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Document 62002CJ0293

    Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 novembre 2005.
    Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey e Jersey Potato Export Marketing Board.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Royal Court of Jersey - Isole Normanne.
    Normativa relativa all'esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito - Atto di adesione del 1972 - Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man - Regolamento n. 706/73 - Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.
    Causa C-293/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-09543

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:664

    Causa C-293/02

    Jersey Produce Marketing Organisation Ltd

    contro

    States of Jersey

    e

    Jersey Potato Export Marketing Board

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Royal Court of Jersey)

    «Normativa relativa all’esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Regolamento n. 706/73 — Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE — Tasse di effetto equivalente a dazi doganali — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative»

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 3 maggio 2005 

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 novembre 2005 

    Massime della sentenza

    1.     Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Prodotti agricoli — Inclusione — Patate coltivate nell’isola di Jersey

    (Artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, artt. 1 e 2)

    2.     Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Equiparazione delle isole Normanne, dell’isola di Man e del Regno Unito a un unico Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE

    (Artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, art. 1)

    3.     Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse di effetto equivalente — Normativa di Jersey che impone ai produttori di patate il versamento, a beneficio di un ente di vigilanza sulle esportazioni, di contributi calcolati in funzione dei quantitativi esportati nel Regno Unito — Inammissibilità — Normativa applicabile alle sole esportazioni dirette verso il Regno Unito — Irrilevanza — Contributo calcolato in funzione delle superfici coltivate e diretto a finanziare attività svolte dal detto ente in violazione dell’art. 29 CE — Inammissibilità

    (Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, art. 1)

    4.     Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa di Jersey che vieta, a pena di sanzioni, le esportazioni dirette verso il Regno Unito ai produttori di patate che non siano registrati presso un ente di vigilanza sulle esportazioni e che non abbiano concluso contratti di commercializzazione con quest’ultimo, nonché alle organizzazioni di commercializzazione che non abbiano concluso un accordo di gestione con il detto ente — Inammissibilità — Normativa applicabile alle sole esportazioni dirette verso il Regno Unito — Irrilevanza

    (Art. 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, art. 1)

    1.     Conformemente all’art. 1, n. 1, del protocollo n. 3, relativo alle isole Normanne e all’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, la regolamentazione comunitaria in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all’isola di Man alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, senza distinzioni basate sulla natura dei prodotti interessati. Poiché i prodotti agricoli elencati nell’allegato II al Trattato CEE (divenuto allegato I al Trattato CE) non sono soggetti a nessuna distinzione specifica a tale riguardo, gli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE sono applicabili alle patate coltivate sull’isola di Jersey, così come ai prodotti derivanti dalla loro trasformazione effettuata su tale isola.

    L’applicazione delle dette disposizioni ai prodotti agricoli non può essere subordinata all’adozione, da parte del Consiglio, delle misure ritenute necessarie a garantire il corretto funzionamento del regime istituito per quanto riguarda le isole Normanne e l’isola di Man, conformemente all’art. 1, n. 2, del protocollo n. 3 o all’esistenza, in seno alla Comunità, di un’organizzazione del mercato comune che le riguardi.

    (v. punti 35, 36, 38, 39, 41)

    2.     Le isole Normanne, l’isola di Man e il Regno Unito devono essere equiparati ad un unico Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE.

    (v. punto 54)

    3.     Il combinato disposto degli artt. 23 CE e 25 CE nonché 1 del protocollo n. 3, concernente le isole Normanne e l’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di Jersey che conferisce ad un ente per la vigilanza sulle esportazioni il potere di imporre ai produttori di patate di Jersey un contributo il cui importo è stabilito in funzione dei quantitativi di patate prodotti dagli interessati ed esportati nel Regno Unito.

    È irrilevante a tale riguardo la circostanza che la normativa di cui trattasi si applica solamente a fattispecie che rientrano nel commercio interno al detto Stato membro. Infatti, l’unione doganale, comporta necessariamente che sia assicurata la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e, più in generale, all’interno dell’unione doganale e nulla esclude che le patate spedite verso il Regno Unito formino poi oggetto di una riesportazione verso altri Stati membri.

    Il diritto comunitario osta peraltro a un contributo riscosso alle stesse condizioni, ma il cui ammontare è stabilito da un siffatto ente in funzione della superficie agricola destinata dagli interessati alla coltivazione di patate, se gli introiti che ne derivano servono a finanziare attività svolte dal detto ente in violazione dell’art. 29 CE.

    (v. punti 61, 64, 65, 67, 85, dispositivo 2, 3)

    4.     Il combinato disposto degli artt. 29 CE e 1 del protocollo n. 3, concernente le isole Normanne e l’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di Jersey che:

    – da una parte, vieta, a pena di sanzioni, ai produttori di Jersey di offrire all’esportazione o di esportare le loro patate verso il mercato del Regno Unito, se essi non sono registrati presso un ente per la vigilanza sulle esportazioni e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest’ultimo, con l’effetto di determinare, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell’esportazione dei raccolti nonché l’identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi, e,

    – dall’altra, vieta, parimenti a pena di sanzioni, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, se esse non hanno concluso con questo stesso ente un accordo di gestione, con l’effetto di determinare, in particolare, l’identità dei venditori presso i quali è loro consentito rifornirsi.

    È irrilevante a tale riguardo la circostanza che una siffatta normativa concerna unicamente le esportazioni dirette verso il Regno Unito, dal momento che nulla esclude che le patate spedite verso il Regno Unito formino poi oggetto di una riesportazione verso altri Stati membri.

