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Document 62002CJ0116

Sentenza della Corte del 9 dicembre 2003.
Erich Gasser GmbH contro MISAT Srl.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Innsbruck - Austria.
Convenzione di Bruxelles - Art. 21 - Litispendenza - Art. 17 - Clausola attributiva di competenza - Obbligo del giudice successivamente adito, designato in una clausola attributiva di competenza, di sospendere il procedimento - Durata eccessivamente lunga dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato del giudice preventivamente adito - Assenza di incidenza.
Causa C-116/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-14693

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:657

62002J0116

Sentenza della Corte del 9 dicembre 2003. - Erich Gasser GmbH contro MISAT Srl. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Innsbruck - Austria. - Convenzione di Bruxelles - Art. 21 - Litispendenza - Art. 17 - Clausola attributiva di competenza - Obbligo del giudice successivamente adito, designato in una clausola attributiva di competenza, di sospendere il procedimento - Durata eccessivamente lunga dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato del giudice preventivamente adito - Assenza di incidenza. - Causa C-116/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-116/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Erich Gasser GmbH

e

MISAT Srl,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968, sopra menzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),

LA CORTE

(seduta plenaria),

composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Erich Gasser GmbH, dall'avv. K. Schelling, Rechtsanwalt;

- per la MISAT Srl, dall'avv. U. C. Walter, Rechtsanwältin;

- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Loyd Jones, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Erich Gasser GmbH, del governo italiano, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 13 maggio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 25 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 2 aprile seguente, l'Oberlandesgericht Innsbruck ha sottoposto, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «Protocollo»), diverse questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968 sopra menzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tali questioni sono stati sollevate nell'ambito della controversia tra la società di diritto austriaco Erich Gasser GmbH (in prosieguo: «Gasser») e la società di diritto italiano MISAT Srl (in prosieguo: «MISAT») in seguito alla rottura dei loro rapporti commerciali.

Ambito normativo

3 Come emerge dal suo preambolo, la Convenzione di Bruxelles è volta a facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, conformemente all'art. 293 CE, e a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio. Nel preambolo si dichiara altresì che a tal fine è necessario determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale.

4 Le disposizioni relative alla competenza figurano nel titolo II della Convenzione di Bruxelles. L'art. 2 di questa convenzione enuncia la regola generale secondo cui sono competenti i giudici dello Stato in cui il convenuto è domiciliato. L'art. 5 della detta convenzione stabilisce tuttavia che, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

5 Per il resto, l'art. 16 della convenzione di Bruxelles contiene norme di competenza esclusiva. In particolare, in forza del punto 1, sub a), di questo articolo, hanno competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto di immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato.

6 Gli artt. 17 e 18 della stessa convenzione riguardano le proroghe di competenza.

L'art. 17 è così formulato:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

(...)

Le clausole attributive di competenza (...) non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli artt. 12 e 15 [in materia di assicurazioni e di contratti conclusi da consumatori] o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'art. 16.

(...)».

7 L'art. 18 stabilisce:

«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16».

8 La convenzione di Bruxelles mira inoltre a prevenire decisioni contraddittorie. Pertanto, ai sensi dell'art. 21, relativo alla litispendenza:

«Qualora davanti giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

9 Infine, in materia di riconoscimento, l'art. 27 della detta Convenzione stabilisce:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)

3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto (...)».

10 Ai sensi dell'art. 28, primo comma, della stessa convenzione «(p)arimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni (...) [in materia di assicurazioni e di contratti conclusi da consumatori nonché quelle di cui all'art. 16] sono state violate (...)».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

11 La Gasser ha sede a Dornbirn (Austria). Per diversi anni, essa ha venduto abbigliamento per bambini alla MISAT, con sede a Roma (Italia).

12 Il 19 aprile 2000, la MISAT ha citato in giudizio la Gasser dinanzi al Tribunale civile e penale di Roma per fare dichiarare che il contratto che le vincolava cessava di diritto e, in subordine, che questo contratto era stato risolto in seguito ad un disaccordo tra le due società. La MISAT ha chiesto inoltre al Tribunale di constatare l'assenza di qualsiasi inadempimento del contratto ad essa imputabile e di condannare la Gasser, per inosservanza del suo obbligo di lealtà, di diligenza e di buona fede, a risarcire il danno da essa subito ed a rimborsarle determinate spese.

