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Document 62002CC0447

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 19 maggio 2004.
KWS Saat AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Colore in quanto tale - Colore arancio.
Causa C-447/02 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-10107

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:311

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 19 maggio 2004(1)



Causa C-447/02 PV



KWS Saat AG
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio costituito da un semplice colore (tonalità arancione) – Carattere distintivo – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio»






1.        La presente impugnazione ha come sfondo una domanda di registrazione come marchio comunitario di un semplice colore. Il ricorso è stato proposto dalla società KWS Saat AG  (2) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 ottobre 2002, KWS Saat/UAMI (tonalità arancione)  (3) . Con detta sentenza, il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso proposto dalla KWS contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)  (4) 19 aprile 2000 (procedimento R 282/1999-2), che ha rigettato la domanda di registrazione come marchio comunitario del semplice colore arancione per prodotti e servizi riguardo, principalmente, alle sementi agricole  (5) .

2.        Pertanto la presente causa porta la Corte a riesaminare la questione della registrazione come marchio di un semplice colore, su cui essa si è già pronunciata, successivamente alla sentenza impugnata, nel contesto della prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE  (6) , con sentenza 6 maggio 2003, Libertel  (7) , e alla quale si trova confrontata anche nella causa Heidelberger Bauchemie  (8) .

I – Ambito normativo

3.        Le norme sostanziali e procedurali relative alla registrazione di un marchio comunitario pertinenti nel caso di specie sono previste dal regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94  (9) .

4.        L’art. 4 del regolamento definisce i segni atti a costituire un marchio comunitario. Ai sensi di detta disposizione, si tratta di «tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

5.       «L’art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione. Esso dispone quanto segue:

«1.     Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)       i marchi privi di carattere distintivo;

(…)

3.       Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».

6.        Gli artt. 73 e 74 del regolamento fanno parte del Titolo IX, relativo alle disposizioni di procedura. L’art. 73, dedicato alla motivazione delle decisioni, dispone che «[l]e decisioni dell’Ufficio sono motivate» e che «[e]sse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

7.        L’art. 74, n. 1, del regolamento prevede che «[n]el corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

II – Fatti e procedimento

8.        Il 17 marzo 1998, KWS ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del semplice colore arancione. Tale domanda era formalizzata, nello spazio del formulario di deposito destinato ad accogliere la rappresentazione del marchio, con una superficie rettangolare di colore arancione e, nella parte destinata a contenere la descrizione del marchio, con la dicitura «Arancione (HKS7)».

9.        La registrazione controversa è stata chiesta per prodotti e servizi che rientravano, i primi, nelle classi 7, 11 e 31 dell’accordo di Nizza  (10) e, i secondi, nella classe 42 del detto accordo. Essi corrispondevano alla seguente descrizione:

«Impianti per la preparazione di sementi, ovvero per la purificazione, la disinfezione, la trasformazione in pillole, la calibratura, il trattamento attivante, il controllo di qualità e la setacciatura» (classe 7);

«Impianti per l’essiccazione di sementi» (classe 11);

«Prodotti agricoli, orticoli e forestali» (compresi nella classe 31), e

«Consulenza tecnica ed economica in materia di vivaismo, in particolare nel settore delle sementi» (classe 42).

10.      Con decisione 25 marzo 1999, l’esaminatore dell’UAMI ha respinto la domanda della KWS in quanto il colore arancione di per sé era privo di carattere distintivo per i prodotti e servizi considerati, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

11.      La seconda commissione di ricorso dell’UAMI, con la decisione impugnata 19 aprile 2000, ha respinto il ricorso proposto dalla KWS e ha confermato che la domanda di registrazione contrastava con un impedimento assoluto previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

12.      La KWS ha chiesto l’annullamento di tale decisione con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2000.

III – Sentenza impugnata

13.      A sostengo del suo ricorso, la KWS ha dedotto due motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento e, il secondo, sulla violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento medesimo.

A – Su primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento

14.      La KWS ha fatto valere che i produttori di sementi colorano i loro prodotti per differenziarli da quelli dei concorrenti, che i colori generalmente utilizzati sono tonalità di blu, di giallo o di rosso ma non di arancione e che, pertanto, la tonalità di arancione di cui essa chiede la registrazione sarebbe immediatamente percepita come un’indicazione d’origine. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, non occorrerebbe che tale colore rimanga disponibile per i concorrenti, in quanto sarebbe insolito nel settore considerato. Quanto agli impianti per il trattamento delle sementi, la KWS ha fatto valere che il colore solitamente impiegato è il rosso e che tali impianti si distinguono dalle macchine agricole in generale  (11) .

15.      Nel suo giudizio, il Tribunale ha rilevato anzitutto che «i colori o le combinazioni di colori, in quanto tali, sono idonei a costituire un marchio comunitario a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese»  (12) .

16.      Esso ha poi dichiarato che l’idoneità generale di un segno a costituire un marchio non implica che i segni appartenenti a tale categoria posseggano necessariamente carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento e che tale carattere può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla comprensione che di tale segno ha il pubblico interessato, dall’altro  (13) .

17.      Il Tribunale ha quindi rilevato che, benché l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento non faccia distinzione tra i segni di natura diversa, «la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore o da una combinazione di colori, in quanto tali, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso indica. Infatti, se il pubblico ha l’abitudine di percepire immediatamente marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto, o qualora il segno sia costituito soltanto da un colore o da colori utilizzati per annunciare i servizi»  (14) .

18.      Esso ha precisato che, nella fattispecie, il pubblico interessato è un pubblico particolare, che dispone di un grado di conoscenza e di attenzione superiore a quello del pubblico in generale, pur senza essere specialista di ciascuno dei prodotti considerati  (15) .

19.      Per quanto riguarda i prodotti agricoli, orticoli e forestali rientranti nella classe 31, e in particolare le sementi – il prodotto segnalato più specificamente dalla ricorrente –, il Tribunale ha rilevato che il pubblico interessato poteva percepirne la colorazione, in quanto diversa dal colore naturale, come un’indicazione d’origine, tenuto conto che la loro taglia non consente di apporre un marchio denominativo o figurativo e del fatto che, poiché le sementi sono destinate ad essere interrate, il pubblico interessato non è indotto a pensare che la colorazione assolva una funzione decorativa (16) .

