Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 25 marzo 2004(1)
Causa C-372/02
Roberto Adanez-Vega
contro
Bundesanstalt für Arbeit
«»
1.
Nella causa in oggetto il Bundessozialgericht (Corte federale tedesca per le cause in materia di sicurezza sociale) ha proposto
una serie di questioni relative all’interpretazione degli artt. 3, 13, 67 e 71 del regolamento n. 1408/71
(2)
(in prosieguo: «il regolamento»).
2.
In particolare, viene chiesto alla Corte di fornire indicazioni, in primo luogo, su quale sia la normativa applicabile ad
un cittadino spagnolo che ha vissuto per la maggior parte della sua vita in Germania e, dopo aver trascorso nove mesi in Spagna
per adempiere al servizio di leva obbligatorio, è tornato in Germania dove ha presentato domanda di indennità di disoccupazione;
in secondo luogo, si chiede alla Corte di chiarire se il regolamento imponga di tener conto del periodo di servizio militare
al fine di stabilire il diritto del ricorrente alla suddetta indennità.
3.
Le disposizioni del regolamento discusso nella causa in oggetto sono l’art. 3 (che stabilisce il principio della parità di
trattamento), l’art. 13, n. 2 (che definisce regole per determinare la legislazione applicabile), l’art. 67 (che contiene
le regole in merito al cumulo, o presa in considerazione, di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in un altro
Stato membro al fine di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione) e l’art. 71 (il quale riguarda i disoccupati
che, in sostanza, durante la loro ultima occupazione, si trovavano in uno Stato membro diverso da quello di residenza). Il
testo di tali disposizioni verrà esposto, per quanto di pertinenza, all’inizio della discussione della questione o delle questioni
per le quali sia rilevante.
4.
Viene in rilievo anche l’art. 80 del regolamento n. 574/72
(3)
. Tale regolamento detta la procedura per l’attuazione del regolamento n. 1408/71. L’art. 80, nel contesto dell’art. 67 del
regolamento n. 1408/71, impone ai servizi competenti per la disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione un individuo
sia stato da ultimo soggetto di rilasciare un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione
compiuti da tale soggetto quando lavorava sotto la suddetta legislazione.
Normativa nazionale rilevante
5.
L’art. 100 dell’Arbeitsförderungsgesetz (legge sulla promozione del lavoro; in prosieguo: l’«AFG») dispone che ha diritto
all’indennità di disoccupazione ogni persona che, oltre a possedere altri requisiti, abbia maturato il periodo contributivo
minimo. Ai sensi dell’art. 104, per maturare il periodo contributivo minimo un individuo deve aver svolto un’attività lavorativa
soggetta all’obbligo di versamento dei contributi per 360 giorni, durante il periodo triennale di riferimento che precede
immediatamente il primo giorno del periodo di disoccupazione a partire dal quale sono soddisfatte le altre condizioni che
danno diritto all’indennità di disoccupazione.
6.
L’art. 107 stabilisce che i periodi di servizio militare vanno considerati come periodi di occupazione soggetti all’obbligo
di versamento dei contributi.
Procedimento nella causa principale e questioni pregiudiziali proposte
7.
I fatti, come esposti nell’ordinanza di rinvio, sono i seguenti.
8.
Il ricorrente, cittadino spagnolo, è nato in Germania nel 1974 e sin dalla nascita ha avuto la propria residenza principale
in Germania. Dal settembre 1991 al luglio 1994 egli ha portato a compimento a Madrid una formazione come elettrotecnico nell’industria
dell’energia. Dal 3 al 31 agosto 1994 e dal 3 novembre 1994 al 20 aprile 1995 ha lavorato in Germania come elettricista. Il
21 aprile 1995 si è trasferito in Spagna ove, dal 18 maggio 1995 sino al 15 febbraio 1996, ha assolto i propri obblighi di
leva; dal 30 maggio 1996 ha ripreso a lavorare in Germania.
9.
Conformemente all’art. 80 del regolamento n. 574/92, nel gennaio 1997 l’istituto di previdenza sociale spagnolo ha certificato
che il ricorrente aveva completato un periodo di assicurazione e di occupazione dal 1° dicembre 1991 al 4 dicembre 1992.
10.
Il 25 aprile 1996 il ricorrente si è iscritto nelle liste di disoccupazione presso l’ente convenuto. Quest’ultimo ha respinto
la concessione dell’indennità di disoccupazione sulla base del fatto che il requisito del periodo contributivo minimo non
era stato soddisfatto perché, tra l’altro, il periodo di servizio militare obbligatorio svolto dal ricorrente in Spagna non
costituiva un’attività soggetta all’obbligo contributivo ai sensi dell’AFG.
