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Document 62003TJ0309

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 6 aprile 2006.
    Manel Camós Grau contro Commissione delle Comunità europee.
    Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione ed il finanziamento dell'Istituto per le relazioni Europa-America latina (IRELA) - Possibile conflitto d'interessi in capo ad un investigatore - Ritiro dal gruppo - Ripercussioni sullo svolgimento dell'indagine e sul contenuto della relazione d'indagine - Relazione di chiusura dell'indagine - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità.
    Causa T-309/03.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2006 II-A-2-00387
    Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-01173;FP-I-A-2-00089

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:110

    Causa T‑309/03

    Manel Camós Grau

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione ed il finanziamento dell’Istituto per le relazioni Europa‑America latina (IRELA) — Possibile conflitto d’interessi in capo ad un investigatore — Ritiro dal gruppo — Ripercussioni sullo svolgimento dell’indagine e sul contenuto della relazione d’indagine — Relazione di chiusura dell’indagine — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità»

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 6 aprile 2006 

    Massime della sentenza

    1.     Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori

    [Art. 230 CE; regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 9]

    2.     Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Oggetto

    (Artt. 235 CE, 236 CE e 288 CE; Statuto del personale, artt. 90, 90 bis e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 14)

    3.     Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto al ricorso di annullamento

    (Artt. 230, quarto comma, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE)

    4.     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti

    (Art. 288, secondo comma, CE)

    1.     Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi.

    Tale non è il caso di una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che chiude un’indagine. Una tale relazione, che non modifica in modo rilevante la situazione giuridica delle persone che sono in essa nominate, non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento presentato da queste persone. È vero che questa relazione, che costituisce un documento compiuto, adottato al termine di un procedimento amministrativo autonomo da parte di un servizio dotato di indipendenza funzionale, non può, per tale fatto, essere qualificata come misura preparatoria dei procedimenti amministrativi o giudiziari che possono svilupparsi al suo seguito ma che possono anche svilupparsi parallelamente o anteriormente all’intervento dell’OLAF. Tuttavia, essa è priva di effetti giuridici obbligatori poiché, anche se può raccomandare alle autorità competenti degli Stati membri nonché alle istituzioni comunitarie l’adozione di atti dotati di effetti giuridici obbligatori che arrecano danno agli interessati, le sue conclusioni e raccomandazioni non comportano alcun obbligo, neanche procedurale, per tali autorità, che sono libere di decidere i provvedimenti da prendere in base alla relazione finale e sono quindi le sole a poter adottare decisioni eventualmente idonee a incidere sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali la relazione abbia raccomandato l’avvio dei procedimenti giudiziari o disciplinari.

    Non sono idonee a conferire a tale relazione il carattere di un atto pregiudizievole né il fatto che essa possa essere viziata da irregolarità procedurali e dal mancato rispetto di formalità prescritte ad substantiam, poiché tali violazioni possono essere contestate soltanto a sostegno di un ricorso diretto contro un successivo atto impugnabile, nella misura in cui abbiano influenzato il suo contenuto e non in modo indipendente in assenza di un tale atto, né il fatto, che può caratterizzare un danno, che tale relazione possa pregiudicare gli interessi morali delle persone ivi indicate nominativamente, né, infine, il fatto che questa relazione venga adottata, sotto l’autorità del direttore, con un atto dell’OLAF.

    (v. punti 47-51, 55-57)

    2.     Prima dell’entrata in vigore, il 1° maggio 2004, del nuovo art. 90 bis dello Statuto che prevede la possibilità per un dipendente di sottoporre al direttore dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, invitandolo a prendere nei suoi confronti una decisione correlata ad un’indagine di tale Ufficio e nel silenzio dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini effettuate dall’OLAF, il collegamento con il contenzioso statutario di un ricorso per il risarcimento presentato da un dipendente contro la Commissione e mirante al risarcimento dei danni asseritamene causati da una relazione di tale Ufficio non era previsto, dimodoché il dipendente interessato non era tenuto a seguire la procedura stabilita dall’art. 90 dello Statuto per presentare una tale domanda di risarcimento danni.

    (v. punti 70-71)

    3.     L’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Pertanto, l’irricevibilità della domanda di annullamento di una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che chiude un’indagine, relativamente alla natura di tale relazione, che non è un atto pregiudizievole, non comporta l’irricevibilità della domanda intesa ad ottenere il risarcimento di diversi danni collegati alla stesura e all’adozione della relazione, che sarebbero state viziate da irregolarità, che costituiscono altrettante illegittimità.

    Infatti, i singoli che, per le condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente alcuni atti o provvedimenti comunitari, hanno tuttavia la possibilità di contestare un comportamento privo di carattere decisionale, che perciò non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, presentando un ricorso per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, qualora un simile comportamento sia di natura tale da far sorgere la responsabilità della Comunità. Nell’ambito di un tale ricorso, essi hanno la possibilità di far valere illegittimità che sarebbero state commesse all’epoca della stesura e dell’adozione di una relazione amministrativa, benché questa non sia una decisione che incide direttamente sui diritti delle persone in essa menzionate.

    (v. punti 77-80)

    4.     In materia di responsabilità della Comunità per danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario, un diritto al risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi.

    A tal riguardo, la regola di imparzialità, che si impone alle istituzioni nel compimento di missioni di indagine come quelle affidate all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), costituisce una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.

    Costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità la violazione, grave e manifesta, da parte dell’OLAF, del precetto di imparzialità derivante, nella fattispecie, dall’esistenza di un conflitto di interessi in capo ad un inquirente che ha esercitato un’influenza determinante nella conduzione dell’indagine il cui orientamento parziale e poco comprensibile ha comportato, nella relazione finale, una presentazione falsata delle esatte responsabilità dei servizi interessati dell’istituzione e, di conseguenza, dei loro membri, non essendo stata tratta da parte dell’OLAF alcuna conseguenza, nel contenuto della relazione, dalla sua decisione di ritirare l’inquirente dall’indagine.

    (v. punti 100, 102, 125, 127-128, 131, 140-141)




    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    6 aprile 2006 (*)

    «Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione ed il finanziamento dell’Istituto per le relazioni Europa‑America latina (IRELA) – Possibile conflitto d’interessi in capo ad un investigatore – Ritiro dal gruppo – Ripercussioni sullo svolgimento dell’indagine e sul contenuto della relazione d’indagine – Relazione di chiusura dell’indagine – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità»

    Nella causa T‑309/03,

    Manel Camós Grau, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall’avv. M.‑A. Lucas,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.‑F. Pasquier e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 17 ottobre 2002 che chiude l’indagine riguardante l’Istituto per le relazioni Europa‑America latina (IRELA) e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno morale e del danno alla carriera asseritamente subiti a causa della detta relazione,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

    composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

    cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

    vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 14 settembre 2005,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

     Contesto normativo della controversia

    1       L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito con la decisione della Commissione 28 aprile 1999, 1999/352/CE, CECA, Euratom (GU L 136, pag. 20), ha il compito, in particolare, di svolgere indagini amministrative interne dirette a ricercare i fatti gravi, connessi con l’esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, perseguibili in sede disciplinare e, eventualmente, penale.

    2       Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’OLAF (GU L 136, pag. 1), prevede che le indagini che riguardano le istituzioni, gli organi e gli organismi delle Comunità siano svolte nel rispetto delle norme dei Trattati e dello Statuto del personale delle Comunità europee (art. 4, n. 1, secondo comma). L’art. 6 precisa le modalità di esecuzione delle indagini, che sono effettuate sotto l’autorità del direttore dell’OLAF da agenti dell’OLAF, i quali sono tenuti a comportarsi in conformità, in particolare, del detto Statuto.

    3       L’art. 9 del regolamento n. 1073/1999 prevede che, al termine di un’indagine, l’OLAF rediga sotto l’autorità del suo direttore una relazione recante, in particolare, le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore sui provvedimenti da prendere. In conformità del paragrafo 4 di tale disposizione, la relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed i documenti ad essa pertinenti sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, che adotta, se del caso, le iniziative disciplinari e giudiziarie imposte dai risultati dell’indagine.

    4       Ai sensi dell’art. 14 dello stesso regolamento, qualsiasi funzionario o agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell’OLAF un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall’OLAF nell’ambito di un’indagine interna, secondo le modalità previste dall’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee.

    5       La decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU L 149, pag. 57), prevede, all’art. 4, primo comma, che, qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un funzionario o di un agente della Commissione, l’interessato venga prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine. Tale disposizione precisa che non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell’indagine, riguardante personalmente l’interessato senza aver dato modo a quest’ultimo di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

     Fatti all’origine della controversia

    6       Il sig. Camós Grau, funzionario della Commissione di grado A3, ha partecipato, dal 1992 al 1997, mentre era in servizio presso la direzione competente per l’America latina della direzione generale (DG) incaricata delle relazioni economiche estere, alla direzione dell’Istituto per le relazioni Europa‑America latina (in prosieguo: l’«IRELA»), fondato nel 1984.

    7       Dopo che numerose relazioni, in particolare della DG «Controllo finanziario» della Commissione, nel 1997, e della Corte dei conti, nel 1998, avevano rilevato irregolarità di bilancio e contabili presso l’IRELA, il direttore dell’OLAF ha deciso, il 4 luglio 2000, di avviare un’indagine nei confronti di tale istituto e successivamente, il 29 gennaio 2001, di ampliare l’indagine iniziale ed avviare altresì un’indagine interna riguardante tre dipendenti della Commissione, tra cui il ricorrente.

    8       In conformità dell’art. 4 della decisione 1999/396, il direttore dell’OLAF ha informato il sig. Camós Grau, il 30 gennaio 2001, dell’avvio di tale indagine e della possibilità che egli fosse coinvolto nelle irregolarità constatate. Gli ha altresì indicato i nomi degli agenti dell’OLAF incaricati dell’indagine.

    9       Il sig. Camós Grau, assistito dal suo legale, è stato sentito il 22 febbraio 2001 da tre dei quattro agenti incaricati dell’OLAF.

    10     Con lettere in data 22 febbraio 2002, inviate rispettivamente al direttore dell’OLAF ed al comitato di sorveglianza dell’OLAF, il sig. Camós Grau ha attirato l’attenzione sul ruolo della DG «Controllo finanziario» nei confronti dell’IRELA ed ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a uno degli investigatori, il sig. P., per il fatto che questi non poteva disporre dell’obiettività richiesta nel condurre le indagini, avendo svolto una parte della sua carriera presso i servizi della detta direzione generale. Il 22 marzo 2002 il direttore dell’OLAF gli ha inviato una risposta interlocutoria.

    11     Il legale del sig. Camós Grau ha precisato, in una lettera del 15 aprile 2002 indirizzata al direttore dell’OLAF, i sospetti del suo cliente riguardanti il possibile conflitto d’interessi in capo al sig. P., tenuto conto delle responsabilità che tale investigatore avrebbe assunto nell’ambito dell’unità incaricata del controllo dell’IRELA presso la DG «Controllo finanziario» all’epoca dei fatti costituenti l’oggetto dell’indagine e del suo comportamento nello svolgimento della detta indagine. Il legale del ricorrente si è rivolto nello stesso senso al presidente del comitato di sorveglianza dell’OLAF, con lettera in data 26 aprile 2002.

    12     Il sig. Camós Grau, assistito dal suo legale, è stato sentito il 22 aprile 2002 dal capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» dell’OLAF nel corso di un’audizione volta ad ottenere da lui precisazioni in merito alle sue accuse contro il sig. P.. Il capo di tale unità ha altresì proceduto, il 23 aprile 2002, all’audizione dell’investigatore chiamato in causa.

    13     Con lettera 17 maggio 2002, il capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» ha comunicato al sig. Camós Grau che la sua unità aveva dato al direttore dell’OLAF il parere giuridico secondo il quale «la posizione del sig. P. quale appartenente alla squadra investigativa per il fascicolo di riferimento [IRELA] potrebbe essere vista come una posizione di conflitto d’interessi», e che l’OLAF aveva deciso, in conformità alla proposta fatta al direttore da questa unità, di «ritirare [tale investigatore] dall’indagine» (in prosieguo: la «decisione 17 maggio 2002»).