13 Il 4 dicembre 2000, la Gasser ha avviato, dinanzi al Landesgericht Feldkirch (Austria), un'azione contro la MISAT per ottenere il pagamento di fatture non pagate. Per giustificare la competenza di questo giudice, l'attrice nella causa principale ha fatto valere che questo era non solo il giudice del luogo di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, ma anche il giudice designato con una clausola attributiva di competenza, che sarebbe figurata su tutte le fatture inviate dalla Gasser alla MISAT, senza che quest'ultima avesse formulato la minima contestazione al riguardo. Secondo la Gasser, questi elementi dimostrerebbero che, conformemente alle loro pratiche e all'uso in vigore nel commercio tra l'Austria e l'Italia, le parti avevano convenuto una clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles.

14 La MISAT ha eccepito l'incompetenza del Landesgericht Feldkirch, facendo valere che il giudice competente era quello del luogo in cui essa era stabilita, conformemente alla norma generale enunciata dall'art. 2 della convenzione di Bruxelles. Essa ha anche contestato l'esistenza stessa di una clausola attributiva di competenza e ha indicato di avere proposto, precedentemente rispetto all'azione avviata dalla Gasser dinanzi al Landesgericht Feldkirch, un'azione dinanzi al Tribunale civile e penale di Roma, basata sullo stesso rapporto commerciale.

15 Il 21 dicembre 2001, il Landesgericht Feldkirch ha deciso di sospendere il procedimento, in applicazione dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles, finché fosse accertata la competenza del Tribunale civile e penale di Roma. Esso ha confermato la propria competenza come giudice del luogo di esecuzione del contratto, ma non si è pronunciato sulla questione dell'esistenza di una clausola attributiva di competenza, rilevando che, anche se le fatture inviate dall'attrice nella causa principale indicavano sistematicamente, sotto la menzione «giudici competenti», quelli di Dornbirn, dagli ordinativi non risultava invece alcuna attribuzione di competenza.

16 La Gasser ha impugnato questa decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Innsbruck chiedendo che il Landesgericht Feldkirch fosse dichiarato competente e che non fosse sospeso il procedimento.

17 Il giudice del rinvio ritiene, innanzi tutto, che sussista senz'altro una situazione di litispendenza in quanto vi è identità di parti e le domande presentate dinanzi ai giudici austriaco e italiano hanno lo stesso oggetto e lo stesso titolo ai sensi dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles come interpretato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza 8 dicembre 1987, 144/86, Gubisch Maschinenfabrik, Racc. pag. 4861).

18 Dopo aver constatato che il Landesgericht Feldkirch non si era pronunciato sull'esistenza di una clausola attributiva di competenza, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che una delle parte abbia pagato, in maniera reiterata e senza alcuna contestazione, fatture emesse dall'altra parte e contenenti una clausola attributiva di competenza possa valere come accordo su tale clausola, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lett. c), della convenzione di Bruxelles. Il giudice del rinvio rileva che un siffatto comportamento delle parti corrisponderebbe ad un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti e che sarebbe conosciuto o avrebbe dovuto esserlo da queste ultime. Qualora l'esistenza di una clausola attributiva di competenza fosse accertata, il Landesgericht di Feldkirch avrebbe allora, secondo il giudice del rinvio, competenza esclusiva a conoscere della controversia in applicazione dell'art. 17 della detta convenzione. In tale contesto, sorgerebbe la questione se sussista tuttavia l'obbligo di sospendere il procedimento, previsto dall'art. 21 della stessa convenzione.

19 Inoltre, il giudice del rinvio si chiede in quale misura la lentezza eccessiva e generalizzata dei procedimenti giurisdizionali nello Stato contraente nel quale si trova il giudice preventivamente adito possa pregiudicare l'applicazione dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles.

20 In tale situazione l'Oberlandesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il processo e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il giudice che dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia possa sottoporre questioni pregiudiziali sulla base di semplici dichiarazioni (non confutate) di una parte, contestate o non (in modo argomentato) contestate, o se allo scopo occorra prima definire le dette questioni in fatto con apposita istruzione probatoria (e in tal caso, in quale misura).

2) Se il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, possa verificare la competenza del giudice adito preventivamente, qualora il secondo giudice sia competente in via esclusiva in virtù di una proroga di competenza ex. art. 17 della medesima Convenzione, oppure se il giudice designato dalle parti debba, nonostante la clausola attributiva di competenza, procedere ex art. 21 della suddetta Convenzione.

3) Se la circostanza che in uno Stato contraente i processi abbiano una lunghezza ingiustificata (e ciò a prescindere in larga misura dal comportamento delle parti), tale da poter causare danni anche notevoli ad una parte, comporti che il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21 non possa più procedere ai sensi di tale disposizione.