    (v. punti 79, 85, dispositivo 1)




    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    8 novembre 2005 (*)

    «Normativa relativa all’esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito – Atto di adesione del 1972 – Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man – Regolamento n. 706/73 – Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE – Tasse di effetto equivalente a dazi doganali – Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative»

    Nel procedimento C-293/02,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Royal Court of Jersey (isole Normanne) con ordinanza 5 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2002, nella causa

    Jersey Produce Marketing Organisation Ltd

    contro

    States of Jersey,

    Jersey Potato Export Marketing Board,

    con l’intervento di:

    Top Produce Ltd,

    Fairview Farm Ltd,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dal sigg. S. von Bahr, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Léger

    cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2004,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per la Jersey Produce Marketing Organisation Ltd, dal sig. T. Le Cocq, advocate, nonché dal sig. M. Sheridan e dalla sig.ra J. Simor, barristers;

    –       per gli States of Jersey, dalla sig.ra S. Nicolle, QC, e dai sigg. R. Plender, QC, W. Bailhache, HM Attorney General for Jersey, e M. Jarvis, barrister;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis, in qualità di agente,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2005,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE.

    2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la Jersey Produce Marketing Organisation Ltd (in prosieguo: la «JPMO»), da un lato, e gli States of Jersey e il Jersey Potato Export Marketing Board (in prosieguo: il «PEMB»), dall’altro, in merito alla compatibilità con il diritto comunitario della legge emanata dagli States of Jersey in ordine al regime di commercializzazione per le esportazioni di patate di Jersey (Jersey Potato Export Marketing Scheme Act 2001; in prosieguo: la «legge del 2001»).

     Contesto normativo

     La normativa comunitaria

    3       L’art. 23, n. 1, CE dispone:

    «La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi».

    4       L’art. 25 CE così prevede:

    «I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».

    5       L’art. 28 CE recita:

    «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

    6       Ai sensi dell’art. 29 CE:

    «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».

    7       L’art. 299, n. 4, CE è formulato come segue:

    «Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero».

    8       A tenore del n. 6 del medesimo articolo:

    «In deroga ai paragrafi precedenti:

    (…)

    c)       le disposizioni del presente Trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all’isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l’applicazione del regime previsto per tali isole dal Trattato relativo all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972».

    9       L’art. 1 del protocollo n. 3, relativo alle isole Normanne e all’isola di Man (GU 1972, L 73, pag. 164; in prosieguo: il «protocollo n. 3»), allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972»), dispone:

    «1.      La regolamentazione comunitaria in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative, segnatamente quella dell’atto di adesione, si applica alle isole Normanne e all’isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. In particolare, i dazi doganali e le tasse d’effetto equivalente fra tali territori e la Comunità nella sua composizione originaria e fra tali territori e i nuovi Stati membri sono progressivamente ridotti, secondo il ritmo previsto agli articoli 32 e 36 dell’atto di adesione.

    2.      Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s’applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all’importazione previste dalla regolamentazione comunitaria applicabili da parte del Regno Unito.

    Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle dell’atto di adesione, necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le condizioni di applicazione a tali territori delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

    10     Adottato sul fondamento dell’art. 1, n. 2, terzo comma, del protocollo n. 3, il regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1973, n. 706, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole Normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1986, n. 1174 (GU L 107, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 706/73), all’art. 1 stabilisce che:

    «1.      La regolamentazione comunitaria applicabile al Regno Unito per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli compresi nell’allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché per gli scambi di merci rientranti nel campo d’applicazione del regolamento n. 170/67/CEE e del regolamento (CEE) n. 1059/69, si applica alle isole all’eccezione delle disposizioni relative alle restituzioni e agli importi compensativi concessi dal Regno Unito all’esportazione.

    2.      Per l’applicazione della regolamentazione di cui al paragrafo 1, il Regno Unito e le isole sono considerati come un solo Stato membro.

    (…)».

    11     Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1):

    «Il territorio doganale della Comunità comprende:

    –       il territorio del Regno del Belgio,

    (…)

    –       il territorio della Repubblica portoghese,

    –       il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man».

     La normativa nazionale

    12     Risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che la legge del 2001 è stata adottata a seguito di lamentele degli agricoltori derivanti dai bassi margini di utile da essi ricavati dalla vendita di patate Jersey Royal, che costituiscono la principale coltivazione all’aperto dell’isola e la cui produzione è, per la maggior parte, commercializzata nel Regno Unito. Questa situazione sarebbe dovuta in particolare alla concorrenza che si fanno le organizzazioni che provvedono a tale commercializzazione e all’incapacità degli agricoltori di trattare o di influire sulle condizioni di vendita della loro produzione da parte di siffatte organizzazioni. Le condizioni commerciali offerte da queste ultime sarebbero caratterizzate da mancanza di trasparenza.

    13     L’art. 2 della legge 2001 definisce l’«esportazione» come «la spedizione di patate al di fuori dell’isola ai fini della loro vendita, direttamente o attraverso un’altra località, con destinazione all’interno del Regno Unito, del Baliato di Guernsey oppure dell’isola di Man, per essere ivi consumate», inoltre la nozione di «patate» comprende, secondo la detta disposizione, qualsiasi prodotto ottenuto con le patate o derivato dalla loro trasformazione, sia esso consumabile o meno.

    14     Ai sensi della detta legge, i produttori sono autorizzati ad «esportare» «patate» soltanto se essi sono registrati presso il PEMB e hanno concluso un accordo di commercializzazione con quest’ultimo. Da parte loro, le organizzazioni di commercializzazione hanno il diritto di accettare «patate» ai fini della loro «esportazione» soltanto se hanno concluso un accordo di gestione con il PEMB.

    15     In forza dell’art. 23, n. 1, lett. a), della legge di commercializzazione agricola di Jersey [Agricultural Marketing (Jersey) Law 1953; in prosieguo: la «legge del 1953»], chiunque venda, proponga di vendere o chieda di acquistare un prodotto regolamentato in violazione delle disposizioni di un regime, qualunque esso sia, commette un reato per il quale è prevista un’ammenda fino a un massimo di 200 sterline e/o la detenzione fino ad un massimo di sei mesi.

