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Document 62003CJ0319

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 settembre 2004.
Serge Briheche contro Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale e Ministre de la Justice.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif de Paris - Francia.
Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne - Art. 141, n. 4, CE - Direttiva 76/207/CEE - Condizioni per l'accesso agli impieghi pubblici - Disposizioni che riservano alle vedove non risposate il beneficio dell'inopponibilità dei limiti di età per accedere a tali impieghi.
Causa C-319/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-08807

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:574

Arrêt de la Cour

Causa C-319/03

Serge Briheche

contro

Ministre de l’Intérieur e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris)

«Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Art. 141, n. 4, CE — Direttiva 76/207/CEE — Condizioni per l’accesso agli impieghi pubblici — Disposizioni che riservano alle vedove non risposate il beneficio dell’inopponibilità dei limiti di età per accedere a tali impieghi»

Massime della sentenza

Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Deroghe — Misure volte a promuovere pari opportunità per uomini e donne — Beneficio dell’inopponibilità dei limiti di età per l’accesso agli impieghi pubblici riservato unicamente alle vedove non risposate — Inammissibilità

(Art. 141, n. 4, CE; direttiva del Consiglio 76/207/CEE, artt. 2, n. 4, e 3, n. 1)

Gli artt. 3, n. 1, e 2, n. 4, della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riserva l’inopponibilità dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi esterni organizzati per l’assunzione di impiegati pubblici alle vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, con l’esclusione dei vedovi non risposati che si trovino nella stessa situazione.

Infatti, da un lato, detta normativa contrasta con l’art. 3, n. 1, della direttiva 76/207 poiché comporta una discriminazione basata sul sesso. D’altro lato, essa non può essere ammessa in base all’art. 2, n. 4, della stessa direttiva, il quale autorizza soltanto i provvedimenti che, pur apparendo discriminatori, mirano effettivamente a eliminare o a ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita sociale. Pertanto, un’azione siffatta, che mira a promuovere di preferenza i candidati di sesso femminile nei settori del pubblico impiego, non è compatibile con il diritto comunitario quando accorda automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle candidature di talune categorie di donne, escludendo gli uomini che si trovano nella stessa situazione.

(v. punti 20, 22-23, 27, 32 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
30 settembre 2004(1)

«Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne – Art. 141, n. 4, CE – Direttiva 76/207/CEE – Condizioni per l'accesso agli impieghi pubblici – Disposizioni che riservano alle vedove non risposate il beneficio dell'inopponibilità dei limiti di età per accedere a tali impieghi»

Nel procedimento C-319/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dal tribunal administratif de Paris (Francia) con decisione 3 luglio 2003, pervenuta il 24 luglio 2003, nella causa

Serge Briheche

contro

Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale e Ministre de la Justice,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,viste le osservazioni presentate:

per il sig. Briheche, dallo stesso;

per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M.-J. Jonczy e N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Briheche e il ministre de l’Intérieur (Ministro dell’Interno), il ministre de l’Éducation nationale (Ministro dell’Istruzione) e il ministre de la Justice (Ministro della Giustizia) a proposito del rifiuto di questi ultimi di ammettere la candidatura del primo a diversi concorsi organizzati per l’assunzione di collaboratori o di segretari amministrativi, per il fatto che egli non soddisfaceva la condizione relativa all’età prevista dalla normativa francese per l’iscrizione a tali concorsi.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

3
L’art. 141, n. 4, CE prevede quanto segue:

«Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali».

4
Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva:

«1.     Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

(…)

4.       La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1».

5
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva:

«L’applicazione del principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».

La normativa nazionale

6
In virtù dell’art. 5, primo comma, del decreto 1º agosto 1990, n. 90‑713, relativo alle disposizioni statutarie comuni applicabili ai collaboratori amministrativi della pubblica amministrazione (JORF dell’11 agosto 1990, pag. 9795), il limite di età per l’assunzione per concorso esterno dei dipendenti del detto tipo è fissato a 45 anni.

7
Anche l’art. 1 del decreto 14 agosto 1975, n. 75‑765, relativo ai limiti di età applicabili nelle assunzioni per concorso dei pubblici impiegati inquadrati nelle classi B, C e D (JORF del 19 agosto 1975, pag. 8444), fissa il limite di età per essere ammessi a concorrere a 45 anni, salvo che norme specifiche non stabiliscano un limite di età più elevato.

8
Ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge 3 gennaio 1975, n. 75‑3, recante diversi miglioramenti e semplificazioni in materia di pensioni o assegni per i coniugi superstiti, le madri di famiglia e gli anziani (JORF del 4 gennaio 1975, pag. 198), «[i] limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi non sono opponibili alle donne che si trovino nella necessità di lavorare dopo la morte del marito».

