed incondizionato dell’istituzione comunitaria relativo all’elaborazione dell’atto, e non dall’esercizio di un qualsivoglia diritto individuale. Ne consegue che tale obbligo, che ha una portata diversa da quella esistente nei procedimenti amministrativi destinati all’adozione di atti a carattere individuale, non conferisce direttamente diritti agli operatori partecipanti al procedimento di adozione e non consente agli stessi l’accesso al giudice comunitario.
(v. punti 86-88)
4. Il termine di prescrizione di cinque anni, previsto ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, per le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale non può cominciare a decorrere prima che siano soddisfatte tutte le condizioni alle quali è subordinato l’obbligo di risarcimento. Tali condizioni sono l’esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, l’effettività del danno asserito e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno affermato. La condizione relativa all’esistenza di un danno certo è soddisfatta qualora il danno sia imminente e prevedibile con sufficiente sicurezza, anche se la sua entità non è ancora esattamente determinabile.
Nel caso in cui la responsabilità della Comunità derivi da un atto di portata generale, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell’atto e, quindi, prima del momento in cui gli interessati abbiano subito un danno certo.
(v. punti 106-107)
5. Nel caso di un danno idoneo a prodursi in modo continuato, il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia si applica, in base alla data dell’atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni tale data, senza pregiudizio per eventuali diritti sorti nel corso dei periodi successivi. A questo proposito, detto art. 46 indica quale atto interruttivo della prescrizione tanto il ricorso introduttivo presentato dinanzi alla Corte, quanto la previa richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente.
(v. punto 116)
6. In forza dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al contenuto del ricorso e la cui inosservanza costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico, ogni ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Per quanto riguarda più specificamente un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente causati da un’istituzione comunitaria, tale ricorso deve indicare gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che sussista un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno da lui asseritamente subito, nonché la natura e l’entità di tale danno.
(v. punti 119-120)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
14 dicembre 2005 (*)
«Direttiva 67/548/CEE – Diniego di declassamento della colofonia come sostanza pericolosa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Ricorso per risarcimento danni – Prescrizione – Eccezione di illegittimità – Irricevibilità»
Nella causa T‑369/03,
Arizona Chemical BV, con sede in Huizen (Paesi Bassi),
Eastman Belgium BVBA, con sede in Kallo (Belgio),
Resinall Europe BVBA, con sede in Bruges (Belgio),
Cray Valley Ibérica, SA, con sede in Madrid (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento di un atto della Commissione che ha respinto la richiesta delle ricorrenti intesa ad ottenere la cancellazione della sostanza denominata colofonia dall’elenco delle sostanze sensibilizzanti di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento del danno subito,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere : sig. E. Coulon,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1. Disposizioni pertinenti del Trattato CE
1 L’art. 95 CE dispone quanto segue:
«1. In deroga all’articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
(...)
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
(...)»
2. Classificazione come sostanza pericolosa
2 La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), come modificata in particolare dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE (GU L 154, pag. 1), stabilisce delle regole relative alla commercializzazione di talune «sostanze», definite come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».
3 Successivamente alla sua adozione, la direttiva 67/548 è stata più volte modificata, da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità) (GU L 122, pag. 36), nonché dalla direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1).
4 L’art. 4, n. 1, della direttiva 67/548, come modificata (in prosieguo: la «direttiva 67/548»), dispone che le sostanze sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui all’art. 2, n. 2, della direttiva stessa.
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, «sono considerati “pericolosi” le sostanze ed i preparati:
(...)
k) sensibilizza[nti]: le sostanze o i preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
l) cancerogeni: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
m) mutageni: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
n) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;
(...)»
6 L’art. 4, n. 2, stabilisce che «[i] principi generali riguardanti la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti dall’allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi contenute in direttive specifiche».
7 L’art. 4, n. 3, così dispone:
«L’allegato I contiene l’elenco delle sostanze, classificate in base ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2, con la loro classificazione ed etichettatura armonizzata. L’inserimento di una sostanza nell’allegato I, con la relativa classificazione ed etichettatura armonizzata, è deciso conformemente alla procedura di cui all’articolo 29».
8 La classificazione di una sostanza come «pericolosa» comporta, quale condizione preliminare alla sua commercializzazione, l’apposizione sul suo imballaggio di una specifica etichettatura recante, in particolare, simboli di pericolo, frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso della sostanza (frasi R), nonché frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all’uso della sostanza stessa (frasi S). Per quanto riguarda più specificamente le frasi R, l’art. 23, n. 2, della direttiva 67/548 dispone quanto segue:
«Ogni imballaggio deve recare in caratteri leggibili e indelebili quanto segue:
(...)
d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso della sostanza (frasi R). Le frasi R vanno formulate secondo le modalità dell’allegato III. Nell’allegato I sono contenute le frasi R da usare per ciascuna sostanza (...)»
9 L’allegato VI, punto 1.1, della direttiva 67/548 così recita:
«L’obiettivo della classificazione è l’identificazione di tutte le proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e dei preparati che possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione. Dopo l’identificazione delle proprietà pericolose, la sostanza o il preparato devono essere etichettati per indicare il pericolo o i pericoli, al fine di proteggere l’utilizzatore, il pubblico e l’ambiente».
10 L’allegato VI, punto 1.7.2, terzo comma, dispone quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 6, laddove sia stata applicata la procedura di cui sopra e si temano possibili incongruenze, può essere presentata una proposta di inserimento della classificazione provvisoria nell’allegato I. Tale proposta deve essere presentata ad uno degli Stati membri e corredata di opportuni dati scientifici (cfr. anche il punto 4.1)».
11 L’allegato VI, punto 4.1.2, prevede quanto segue:
«Il fabbricante, distributore o importatore che disponga di informazioni secondo cui una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto ad etichettarla a titolo provvisorio conformemente ai suddetti criteri, in base ad una valutazione dei riscontri evidenti ad opera di una persona competente».
12 Ai sensi del punto 4.1.3, «[i]l fabbricante, distributore o importatore è tenuto a presentare il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato un documento sintetico che contenga tutte le informazioni sull’argomento (...)».
13 Al punto 4.1.4 si precisa quanto segue:
«Inoltre, il fabbricante, distributore o importatore in possesso di nuovi dati relativi alla classificazione e all’etichettatura di una sostanza in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto a presentarli il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato».
14 Il punto 4.1.5 è formulato nei seguenti termini:
«Affinché la classificazione venga rapidamente armonizzata a livello comunitario in conformità alla procedura di cui all’articolo 28 della presente direttiva, gli Stati membri che dispongono di informazioni, fornite dal fabbricante o da altri, che indichino l’opportunità di classificare una sostanza in una delle categorie anzidette, devono immediatamente inviarle alla Commissione assieme ad una proposta di classificazione ed etichettatura.
La Commissione comunica agli altri Stati membri le proposte di classificazione e di etichettatura ad essa pervenute. Gli Stati membri possono rivolgersi alla Commissione per ottenere tutte le informazioni ricevute.
(…)»
15 I punti 4.2.1 «Sostanze cancerogene», 4.2.2 «Sostanze mutagene» e 4.2.3 «Sostanze tossiche per la riproduzione» dell’allegato VI precisano le caratteristiche dannose delle sostanze pericolose contemplate, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. l)‑n), e le suddividono in tre categorie in base al loro grado di pericolosità dimostrata o presunta.
16 Infine, l’art. 14, n. 1, della direttiva 67/548 impone agli operatori che abbiano già notificato una sostanza alcuni obblighi di ulteriore informazione nei confronti delle autorità nazionali competenti. L’art. 14, n. 2, fa obbligo agli importatori di vigilare affinché talune condizioni vengano rispettate dal fabbricante stabilito fuori della Comunità e dal suo rappresentante esclusivo che abbia importato e notificato la sostanza in questione in conformità dell’art. 2, n. 1, lett. d).
3. Adattamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
17 L’art. 28 della direttiva 67/548 così dispone:
«Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 29».
18 In pratica, la Commissione, allorché inizia ad elaborare un primo progetto di misure di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, consulta il gruppo di lavoro sulla classificazione e l’etichettatura (in prosieguo: il «gruppo di lavoro»). Questo gruppo è composto di esperti in tossicologia e in classificazione designati dagli Stati membri, di rappresentanti dell’industria chimica, nonché di rappresentanti del settore dell’industria più specificamente interessato dai prodotti di cui trattasi. Previa consultazione del gruppo di lavoro, la Commissione sottopone il progetto di misure al comitato istituito dall’art. 29 della direttiva 67/548 (in prosieguo: il «comitato di regolamentazione»).
19 L’art. 29 della direttiva 67/548, come modificato dal regolamento n. 807/2003, così dispone:
«1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi».
20 L’art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), dispone, sotto il titolo «Procedura di regolamentazione», quanto segue:
«1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafo 2, [CE] per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta, fatto salvo l’articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.
5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 [CE] eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.
6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.
Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.
Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto».
21 La direttiva 67/548 non prevede disposizioni particolari per la declassificazione di una sostanza non più rispondente ai pertinenti criteri di pericolosità. Tuttavia, l’art. 5 della direttiva 67/548, riguardante gli «Obblighi degli Stati membri», stabilisce, al paragrafo 2, che talune misure necessarie adottate dagli Stati membri «sono valide fino al momento dell’inserimento della sostanza nell’allegato I o sino al momento in cui è adottata, conformemente alla procedura di cui all’articolo 29, la decisione di non inserirla nello stesso allegato».
Fatti e procedimento
22 Le ricorrenti producono e vendono colofonia nonché derivati di tale sostanza.
23 La colofonia è una sostanza naturale estratta dai pini ed utilizzata per le sue proprietà adesive e idrorepellenti. Essa viene impiegata per la preparazione di numerosi prodotti, quali la carta, gli adesivi, le vernici ed i cosmetici.
24 In applicazione della direttiva della Commissione 1° settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 258, pag. 29), la colofonia è stata classificata nell’allegato I della direttiva 67/548 come sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle ed è stata associata alla frase di rischio R 42/43, che è così formulata: «Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle».