    16     Peraltro, risulta dagli artt. 32‑39, nonché dall’art. 56 della legge del 2001, e dall’art. 23 della legge del 1953 che il PEMB è competente ad irrogare sanzioni ai produttori registrati che violino gli accordi di commercializzazione da essi conclusi con tale ente e, in seguito a due infrazioni, a comunicare l’identità di tali produttori alla commissione dell’agricoltura e della pesca degli States of Jersey che può, in questo caso, radiare gli interessati dal registro, privandoli così del diritto di concludere tali accordi.

    17     Secondo le osservazioni presentate dalla JPMO, dagli States of Jersey e dal PEMB, gli accordi di commercializzazione conclusi tra quest’ultimo e i produttori devono in particolare comportare prescrizioni relative alla superficie da adibire alla coltivazione di patate destinate all’«esportazione», all’identità delle persone omologate dal PEMB e alle quali tali patate possono essere consegnate o, ancora, alle norme di qualità e ai criteri di buona gestione da rispettare.

    18     Risulta parimenti dalle dette osservazioni che gli accordi di gestione conclusi fra il PEMB e le organizzazioni di commercializzazione devono in particolare comportare disposizioni relative all’identità dei produttori registrati presso il PEMB e le cui patate possono essere commercializzate da tali organizzazioni, alle norme di qualità da rispettare e alle procedure applicabili in caso di «esportazione» o di altro trattamento di quantitativi di patate eccedenti le esigenze reali o stimate del mercato. Siffatti accordi devono ugualmente precisare le basi sulle quali l’organizzazione di commercializzazione fattura i propri servizi ai produttori, vende le patate agli acquirenti, riscuote il prezzo pagato da questi ultimi e ne riversa l’importo ai produttori. Tali accordi devono, allo stesso modo, identificare tutti i fattori idonei a portare questa organizzazione a concordare con una terza parte, su un’altra base rispetto al prezzo del mercato, tutti i bonifici o le penali collegati al rendimento che si applichino alla detta organizzazione, nonché gli obblighi pubblicitari o promozionali o qualsiasi spesa a cui il PEMB o l’organizzazione di commercializzazione devono adempiere.

    19     Secondo la JPMO, che non è stata contraddetta su tali punti dagli States of Jersey, emerge peraltro dalla legge del 2001 che il PEMB può decidere in modo discrezionale di concludere o meno un accordo di commercializzazione con un produttore o un accordo di gestione con un’organizzazione di commercializzazione. Deriverebbe altresì da tale legge che il PEMB è autorizzato in particolare ad acquistare patate, a trasformarle, a venderle, a trasportarle, a promuoverne la produzione o la commercializzazione, nonché la cooperazione, la ricerca o la formazione relativa a queste ultime, a concedere prestiti a produttori registrati e ad esigere da questi ultimi informazioni statistiche.

    20     A tenore dell’art. 24 della legge del 2001, il PEMB può, con risoluzione, esigere che tutti i produttori registrati contribuiscano ad un fondo speciale destinato a coprire i suoi costi e le sue spese principali e che partecipino all’assunzione a carico delle sue perdite eventuali, e ciò a prescindere dal fatto che i detti produttori siano o meno a quel momento parti di un accordo di commercializzazione concluso con il PEMB.

    21     La Commissione, nelle sue osservazioni scritte, e la JPMO, all’udienza, hanno precisato, senza essere contraddette su questo punto dagli States of Jersey, che la detta disposizione prevede inoltre che tale contributo sia calcolato, in conformità delle decisioni periodiche del PEMB, vuoi in funzione del numero di tonnellate di patate vendute dal produttore per l’«esportazione», vuoi in funzione delle superfici che esso ha adibito alla coltivazione della patata, durante l’anno civile precedente.

     La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

    22     LA JPMO e la Top Produce Ltd, rispettivamente ricorrente e prima interveniente nella causa principale, sono due delle quattro organizzazioni di commercializzazione in attività a Jersey. Essi trattano, insieme, circa l’80% delle esportazioni di patate Jersey Royal verso il Regno Unito. Seconda interveniente nella causa principale e società madre della Top Produce Ltd, la Fairview Farm Ltd è uno dei circa 80 produttori di patate Jersey Royal dell’isola.

    23     Dinanzi al giudice del rinvio, la JPMO, la Top Produce Ltd e la Fairview Farm Ltd fanno valere, in primo luogo, che, sebbene la legge del 2001 sia considerata come riguardante esclusivamente le esportazioni verso il Regno Unito, essa è tale da produrre, in violazione degli artt. 28 CE e 29 CE, effetti restrittivi attuali o potenziali sugli scambi tra gli Stati membri. In particolare, tale legge si applicherebbe non soltanto alle esportazioni dirette verso il Regno Unito, ma anche alla spedizione di patate verso un altro Stato membro a fini di trasformazione o di semplice transito prima del loro inoltro finale verso il Regno Unito.

    24     Tuttavia, il giudice del rinvio ha considerato a tale riguardo che l’espressione «direttamente o attraverso un’altra località» contenuta nell’art. 2 della legge 2001 ha unicamente ad oggetto di garantire che non sarà fatta alcuna distinzione ai fini dell’applicazione della detta normativa fra le patate spedite per traghetto verso il Regno Unito direttamente e quelle che sono spedite attraverso porti situati in Francia o in un altro Stato. Il detto giudice ha quindi dichiarato che questa normativa non si applica ad una fattispecie nella quale le patate sono spedite verso un altro Stato membro a fini di trasformazione, come, per esempio, il lavaggio, l’imballaggio o l’insaccatura, per essere successivamente inoltrate verso il Regno Unito ed essere ivi vendute e consumate. Secondo il giudice del rinvio, la sola questione che resta pertanto sollevata, a tale riguardo, è quella di sapere se la legge del 2001 contrasti con l’art. 29 CE in ragione del fatto che essa si applica alle patate spedite direttamente da Jersey verso il Regno Unito e che transitano da un altro Stato membro, senza lasciare la nave.