    14     Il 29 luglio 2002 il sig. Camós Grau ha presentato al direttore dell’OLAF un reclamo, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione applicabile alla presente fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto»), in forza dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999, diretto, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione 17 maggio 2002, in quanto essa lasciava sussistere atti compiuti dal sig. P. nell’ambito dell’indagine riguardante l’IRELA, contrari, secondo l’interessato, ai requisiti d’imparzialità e di obiettività, e a che gli fosse concesso il risarcimento dei danni morali e alla carriera che gli sarebbero stati causati.

    15     Il direttore dell’OLAF ha accusato ricezione di tale reclamo il 14 agosto 2002.

    16     Il 25 settembre 2002 il legale del sig. Camós Grau ha inviato una nuova lettera al direttore dell’OLAF e al presidente del comitato di sorveglianza, nella quale ha ricordato le censure del suo cliente relative allo svolgimento dell’indagine riguardante l’IRELA.

    17     La relazione finale dell’indagine riguardante l’IRELA è stata inviata dal direttore dell’OLAF, il 17 ottobre 2002, al segretario generale della Commissione, al segretario generale del Parlamento europeo e alle autorità giudiziarie belghe e spagnole. Essa è stata altresì comunicata al sig. Camós Grau il 4 novembre 2002. Le autorità giudiziarie spagnole e belghe hanno informato l’OLAF, rispettivamente il 13 febbraio ed il 10 marzo 2003, della loro decisione di archiviare la pratica.

    18     La relazione dell’OLAF critica le modalità con le quali l’IRELA è stato gestito ed il ruolo ricoperto dalla Commissione al riguardo. Essa chiama in causa, in particolare, tre funzionari della Commissione, fra cui il sig. Camós Grau, che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA, dichiarandoli responsabili di avere proposto e autorizzato un sistema di finanziamento che consentiva irregolarità di bilancio e contabili. La relazione raccomanda l’avvio di procedimenti disciplinari nei loro riguardi.

    19     Poiché il reclamo presentato il 29 luglio 2002 dal sig. Camós Grau non ha ricevuto una risposta espressa nel termine di quattro mesi previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto, il 29 novembre 2002 si è perfezionata una decisione tacita di rigetto di tale reclamo (in prosieguo: «la decisione 29 novembre 2002)».

    20     Il quotidiano spagnolo El País ha pubblicato, nella sua edizione dell’11 dicembre 2002, un articolo dedicato alle conclusioni dell’OLAF nella sua relazione riguardante l’IRELA, intitolato «L’Unione europea chiama in causa uomini politici e funzionari spagnoli per spese ingiustificate dell’ammontare di 3,6 milioni», che menzionava personalmente il ricorrente.

    21     Il 4 febbraio 2003, il sig. Camós Grau ha rivolto al direttore dell’OLAF un reclamo diretto contro la relazione del 17 ottobre 2002 che chiudeva l’indagine dell’OLAF.

    22     Dopo aver ricevuto la relazione dell’OLAF, la Commissione ha incaricato il 10 febbraio 2003 l’Ufficio di investigazione e di disciplina (in prosieguo: l’«IDOC») di procedere ad un’indagine amministrativa supplementare al fine di verificare la compatibilità di alcuni atti con la normativa in vigore all’epoca e di verificare l’eventuale responsabilità dei dipendenti citati nella relazione dell’OLAF.

    23     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2003, il sig. Camós Grau ha proposto un ricorso, registrato con il numero T-96/03, diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione 17 maggio 2002 che ha ritirato il sig. P. dall’indagine riguardante l’IRELA, nella parte in cui ha lasciato sussistere gli atti compiuti con la partecipazione del predetto, nonché l’annullamento della decisione 29 novembre 2002 che ha respinto tacitamente il suo reclamo, e, dall’altra, la condanna della Commissione a risarcirgli il danno morale e il danno alla carriera asseritamente subiti a causa di tali decisioni.

    24     Con decisione 28 maggio 2003, il direttore dell’OLAF ha respinto il reclamo proposto dal sig. Camós Grau contro la relazione del 17 ottobre 2002, adducendo, in via principale, che la detta relazione non costituiva un atto pregiudizievole e, in via subordinata, che le affermazioni dell’interessato riguardanti la legalità dell’indagine non erano fondate.

    25     L’IDOC ha consegnato la sua relazione il 2 luglio 2003. Ivi si formula la conclusione che la partecipazione dei funzionari della Commissione alla gestione dell’IRELA era compatibile con la normativa comunitaria allora vigente e che, in mancanza di elementi che dimostrassero che tali funzionari avevano adottato nei confronti del piano di risanamento dell’IRELA un atteggiamento incompatibile con la detta normativa, essi non potevano essere considerati responsabili. La relazione indica che l’indagine non ha fatto emergere responsabilità individuali, bensì ha rivelato una mancanza di coordinamento tra i servizi della Commissione investiti del controllo dei fondi comunitari concessi all’IRELA. La detta relazione propone infine di archiviare l’indagine amministrativa supplementare o, in alternativa, di avviare ulteriori investigazioni che sarebbero lunghe e complesse.

    26     L’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha informato il sig. Camós Grau, il 2 settembre 2003, della propria decisione di archiviare la pratica senza provvedimenti disciplinari.

    27     Con ordinanza 9 giugno 2004, causa T-96/03, Camós Grau/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-157 e II‑707), il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente citato sopra al punto 23 in quanto irricevibile. Il Tribunale ha giudicato, in particolare, che la decisione impugnata costituiva un atto intermedio inserito nel procedimento di indagine avviato dall’OLAF, che essa era priva di effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente e a modificare la sua situazione giuridica e che la sua eventuale illegittimità avrebbe potuto essere fatta valere dinanzi al giudice nell’ambito di un ricorso diretto contro l’atto impugnabile conclusivo del procedimento.

     Procedimento

    28     Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2003, il sig. Camós Grau ha proposto il presente ricorso.

    29     Con lettera 29 settembre 2003, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione l’esibizione di documenti relativi all’indagine dell’OLAF e ai suoi provvedimenti.

    30     Con misura di organizzazione del procedimento notificata il 30 marzo 2004, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di presentare tutti gli allegati della relazione dell’OLAF, la relazione dell’indagine amministrativa supplementare effettuata dall’IDOC ed il progetto di relazione elaborato da uno degli investigatori incaricato dell’indagine dell’OLAF, che è servito per la redazione della relazione finale di tale ufficio. Il Tribunale ha inoltre chiesto alla Commissione di indicare quali modifiche sarebbero state apportate al progetto di relazione dell’OLAF e quali atti dell’indagine sarebbero stati riesaminati, nonché di esporre le ragioni per cui l’OLAF non aveva analizzato più precisamente il ruolo della DG «Controllo finanziario».

    31     La Commissione ha prodotto i documenti richiesti e ha risposto ai quesiti del Tribunale il 10 maggio 2004, produzioni e risposte a proposito delle quali il ricorrente ha comunicato le sue osservazioni il 1o luglio 2004.

    32     Ai sensi degli artt. 14 e 51 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, ascoltate le parti, ha deciso, il 6 giugno 2005, di rinviare la causa alla Quarta Sezione composta da cinque giudici.

    33     Con misura di organizzazione del procedimento notificata il 27 giugno 2005, il Tribunale ha chiesto alle parti di produrre il reclamo del 4 febbraio 2003, menzionato sopra al punto 21, e di indicare, per quanto riguarda la candidatura del ricorrente ad un posto di direttore, menzionata nei suoi scritti, le circostanze relative al posto vacante, la natura di quest’ultimo e la procedura seguita per l’assegnazione. Il Tribunale ha chiesto inoltre alla convenuta di fornire esempi di atti pregiudizievoli idonei, a parere della medesima, ad essere impugnati con un reclamo ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 e di spiegare le ragioni per cui taluni passaggi del progetto di relazione dell’OLAF, relativi al ruolo e alle responsabilità della DG «Controllo finanziario» riguardo all’IRELA, erano stati soppressi nella versione finale della detta relazione. La convenuta ed il ricorrente hanno risposto ai quesiti del Tribunale, rispettivamente il 5 ed il 9 agosto 2005.

    34     Le parti hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi il 14 settembre 2005.

    35     La Commissione, con lettera 23 settembre 2005, ha voluto fornire precisazioni in merito ad alcune questioni affrontate durante l’udienza relative alla diffusione della relazione dell’OLAF nell’ambito dei suoi servizi e all’eventuale inserimento della detta relazione nel fascicolo personale del ricorrente.

    36     Con ordinanza 26 ottobre 2005, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha riaperto la fase orale al fine di inserire nel fascicolo le informazioni così trasmesse e di permettere al ricorrente di far conoscere le proprie eventuali osservazioni sugli elementi complementari trasmessi dalla Commissione.

    37     Il ricorrente non ha prodotto osservazioni nei termini assegnati dal Tribunale.

    38     Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha chiuso la fase orale del procedimento con decisione 3 gennaio 2006.

     Conclusioni delle parti

    39     Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    –       annullare la decisione 17 maggio 2002 che ha ritirato il sig. P. dall’indagine riguardante l’IRELA, nella parte in cui lascia sussistere gli atti compiuti con la partecipazione del predetto senza riesaminarli, annullarli o prescriverne di nuovi;

    –       annullare la decisione 29 novembre 2002 che ha respinto tacitamente il suo reclamo del 29 luglio 2002, proposto avverso la decisione 17 maggio 2002;

    –       annullare la relazione dell’OLAF del 17 ottobre 2002 che chiude l’indagine relativa all’IRELA;

    –       annullare la decisione 28 maggio 2003 del direttore dell’OLAF che respinge il reclamo presentato dal ricorrente, il 4 febbraio 2003, avverso tale relazione;

    –       condannare la Commissione a pagargli una somma provvisoriamente stimata in EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

    –       condannare la Commissione a pagargli 1 euro in via provvisoria a titolo di risarcimento del danno alla carriera subito;

    –       condannare la Commissione a rimborsargli le spese sostenute per la propria difesa nell’ambito dell’indagine e dei suoi reclami amministrativi diretti contro la decisione 17 maggio 2002 e la relazione dell’OLAF del 17 ottobre 2002;

    –       condannare la Commissione alle spese.

    40     La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    –       respingere il ricorso in quanto irricevibile nel suo insieme o, in via subordinata, nella parte relativa alla domanda di annullamento delle due prime decisioni impugnate;

    –       in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

    –       condannare il ricorrente alle spese.

     In diritto

     Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 17 maggio 2002 e della decisione 29 novembre 2002

    41     Il primo ed il secondo capo delle conclusioni formulate nell’ambito del presente ricorso, che tendono all’annullamento delle decisioni 17 maggio e 29 novembre 2002, riprendono tali e quali le conclusioni precedentemente sviluppate nella causa T-96/03. Alla data di presentazione dell’odierno ricorso, l’8 settembre 2003, la loro ricevibilità era dunque inficiata da una situazione di litispendenza, che il Tribunale deve, in ogni caso, rilevare d’ufficio (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/Commissione, Racc. pag. 465, punto 11, e del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/Commissione, Racc. pag. II‑2227, punti 22 e 23). Del resto, come indicato sopra al punto 27, il Tribunale ha constatato, con l’ordinanza Camós Grau/Commissione, l’irricevibilità di tali conclusioni, in quanto non dirette contro un atto impugnabile.

    42     Risulta da quanto precede che il primo ed il secondo capo delle conclusioni del presente ricorso sono in quanto tali irricevibili. Ciò non esclude che gli argomenti addotti a loro sostegno possano essere presi in considerazione per valutare, se del caso, la legittimità di atti successivi a quelli oggetto delle dette conclusioni.

     Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 28 maggio 2003 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente, il 4 febbraio 2003, contro la relazione dell’OLAF

    43     Secondo una costante giurisprudenza, le conclusioni dirette avverso il provvedimento di rigetto di un reclamo comportano come effetto che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo e sono come tali prive di contenuto autonomo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8). Occorre dunque affermare che il terzo capo delle conclusioni, diretto contro la relazione dell’OLAF, ed il quarto capo delle dette conclusioni, diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo presentato avverso tale relazione, hanno come unico oggetto una domanda di annullamento della relazione dell’OLAF del 17 ottobre 2002 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 marzo 2004, causa T-310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A-95 e II‑427, punto 19).