11.
Il ricorrente ha adito con successo il Sozialgericht (Tribunale per le cause in materia di sicurezza sociale) di Hannover;
la sentenza di detto tribunale veniva confermata dal Landessozialgericht (Tribunale regionale per le cause in materia di sicurezza
sociale). L’ente convenuto impugnava tale decisione dinanzi al Bundessozialgericht.
12.
Sottolinea tale giudice che il periodo triennale di riferimento include l’arco di tempo compreso tra il 25 aprile 1993 e il
24 aprile 1996. Durante il suddetto periodo, dal 3 al 31 agosto 1994 nonché dal 3 novembre 1994 al 20 aprile 1995, l’attore
ha lavorato in Germania svolgendovi un’attività soggetta all’obbligo di versamento dei contributi. Ciò equivale a 198 giorni
di tale attività, ossia a meno di 360 giorni. Il ricorrente tuttavia avrebbe diritto all’indennità di disoccupazione se il
periodo di servizio militare dal 18 maggio 1995 al 15 febbraio 1996 dovesse essere preso in considerazione. Secondo il diritto
tedesco, detto periodo non può essere valutato per determinare se è stato maturato il periodo contributivo minimo, ma può
essere preso in considerazione ai sensi delle disposizioni comunitarie. Ciò fa presupporre che, sotto il profilo del diritto
comunitario, il convenuto avrebbe dovuto concedere l’indennità di disoccupazione e che sussistevano i requisiti per le prestazioni.
Se ciò sia vero dipende dall’interpretazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1408/71. Conseguentemente, il Bundessozialgericht
ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una serie di questioni.
13.
Il testo completo delle questioni rinviate è esposto nell’allegato alle presenti conclusioni. In sostanza, il giudice nazionale
si pone le seguenti domande: in primo luogo, se alle circostanze del caso di specie sia applicabile la normativa spagnola
o quella tedesca; in secondo luogo, se il periodo di servizio militare assolto dal ricorrente costituisca «occupazione» ai
sensi dell’art. 71, n. 1; in terzo luogo, in caso di soluzione positiva, se sia applicabile in linea di principio l’art. 67
in combinato disposto con l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii); in quarto luogo, in caso di soluzione positiva, se l’art. 67
imponga di tener conto di un periodo di servizio di leva obbligatorio compiuto successivamente all’ultimo periodo in cui il
ricorrente era soggetto ad assicurazione in base alla legislazione tedesca. Infine, il giudice nazionale chiede se l’art. 3
del regolamento imponga di tener conto del periodo di servizio militare nel caso in cui il suddetto effetto non scaturisca
dalle disposizioni sopra citate.
14.
Il ricorrente, i governi tedesco e portoghese, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Non essendo stata
presentata richiesta di udienza, questa non ha avuto luogo.
Determinazione della legislazione applicabile
15.
Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se un individuo che si trovi nella posizione del ricorrente
sia soggetto alla legislazione spagnola, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento, ovvero a quella tedesca,
come sancito dall’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento stesso.
Art. 13 del regolamento
16.
L’art. 13, intitolato «norme generali», è la prima disposizione del Titolo II del regolamento n. 1408/71, denominato «Determinazione
della legislazione applicabile».
17.
Il testo dell’art. 13, n. 1, nella versione vigente all’epoca dei fatti, è il seguente:
«Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo
l’articolo 14 quater [non rilevante per il caso di specie]. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni
del presente titolo».
18.
Il n. 2 del medesimo articolo detta una serie di norme per stabilire quale sia la legislazione applicabile in circostanze
particolari. Tali norme si applicano con riserva degli artt. 14‑17, ossia delle rimanenti disposizioni del Titolo II, contenenti
diverse regole specifiche nessuna delle quali si applica al caso di specie.
19.
L’art. 13, n. 2, lett. a), stabilisce quanto segue:
«la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro».
20.
Ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e):
«la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale
Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle
armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti
sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi
di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato
alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo».
21.
L’art. 13, n. 2, lett. f), inserito nel regolamento n. 1408/71 a partire dal 29 luglio 1991 dal regolamento n. 2195/91
(4)
, stabilisce quanto segue:
«la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione
di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche
di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione».
Valutazione
22.