4) Se le conseguenze giuridiche previste dalla legge italiana 24 marzo 2001, n. 89, giustifichino l'applicazione della norma dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles anche nel caso in cui un'eventuale eccessiva lunghezza del procedimento dinanzi al giudice italiano rischi di causare un danno ad una delle parti e perciò, secondo l'ipotesi di cui alla questione sub 3, di per sé non si potrebbe procedere ex art. 21.

5) A quali condizioni il giudice successivamente adito possa eventualmente disapplicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

6) Come debba procedere il giudice se, nelle circostanze illustrate nella questione sub 3, non possa applicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

Qualora si debba comunque procedere in base a tale norma anche nelle circostanze prospettate nella questione sub 3, non occorre rispondere alle questioni sub 4, 5 e 6».

Sulla prima questione

21 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un giudice nazionale possa, in forza del protocollo, sottoporre alla Corte una questione di interpretazione della Convenzione di Bruxelles laddove il detto giudice si baserebbe su affermazioni di una parte nella causa principale di cui non avrebbe ancora verificato la fondatezza.

22 Nella fattispecie, il giudice del rinvio fa riferimento al fatto che la seconda questione si basa sulla premessa, non ancora confermata dal giudice del merito, secondo cui in forza di una clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, il giudice nella cui circoscrizione è situata Dornbirn sarebbe competente a pronunciarsi sulla controversia nella causa principale.

23 Occorre rilevare, al riguardo, che, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell'ambito del procedimento pregiudiziale previsto dal protocollo, spetta unicamente al giudice nazionale definire l'oggetto delle questioni che intende sottoporre alla Corte. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente ai giudici nazionali aditi, che devono assumersi la responsabilità dell'emananda decisione, valutare, alla luce degli aspetti particolari di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del loro giudizio quanto la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (sentenza 27 febbraio 1997, causa C-220/95, Van den Boogaard, Racc. pag. I-1147, punto 16; 20 marzo 1997 , causa C-295/95, Farrell, Racc. pag. I-1683, punto 11; 16 marzo 1999, causa C-159/97, Castelletti, Racc. pag. I-1597, punto 14, e 8 maggio 2003, causa C-111/01, Gantner Electronic, Racc. pag. I-0000, punti 34 e 38).

24 Tuttavia, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche. Per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione della Convenzione di Bruxelles che sia utile, è auspicabile che il giudice nazionale definisca l'ambito normativo e di fatto in cui deve collocarsi l'interpretazione richiesta ed è indispensabile che esso chiarisca i motivi per i quali ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia (v., in tal senso, sentenza Gantner Electronic, sopra menzionata, punti 35, 37 e 38).

25 Ora, dagli elementi di fatto forniti dal giudice del rinvio risulta che la premessa relativa all'esistenza di una clausola attributiva di competenza non è di natura puramente ipotetica.

26 Inoltre, come hanno sottolineato, da una lato, la Commissione e, dall'altro, l'avvocato generale ai paragrafi 38-41 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio, prima di verificare, nella causa principale, l'esistenza di una clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, e quella di un uso del commercio internazionale al riguardo, accertamento che può richiedere indagini delicate e costose, ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la seconda questione pregiudiziale intesa ad accertare se l'esistenza di una clausola attributiva di competenza consenta di escludere l'applicazione dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles. In caso di soluzione affermativa di tale questione, il giudice del rinvio dovrà statuire sull'esistenza di una tale clausola attributiva di competenza e, se quest'ultima viene accertata, dovrà ritenersi esclusivamente competente a statuire sulla controversia di cui alla causa principale. Per contro, in caso di soluzione negativa, dovranno applicarsi le disposizioni dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles, di modo che l'esame dell'esistenza di una clausola attributiva di competenza non potrà più avere interesse per il giudice del rinvio.

27 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel senso che un giudice nazionale può, in forza del protocollo, sottoporre alla Corte una domanda d'interpretazione della convenzione di Bruxelles, anche laddove essa si baserebbe su affermazioni di una parte nella causa principale di cui il detto giudice non ha ancora verificato la fondatezza, qualora esso ritenga, in considerazione delle particolarità della causa, che una pronuncia pregiudiziale sia necessaria per poter emettere la sua sentenza e le questioni pregiudiziali che esso sottopone alla Corte siano pertinenti. Spetta ad esso tuttavia fornire a quest'ultima elementi di fatto e di diritto che le consentano di dare un'interpretazione della detta convenzione che sia utile nonché indicare i motivi per cui ritiene che una soluzione delle sue questioni sia necessaria per la definizione della controversia.