20.      Il Tribunale ha quindi dichiarato quanto segue:

«33
Cionondimeno, come ha rilevato la commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata, l’utilizzo dei colori, ivi compresa la tonalità di arancione richiesta o tonalità molto affini, non è raro per questi prodotti. Pertanto, il segno domandato non consentirà al pubblico interessato di distinguere in maniera immediata e certa i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese colorati con altre tonalità di arancio.

34
Peraltro, quand’anche questo colore non fosse abituale per certe categorie di sementi, come quelle del mais o delle barbabietole cui la ricorrente ha fatto riferimento in udienza, occorre rilevare che altri colori sono utilizzati da alcune imprese anche per indicare che le sementi hanno subìto un trattamento.

35
In proposito occorre rammentare che il pubblico interessato dispone di un grado di conoscenza particolare, come rilevato supra al punto 31, quantomeno sufficiente per non ignorare che i colori delle sementi possono servire, tra l’altro, ad indicare che esse sono state trattate. Pertanto, come ha rilevato la commissione di ricorso, il pubblico pertinente non percepirà il colore domandato come un’indicazione dell’origine commerciale delle sementi in questione.

36
Siffatta conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo il quale il colore domandato non ha, per i suoi prodotti, alcuna funzione tecnica ai fini della preparazione delle sementi.

37
Infatti, tenuto conto dell’utilizzazione dei colori in generale a fini tecnici nel settore di cui trattasi, il pubblico interessato non può escludere a priori l’ipotesi che l’arancio sia, o possa essere, utilizzato per indicare che le sementi sono state trattate. Pertanto, se non è stato precedentemente avvertito, il pubblico pertinente non può dedurre che il colore arancio domandato rappresenti l’indicazione dell’origine commerciale delle sementi.

38
Peraltro, la domanda di marchio non è limitata alle sementi di barbabietola da zucchero e di mais, e, pertanto, dev’essere valutata rispetto alle sementi in generale, categoria menzionata in quanto esempio dei prodotti agricoli di cui trattasi nella domanda di marchio, e non rispetto a sementi di una specie particolare designata specificamente».

21.      Per quanto riguarda gli impianti di trattamento rientranti nelle classi 7 e 11, il Tribunale ha dichiarato che tali prodotti appartengono alla categoria generale delle macchine agricole, che la ricorrente non ha dedotto elementi atti a dimostrare che detti impianti rientrino in una categoria particolare di macchine per le quali i colori non sarebbero comunemente impiegati, e che pertanto il pubblico interessato è il consumatore medio dell’insieme delle macchine agricole  (17) .

22.      Ne ha dedotto quanto segue:

«40
Alla luce di tali considerazioni, giustamente la commissione di ricorso ha constatato, al punto 21 della decisione impugnata, che non è raro incontrare macchine che abbiano questo colore o un colore simile. Occorre rilevare che, essendo abituale, l’arancio non consentirà al pubblico pertinente di distinguere in maniera immediata e certa gli impianti della ricorrente dalle macchine colorate con tonalità di arancio simili, aventi un’altra origine commerciale. Pertanto, il pubblico interessato percepirà piuttosto il colore in parola come un semplice elemento di finitura dei prodotti di cui trattasi».

23.      Per quanto riguarda i servizi, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che un colore non si applica al servizio stesso, che è per sua natura incolore, e non gli conferisce alcun valore sostanziale, per cui il pubblico interessato può distinguere l’uso di un colore corrispondente a un semplice elemento decorativo dal suo utilizzo in quanto indicatore dell’origine commerciale del servizio  (18) . Il Tribunale ha osservato, in secondo luogo, che, ove non si dimostri che il colore in questione adempie altre funzioni, esso può essere facilmente e immediatamente memorizzato dal pubblico pertinente in quanto segno distintivo per i servizi designati. Ha infine considerato che, poiché detto colore corrisponde ad una tonalità specifica, restavano disponibili numerosi colori per servizi identici o simili. Ne ha dedotto che il colore in questione era in grado di consentire al pubblico interessato di distinguere i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’origine commerciale diversa  (19) .

24.      Il Tribunale ha concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento doveva essere accolto per quanto riguarda i servizi e respinto per quanto riguarda l’insieme dei prodotti.

B – Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento

25.      Il Tribunale ha esposto come segue l’argomento della ricorrente:

«48
La ricorrente sottolinea che l’art. 73 del regolamento n. 40/94 impone all’Ufficio di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo mira ad imporre all’amministrazione di istruire accuratamente la propria decisione sulla scorta di ricerche di fatto.

49
La ricorrente deduce di non aver ricevuto comunicazione dei documenti sui quali l’Ufficio si è fondato per adottare la propria decisione, il che le impedisce di verificare la pertinenza delle ricerche da esso svolte, di comprenderne il ragionamento e la fondatezza ed eventualmente di contestare le conclusioni che sono state tratte. La ricorrente ritiene pertanto che sia stato leso il suo diritto al contraddittorio, e di essere stata privata della possibilità di limitare l’elenco dei prodotti e servizi contenuto nella domanda.

50
Inoltre, secondo la ricorrente, qualunque decisione, conformemente all’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, deve essere fondata su fatti concreti. Nella fattispecie l’esistenza di decisioni analoghe a quella impugnata non fa venir meno l’esigenza di motivazione nell’ambito del procedimento di cui trattasi».

26.      Nella sua valutazione, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che l’obbligo di motivazione delle decisioni dell’UAMI è sancito dall’art. 73, prima frase, del regolamento e che tale motivazione deve consentire di far conoscere, se del caso, le ragioni del rigetto della domanda di registrazione e di contestare efficacemente la decisione controversa  (20) . Esso ha dichiarato che la decisione impugnata conteneva gli elementi necessari per consentire alla ricorrente di comprenderla e di contestarne la legittimità  (21) .

27.      In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell’art. 73 del regolamento, le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti abbiano potuto presentare le proprie deduzioni. Tuttavia ha considerato che i documenti che non erano stati comunicati alla ricorrente non le erano indispensabili per comprendere la decisione impugnata ed eventualmente avvalersi del proprio diritto di limitare l’elenco dei prodotti e servizi designati. Secondo il Tribunale, risultava nella motivazione del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso che la ricorrente conosceva, in sostanza, gli argomenti e gli elementi che sarebbero stati esaminati dalla commissione per invalidare o confermare la decisione dell’esaminatore e pertanto aveva avuto la possibilità di esprimersi in proposito. Ne ha dedotto che la commissione di ricorso non aveva contravvenuto all’art. 73 del regolamento  (22) .