    25     In secondo luogo, la JPMO, la Top Produce Ltd e la Fairview Farm Ltd sostengono che la legge del 2001 contravviene agli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE, in quanto ha per effetto di ostacolare gli scambi tra Jersey e il Regno Unito.

    26     Infatti, secondo tali società, l’applicazione delle disposizioni dei detti articoli a siffatti scambi s’impone in forza delle disposizioni del protocollo n. 3, in particolare del suo art. 1, n. 1. Inoltre, anche supponendo che Jersey e il Regno Unito debbano essere considerati come costituenti un solo Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE, queste ultime disposizioni sarebbero dirette a disciplinare anche gli scambi fra due territori di uno stesso Stato membro (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C‑163/90, Legros e a., Racc. pag. I‑4625; 9 agosto 1994, cause riunite C‑363/93, da C‑407/93 a C‑411/93, Lancry e a., Racc. pag. I‑3957, e 14 settembre 1995, cause riunite C‑485/93 e C‑486/93, Simitzi, Racc. pag. I‑2655).

    27     Nella causa principale, il pagamento di contributi al PEMB e il fatto di irrogare sanzioni in caso di violazione della legge del 2001 sarebbero costitutivi di tasse di effetto equivalente a un dazio doganale vietate dall’art. 25 CE. Inoltre, il regime istituito dalla legge del 2001, in quanto subordina la possibilità di commerciare ad una registrazione e alla conclusione di accordi di commercializzazione e di gestione come quelli che esso prevede, sarebbe all’origine di ostacoli all’importazione e all’esportazione vietati dagli artt. 28 CE e 29 CE.

    28     Gli States of Jersey e il PEMB obiettano che, come risulterebbe in particolare dagli artt. 299 CE, 1 del protocollo n. 3 e 1, n. 2, del regolamento n. 706/73, gli scambi di patate tra Jersey e il Regno Unito rivestono un carattere puramente interno a questo Stato membro senza pertanto presentare alcun legame con le fattispecie considerate agli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE. Le menzionate sentenze Legros e a., Lancry e a., e Simitzi non riguarderebbero peraltro gli artt. 28 CE e 29 CE, mentre i prelievi in esame in queste cause si applicavano indistintamente agli scambi interni ed esterni di uno Stato membro.

    29     Per il resto, gli artt. 23 CE e 25 CE non possono applicarsi nella causa principale, in quanto i contributi e le sanzioni previsti dalla legge del 2001 non erano rispettivamente riscossi ed irrogate a seguito dell’attraversamento di una frontiera.

    30     La Royal Court of Jersey ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se un regime legale, quale quello che disciplina le esportazioni di patate da Jersey verso il Regno Unito, debba considerarsi una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione, in contrasto con l’art. 29 CE, in ragione del fatto che le patate spedite direttamente da Jersey verso il Regno Unito possono transitare da un altro Stato membro, senza però lasciare la nave.

    2)      Se un regime legale, quale quello che disciplina le esportazioni di patate da Jersey verso il Regno Unito, debba essere considerato incompatibile con gli artt. 23 [CE], 25 [CE], 28 [CE] e 29 CE nella misura in cui può incidere sugli scambi tra la detta isola e il Regno Unito (nonché l’isola di Guernesey e l’isola di Man) oppure può comportare l’imposizione di tributi connessi a tali scambi».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla seconda questione

    31     Con la seconda questione, che, come hanno suggerito sia la JPMO che la Commissione, occorre trattare in primo luogo, il giudice del rinvio vuole sapere se gli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un regime come quello istituito dalla legge del 2001.

    32     Per rispondere a tale questione, anzitutto, si deve determinare se tali disposizioni del Trattato CE siano destinate ad applicarsi a prodotti come quelli cui si applica la legge del 2001, vale a dire le patate coltivate a Jersey nonché i prodotti ottenuti da queste ultime o derivati dalla loro trasformazione, siano essi consumabili o meno.

    33     In tal caso, occorrerà poi determinare se, ai fini dell’applicazione delle dette disposizioni del Trattato, gli scambi di tali prodotti tra Jersey e il Regno Unito debbano essere considerati come se si trattasse di scambi di merci tra Stati membri, come ha sostenuto la JPMO, o se, ai fini della detta applicazione, Jersey e il Regno Unito debbano essere trattati come se essi costituissero un solo Stato membro, come hanno fatto valere gli States of Jersey.

    34     Una volta chiarito questo secondo aspetto, occorrerà, infine, verificare se queste stesse disposizioni del Trattato debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un regime che presenta caratteristiche come quelle della legge del 2001.

    Sull’applicabilità degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE a prodotti come quelli cui si applica la legge del 2001

    35     Come risulta dall’art. 1, n. 1, del protocollo n. 3, la regolamentazione comunitaria in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all’isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. Tale normativa comprende in particolare gli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE.

    36     Il detto n. 1 non fa alcuna distinzione a seconda della natura dei prodotti interessati. Di conseguenza, la regolamentazione a cui esso si riferisce è destinata ad applicarsi a tutte le merci normalmente considerate dalla stessa. I prodotti agricoli elencati nell’allegato II al Trattato CEE (diventato allegato I al Trattato CE), non essendo soggetti a nessuna distinzione specifica a questo riguardo, rientrano nel campo di applicazione del detto n. 1.

    37     L’art. 1, n. 2, del protocollo n. 3 non è tale da rimettere in discussione questa conclusione. In forza di tale disposizione, per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale si applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all’importazione previsti dalla regolamentazione comunitaria applicabili da parte del Regno Unito. Sono pure rese applicabili le disposizioni della regolamentazione comunitaria che sono necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti. In questi due casi, le disposizioni interessate sono applicabili alle condizioni determinate dal Consiglio.