Sulla seconda questione

28 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito, il quale è esclusivamente competente in forza di una clausola attributiva di competenza, possa, in deroga a tale articolo, decidere sulla controversia senza attendere che il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente.

Osservazioni presentate alla Corte

29 Secondo la Gasser ed il governo del Regno Unito, occorrerebbe risolvere affermativamente tale questione. A sostegno della loro interpretazione, essi fanno riferimento alla sentenza 27 giugno 1991, causa C-351/89, Overseas Union Insurance e a. (Racc. pag. I-3317), da cui risulta che la Corte ha ritenuto che l'art. 21 della convenzione di Bruxelles dovesse essere interpretato nel senso che, quando la competenza del giudice adito per primo è contestata, il giudice adito per secondo può solo sospendere il procedimento, qualora non si dichiari incompetente, e non può accertare egli stesso la competenza del giudice adito per primo, «salvo il caso in cui il giudice adito per secondo abbia una competenza esclusiva contemplata dalla convenzione e, in particolare, dall'art. 16 della stessa». Non occorrerebbe pertanto, secondo la Gasser e il governo del Regno Unito, trattare differentemente gli artt. 16 e 17 della detta convenzione relativamente al meccanismo della litispendenza.

30 Il governo del Regno Unito sottolinea che, anche se l'art. 17 occupa una posizione inferiore rispetto a quella dell'art. 16 nella gerarchia delle basi della competenza previste nella convenzione di Bruxelles, esso occuperebbe tuttavia una posizione superiore rispetto alle altre basi della competenza, quali l'art. 2 e le norme speciali di competenza che figurano agli artt. 5 e 6 della stessa convenzione. I giudici nazionali sarebbero pertanto tenuti ad esaminare d'ufficio se l'art. 17 trovi applicazione e imponga loro eventualmente di dichiararsi incompetenti.

31 il governo del Regno Unito aggiunge che occorre esaminare i rapporti tra gli artt. 17 e 21 della convenzione di Bruxelles tenendo conto delle necessità del commercio internazionale. La pratica commerciale che consiste nel raggiungere un accordo sui giudici che saranno competenti in caso di controversia dovrebbe essere sostenuta e incoraggiata. Queste clausole contribuirebbero, infatti, alla certezza del diritto nei rapporti commerciali, poiché consentono alle parti, qualora sopravvenisse una controversia, di determinare facilmente i giudici che saranno competenti a risolverla.

32 Il governo del Regno Unito rileva, certo, che per giustificare la regola generale sancita all'art. 21 della convenzione di Bruxelles, la Corte ha precisato, al punto 23 della sentenza Overseas Union Insurance e a., sopramenzionata, che il giudice adito per secondo non è, in nessun caso, più qualificato del giudice adito per primo a pronunciarsi sulla competenza di quest'ultimo. Questo ragionamento non si applicherebbe tuttavia alle fattispecie in cui al giudice adito per secondo spetta la competenza esclusiva in forza dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles. In tali fattispecie, il giudice designato con la clausola attributiva di competenza sarà, in generale, più qualificato a pronunciarsi sull'effetto di questa clausola, in quanto occorrerà applicare il diritto sostanziale dello Stato membro nel cui territorio ha sede il giudice designato.

33 Infine, il governo del Regno Unito ammette che la tesi che esso sostiene potrebbe creare un rischio di sentenze incompatibili. Per ovviare a tale rischio propone alla Corte di dichiarare che il giudice preventivamente adito e di cui viene contestata la competenza in forza di una clausola attributiva di competenza deve sospendere il procedimento finché il giudice designato con la detta clausola e successivamente adito si sia pronunciato sulla sua competenza.

34 La MISAT, il governo italiano e la Commissione si pronunciano invece a favore dell'applicazione dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles e quindi dell'obbligo per il giudice successivamente adito di sospendere il procedimento.

35 La Commissione, unitamente al governo italiano, sostiene che la deroga a favore della competenza del giudice successivamente adito, in quanto quest'ultimo beneficia di una competenza esclusiva ai sensi dell'art. 16 della convenzione di Bruxelles, non possa essere estesa ad un giudice designato in applicazione di una clausola attributiva di competenza.