     Sulle conclusioni dirette all’annullamento della relazione 17 ottobre 2002 dell’OLAF


     Sulla ricevibilità

     Argomenti delle parti

    44     La Commissione afferma che l’atto impugnato costituisce un atto preparatorio non arrecante pregiudizio e non può essere oggetto di una domanda di annullamento. Una relazione d’indagine dell’OLAF, come pure l’indagine e le misure di organizzazione prese nell’ambito del suo svolgimento, sarebbero soltanto tappe preparatorie che non pregiudicano la decisione finale dell’amministrazione. Pertanto, l’affermazione di ogni genere di irregolarità procedurali che avrebbero inficiato l’indagine, anche se queste fossero vere, non potrebbe invalidare la conclusione secondo cui la relazione controversa ha il carattere di un atto preparatorio e non di un atto arrecante pregiudizio, in mancanza di qualsivoglia modifica della situazione giuridica dell’interessato. La violazione di norme procedurali non dimostrerebbe che è stato adottato un atto arrecante pregiudizio, ma potrebbe per contro essere fatta valere incidentalmente contro una decisione finale dell’amministrazione avente, invece, carattere pregiudizievole. La convenuta aggiunge che il supposto pregiudizio degli interessi morali e delle prospettive di carriera del ricorrente è irrilevante, perché si tratterebbe di considerazioni fattuali e non di conseguenze vincolanti della relazione che modificano la situazione giuridica dell’interessato. Essa sostiene del pari che l’OLAF, nonostante la sua indipendenza funzionale, non dispone di alcun potere decisionale e che le sue relazioni d’indagine non hanno alcun effetto giuridico vincolante, essendo la loro finalità, in particolare, di preparare un procedimento disciplinare.

    45     Il ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile, perché ritiene che la relazione dell’OLAF costituisca un atto che gli arreca pregiudizio. Egli afferma che tale relazione incide direttamente e immediatamente sulla sua situazione giuridica, a motivo delle irregolarità in essa contenute. La relazione costituirebbe la conclusione di un procedimento complesso segnato dall’irregolarità di atti di indagine anteriori o di astensioni dell’OLAF, dalla violazione dei principi di equità, di imparzialità, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, nonché dalla violazione dei diritti della difesa. Essa sarebbe stata adottata in condizioni irregolari, perché senza il concorso del solo investigatore rimasto abilitato fino al termine dell’indagine e senza essere stata sottoposta al ricorrente, ancorché questi fosse personalmente chiamato in causa. Il sig. Camós Grau afferma che tale relazione incide direttamente ed immediatamente sui suoi interessi morali, da una parte, perché lo riguarda di persona e gli imputa a torto la responsabilità delle irregolarità constatate e, dall’altra, perché è stata comunicata alla Commissione e alle autorità giudiziarie spagnole e belghe ed è stata oggetto di pubblicità negli organi di stampa. La relazione sarebbe del pari idonea a pregiudicare la carriera del ricorrente e sembrerebbe effettivamente aver ostacolato la sua promozione ad un posto di direttore per cui egli aveva fatto domanda. Il ricorrente sostiene che la relazione dell’OLAF riveste una natura decisionale dal momento che scaturisce da una decisione del direttore dell’OLAF, come previsto dal regolamento n. 1073/99. Egli afferma, infine, che il procedimento d’indagine interna condotto dall’OLAF deve essere considerato distinto dal procedimento disciplinare a motivo dell’indipendenza funzionale dell’OLAF.

     Giudizio del Tribunale

    46     Il ricorso è diretto contro l’atto adottato dall’OLAF sotto l’autorità del suo direttore che ha fissato le conclusioni della relazione di chiusura dell’indagine relativa all’IRELA.

    47     Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 23).

    48     Orbene, una relazione come quella che l’OLAF ha redatto al termine delle sue indagini esterna ed interna riguardanti l’IRELA non modifica in modo rilevante la situazione giuridica delle persone che, come il ricorrente, sono in essa nominate.

    49     Invero, la relazione conclusiva di un’indagine, che costituisce un documento compiuto, adottato al termine di un procedimento amministrativo autonomo da parte di un servizio dotato di indipendenza funzionale, non può, per tale fatto, essere qualificata come misura preparatoria dei procedimenti amministrativi o giudiziari che possono svilupparsi al suo seguito ma che possono anche svilupparsi parallelamente o anteriormente all’intervento dell’OLAF. Tuttavia, il carattere conclusivo di una relazione dell’OLAF rispetto al procedimento che regola le indagini di tale ufficio non gli conferisce per questo la natura di un atto produttivo di effetti giuridici obbligatori.

    50     Infatti, le relazioni con cui si concludono le indagini dell’OLAF e la cui stesura e trasmissione mettono fine all’incarico di tale ufficio contengono, oltre all’illustrazione di fatti constatati, l’esposizione delle conclusioni che ne derivano, nonché delle raccomandazioni relative ai provvedimenti, in particolare disciplinari e penali, che, secondo l’OLAF, potrebbero essere assunti sulla base delle dette relazioni – conclusioni e raccomandazioni che vengono trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri nonché alle istituzioni interessate affinché esse decidano se si deve o meno darvi seguito. Anche se l’OLAF può, nelle sue relazioni, raccomandare l’adozione di atti dotati di effetti giuridici obbligatori pregiudizievoli per le persone interessate, il parere che esso formula a tale riguardo non comporta alcun vincolo, anche procedurale, per le autorità alle quali è destinato.

    51     Risulta, a tale proposito, dalle disposizioni del regolamento n. 1073/1999, e in particolare dal tredicesimo ‘considerando’ e dall’art. 9 di tale regolamento, che le conclusioni dell’OLAF contenute in una relazione finale non possono comportare l’apertura automatica di procedimenti giudiziari o disciplinari, dal momento che le autorità competenti sono libere di decidere i provvedimenti da prendere in base alla relazione finale e sono dunque le sole a poter adottare decisioni eventualmente idonee a incidere sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali la relazione abbia raccomandato l’avvio dei detti procedimenti (ordinanza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T‑29/03, Comunidad Autónoma de Andalucía, Racc. pag. II‑2923, punto 37).

    52     È pacifico d’altronde che, nel caso di specie, sebbene la relazione controversa raccomandasse l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, un tale procedimento non è stato avviato, posto che l’APN ha, al contrario, comunicato al sig. Camós Grau, il 2 settembre 2003, che aveva deciso di archiviare la pratica senza provvedimenti disciplinari.

    53     A seguito di tale decisione di chiusura, accompagnata dalla precisazione secondo cui la responsabilità del ricorrente non era stata riconosciuta dall’APN nella vicenda che aveva dato luogo all’indagine dell’OLAF, la relazione impugnata non poteva più legittimamente fungere da fondamento per nessuna decisione successiva dell’APN relativa al ricorrente stesso, né essere presa in considerazione in alcun modo, a differenza, per esempio, di un rapporto informativo, nell’ambito della gestione della carriera dell’interessato. Inoltre, la relazione non ha avuto conseguenze sul piano penale, dato che le autorità giudiziarie belghe e spagnole hanno informato l’OLAF, rispettivamente il 13 febbraio ed il 10 marzo 2003, della loro decisione di archiviare la pratica, come è stato indicato sopra al punto 17. Ne consegue che la relazione impugnata non può incidere, in tali circostanze, sulla situazione professionale dell’interessato.

    54     Gli argomenti del ricorrente relativi allo svolgimento dell’indagine e al contenuto della relazione non possono modificare tali valutazioni.

    55     Se invocate nell’ambito di un ricorso di annullamento, eventuali irregolarità procedurali e violazioni di formalità prescritte ad substantiam, che abbiano – come asserito nel caso di specie – inficiato una relazione d’indagine dell’OLAF, non sono idonee a conferire a tale relazione il carattere di un atto pregiudizievole. Tali violazioni possono essere contestate soltanto a sostegno di un ricorso diretto contro un successivo atto impugnabile, nella misura in cui abbiano influenzato il suo contenuto, e non in modo indipendente in assenza di un tale atto (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1987, cause riunite da 181/86 a 184/86, Del Plato e a./Commissione, Racc. pag. 4991, punti 10, 22, 25, 33, 35, 36 e 38).

    56     Inoltre, anche ammettendo che la relazione dell’OLAF incida sugli interessi morali del ricorrente, in quanto, da una parte, lo riguarderebbe di persona e gli addebiterebbe a torto la responsabilità delle irregolarità constatate e, dall’altra, sarebbe stata comunicata alla Commissione e alle autorità giudiziarie spagnole e belghe e sarebbe stata oggetto di pubblicità nella stampa, simili circostanze, idonee a concretizzare un pregiudizio, non possono conferire alla detta relazione il carattere di un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 230 CE.

    57     Infine, non incide sul carattere impugnabile o meno delle relazioni dell’OLAF la circostanza che esse siano adottate, sotto l’autorità del direttore, con un atto dell’OLAF, che sarebbe consistito, nel caso di specie, nell’adozione e nella trasmissione alle autorità interessate, il 17 ottobre 2002, della relazione controversa.

    58     Risulta da quanto precede che la domanda di annullamento della relazione dell’OLAF del 17 ottobre 2002 relativa all’IRELA è diretta contro un documento privo di effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente modificando in modo rilevante la sua situazione giuridica. Le conclusioni dirette all’annullamento della detta relazione sono, di conseguenza, irricevibili.

     Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni asseriti


     Sulla ricevibilità

     Argomenti delle parti

    59     La Commissione, che eccepisce l’irricevibilità del ricorso nel suo complesso, afferma che l’irricevibilità della domanda di annullamento comporta, di conseguenza, quella della domanda di risarcimento del danno quando esiste, come nel caso di specie, un legame stretto tra le due domande.

    60     Inoltre, dato che il reclamo diretto contro la relazione dell’OLAF che il ricorrente ha inviato il 4 febbraio 2003 al direttore dell’OLAF non contiene una domanda risarcitoria, la domanda di risarcimento del danno del sig. Camós Grau sarebbe del pari irricevibile ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, cui rinvia il regolamento n. 1073/1999.

    61     Il ricorrente sostiene che la sua domanda di risarcimento del danno causato dall’illegittimità della relazione dell’OLAF e dalle gravi mancanze commesse da quest’ultimo nei suoi confronti è ricevibile.

     Giudizio del Tribunale

    –       Quanto all’obbligo di previo reclamo

    62     Risulta dal fascicolo che, nel suo reclamo del 4 febbraio 2003 avverso la relazione dell’OLAF, il ricorrente si è limitato, per quanto riguarda il danno di cui chiede il risarcimento col presente ricorso, a «riservarsi la facoltà di chiedere il risarcimento del danno materiale e morale estremamente grave che tale relazione gli ha causato e rischia di causargli per l’avvenire».

    63     La posizione della parte convenuta si basa sull’idea che l’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 renda obbligatorio un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto prima di ogni ricorso di un funzionario o agente contro una decisione dell’OLAF, indipendentemente dal fatto che tale ricorso miri all’annullamento di un atto o al risarcimento di un danno. Di conseguenza, un ricorso per risarcimento del danno dovrebbe, per essere ricevibile, essere stato preceduto da un reclamo avente il medesimo oggetto. Una deroga potrebbe essere ammessa soltanto nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno fosse chiaramente accessoria rispetto a una domanda di annullamento preceduta da un reclamo e ricevibile – il che non sarebbe il caso di specie.

    64     Tuttavia, l’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 prevede la possibilità di un reclamo dinanzi al direttore dell’OLAF soltanto avverso un atto arrecante pregiudizio, e non nel caso di una domanda di risarcimento del danno che sia fondata su azioni od omissioni asseritamente illecite dell’OLAF nell’ambito di un’indagine. Occorre dunque valutare se l’interpretazione estensiva di tale disposizione adottata dalla Commissione per quanto riguarda l’obbligo di previo reclamo sia giustificata.

    65     Tale valutazione impone di stabilire se la controversia debba essere ricondotta al contenzioso generale della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 235 CE e all’art. 288 CE, oppure a quello relativo ai rapporti tra la Comunità ed i suoi agenti, di cui all’art. 236 CE. Infatti, nel primo caso, il giudice può essere direttamente chiamato a conoscere delle domande di risarcimento del danno. Nel secondo caso, per contro, un ricorso diretto al risarcimento del danno causato non già da un atto lesivo di cui si chiede l’annullamento, bensì da diversi illeciti ed omissioni addebitati all’amministrazione, deve, secondo la giurisprudenza, essere preceduto da un procedimento in due fasi. Tale procedimento deve imperativamente iniziarsi con una domanda volta ad ottenere dall’APN il risarcimento dei danni lamentati e proseguire, eventualmente, con la proposizione di un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda (sentenza del Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 47).