25 In applicazione della direttiva della Commissione 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 381, pag. 1), la colofonia è stata ritirata dalla classe R 42. Essa è tuttavia rimasta iscritta nell’allegato I quale sostanza sensibilizzante, accompagnata dalla frase di rischio R 43, che è così formulata: «Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle». Quanto all’etichettatura, il prodotto deve recare il simbolo Xi «irritante», nonché le menzioni S 2 «Conservare fuori della portata dei bambini», S 24 «Evitare il contatto con la pelle» e S 37 «Usare guanti adatti». Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della direttiva 94/69, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla detta direttiva entro il 1° settembre 1996. Tale classificazione è tuttora in vigore.
26 Successivamente a tale modifica, le ricorrenti hanno raccolto e sottoposto dati ed argomenti scientifici all’Ufficio europeo delle sostanze chimiche ed al gruppo di lavoro, al fine di dimostrare, da un lato, che la classificazione della colofonia sotto la menzione R 43 era scientificamente inesatta e, dall’altro, che soltanto la forma ossidata della colofonia, che costituisce una sostanza distinta, era idonea ad avere effetti sensibilizzanti.
27 In occasione della riunione del mese di ottobre 1999, il gruppo di lavoro ha concluso che la declassificazione della colofonia era «scientificamente giustificata». Esso ha tuttavia aggiunto che la detta declassificazione avrebbe portato ad una «diminuzione del livello di protezione previsto dal quadro giuridico‑normativo attuale nonché dei mezzi di controllo disponibili». Il gruppo di lavoro ha altresì deciso di «proseguire le ricerche in vista di una soluzione nell’ambito delle direttive sulle sostanze e sui preparati che sia scientificamente più esatta e mantenga il livello di protezione».
28 Nel settembre 2002 il gruppo di lavoro ha ripetuto le proprie constatazioni secondo cui, ancorché «scientificamente giustificata», la declassificazione della colofonia avrebbe portato a una «diminuzione del livello di protezione previsto dal quadro giuridico‑normativo attuale nonché dei mezzi di controllo disponibili». Di conseguenza, esso ha concluso che la colofonia «non doveva essere declassificata in quanto sostanza dalle proprietà sensibilizzanti e non doveva più costituire oggetto di discussioni sulla base dei dati esistenti».
29 Con lettera 23 giugno 2003, le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di prendere le misure necessarie ai fini della declassificazione della colofonia quale sostanza sensibilizzante per la pelle.
30 Con lettera 20 agosto 2003 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), la Commissione ha segnatamente indicato alle ricorrenti che la colofonia fresca, in occasione della sua immissione sul mercato e della sua utilizzazione, reagiva a composti sensibilizzanti per contatto con l’ossigeno dell’aria dell’ambiente e che, di conseguenza, la colofonia conteneva normalmente della colofonia ossidata che provoca effetti sensibilizzanti. L’atto impugnato precisa altresì che la «colofonia è considerata come uno dei dieci principali allergeni». Esso termina con l’affermazione che le ricorrenti non hanno presentato «motivi atti a giustificare la declassificazione della colofonia».
31 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2003, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, con il quale chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare l’atto impugnato;
– constatare l’illegittimità dell’iscrizione della colofonia nell’allegato I della direttiva 67/548;
– in subordine, dichiarare inapplicabile alle ricorrenti l’iscrizione della colofonia nell’allegato I della direttiva 67/548, a norma dell’art. 241 CE;
– condannare la convenuta a risarcire il danno subito a causa dell’adozione dell’atto impugnato;
– condannare la convenuta alle spese.
32 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2003, le ricorrenti, in applicazione degli artt. 242 CE e 243 CE, hanno depositato una domanda di provvedimenti provvisori. Con ordinanza 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, Arizona Chemical e a./Commissione (Racc. pag. II‑205), il Presidente del Tribunale ha respinto la detta domanda.
33 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2004, la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni in merito a tale eccezione il 12 marzo 2004.
34 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2004, la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della convenuta.
35 Con ordinanza 16 luglio 2004, il Presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. La parte interveniente ha depositato la propria memoria di intervento il 15 settembre 2004.
In diritto
36 In forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte ne fa richiesta, il Tribunale può pronunciarsi sull’irricevibilità senza impegnare la discussione sul merito. In conformità del paragrafo 3 dello stesso articolo, il seguito del procedimento è orale, salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale considera, nella fattispecie, di essere sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre aprire la fase orale.
37 L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’atto impugnato, la domanda di risarcimento danni e, infine, l’eccezione di illegittimità sollevata dalle ricorrenti a norma dell’art. 241 CE.
1. Sulla ricevibilità della domanda di annullamento dell’atto impugnato
Argomenti delle parti
38 La convenuta, sostenuta dalla parte interveniente, ritiene che la domanda di annullamento dell’atto impugnato sia irricevibile.
39 Le ricorrenti chiedono preliminarmente al Tribunale, avvalendosi dell’art. 114, n. 4, del regolamento di procedura, di intraprendere direttamente l’esame del merito della presente controversia in conformità della giurisprudenza (sentenze della Corte 27 ottobre 1977, cause riunite 126/75, 34/76 e 92/76, Giry/Commissione, Racc. pag. 1937 ; 28 settembre 1983, cause riunite da 193/82 a 198/82, Rosani e a./Consiglio, Racc. pag. 2841; 15 marzo 1984, causa 64/82, Tradax/Commissione, Racc. pag. 1359, e 20 marzo 1997, causa C‑57/95, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1627, punti 9 e 10), a motivo della particolare complessità della legislazione in questione nonché della loro situazione giuridica. In via subordinata, le ricorrenti chiedono al Tribunale, a norma dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, di ordinare che il seguito del procedimento relativo all’eccezione di irricevibilità si svolga in forma orale e di fissare una data di udienza. In ogni caso, ad avviso delle ricorrenti, consegue dal principio di legalità e dal diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo che il Tribunale, in quanto «ultima istanza di ricorso» nella fattispecie, debba occuparsi del merito della controversia.
40 Le ricorrenti sostengono che la domanda di annullamento è ricevibile ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in quanto l’atto impugnato, firmato da un direttore, è stato ad esse direttamente inviato ed esprime in maniera definitiva ed ufficiale la posizione della convenuta rispetto alla loro richiesta «precisa e formale». In tale contesto, secondo una costante giurisprudenza, la forma particolare nella quale l’atto è stato adottato sarebbe irrilevante, posto che la possibilità di impugnare quest’ultimo mediante un ricorso di annullamento deve essere determinata in base alla sostanza dell’atto stesso. Inoltre, il carattere definitivo dell’atto impugnato non può essere rimesso in discussione per il semplice fatto che la valutazione in esso contenuta promana dai servizi della Commissione (ordinanza del Tribunale 4 maggio 1998, causa T‑84/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II‑795, punto 48). Le ricorrenti reputano inoltre che esse, in quanto destinatarie dell’atto impugnato, non debbano dimostrare che quest’ultimo le «riguarda[...] direttamente ed individualmente» ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
41 Inoltre, secondo le ricorrenti, l’atto impugnato non può essere qualificato come misura meramente preparatoria o legislativa, non impugnabile con un ricorso di annullamento. A loro avviso, l’atto impugnato ha carattere amministrativo e produce effetti giuridici obbligatori, in quanto esprime in maniera definitiva la valutazione della convenuta riguardo alla richiesta di declassificazione e ai pertinenti dati che esse ricorrenti hanno presentato a sostegno di tale richiesta, respingendo quest’ultima e mettendo così fine al procedimento amministrativo di esame della colofonia (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10, e sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 42). Infatti, nell’ambito dei poteri che le sono conferiti dalla direttiva 67/548, la Commissione procederebbe ad una valutazione amministrativa con l’aiuto del gruppo di lavoro e delle imprese del settore la cui partecipazione, mediante la fornitura di dati e a motivo delle loro conoscenze tecniche e della loro esperienza quanto ai prodotti in questione, sarebbe indispensabile.
42 Inoltre, la convenuta sosterrebbe erroneamente che le ricorrenti non svolgono alcun ruolo nella procedura di classificazione, avendo la stessa Commissione esplicitamente riconosciuto nella sua relazione sull’applicazione della direttiva 67/548 che «la classificazione e l’etichettatura “armonizzate” [erano] garantite da un gruppo di lavoro costituito da esperti della Commissione e degli Stati membri, con la partecipazione dell’industria» e che «le sostanze chimiche industriali esaminate [venivano] proposte dagli Stati membri e, in minor misura, dall’industria». Secondo le ricorrenti, la convenuta travisa anche la portata dell’art. 14 della direttiva 67/548, che imporrebbe alle ricorrenti di informare le autorità competenti «delle nuove conoscenze (...) di cui [esse possano] ragionevolmente entrare in possesso». Nel caso di specie, le ricorrenti avrebbero attivamente partecipato da più di dieci anni al procedimento amministrativo di esame della colofonia presentando dati ed osservazioni.
43 Ne conseguirebbe che la Commissione, per una classificazione corretta della colofonia, era tenuta a procedere ad un esame diligente ed imparziale degli elementi che le erano stati sottoposti dalle ricorrenti (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, e sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/Commissione, Racc. pag. II‑313). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501), «un’impresa dovrebbe avere la possibilità di contestare un regolamento (...) qualora (...) essa abbia svolto un ruolo importante nel procedimento che ha portato all’adozione del regolamento».
44 Le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto afferma la convenuta, esse non hanno «dato inizio» ad una procedura regolamentare di adeguamento al progresso tecnico. L’atto impugnato non costituirebbe una proposta ai sensi dell’ordinanza del Tribunale 15 maggio 1997, causa T‑175/96, Berthu/Commissione (Racc. pag. II‑811), a causa dell’assenza, nel caso di specie, di qualsiasi proposta della Commissione. Quest’ultima avrebbe deciso che la colofonia non sarebbe stata declassificata e, su tale base, avrebbe chiuso la procedura amministrativa di esame senza nemmeno preparare una proposta formale relativa alla colofonia. Le ricorrenti ritengono più in particolare che, in assenza di una proposta di declassificazione della colofonia in base alla procedura prevista dall’art. 29 della direttiva 67/548, il comitato di regolamentazione non possa statuire ultra petita e procedere a tale adeguamento. Ciò dimostrerebbe che la decisione della convenuta di non proporre la declassificazione della colofonia costituisce una decisione definitiva. Allo stesso modo, tale decisione, cui farebbe eco l’atto impugnato, costituirebbe una misura definitiva nei confronti delle ricorrenti.