36 La Commissione giustifica la deroga alla norma sancita all'art. 21, in caso di ricorso all'art. 16, facendo riferimento all'art. 28, primo comma, della convenzione di Bruxelles, in base al quale le decisioni che sono state pronunciate nello Stato del giudice preventivamente adito in violazione della competenza esclusiva del giudice successivamente adito, basata sull'art. 16 della detta convenzione, non possono essere riconosciute in nessuno degli Stati contraenti. Sarebbe quindi incoerente obbligare, in forza dell'art. 21 di questa stessa convenzione, il giudice successivamente adito, che ha competenza esclusiva, a sospendere il procedimento ed a dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice incompetente. Una tale soluzione comporterebbe che le parti ottengono una decisione da una giudice incompetente, che potrebbe avere efficacia solo nello Stato contraente in cui è stata pronunciata. In tale caso, il fine della convenzione di Bruxelles consistente nel migliorare la tutela giuridica e nell'assicurare, a tal fine, il riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni in materia civile, non verrebbe conseguito.

37 Queste considerazioni non troverebbero tuttavia applicazione in caso di competenza attribuita al giudice successivamente adito, in forza dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles. Infatti, l'art. 28 di quest'ultima non si applica alla violazione delle disposizioni dell'art. 17, il quale fa parte del titolo II, sezione 6, di questa stessa convenzione. La decisione pronunciata in violazione della competenza esclusiva che il giudice successivamente adito deriva da una clausola attributiva di competenza dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati contraenti.

38 La Commissione sottolinea anche che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles mira non solo ad evitare che siano pronunciate decisioni incompatibili le quali, in base all'art. 27, sub 3, della detta convenzione, non sono riconosciute, ma anche a preservare l'economia processuale, in quanto il giudice successivamente adito deve subito sospendere il procedimento e poi dichiararsi incompetente una volta accertata la competenza del giudice previamente adito. Questa regola chiara sarebbe generatrice di certezza del diritto.

39 Facendo riferimento al punto 23 della sentenza Overseas Union Insurance e a., sopra menzionata, la Commissione ritiene che il giudice successivamente adito non sia, in nessun caso, più qualificato del giudice preventivamente adito a pronunciarsi sulla competenza di quest'ultimo. Nella fattispecie, il giudice italiano sarebbe qualificato quanto il giudice austriaco per stabilire se esso sia competente ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, per il fatto che, in forza di un uso commerciale tra l'Austria e l'Italia, le parti avrebbero attribuito competenza esclusiva al giudice nella cui circoscrizione si trova la sede dell'attrice nella causa principale.

40 Infine, la Commissione ed il governo italiano osservano che la competenza di cui all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles si distinguerebbe da quella di cui all'art. 16 di quest'ultima, in quanto, nel campo di applicazione di quest'ultimo articolo, le parti non possono convenire clausole attributive di competenza con esso incompatibili (art. 17, terzo comma). Per il resto, le parti avrebbero la facoltà di sopprimere o di modificar in qualsiasi momento una clausola attributiva di competenza di cui al detto art. 17. Tale sarebbe, per esempio, il caso, in applicazione dell'art. 18 della convenzione, allorché una parte avvia un'azione in uno Stato diverso da quello in cui è stata effettuata l'attribuzione di competenza e l'altra parte compare senza contestare la competenza del giudice adito (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 1981, 150/80, Elefanten Schuh, Racc. pag. 1671, punti 10 e 11).

Giudizio della Corte

41 Occorre ricordare, in via preliminare, che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles figura, unitamente all'art. 22, relativo alla connessione, nel titolo II, sezione 8, di tale convenzione, la quale mira, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia nell'ambito della Comunità, ad evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne. Pertanto, questa disciplina è volta, per quanto possibile, ad escludere, fin dall'inizio, una situazione come quella contemplata dall'art. 27, punto 3, della suddetta convenzione, vale a dire il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione pronunciata tra le stesse parti nello Stato richiesto (v. sentenza Gubisch Maschinenfabrik, sopramenzionata, punto 8). Ne consegue che, per raggiungere questi scopi, l'art. 21 deve costituire oggetto di un'interpretazione ampia, che ricomprende, in linea di massima, tutte le situazioni di litispendenza dinanzi ai giudici di Stati contraenti, indipendentemente dal domicilio delle parti (sentenza Overseas Union Insurance e a., sopramenzionata, punto 16).

42 Risulta dalla chiara formulazione dell'art. 21 che, in una situazione di litispendenza, il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice previamente adito e, in tal caso, deve dichiarare la propria incompetenza a favore di quest'ultimo.

43 A tal riguardo, come la Corte ha rilevato al punto 13 della sentenza Overseas Union Insurance e a., sopramenzionata, l'art. 21 non opera alcuna distinzione tra i vari fondamenti di competenza contemplati dalla convenzione di Bruxelles.

