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Document 62002TJ0067
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 18 March 2004. # Léopold Radauer v Council of the European Union. # Officials - Transfer of the flat-rate redemption value of retirement pension rights acquired in the course of professional activities prior to entry into the service of the Communities - Calculation of the years of pensionable service - Article 11(2) of Annex VIII to the Staff Regulations - General implementing provisions - Principle of equal treatment - Freedom of movement for workers. # Case T-67/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 18 marzo 2004.
Léopold Radauer contro Consiglio dell'Unione europea.
Dipendenti - Trasferimento del forfait del riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Principio della parità di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori.
Causa T-67/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 18 marzo 2004.
Léopold Radauer contro Consiglio dell'Unione europea.
Dipendenti - Trasferimento del forfait del riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Principio della parità di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori.
Causa T-67/02.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00089; II-00395
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:82
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
18 marzo 2004
Causa T-67/02
Léopold Radauer
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dipendenti — Trasferimento del forfait del riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all’entrata in servizio presso le Comunità — Calcolo delle annualità — Art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Principio della parità di trattamento — Libera circolazione dei lavoratori»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione del Consiglio 17 aprile 2001 recante il calcolo delle annualità pensionistiche del ricorrente in seguito al trasferimento al regime comunitario del forfait di riscatto dei diritti pensionistici da questo maturati a titolo del regime austriaco.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Pensioni — Diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Modalità
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2)
2. Dipendenti — Pensioni — Diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Abbuono di annualità — Modalità di calcolo — Dipendente assunto al grado superiore della sua categoria — Presa in considerazione del trattamento di base alla data della nomina in ruolo — Discriminazione rispetto al dipendente assunto al grado di base — Insussistenza
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2; disposizioni generali di esecuzione del Consiglio, art. 10, n. 3)
3. Dipendenti — Pensioni — Diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Abbuono di annualità — Modalità di calcolo — Uso di fattori differenziati a seconda del sesso e dell’età — Ammissibilità
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2)
4. Dipendenti — Pensioni — Diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Valutazione attuariale del regime pensionistico — Determinazione del numero di annualità a partire da una valutazione attuariale — Operazioni totalmente distinte
(Statuto del personale, art. 83, n. 4; allegato VIII, art. 11, n. 2)
1. Il sistema di trasferimento dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti a pensione maturati da un dipendente nell’ambito di attività professionali anteriori alla sua entrata in servizio alle Comunità comporta due distinte fasi principali.
La prima fase consiste nel calcolo dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto da parte dell’autorità nazionale o internazionale che amministra il regime pensionistico cui l’interessato era iscritto precedentemente la sua entrata in servizio alle Comunità. Il calcolo dell’equivalente attuariale ha la funzione di capitalizzare il valore di una prestazione periodica futura ed eventuale e risulta pertanto dal calcolo del capitale corrispondente alla pensione cui l’interessato avrà diritto nell’ambito del regime pensionistico nazionale o internazionale di cui trattasi, applicandovi un interesse di sconto in ragione del carattere anticipato del versamento rispetto alla scadenza, nonché un coefficiente di riduzione commisurato al rischio di morte del beneficiario prima della data di scadenza e determinato in funzione dell’età dell’assicurato e dei tassi di mortalità, essendo questi due elementi proporzionali al periodo intercorrente fra il momento della liquidazione dell’equivalente attuariale e quello dell’attribuzione della pensione. Il calcolo del forfait di riscatto può consistere, nei regimi assicurativi a carattere contributivo, nel sommare i contributi versati dall’assicurato ed eventualmente quelli versati dal datore di lavoro, contributi cui possono essere aggiunti interessi.
La seconda fase consiste nella conversione, da parte dell’istituzione comunitaria di cui trattasi, del capitale corrispondente all’equivalente attuariale o al forfait di riscatto in annualità da prendere in considerazione nel regime pensionistico comunitario, annualità che verranno ad aggiungersi a quelle cui il dipendente avrà diritto in ragione delle sue attività presso le Comunità.