28.      Per quanto riguarda, infine, l’obbligo per il convenuto di esaminare d’ufficio i fatti, in conformità dell’art. 74, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso ha effettivamente esaminato e utilizzato una serie di fatti pertinenti per valutare il carattere distintivo del segno con riferimento ai prodotti e servizi ricompresi nella domanda di registrazione  (23) .

29.      In conclusione, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 e, per il resto, ha respinto il ricorso.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

30.      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l’11 dicembre 2002, la KWS ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale. L’UAMI ha fatto pervenire la sua comparsa di risposta alla Corte il 3 marzo 2003. La replica e la controreplica non sono state ritenute necessarie, conformemente all’art. 117 del regolamento di procedura della Corte. Le parti hanno comunque esposto le loro osservazioni orali all’udienza del 4 marzo 2004. Nel corso di quest’ultima esse hanno potuto presentare le proprie deduzioni in merito alle conseguenze da trarre nella presente causa dalla citata sentenza Libertel.

31.      La KWS ha concluso che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso;

annullare la decisione impugnata nella parte che non è stata annullata dalla sentenza impugnata, e

condannare il convenuto alle spese.

32.      L’UAMI, benché nella comparsa di risposta affermi  (24) che il ricorso avrebbe dovuto essere respinto dal Tribunale anche nella parte relativa ai servizi, non ha proposto un ricorso incidentale. L’UAMI conclude che la Corte voglia:

respingere il ricorso, e

condannare la ricorrente alle spese.

V – Sul ricorso d’impugnazione

33.      A sostegno del suo ricorso d’impugnazione, la ricorrente deduce vari motivi vertenti sulla violazione, in primo luogo, dell’obbligo di motivazione, in secondo luogo, del diritto al contraddittorio, in terzo luogo, dell’art. 74 del regolamento, relativo all’esame d’ufficio dei fatti, e, in quarto luogo, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Esaminerò ciascuno di questi motivi nell’ordine in cui sono stati elencati.

A – Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

1. Argomenti delle parti

34.      Nell’ambito di questo motivo, per un verso la KWS contesta al Tribunale di avere ignorato il disposto dell’art. 73, prima frase, del regolamento, secondo cui le decisioni dell’UAMI sono motivate. Essa fa valere che, in virtù di quest’obbligo, l’UAMI non deve limitarsi a indicare i motivi in modo puramente formale, bensì deve analizzare nella sostanza tutti gli elementi rilevanti. Pertanto il Tribunale avrebbe sottovalutato la portata di un tale obbligo. Secondo la KWS, la decisione impugnata metteva in gioco il diritto fondamentale della proprietà intellettuale e quindi la ricorrente aveva un forte interesse a che i motivi della detta decisione fossero comprensibili, mentre il contesto di quest’ultima non forniva alcuna indicazione. Orbene, per quanto riguarda le sementi, la KWS afferma che l’UAMI ha fondato la decisione unicamente sulla base di un testo reperito sul sito Internet di un produttore di coloranti per sementi, il che sarebbe insufficiente per escludere il carattere distintivo del colore in questione, e senza tenere conto dei passaggi presenti su detto sito che erano favorevoli alla registrazione. Del pari, per quanto concerne il colore delle macchine, l’UAMI avrebbe proceduto per semplici asserzioni, senza alcuna constatazione di fatto.

35.      Per altro verso, la KWS sostiene inoltre che il Tribunale ha violato a sua volta il proprio obbligo di motivazione. Essa infatti gli contesta di non avere motivato l’affermazione, contenuta al punto 56 della sentenza, secondo cui la decisione impugnata consentiva alla ricorrente di conoscere i motivi del rigetto della domanda.

36.      L’UAMI sostiene, in via principale, che tali censure, così come tutti gli altri motivi attinenti alla procedura, sono irricevibili, in quanto sono diretti esclusivamente ad ottenere un nuovo esame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale. In subordine, l’UAMI afferma che detti motivi sono infondati, in quanto la sentenza impugnata sarebbe sufficientemente motivata e il Tribunale avrebbe dichiarato a ragione che la decisione impugnata conteneva le osservazioni sostanziali sulla quali è basata.

2. Valutazione

37.      L’argomento svolto dalla ricorrente nell’ambito del mezzo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, in realtà, è suddiviso in due motivi distinti. Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato a sua volta l’obbligo di motivazione della sentenza impugnata, esso verte sull’obbligo formale di motivazione di tale sentenza. Questo argomento non è basato sull’art. 73, prima frase, del regolamento, come è indicato nel ricorso della ricorrente contro la sentenza del Tribunale, bensì sull’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, che dispone che le sentenze sono motivate ed è applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53 del medesimo Statuto.

38.      Nell’ambito di questo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere motivato l’affermazione, contenuta al punto 56 della sentenza impugnata, secondo cui «la ricorrente ha avuto a disposizione gli elementi necessari per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità dinanzi al giudice comunitario». Tale censura è infondata. Infatti basta fare riferimento al punto controverso per constatare che il Tribunale ha fatto precedere questa affermazione da una sintesi del contenuto della decisione impugnata e ha spiegato i motivi per cui riteneva che gli elementi addotti in detta decisione fossero sufficienti per consentire alla ricorrente di conoscere i motivi del rigetto della sua domanda di registrazione per ognuna della classi di prodotti e di servizi da essa indicati.

39.      la KWS, con un secondo motivo, addebita inoltre al Tribunale di avere commesso un errore di diritto per avere dichiarato, nella sentenza impugnata, che la decisione era sufficientemente motivata. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, la valutazione del Tribunale relativa alla portata dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata dinanzi a sé costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione  (25) . Cionondimeno ritengo, come l’UAMI, che tale censura sia infondata.

40.      Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 73, prima frase, del regolamento, «[l]e decisioni dell’Ufficio sono motivate». Pertanto detto articolo estende all’UAMI l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 253 CE per qualsiasi atto normativo di diritto comunitario. Non vedo alcun motivo per ritenere che l’obbligo di motivazione enunciato all’art. 73 del regolamento debba avere una portata diversa rispetto a quella dell’obbligo sancito all’art. 253 CE. A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (26) .