44 E' vero che, al punto 26 della sentenza Overseas Unione Insurance e a., sopramenzionata, prima di dichiarare che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che, quando la competenza del giudice adito per primo è contestata, il giudice adito per secondo può solo sospendere il procedimento, qualora non si dichiari incompetente, e non può accertare egli stesso la competenza del giudice adito per primo, la Corte ha fatto salvo il caso in cui il giudice ha adito per secondo abbia una competenza esclusiva contemplata dalla detta convenzione e, in particolare, dall'art. 16 della stessa.

45 Tuttavia, dal punto 20 della stessa sentenza risulta che, in assenza di una qualsiasi rivendicazione di competenza esclusiva dal giudice adito successivamente nella causa principale, la Corte si è semplicemente astenuta dal pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 21 della convenzione nel caso che essa ha specificamente fatto salvo.

46 Nella fattispecie, una competenza del giudice successivamente adito è rivendicata sulla base dell'art. 17 della convenzione.

47 Tuttavia, questa circostanza non è tale da rimettere in discussione l'applicazione della regola procedurale contenuta nell'art. 21 della detta convenzione, la quale si basa chiaramente ed unicamente sull'ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi.

48 Inoltre, il giudice adito per secondo non è, in nessun caso, più qualificato del giudice adito per primo a pronunciarsi sulla competenza di quest'ultimo. Infatti, questa competenza è determinata direttamente dalle norme della Convenzione di Bruxelles, che valgono per entrambi i giudici e che possono venire interpretate ed applicate con pari autorità da ciascuno di essi (v., in tal senso, sentenza Overseas Union Insurance e a., sopramenzionata, punto 23).

49 Pertanto, in presenza di una clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, non solo, come rilevato dalla Commissione, le parti hanno sempre la possibilità di rinunciare ad avvalersene e, in particolare, il convenuto ha la possibilità di comparire dinanzi al giudice preventivamente adito senza sollevare l'incompetenza di quest'ultimo sulla base della clausola di attribuzione di competenza, conformemente all'art. 18 della convenzione, ma, inoltre, al di fuori di questa ipotesi, spetta al giudice preventivamente adito verificare l'esistenza della clausola e dichiararsi incompetente, se è accertato, secondo la formulazione dell'art. 17, che le parti hanno effettivamente convenuto la competenza esclusiva del giudice successivamente adito.

50 Ciò non toglie tuttavia che, nonostante il riferimento agli usi del commercio internazionale, contenuto nell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, la reale esistenza del consenso degli interessati costituisca sempre uno degli obiettivi di questa disposizione, giustificato dall'intento di tutelare il contraente più debole, evitando che clausole attributive di competenza, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (v. sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, Racc. pag. I-911, punto 17, e Castelletti, sopramenzionata, punto 19).

51 In tale situazione, tenuto conto delle contestazioni che possono sorgere circa l'esistenza stessa di un incontro di volontà delle parti, espresso in osservanza delle condizioni di forma restrittive enunciate all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, è conforme alla certezza del diritto da quest'ultima perseguita che, in caso di litispendenza, sia determinato in maniera chiara e precisa quale dei due giudici nazionali accerterà se sia competente secondo le norme della detta convenzione. Deriva chiaramente dalla formulazione dell'art. 21 di quest'ultima che spetta al giudice preventivamente adito pronunciarsi sulla sua competenza, eventualmente in relazione ad una clausola attributiva di competenza che verrebbe fatta valere dinanzi ad esso, la quale dev'essere considerata come una nozione autonoma che dev'essere valutata solo in relazione ai requisiti del detto art. 17 (v., in tale senso, sentenza 10 marzo 1992, causa C-214/89, Powell Duffryn, Racc. pag. I-1745, punto 14).

52 Per il resto, l'interpretazione dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles che deriva da quanto precede è corroborata dall'art. 19 della detta convenzione che prevede l'obbligo per un giudice di uno Stato contraente di dichiararsi d'ufficio incompetente solo nel caso in cui viene «investito a titolo principale di una controversia per la quale l'art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente». L'art. 19 della Convenzione di Bruxelles non fa riferimento all'art. 17.

53 Infine, le difficoltà, quali quelle fatte valere dal governo del Regno Unito, derivanti dai comportamenti dilatori delle parti che, intendendo ritardare la soluzione della controversia nel merito, avviano una azione dinanzi ad un giudice della cui incompetenza sono a conoscenza a causa dell'esistenza di una clausola attributiva di competenza, non sono tali da rimettere in discussione l'interpretazione di una delle disposizioni della convenzione di Bruxelles, quale risulta dalla sua formulazione e dalla sua finalità.