Le due decisioni relative, da un lato, al calcolo dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto e, dall’altro, alla conversione di questi attivi in annualità si collocano in ordinamenti giuridici differenti e ciascuna di esse è soggetta al sindacato giurisdizionale proprio di detti ordinamenti. In tal senso, le modalità di calcolo dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto rientrano esclusivamente nella competenza dell’autorità nazionale o internazionale che amministra il regime pensionistico anteriore dell’interessato. Questo importo è poi oggetto di una nuova stima da parte dell’istituzione comunitaria di cui trattasi in base alle norme vigenti per il sistema pensionistico comunitario. Poiché queste due operazioni si fondano su dati e fattori di valutazione diversi per quanto riguarda gli antecedenti degli interessati, le loro prospettive future, il livello dei contributi, la natura e l’importo delle prestazioni, è del tutto possibile che il calcolo delle annualità da prendere in considerazione ai fini della pensione comunitaria abbia come risultato un numero diverso da quello delle annualità computate dall’autorità nazionale o internazionale.
(v. punti 28‑31)
Riferimento: Corte 18 marzo 1982, causa 212/81, Bodson (Racc. pag. 1019, punti 7 e 8); Corte 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82‑123/82, Celant e a./Commissione (Racc. pag. 2995, punto 28); Corte 9 novembre 1989, cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, Bonazzi-Bertottilli e a./Commissione (Racc. pag. 3599, punto 19); Tribunale 15 dicembre 1998, causa T‑233/97, Bang-Hansen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-625 e II-1889, punto 39); Tribunale 10 novembre 1999, cause riunite T-103/98, T-104/98, T-107/98, T-113/98 e T‑118/98, Kristensen e a./Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-215 e II-1111, punto 34)
2. Lo Statuto, ivi compreso il suo allegato VIII, non contiene alcuna disposizione che disciplini specificamente – per quanto riguarda il trasferimento dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – la situazione di un nuovo dipendente assunto nel grado superiore della sua categoria. In assenza di una disposizione specifica in tal senso, il trasferimento dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti a pensione di tale dipendente è, come per qualunque altro dipendente, disciplinato dalle disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione, secondo le quali l’abbuono di annualità viene calcolato in funzione del grado di nomina in ruolo del dipendente.
Vero è che ciò comporterà, nel caso del dipendente assunto al grado superiore, che l’abbuono di annualità di cui si gioverà sarà meno elevato di quello concesso al dipendente assunto al grado di base, tuttavia non ne deriva una discriminazione, in quanto una discriminazione consiste unicamente nell’applicare norme diverse a situazioni analoghe, ovvero nell’applicare la stessa norma a situazioni diverse.
(v. punti 62 e 65)
Riferimento: Corte 23 febbraio 1983, causa 8/82, Wagner (Racc. pag. 371, punto 18); Corte 13 novembre 1984, causa 283/83, Racke (Racc. pag. 3791, punto 7); Corte 29 aprile 1999, causa C‑311/97, Royal Bank of Scotland (Racc. pag. I‑2651, punto 26); Tribunale 13 giugno 2002, causa T‑106/01, Youssouroum/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-93 e II-435, punto 41)
3. L’uso di fattori differenziati a seconda del sesso e dell’età per il calcolo degli abbuoni di annualità è obiettivamente giustificato dalla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del regime pensionistico comunitario. Qualora infatti, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, un dipendente faccia trasferire al bilancio comunitario, sotto forma di equivalente attuariale o di forfait di riscatto, un capitale rappresentativo dei diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio alle Comunità, ottiene in cambio un diritto a prestazioni future nell’ambito del regime pensionistico comunitario, diritto rappresentato da annualità abbuonate, la cui entità dipende dal numero di tali annualità che gli è riconosciuto. Per determinare il valore attuale di tale diritto, l’istituzione comunitaria di cui trattasi deve tener conto di una serie di elementi, tra i quali la probabile durata del periodo in cui il capitale conferito dall’interessato si troverà nel bilancio comunitario, l’avanzamento anticipato della sua carriera, la probabilità che tali prestazioni gli siano versate e la durata probabile del periodo in cui tali versamenti verranno effettuati. Orbene, è evidente che tali elementi dipendono, segnatamente, dal sesso e dall’età dell’interessato al suo ingresso nel sistema pensionistico comunitario.
(v. punto 84)
4. La valutazione attuariale del regime pensionistico prevista dall’art. 83, n. 4, dello Statuto riguarda il regime pensionistico comunitario nel suo complesso e mira a verificare se l’importo del contributo dei dipendenti sia sufficiente ad assicurare il finanziamento del terzo delle prestazioni previste dal regime pensionistico. La determinazione del numero di annualità al momento del trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, è diretta a stabilire, a partire da una valutazione attuariale, il valore, in termini di diritto a prestazioni future, del capitale trasferito alle Comunità nel caso di ciascun dipendente individualmente interessato. Si tratta quindi di due operazioni totalmente distinte e che perseguono finalità diverse.
(v. punto 85)