    66     Orbene, nella presente controversia, il ricorrente non chiama in causa la Commissione in qualità di APN a cui egli appartiene come funzionario, ma come istituzione a cui è collegato l’OLAF, servizio dotato di autonomia funzionale, i cui rapporti con il personale delle diverse istituzioni esulano dalle abituali norme che regolano le relazioni tra i funzionari e gli agenti e la loro APN. Il fatto che la Commissione si trovi, nella presente controversia, come in ogni ricorso diretto contro l’OLAF, in posizione di convenuta deriva dal collegamento amministrativo e di bilancio di tale servizio con l’istituzione interessata e dalla mancanza di personalità giuridica del medesimo. Al riguardo, è sufficiente notare che, se il sig. Camós Grau non fosse stato dipendente della Commissione, ma di un’altra istituzione, è comunque alla Commissione che egli avrebbe dovuto rivolgere una domanda di risarcimento dei danni secondo lui subiti per il comportamento dell’OLAF.

    67     Inoltre, la controversia non riguarda atti o comportamenti della Commissione relativi alla carriera del ricorrente, dato che la relazione dell’OLAF non ha di per sé alcun effetto giuridico sulla sua situazione professionale, come si è affermato precedentemente. Con le censure che egli deduce, relative alle mancanze che l’OLAF avrebbe commesso nei suoi confronti nel corso dell’indagine relativa all’IRELA, a causa delle quali la relazione conterrebbe valutazioni e conclusioni sfavorevoli nei suoi riguardi, il sig. Camós Grau si trova nella stessa situazione di ogni persona, dipendente delle Comunità o meno, che venga chiamata in causa da una relazione dell’OLAF. La circostanza che le constatazioni dell’OLAF riguardanti il ricorrente vertano sul suo ruolo, come dipendente della Commissione, nella gestione e nel funzionamento dell’IRELA non cambia l’oggetto della controversia, la quale verte non sull’attività professionale del sig. Camós Grau, ma sul modo in cui l’OLAF ha condotto e concluso un’indagine che lo indica per nome e gli addebita la responsabilità delle irregolarità constatate.

    68     La circostanza che il sig. Camós Grau abbia, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999, allora applicabile, presentato un reclamo al direttore dell’OLAF secondo le modalità previste dall’art. 90, n. 2, dello Statuto per ottenere l’annullamento della relazione dell’OLAF è irrilevante a tale proposito.

    69     Infatti, da una parte, l’organizzazione dei mezzi di ricorso e, in tale ambito, l’applicabilità dello Statuto sono questioni di diritto che non dipendono dalla volontà delle parti. Dall’altra, l’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 non era applicabile, poiché prevede la possibilità di un reclamo soltanto avverso un atto arrecante pregiudizio; orbene, risulta da quanto precede che la relazione dell’OLAF non costituiva un atto di questo tipo e che, di conseguenza, la disposizione menzionata non rendeva il procedimento di reclamo precontenzioso applicabile alla controversia.

    70     Certo, dopo l’entrata in vigore, il 1o maggio 2004, delle nuove disposizioni dello Statuto, è stato inserito un art. 90 bis riguardante l’OLAF, il quale prevede per la persona interessata, oltre alla possibilità, già prima esistente, di sottoporre al direttore dell’OLAF un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto diretto contro un atto dell’OLAF per essa pregiudizievole in relazione ad un’indagine dell’OLAF, quella di sottoporre allo stesso direttore una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, del detto Statuto, invitandolo a prendere nei suoi confronti una decisione correlata a un’indagine dell’OLAF.

    71     Tuttavia, prima dell’entrata in vigore di tale nuova disposizione e nel silenzio dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 su tale punto, un tale collegamento con il contenzioso statutario non era previsto relativamente alle domande di risarcimento danni correlate a indagini dell’OLAF. Il ricorrente non era dunque tenuto a seguire la procedura stabilita dall’art. 90 dello Statuto per presentare una tale domanda di risarcimento danni. Stanti tali premesse, le domande di risarcimento danni formulate nel presente ricorso non possono essere respinte per il fatto che il sig. Camós Grau non ha rispettato una procedura che non era prevista nei testi in vigore al momento dei fatti.

    72     Del resto, occorre ricordare che, in occasione del suo reclamo del 4 febbraio 2003, diretto contro la relazione dell’OLAF, il sig. Camós Grau ha prospettato, in termini certamente ipotetici, il proprio diritto di chiedere il risarcimento del danno causato dalla relazione. Anche se tale menzione non può essere considerata come una domanda preliminare di risarcimento danni in senso formale, occorre ricordare che lo scopo del reclamo è di consentire all’APN di prendere posizione su una questione statutaria prima dell’avvio di un ricorso. La convenuta non può dunque ragionevolmente sostenere, nelle circostanze del caso di specie, di essere stata privata della possibilità di prepararsi previamente ad un ricorso per risarcimento.

    73     Secondo una giurisprudenza costante, i reclami amministrativi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto non sono assoggettati ad alcun requisito formale ed il loro contenuto dev’essere interpretato e compreso dall’amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione ben attrezzata deve ai suoi amministrati, ivi compresi i suoi dipendenti (sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 47).

    74     Nel caso di specie, occorre considerare che la Commissione è stata messa in condizione di pronunciarsi sui fondamenti della domanda di risarcimento danni del sig. Camós Grau, sia nella fase amministrativa sia nella fase contenziosa della controversia, e che, pertanto, anche se fosse applicabile l’art. 90 dello Statuto, un mancato reclamo preliminare non può ostare alle domande di risarcimento del ricorrente per il fatto che egli non avrebbe formalmente domandato, preliminarmente al suo ricorso, una riparazione in forma diversa da quella dell’annullamento della relazione.

    –       Quanto al collegamento tra la domanda di risarcimento danni e la domanda di annullamento

    75     La convenuta non può avvalersi della giurisprudenza secondo cui, quando esiste uno stretto collegamento tra una domanda di risarcimento danni e una domanda di annullamento, l’irricevibilità della domanda di annullamento implica di conseguenza quella della domanda di risarcimento (sentenza Bossi/Commissione, cit. supra al punto 47, punto 31).

    76     Infatti, tale giurisprudenza mira espressamente ad evitare che un dipendente che non abbia impugnato tempestivamente una decisione dell’APN che gli arreca pregiudizio aggiri tale preclusione presentando un ricorso per responsabilità fondato sull’asserita illegittimità di tale decisione (sentenze della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione, Racc. pag. 733, in particolare pag. 744; 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione, Racc. pag. 429, in particolare pag. 439, e 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3911, punti 10 e 13).

    77     Lo stesso ragionamento non può valere quando l’irricevibilità della domanda di annullamento derivi non dal suo carattere tardivo, ma dalla natura dell’atto impugnato che, anche se non permette all’interessato di ottenerne l’annullamento, può però cagionargli un danno risarcibile.

    78     Infatti, i singoli che, per le condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente alcuni atti o provvedimenti comunitari, hanno tuttavia la possibilità di contestare un comportamento privo di carattere decisionale, che perciò non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, presentando un ricorso per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, qualora un simile comportamento sia di natura tale da far sorgere la responsabilità della Comunità (sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, cause riunite T-377/00, T‑379/00, T-380/00, T-260/01 e T‑272/01, Philip Morris International e a./Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 123). I singoli hanno la facoltà, nell’ambito di un tale ricorso per responsabilità, di far valere illegittimità che sarebbero state commesse all’epoca della stesura e dell’adozione di una relazione amministrativa, benché questa non sia una decisione che incide direttamente sui diritti delle persone in essa menzionate (sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei Conti, Racc. pag. I‑5281, punti 29 e 30).

    79     Inoltre, l’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (v. sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore/Lamberts, Racc. pag. I‑2803, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

    80     Pertanto, l’azione risarcitoria proposta dal sig. Camós Grau e diretta al risarcimento dei danni morali e alla carriera che sarebbero derivati da irregolarità commesse dall’OLAF nell’ambito dell’indagine relativa all’IRELA e della stesura della successiva relazione deve essere considerata, per quanto riguarda la sua ricevibilità, indipendentemente dal ricorso di annullamento.

    81     Da quanto precede consegue che le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni che il comportamento dell’OLAF gli avrebbe causato devono essere dichiarate ricevibili.

     Sul merito

     Argomenti delle parti

    82     Il ricorrente afferma che le irregolarità commesse dall’OLAF nel corso dell’indagine relativa all’IRELA e al momento dell’adozione della relazione del 17 ottobre 2002 costituiscono altrettanti errori nello svolgimento dell’attività amministrativa, che gli hanno causato un grave danno morale e un danno alla carriera.

    83     Egli sviluppa nel suo ricorso sei ordini di motivi relativi alle irregolarità asserite.

    84     In primo luogo, la decisione dell’OLAF di rimuovere il sig. P. dall’indagine non soddisferebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 253 CE e dall’art. 25 dello Statuto, dal momento che il sig. Camós Grau ne sarebbe stato informato soltanto tramite la notifica che gli è stata fatta il 17 maggio 2002 dal capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario», la quale non indicherebbe i motivi precisi di tale decisione.

    85     In secondo luogo, l’OLAF avrebbe violato i diritti della difesa, nonché il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di buona amministrazione. La relazione di controllo contabile esterno del 14 dicembre 2000 riguardante l’IRELA non sarebbe stata comunicata al sig. Camós Grau in tempo utile per la sua audizione da parte dell’OLAF, il 22 febbraio 2001. Al momento di tale audizione, gli investigatori gli avrebbero fatto capire che egli veniva sentito come testimone e non per decidere in merito alla sua responsabilità. Egli non avrebbe nemmeno disposto, al momento della sua audizione, e successivamente in sede di risposta ai quesiti scritti ulteriormente postigli, delle informazioni necessarie alla sua difesa, in particolare degli elementi di prova raccolti dall’OLAF contro di lui. I diritti della difesa e l’art. 4 della decisione 1999/396 sarebbero stati altresì violati per il fatto che la relazione dell’OLAF e i suoi allegati non gli sarebbero stati sottoposti prima dell’adozione della detta relazione.

    86     In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la relazione dell’OLAF è stata predisposta in violazione delle disposizioni dell’art. 6, nn. 1-3, e dell’art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1073/99, nonché del principio di obiettività delle indagini dell’OLAF, dal momento che il solo investigatore rimasto incaricato dell’indagine fino al termine di quest’ultima non vi avrebbe preso parte. Il progetto di relazione elaborato da tale investigatore prima della sua partenza dall’OLAF all’inizio del mese di settembre 2002 sarebbe stato sostanzialmente diverso dalla relazione finale, la quale non presenta del resto la sua firma. Il ricorrente afferma che le relazioni di indagine dell’OLAF devono essere approntate dagli investigatori e che il direttore dell’OLAF non è abilitato dal regolamento n. 1073/99 né ad adottare né a modificare unilateralmente una relazione di indagine.

    87     In quarto luogo, il ricorrente sostiene che l’indagine non è stata condotta, come previsto dal regolamento n. 1073/99, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario e nel rispetto dello Statuto, segnatamente dell’art. 14 di quest’ultimo. Infatti, dal momento che il sig. Camós Grau aveva fornito all’OLAF seri indizi relativi ad un conflitto di interessi in capo ad un investigatore, l’OLAF avrebbe dovuto assicurarsi che gli atti compiuti da tale investigatore e le impostazioni date all’indagine si imponevano obiettivamente e non derivavano dal conflitto di interessi da lui denunciato. La pertinenza delle censure allora avanzate dal sig. Camós Grau sarebbe confermata dalla motivazione contraddittoria della decisione del 28 maggio 2003 che ha respinto il suo reclamo diretto contro la relazione controversa, in quanto tale decisione riconoscerebbe che il ritiro del sig. P. era indispensabile per l’obiettività dell’indagine pur affermando che il suo intervento non aveva avuto conseguenze pregiudizievoli.