41.      Nel caso di una decisione con cui l’UAMI respinge una domanda di registrazione, il rispetto delle condizioni sopra indicate comporta che detta decisione deve esporre chiaramente l’impedimento o gli impedimenti, previsti dal regolamento, su cui si fonda il rigetto, nonché i motivi per i quali tale impedimento o tali impedimenti riguardano ognuna delle classi di prodotti e servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio. La questione se i motivi esposti siano sufficienti per conseguire il duplice scopo dell’obbligo di motivazione, ossia consentire al richiedente di conoscere le ragioni del rigetto della sua domanda e al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità, dev’essere valutata in funzione delle circostanze particolari del caso, segnatamente alla luce delle comunicazioni tra il richiedente e l’UAMI, del marchio in questione e dei prodotti e servizi per i quali viene chiesta la registrazione. È alla luce di tali considerazioni che si deve esaminare la questione se, nel caso di specie, il Tribunale abbia avuto ragione di ritenere che la decisione impugnata non violasse l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 73 del regolamento.

42.      Dall’analisi della decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha precisato che la domanda di marchio contrasta con l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento  (27) . Inoltre la commissione ha indicato i motivi per cui nella specie sussisteva un impedimento assoluto. Essa ha fatto riferimento, anzitutto, a considerazioni di ordine generale. Da un lato, un colore in quanto tale non ha carattere distintivo, a meno che non si dimostri che l’ha acquisito con l’uso, e, dall’altro, i colori devono rimanere disponibili per tutte le imprese. Secondo la commissione di ricorso, pertanto, solo in determinate circostanze si può attribuire carattere distintivo a un semplice colore  (28) .

43.      La commissione ha anche precisato che nella fattispecie non sussistono siffatte circostanze particolari, riguardo ai prodotti oggetto della domanda di registrazione. Infatti il colore in questione, che per sua natura costituisce un «colore base» che si incontra frequentemente, nella tonalità oggetto della domanda o in tonalità molto simili, non è affatto insolito nel caso di questi prodotti  (29) . La commissione di ricorso ha precisato che, già da diverso tempo, i produttori di sementi colorano questo tipo di prodotti per segnalare che sono stati trattati. Essa ha citato a titolo d’esempio un estratto di un testo apparso sul sito Internet di un produttore di coloranti per sementi. Essa ha affermato che i colori utilizzati in questo settore comprendono anche l’arancione e che, alla luce di tali considerazioni, detto colore verrebbe percepito dalla clientela di riferimento come un’indicazione non già dell’origine del prodotto, bensì del fatto che le sementi in questione sono state trattate  (30) . Per quanto riguarda gli impianti di trattamento delle sementi, la commissione ha dichiarato che, come ha constatato l’esaminatore, non è raro incontrare macchine di questo colore  (31) .

44.      La commissione di ricorso ha sottolineato, infine, che i concorrenti hanno interesse a poter utilizzare anche questo colore, che le decisioni delle autorità tedesche competenti in materia, invocate dalla ricorrente, non sono vincolanti per l’UAMI e che la KWS non ha fatto valere che il colore in questione avesse acquisito carattere distintivo con l’uso  (32) .

45.      Alla luce di tali elementi, ritengo che la motivazione della decisione impugnata fosse sufficiente per consentire alla ricorrente di comprendere i motivi di ordine giuridico e fattuale del rigetto della sua domanda di registrazione come marchio del semplice colore arancione per ognuna delle classi di prodotti menzionate e al giudice comunitario di esercitare il controllo sulla legittimità della detta decisione. Pertanto il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare che la motivazione della decisione impugnata fosse conforme a quanto prescritto dall’art. 73 del regolamento.

46.      Pertanto ritengo che i motivi attinenti alla violazione dell’obbligo di motivazione debbano essere respinti.

B – Sulla violazione del diritto al contraddittorio

1. Argomenti delle parti

47.      La KWS sostiene che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha basato la decisione impugnata su un solo documento, ossia un estratto del sito Internet di un produttore di coloranti per sementi, e che tale elemento è stato menzionato per la prima volta solo nella detta decisione. La commissione pertanto avrebbe commesso una violazione del diritto al contraddittorio. Orbene, il Tribunale non avrebbe rilevato questa violazione e avrebbe verificato solo se i documenti fossero indispensabili per la comprensione della decisione impugnata. Inoltre avrebbe ritenuto a torto che la ricorrente conoscesse, in sostanza, gli elementi che sarebbero stati esaminati dalla commissione di ricorso e avesse quindi avuto la possibilità di esprimersi a tale proposito. Pertanto il Tribunale avrebbe contravvenuto alla regola secondo cui l’autorità che adotta la decisione impugnata deve consentire all’interessato di presentare le proprie deduzioni su tutti gli elementi atti ad incidere sul contenuto della decisione e che, per aversi una violazione del diritto al contraddittorio, è sufficiente che una decisione diversa fosse stata anche solo possibile, in mancanza di tale violazione.

48.      La KWS sostiene inoltre che, se tale documento le fosse stato comunicato, essa avrebbe potuto presentare le proprie deduzioni in merito al suo contenuto. In particolare avrebbe potuto rilevare che sul sito Internet in questione si spiegava che la colorazione delle sementi veniva percepita come un’indicazione d’origine.

49.      Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di riprendere questo argomento nella sentenza impugnata e avrebbe quindi violato a sua volta il diritto al contraddittorio. La ricorrente sostiene che tali violazioni da parte della commissione di ricorso e del Tribunale l’avrebbero privata della possibilità di limitare alle sementi l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di registrazione e ottenere in tal modo l’accoglimento della domanda stessa.

50.      L’UAMI, per contro, afferma che il Tribunale non ha leso il diritto al contraddittorio della ricorrente, giacché essa ha potuto esporre tutti i suoi argomenti, in particolare nella memoria di replica. Esso sostiene altresì che il riferimento, nella decisione impugnata, al sito Internet di un produttore di coloranti per sementi non costituisce la motivazione della detta decisione, ma solo un elemento diretto a corroborarla. Inoltre la decisione impugnata non sarebbe stata diversa qualora la ricorrente avesse ridotto l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di registrazione.

2. Valutazione

51.      Anche l’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del motivo vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio è suddiviso in due diversi motivi.

52.      Per quanto riguarda, anzitutto, il motivo secondo cui il Tribunale avrebbe violato a sua volta il diritto al contraddittorio della ricorrente, esso è diretto a far dichiarare che il Tribunale, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, non ha rispettato i diritti di difesa della ricorrente. Tale motivo si fonda non già sull’art. 73, seconda frase, del regolamento, bensì sul principio fondamentale di diritto comunitario del rispetto dei diritti della difesa, in base al quale tutte le parti di un procedimento dinanzi al Tribunale devono poter dedurre gli elementi utili alla difesa dei loro interessi. Nell’ambito di questo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere ripreso, nella sentenza impugnata, il suo argomento relativo alla mancata comunicazione preventiva del contenuto del sito Internet in questione.

