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Document 62002TJ0010

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 marzo 2004.
    Marie-Claude Girardot contro Commissione europea.
    Causa T-10/02.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00109; II-00483

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:94

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    31 marzo 2004

    Causa T-10/02

    Marie-Claude Girardot

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Pubblico impiego — Art. 29, n. 1, dello Statuto — Impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti — Agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA — Rigetto di candidatura — Mancanza di scrutinio per merito comparativo — Sentenza interlocutoria»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:         Ricorso diretto a ottenere, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2001 che respinge la candidatura a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e, in terzo luogo, l’annullamento delle decisioni della Commissione relative alla nomina ai suddetti posti.

    Décision:         La decisione della Commissione 13 marzo 2001, che respinge la candidatura della sig.ra Girardot a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, è annullata. La decisione della Commissione 15 marzo 2001, che respinge la candidatura della sig.ra Girardot ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, o l’importo fissato di comune accordo dell’indennizzo pecuniario dovuto per l’illegittimità delle decisioni 13 e 15 marzo 2001, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione di tale importo. Le spese sono riservate.

    Massime

    1.     Dipendenti — Assunzione — Posto vacante — Posto che può essere occupato da un dipendente di ruolo o da un agente temporaneo — Candidature tutte provenienti da agenti temporanei — Rigetto senza esame — Illegittimità

    (Statuto del personale, artt. 4 e 29, n. 1)

    2.     Dipendenti — Assunzione — Posto vacante — Scrutinio per merito comparativo — Onere della prova dell’effettività di tale scrutinio incombente all’amministrazione in presenza di un insieme di indizi sufficientemente concordanti in senso contrario

    3.     Dipendenti — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento del rigetto di una candidatura — Ripristino della situazione giuridica anteriore dell’interessato — Annullamento consequenziale degli atti successivi concernenti i terzi — Presupposti — Annullamento consequenziale che non costituisce una sanzione eccessiva — Osservanza dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Interesse del servizio

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

    4.     Dipendenti — Ricorso — Competenza anche di merito del Tribunale — Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al pagamento di un’indennità — Possibilità di invitare l’istituzione convenuta a tutelare adeguatamente i diritti del ricorrente ricercando una soluzione equa al suo caso

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

    1.     Se è vero che la struttura dell’art. 29, n. 1, dello Statuto implica la necessità di esaminare con la maggior cura possibile le possibilità che si presentano nell’ambito della prima fase del procedimento per l’assegnazione di posti vacanti, essa non impedisce tuttavia, nel corso di tale esame, di prendere in considerazione anche la possibilità di ottenere candidature migliori grazie alle fasi successive del procedimento. La Commissione può quindi preferire di passare a una di tali fasi successive, pur in presenza di candidature che soddisfano tutti i requisiti previsti.

    Tuttavia, qualora posti permanenti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca debbano essere assegnati nell’ambito della Commissione, siano stati pubblicati come vacanti mediante avviso «speciale ricerca» affisso in forza dell’art. 4 e dell’art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ci si trovi unicamente in presenza delle candidature presentate da agenti temporanei ai sensi dell’art. 2, lett. d), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e tali candidature siano conformi ai requisiti di ammissione previsti, la Commissionee non è legittimata a respingere la candidatura di un agente temporaneo senza nemmeno esaminarla.

    (v. punti 58 e 59)

    Riferimento: Corte 14 luglio 1983, causa 10/82, Mogensen e a./Commissione (Racc. pag. 2397, punto 10); Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I-6189, punti 39 e 40); Tribunale 17 ottobre 2002, cause riunite T‑330/00 e T‑114/01, Cocchi e Hainz/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-193 e II-987, punti 38 e 39)

    2.     In presenza di un insieme di indizi sufficientemente concordanti tali da suffragare l’argomento del ricorrente vertente sull’insussistenza di un vero e proprio scrutinio per merito comparativo dei candidati a un posto vacante, la Commissione è tenuta a fornire la prova, mediante elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, di aver proceduto a tale scrutinio.

    (v. punto 62)

    Riferimento: Tribunale 30 gennaio 1992, causa T‑25/90, Schönherr/CES (Racc. pag. II‑63, punto 25); Tribunale 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-273 e II-1341, punto 59)

    3.     L’annullamento di un atto da parte del giudice ha l’effetto di eliminare retroattivamente tale atto dall’ordinamento giuridico. Qualora l’atto annullato sia già stato eseguito, l’annullamento dei suoi effetti impone, in via di principio, di ripristinare la situazione giuridica in cui il ricorrente si trovava precedentemente alla sua adozione.

    Tuttavia, allorché il ripristino della situazione precedente l’atto annullato implica l’annullamento degli atti successivi, ma riguardanti terzi, un annullamento del genere è pronunciato consequenzialmente soltanto qualora, tenuto conto, in particolare, della natura dell’illecito commesso e dell’interesse del servizio, esso non appaia eccessivo.

    Infatti, i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento impongono di conciliare l’interesse del ricorrente, vittima dell’illecito, ad essere reintegrata nel suo diritto e gli interessi dei terzi, la cui situazione giuridica può aver generato in loro un legittimo affidamento. Operazioni diverse, svoltesi in esito a procedimenti previsti dall’art. 29, n. 1, dello Statuto, quali l’iscrizione del vincitore di un concorso su un elenco di riserva, la promozione di un dipendente o, ancora, la nomina di un dipendente a un posto da assegnare, possono essere considerate tali da creare una situazione giuridica nella cui legittimità l’interessato può legittimamente riporre affidamento.

    (v. punti 84‑86)

    Riferimento: Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263, punto 60); Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punti 11 e 13); Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181, punto 30); Corte 6 luglio 1993, causa C‑242/90 P, Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I-3839, punti 13 e 14); Corte 1° giugno 1995, causa C‑119/94 P, Coussios/Commissione (Racc. pag. I-1439, punto 24); Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑18/92 e T‑68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑171, punto 105); Tribunale 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punto 121); Tribunale 13 marzo 2002, cause riunite T‑357/00, T-361/00, T-363/00 e T-364/00, Martínez Alarcón/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II-161, punto 97); Tribunale 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-223, punto 109)

    4.     Qualora dal raffronto tra gli interessi in gioco risulti che l’interesse del servizio e l’interesse dei terzi ostano all’annullamento, per via consequenziale, di decisioni successive a una decisione annullata, ma che abbia creato un legittimo affidamento in capo a questi ultimi, il giudice comunitario, per garantire, nell’interesse del ricorrente, l’efficacia della sentenza di annullamento, può avvalersi della competenza anche di merito devolutagli nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un’indennità. Egli può altresì invitare la detta istituzione a tutelare adeguatamente i diritti del ricorrente ricercando una soluzione equa al suo caso.

    (v. punto 89)

    Riferimento: Oberthür/Commissione, cit., punto 14; Commissione/Albani e a., cit., punto 13; Coussios/Commissione, cit., punto 107; Wenk/Commissione, cit., punto 122

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