    38     Il detto n. 2 riflette, essenzialmente, una preoccupazione di tenere debitamente conto del fatto che, all’interno della Comunità, i prodotti agricoli rientrano nella politica agricola comune e del fatto che essi possono trovarsi al riguardo assoggettati ad un certo numero di normative specifiche. Alla luce di tale circostanza la detta disposizione prevede l’adozione delle misure ritenute necessarie a garantire il corretto funzionamento del regime istituito per quanto riguarda le isole Normanne e l’isola di Man, in particolare rendendo applicabili a questi territori alcune delle dette normative.

    39     Per contro, la disposizione menzionata non può essere interpretata nel senso che l’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE ai prodotti agricoli è subordinata all’adozione di tali misure da parte del Consiglio o all’esistenza, all’interno della Comunità, di un’organizzazione comune di mercato che li riguardi.

    40     A questo proposito occorre del resto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’assenza di un’organizzazione comune di mercato in un particolare settore agricolo non incide sull’applicazione degli artt. 28 CE e 29 CE agli scambi di prodotti di tale settore e che la Corte ha dichiarato che, in particolare, ciò si verificava per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alle Comunità in forza dell’atto di adesione del 1972 (v., per quanto riguarda precisamente il settore della patata, sentenze 16 marzo 1977, causa 68/76, Commissione/Francia, Racc. pag. 515, punti 17‑21; 29 marzo 1979, causa 231/78, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 1447, punti 12‑18, e sentenza 11 giugno 1985, causa 288/83, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 1761, punto 23).

    41     Da tutto quanto precede risulta che gli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE sono applicabili alle patate coltivate sull’isola di Jersey, così come ai prodotti derivanti dalla loro trasformazione effettuata su tale isola, ai quali pure si applica la legge del 2001.

     Sulla questione se il territorio del Regno Unito, le isole Normanne e l’isola di Man siano equiparabili al territorio di un unico Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE

    42     Risulta dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio nell’ambito di una precedente causa che Jersey è una dipendenza semiautonoma della Corona britannica, la quale è rappresentata, a Jersey, dal Lieutenant Governor. Il governo del Regno Unito, in rappresentanza della Corona, è responsabile della difesa e delle relazioni internazionali (v., a tale riguardo, sentenza 16 luglio 1998, causa C‑171/96, Pereira Roque, Racc. pag. I‑4607, punto 11).

    43     Jersey non fa parte del Regno Unito. Essa è, ai sensi dell’art. 299, n. 4, CE, un territorio di cui il detto Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.

    44     In deroga a questo n. 4, secondo il quale le disposizioni del Trattato si applicano a tali territori, l’art. 299, n. 6, lett. c), CE dispone che le disposizioni di tale Trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all’isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l’applicazione del regime previsto per tali isole dall’atto di adesione del 1972. Il regime particolare considerato da questa disposizione è esposto nel protocollo n. 3.

    45     Anzitutto, si deve rammentare che la Corte ha precedentemente affermato che, proprio come la distinzione tra i cittadini delle isole Normanne e gli altri cittadini britannici non può essere equiparata alla diversità di cittadinanza tra i cittadini di due Stati membri, gli altri elementi dello status delle isole Normanne non consentono nemmeno di considerare le relazioni tra queste isole e il Regno Unito analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri.

    46     Si deve rilevare, poi, che emerge dalla lettera dell’art. 1, n. 1, del protocollo n. 3 che la regolamentazione comunitaria in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all’isola di Man «alle stesse condizioni che per il Regno Unito».

    47     Una tale formulazione fa ritenere che, ai fini dell’applicazione della detta regolamentazione comunitaria, il Regno Unito e le isole siano in linea di principio da considerare come un unico Stato membro.

    48     Lo stesso vale per la precisazione contenuta all’art. 1, n. 2, primo comma, del protocollo n. 3, che si riferisce ai prelievi e alle altre misure all’importazione previsti dalla regolamentazione comunitaria «applicabili da parte del Regno Unito».

    49     Si può, a questo riguardo, rilevare che una tale interpretazione dell’art. 1 del protocollo n. 3 ha anche ispirato l’azione del legislatore comunitario.

    50     Risulta così dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2913/92 che il territorio del Regno Unito nonché le isole Normanne e l’isola di Man formano, assieme, una delle componenti del territorio doganale comunitario.

    51     Anche l’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 706/73 indica che la regolamentazione comunitaria di cui tale disposizione prevede l’estensione alle dette isole è quella «applicabile al Regno Unito» e che per tale applicazione «il Regno Unito e le isole sono considerati come un solo Stato membro».

    52     Contrariamente a ciò che ha suggerito la JPMO, la precisazione contenuta nell’art. 1, n. 1, del protocollo n. 3 secondo la quale i dazi doganali e le tasse d’effetto equivalente sono progressivamente ridotti, secondo il ritmo previsto nell’atto di adesione del 1972, fra le stesse isole «e la Comunità nella sua composizione originaria» e fra queste «e i nuovi Stati membri» non osta ad una tale interpretazione.

    53     Infatti, tenuto conto, in particolare, della precisazione menzionata, contenuta nella medesima disposizione e secondo la quale la regolamentazione comunitaria controversa deve essere applicata alle isole Normanne e all’isola di Man «alle stesse condizioni che per il Regno Unito», il riferimento fatto in questa disposizione ai «nuovi Stati membri» deve intendersi come diretto al Regno di Danimarca e all’Irlanda, a esclusione del Regno Unito. Tale conclusione è del resto confermata dal fatto che questo riferimento è contenuto, come si è appena ricordato, in una frase che ha il solo scopo di prevedere la soppressione progressiva dei dazi doganali e di tasse d’effetto equivalente che esistevano all’epoca dell’adesione del 1972. Orbene, è assodato che a quell’epoca gli scambi di merci tra il Regno Unito e le dette isole non erano assoggettati a dazi doganali.