45 Secondo le ricorrenti, l’atto impugnato deve essere assimilato ad una decisione di archiviazione o di rigetto di una denuncia nel settore del diritto comunitario della concorrenza (sentenza della Corte 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045; 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, e 16 giugno 1994, causa C‑39/93, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I‑2681; sentenze del Tribunale 17 febbraio 2000, causa T‑241/97, Stork Amsterdam/Commissione, Racc. pag. II‑309, e max.mobil/Commissione, punto 43 supra) ovvero ad una decisione – impugnabile in quanto produttiva di effetti giuridici definitivi – di avvio della procedura di esame di aiuti di Stato prevista dall’art. 88, n. 2, CE (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C‑47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4145, e causa C‑312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4117; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T‑127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II‑3437).
46 Posto che il presente ricorso è diretto, secondo le ricorrenti, contro una decisione di rigetto di una denuncia, l’obbligo di trattare in maniera diligente ed imparziale quest’ultima deriverebbe da un principio generale di diritto comunitario, sancito dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1), ai sensi del quale «[o]gni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione». L’obbligo della Commissione di procedere ad un esame diligente ed imparziale dell’insieme degli elementi di fatto e di diritto che vengono portati alla sua conoscenza dai denuncianti sarebbe stato inoltre riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di diritto comunitario della concorrenza e degli aiuti di Stato (sentenze della Corte BAT e Reynolds/Commissione, punto 45 supra, punto 20, e 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione, Racc. p. I‑3875, punto 45; sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 79; 15 settembre 1998, causa T‑95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II‑3407, punto 53, e max.mobil/Commissione, punto 43 supra). Secondo le ricorrenti, l’eccezione di irricevibilità dovrebbe essere respinta «sulla sola base» della sentenza max.mobil/Commissione, punto 43 supra (punto 71), posto che esse sono le destinatarie dell’atto impugnato che respinge il loro reclamo e che il Tribunale deve esercitare il suo controllo sulla questione se la Commissione abbia correttamente esaminato tale reclamo.
47 Le ricorrenti sostengono che, per analogia, l’art. 95 CE crea una legittima aspettativa quanto al fatto che qualsiasi misura in materia di sanità pubblica, quale la classificazione della colofonia tra le sostanze sensibilizzanti per la pelle, sia fondata sulle informazioni più recenti tenendo conto di «qualsiasi nuova evoluzione basata su fatti scientifici», e che il rispetto dell’obbligo della Commissione di procedere ad un esame diligente ed imparziale deve essere sottoposto ad un controllo giurisdizionale (sentenza max.mobil/Commissione, punto 43 supra, punto 56), e ciò indipendentemente dalla forma dell’atto con il quale la Commissione pone termine alla procedura amministrativa di esame, qualora tale atto produca effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in modo caratterizzato la sua situazione giuridica (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, causa T‑120/96, Lilly Industries/Commissione, Racc. pag. II‑2571, punti 49 e 55). Un tale pregiudizio per gli interessi delle ricorrenti ed una tale modifica della loro situazione giuridica sussisterebbero nel caso di specie a motivo del carattere decisorio dell’atto impugnato quanto alla questione della classificazione della colofonia, nonché a motivo del fatto che tale atto reca pregiudizio ai loro prodotti.
48 Le ricorrenti fanno infine osservare che l’annullamento dell’atto impugnato porterebbe alla conseguenza giuridica di obbligare la Commissione ad adottare le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza comporta e dunque a procedere alla declassificazione della colofonia da esse richiesta (sentenze della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16; sentenza del Tribunale 9 novembre 1994, causa T‑46/92, Scottish Football/Commissione, Racc. pag. II‑1039, punto 14), ciò che dimostrerebbe che esse hanno un legittimo interesse a che il Tribunale affermi chiaramente le condizioni alle quali la Commissione è tenuta a proporre una tale declassificazione.
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
49 In via preliminare, il Tribunale reputa necessario collocare nel suo contesto fattuale e giuridico la richiesta iniziale delle ricorrenti che ha portato all’adozione dell’atto impugnato.
50 A questo proposito, il Tribunale constata, in primo luogo, che la richiesta delle ricorrenti rivolta alla Commissione e diretta ad ottenere la declassificazione della colofonia si inserisce nell’ambito dell’adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, e dunque nell’ambito di una procedura diretta all’adozione di misure di portata generale.
51 Infatti, da un lato, non soltanto la procedura che porta alla classificazione o alla declassificazione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 67/548, prevista dall’art. 29 di quest’ultima, dal regolamento n. 807/2003 e dall’art. 5 della decisione 1999/468, possiede le caratteristiche di una procedura complessa diretta all’adozione di misure di portata generale, del tipo delle procedure di «comitologia», ma anche l’ultima disposizione sopra citata reca espressamente il titolo «Procedura di regolamentazione». In base a tale procedura, la Commissione esercita anzitutto un potere di iniziativa, nell’ambito di un processo legislativo, presentando qualsiasi progetto di modifica degli allegati della direttiva 67/548 al fine di trasmetterlo, per il rilascio di un parere, al comitato di regolamentazione, che è composto essenzialmente da rappresentanti degli Stati membri e in seno al quale il rappresentante della Commissione che lo presiede non può prendere parte al voto (art. 5, n. 2, ultima frase, della decisione 1999/468). Quindi, al fine di assicurare l’efficacia dell’adeguamento al progresso tecnico, la Commissione esercita eventualmente un potere regolamentare nella misura in cui essa può adottare le misure proposte se il comitato di regolamentazione emette un parere conforme (art. 5, n. 3, della decisione 1999/468). In assenza di parere conforme, la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta relativa alle misure previste ed informarne il Parlamento (art. 5, n. 4, della decisione 1999/468), laddove tale procedura può, a certe condizioni, portare la Commissione a presentare una «proposta legislativa in base al trattato» (art. 5, n. 6, secondo comma, della decisione 1999/468). Ne consegue che la decisione 1999/468 conferisce alla Commissione, nell’ambito della procedura sopra indicata, un ruolo specifico nell’elaborazione di misure di portata generale.
52 Dall’altro lato, in virtù del loro contenuto, le misure di classificazione o di declassificazione hanno una portata generale, in quanto si applicano a situazioni oggettivamente determinate e producono, in via generale ed astratta, effetti giuridici nei confronti di una pluralità di operatori esercitanti attualmente o intenzionati ad esercitare un’attività economica relativa alla commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze di cui trattasi.
53 In secondo luogo, le parti non contestano il fatto che l’atto impugnato consista in un diniego opposto dalla Commissione alle ricorrenti, che ne sono le destinatarie, di presentare al comitato di regolamentazione una proposta di modifica della direttiva 67/548 in occasione del ventinovesimo adeguamento di quest’ultima, quale auspicata dalle ricorrenti. Orbene, è altresì evidente che la proposta di modifica cui mirava la richiesta delle ricorrenti avrebbe costituito, in quanto tale, un atto intermedio e preparatorio nell’ambito della procedura relativa all’adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, precedente all’adozione della modifica della direttiva, il cui contenuto non avrebbe necessariamente coinciso con quello della proposta iniziale.
54 È alla luce di tali constatazioni che occorre esaminare gli argomenti delle parti.
Sulla natura giuridica dell’atto impugnato
– Osservazioni preliminari
55 L’atto impugnato consiste in una comunicazione della Commissione, firmata da un direttore e indirizzata alle ricorrenti, in risposta alla loro richiesta intesa a che la Commissione proponesse al comitato di regolamentazione la declassificazione della colofonia in occasione del ventinovesimo adeguamento della direttiva 67/548. Ora, tenuto conto della natura giuridica sua propria, occorre esaminare se tale comunicazione possa essere qualificata come decisione, impugnabile da un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
56 A questo proposito, è importante ricordare la giurisprudenza secondo cui non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta ad una richiesta formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere qualificata come decisione ai sensi dell’art. 230 CE. Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento, ex art. 230 CE, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in forma caratterizzata la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenza della Corte 14 gennaio 1993, causa C‑257/90, Italsolar/Commissione, Racc. pag. I‑9, punto 21; ordinanze del Tribunale 4 ottobre 1996, causa T‑5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. II‑1299, punto 26, e 11 dicembre 1998, causa T‑22/98, Scottish Soft Fruit Growers/Commissione, Racc. pag. II‑4219, punto 34; sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T‑83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II‑1169, punto 30). Occorre altresì ricordare che la forma nella quale l’atto impugnato è stato adottato è, in linea di principio, ininfluente sull’analisi dei suoi effetti giuridici, dovendo questi ultimi essere esaminati anzitutto in relazione alla sostanza dell’atto medesimo (ordinanze BEUC/Commissione, punto 40 supra, punto 48, e Berthu/Commissione, punto 44 supra, punto 19).
57 Nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere essenzialmente tre argomenti. In primo luogo, esse ritengono che la loro richiesta come pure il rigetto di quest’ultima mediante l’atto impugnato si inseriscano in un contesto «amministrativo» piuttosto che «legislativo». Ciò sarebbe dovuto al fatto che la Commissione era tenuta ad effettuare, in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro e con i rappresentanti dell’industria, ai fini della corretta classificazione della colofonia secondo le sue proprietà intrinseche e sulla base delle informazioni e dei dati forniti dagli operatori, ivi comprese le ricorrenti, una valutazione rispondente ai principi ed ai criteri enunciati dalla direttiva 67/548. In secondo luogo, l’atto impugnato che rifiuta la declassificazione della colofonia costituirebbe la posizione definitiva della Commissione nei confronti delle ricorrenti e porrebbe così termine alla fase «amministrativa» del processo decisionale, posto che il comitato di regolamentazione, in assenza di proposta della Commissione in tal senso, non poteva procedere alla declassificazione richiesta. In terzo luogo, le ricorrenti confrontano il trattamento della loro richiesta a quello di una denuncia nel settore del diritto della concorrenza per concludere che l’atto impugnato equivale ad una decisione di rigetto o di archiviazione di denuncia e produce dunque effetti giuridici definitivi e vincolanti nei loro confronti. A tale titolo, le ricorrenti invocano segnatamente la giurisprudenza secondo cui la Commissione aveva il dovere di procedere ad un esame diligente ed imparziale della loro «denuncia».
