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Document 62002TJ0376

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 23 novembre 2004.
    O contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti.
    Causa T-376/02.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00349; II-01595

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:338

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    23 novembre 2004

    Causa T-376/02

    O

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Art. 78 dello Statuto — Pensione d’invalidità — Commissione d’invalidità — Composizione — Malattia professionale»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:         Ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 2002, recante ammissione del ricorrente al godimento di una pensione di invalidità stabilita in osservanza delle disposizioni dell’art. 78, terzo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee.

    Decisione:         È annullata la decisione della Commissione 14 gennaio 2002, recante ammissione del ricorrente al godimento di una pensione di invalidità. La Commissione è condannata all’integralità delle spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Invalidità — Commissione d’invalidità — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti

    2.     Dipendenti — Invalidità — Commissione d’invalidità — Composizione —Designazione dei medici — Modificazione della scelta — Ammissibilità

    (Statuto del personale, allegato II, art. 7)

    3.     Dipendenti — Invalidità — Commissione d’invalidità — Modalità di elaborazione del parere — Potere discrezionale dei membri

    4.     Dipendenti — Invalidità — Constatazione dell’origine professionale dell’invalidità — Nozione di malattia professionale — Invalidità derivante dall’aggravamento di una preesistente malattia — Inclusione — Necessità di un nesso sufficientemente diretto tra l’aggravamento della malattia e l’esercizio delle funzioni

    (Statuto del personale, art. 78)

    1.     Scopo delle norme relative alla commissione d’invalidità è di attribuire ad esperti in medicina la valutazione definitiva di tutte le questioni di ordine medico. Il controllo giurisdizionale non può estendersi alle valutazioni di natura propriamente medica, le quali devono essere considerate definitive una volta che sono state effettuate in condizioni regolari. Viceversa, il sindacato giurisdizionale può esercitarsi sulla regolarità della costituzione e del funzionamento di queste commissioni, nonché su quella dei pareri che esse formulano. Sotto tale aspetto, il Tribunale è competente ad esaminare se il parere contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali sono fondate le conclusioni che esso contiene e se è stato realizzato un collegamento comprensibile tra le constatazioni di ordine medico in esso contenute e le conclusioni cui giunge la commissione.

    (v. punto 29)

    Riferimento: Corte 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 4923, punto 15); Tribunale 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑497, punto 43)

    2.     L’art. 7 dell’allegato II dello Statuto assicura che i diritti e gli interessi del dipendente siano garantiti dalla presenza, in seno alla commissione d’invalidità, di un medico di sua fiducia. Questa disposizione prevede parimenti che uno dei medici che compongono tale commissione venga designato dall’istituzione interessata. Viceversa, né la lettera né lo spirito dell’art. 7 dell’allegato II dello Statuto ostano a che o l’istituzione o il dipendente, eventualmente, modifichino la scelta del medico, in particolare quando il medico inizialmente designato non sia disponibile.

    (v. punto 42)

    Riferimento: Tribunale 21 marzo 1996, causa T‑376/94, Otten/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑401, punto 47)

    3.     Nell’ambito dei lavori della commissione d’invalidità, spetta a ciascun membro di quest’ultima svolgere le proprie funzioni conformemente ai suoi doveri deontologici. Ne consegue che decidere se, in determinate circostanze, occorra esaminare il dipendente di cui trattasi o consultare quest’ultimo rientra nel potere discrezionale attribuito ai membri della commissione d’invalidità in materia medica.

    (v. punto 44)

    Riferimento: Tribunale 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punto 8)

    4.     La «malattia professionale», ai sensi dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, non si limita ai casi in cui l’invalidità permanente del dipendente, giudicata totale, tragga origine esclusiva dall’esercizio, da parte di quest’ultimo, delle sue funzioni, ma può anche comprendere quelli in cui la detta invalidità derivi dall’aggravamento di una malattia preesistente che abbia altra origine.

    In altri termini, se è l’aggravamento di una malattia preesistente provocato dall’esercizio di funzioni al servizio delle Comunità che ha reso un dipendente incapace di continuare a svolgere le dette funzioni, l’invalidità deve essere considerata causata da una malattia professionale ai sensi dell’art. 78 dello Statuto.

    Ne discende che, per dimostrare l’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, occorre che sia sufficientemente dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra l’origine della malattia o il suo aggravamento e l’esercizio delle funzioni al servizio delle Comunità. Tuttavia, poiché lo Statuto non richiede un nesso «essenziale» o «preponderante», occorre soltanto che lo stato patologico dell’interessato presenti un «nesso sufficientemente diretto» con le funzioni dal medesimo svolte.

    (v. punti 67-70)

    Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 76/84, Rienzi/Commissione (Racc. pag. 315, punto 10); Tribunale 27 febbraio 1992, causa T‑165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II‑367, punto 81); Tribunale 23 marzo 1993, causa T‑43/89, Gill/Commissione (Racc. pag. II‑303, punto 28)

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