    54     Emerge dal complesso delle precisazioni che precedono che, ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE, le isole Normanne, l’isola di Man e il Regno Unito devono essere equiparati ad uno Stato membro.

     Sugli artt. 23 CE e 25 CE

    55     Secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE, anche se il detto onere pecuniario non è riscosso a vantaggio dello Stato (v., in particolare, sentenze 1° luglio 1969, cause riunite 2/69 e 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, Racc. pag. 211, punto 18; 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 3573, punto 18; 7 luglio 1994, causa C 130/93, Lamaire, Racc. pag. I‑3215, punto 13; 21 settembre 2000, cause riunite C‑441/98 e C‑442/98, Michaïlidis, Racc. pag. I‑7145, punto 15, e 23 aprile 2002, causa C‑234/99, Nygård, Racc. pag. I‑3657, punto 19).

    56     Lo stesso vale se l’onere in esame costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato di importo proporzionato al detto servizio o se fa parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sia sulle merci nazionali sia su quelle importate ed esportate, o ancora, a determinate condizioni, se è riscosso in base a controlli effettuati per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Danimarca, punto 19, e Lamaire, punto 14).

    57     Nella fattispecie, il giudice del rinvio vuole poter determinare se i contributi obbligatori che può imporre il PEMB, in forza della legge del 2001, nonché le sanzioni pecuniarie applicabili ai produttori ed alle organizzazioni di commercializzazione che contravvenivano al regime istituito dalla detta legge, possano costituire tasse d’effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE.

    58     Per quanto riguarda, in primo luogo, i contributi che possono essere imposti dal PEMB ai produttori di patate registrate in forza del regime della legge del 2001, dal dibattimento dinanzi alla Corte risulta che il loro importo può essere stabilito dal PEMB vuoi in funzione dei quantitativi di patate prodotte dall’interessato che sono state effettivamente esportate nel Regno Unito, vuoi in funzione delle superfici destinate da quest’ultimo alla produzione di patate.

    59     In via preliminare, occorre ricordare che l’obbligo di registrazione presso il PEMB in forza del regime instaurato dalla legge del 2001 e, pertanto, quello di versare i contributi che siano eventualmente decisi dal detto ente sono imposti ad ogni produttore di patate di Jersey che esporta o fa esportare i propri prodotti verso il Regno Unito.

    60     Un contributo imposto ai produttori in tal modo registrati e che sia calcolato dal PEMB in funzione dei quantitativi di patate prodotte dall’interessato che sono state esportate da Jersey al Regno Unito costituisce sicuramente un onere pecuniario prelevato in ragione delle dette esportazioni, che colpisce esclusivamente queste ultime senza entrare nell’ambito di un sistema generale di contributi interni, riscossi sistematicamente, secondo gli stessi criteri, a prescindere dall’origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci gravate, e che non costituisce la contropartita di un vantaggio, specifico o individualizzato, procurato all’operatore economico, di ammontare proporzionato al detto servizio (v., per analogia, sentenza Lamaire, cit., punto 19).

    61     Gli States of Jersey hanno tuttavia affermato che, in quanto la legge del 2001 disciplina esclusivamente le «esportazioni» di patate da Jersey verso il Regno Unito ai fini del loro consumo in questo Stato membro e, quindi, si applica solamente a fattispecie che rientrano nel commercio interno ad uno Stato membro, gli artt. 23 CE e 25 CE non sarebbero destinati ad applicarsi al caso di specie.

    62     A tale riguardo occorre ricordare che, al punto 32 della sentenza Lancry e a., citata, la Corte ha dichiarato che un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio, costituisce una tassa d’effetto equivalente a un dazio doganale all’importazione non solo quando colpisce le merci introdotte in tale regione in provenienza da altri Stati membri, ma anche quando grava le merci introdotte in tale regione in provenienza da un’altra regione dello stesso Stato.

    63     Ai punti 26 e 27 della sentenza Simitzi, citata, la Corte peraltro ha dichiarato che il medesimo ragionamento doveva applicarsi nel caso di un tributo gravante sulle merci spedite da una regione verso altre regioni del medesimo Stato, prima di concludere che costituivano tasse d’effetto equivalente a dazi doganali all’esportazione tributi riscossi in base al valore da uno Stato membro sulle merci spedite da una regione del suo territorio e destinate unicamente ad altre regioni del medesimo Stato.

    64     A tale proposito il Trattato ha inteso dare alla norma dell’abolizione dei dazi doganali e delle tasse d’effetto equivalente portata ed effetto generale onde garantire la libera circolazione delle merci. L’unione doganale comporta necessariamente che sia assicurata la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e, più in generale, all’interno dell’unione doganale (v. sentenza 23 settembre 2003, causa C‑30/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9481, punti 52 e 53).

    65     Nella fattispecie, si deve rilevare, da una parte, che, tenuto conto in particolare della conclusione contenuta al punto 54 della presente sentenza, un contributo come quello del caso di specie che sia calcolato dal PEMB in funzione delle quantità di patate prodotte dall’interessato che sono state esportate da Jersey nel Regno Unito costituisce senz’altro un tale tributo che colpisce le merci spedite da una parte del territorio di uno Stato membro verso un’altra. D’altra parte, è necessario aggiungere che, quand’anche la legge del 2001 riguardi, secondo la sua lettera, soltanto le patate spedite nel Regno Unito per essere ivi consumate, nulla esclude che queste, dal momento che si trovano sul territorio del Regno Unito, siano, poi, oggetto di una riesportazione verso altri Stati membri, cosicché il contributo in esame è idoneo a colpire prodotti che dopo essere transitati dal Regno Unito sarebbero effettivamente esportati verso tali altri Stati membri.