A mio parere, la legislazione applicabile dev’essere stabilita unicamente con riferimento al Titolo II del regolamento, denominato
«Determinazione della legislazione applicabile» e ripetutamente descritto come «un sistema completo ed uniforme di norme in
conflitto»
(5)
. Difatti, l’art. 13, n. 1, recita espressamente quanto segue: «Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono
soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l’articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente
alle disposizioni del presente titolo». Di conseguenza, non posso concordare con l’affermazione della Commissione secondo
la quale la legislazione applicabile non è disciplinata dal Titolo II e dovrebbe essere determinata con riferimento ad altre
disposizioni del regolamento.
23.
Vero è che esistono disposizioni in altri titoli del regolamento che stabiliscono l’applicabilità, in circostanze particolari,
della legislazione dello Stato membro diversa da quella applicabile in forza del Titolo II. In base al sistema del regolamento
come interpretato dalla Corte, tuttavia, la legislazione che in via principale si applica ad una persona che fa domanda di
prestazioni sociali può sempre essere determinata con riferimento al Titolo II, anche se in una situazione particolare una
disposizione specifica del regolamento preveda l’applicazione della legislazione di un altro Stato membro per un motivo specifico.
24.
Nel caso in oggetto il ricorrente: (i) ha lavorato in Germania dal 3 al 31 agosto 1994 e dal 3 novembre 1994 al 20 aprile
1995 e durante questo periodo era soggetto alla legislazione tedesca in forza dell’art. 13, n. 2, lett. a), e (ii) ha assolto
all’obbligo del servizio di leva in Spagna dal 18 maggio 1995 al 15 febbraio 1996, periodo nel corso del quale era soggetto
alla legislazione spagnola in forza dell’art. 13, n. 2, lett. e). Il problema è quale legislazione fosse applicabile successivamente
al suo ritorno in Germania e alla sua domanda di indennità di disoccupazione.
25.
La sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Kuusijärvi
(6)
, relativa all’art. 13, n. 2, lett. f), sembra fornire una risposta a tale domanda. In tale causa, la Corte ha affermato che
«l’art. 13, n. 2, lett. f), (…) dichiara che ad una persona la quale non è più soggetta a nessuna delle normative ai sensi
delle altre disposizioni dell’art. 13, n. 2 (…) o di quelle degli artt. da 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 è applicabile
la legislazione dello Stato membro sul cui territorio tale persona risiede». Tale situazione descrive chiaramente la posizione
del ricorrente nel caso in oggetto. Anche il governo tedesco condivide questo parere.
26.
Il governo portoghese sostiene che la legislazione spagnola è applicabile in forza dell’art. 13, n. 2, lett. e), ma tale affermazione
sembra riguardare unicamente la legislazione applicabile durante il periodo del servizio militare, mentre la prima questione
rinviata attiene alla legislazione applicabile successivamente.
27.
Secondo la Commissione, l’art. 13, n. 2, lett. f), non è applicabile né dopo il termine del servizio militare né dopo la perdita
dell’impiego: in caso contrario, un soggetto disoccupato potrebbe sempre trasferirsi in un altro Stato membro e ivi richiedere
l’indennità di disoccupazione. Detta opinione, però, è manifestamente contraria a quanto affermato dalla Corte nella sentenza
Kuusijärvi, ossia che «ad una persona che ha cessato qualsiasi attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato
membro (…) è applicabile, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f), (…), vuoi la legislazione dello Stato membro ove essa ha
previamente svolto un’attività lavorativa subordinata, qualora continui ad avere ivi la sua residenza, vuoi quella dello Stato
dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza»
(7)
.
28.
È evidente inoltre che con l’espressione «persona che ha cessato qualsiasi attività lavorativa» la Corte non ha inteso limitare
la portata della sua affermazione ai soggetti che hanno definitivamente cessato qualsiasi attività occupazionale. Nella causa
Kuusijärvi i governi svedese e norvegese avevano sostenuto che l’art. 13, n. 2, lett. f), si applicava solo a tali soggetti,
mentre una persona che ha solo temporaneamente smesso di lavorare rimaneva soggetta, in forza dell’art. 13, n. 2, lett. a),
alla legislazione dello Stato membro nel quale aveva svolto l’ultima attività lavorativa, anche se aveva stabilito la propria
residenza in uno Stato membro diverso. La Corte ha dichiarato che nulla nella formulazione dell’art. 13, n. 2, lett. f), stava
ad indicare che la sua portata fosse limitata in tal senso; al contrario, tale disposizione è redatta in termini generali
in modo da coprire ogni ipotesi in cui la normativa di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona, per qualsiasi
ragione, e non soltanto perché l’interessato abbia cessato la sua attività lavorativa a titolo definitivo o temporaneo in
un determinato Stato membro
(8)
.