53.      Si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, il diritto al contraddittorio in un procedimento giurisdizionale non implica che il giudice debba incorporare integralmente nella sua decisione tutte le deduzioni di parte  (33) . Dopo aver ascoltato tali deduzioni ed aver valutato gli elementi di prova, il giudice deve pronunciarsi sulle conclusioni delle parti e motivare la decisione  (34) . Nella fattispecie, dall’esame della sentenza impugnata emerge che, se il Tribunale non ha ripreso nei particolari l’argomento in questione, in compenso nella detta sentenza ne ha esposto una sintesi  (35) e ha risposto in maniera motivata ai punti 58 e 59. Pertanto è infondato il motivo attinente alla violazione, da parte del Tribunale, del diritto della ricorrente al contraddittorio nel corso del procedimento giurisdizionale.

54.      Nell’ambito di un secondo motivo, si contesta inoltre al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel dichiarare che la commissione di ricorso non aveva leso il diritto al contraddittorio della ricorrente. Sotto questo profilo, pertanto, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la portata dell’obbligo che incombe all’UAMI in forza dell’art. 73, seconda frase, del regolamento. Si deve ricordare che la questione se il Tribunale abbia correttamente applicato i principi del diritto della difesa, in particolare quello del diritto al contraddittorio, costituisce una questione di diritto su cui spetta alla Corte pronunciarsi in sede di impugnazione  (36) .

55.      Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento, le decisioni dell’UAMI «devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni». Pertanto questo articolo sancisce, nell’ambito della procedura applicabile dinanzi all’UAMI, il principio fondamentale di diritto comunitario secondo cui i diritti della difesa devono essere rispettati in qualsiasi procedimento, anche di carattere amministrativo  (37) . A tale proposito, occorre rilevare che il legislatore ha avuto cura di richiamare tale principio non solo in generale all’art. 73 del regolamento, ma anche nelle disposizioni relative a ciascuna delle fasi che possono condurre ad una decisione contraria agli interessi di un operatore economico, sia nel regolamento che nelle norme adottate per la sua applicazione  (38) . Infatti tale principio è sotteso, in particolare, alle disposizioni relative all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione  (39) e a quelle riguardanti specificamente la procedura applicabile dinanzi alle commissioni di ricorso  (40) .

56.      Conformemente a detto principio, le commissioni di ricorso possono basare le decisioni con cui fanno valere un impedimento assoluto alla registrazione di un marchio solo su elementi di fatto e di diritto in ordine ai quali il richiedente abbia potuto presentare le proprie deduzioni  (41) . Si può ritenere che ciò valga per gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la motivazione della decisione dell’esaminatore impugnata dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, in linea di principio, tali elementi devono essere stati sottoposti dallo stesso esaminatore alla ricorrente affinché presentasse le proprie osservazioni e quest’ultima ha potuto nuovamente contestarli nell’ambito del ricorso dinanzi alla detta commissione. Del pari, l’art. 73 del regolamento non può essere interpretato nel senso che impone all’UAMI di raccogliere preventivamente le deduzioni del richiedente in ordine agli elementi di fatto e di diritto che egli ha esposto nelle sue comunicazioni all’esaminatore o nel ricorso contro la decisione adottata da quest’ultimo  (42) . Per contro, quando la commissione di ricorso decide, conformemente all’art. 74 del regolamento, di raccogliere d’ufficio gli elementi di fatto su cui fondare la sua decisione di rigetto di una domanda di marchio che, per ipotesi, non sono menzionati nella decisione dell’esaminatore né nei documenti presentati dal richiedente, essa deve obbligatoriamente comunicarli a quest’ultimo affinché possa presentare le proprie deduzioni.

57.      Nella fattispecie, dal fascicolo emerge che la commissione di ricorso non ha comunicato alla ricorrente il risultato delle ricerche sull’impiego del colore controverso in relazione ai prodotti di cui trattasi, alle quali si fa riferimento nella decisione impugnata, né il contenuto del sito Internet del produttore di coloranti di cui ha citato un estratto nella detta decisione. Tuttavia non ritengo che si tratti di una violazione dei diritti della difesa che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.

58.      Infatti, come emerge dal testo dell’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, i mezzi relativi a vizi di procedura possono essere accolti solo qualora il vizio in questione abbia recato pregiudizio agli interessi del ricorrente. Pertanto sussiste violazione dei diritti della difesa solo se, in mancanza dell’irregolarità commessa dall’autorità amministrativa, il procedimento avrebbe potuto giungere ad una conclusione diversa  (43) . In caso contrario, spetta al ricorrente dimostrare che, in assenza della detta irregolarità, avrebbe potuto difendersi più efficacemente (44) .

59.      Orbene, ritengo che nella fattispecie tali condizioni non siano soddisfatte. Per quanto riguarda, anzitutto, le ricerche menzionate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, è vero che esse contraddicono le affermazioni della ricorrente, secondo cui il colore controverso non sarebbe utilizzato dai concorrenti per colorare i prodotti in questione  (45) . Tuttavia, l’affermazione secondo cui il colore arancione era già stato effettivamente utilizzato per tali prodotti non costituisce un elemento necessario della motivazione del rigetto della domanda di marchio. Come si è visto, la commissione di ricorso, riprendendo su questo punto la decisione dell’esaminatore, ha considerato che il colore in esame non possedeva carattere distintivo per i prodotti designati in quanto un colore di per sé è privo, in linea di massima, di tale carattere, e che il colore arancione è un colore molto diffuso. Inoltre essa ha precisato che le sementi vengono abitualmente colorate con un colore diverso da quello naturale, soprattutto per segnalare che sono state trattate, e pertanto la loro colorazione non viene percepita come un’indicazione d’origine, e che non è raro trovare macchine di colore arancione o di colore simile. Infine, essa ha dichiarato che i concorrenti della ricorrente possono avere interesse ad utilizzare anche il colore in questione.

60.      Come si vedrà durante l’esame dell’ultimo motivo di impugnazione, queste considerazioni bastano a giustificare il rigetto della domanda di marchio. Pertanto, l’affermazione secondo cui il colore arancione veniva impiegato anche per colorare le sementi e i relativi impianti di trattamento è diretta solo a rafforzare la conclusione secondo cui detto colore non sarebbe percepito dal pubblico interessato come un’indicazione dell’origine dei prodotti della ricorrente.