    66     Nella fattispecie, lo sviluppo eventuale di tali flussi di riesportazione in partenza dal Regno Unito verso gli altri Stati membri appare certamente concepibile dato che, come risulta dai chiarimenti forniti alla Corte, la quasi totalità delle patate Jersey Royal prodotte a Jersey è tradizionalmente esportata verso il Regno Unito.

    67     Deriva da tutto quanto precede che un contributo come quello del caso di specie che sia calcolato dal PEMB in funzione dei quantitativi di patate prodotte dall’interessato che sono state esportate nel Regno Unito contravverrebbe agli artt. 23 CE e 25 CE.

    68     Per contro, se il PEMB sceglie di imporre un contributo calcolato in funzione delle superfici destinate alla coltivazione delle patate, senza distinguere a seconda che queste ultime siano consumate sull’isola o esportate, un tale contributo non sembrerebbe, in linea di principio, poter costituire un onere pecuniario prelevato in ragione del fatto che le patate sono esportate.

    69     È vero che la Commissione ha sostenuto che tali contributi sono destinati a finanziare, in generale, le diverse attività esercitate dal PEMB, le quali sono a loro volta principalmente destinate alla vigilanza sulle esportazioni di patate da Jersey verso il Regno Unito. Una tale circostanza non è tuttavia sufficiente a concludere che i detti contributi devono essere qualificati come tasse d’effetto equivalente ad un dazio doganale vietate dall’art. 25 CE.

    70     Per quanto riguarda, in secondo luogo, le sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate agli operatori economici in caso di violazione delle disposizioni della legge del 2001, tali sanzioni che hanno il solo scopo di assicurare l’applicazione effettiva delle dette disposizioni non possono essere distinte da queste ultime, nei cui confronti sono accessorie.

    71     Orbene, le dette sanzioni pecuniarie non si collegano né alle disposizioni della legge del 2001 relative ai contributi né ad altre disposizioni che prevedano una tassa d’effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi dell’art. 25 CE.

     Sull’art. 29 CE

    72     È importante far notare, in via preliminare, che la legge del 2001, che si applica alle «esportazioni» di patate e di prodotti derivati da queste, non sembra comportare alcuna misura che si colleghi ad una qualsivoglia restrizione all’importazione, cosicché non è necessario, nella fattispecie, procedere all’interpretazione dell’art. 28 CE.

    73     Per quanto concerne l’art. 29 CE, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tale disposizione riguarda le misure che abbiano l’oggetto o l’effetto di restringere specificamente le correnti d’esportazione e di determinare quindi una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il commercio d’esportazione, in modo da garantire un vantaggio particolare ai prodotti nazionali o al mercato interno dello Stato stesso, a detrimento dei prodotti o del commercio di altri Stati membri (v., in particolare, sentenze 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld, Racc. pag. 3409, punto 7, e 10 novembre 1992, causa C‑3/91, Exportur, Racc. pag. I‑5529, punto 21).

    74     Nella fattispecie, è pacifico che gli obblighi imposti dalla legge del 2001 sono specificamente destinati a disciplinare il commercio di patate all’esportazione verso il Regno Unito, mentre la produzione destinata ad essere consumata sul mercato di Jersey sfugge alle prescrizioni di tale legge.

    75     In particolare, la detta legge vieta ai produttori di Jersey d’offrire all’esportazione o di esportare le loro patate verso i mercati del Regno Unito, se tali produttori non sono registrati presso il PEMB e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest’ultimo che determina, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell’esportazione dei raccolti nonché l’identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi. L’inottemperanza di questi obblighi è sanzionata penalmente e può dar luogo, in caso di recidiva, alla sospensione del diritto di affiliazione e, conseguentemente, del diritto di esportare. La legge del 2001 vieta, allo stesso modo, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, parimenti a pena di sanzioni penali, se esse non hanno concluso con il PEMB un accordo di gestione che determina in particolare l’identità dei venditori presso i quali è loro consentito di rifornirsi.

    76     Anzitutto, è evidente che una tale normativa è, per sua stessa natura, atta ad impedire i flussi di esportazione di patate originarie di Jersey verso i mercati del Regno Unito. Essa ha per effetto di creare in questo modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di Jersey e il commercio di esportazione da questo territorio verso il Regno Unito, in modo tale da assicurare un vantaggio particolare alla produzione dell’isola o al mercato interno di questa, nella fattispecie a detrimento del commercio del Regno Unito.

    77     A quest’ultimo proposito emerge in particolare dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che l’adozione della legge del 2001 ha avuto lo scopo di soddisfare le lamentele dei produttori di patate Jersey Royal che si consideravano vittime di una mancanza di trasparenza e di un eccesso di concorrenza fra le organizzazioni di commercializzazione e che ritenevano insufficienti i margini di utile ricavati dalla loro produzione, la quale peraltro, come risulta pacificamente, è per la maggior parte destinata all’esportazione verso il mercato del Regno Unito.

    78     L’effetto ostativo di tale legge sulle esportazioni verso il Regno Unito non è stato contestato d’altro canto dagli States of Jersey, che si sono limitati a sostenere a tale riguardo che, da una parte, in quanto soltanto le dette esportazioni erano interessate dalla legge del 2001 e, dall’altra, in quanto gli scambi tra Jersey e il Regno Unito dovevano essere equiparati a scambi interni ad uno Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 28 CE e 29 CE, queste ultime disposizioni non erano destinate ad applicarsi ad una siffatta legislazione.

    79     A questo proposito occorre tuttavia rilevare che una tale analisi trascura il fatto, già messo in evidenza al punto 65 della presente sentenza, che, quand’anche la legge del 2001 riguardi, secondo la sua lettera, soltanto le patate spedite verso il Regno Unito per essere ivi consumate, nulla esclude che queste ultime, dal momento che si trovano sul territorio del Regno Unito, formino poi oggetto di una riesportazione verso altri Stati membri.