    88     In quinto luogo, l’OLAF avrebbe commesso errori manifesti nella sua valutazione del ruolo effettivo del sig. P., da una parte, per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Commissione sull’IRELA, a motivo delle pregresse responsabilità dell’investigatore alla DG «Controllo finanziario» e, dall’altra, negando che il conflitto di interessi in capo al sig. P. avesse avuto incidenze sull’indagine, quando invece questi aveva svolto un ruolo preponderante ed essenziale nell’impostazione e nello svolgimento dell’indagine, come sarebbe confermato dalla versione finale della relazione.

    89     In sesto luogo, il ricorrente sostiene che i principi di equità e di imparzialità sono stati violati. L’OLAF, pur avendo ammesso che l’indipendenza e l’obiettività del sig. P. non potevano essere garantite e ritirato, per tale motivo, l’interessato dall’indagine, non ne avrebbe tratto le debite conseguenze, lasciando sussistere gli atti compiuti dal sig. P. Così, la responsabilità dei funzionari della DG «Controllo finanziario» sarebbe stata taciuta nella relazione dell’OLAF, dato che tale relazione attribuiva invece la responsabilità principale delle irregolarità constatate ai funzionari della Commissione che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA, in particolare al ricorrente.

    90     A sostegno della sua domanda risarcitoria, il sig. Camós Grau afferma che l’OLAF avrebbe così commesso due gravi mancanze, la prima affidando la sua indagine sull’IRELA a un dipendente la cui imparzialità non poteva essere formalmente garantita, il che sarebbe dimostrato dalla decisione 17 maggio 2002, la seconda adottando conclusioni che non si basavano su fatti sufficientemente probanti, ciò che risulterebbe dall’indagine supplementare disposta dall’APN.

    91     Il ricorrente sostiene che le mancanze così commesse dall’OLAF gli hanno causato pregiudizi di due ordini. Da un lato, l’OLAF avrebbe pregiudicato la sua serenità di animo, il suo onore e la sua reputazione professionale lasciando sussistere sospetti ingiustificati sul suo conto e facendogli temere l’avvio di procedimenti disciplinari e penali fino all’archiviazione della pratica da parte delle competenti autorità giudiziarie e amministrative, causandogli così un danno morale. Il sig. Camós Grau fa valere a tale titolo la lunghezza del procedimento, la gravità delle conclusioni dell’OLAF nei suoi riguardi e la pubblicità che è stata data loro nella stampa. Dall’altro lato, il ricorrente avrebbe subito un danno alla carriera, poiché la sua domanda ad un posto di direttore non è stata accettata nonostante egli ne avesse assicurato la copertura ad interim e dunque soddisfacesse le condizioni richieste per esservi nominato.

    92     La Commissione sostiene che le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità non sono soddisfatte, dal momento che nessun comportamento illecito le può essere addebitato, posto che l’indagine dell’OLAF si è svolta e la relazione è stata approntata secondo i richiesti criteri di obiettività ed imparzialità.

    93     In primo luogo, la convenuta afferma che la decisione 17 maggio 2002 soddisfaceva l’obbligo di motivazione e che il ricorrente fa valere a torto l’art. 25 dello Statuto, dato che la disposizione applicabile è l’art. 14 del regolamento n. 1073/99.

    94     In secondo luogo, essa sostiene che i diritti della difesa non sono stati violati. Il sig. Camós Grau avrebbe disposto di un termine sufficientemente ampio prima della sua audizione per esaminare la relazione di controllo contabile esterno relativa all’IRELA e di tutte le informazioni utili per la sua difesa nel corso dell’indagine. Gli investigatori non avrebbero indotto l’interessato in errore per quanto riguarda l’oggetto dell’indagine, e i numerosi quesiti che gli sono stati posti gli avrebbero permesso di essere perfettamente consapevole dei fatti idonei ad essergli imputati. Inoltre, né il regolamento n. 1073/99 né l’art. 4 della decisione 1999/396 prevedrebbero la comunicazione del progetto di relazione dell’OLAF alla persona interessata, ma soltanto che questa sia messa in grado di esprimersi su tutti i fatti che la riguardano, ciò che si sarebbe verificato nella fattispecie.

    95     In terzo luogo, la Commissione sostiene che, in base all’organizzazione interna dell’OLAF, la stesura della relazione d’indagine, che è effettuata, ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1073/1999, sotto l’autorità del direttore, è affidata ad un ufficio esecutivo [executive board], e che nessun principio generale impone la continuità nella composizione del gruppo di funzionari ed agenti che svolgono un’indagine.

    96     In quarto luogo, la Commissione afferma, per quanto riguarda la regolarità e l’obiettività dell’indagine, che l’OLAF ha accuratamente esaminato la possibilità di un conflitto di interessi in capo al sig. P. e, avendolo ritenuto sussistente, ha proceduto al ritiro dell’investigatore in una fase in cui la relazione non era ancora stata conclusa.

    97     In quinto luogo, l’OLAF non avrebbe commesso alcun errore manifesto nella sua valutazione del ruolo del sig. P., sia per quanto riguarda le responsabilità pregresse di quest’ultimo, sia per quanto riguarda l’indagine qui in esame. La convenuta sostiene che il sig. P. è intervenuto soltanto in qualità di investigatore associato e che egli non ha in alcun modo determinato la strategia e l’impostazione dell’indagine e non ha avuto neanche il controllo sui contenuti della relazione. Questa sarebbe stata preparata da un altro investigatore e redatta dall’ufficio esecutivo dell’OLAF in piena conoscenza delle circostanze del ritiro del sig. P.

    98     In sesto luogo, la Commissione sostiene che l’indagine è stata condotta nel rispetto dei principi di imparzialità e di equità, poiché il ritiro del sig. P. è stato deciso proprio al fine di assicurare l’imparzialità e l’obiettività dell’indagine. Essa afferma che la relazione impugnata evidenzia la responsabilità eventuale di altri funzionari, in particolare della DG «Controllo finanziario», e che i documenti prodotti dal ricorrente a tale riguardo sono stati inseriti nel fascicolo.

    99     Per quanto riguarda i danni dei quali il sig. Camós Grau chiede il risarcimento, la Commissione sostiene che il ricorrente non fornisce alcun elemento concreto che dimostri l’esistenza del danno morale asserito, né alcuna prova relativa al danno alla carriera fatto valere.

     Giudizio del Tribunale

    –       Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità

    100   Secondo una costante giurisprudenza, in materia di responsabilità della Comunità per danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario, un diritto al risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subito dai soggetti lesi (sentenze della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I‑1029, punto 51; 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 41 e 42, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 53).

    –       Sulle norme di diritto asseritamente violate

    101   Al fine di statuire sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità, occorre nel caso di specie verificare, innanzitutto, se le norme di diritto asseritamente violate siano preordinate a conferire diritti ai singoli. Il ricorrente fa valere violazioni dei principi di imparzialità, di equità e di obiettività, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione. Egli fa valere altresì la violazione dei diritti della difesa e delle regole di forma riguardanti la redazione delle relazioni dell’OLAF, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione.

    102   È sufficiente a tale riguardo constatare che almeno la regola di imparzialità, che si impone alle istituzioni nel compimento di missioni di indagine come quelle affidate all’OLAF, ha di mira, oltre all’interesse generale, la tutela delle persone interessate e conferisce a queste un diritto soggettivo al rispetto delle garanzie corrispondenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14).

    103   Occorre, di conseguenza, constatare che il ricorrente fa valere la violazione di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.

    –       Sul comportamento dell’OLAF nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione riguardante l’IRELA

    104   Al fine di decidere sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità, occorre poi stabilire se il comportamento dell’OLAF nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione riguardante l’IRELA integri una violazione sufficientemente caratterizzata della norma di imparzialità invocata, vale a dire, secondo la giurisprudenza, se esso riveli a questo proposito una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale del detto ufficio (v., in tal senso, sentenza Mediatore/Lamberts, cit. supra al punto 79, punti 49, 60, 62 e 63).

    105   In forza delle disposizioni che lo regolamentano, l’OLAF deve svolgere le indagini che rientrano nella sua competenza in conformità del Trattato e dei principi generali di diritto comunitario, segnatamente del precetto di imparzialità, nonché nel rispetto dello Statuto, il cui art. 14, in particolare, mira ad evitare le possibili situazioni di conflitto di interessi in capo ai dipendenti.

    106   Per valutare il comportamento dell’OLAF, occorre verificare, in primo luogo, l’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P., tenuto conto delle responsabilità che questi avrebbe avuto in relazione all’IRELA nell’ambito delle sue precedenti funzioni alla DG «Controllo finanziario», in secondo luogo, il ruolo effettivo di tale investigatore nello svolgimento dell’indagine relativa all’IRELA e, in terzo luogo, eventualmente, l’incidenza di un tale ruolo sulla predisposizione della relazione del 17 ottobre 2002.

    107   In primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P., la lettera del 17 maggio 2002 inviata al sig. Camós Grau dal capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» comunica che l’OLAF, alla luce del parere giuridico fornito da tale unità al direttore dell’OLAF – secondo cui «la posizione del [sig. P.] in qualità di investigatore associato nella pratica di riferimento [IRELA] potrebbe essere percepita come un conflitto di interessi» – e in conformità della proposta fatta al direttore da tale unità, ha deciso di ritirare l’interessato dall’indagine. Inoltre, risulta dal controricorso della Commissione che è in considerazione di tale possibilità di un conflitto di interessi e per assicurare l’imparzialità e l’obiettività dell’indagine che il sig. P. è stato esonerato da quest’ultima.

    108   Di fatto, era impossibile dubitare nel caso di specie dell’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P.. Risulta, infatti, dal fascicolo che le risorse dell’IRELA provenivano per la loro quasi totalità dal bilancio comunitario, che la DG competente per l’America latina, al cui interno lavorava il sig. Camós Grau al momento dei fatti, assicurava un monitoraggio tecnico e finanziario dell’IRELA e che la DG «Controllo finanziario», a cui spetta dare la propria approvazione su tutti gli impegni di spesa e sui pagamenti effettuati a carico di fondi comunitari, aveva approvato tutti i progetti attribuiti all’IRELA.

    109   Orbene, il sig. P., di formazione contabile, aveva lavorato, all’epoca dei fatti che sono oggetto dell’indagine, alla DG «Controllo finanziario», nell’unità incaricata del controllo delle spese dell’IRELA, come responsabile degli affari orizzontali e metodologici del settore dell’aiuto alimentare ed umanitario. Egli aveva svolto in particolare funzioni di capo di tale unità dal 1o marzo al 30 novembre 1998 nonché nel mese di marzo 2000, il che lo abilitava a firmare documenti relativi all’IRELA. L’IDOC menziona infatti nella sua relazione una nota del 3 gennaio 1997, firmata dal sig. P. e inviata alla direzione competente per l’America latina, che accordava l’approvazione della DG «Controllo finanziario» ad un progetto relativo all’IRELA.

    110   L’esistenza di un conflitto di interessi in capo al sig. P. è, dunque, dimostrata.

    111   In secondo luogo, per quanto riguarda il ruolo effettivo del sig. P. nella conduzione dell’indagine relativa all’IRELA, occorre notare che, secondo la decisione di avvio dell’indagine interna del 30 gennaio 2001, quattro agenti dell’OLAF, fra cui il sig. P., erano abilitati a svolgere l’indagine. Due di loro hanno lasciato l’OLAF il 30 settembre 2001 ed hanno pertanto cessato di participare all’indagine. Dopo che il sig. P. è stato rimosso con la decisione 17 maggio 2002, l’unico investigatore rimasto incaricato dell’indagine e che, secondo l’OLAF, ne assumeva la direzione ed aveva elaborato con il sig. P. la relazione provvisoria datata 20 dicembre 2000, ha redatto il progetto di relazione definitiva. Tale investigatore, avendo lasciato l’OLAF il 30 settembre 2002, non ha firmato la relazione.