61.      Per quanto riguarda, inoltre, il contenuto del sito Internet citato nella decisione impugnata, esso non fa che confermare un argomento dedotto dalla stessa KWS a sostegno del suo ricorso contro la decisione dell’esaminatore, ossia che i produttori di sementi colorano i loro prodotti  (46) .

62.      In ogni caso, la ricorrente non dimostra che la comunicazione preventiva di tali documenti l’avrebbe indotta a limitare l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di registrazione né, soprattutto, che la decisione della commissione di ricorso avrebbe potuto essere diversa qualora tale domanda fosse stata presentata solo per le sementi. Infatti, i motivi di rigetto addotti dalla commissione riguardano proprio le sementi.

63.      Ne consegue che il Tribunale ha potuto considerare, senza contravvenire all’art. 73 del regolamento, che i diritti di difesa della ricorrente non erano stati lesi in condizioni da giustificare l’annullamento della decisione impugnata in quanto, da un lato, la ricorrente conosceva già i motivi di rigetto della sua domanda, che erano indicati in sostanza nella decisione dell’esaminatore e nel ricorso e, dall’altro, la mancata comunicazione preventiva dei documenti controversi non aveva pregiudicato la difesa dei suoi interessi. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che il motivo attinente alla violazione del diritto al contraddittorio sia infondato.

C – Sul motivo concernente la violazione dell’art. 74 del regolamento, relativo all’esame d’ufficio dei fatti

64.      La KWS sostiene che il Tribunale, limitandosi a constatare che la commissione di ricorso aveva «effettivamente esaminato e utilizzato una serie di fatti pertinenti», ha violato l’obbligo sancito dall’art. 74 del regolamento, a norma del quale «l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti». Infatti, secondo la ricorrente, non si tratta di sapere se i fatti siano stati esaminati, ma se tale esame sia stato completo. Siffatto esame dovrebbe consentire all’UAMI di accertare se sussistano o meno impedimenti alla registrazione ai sensi dell’art. 7 del regolamento, in quanto la decisione se registrare o meno un segno come marchio comunitario rientrerebbe nell’esercizio di una competenza vincolata, e non di un potere discrezionale.

65.      Orbene, nella fattispecie la decisione impugnata, pur menzionando le «ricerche della commissione», farebbe riferimento unicamente al sito Internet di un produttore di coloranti per sementi, il che non sarebbe sufficiente a giustificare un rifiuto. Questo richiamo giustificherebbe ancor meno tale rifiuto se si considera che la pagina Internet in questione è quella di un’impresa americana e non è dimostrato che gli usi propri del mercato americano possano costituire un elemento di prova pertinente riguardo agli usi osservati nella Comunità. Infine, poiché la suddetta pagina Internet è redatta in inglese, non sarebbe né evidente né dimostrato che il pubblico interessato della Comunità abbia potuto esserne a conoscenza.

66.      Come l’UAMI, ritengo che questo motivo sia irricevibile. Infatti, deducendo una violazione dell’art. 74 del regolamento e sostenendo che un esame più approfondito dei fatti pertinenti avrebbe dovuto indurre l’UAMI ad accogliere la domanda di registrazione, la ricorrente tenta in realtà di rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dalla commissione di ricorso e successivamente dal Tribunale. Orbene, conformemente ad una giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 225 CE e dell’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti  (47) .

D – Sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento

1. Argomenti delle parti

67.      La KWS rammenta che la sua domanda di registrazione è stata respinta dall’UAMI e dal Tribunale solo sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, a norma del quale sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

68.      Essa afferma che, conformemente alla giurisprudenza, un marchio possiede carattere distintivo quando può essere considerato come un’indicazione d’origine, che a tale proposito basta la semplice idoneità del marchio a siffatto uso, che la valutazione dev’essere effettuata riguardo ai prodotti e servizi di cui trattasi e non astrattamente, che devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso di specie e soprattutto l’uso e, infine, che occorre fare riferimento agli ambienti concretamente interessati.

69.      La KWS contesta al Tribunale la violazione di questi principi in quanto, da un lato, esso avrebbe stabilito per i marchi consistenti in un colore un criterio più rigido rispetto a quello adottato per gli altri marchi e, dall’altro, si sarebbe fondato sulla propria concezione e non su quella degli ambienti interessati e, infine, avrebbe mal interpretato il criterio del carattere distintivo.

70.      Pertanto il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando che, nel caso di un colore, la percezione del pubblico interessato «non è necessariamente la stessa [rispetto al] caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso indica»  (48) . Inoltre il Tribunale avrebbe considerato a torto che il colore in questione non aveva carattere distintivo per i prodotti considerati, mentre questi ultimi sono rivolti ad una clientela specializzata. Per quanto riguarda i prodotti agricoli, e in particolare le sementi, solo la ricorrente utilizzerebbe la tonalità di arancione controversa per colorare i suoi prodotti. Pertanto il Tribunale avrebbe affermato erroneamente che l’impiego di altre tonalità di colore da parte dei concorrenti esclude che la tonalità di arancione in questione possa essere considerata come un’indicazione d’origine. Questa valutazione sarebbe errata a maggior ragione se si tiene conto del fatto che nel settore pertinente non esiste un uso uniformato dei colori. Quanto agli impianti di trattamento delle sementi, si tratterebbe di macchine speciali, destinate ad imprese industriali e concepite per essere collocate all’interno di stabilimenti. Pertanto il Tribunale avrebbe commesso anche un errore di valutazione nel ritenere che fosse normale colorare tali macchine e, in particolare, di arancione.

71.      L’UAMI sostiene che tale motivo è infondato.

2. Valutazione

72.      Nella citata sentenza Libertel, la Corte ha riconosciuto che un semplice colore può costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della direttiva quando, come nella fattispecie, viene determinato per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto  (49) . Essa ha inoltre precisato i criteri sulla base dei quali si deve valutare, in ciascun caso concreto, se un colore in quanto tale possa avere carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva e possa quindi essere registrato come marchio per prodotti e servizi determinati.

73.      Poiché gli artt. 2 e 3, nn. 1, lett. b), e 3, della direttiva sono redatti in termini analoghi a quelli degli artt. 4 e 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento, l’interpretazione datane dalla Corte nella citata sentenza Libertel può essere applicata per analogia nell’ambito di quest’ultimo. Inoltre sappiamo che l’interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore  (50) . Pertanto la retroattività della sentenza Libertel, citata, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni della direttiva vale, mutatis mutandis, per le corrispondenti disposizioni del regolamento.