29.
Non sono comunque convinto che l’argomento della Commissione sia fondato. Anche se l’effetto dell’art. 13, n. 2, lett. f),
è che la legislazione applicabile ad una persona che abbia cessato l’attività lavorativa in uno Stato membro e che abbia trasferito
la residenza in uno Stato membro diverso sia quella di tale ultimo Stato, ciò di per sé non conferisce a tale persona un diritto
automatico a beneficiare dell’indennità di disoccupazione a spese del suddetto Stato. Nella sentenza Kuusijärvi la Corte ha
sottolineato che l’art. 13, n. 2, mira a determinare la normativa nazionale da applicare alle persone che versano in una delle
situazioni contemplate nei suoi punti a)‑f). Di per sé, il suddetto articolo non è diretto a fissare i casi in cui sorge il
diritto o l’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso. Come la Corte ha
più volte indicato, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire detti casi
(9)
. Nel caso in cui uno Stato membro subordini il diritto all’indennità di disoccupazione alla condizione che il richiedente
abbia completato dei periodi di assicurazione o di attività, l’art. 67 del regolamento impone a detto Stato di tenere conto
nel calcolo dell’indennità dei corrispondenti periodi completati in un altro Stato membro. Tuttavia, in linea generale tale
condizione si applica solo quando il richiedente abbia «compiuto da ultimo» tali periodi nello Stato membro nel quale la richiesta
viene presentata
(10)
. Pertanto, non ritengo che l’interpretazione da me suggerita dell’art. 13, n. 2, lett. f), possa produrre l’effetto descritto
dalla Commissione.
30.
Di maggiore interesse è invece secondo me la possibilità che l’interpretazione dell’art. 13, n. 2, lett. f), che sembra essere
dettata nella sentenza Kuusijärvi possa sconvolgere il sistema del regolamento, e in particolare le disposizioni del capitolo 6
del Titolo III, denominato «Disoccupazione». Detto capitolo comprende gli artt. 67‑71. Come vedremo più oltre, l’art. 71,
n. 1, lett. b), sub i), dispone che taluni soggetti disoccupati beneficino dell’indennità di disoccupazione «secondo le disposizioni
della legislazione [dello Stato competente] come se risiedesse sul suo territorio». L’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), prevede
che altri soggetti disoccupati possano beneficiare dell’indennità secondo la legislazione dello Stato nel quale risiedono.
Risulta chiaro dal sistema del regolamento e dalla giurisprudenza della Corte che per «Stato competente» deve intendersi lo
Stato la cui legislazione si applica conformemente alle regole generali dettate dall’art. 13 del regolamento
(11)
. Considerato il fatto che, fino all’aggiunta dell’art. 13, n. 2, lett. f), ad opera del regolamento n. 2195/91
(12)
, per giurisprudenza consolidata la legislazione applicabile ad un soggetto disoccupato che chiedeva l’indennità di disoccupazione
era [in forza dell’art. 13, n. 2, lett. a)] quella dello Stato dell’ultima occupazione
(13)
, non sorprende che la Corte, nell’interpretare tali disposizioni abbia ritenuto che tale Stato è di solito lo Stato competente
con riferimento ai sussidi di disoccupazione
(14)
. Se l’art. 13, n. 2, lett. f), avesse per effetto che la legislazione applicabile ad un soggetto disoccupato che risiede
in uno Stato membro diverso da quello dell’ultima occupazione sia la legislazione dello Stato di residenza, l’art. 71, n. 1,
lett. b), sub i), sarebbe privo di senso e l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), ridondante. Sarebbe quindi opportuno che la
Corte nel caso in oggetto chiarisse che l’interpretazione dell’art. 13, n. 2, lett. f), da essa fornita nella sentenza Kuusijärvi,
non si applica a casi relativi ai sussidi di disoccupazione, che resterebbero disciplinati dall’art. 13, n. 2, lett. a), o,
per analogia, dall’art. 13, n. 2, lett. b)‑e), in quanto appropriato. Se così fosse, il risultato nel caso in oggetto sarebbe
che la legislazione applicabile al ricorrente sarebbe quella spagnola, conformemente all’art. 13, n. 2, lett. e).
31.