– Sul presunto carattere amministrativo e individuale dell’esame delle proprietà intrinseche delle sostanze
58 È giocoforza constatare che, in primo luogo, l’insieme degli argomenti delle ricorrenti si fonda sull’affermazione secondo cui le procedure e le misure adottate nell’ambito dell’adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico sono di natura amministrativa, essendo destinate all’adozione di atti a carattere individuale. Orbene, come osservato sopra ai punti 50‑53, la procedura di adeguamento della detta direttiva al progresso tecnico, per la sua forma come pure per il suo risultato, costituisce una procedura che porta all’adozione di misure di portata generale.
59 Il Tribunale considera, in secondo luogo, che le ricorrenti non possono validamente asserire che la fase preliminare di esame delle proprietà intrinseche delle sostanze abbia un carattere «amministrativo». Vero è che tale fase preliminare di esame – che non costituisce l’oggetto di regole esplicite – precede la proposta di classificazione o di declassificazione che instaura il processo decisionale, in quanto tale, previsto dall’art. 29 della direttiva 67/548. La detta fase rientra inoltre nella competenza esclusiva della Commissione che, in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro composto di esperti nazionali, ivi compresi alcuni rappresentanti dell’industria, fonda la propria valutazione in larga misura su dati e studi presentati dagli operatori economici del settore industriale interessato nonché dalle loro associazioni. Tuttavia, ciò non può essere sufficiente per concludere che la detta fase preliminare di esame sia paragonabile a procedure di esame destinate all’adozione di atti a carattere individuale, riguardanti taluni prodotti e taluni operatori economici, quali quelle esistenti segnatamente nell’ambito del diritto della concorrenza o del diritto del commercio estero. Infatti, contrariamente alle varie fasi – anche preliminari – della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, le dette procedure hanno come scopo, per regola generale, l’adozione di misure a carattere individuale, circostanza questa che giustifica peraltro il riconoscimento di garanzie procedurali agli operatori interessati. Ciò è altresì vero, in una certa misura, per le procedure antidumping, malgrado il fatto che esse portino all’adozione di regolamenti di portata generale, posto che tali procedure hanno, secondo la giurisprudenza, carattere amministrativo, in quanto sono particolarmente idonee a individualizzare taluni operatori e prevedono garanzie procedurali a favore di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punti 69 e segg.).
60 Nel caso di specie, tali criteri risultano manifestamente non soddisfatti. Infatti, la procedura di esame preliminare delle proprietà intrinseche delle sostanze in questione, lungi dal considerare gli interessi individuali degli operatori coinvolti o dal preparare una decisione a carattere individuale nei loro confronti, non è altro che la fase preliminare alla preparazione di un atto di portata generale, vale a dire una proposta di modifica di una direttiva, quale prevista dall’art. 29 della direttiva 67/548. Inoltre, neppure il fatto che la Commissione ed il gruppo di lavoro, quando elaborano le proposte da sottoporre al comitato di regolamentazione, tengano conto delle informazioni e dei dati forniti dall’industria ai fini della classificazione o della declassificazione di sostanze, è di per sé solo idoneo a conferire alla procedura preliminare di esame un carattere individuale.
61 Alla luce di quanto precede, la procedura preliminare di esame seguita dalla Commissione e dal gruppo di lavoro non può essere dissociata dal contesto nel quale essa si inserisce e dalla sua finalità. Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti in ordine a tale punto non può essere accolto.
– Sul presunto carattere amministrativo e definitivo del diniego della Commissione e sulla trasposizione della giurisprudenza riguardante il rigetto o l’archiviazione delle denunce in materia di concorrenza
62 Risulta dalle constatazioni precedenti che non può essere accolta neppure la tesi delle ricorrenti secondo cui l’atto impugnato sarebbe una misura definitiva di natura amministrativa.
63 Per giunta, tale tesi finirebbe in sostanza, e in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza citata sopra al punto 56, con l’attribuire ai singoli la possibilità di trasformare la procedura che porta all’adozione di misure di portata generale modificative della direttiva 67/548 in una procedura a carattere individuale, mediante l’invio alla Commissione di una richiesta scritta cui tale istituzione è tenuta a rispondere in virtù della regola generale di buona condotta sancita dall’art. 21, terzo comma, CE. Orbene, è giocoforza constatare che una tale risposta, anche qualora presenti carattere definitivo, non è idonea a modificare la natura giuridica della procedura che porta alla classificazione o alla declassificazione di sostanze, e neppure è sufficiente, di per sé sola, per conferire la legittimazione ad agire al suo destinatario.
64 Inoltre, risulta da una costante giurisprudenza che, quando è negativo, un atto della Commissione deve essere valutato in funzione della natura della domanda cui risponde (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C‑15/91 e C‑108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I‑6061, punto 22). In particolare, il rifiuto di un’istituzione comunitaria di revocare o di modificare un atto costituisce esso stesso un atto suscettibile di un controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 230 CE, solo se l’atto che l’istituzione comunitaria si rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione (sentenze della Corte 8 marzo 1972, causa 42/71, Nordgetreide/Commissione, Racc. pag. 105, punto 5; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 17, e 17 maggio 1990, causa C‑87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I‑1981, punto 8; sentenza Zunis Holding e a./Commissione, punto 56 supra, punto 31, e ordinanza Scottish Soft Fruit Growers/Commissione, punto 56 supra, punto 41).
65 Ne consegue che, nel caso di specie, l’atto impugnato recante rigetto della richiesta delle ricorrenti non può essere valutato indipendentemente dall’atto cui esplicitamente mirava tale richiesta, vale a dire la proposta di una modifica della direttiva 67/548. Pertanto, l’atto impugnato costituirebbe un atto impugnabile soltanto se la proposta di modifica sollecitata e la classificazione della colofonia nell’allegato I della direttiva 67/548 potessero anch’esse costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti.
66 Orbene, occorre sottolineare che neppure la proposta di modifica della direttiva 67/548 richiesta dalle ricorrenti costituirebbe un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE in virtù del suo carattere puramente intermedio e preparatorio. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata riguardante gli atti o le decisioni la cui elaborazione avviene in più fasi, in linea di principio costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che esprimono definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione degli atti intermedi il cui obiettivo è di preparare la decisione finale (v. ordinanza Berthu/Commissione, punto 44 supra, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del Tribunale 2 giugno 2004, causa T‑123/03, Pfizer/Commissione, Racc. pag. II‑1631, punti 22 e segg.). Ora, indipendentemente dal fatto che l’atto impugnato costituisca una risposta definitiva della Commissione alla richiesta delle ricorrenti, esso contiene soltanto una presa di posizione in merito ad una misura puramente intermedia e preparatoria, che, di conseguenza, non è in quanto tale impugnabile con un ricorso di annullamento. Ne consegue a fortiori che, alla luce della giurisprudenza citata sopra al punto 64, l’atto impugnato non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
67 Inoltre, sono manifestamente insussistenti nel caso di specie le condizioni di ricevibilità di un eventuale ricorso delle ricorrenti contro la classificazione della colofonia nell’allegato I della direttiva 67/548. Risulta invero da una costante giurisprudenza che anche un atto di portata generale può, in certe circostanze, riguardare individualmente e direttamente taluni singoli o operatori economici interessati, purché questi ricevano pregiudizio in ragione di talune qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. ordinanza del Tribunale 12 marzo 1998, causa T‑207/97, Berthu/Consiglio, Racc. pag. II‑509, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno neppure tentato di dimostrare che un’eventuale modifica della direttiva 67/548, e segnatamente un’eventuale classificazione o declassificazione della colofonia, le riguardava individualmente e direttamente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Al contrario, le ricorrenti hanno affermato che, in quanto destinatarie dell’atto impugnato, esse non dovevano dimostrare un loro interesse diretto e individuale ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
68 Occorre altresì respingere, in tale contesto, l’argomento delle ricorrenti fondato sulla giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi proposti contro le decisioni di avvio di un procedimento di esame approfondito ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (v. punto 45 supra). Infatti, tale giurisprudenza non è trasponibile al caso di specie in quanto, in primo luogo, le procedure di controllo in materia di aiuti di Stato, a differenza della procedura in questione nel presente caso, sono intese all’adozione di un atto amministrativo individuale, e non a quella di un atto di portata generale (v. punto 59 supra). In secondo luogo, la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato riguarda anzitutto i rapporti tra la Commissione e lo Stato membro. Pertanto, tale giurisprudenza si riferisce principalmente alle conseguenze giuridiche particolari per gli Stati membri – e, in minor misura, per i singoli – della qualificazione provvisoria da parte della Commissione di una misura statale come aiuto nuovo alla luce dell’art. 88, n. 3, CE. In terzo luogo, un rifiuto della Commissione di procedere ad una proposta di declassificazione di una sostanza non presenta alcuna somiglianza con una decisione di avvio di una tale procedura di esame approfondito in materia di aiuti di Stato, la quale è per giunta idonea a concretarsi nel risultato auspicato dal denunciante.
69 Risulta da quanto precede che l’argomento delle ricorrenti in merito al carattere amministrativo, individuale e definitivo dell’atto impugnato deve essere respinto.
70 Infine, va respinto anche l’argomento delle ricorrenti secondo cui occorre trasporre al caso di specie la giurisprudenza relativa al rigetto o all’archiviazione delle denunce nel settore del diritto della concorrenza. Infatti, tale giurisprudenza non riguarda la partecipazione dei singoli alla procedura che porta all’adozione o alla modificazione di direttive. Del resto, quanto alle procedure che portano all’adozione di misure di portata generale, è soltanto in casi eccezionali che la giurisprudenza ha riconosciuto un diritto di ricorso al singolo che si presenti come «richiedente» o «denunciante», in particolare quando questi benefici di garanzie procedurali espressamente previste dalla legislazione in questione (v. infra, punti72‑73).