74.      Nelle mie conclusioni nelle citate cause Libertel e Heidelberger Bauchemie ho spiegato perché ritengo che un semplice colore non soddisfi le condizioni previste all’art. 2 della direttiva per poter essere considerato come un segno idoneo a costituire un marchio. Tuttavia, questo punto non è oggetto di discussione nel contesto della presente impugnazione. Pertanto non riprenderò gli elementi che avevo dedotto a tale proposito e proseguirò l’analisi del motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento in base alle condizioni individuate dalla Corte nella citata sentenza Libertel.

75.      Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa  (51) . Ne consegue che l’UAMI, quando gli viene presentata una domanda di marchio, deve verificare se quest’ultimo consenta al pubblico interessato di capire che i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione provengono da un’impresa determinata. È per questo motivo che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento dispone che sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo. E’ anche pacifico che la questione se il marchio considerato possa avere carattere distintivo dev’essere valutata, da un lato, riguardo ai prodotti o ai servizi per i quali viene chiesta la registrazione e, dall’altro, tenendo conto della percezione di tale marchio da parte del pubblico cui ci si rivolge  (52) .

76.      Nella citata sentenza Libertel, la Corte ha precisato che quando il pubblico interessato è costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che tale consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ha mantenuto nella memoria. La Corte ha dichiarato che la percezione del pubblico cui ci si rivolge non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore specifico rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti da esso designati. Infatti, secondo la Corte, se il pubblico ha l’abitudine di percepire, immediatamente, marchi denominativi o figurativi come segni d’identificazione dell’origine del prodotto, ciò non si verifica necessariamente quando il segno si confonde con l’aspetto del prodotto per il quale è richiesta la registrazione del segno in quanto marchio. Non è abitudine dei consumatori presumere l’origine dei prodotti basandosi sul loro colore ovvero sul colore della loro confezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, in quanto, negli usi commerciali attuali, un colore specifico non viene utilizzato, in linea di principio, come strumento di identificazione. Un semplice colore difetta, di regola, della proprietà tipica di distinguere i prodotti di una determinata impresa  (53) .

77.      Pertanto, alla luce di tali elementi e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha interpretato in maniera errata l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento dichiarando che, se tale norma non fa distinzione tra i segni di natura diversa, tuttavia la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un colore in quanto tale e nel caso di un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso indica  (54) .

78.      Del pari, è infondata la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato il carattere distintivo del colore in questione riguardo al pubblico interessato, come avrebbe dovuto fare, bensì in base a criteri propri.

79.      Infatti il Tribunale ha rilevato che il pubblico interessato è un pubblico particolare, che disponeva di un grado di conoscenza e di attenzione superiore a quello del pubblico in generale, pur senza essere né specialista di ciascuno dei prodotti considerati né un pubblico di non professionisti  (55) . Per quanto riguarda i prodotti agricoli, orticoli e forestali rientranti nella classe 31, e in particolare le sementi, il Tribunale ha considerato che tale pubblico può percepire la loro colorazione, che è diversa dal colore naturale, come un’indicazione d’origine  (56) . Tuttavia ha dichiarato che, poiché l’utilizzo dei colori, ivi compresa la tonalità di arancione richiesta, non è raro per questi prodotti, il colore in questione non consentirebbe al pubblico interessato di distinguere i prodotti della ricorrente da quelli dei concorrenti  (57) . Il Tribunale ha aggiunto che il pubblico in questione, il quale dispone di un grado di conoscenza particolare e quindi non ignora che il colore delle sementi può servire ad indicare che esse sono state trattate, non percepirà il colore in questione come un’indicazione d’origine  (58) .

80.      Analogamente, per quanto riguarda gli impianti di trattamento rientranti nelle classi 7 e 11, il Tribunale ha considerato che il pubblico pertinente era anche costituito dal consumatore medio dell’insieme delle macchine agricole. A suo giudizio, poiché non è raro incontrare macchine che abbiano la tonalità di arancione in questione o un colore simile, il pubblico pertinente percepirebbe detto colore come un semplice elemento di finitura  (59) .

81.      Pertanto la motivazione della sentenza impugnata dimostra che il Tribunale ha valutato se il colore in questione potesse avere carattere distintivo facendo riferimento alla percezione del pubblico interessato, definito riguardo a ciascuna delle categorie di prodotti indicati nella domanda di registrazione.

82.      Infine, non ritengo che sia fondato l’addebito mosso dalla ricorrente al Tribunale di avere commesso un errore nell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, per avere ritenuto che il colore in esame non avesse carattere distintivo per i prodotti indicati nella domanda di registrazione.

83.      Infatti nella citata sentenza Libertel, la Corte ha chiarito che solo in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione è molto limitato ed il mercato molto specifico, a un colore in quanto tale si potrebbe riconoscere un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione  (60) . La Corte ha inoltre dichiarato che esiste un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione, dato il numero ridotto di colori effettivamente disponibili, e che pertanto le possibilità di registrare tale colore è tanto più ridotta quanto più è elevato il numero di prodotti o servizi interessati  (61) .

84.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il colore in questione era privo di carattere distintivo per i prodotti rientranti nella classe 31 in quanto questi ultimi sono colorati e che, per quanto riguarda in particolare le sementi, talvolta la loro colorazione indica che esse sono state trattate. Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda gli impianti di trattamento delle sementi rientranti nelle classi 7 e 11, che la ricorrente non abbia dimostrato che essi appartengono ad una categoria particolare di macchine che non vengono colorate, e che l’arancione e colori simili siano abitualmente utilizzati per la colorazione delle macchine in generale.

85.      Poiché la sentenza impugnata conclude per il rigetto del ricorso per quanto riguarda i prodotti, non si può addebitare al Tribunale di non avere esaminato, oltre ai motivi sopra indicati, i criteri individuati dalla Corte nella citata sentenza Libertel quanto al numero di prodotti interessati, alla specificità del marchio e al principio della libera disponibilità del colore di cui trattasi per i concorrenti. Tuttavia è innegabile che, nella fattispecie, la presa in considerazione di questi criteri avrebbe potuto solo giustificare ulteriormente il rigetto della domanda della ricorrente.

86.      La sentenza impugnata è invece criticabile per avere annullato la parte della decisione relativa ai servizi rientranti nella classe 42, in quanto ha concluso che il colore controverso, riguardo a detti servizi, non era privo di carattere distintivo senza avere esaminato tutti i criteri o applicandoli in maniera opposta a quanto ha fatto la Corte nella citata sentenza Libertel  (62) . Tuttavia si è già constatato che l’UAMI non ha proposto un ricorso incidentale e pertanto la detta sentenza non può essere sottoposta all’esame della Corte sotto questo profilo.