    112   Risulta dal fascicolo che l’investigatore rimosso ha partecipato a tutte le audizioni effettuate a nome dell’OLAF, che si sono svolte tra il mese di febbraio 2001 ed il mese di aprile 2002, ad eccezione di quella del precedente direttore della direzione competente per l’America latina, superiore gerarchico diretto del sig. Camós Grau. Tale investigatore era, peraltro, uno dei due redattori della relazione della missione effettuata presso la sede dell’IRELA, a Madrid, nonché della relazione provvisoria 20 dicembre 2000 sopra menzionata. Risulta altresì che tutti gli atti di investigazione sono stati compiuti prima del ritiro del sig. P. e che sono stati effettuati da due o tre persone, con la costante presenza – salvo in un caso – dell’investigatore rimosso.

    113   È giocoforza constatare che il sig. P. ha partecipato alla conduzione dell’indagine nella sua totalità. L’argomento della Commissione secondo cui tale investigatore non sarebbe stato incaricato della direzione dell’indagine, ma avrebbe avuto un ruolo complementare e subordinato, non vale a sminuire le constatazioni che precedono relative alla presenza continua e all’implicazione sostanziale del sig. P. nell’indagine sull’IRELA.

    114   In terzo luogo, per quanto riguarda l’incidenza della partecipazione del sig. P. all’indagine nella redazione della relazione del 17 ottobre 2002, la convenuta afferma che l’OLAF ha tenuto conto della possibilità di un conflitto di interessi in capo ad un investigatore nell’approntamento della relazione finale e che questa è stata redatta con piena cognizione di causa al riguardo.

    115   Occorre dunque esaminare i documenti che sono successivamente serviti all’elaborazione della relazione, verificando in particolare, come suggerisce l’argomentazione del ricorrente, in primo luogo, se da essi risulti che le responsabilità eventuali della DG «Controllo finanziario», nonostante le sue missioni, sono state indebitamente taciute o minimizzate, in secondo luogo, se, una volta che l’OLAF aveva ammesso, ritirando il sig. P. dall’indagine, che sussisteva in capo a questi un rischio di conflitto di interessi, si sia di ciò tenuto conto nella relazione 17 ottobre 2002 e, in terzo luogo, più in generale, se le censure del ricorrente relative alla mancanza di imparzialità dell’indagine e della conseguente relazione siano confermate da questa verifica.

    116   Vanno presi in considerazione tre documenti, vale a dire la relazione provvisoria 20 dicembre 2000 redatta dal sig. P. e dall’investigatore rimasto in carica all’indagine fino alla sua conclusione, il progetto di relazione redatto da quest’ultimo alla fine del mese di agosto 2002, e la relazione finale del 17 ottobre 2002.

    117   Risulta, innanzitutto, dalla relazione provvisoria del 20 dicembre 2000 che questa mette in evidenza la partecipazione – qualificata come intromissione rilevante e discutibile – di funzionari della Commissione nella gestione dell’IRELA, indicando che questi sono stati all’origine della creazione di una riserva finanziaria ed hanno approvato, con i membri del Parlamento, tale prassi illecita per alimentare questo fondo. Per quanto riguarda il ruolo eventuale della DG «Controllo finanziario» relativamente alla gestione dell’IRELA, tale direzione viene menzionata soltanto a proposito della relazione di controllo contabile dell’IRELA da essa effettuato nel 1997 e delle critiche che essa allora avrebbe mosso nei riguardi della gestione finanziaria dell’IRELA, critiche che sono presentate come possibile causa del ritiro dei funzionari della Commissione dalla gestione dell’IRELA. Il documento presenta inoltre come assodata la conoscenza degli atti illeciti da parte dei funzionari della Commissione.

    118   Inoltre, per quanto riguarda il progetto di relazione redatto alla fine del mese di agosto 2002, risulta che alcuni passaggi riguardanti il ruolo della DG «Controllo finanziario» e quello della Commissione nel suo complesso sono stati mitigati o soppressi nella versione definitiva della relazione. In particolare, il progetto di relazione fa presente la conoscenza che la Commissione aveva delle prassi che avevano permesso all’IRELA di ottenere utili irregolari, posto che l’istituzione (Controllo finanziario) aveva accettato i documenti giustificativi. Il progetto ritiene che la DG «Controllo finanziario», nella sua relazione del 1997, abbia fatto un’analisi parziale della situazione. Esso qualifica come incomprensibile il fatto che i controllori contabili di tale direzione non abbiano approfondito le questioni che si ponevano automaticamente una volta che le irregolarità erano state rilevate. Per quanto riguarda la responsabilità della Commissione, si afferma che «[i]l caso IRELA ha superato le responsabilità di una DG normale e che [l]a DG “Controllo finanziario” non ha agito in modo rigoroso quando ha avuto tutti gli elementi per approfondire i problemi finanziari dell’[IRELA]». In conclusione, il progetto ritiene che il ruolo della Commissione nella pratica dell’IRELA non si sia limitato all’azione di tre persone, ma sia il «risultato di un’attività istituzionale», tenuto conto del fatto che i sistemi di controllo della Commissione non hanno funzionato in modo effettivo, che la DG «Controllo finanziario» ha esercitato un «controllo debole» e che i servizi della Commissione non hanno agito in modo coordinato.

    119   Infine, risulta dalla relazione finale del 17 ottobre 2002 che questa si limita a indicare a margine, per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità eventuali della DG «Controllo finanziario», che si era deciso di non analizzare tali circostanze al fine di non ritardare l’indagine. Se anche la relazione aggiunge che deve prospettarsi l’eventuale responsabilità dei dipendenti di tale direzione, tale questione non viene più affrontata nel seguito della relazione, osservandosi che un solo funzionario della direzione in esame è stato sentito nell’ambito dell’indagine.

    120   Concludendo l’esame dei fatti, la relazione indica che l’indagine ha dimostrato che soltanto i funzionari della Commissione che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA hanno avuto conoscenza dei dettagli operativi che hanno permesso di realizzare irregolarmente margini di utile, sottolineando il «ruolo attivo» e la «responsabilità principale» degli interessati nella creazione e nel funzionamento del sistema.

    121   Esaminando il ruolo della Commissione, la relazione insiste sul ruolo e sulle responsabilità della direzione competente per l’America latina, affermando, in particolare, che i funzionari di tale direzione presenti negli organi dell’IRELA si sono serviti della loro posizione «per consentire l’utilizzo di documenti che permettevano il pagamento degli utili». Per quanto riguarda la DG «Controllo finanziario», la relazione menziona soltanto il controllo contabile realizzato nel 1997 ed il suo carattere incompleto.

    122   Le conclusioni finali della relazione ribadiscono che il sistema di finanziamento dell’IRELA, all’origine delle irregolarità constatate, è stato creato nell’ambito di un organo i cui membri più attivi erano gli agenti della Commissione e che la direzione competente per l’America latina ne conosceva i dettagli operativi. La DG «Controllo finanziario» risulta essere stata aggirata anche se, in fine, è fatta menzione della sua «passività» ed della sua «mancanza di serio controllo».

    123   Per quanto riguarda le responsabilità individuali, la relazione riguarda personalmente, tra gli agenti della Commissione, soltanto i funzionari della direzione competente per l’America latina che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA e raccomanda nei loro confronti l’avvio di procedimenti disciplinari, raccomandazioni ripetute sotto la voce «Provvedimenti da prendere», da estendere «eventualmente [ad] altri dipendenti, in particolare nell’ambito della DG “Controllo finanziario”».

    124   L’esame comparativo delle versioni successive della relazione dell’OLAF mostra che la versione definitiva ha manifestamente taciuto e minimizzato il ruolo della DG «Controllo finanziario» e concentrato parallelamente tutta la responsabilità delle irregolarità imputate alla Commissione sui soli funzionari che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA, scegliendo così di confermare la posizione adottata nella relazione provvisoria, uno dei cui autori era il sig. P., ed eliminando la presentazione più sfumata fatta nel progetto di relazione redatto senza la collaborazione del sig. P. al termine del mese di agosto 2002, la quale prevedeva un ruolo più rilevante della DG «Controllo finanziario», rilevando le sue mancanze nel caso IRELA, e rifiutava di attribuire ai soli funzionari sopra menzionati la responsabilità all’interno della Commissione per affermare in definitiva che la detta responsabilità derivava più da un disfunzionamento istituzionale che coinvolgeva anche la DG «Controllo finanziario».

    125   Risulta da quanto precede che, in primo luogo, l’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P. è dimostrata. In secondo luogo, il sig. P. ha partecipato alla quasi totalità degli atti investigativi, nessuno dei quali è stato rimesso in questione dopo che egli è stato rimosso dall’indagine. Inoltre, egli ha agito all’interno di un gruppo il cui effettivo si è ridotto nel corso del tempo, ed è stato uno dei due redattori della relazione provvisoria. In terzo luogo, il sig. P. ha svolto un ruolo effettivo importante nel corso dell’indagine.

    126   Inoltre, risulta dal fascicolo che l’influenza esercitata dal sig. P. nel modo di condurre l’indagine ha pregiudicato il requisito d’imparzialità. Infatti, due servizi, vale a dire la direzione competente per l’America latina e la DG «Controllo finanziario» erano, in base alle rispettive competenze, incaricati del monitoraggio e del controllo dell’attività dell’IRELA, in particolare nei suoi aspetti finanziari. Nell’ambito dell’indagine interna avviata dall’OLAF, l’esame del ruolo della DG «Controllo finanziario» sarebbe stato tanto più giustificato per il fatto che l’IRELA era interamente dipendente dai sussidi comunitari e che la DG «Controllo finanziario», che deve approvare tutti gli investimenti dei fondi comunitari, aveva a più riprese formulato osservazioni riguardanti l’IRELA.

    127   Orbene, è pacifico che è stata adottata la scelta di non fare investigazioni riguardanti la DG «Controllo finanziario», dato che, per quanto riguarda possibili responsabilità della Commissione, l’indagine si è incentrata esclusivamente sul ruolo della direzione competente per l’America latina. Risulta, a tale proposito, che le investigazioni effettuate dal mese di febbraio 2001 al mese di aprile 2002, nel corso delle quali un solo agente della DG «Controllo finanziario» è stato sentito contro cinque della direzione competente per l’America latina, hanno seguito l’impostazione data all’indagine dalla relazione provvisoria. Tale relazione, di cui uno dei due redattori era il sig. P., non prospettava dunque nessuna chiamata in causa della DG «Controllo finanziario», ma conteneva per contro affermazioni categoriche sull’implicazione dei funzionari della direzione competente per l’America latina nelle irregolarità constatate. La conclusione secondo cui l’influenza del sig. P. nell’impostazione data all’indagine è stata determinante è confermata dal parere del 2 maggio 2002, citato dalla convenuta nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale relativi all’elaborazione della relazione controversa menzionata sopra al punto 30, in cui il capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» dell’OLAF concludeva per la rimozione dell’investigatore e raccomandava di non prendere in considerazione nella relazione finale «gli input provenienti dal [sig. P.]».

    128   La valutazione parziale e quindi artificiosa del ruolo della Commissione, metodologicamente poco comprensibile a causa del carattere essenziale della funzione di controllo finanziario, non poteva che condurre, per omissione, ad una presentazione falsata delle esatte responsabilità dei servizi interessati dell’istituzione e, di conseguenza, dei loro membri.

    129   La relazione finale, che attribuisce l’intera responsabilità dei comportamenti fraudolenti imputabili alla Commissione ai soli funzionari della DG competente per l’America latina che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA, senza riprendere gli elementi relativi al ruolo della DG «Controllo finanziario» che figuravano nel progetto di relazione redatto alla fine del mese di agosto 2002, il quale conteneva numerose valutazioni critiche riguardo a tale direzione, conferma lo squilibrio derivante da tale esame parziale e artificioso delle responsabilità dell’istituzione.

    130   La giustificazione offerta dalla relazione del 17 ottobre 2002 a proposito del mancato esame del ruolo della DG «Controllo finanziario», secondo cui, «[al] fine di non ritardare l’indagine, è stato deciso di non analizzare le circostanze relative alla responsabilità della DG “Controllo finanziario”», non può essere accettata. La preoccupazione dell’OLAF di condurre le proprie indagini con celerità, quantunque legittima quando i fatti sono risalenti e suscettibili di prescrizione, non può tuttavia legittimamente giustificare un esame parziale o selettivo delle responsabilità potenziali di differenti servizi dell’istituzione o dell’organismo controllato quando è manifesto, come nel caso di specie, che i detti servizi hanno avuto, a titolo diverso, un ruolo attivo nelle circostanze del caso che è oggetto dell’indagine.