71 Occorre pertanto a questo punto esaminare se le ricorrenti disponessero, nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, di garanzie procedurali idonee a rendere ricevibile il presente ricorso.
Sull’esistenza di garanzie procedurali attribuite ai singoli nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
– Osservazioni preliminari
72 In via preliminare, occorre ricordare la giurisprudenza secondo cui il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto comunitario non è idoneo a individualizzare tale soggetto in rapporto all’atto in questione – ciò che implica necessariamente che quest’ultimo produca effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti – a meno che la normativa comunitaria applicabile non gli conceda determinate garanzie procedurali (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T‑47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II‑113, punto 55; 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305, punto 101, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑3495, punto 93; ordinanze del Tribunale 29 aprile 2002, causa T‑339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑2287, punto 51, e 16 febbraio 2005, causa T‑142/03, Fost Plus/Commissione, Racc. pag. II‑589, punti 61 e segg.).
73 Inoltre, una giurisprudenza costante afferma anche che, in via di principio, né il processo di elaborazione degli atti di portata generale né la natura di questi ultimi impongono, in forza dei principi generali del diritto comunitario, quale il diritto di essere sentiti, la partecipazione dei soggetti che subiscono pregiudizio dagli atti stessi, dovendosi presumere che gli interessi di costoro siano rappresentati dagli organi politici chiamati ad adottare tali atti (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II‑3533, punto 60, e 9 novembre 1999, causa T‑114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 50). Di conseguenza, in assenza di diritti procedurali espressamente garantiti, sarebbe contrario alla lettera e allo spirito dell’art. 230 CE consentire a qualsiasi singolo, per avere questi partecipato all’elaborazione di un atto di natura normativa, di proporre poi ricorso contro quest’ultimo (ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, cit., punto 68; CSR Pampryl/Commissione, cit., punto 50, e ordinanza del Tribunale 30 gennaio 2001, causa T‑215/00, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. II‑181, punto 42, confermata dall’ordinanza della Corte 30 gennaio 2002, causa C‑151/01 P, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. I‑1179, punti 42 e segg.).
74 Inoltre, con più specifico riferimento ad un settore contiguo a quello disciplinato dalla direttiva 67/548, vale a dire quello dei prodotti cosmetici regolamentato dalla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata in particolare dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), il Tribunale ha statuito che il principio del contraddittorio costituisce invero un principio fondamentale del diritto comunitario, che si applica a qualsiasi procedimento amministrativo promosso nei confronti di un soggetto determinato e idoneo a concludersi con un atto lesivo per quest’ultimo, ma non deve normalmente essere osservato nei procedimenti intesi all’adozione di misure di portata generale (v. sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. II‑2805, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, soltanto in via eccezionale la partecipazione dei terzi interessati a tali procedimenti è espressamente prevista. È il caso, in particolare, delle procedure antidumping, nell’ambito delle quali taluni diritti della difesa previsti da disposizioni espresse debbono essere garantiti in vista dell’adozione di un atto di portata generale (sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 59; ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, punto 73 supra, punto 69, e 30 gennaio 2001, La Conqueste/Commissione, punto 73 supra, punto 46).
75 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre stabilire anzitutto se la direttiva 67/548 riconosca espressamente garanzie procedurali agli operatori interessati. Il Tribunale reputa poi necessario esaminare la questione se le ricorrenti possano avvalersi, in via eccezionale, nel particolare contesto giuridico della presente controversia, di garanzie procedurali implicite derivanti da un principio generale del diritto.
– Sull’esistenza di garanzie procedurali espresse nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
76 È giocoforza constatare che la direttiva 67/548 non contiene alcuna disposizione volta a conferire agli operatori economici interessati, posti in una situazione quale quella delle ricorrenti, il potere di dare avvio alla procedura di adeguamento in questione, né alcuna norma che imponga alla Commissione, prima di presentare una proposta di adeguamento, di seguire una procedura nell’ambito della quale tali operatori beneficino di garanzie procedurali.
77 Se è vero che il punto 1.7.2, terzo comma, dell’allegato VI della direttiva 67/548 stabilisce che i produttori, gli importatori o i distributori, qualora dispongano di nuove informazioni, possono presentare una proposta alle autorità competenti di uno Stato membro al fine di apportare una modifica all’allegato I, nondimeno tale facoltà riguarda soltanto i rapporti tra l’operatore economico interessato e lo Stato membro. Pertanto, essa non sancisce, a livello comunitario, né il potere dei detti operatori di dare avvio alla procedura, né una garanzia procedurale in loro favore, quale il diritto di essere sentiti (v., in tal senso, ordinanza del Presidente del Tribunale 10 febbraio 2005, causa T‑291/04 R, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, Racc. pag. II‑475, punto 68, e, in merito ad un’analoga situazione, ordinanza Bactria/Commissione, punto 72 supra, punto 51, confermata dall’ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punti 43 e 44).
78 Allo stesso modo, i punti 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548 impongono agli operatori di notificare le informazioni riguardanti la classificazione soltanto agli Stati membri. L’obbligo cui è tenuta la Commissione ai sensi del punto 4.1.5, secondo comma, dell’allegato VI della direttiva 67/548 di informare gli altri Stati membri riguarda unicamente l’eventuale proposta di classificazione inviata dallo Stato membro destinatario di tali informazioni, e non le informazioni in quanto tali, posto che queste ultime vengono trasmesse agli altri Stati membri soltanto dietro loro espressa richiesta. Per giunta, tali obblighi riguardano soltanto le sostanze particolarmente pericolose espressamente contemplate ai punti 4.2.1‑4.2.3, ad esclusione delle sostanze sensibilizzanti, come la colofonia. Infine, l’art. 14 della direttiva 67/548, in tale contesto invocato dalle ricorrenti, comporta un obbligo di notifica soltanto a carico di operatori che si trovano in una situazione priva di qualunque collegamento con quella delle ricorrenti nella presente fattispecie.
79 Né dalla lettera né dallo spirito di tali disposizioni risulta che i detti obblighi implichino l’attribuzione di talune garanzie procedurali a livello comunitario. Senza che occorra esaminare l’esistenza di eventuali garanzie procedurali riconosciute dagli Stati membri, è giocoforza constatare che detti obblighi di informazione, segnatamente in relazione alle sostanze particolarmente pericolose, perseguono in modo pieno ed oggettivo uno scopo di interesse pubblico generale. Si tratta infatti della realizzazione degli obiettivi generali di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente, sulla base delle informazioni più recenti in materia di sostanze pericolose, mediante l’attuazione efficace ed uniforme della direttiva 67/548. Ciò è confermato dall’obiettivo enunciato al punto 4.1.5, primo comma, dell’allegato VI della direttiva 67/548, consistente nel fare in modo che «la classificazione venga rapidamente armonizzata a livello comunitario in conformità alla procedura di cui all’articolo 28 della (...) direttiva».
80 Ne consegue che le dette disposizioni non configurano una qualche garanzia procedurale, a livello comunitario, a favore degli operatori economici interessati, idonea a rendere ricevibile il presente ricorso (v., in tal senso, ordinanza 30 gennaio 2001, La Conqueste/Commissione, punto 73 supra, punti 44‑49, confermata dall’ordinanza 30 gennaio 2002, La Conqueste/Commissione, punto 73 supra, punti 42 e segg.).
81 Ad abundantiam, occorre rilevare che le disposizioni in questione si distinguono chiaramente da quelle del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità all’origine della causa DuPont (sentenza del Tribunale 12 settembre 2002, causa T‑113/00, DuPont Teijin Films Luxembourg e a./Commissione, Racc. pag. II‑3681, punti 47‑55) nella misura in cui queste ultime stabiliscono un obbligo incondizionato di agire dell’amministrazione comunitaria a seguito di un’informazione fornita da un operatore, obbligo cui corrisponde una garanzia procedurale in favore di quest’ultimo, il cui rispetto deve essere sottoposto ad un controllo giurisdizionale effettivo. Allo stesso modo, la situazione delle ricorrenti non può neppure essere paragonata a quella al centro delle sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio e Alpharma/Consiglio, punto 72 supra, nelle quali il Tribunale ha statuito che, sebbene il procedimento previsto dall’art. 24 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270, pag. 1), non conferisse di per sé alcun diritto di partecipazione agli operatori interessati, occorreva nondimeno tener conto del fatto che il ricorrente, in quanto autore di una domanda ai sensi dell’art. 9 G, nn. 2 e 4, della direttiva 70/524, aveva egli stesso determinato l’avvio del procedimento disciplinato dall’art. 4 di tale direttiva. Infatti, quest’ultima disposizione prevede espressamente che il processo decisionale venga avviato a richiesta dell’operatore interessato ed attribuisce inoltre a quest’ultimo, a differenza delle disposizioni disciplinanti il procedimento in questione nella presente fattispecie, alcune garanzie procedurali, quale il diritto di essere tenuto informato, durante le varie tappe del procedimento, di un’eventuale non conformità della sua domanda, ovvero del rigetto o anche del semplice rinvio dell’esame di quest’ultima (sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 72 supra, punti 101 e 102, e Alpharma/Consiglio, punto 72 supra, punti 93 e 94).
82 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che la normativa pertinente nel caso di specie non prevede garanzie procedurali, ai sensi della giurisprudenza citata sopra ai punti 72 e segg., che tutelino le ricorrenti e delle quali queste possano avvalersi per dimostrare che l’atto impugnato produce effetti giuridici vincolanti nei loro confronti.
– Sull’esistenza di garanzie procedurali derivanti dai principi generali del diritto
83 Nell’ambito dei loro argomenti in merito alla natura amministrativa e individuale della procedura in questione, le ricorrenti fanno valere l’obbligo della Commissione di esaminare in modo diligente ed imparziale l’insieme degli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dagli operatori interessati (in prosieguo: l’«obbligo di diligenza»). Secondo le ricorrenti, l’obbligo di diligenza costituisce una garanzia procedurale a loro tutela nell’ambito dell’esame preliminare delle proprietà intrinseche delle sostanze, il cui rispetto da parte della Commissione dovrebbe essere sottoposto al controllo del giudice comunitario.