9
Tale eccezione è stata modificata dalla legge 7 luglio 1979, n. 79‑569, recante soppressione dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi per determinate categorie di donne (JORF dell’8 luglio 1979), per renderla applicabile alle madri di tre o più figli, alle vedove non risposate, alle donne divorziate e non risposate, alle donne separate legalmente e alle donne nubili che abbiano almeno un figlio a carico e si trovino nella necessità di lavorare.

10
L’art. 34 della legge 9 maggio 2001, n. 2001‑397, sulla parità in ambito professionale tra donne e uomini (JORF del 10 maggio 2001, pag. 7320), aggiunge a tale elenco delle categorie di persone menzionate al punto precedente gli uomini celibi con almeno un figlio a carico che si trovino nella necessità di lavorare.


Causa principale e questione pregiudiziale

11
Il sig. Briheche, dell’età di 48 anni, vedovo non risposato con un figlio a carico, si è candidato in diversi concorsi organizzati dalla pubblica amministrazione francese, tra cui un concorso organizzato nel 2002 dal Ministero dell’Interno per l’assunzione di collaboratori amministrativi dell’amministrazione centrale.

12
La sua candidatura a quest’ultimo concorso è stata respinta con decisione 28 gennaio 2002, per il fatto che non soddisfaceva la condizione relativa all’età, prevista all’art. 5, primo comma, del decreto n. 90‑713, per l’iscrizione a tale concorso.

13
Contro tale decisione di rigetto della sua candidatura, ha presentato un ricorso amministrativo in cui sosteneva che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 2001‑397, il limite di età di 45 anni non poteva più essergli opposto.

14
Il detto ricorso è stato respinto con decisione del Ministro dell’Interno 8 marzo 2002, in cui quest’ultimo ribadiva i termini della sua decisione 28 gennaio 2002 e precisava che, al di fuori di determinate categorie di donne, solamente gli uomini celibi con almeno un figlio a carico che si trovassero nella necessità di lavorare potevano beneficiare dell’eliminazione del limite di età per l’accesso ai pubblici impieghi.

15
Il 28 marzo 2002 il sig. Briheche ha adito il tribunal administratif de Paris (tribunale amministrativo di Parigi) con un ricorso in cui chiede in particolare l’annullamento delle decisioni 28 gennaio e 8 marzo 2002 recanti rigetto della sua candidatura al detto concorso. Egli sostiene che l’art. 8, primo comma, della legge n. 75‑3, come modificata dalla legge n. 2001‑397, riservando alle «vedove non risposate» il beneficio dell’inopponibilità dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi, non è conforme agli obiettivi della direttiva. Infatti quest’ultima, pur non ostacolando le misure volte a rimediare alle disuguaglianze di fatto che incidono sulla possibilità per le donne di ottenere un impiego, obbliga gli Stati membri a rivedere le disposizioni per le quali l’obiettivo di tutela che le ha ispirate all’origine non è più fondato.

16
Pertanto, il tribunal administratif de Paris ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le norme della direttiva 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, ostino a che la Francia mantenga in vigore le disposizioni dell’art. 8 della legge 3 gennaio 1975, n. 75‑3, come modificate dalla legge 7 luglio 1979, n. 79‑569, e successivamente dalla legge 9 maggio 2001, n. 2001‑397, relative alle vedove non rimaritate».


Sulla questione pregiudiziale

17
Mediante la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 3, n. 1, e 2, n. 4, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, che riserva l’inopponibilità dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi alle vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, con l’esclusione dei vedovi non risposati che si trovino nella stessa situazione.

18
Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva ha una portata generale e la direttiva si applica ai rapporti d’impiego nel settore pubblico (v., in particolare, sentenze 11 gennaio 2000, causa C‑285/98, Kreil, Racc. pag. I‑69, punto 18, e 19 marzo 2002, causa C‑476/99, Lommers, Racc. pag. I‑2891, punto 25).

19
Tale principio implica, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, «l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».

20
Una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, che prevede, per l’ammissione ai concorsi esterni organizzati per l’assunzione di impiegati pubblici, che il limite di età non sia opponibile alle vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, comporta una discriminazione fondata sul sesso, contraria all’art. 3, n. 1, della direttiva, nei confronti dei vedovi non risposati che si trovino nella medesima situazione.

21
Pertanto, si deve verificare se una simile normativa possa essere comunque ammessa in virtù dell’art. 2, n. 4, della direttiva, ai sensi del quale essa «non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1».