87.      Quanto alla questione se il Tribunale abbia o meno valutato correttamente le circostanze del caso di specie, giudicando che il pubblico interessato non percepirà il colore controverso come un’indicazione dell’origine delle sementi o delle macchine di cui trattasi, essa comporta valutazioni di natura puramente fattuale. Sappiamo che la valutazione dei fatti da parte del Tribunale, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso, non costituisce una questione di diritto, assoggettabile al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione  (63) . In materia di marchi comunitari, la Corte applica questa regola nell’ambito dei marchi denominativi quando le si chiede di esercitare il suo controllo sulla valutazione del Tribunale relativamente alla questione se, in concreto, il marchio di cui trattasi possegga effettivamente carattere distintivo riguardo ai prodotti e servizi designati, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, oppure sia privo di tale carattere, come previsto alla lett. b) della stessa disposizione  (64) . Non vedo motivi che possano giustificare una conclusione diversa per quanto riguarda il controllo sull’applicazione pratica, da parte del Tribunale, dei criteri cui la Corte ha subordinato la registrazione come marchi dei semplici colori. Inoltre, nella fattispecie, la ricorrente non fa valere che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova che gli sono stati sottoposti.

VI – Conclusione

88.      Alla luce di quanto precede, propongo quindi alla Corte di respingere il ricorso d’impugnazione e condannare la KWS Saat AG alle spese.


1
Lingua originale: il francese.


2
In prosieguo: la «KWS».


3
Causa T-173/00, Racc. pag. II-3843 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


4
In prosieguo: l’«Ufficio» o, anche, l’«UAMI».


5
In prosieguo: la «decisione impugnata».


6
Direttiva 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).


7
Causa C-104/01, Racc. pag. I-3793.


8
Causa C-49/02, ancora pendente.


9
Regolamento 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento»).


10
Accordo 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.


11
Sentenza impugnata (punti 16-19).


12
Ibidem (punto 25).


13
Ibidem (punti 26 e 27).


14
Ibidem (punto 29).


15
Ibidem (punto 31).


16
Ibidem (punto 32).


17
Sentenza impugnata (punto 39).


18
Sentenza impugnata (punto 42).


19
Ibidem (punto 46).


20
Sentenza impugnata (punti 54 e 55).


21
Ibidem (punto 56).


22
Ibidem (punti 58 e 59).


23
Ibidem (punto 60).


24
Punto 9.


25
Sentenze 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix (Racc. pag. I-983, punti 24 e 33-38), e 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V (Racc. pag. I-6561, punto 24).


26
Sentenze 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I-1719, punto 63), e 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a. (Racc. pag. I-2061, punto 93).


27
Punto 25.


28
Punto 14.


29
Punti 16 e 17.


30
Punti 18-20.


31
Punto 21.


32
Punti 22-24.


33
Sentenza 10 dicembre 1998, causa C-221/97 P, Schröder e a./Commissione (Racc. pag. I-8255, punto 24).


34
Ibidem.


35
Ricordo che il Tribunale ha riassunto come segue l’argomento della ricorrente: «[l]a ricorrente deduce di non aver ricevuto comunicazione dei documenti sui quali l’Ufficio si è fondato per adottare la propria decisione, il che le impedisce di verificare la pertinenza delle ricerche da esso svolte, di comprenderne il ragionamento e la fondatezza ed eventualmente di contestare le conclusioni che sono state tratte. La ricorrente ritiene pertanto che sia stato leso il suo diritto al contraddittorio, e di essere stata privata della possibilità di limitare l’elenco dei prodotti e servizi contenuto nella domanda» (punto 49 della sentenza impugnata).


36
Sentenza 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione (Racc. pag. I-7183, punto 35).


37
Sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 9), e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a. (Racc. pag. I-5373, punto 21).


38
Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).


39
Art. 38, n. 3, del regolamento e regola 11 di cui all’art. 1 del regolamento n. 2868/95.


40
Art. 61, n. 2, del regolamento.


41
Sentenze del Tribunale 5 giugno 2002, causa T-198/00, Hershey Foods/UAMI (Kiss Device with plume) (Racc. pag. II-2567, punto 25), e 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (Racc. pag. II-5167, punti 71 e 75).


42
A tale proposito, nella sentenza Hershey Foods/UAMI (Kiss Device with plume), citata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso, nell’ambito dell’esame di un ricorso contro la decisione dell’esaminatore, poteva ricorrere a tutte le espressioni incluse nel formulario della domanda di marchio, senza dare previamente la possibilità alla ricorrente di presentare deduzioni su queste ultime (punto 20).


43
Sentenze 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione (Racc. pag. 2229, punto 26), e 2 ottobre 2003, causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione (Racc. pag. I‑10821, punto 31).


44
Sentenze 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. I-4235, punto 81), e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I-8375, punto 318).


45
V. motivi del ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione dell’esaminatore (punto 8 della decisione impugnata).


46
Ibidem.


47
V., in particolare, sentenza VBA/Florimex e a., citata (punto 138).


48
Sentenza impugnata (punto 29).


49
Punti 27-42.


50
V., in particolare, sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I-6193, punto 50).


51
Sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 28), 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punto 22), e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel (Racc. pag. I-1725, punto 30).


52
V., in particolare, sentenze Libertel (punto 75) e Henkel (punto 50), citate.


53
Sentenza Libertel, citata (punti 63-65).


54
Sentenza impugnata (punto 29).


55
Ibidem (punto 31).


56
Ibidem (punto 32).


57
Ibidem (punto 33).


58
Ibidem (punto 35).


59
Ibidem (punti 39 e 40).


60
Punto 66.


61
Ibidem (punti 54-56).


62
Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, «poiché il colore rivendicato (...) corrisponde ad una tonalità specifica, restano disponibili numerosi colori per servizi identici o simili» (punto 45), mentre nella sentenza Libertel, citata, la Corte ha dichiarato che «dal numero ridotto di colori effettivamente disponibili deriva che un ridotto numero di registrazioni come marchi per servizi o prodotti potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili» (punto 54).


63
Sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. I-4717, punto 78), e ordinanza 25 aprile 2002, causa C-323/00 P, DSG/Commissione (Racc. pag. I-3919, punto 34).


64
Sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI (Racc. pag. I-7561, punto 22), e ordinanza 5 febbraio 2004, causa C-326/01 P, Telefon & Buch/UAMI (Racc. pag. I-1371, punto 35).

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