54 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito e la cui competenza è stata fatta valere in forza ad una clausola attributiva di competenza deve tuttavia sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente.

Sulla terza questione

55 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente nel quale ha sede il giudice preventivamente adito è eccessivamente lunga.

Sulla ricevibilità

56 La Commissione mette in dubbio la ricevibilità di tale questione e, pertanto, delle questioni successive, che sono ad essa collegate, in quanto il giudice del rinvio non avrebbe fornito elementi concreti che consentissero di concludere che il Tribunale civile e penale di Roma non ha osservato l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole ed ha violato così l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

57 Questa posizione non può essere accettata. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, è proprio in relazione al fatto che sarebbe eccessivamente lunga la durata media dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha sede il giudice preventivamente adito che il giudice del rinvio ha sottoposto la questione se il giudice successivamente adito possa validamente disapplicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles. Per risolvere tale questione, che quest'ultimo giudice ha ritenuto pertinente per la soluzione della controversia nella causa principale, non é necessario che esso fornisca elementi sullo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale civile e penale di Roma.

58 Occorre quindi risolvere la terza questione.

Nel merito

Osservazioni presentate alla Corte

59 Secondo la Gasser, l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato, in ogni caso, in modo da escludere i procedimenti eccessivamente lunghi (ossia di una durata superiore a tre anni), che sarebbero incompatibili con l'art. 6 della CEDU e comporterebbero restrizioni alle libertà di circolazione come garantite dagli artt. 28 CE, 39 CE, 48 CE e 49 CE. Spetterebbe ai servizi dell'Unione europea o ai giudici nazionali determinare gli Stati che, notoriamente, conoscono procedimenti giurisdizionali eccessivamente lunghi.

60 Inoltre, nel caso in cui nessuna decisione sulla competenza fosse stata adottata entro sei mesi dall'avvio dell'azione dinanzi al giudice preventivamente adito o nessuna decisione definitiva sulla competenza fosse intervenuta entro l'anno successivo a tale avvio, occorrerebbe disapplicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles. In ogni caso, i giudici dello Stato successivamente adito sarebbero legittimati a statuire essi stessi sia sulla questione della competenza sia, con termini un po' più lunghi, sul merito della causa.

61 Il governo del Regno Unito ritiene anche che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles debba esser interpretato nel rispetto dell'art. 6 della CEDU. Esso osserva, a tal riguardo, che un debitore potenziale in una controversia commerciale avvierà spesso, dinanzi al giudice di sua scelta, un'azione al fine di ottenere una sentenza che lo esoneri da ogni responsabilità, essendo a conoscenza che questo procedimento avrà una durata particolarmente lunga, e questo nell'intento di ritardare di diversi anni una decisione nei suoi confronti.

62 L'applicazione automatica del detto art. 21 in una tale ipotesi concederebbe al debitore potenziale un vantaggio sostanziale e ingiusto che gli consentirebbe di controllare il procedimento, ossia di dissuadere il creditore dal far valere i suoi diritti in giudizio.

63 In tale contesto, il governo del Regno Unito propone al Corte di ammettere una deroga al detto art. 21 che consentirebbe al giudice successivamente adito di esaminare la competenza del giudice preventivamente adito allorché:

1) l'attore ha avviato, in malafede, un'azione dinanzi al giudice incompetente al fine di bloccare il procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente che sono competenti in forza della Convenzione di Bruxelles e allorché

2) il giudice preventivamente adito non ha statuito sulla sua competenza entro un termine ragionevole.

64 Il governo del Regno Unito aggiunge che queste condizioni dovrebbero essere valutate dai giudici nazionali, alla luce di tutte le circostanze pertinenti.

65 La MISAT, il governo italiano e la Commissione sostengono invece la tesi della piena applicabilità dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, nonostante la durata eccessivamente lunga dei procedimenti giurisdizionali in uno degli Stati di cui trattasi.

66 Secondo la MISAT, una soluzione affermativa della terza questione pregiudiziale avrebbe per effetto di creare una situazione in cui non vi sia certezza del diritto e di accrescere l'onere finanziario per le parti in causa che sarebbero obbligate a portare avanti contemporaneamente procedimenti in due Stati membri ed a comparire dinanzi ai due organi giurisdizionali aditi, senza esser in grado di prevedere quale giudice si pronuncerà per primo nel tempo. Il contenzioso già rilevante in materia di competenza giurisdizionale verrebbe perciò inutilmente moltiplicato, il che contribuirebbe a una paralisi del sistema giudiziario.