    131   Risulta da quanto precede che il contenuto e le conclusioni della relazione dell’OLAF violano il criterio di imparzialità. Tale violazione da parte dell’OLAF della regola di diritto di cui trattasi costituisce un inadempimento tanto più grave per il fatto che l’OLAF è stato creato per svolgere indagini relative a qualsiasi attività illecita pregiudizievole degli interessi delle Comunità e idonea ad essere perseguita a livello amministrativo o penale ed è stato costituito come servizio autonomo della Commissione perché gli venisse conferita l’indipendenza funzionale giudicata necessaria per l’esercizio del suo compito. Inoltre, tenuto conto della conoscenza del conflitto di interessi in capo al sig. P., che l’OLAF aveva del resto ammesso rimuovendo l’investigatore, la conferma nella relazione finale dell’impostazione artificiosa data all’indagine sotto l’influenza del sig. P. conferisce alla violazione del criterio d’imparzialità un carattere manifesto.

    132   Tale conclusione è inoltre rafforzata dalla relazione dell’IDOC del 2 luglio 2003. Occorre ricordare che l’IDOC era stato incaricato di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria allora in vigore: 1) della partecipazione di dipendenti della Commissione alla gestione dell’IRELA; 2) della proposta e/o della tolleranza del piano di riassestamento finanziario e di indicare l’eventuale responsabilità individuale dei dipendenti che ne deriverebbe, e 3) dell’eventuale responsabilità dei dipendenti della Commissione che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA nonché di quelli dei servizi incaricati del controllo dei fondi comunitari dell’IRELA.

    133   La relazione dell’IDOC, che esamina il ruolo della DG «Controllo finanziario», rileva dunque che tale direzione non è stata oggetto di nessuna menzione nella relazione finale dell’OLAF, ad eccezione della raccomandazione che figura nella voce «Provvedimenti da prendere».

    134   Orbene, l’IDOC osserva, per quanto riguarda la decisione di creare una riserva finanziaria, all’origine delle irregolarità, da una parte, che tale riserva è stata di molto precedente alla partecipazione dei tre funzionari chiamati in causa dalla relazione dell’OLAF, e che essa è stata raccomandata dalla direzione competente per l’America latina e dalla DG «Controllo finanziario» nel 1986, decisa nel 1988 ed accettata, se non addirittura incoraggiata, dalla Commissione. L’IDOC osserva, dall’altra parte, che l’illiceità di tale prassi è stata rilevata soltanto tardivamente, nel 1997, dalla direzione competente per l’America latina, che ha interrogato il servizio giuridico della Commissione e la DG «Controllo finanziario», la quale ha espresso i suoi dubbi sulla liceità del meccanismo, in contraddizione con il parere da essa formulato nel 1986.

    135   La relazione dell’IDOC indica, inoltre, che il sig. Camós Grau aveva spiegato all’OLAF che ogni anno la DG «Controllo finanziario» approvava la verifica contabile dell’IRELA, realizzata da uno studio contabile, e che, in quella del 1995, era espressamente precisato che l’IRELA aveva avuto utili per un ammontare di 1,194 milioni di euro. Orbene, l’IDOC osserva che il documento citato dal sig. Camós Grau a sostegno delle proprie affermazioni non era stato allegato al fascicolo che accompagnava la relazione finale dell’OLAF, ma è stato ritrovato nel fascicolo tenuto dall’OLAF.

    136   La relazione dell’IDOC aggiunge che la DG «Controllo finanziario», dopo il suo controllo effettuato nel 1997, non ha proceduto ad un esame più approfondito e che, benché interrogata dall’ex-responsabile dell’unità finanziaria della direzione competente per l’America latina sulla possibilità [per l’IRELA] di sovrafatturare onorari e spese alla Commissione al di là del piano di lavoro adottato e della sovvenzione, essa avrebbe alla fine approvato gli impegni. Gli autori della relazione dell’IDOC si stupiscono del fatto che, sebbene la DG «Controllo finanziario» esaminasse ogni progetto attribuito all’IRELA, essa abbia atteso il 1997 per fare osservazioni critiche. Essi si stupiscono altresì dei termini della nota firmata dal sig. P., menzionata sopra al punto 112, che segnala alla direzione competente per l’America latina che la DG «Controllo finanziario» dava la propria approvazione per un progetto, ma avrebbe voluto tuttavia ricevere documenti giustificativi appropriati in ogni caso.

    137   Le valutazioni dell’IDOC per quanto riguarda la responsabilità dei tre funzionari della Commissione che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA sono, peraltro, molto più sfumate. Si osserva che la regolarità di tale partecipazione è stata sollevata solo tardivamente, nel 1994, e che il proseguimento di tale partecipazione è stato espressamente autorizzato, dopo il parere del segretariato generale, del servizio giuridico e della DG «Controllo finanziario», il 17 ottobre 1995. L’IDOC afferma, contrariamente alle conclusioni della relazione dell’OLAF, che non è stato dimostrato che i tre funzionari dichiarati responsabili da quest’ultimo fossero a conoscenza delle irregolarità, consistenti in particolare nel giustificare costi esagerati con spese inesatte, e rileva che l’illiceità della creazione di riserve finanziarie è stata rilevata soltanto nel 1997 «in termini relativamente incerti».

    138   Le conclusioni della relazione dell’IDOC, che rilevano, per lo meno implicitamente, alcune carenze nell’indagine condotta dall’OLAF, risultano comunque molto meno categoriche di quelle dell’OLAF. L’IDOC rileva che non è possibile concludere per l’esistenza di atti censurabili sul piano disciplinare. Esso non individua responsabilità dei singoli, ritenendo che la vicenda riveli piuttosto una mancanza di coordinamento tra i servizi della Commissione incaricati del controllo dei fondi comunitari concessi all’IRELA.

    139   Nessuno degli argomenti presentati dalla convenuta permette di mettere in discussione tale conclusione. Infatti, la Commissione afferma che l’indagine si è concentrata in particolare sulla partecipazione dei dipendenti comunitari al funzionamento degli organi dell’IRELA, mentre il ruolo svolto dalla DG «Controllo finanziario» era di altra natura; essa ritiene che un’indagine allargata avrebbe presentato difficoltà viste la risalenza dei fatti e le risorse umane e materiali necessarie, e che l’OLAF decideva in completa indipendenza dell’ambito delle proprie investigazioni. Tuttavia, tali argomenti non sono tali da giustificare, trattandosi di un organo d’indagine, il partito preso che è stato constatato nel modo di condurre le sue investigazioni. Del pari inidonea ad invalidare tale constatazione è l’affermazione secondo cui nulla permetterebbe di dimostrare una qualunque manipolazione dei fatti da parte dell’investigatore rimosso, tale da ostacolare l’accertamento della verità.

    140   Inoltre, le affermazioni della Commissione secondo cui si sarebbe tenuto conto nella relazione finale delle circostanze del ritiro del sig. P. dall’indagine sono smentite dal contenuto stesso della detta relazione, posto che la menzione da parte di questa di un’eventuale responsabilità di altri dipendenti, in particolare di quelli della DG «Controllo finanziario», appare come una semplice clausola di stile. Se anche l’argomento secondo cui l’OLAF non avrebbe potuto trarre conclusioni nei confronti dei dipendenti di tale direzione senza averli ascoltati in via preliminare è certamente fondato, esso non giustifica la posizione adottata dall’OLAF di limitare la propria indagine quanto al ruolo della Commissione nel caso IRELA ad un’unica direzione. Non risulta, infatti, né comprensibile né giustificato il fatto che l’esame del ruolo della DG «Controllo finanziario» sia stato sottratto dal campo delle investigazioni condotte all’interno della Commissione, quando invece il consenso di tale direzione è necessario per qualsiasi spesa a carico dei fondi comunitari, laddove la relazione dell’IDOC conferma del resto a tale riguardo l’intrecciarsi dei ruoli e delle responsabilità nella vicenda dell’IRELA.

    141   Concludendo, l’illiceità del comportamento dell’OLAF nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione controversa, constatata sopra ai punti 126-132, è dimostrata, poiché l’OLAF ha agito in violazione, grave e manifesta, del precetto di imparzialità. Orbene, una tale violazione costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità qualora sussista un nesso di causalità diretto e certo tra il fatto illecito stesso ed il danno asserito.

    –       Sul nesso di causalità tra il fatto illecito commesso dall’OLAF e i danni asseriti dal ricorrente

    142   A tale riguardo, occorre constatare che i differenti tipi di danno, danno alla carriera e danno morale, che il sig. Camós Grau fa valere e di cui bisognerà verificare l’esistenza, trovano direttamente la loro origine nella chiamata in causa personale del suo comportamento che viene effettuata nella relazione e che si concreta in conclusioni e raccomandazioni che lo riguardano individualmente. È quindi dimostrato il nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza tra il comportamento illecito che si concreta nel contenuto della relazione e i danni che si presume esserne risultati per l’interessato.

    143   Si deve tuttavia precisare a tale riguardo che il fatto che il contenuto della relazione, a motivo della chiamata in causa personale dell’interessato, sia la causa diretta dei danni asseriti non significa che tali danni si siano prodotti. Si giungerà eventualmente ad una tale conclusione separatamente, per ciascuno dei due danni fatti valere, soltanto dopo aver valutato l’impatto effettivo che possono avere avuto le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella relazione, da una parte, sulla situazione professionale del ricorrente e, dall’altra, sulla sua situazione personale.

    144   Per contro, quanto ad altre irregolarità che il ricorrente fa valere relativamente, in primo luogo, alla motivazione della decisione dell’OLAF che ha rimosso il sig. P. dall’indagine, in secondo luogo, al rispetto dei diritti della difesa e dei principi di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, per quanto attiene alla sua audizione da parte dell’OLAF e alla comunicazione della relazione prima della sua adozione, e, in terzo luogo, alla competenza a predisporre e adottare le relazioni dell’OLAF all’interno di quest’ultimo, si deve constatare che esse di per sé non possono comunque aver cagionato al ricorrente un danno distinto da quello derivante dal contenuto della relazione stessa.

    –       Sul danno del ricorrente

    145   Dal comportamento illecito dell’OLAF sarebbero derivati al ricorrente danni di due tipi, vale a dire un danno materiale, relativo al corso della sua carriera, e un danno morale, connesso alle accuse mosse nei suoi riguardi.

    146   In primo luogo, per quanto riguarda il danno che avrebbe colpito la carriera del ricorrente, occorre esaminare se, come sostiene l’interessato, la sua candidatura a un posto di direttore non sia stata accettata nonostante egli avesse assicurato la copertura ad interim di tale posto e avesse così dimostrato di possedere i requisiti necessari per coprire quest’ultimo.

    147   Risulta dalle indicazioni fornite dalle parti in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, menzionate sopra al punto 33, che il sig. Camós Grau si è candidato per un posto di direttore presso la direzione A «Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia» della DG «Allargamento», del quale, in qualità di dipendente più anziano nel grado più elevato, aveva assicurato la copertura ad interim tra il mese di dicembre 2002 ed il 1o aprile 2003, data in cui è stato chiamato ad altre funzioni. La procedura di designazione, avviata con la pubblicazione di un avviso di posto vacante effettuata il 4 marzo 2003, si è svolta, conformemente alla prassi abituale dell’istituzione, sulla base di criteri relativi alle competenze e alle attitudini particolari per il posto in questione. Un gruppo composto da quattro direttori, tre della DG «Allargamento» e uno della DG «Agricoltura», ha proceduto ad una preselezione, scegliendo in questa fase otto persone. Il candidato scelto alla fine è stato nominato con decisione 9 luglio 2003.

    148   Per quanto riguarda l’impatto sfavorevole che le conclusioni dell’OLAF potrebbero avere avuto sulla candidatura del ricorrente, quest’ultimo richiama alcune circostanze relative alla cronologia dei fatti che mostrerebbero che la relazione dell’OLAF può avere influito sul rigetto della sua candidatura.