84 A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che indubbiamente la partecipazione di rappresentanti del settore industriale interessato costituisce un elemento importante per l’adeguamento permanente ed efficace della direttiva 67/548 a motivo dei rapidi progressi tecnici e scientifici che tale settore conosce. A ciò fanno riscontro, in particolare, gli obblighi di informazione gravanti sugli operatori interessati (v. supra, punti 76 e segg.) nonché la composizione del gruppo di lavoro, che assiste la Commissione in tale compito ed al quale partecipano in particolare rappresentanti del settore industriale interessato. Gli interessi degli operatori economici sono dunque rappresentati, in modo appropriato, nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico (v., per analogia, ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, punto 73 supra, punto 60). Ad abundantiam, il carattere effettivo di tale rappresentanza sembra peraltro emergere, nel caso di specie, dalla presa in considerazione, da parte del gruppo di lavoro, degli elementi di informazione forniti dal settore industriale in questione, la quale risulta confermata dai diversi elementi del fascicolo.
85 È altresì certo che la Commissione ed il gruppo di lavoro, che sono i destinatari di tali informazioni, hanno il dovere, nell’ambito della fase di esame preliminare precedente all’elaborazione di una proposta di modifica della direttiva 67/548, di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 72 supra, punti 171 e 172, e Alpharma/Consiglio, punto 72 supra, punti 182 e 183, con rinvio alla sentenza Technische Universität München, punto 43 supra, punto 14). Occorre inoltre ricordare che, nell’ambito della disciplina comunitaria degli antibiotici nell’alimentazione degli animali e dell’applicazione del principio di precauzione che richiede una valutazione scientifica dei rischi quanto più esaustiva possibile sulla base di pareri scientifici fondati sui principi di eccellenza, di trasparenza e di indipendenza, il Tribunale ha statuito che l’obbligo di diligenza costituiva una garanzia procedurale importante al fine di assicurare l’obiettività scientifica delle misure e di evitare l’adozione di provvedimenti arbitrari (sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, cit., punto 172, e Alpharma/Consiglio, cit., punto 183).
86 Tuttavia, contrariamente alle argomentazioni delle ricorrenti, non risulta dalla detta giurisprudenza né da quella citata sopra ai punti 72 e segg. che gli operatori interessati possano far valere l’obbligo di diligenza nell’ambito di un procedimento inteso all’adozione di misure di portata generale nelle stesso modo in cui esse potrebbero invocare garanzie procedurali nell’ambito di una procedura destinata all’adozione di un atto amministrativo di portata individuale. Al contrario, il Tribunale constata che, nel contesto della giurisprudenza sopra menzionata come pure in quello della presente controversia, l’obbligo di diligenza costituisce essenzialmente una garanzia procedurale obiettiva, scaturente da un obbligo assoluto ed incondizionato dell’istituzione comunitaria relativo all’elaborazione di un atto di portata generale, e non dall’esercizio di un qualsivoglia diritto individuale.
87 Infatti, nell’ambito dei procedimenti che portano all’adozione di misure di portata generale, come quello di cui al presente caso, la caratterizzazione dell’obbligo di diligenza quale garanzia procedurale non implica che questa conferisca direttamente dei diritti agli operatori partecipanti alla procedura in questione e che dischiuda a costoro l’accesso al giudice comunitario. Tale interpretazione è confermata dal fatto che, nelle sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio e Alpharma/Consiglio, punto 72 supra, la ricevibilità del ricorso di annullamento non è stata affermata sulla base dell’obbligo di diligenza quale garanzia procedurale a tutela delle ricorrenti, bensì in ragione di altri criteri, in ciò comprendendo alcune garanzie procedurali espressamente previste dalla normativa in questione, che portavano a considerare le ricorrenti come soggetti individualmente interessati dal regolamento impugnato (sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 72 supra, punti 90 e segg., e Alpharma/Consiglio, punto 72 supra, punti 82 e segg.). Inoltre, nelle dette sentenze, l’obbligo di diligenza è stato preso in considerazione soltanto in sede di esame della legittimità degli atti impugnati (sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 72 supra, punti 171 e segg., e Alpharma/Consiglio, punto 72 supra, punti 182 e segg.).
88 Nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, l’obbligo di diligenza costituisce, in via principale, un presupposto di forma essenziale ed oggettivo, imposto nell’interesse pubblico di una normativa conforme all’obiettività scientifica fondata sui principi di eccellenza, di trasparenza e di indipendenza (v., per analogia, sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 72 supra, punti 171 e 172, nonché le conclusioni presentate dall’avvocato generale Poiares Maduro nella causa C‑141/02 P, Commissione/max.mobil, decisa dalla Corte con sentenza 22 febbraio 2005, Racc. pag. I‑1286, paragrafi 55 e 56). Ne consegue che la portata dell’obbligo di diligenza si distingue chiaramente da quella esistente nei procedimenti amministrativi destinati all’adozione di atti a carattere individuale nell’ambito dei quali la funzione di tutela dell’obbligo di diligenza nei confronti dei singoli è stata riconosciuta dalla giurisprudenza (v., segnatamente, sentenza Technische Universität München, punto 43 supra, punto 14; sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2589, punti 73‑76, e 9 luglio 1999, causa T‑231/97, New Europe Consulting e Brown/Commissione, Racc. pag. II‑2403, punti 37 e segg.). Del resto, anche se, nell’ambito di una procedura intesa all’adozione di misure di portata generale, l’obbligo di diligenza non crea alcun diritto individuale idoneo a conferire ai singoli un diritto di agire per l’annullamento, ciò nondimeno non esclude che costoro possano far valere dinanzi al giudice comunitario una violazione del detto obbligo da parte di un organo comunitario laddove risultino soddisfatti i presupposti di ricevibilità di un ricorso di annullamento o di un ricorso per risarcimento danni (v., al riguardo, sentenza del Tribunale 17 marzo 2005, causa T‑285/03, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. II‑1063, punti 49‑54).
89 A questo proposito, occorre anche ricordare che, ai sensi della giurisprudenza citata sopra ai punti 73 e 74, nell’ambito del processo di elaborazione degli atti di portata generale, i principi generali del diritto comunitario, quali il diritto di essere sentiti ed anche l’obbligo di diligenza, non hanno la stessa portata di quella riconosciuta nei procedimenti amministrativi destinati all’adozione di un atto di portata individuale. Ne consegue che i principi di tutela elaborati dalla giurisprudenza nell’ambito di tali procedimenti amministrativi non possono essere trasposti tali e quali ai procedimenti che portano all’adozione di misure di portata generale e che, di conseguenza, in quest’ultimo caso, l’esistenza dell’obbligo di diligenza non può implicare la concessione di una garanzia procedurale individuale (v., in tal senso, quanto al diritto di essere sentiti, sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 72 supra, punto 487 e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva altresì che erroneamente le ricorrenti fanno valere la sentenza max.mobil/Commissione, punto 43 supra, peraltro nel frattempo annullata dalla Corte a seguito di un ricorso di impugnazione (sentenza Commissione/max.mobil, punto 89 supra).
90 Risulta da quanto precede che l’argomento delle ricorrenti relativo all’obbligo di diligenza deve essere respinto.
91 Di conseguenza, tenuto conto dell’assenza di garanzie procedurali tanto espresse, quanto implicite, che tutelino le ricorrenti nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, l’atto impugnato non può ritenersi produttivo di effetti giuridici obbligatori nei loro confronti e pertanto non può essere considerato come un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
92 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l’atto impugnato non produce effetti giuridici obbligatori nei confronti delle ricorrenti e, pertanto, non è idoneo a modificare la situazione giuridica di queste ultime. Esso non costituisce dunque un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
Sul diritto delle ricorrenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo
93 Occorre da ultimo esaminare l’argomento delle ricorrenti secondo cui la ricevibilità del loro ricorso deriverebbe dal principio di legalità e dal diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, essendo il Tribunale l’unico organo in grado di conoscere della legittimità dell’atto impugnato.
94 A questo proposito, è sufficiente ricordare la giurisprudenza secondo cui l’eventuale mancanza di mezzi di ricorso, ammesso che sia comprovata, non può giustificare una modifica, per mezzo di un’interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dal Trattato. In nessun caso essa consente – secondo la detta giurisprudenza – di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall’art. 230, quarto comma, CE (sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo‑Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 36; sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 68, e ordinanza 29 aprile 2002, Bactria/Commissione, punto 72 supra, punto 54).
95 Occorre inoltre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato che un operatore economico che si trovi nella loro situazione non sarebbe in grado di contestare la validità della mancata declassificazione della colofonia mediante un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali avverso misure attuative nazionali adottate dallo Stato membro interessato. Orbene, una controversia siffatta sarebbe idonea a dar luogo ad un rinvio pregiudiziale per la valutazione della validità della direttiva in questione a norma dell’art. 234 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II‑1921, punti 60 e 61). Non pare escluso che le ricorrenti possano, quanto meno, sollecitare l’adozione di una misura nazionale impugnabile dinanzi ad un giudice nazionale, chiedendo, ad esempio, alle autorità nazionali una deroga all’applicazione della direttiva 67/548 quanto alla colofonia nonché all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale diretta alla trasposizione di tale direttiva. Del resto, occorre sottolineare che apparentemente le ricorrenti non hanno, a tutt’oggi, neppure tentato di contestare, tramite un qualsivoglia mezzo di ricorso, l’attuale classificazione della colofonia come sostanza sensibilizzante, malgrado che tale classificazione sia già in vigore da più di dieci anni, essendo stata introdotta a seguito delle modifiche apportate dalle direttive 93/72 e 94/69. Le dette ricorrenti non hanno dunque dimostrato l’assenza di appropriati mezzi di ricorso nazionali. Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte, anche supponendo che si possa dimostrare, dopo un esame concreto delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto impugnato, tale circostanza non infirmerebbe in alcun modo le considerazioni che precedono, posto che un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 43).