67 la Commissione fa presente che la Convenzione di Bruxelles si basa sulla fiducia reciproca nonché sull'equivalenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti e istituisce un sistema obbligatorio delle competenze che tutti i giudici che rientrano nel campo di applicazione della detta convenzione sono tenuti a rispettare. Questo consentirebbe d'imporre agli Stati contraenti l'obbligo di riconoscere e di eseguire reciprocamente le decisioni giudiziarie mediante procedure semplici. Questo sistema obbligatorio della competenza giurisdizionale contribuirebbe al tempo stesso alla certezza del diritto poiché, grazie alle norme della Convenzione di Bruxelles, le parti e i giudici potrebbero regolarmente e facilmente determinare la competenza internazionale. In questo sistema, il titolo II, sezione 8, della detta convenzione mirerebbe a prevenire i conflitti di competenza e le decisioni contraddittorie.

68 Non sarebbe conciliabile con la filosofia e gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles il fatto che i giudici nazionali abbiano l'obbligo di rispettare le regole che disciplinano la litispendenza unicamente se ritengono che il giudice preventivamente adito statuisca entro un termine ragionevole. Infatti, la detta convenzione non contemplerebbe da nessuna parte che i giudici possano prendere a pretesto ritardi procedimentali in altri Stati contraenti per esonerarsi dall'applicare le sue disposizioni.

69 Inoltre, il momento a decorrere dal quale la durata del procedimento diviene eccessivamente lunga, al punto da poter nuocere gravemente agli interessi di una parte, potrebbe essere fissato solo sulla base di una valutazione che tenga conto di tutte le circostanze del caso di specie. Tale questione non potrebbe essere risolta nell'ambito della Convenzione di Bruxelles. Spetterebbe infatti alla Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciarsi al riguardo e i giudici nazionali non potrebbero sostituirsi ad essa facendo ricorso all'art. 21 della detta convenzione.

Giudizio della Corte

70 Come hanno rilevato, da un lato, la Commissione e, dall'altro, l'avvocato generale a paragrafi 88 e 89 della sue conclusioni, un'interpretazione dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles secondo cui l'applicazione di questo articolo dovrebbe essere esclusa nell'ipotesi in cui il giudice preventivamente adito appartenesse ad uno Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno, in generale, termini di trattazione delle cause eccessivamente lunghi sarebbe manifestamente incompatibile sia con la lettera sia con la struttura e la finalità di questa convenzione.

71 Infatti, da un lato, la detta convenzione non contiene alcuna disposizione in forza della quale le sue norme e, in particolare, l'art. 21 cesserebbero di trovare applicazione a causa della lunghezza del procedimento dinanzi ai giudici dello Stato contraente in questione.

72 D'altra parte, occorre ricordare che la Convenzione di Bruxelles si basa necessariamente sulla fiducia che gli Stati contraenti accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie. Questa fiducia reciproca ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenza, che tutti i giudici che rientrano nel campo di applicazione della convenzione sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte di questi stessi Stati alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione delle sentenze straniere a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie. E' anche pacifico che la detta convenzione mira così a garantire la certezza del diritto consentendo ai singoli di prevedere con sufficiente certezza il giudice competente.

73 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che non si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga.

Sulla questioni dalla quarta alla sesta

74 Tenuto conto della soluzione della terza questione, non occorre la quarta, la quinta e la sesta questione, le quali sono state sottoposte dal giudice del rinvio solo nel caso di soluzione affermativa della terza questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

75 Le spese sostenute dal governo italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(seduta plenaria),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht Innsbruck con ordinanza 25 marzo 2002, dichiara:

1) Un giudice nazionale può, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, sottoporre alla Corte una domanda d'interpretazione di questa convenzione, nonostante essa si basi su affermazioni di una parte nella causa principale di cui il detto giudice non ha ancora verificato la fondatezza, qualora ritenga, tenuto conto delle particolarità della causa, che una pronuncia pregiudiziale sia necessaria per poter emettere la sua sentenza e le questioni pregiudiziali che sottopone alla Corte siano pertinenti. Spetta ad esso tuttavia fornire a quest'ultima elementi di fatto e di diritto che le consentano di dare un'interpretazione della detta convenzione che sia utile nonché di indicare i motivi per cui ritiene che una soluzione delle sue questioni sia necessaria per la definizione della controversia.

2) L'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito e la cui competenza è stata fatta valere in forza di una clausola attributiva di competenza deve tuttavia sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente.

3) L'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che non si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga.

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