    149   Tuttavia, anche se è pacifico che la relazione dell’IDOC è stata consegnata alla Commissione il 2 luglio 2003, vale a dire quasi alla fine della procedura avviata per assegnare il posto in questione, e che la decisione dell’APN di archiviare la pratica è intervenuta soltanto il 2 settembre 2003, quando il posto era stato assegnato, tali indicazioni cronologiche non possono valere come seri indizi di un legame tra la relazione dell’OLAF e la decisione dell’APN di non accettare la candidatura del sig. Camós Grau, in mancanza di qualsiasi altro elemento che permetta di pensare che in altre circostanze la sua candidatura avrebbe potuto essere preferita dall’APN, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, a quella del vincitore.

    150   Di conseguenza, si deve concludere che il ricorrente non ha dimostrato che la sua candidatura non è stata accettata a motivo delle accuse mosse nei suoi confronti dalla relazione dell’OLAF.

    151   Più in generale, si deve notare che nessun pregiudizio alla carriera può essere direttamente imputato al contenuto della relazione dell’OLAF in quanto, come rilevato sopra ai punti 51-53, tale relazione, una volta adottata la decisione di non darvi seguito con provvedimenti disciplinari, non può servire da fondamento per nessuna misura pregiudizievole per la carriera dell’interessato.

    152   La Commissione, a tale riguardo, ha espressamente indicato all’udienza che, una volta che, sulla base di una relazione dell’OLAF, essa decide di non avviare un procedimento disciplinare, tale relazione non può più produrre effetti. Inoltre, nella sua lettera del 23 settembre 2005 di cui sopra al punto 35, la Commissione ha precisato che «nessuna relazione dell’OLAF è stata inserita nel fascicolo personale del ricorrente» e che «la parte H del fascicolo personale del ricorrente, riservata alle questioni disciplinari, è tuttora in bianco, dato che l’interessato ha scelto di non esercitare la facoltà – della quale era stato informato – di chiedere di allegare al suo fascicolo personale la documentazione da cui risulta che, a seguito dell’indagine amministrativa complementare, l’APN ha deciso di archiviare la pratica senza provvedimenti disciplinari».

    153   La convenuta ha aggiunto che la sua prassi costante è quella di non inserire nel fascicolo personale le relazioni dell’OLAF che chiamano in causa dei dipendenti, ritenendosi che tali relazioni non ricadano sotto l’art. 26, lett. a), dello Statuto [dato che tale disposizione menziona le relazioni che interessano la competenza, il rendimento o il comportamento del dipendente]. La Commissione ha altresì indicato che «[n]el fascicolo personale vengono inseriti documenti disciplinari o preparatori per un eventuale procedimento disciplinare soltanto in caso di sanzioni o di ammonimenti ai sensi dell’art. 3, lett. b), dell’allegato IX dello Statuto». Si deve qui osservare che la convenuta si riferisce alle disposizioni dello Statuto nel testo entrato in vigore il 1o maggio 2004, ai sensi del quale la disposizione menzionata è stata modificata, e che l’art. 3, lett. b), del detto allegato IX prevede quanto segue: «Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’autorità che ha il potere di nomina può: (…) b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; (…)».

    154   Risulta da tali indicazioni che la relazione dell’OLAF non appare nel fascicolo personale del sig. Camós Grau, che non reca alcuna menzione relativa alla pratica IRELA, in particolare non contiene la menzione dell’archiviazione di tale pratica senza provvedimenti disciplinari, decisa dopo la consegna della relazione complementare dell’IDOC. Infine, all’udienza, la convenuta ha concluso la propria difesa sottolineando che, «dopo l’archiviazione dei procedimenti penali e disciplinari avviati sulla base di una relazione [dell’OLAF], la Commissione non potrebbe utilizzare legittimamente tale relazione in un altro modo surrettizio o in un altro contesto contro il dipendente di cui trattasi, e che il principio della presunzione di innocenza vuole che l’APN non possa utilizzare tale relazione in modo negativo [nei confronti del detto dipendente]».

    155   Risulta da quanto precede che l’asserito danno alla carriera non è dimostrato.

    156   In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito danno morale, occorre valutare se, come sostiene il ricorrente, gli illeciti commessi dall’OLAF abbiano pregiudicato la sua serenità d’animo, il suo onore e la sua reputazione professionale, tenuto conto, in particolare, della gravità degli illeciti di cui l’OLAF ha accusato l’interessato, della lunghezza del procedimento e della pubblicità data dalla stampa alla vicenda. Occorre prendere in considerazione a tale riguardo gli argomenti del ricorrente, il quale sottolinea, da una parte, che l’OLAF l’ha chiamato in causa a titolo quasi esclusivo e ha finito col riconoscere le sue responsabilità penali e disciplinari e, dall’altra, che, a causa delle accuse mosse contro di lui, egli è rimasto sotto la minaccia di una sanzione disciplinare, almeno fino al deposito della relazione dell’IDOC e all’archiviazione della pratica.

    157   È chiaro che le accuse mosse dall’OLAF nella relazione controversa avverso il sig. Camós Grau, che gli addebitano, insieme agli altri due funzionari della Commissione che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA, la responsabilità principale nella creazione e nel funzionamento di un sistema che permetteva di realizzare irregolarmente margini di utili, affermando in particolare che tali fatti censurabili erano stati commessi con cognizione delle irregolarità e servendosi della loro posizione all’interno della Commissione, costituiscono accuse particolarmente gravi, che arrecano all’onore e alla reputazione professionale di un dipendente, a maggior ragione del grado del ricorrente, un pregiudizio corrispondente alla gravità del comportamento censurato.

    158   In particolare, a causa del partito preso nel procedimento condotto dall’OLAF, che ha volontariamente sottratto la DG «Controllo finanziario» dall’ambito delle proprie investigazioni, tutta la responsabilità imputabile alla Commissione si è trovata concentrata sulla direzione competente per l’America latina, e più precisamente sui tre funzionari di tale direzione che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA. Per di più, dato che gli altri due funzionari chiamati in causa con il ricorrente non erano più in servizio alla Commissione, bensì in aspettativa per motivi personali quando la relazione è stata consegnata, il sig. Camós Grau si è trovato, di fatto, il solo responsabile indicato dalla relazione del 17 ottobre 2002 rimasto in funzione all’interno dell’istituzione a dover sopportare il peso delle accuse dell’OLAF mentre egli svolgeva la sua carriera in questa stessa istituzione. Tali circostanze hanno aggravato il danno causato all’interessato.

    159   I turbamenti nelle condizioni di vita del ricorrente cagionati dal comportamento dell’OLAF, le sue dispute con quest’ultimo e la minaccia di procedimenti giudiziari e disciplinari derivanti dalle conclusioni della relazione hanno colpito l’interessato per una durata di più di un anno e mezzo. Infatti, il sig. Camós Grau, che è stato avvisato dall’OLAF dell’avvio di una indagine interna il 30 gennaio 2001 ed ascoltato il 22 febbraio 2201, ha chiamato in causa, a partire dal 22 febbraio 2002, l’investigatore in capo al quale egli sospettava un conflitto di interessi e ha tentato di ottenere, con successivi interventi presso l’OLAF, che l’obiettività e l’imparzialità dell’indagine, la cui impostazione artificiosa risultava già dalla relazione provvisoria del mese di dicembre 2000, fossero ristabilite e che la relazione finale venisse corretta di conseguenza. Al di là di tali passi infruttuosi, il ricorrente si è trovato, in modo certo a partire dalla consegna della relazione dell’OLAF, il 17 ottobre 2002, sotto la minaccia, da una parte, dell’avvio di procedimenti penali da parte delle autorità giudiziarie belghe e spagnole fino a che tali autorità non hanno deciso, rispettivamente il 13 febbraio e il 10 marzo 2003, di archiviare la pratica, e, dall’altra, dell’avvio da parte dell’APN di un procedimento disciplinare per dare seguito alle raccomandazioni dell’OLAF, fino a che la Commissione non ha deciso, come avevano fatto le autorità giudiziarie, di archiviare la pratica, il 2 settembre 2003.

    160   L’offesa all’onore del sig. Camós Grau è stata aggravata dalla pubblicità esterna che ha ricevuto la relazione dell’OLAF, come indicato sopra al punto 20. Infatti, la relazione controversa, benché costituisse un documento interno la cui comunicazione avrebbe dovuto essere limitata ai soli destinatari di cui all’art. 9 del regolamento n. 1073/1999, è stata diffusa al di fuori di questa cerchia ristretta e le sue conclusioni sono state commentate dalla stampa, dato che il quotidiano spagnolo El País ha dato notizia della chiamata in causa personale del sig. Camós Grau in un articolo apparso nella sua edizione dell’11 dicembre 2002.

    161   Per contro, non si deve ritenere dimostrato, in rapporto con l’illecito constatato, il danno asserito che sarebbe collegato al fatto che il ricorrente non sarebbe uscito «pulito» dalle accuse a lui rivolte, non sarebbe al riparo da ulteriori indagini che potrebbero essere decise in avvenire o continuerebbe ad essere l’oggetto di una relazione che si trova negli archivi delle autorità e dei servizi destinatari.

    162   Risulta tuttavia da quanto precede che il danno morale del sig. Camós Grau, il quale, per le accuse, le conclusioni e le raccomandazioni formulate contro di lui dall’OLAF, ha subito un pregiudizio al proprio onore e alla propria reputazione professionale e sofferto di turbamenti nelle sue condizioni di vita, è dimostrato.

    163   Il ricorrente ha quantificato in via provvisoria il danno morale sofferto in misura pari a EUR 10 000. La Commissione non ha formulato osservazioni riguardo all’importo richiesto.

    164   Nelle circostanze del caso di specie, il danno subito dal ricorrente a causa della relazione dell’OLAF non è inferiore all’importo richiesto. Occorre di conseguenza accogliere la domanda risarcitoria del sig. Camós Grau nella sua integralità e condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito.

    –       Sul risarcimento del danno relativo alle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nell’ambito del procedimento amministrativo

    165   Il sig. Camós Grau chiede altresì al Tribunale di condannare la Commissione a rimborsargli le spese che egli avrebbe sostenuto nell’ambito dell’indagine e dei suoi reclami amministrativi diretti contro la decisione 17 maggio 2002 e la relazione dell’OLAF del 17 ottobre 2002.

    166   Tuttavia, occorre ricordare che tale richiesta non è quantificata e che il ricorrente non ha dimostrato, e neppure asserito, l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino la mancata quantificazione, nel ricorso introduttivo, di tale capo della domanda di risarcimento. Pertanto, la domanda diretta al risarcimento del danno materiale di cui trattasi non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e di conseguenza deve essere respinta in quanto irricevibile (sentenza della Corte 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento europeo, Racc. pag. I‑8691, punto 62).

     Sulle spese

    167   A norma dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, «il Tribunale può ripartire le spese o compensarle tra le parti in caso di soccombenza reciproca su uno o più capi o per motivi eccezionali».

    168   Nelle circostanze del caso di specie, si deve addebitare alla Commissione la totalità delle spese del procedimento.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1)      La Commissione è condannata a versare al sig. Camós Grau la somma di EUR 10 000.

    2)      Le altre conclusioni del ricorso sono respinte.

    3)      La Commissione sopporterà le spese del giudizio.


    Legal

    Lindh

    Mengozzi

    Wiszniewska-Białecka

     

           Vadapalas

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2006.

    Il cancelliere

     

           Il presidente

    E. Coulon

     

           H. Legal


    Indice


    Contesto normativo della controversia

    Fatti all’origine della controversia

    Procedimento

    Conclusioni delle parti

    In diritto

    Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 17 maggio 2002 e della decisione 29 novembre 2002

    Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 28 maggio 2003 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente, il 4 febbraio 2003, contro la relazione dell’OLAF

    Sulle conclusioni dirette all’annullamento della relazione 17 ottobre 2002 dell’OLAF

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    Giudizio del Tribunale

    Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni asseriti

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    Giudizio del Tribunale

    – Quanto all’obbligo di previo reclamo

    – Quanto al collegamento tra la domanda di risarcimento danni e la domanda di annullamento

    Sul merito

    Argomenti delle parti

    Giudizio del Tribunale

    – Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità

    – Sulle norme di diritto asseritamente violate

    – Sul comportamento dell’OLAF nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione riguardante l’IRELA

    – Sul nesso di causalità tra il fatto illecito commesso dall’OLAF e i danni asseriti dal ricorrente

    – Sul danno del ricorrente

    – Sul risarcimento del danno relativo alle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nell’ambito del procedimento amministrativo

    Sulle spese



    * Lingua processuale: il francese.

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