22
Come già dichiarato dalla Corte, quest’ultima disposizione ha lo scopo, preciso e limitato, di autorizzare provvedimenti che, pur apparendo discriminatori, mirano effettivamente a eliminare o a ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita sociale (v. sentenza 11 novembre 1997, causa C‑409/95, Marschall, Racc. pag. I‑6363, punto 26).

23
Un’azione diretta a promuovere di preferenza i candidati di sesso femminile nei settori del pubblico impiego dev’essere considerata compatibile con il diritto comunitario quando non accordi automaticamente e incondizionatamente la preferenza ai candidati di sesso femminile aventi una qualificazione pari a quella dei loro concorrenti di sesso maschile e le candidature siano oggetto di un esame obiettivo che tenga conto della situazione particolare personale di tutti i candidati (v., in questo senso, sentenza 28 marzo 2000, causa C‑158/97, Badeck e a., Racc. pag. I‑1875, punto 23).

24
Tali condizioni sorgono dal fatto che, nel determinare la portata di qualsiasi deroga ad un diritto fondamentale, come quello alla parità di trattamento tra uomini e donne sancito dalla direttiva, occorre rispettare il principio di proporzionalità che richiede che le limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze del fine così perseguito (sentenza Lommers, punto 39).

25
L’art. 2, n. 4, della direttiva, quindi, autorizza misure nazionali in materia di accesso al lavoro che, favorendo in special modo le donne, perseguono lo scopo di migliorare la loro capacità di competere sul mercato del lavoro e di coltivare una carriera in posizione di parità rispetto agli uomini. Tale norma mira a ottenere una parità sostanziale anziché formale, riducendo le disuguaglianze di fatto che possono intervenire nella vita sociale e, pertanto, ad evitare o a compensare, in conformità all’art. 141, n. 4, CE, gli svantaggi nella carriera professionale delle persone interessate (v., in questo senso, sentenze 17 ottobre 1995, causa C‑450/93, Kalanke, Racc. pag. I‑3051, punto 19, e 6 luglio 2000, causa C‑407/98, Abrahamsson e Anderson, Racc. pag. I‑5539, punto 48).

26
Nelle sue osservazioni, il governo francese afferma che la normativa nazionale su cui verte la causa principale è stata adottata al fine di limitare le disuguaglianze di fatto constatate tra uomini e donne, in particolare per il fatto che le donne svolgono la maggior parte dei lavori domestici, soprattutto nelle famiglie con prole, e al fine di facilitare l’inserimento delle donne nel lavoro.

27
Una normativa siffatta, come giustamente rilevato dalla Commissione, accorda una priorità assoluta e incondizionata alle candidature di determinate categorie di donne, tra le quali figurano le vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, riservando loro il beneficio dell’inopponibilità dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi, con l’esclusione dei vedovi non risposati che si trovino nella stessa situazione.

28
Ne consegue che una tale normativa, in virtù della quale un limite di età per l’accesso ai pubblici impieghi non è opponibile a determinate categorie di donne pur essendo opponibile agli uomini che si trovino nella stessa situazione, non può essere ammessa in virtù dell’art. 2, n. 4, della direttiva.

29
Occorre quindi stabilire se una normativa come quella controversa nella causa principale sia comunque ammessa in virtù dell’art. 141, n. 4, CE.

30
Quest’ultima disposizione autorizza gli Stati membri a mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti in particolare a evitare o compensare svantaggi nella carriera professionale, al fine di assicurare concretamente piena parità tra uomini e donne nella vita professionale.

31
A prescindere dal problema di stabilire se azioni positive che non possono essere ammesse ai sensi dell’art. 2, n. 4, della direttiva potrebbero esserlo eventualmente in virtù dell’art. 141, n. 4, CE, è sufficiente rilevare che quest’ultima disposizione non può consentire agli Stati membri di adottare condizioni di accesso ai pubblici impieghi come quelle controverse nella causa principale, che si rivelano comunque sproporzionate rispetto allo scopo perseguito (v., in questo senso, sentenza Abrahamsson e Anderson, cit., punto 55).

32
Da quanto sopra esposto risulta che la questione proposta deve essere risolta dichiarando che gli artt. 3, n. 1, e 2, n. 4, della direttiva 76/207 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, che riserva l’inopponibilità dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi alle vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, con l’esclusione dei vedovi non risposati che si trovino nella stessa situazione.


Sulle spese

33
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli artt. 3, n. 1, e 2, n. 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, che riserva l’inopponibilità dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi alle vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, con l’esclusione dei vedovi non risposati che si trovino nella stessa situazione.

Firme


1
Lingua processuale: il francese.

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