96 Pertanto, la domanda di annullamento dell’atto impugnato deve essere respinta perché irricevibile.
2. Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni
Argomenti delle parti
97 La convenuta afferma che anche la domanda di risarcimento danni è irricevibile in quanto è stata proposta tardivamente. In subordine, essa fa valere che la detta domanda è manifestamente infondata.
98 La parte interveniente non ha presentato osservazioni in merito alla ricevibilità della domanda di risarcimento danni.
99 Le ricorrenti ricordano che, affinché un’azione di risarcimento danni sia ricevibile, occorre che siano dimostrati l’illegittimità del comportamento della convenuta, il danno subito nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra il detto comportamento e tale danno (sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975).
100 In primo luogo, quanto all’illegittimità del comportamento, risulterebbe nel caso di specie dai diversi motivi di annullamento che il comportamento della convenuta nell’adozione dell’atto impugnato, ivi compreso il comportamento dei suoi agenti durante la fase precedente tale adozione, era illegittimo. Le ricorrenti ritengono in particolare che la Commissione, astenendosi dal procedere alla declassificazione della colofonia, sebbene questa fosse «scientificamente giustificata», avrebbe non soltanto ecceduto i poteri che le spettano, ma anche omesso di esaminare con diligenza ed imparzialità il reclamo e la richiesta delle ricorrenti medesime, violando così il dovere di buona amministrazione.
101 Secondo una giurisprudenza consolidata, un comportamento illegittimo sarebbe sufficiente per determinare la responsabilità extracontrattuale della Comunità qualora l’atto impugnato non abbia carattere «legislativo» e la Commissione non disponga di un ampio potere discrezionale. Nel caso di specie, l’atto impugnato sarebbe una misura individuale, della quale le ricorrenti sono le destinatarie, e non un atto «legislativo». Anche a supporre che l’atto impugnato abbia carattere «legislativo» – quod non –, la sua adozione da parte della Commissione costituisce, ad avviso delle ricorrenti, una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica superiore a tutela dei singoli (sentenza Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, punto 99 supra, e sentenza del Tribunale 15 aprile 1997, causa T‑390/94, Schröder e a./Commissione, Racc. pag. II‑501), derivante dalla violazione del Trattato e di vari principi fondamentali del diritto comunitario intesi alla tutela dei diritti dei singoli e delle loro legittime aspettative. Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione non gode di un ampio potere discrezionale nell’ambito delle decisioni relative all’inclusione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 67/548, in quanto essa sarebbe tenuta, in applicazione delle regole e dei criteri fissati da tale direttiva, a procedere alla classificazione delle sostanze sulla base delle loro proprietà intrinseche.
102 In secondo luogo, quanto al danno subito a motivo dell’atto impugnato, le ricorrenti sostengono che, a seguito della classificazione illegittima della colofonia, i loro clienti nell’Unione europea non avrebbero più fiducia in tale prodotto, cercherebbero prodotti sostitutivi e, in taluni casi, smetterebbero progressivamente di utilizzare prodotti contenenti tale sostanza, ciò che avrebbe come conseguenza di ridurre il mercato in questione nonché i loro utili. Inoltre, le ricorrenti avrebbero investito una gran quantità di tempo, di energia e di risorse finanziarie nel corso della procedura di classificazione e di etichettatura durante questi ultimi dieci anni, essendosi rivolte in particolare a consulenti e ad esperti giuridici e tecnici per preparare il presente ricorso. Le ricorrenti ritengono che il danno economico derivatone fino alla data odierna ammonti a più di EUR 250 000. In subordine, le ricorrenti chiedono che il Tribunale constati la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con sufficiente certezza, anche se il pregiudizio non può ancora essere quantificato con precisione (sentenza della Corte 2 giugno 1976, cause riunite da 56/74 a 60/74, Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 711, punto 6).
103 In terzo luogo, quanto al nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto impugnato ed il danno subito, le ricorrenti asseriscono che la cessazione dei rapporti commerciali con i loro clienti e la sostituzione, da parte di questi ultimi, della colofonia con altri prodotti deriverebbero direttamente dall’atto impugnato. A questo proposito, le ricorrenti chiedono al Tribunale di dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire il danno subito a motivo dell’adozione dell’atto impugnato e di ordinare che l’importo del risarcimento venga stabilito dalle parti di comune accordo ovvero, in mancanza di quest’ultimo, dal Tribunale stesso (sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533).
104 Quanto all’obiezione sollevata dalla convenuta secondo cui la domanda di risarcimento danni sarebbe prescritta, le ricorrenti sostengono che la data di adozione dell’atto impugnato è il momento di inizio del decorso del termine per presentare una domanda siffatta, in quanto l’atto suddetto ha posto termine al procedimento amministrativo di valutazione della colofonia. Pertanto, la Commissione avrebbe verosimilmente respinto come prematuro qualsiasi ricorso proposto prima dell’adozione dell’atto impugnato. Quest’ultimo sarebbe datato 23 agosto 2003 e le ricorrenti avrebbero proposto il ricorso il 29 ottobre 2003, vale a dire nel termine di cinque anni previsto per proporre un’azione di responsabilità a norma dell’art. 288, secondo comma, CE.
Giudizio del Tribunale
105 La convenuta fa valere che la domanda di risarcimento danni è prescritta in quanto proposta tardivamente, vale a dire più di dieci anni dopo la classificazione della colofonia come sostanza pericolosa in applicazione delle direttive 93/72 e 94/69. In subordine, la convenuta sostiene che la detta domanda è manifestamente infondata, facendo riferimento all’ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑346/03, Krikorian e a. /Parlamento e a. (Racc. pag. II‑6037, punti 14 e 15).
106 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Il termine di prescrizione così previsto non può cominciare a decorrere prima che siano soddisfatte tutte le condizioni alle quali è subordinato l’obbligo di risarcimento. Tali condizioni sono l’esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, l’effettività del danno asserito e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno affermato (sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10; sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑595, punto 107, e 31 gennaio 2001, causa T‑76/94, Jansma/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑243, punto 76). La condizione relativa all’esistenza di un danno certo è soddisfatta qualora il danno sia imminente e prevedibile con sufficiente sicurezza, anche se la sua entità non è ancora esattamente determinabile (sentenza della Corte 14 gennaio 1987, causa 281/84, Zuckerfabrik Bedburg e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 49, punto 14).
107 Nel caso in cui la responsabilità della Comunità derivi da un atto di portata generale, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell’atto e, quindi, prima del momento in cui gli interessati abbiano subito un danno certo (sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, punto 106 supra, punto 10; sentenza del Tribunale 4 febbraio 1998, causa T‑246/93, Bühring/Consiglio, Racc. pag. II‑171, punto 66, e ordinanza del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑124/99, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA, Racc. pag. II‑53, punto 23).
108 Nel caso di specie, la convenuta ha giustamente fatto osservare che la classificazione della colofonia come sostanza pericolosa, tuttora in vigore, deriva, in ultimo luogo, dalla modifica della direttiva 67/548 operata dalla direttiva 94/69, entrata in vigore il 3 gennaio 1995, laddove il termine ultimo per la trasposizione di quest’ultima nel diritto nazionale degli Stati membri era il 1° settembre 1996. È giocoforza constatare, infatti, come l’atto impugnato non abbia in alcun modo cambiato la classificazione già in vigore.
109 Ne consegue che il danno subito dalle ricorrenti, anche a supporlo dimostrato, non può in alcun caso avere la propria origine nell’atto impugnato, bensì deriva dall’attuazione della direttiva 67/548 e tutt’al più dalla modifica di quest’ultima quanto alla classificazione della colofonia. Del resto, come giustamente evidenziato dalla convenuta, risulta dal punto 99 del ricorso introduttivo che le stesse ricorrenti ritengono, in sostanza, che la causa del danno asserito consista nella «classificazione illegittima», vale a dire nell’atto che dispone la classificazione della colofonia come sostanza pericolosa. Pertanto, l’allegazione delle ricorrenti secondo cui l’atto impugnato sarebbe «il punto di partenza di un’azione per risarcimento danni nella misura in cui pone termine al procedimento amministrativo di valutazione della colofonia (…)» deve essere respinta. Infine, tenuto conto delle valutazioni del Tribunale di cui sopra ai punti 58 e segg., quest’ultima affermazione è in ogni caso infondata.
110 Pertanto, occorre stabilire il momento a partire dal quale le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento sono risultate soddisfatte nel caso di specie.
111 A questo proposito, il Tribunale constata che le ricorrenti, anche dopo che la convenuta ha esplicitamente opposto la prescrizione, non sono state in grado di fornire elementi concreti idonei a dimostrare la data in cui, ovvero il periodo nel quale, si sono verificate tutte le condizioni alle quali è subordinato l’obbligo di risarcire il danno asserito. Esse si sono limitate ad asserire, in modo vago e poco circostanziato, che, a seguito della «classificazione illegittima», i loro clienti europei avrebbero perduto fiducia nella colofonia, cercherebbero prodotti sostitutivi e, in parte, cesserebbero progressivamente di utilizzare prodotti contenenti colofonia, riducendo così le quote di mercato nonché gli utili delle ricorrenti stesse. Allo stesso modo, le ricorrenti non hanno precisato se il danno asseritamente subito abbia carattere istantaneo oppure continuato. Pertanto, indipendentemente dalla questione se tali elementi siano di per sé soli sufficienti per dimostrare l’esistenza di un danno e quella del nesso di causalità con il comportamento asseritamente illegittimo, non è possibile dedurre da tali asserzioni la data precisa in cui – ovvero il periodo durante il quale – una tale situazione pregiudizievole sarebbe stata creata dalla classificazione contestata.