    80     Ne consegue che le restrizioni introdotte dalla legge del 2001 nei confronti delle patate Jersey Royal spedite verso il Regno Unito, le quali, come è stato rilevato ai punti 75 e 76 della presente sentenza, hanno l’effetto principale di restringere tali correnti d’esportazione, sono alla fine di natura tale da ostacolare l’esportazione dei detti prodotti verso gli altri Stati membri e da esercitare nei confronti dei mercati di questi ultimi lo stesso effetto negativo rilevato a proposito del mercato del Regno Unito.

    81     Come è stato osservato al punto 66 della presente sentenza, lo sviluppo nel Regno Unito di tali flussi di riesportazione verso gli altri Stati membri di patate Jersey Royal in provenienza da Jersey appare certamente concepibile dato che la quasi totalità delle patate Jersey Royal è esportata da Jersey verso il Regno Unito e che il sistema istituito dalla legge del 2001 che disciplina tale mercato contribuisce al mantenimento di tale situazione. Infatti, si deve in particolare rammentare, a quest’ultimo proposito, che i contratti di commercializzazione conclusi fra il PEMB e gli agricoltori registrati devono specificare in anticipo le superfici da adibire alla coltivazione di patate destinate all’esportazione verso il Regno Unito.

    82     Gli States of Jersey hanno peraltro sostenuto nelle loro osservazioni scritte che il regime così istituito dalla detta legge non è sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, che consiste nel promuovere la lealtà e la trasparenza nelle relazioni fra i produttori e le organizzazioni di commercializzazione.

    83     A tale riguardo è sufficiente, tuttavia, rilevare che tali obiettivi possono comunque essere perseguiti con altri mezzi che, a differenza di quelli adottati dalla legge del 2001, non comportino l’instaurazione di misure d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione vietata dall’art. 29 CE.

    84     Si deve, infine, aggiungere che un contributo che sia imposto ai produttori dal PEMB in funzione delle superfici che essi destinano alla coltivazione di patate contravverrebbe al diritto comunitario in quanto esso serve a finanziare attività di tale ente considerate in tal modo contrarie all’art. 29 CE (v. sentenza 13 dicembre 1983, causa 222/82, Apple and Pear Development Council, Racc. pag. 4083, punti 32 e 33).

    85     Risulta da tutto quanto precede che vanno fornite le seguenti soluzioni alla seconda questione:

    Il combinato disposto degli artt. 29 CE e 1 del protocollo n. 3 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale che:

    –       da una parte, vieta, a pena di sanzioni, ai produttori di Jersey d’offrire all’esportazione o di esportare le loro patate verso il mercato del Regno Unito, se essi non sono registrati presso un ente come il PEMB e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest’ultimo, con l’effetto di determinare, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell’esportazione dei raccolti nonché l’identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi, e,

    –       dall’altra, vieta, parimenti a pena di sanzioni, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, se esse non hanno concluso con questo stesso ente un accordo di gestione, con l’effetto di determinare, in particolare, l’identità dei venditori presso i quali è loro consentito rifornirsi.

    Il combinato disposto degli artt. 23 CE e 25 CE nonché 1 del protocollo n. 3 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che conferisce ad un ente come il PEMB il potere di imporre ai produttori di patate di Jersey un contributo il cui importo è stabilito in funzione dei quantitativi di patate prodotte dagli interessati e che sono esportate nel Regno Unito.

    Il diritto comunitario osta ad un contributo riscosso alle stesse condizioni, ma il cui ammontare è stabilito da un siffatto ente in funzione della superficie agricola destinata dagli interessati alla coltivazione di patate, se gli introiti che ne derivano servono a finanziare attività svolte dal detto ente in violazione dell’art. 29 CE.

     Sulla prima questione

    86     Poiché l’art. 29 CE, come risulta dalla soluzione alla seconda questione pregiudiziale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa come quella della legge del 2001 in quanto le disposizioni di quest’ultima colpiscano le esportazioni da Jersey verso il Regno Unito, non è necessario fornire una soluzione separata alla prima questione. Infatti, appare evidente che l’interpretazione così adottata s’impone a prescindere dal fatto che le merci così esportate siano spedite direttamente verso il Regno Unito o transitino eventualmente da un porto situato in un altro Stato membro.

     Sulle spese

    87     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    1)      Il combinato disposto degli artt. 29 CE e 1 del protocollo n. 3, relativo alle isole Normanne e all’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale che:

    –       da una parte, vieta, a pena di sanzioni, ai produttori di Jersey di offrire all’esportazione o di esportare le loro patate verso il mercato del Regno Unito, se essi non sono registrati presso un ente come il Jersey Potato Export Marketing Board e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest’ultimo, con l’effetto di determinare, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell’esportazione dei raccolti nonché l’identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi, e,

    –       dall’altra, vieta, parimenti a pena di sanzioni, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, se esse non hanno concluso con questo stesso ente un accordo di gestione, con l’effetto di determinare, in particolare, l’identità dei venditori presso i quali è loro consentito rifornirsi.

    2)      Il combinato disposto degli artt. 23 CE e 25 CE nonché 1 del protocollo n. 3 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che conferisce ad un ente come il Jersey Potato Export Marketing Board il potere di imporre ai produttori di patate di Jersey un contributo il cui importo è stabilito in funzione dei quantitativi di patate prodotte dagli interessati e che sono esportate nel Regno Unito.

    3)      Il diritto comunitario osta ad un contributo riscosso alle stesse condizioni, ma il cui ammontare è stabilito da un siffatto ente in funzione della superficie agricola destinata dagli interessati alla coltivazione di patate, se gli introiti che ne derivano servono a finanziare attività svolte dal detto ente in violazione dell’art. 29 CE.

    Firme


    * Lingua processuale: l'inglese.

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