112 Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che giustamente la convenuta abbia sostenuto che la genesi del danno asserito – anche a supporre che questo sia stato effettivamente causato dalla classificazione della colofonia – e dunque la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 288, secondo comma, CE dovrebbero necessariamente situarsi immediatamente dopo l’entrata in vigore della direttiva 94/69 o, al più tardi, immediatamente dopo la trasposizione di tale direttiva negli Stati membri, per la quale la data limite era stata fissata al 1° settembre 1996. Infatti, tenuto conto delle allegazioni delle stesse ricorrenti, secondo cui la classificazione della colofonia come sostanza pericolosa sarebbe all’origine del danno asserito, è altamente improbabile che tale classificazione abbia prodotto o, quantomeno, abbia cominciato a produrre i suoi presunti effetti pregiudizievoli soltanto alla fine degli anni 90 o in un momento successivo.
113 Ad ogni modo, tenuto conto della contestazione circostanziata mossa dalla convenuta ai punti 51 e 53 della sua eccezione di irricevibilità in ordine a tale punto, spettava alle ricorrenti – le cui affermazioni contenute nel loro ricorso introduttivo si limitano ad essere assai generiche – fornire elementi supplementari riguardanti la data o il periodo esatto della genesi dei presunti effetti pregiudizievoli nonché il carattere eventualmente continuato del danno asserito. Ciò è tanto più vero per il fatto che le ricorrenti avevano, secondo le loro stesse ammissioni, conoscenza degli effetti pregiudizievoli della classificazione della colofonia per la loro attività economica sin dagli anni 90, periodo durante il quale esse hanno cominciato a profondere molteplici sforzi al fine di ottenere la declassificazione della detta sostanza da parte degli organi comunitari competenti.
114 Orbene, in assenza di precisazioni fornite dalle ricorrenti in ordine a tale punto in risposta all’eccezione di irricevibilità, il Tribunale, per statuire su quest’ultima, deve attenersi, quanto meno, alla data limite prevista per la trasposizione della direttiva 94/69 nel diritto nazionale, data alla quale la classificazione della colofonia, tuttora in vigore, ha incontestabilmente prodotto degli effetti nell’ordinamento giuridico degli Stati membri.
115 Ne consegue che, a norma dell’art. 46 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione di cinque anni per la presentazione di una domanda di risarcimento danni ha cominciato a decorrere al più tardi il 1° settembre 1996, qualora il danno asserito dalle ricorrenti abbia carattere istantaneo. In tale ipotesi, in assenza di un atto interruttivo della prescrizione prima della presentazione del ricorso introduttivo, avvenuta il 29 ottobre 2003, l’azione delle ricorrenti per far valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità è prescritta, con la conseguenza che la domanda di risarcimento è irricevibile.
116 Sebbene le ricorrenti non abbiano presentato argomenti specifici al riguardo, il Tribunale ritiene che il danno da esse asserito non abbia necessariamente carattere istantaneo, bensì sia idoneo a prodursi in modo continuato. In un simile caso di danno a carattere continuato, la prescrizione prevista dall’art. 46 dello Statuto della Corte si applica, in base alla data dell’atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni tale data, senza pregiudizio per eventuali diritti sorti nel corso dei periodi successivi [v. sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T‑28/03, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. II‑1357, punto 70 e giurisprudenza ivi citata]. A questo proposito, l’art. 46 dello Statuto della Corte indica quale atto interruttivo della prescrizione tanto il ricorso introduttivo presentato dinanzi alla Corte, quanto la previa richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente.
117 Ora, risulta dal fascicolo che le ricorrenti non hanno presentato, come prescritto dall’art. 46, seconda frase, dello Statuto della Corte, una richiesta preventiva alla Commissione per ottenere un risarcimento del danno subito. Pertanto, soltanto il ricorso introduttivo depositato nella presente causa il 29 ottobre 2003 può eventualmente essere considerato quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi del detto art. 46.
118 Alla luce di quanto precede, la presente domanda, in caso di danno a carattere continuato, deve comunque essere respinta perché irricevibile nella parte riguardante il danno asseritamente subito nel periodo che precede di oltre cinque anni la data suddetta, vale a dire nel periodo anteriore al 29 ottobre 1998.
119 Inoltre, nella parte in cui la domanda di risarcimento danni non è prescritta trattandosi di un eventuale danno a carattere continuato, il Tribunale – che, a norma dell’art. 113 del regolamento di procedura, può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio le irricevibilità di ordine pubblico – ritiene che la domanda di risarcimento sia per il resto irricevibile a motivo del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento.
120 Infatti, in forza di tale disposizione, ogni ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Per quanto riguarda più specificamente un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente causati da un’istituzione comunitaria, tale ricorso deve indicare gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che sussista un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno da lui asseritamente subito, nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 10 febbraio 2004, cause riunite T‑215/01, T‑220/01 e T‑221/01, Calberson GE/Commissione, Racc. pag. II‑587, punto 176, e 3 febbraio 2005, causa T‑19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II‑315, punti 64 e segg.).
121 Orbene, è giocoforza constatare come il ricorso nella presente causa non soddisfi le dette condizioni in quanto non identifica chiaramente e in modo inequivocabile, coerente e comprensibile gli elementi costitutivi del danno lamentato, da un lato, nonché il nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo e tale danno, dall’altro.
122 Infatti, le allegazioni delle ricorrenti quanto all’origine del danno cagionato sono talmente vaghe da non consentire al Tribunale una decisione. Come risulta dalle constatazioni effettuate sopra ai punti 108‑113, risulta impossibile identificare con sufficiente precisione il fatto generatore, l’inizio e, dunque, l’eventuale durata del danno subito. Inoltre, le ricorrenti omettono di fornire elementi concreti che consentano di capire in che modo il danno economico stimato in EUR 250 000 almeno, che esse pretendono di aver subito a causa degli sforzi profusi per ottenere la declassificazione della colofonia, nonché l’asserito danno derivante dalla presunta cessazione di rapporti commerciali con i loro clienti, sarebbero stati causati dal comportamento illegittimo fatto valere in via principale, vale dire dall’atto impugnato in quanto tale.
123 Oltre a ciò, occorre rilevare come il ragionamento delle ricorrenti in merito al nesso di causalità sia contraddittorio: da un lato, e in via principale, esse sostengono che il danno deriva dall’atto impugnato in quanto tale, dall’altro, e in contraddizione con questa prima allegazione, esse sostengono, quantomeno implicitamente, che all’origine del danno subito è la «classificazione illegittima». Tuttavia, le ricorrenti concludono al punto 102 del ricorso introduttivo che, «[q]uanto al nesso di causalità tra l’illegittimità dell’[atto] impugnato (...) e il danno subito (...), è chiaro che la cessazione dei rapporti commerciali con [i loro] clienti e la sostituzione della colofonia con altri prodotti effettuata da questi ultimi derivano direttamente dalla decisione negativa della Commissione relativa alla declassificazione della colofonia dall’allegato I della direttiva 67/548».
124 Ne consegue che, per quanto riguarda l’identificazione del danno lamentato nonché il nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo e tale danno, il ricorso non soddisfa le condizioni stabilite dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Infine, anche a supporre che la domanda di risarcimento sia ricevibile, risulta da tutto quanto sopra esposto che essa sarebbe comunque manifestamente infondata.
125 Occorre pertanto respingere la presente domanda di risarcimento in quanto irricevibile.
3. Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata a norma dell’art. 241 CE
Argomenti delle parti
126 La convenuta contesta anche la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata dalle ricorrenti nei confronti delle direttive 93/72 e 94/69.
127 La parte interveniente non ha formulato osservazioni quanto alla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità.
128 Le ricorrenti chiedono al Tribunale, in via subordinata, nel caso in cui la domanda di annullamento fosse irricevibile, di dichiarare, a norma dell’art. 241 CE, inapplicabile nei loro confronti l’iscrizione della colofonia nell’allegato I della direttiva 67/548.
Giudizio del Tribunale
129 Quanto alla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità, è sufficiente fare riferimento alla costante giurisprudenza secondo cui la facoltà, offerta dall’art. 241 CE, d’invocare l’inapplicabilità di un atto di portata generale – supponendo che questo costituisca il fondamento normativo dell’atto impugnato – non costituisce un autonomo diritto e non può essere esercitata se non in via incidentale. Pertanto, vista la mancanza di un diritto di ricorso in via principale, dovuta nella fattispecie all’irricevibilità della domanda di annullamento ed a quella della domanda di risarcimento, non è possibile invocare l’art. 241 CE (sentenze della Corte 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, punto 17, e 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 36; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑154/94, CSF e CSME/Commissione, Racc. pag. II‑1377, punto 16, e ordinanza del Tribunale 19 settembre 2001, cause riunite T‑54/00 e T‑73/00, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2691, punto 82).
130 Ne consegue che l’eccezione di illegittimità sollevata ai sensi dell’art. 241 CE deve essere respinta perché irricevibile, senza che occorra stabilire se l’atto impugnato sia correlato alle direttive 93/72 e 94/69.
Sulle spese
131 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti in tutti i capi delle loro conclusioni, vanno condannate a sopportare le spese di giudizio in conformità delle conclusioni della Commissione.
132 A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del detto regolamento, gli Stati membri intervenuti in giudizio sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica di Finlandia, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto perché irricevibile.
2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
3) La parte interveniente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 14 dicembre 2005
Il cancelliere |
Il presidente |
E. Coulon |
M. Jaeger |
Indice
Contesto normativo
1. Disposizioni pertinenti del Trattato CE
2. Classificazione come sostanza pericolosa
3. Adattamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
Fatti e procedimento
In diritto
1. Sulla ricevibilità della domanda di annullamento dell’atto impugnato
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
Sulla natura giuridica dell’atto impugnato
– Osservazioni preliminari
– Sul presunto carattere amministrativo e individuale dell’esame delle proprietà intrinseche delle sostanze
– Sul presunto carattere amministrativo e definitivo del diniego della Commissione e sulla trasposizione della giurisprudenza riguardante il rigetto o l’archiviazione delle denunce in materia di concorrenza
Sull’esistenza di garanzie procedurali attribuite ai singoli nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
– Osservazioni preliminari
– Sull’esistenza di garanzie procedurali espresse nell’ambito della procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
– Sull’esistenza di garanzie procedurali derivanti dai principi generali del diritto
Sul diritto delle ricorrenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo
2. Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
3. Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata a norma dell’art. 241 CE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l'inglese.