Per quanto riguarda le altre questioni rinviate, nel prosieguo partirò dal presupposto che, secondo la sentenza Kuusijärvi,
la legislazione applicabile, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f), è quella della Germania. Tuttavia, qualora la Corte fosse
orientata a qualificare tale sentenza nel modo da me suggerito, procederò anche, ove rilevante, a considerare quale sarebbe
la posizione nel caso in cui fosse applicabile la legislazione spagnola.
Art. 71 del regolamento Disposizioni rilevanti
32.
L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 contiene una serie di definizioni, tra cui le seguenti:
«r)
il termine “periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma,
quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono
considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti
ai periodi di assicurazione;
s)
i termini “periodi di occupazione” o “periodi di attività lavorativa autonoma” designano i periodi definiti o riconosciuti
tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano
riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma».
33.
L’art. 71 è intitolato «Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato
competente». La parte introduttiva dell’art. 71, n. 1, recita nel modo seguente:
“Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni”.
34.
L’art. 71, n. 1, lett. a), riguarda i lavoratori frontalieri e stabilisce, in sostanza, che il lavoratore frontaliero, in
disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni da parte dello Stato
di assunzione come se risiedesse nel territorio di questo Stato [sub i)], mentre il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione
completa beneficia delle prestazioni da parte dello Stato membro nel quale risiede come se fosse stato soggetto durante l’ultima
occupazione a tale legislazione [sub ii)].
35.
L’art. 71, n. 1, lett. b), riguarda altri lavoratori che, prima della disoccupazione, vivevano e lavoravano in Stati membri
differenti. Ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub i), tale lavoratore, il quale rimanga a disposizione del datore di
lavoro nello Stato in cui ha svolto l’ultima occupazione, beneficia delle prestazioni da parte di detto Stato, come se risiedesse
nel suo territorio. L’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), dispone quanto segue:
«un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione
degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle
prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione (…)».
Se il servizio militare obbligatorio costituisca un’occupazione ai sensi dell’art. 71, n. 1
36.
Nelle questioni n. 2, lett. a), e n. 3, lett. c), sub aa), il giudice nazionale ha chiesto lumi circa l’interpretazione dell’art. 71,
n. 1, e in particolare se il servizio di leva del ricorrente possa costituire una «ultima occupazione» ai sensi della prima
frase di tale disposizione, e se di conseguenza sia applicabile l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii).
37.
In numerose occasioni la Corte ha dichiarato che l’art. 71 mira a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione
nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Dette prestazioni consistono non soltanto nell’erogazione
di somme di denaro, ma anche nell’aiuto alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro
(15)
. L’elemento determinante, per l’applicazione dell’articolo nel suo complesso, è la residenza dell’interessato in uno Stato
membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione
(16)
. I lavoratori disoccupati che rientrano nell’art. 71, n. 1, lett. b), ai sensi di tale disposizione possono scegliere tra
le prestazioni offerte dallo Stato competente [che di regola, in base all’art. 13, n. 2, lett. a), sarebbe lo Stato membro
in cui essi hanno svolto l’ultima occupazione
(17)
] e quelle offerte dallo Stato membro nel quale risiedono. Il lavoratore, che è la persona maggiormente in grado di conoscere
le possibilità di un reinserimento professionale, esercita questa facoltà di opzione mettendosi a disposizione o degli uffici
del lavoro dello Stato dell’ultima occupazione [art. 71, n. 1, lett. b, sub i)], o di quelli dello Stato di residenza [art. 71,
n. 1, lett. b), sub ii)]
(18)
. Nel caso in oggetto, il ricorrente intende optare per la seconda soluzione.
38.
Se ho ragione nel ritenere applicabile la legislazione tedesca in forza dell’art. 13, n. 2, lett. f), potrebbe accadere però
che l’art. 71, n. 1, sia irrilevante ai fini della soluzione del caso in oggetto, poiché comunque il ricorrente fruirebbe
di prestazioni conformemente alla legislazione dello Stato nel quale risiedeva quando ha presentato la domanda dell’indennità.
39.
Ragionando così peraltro si trascura la relazione tra l’art. 67 e l’art. 71. Vero è che, indipendentemente dall’applicabilità
o meno dell’art. 71, l’istituto tenuto ad erogare l’indennità di disoccupazione dovrebbe cumulare i periodi di occupazione
o di assicurazione, conformemente all’art. 67, come spiegherò più avanti
(19)
. In questi limiti, pertanto, per la soluzione del caso concreto non fa differenza che l’art. 71 si applichi o meno (supponendo
che sia applicabile la legislazione tedesca). Tuttavia, la condizione imposta dall’art. 67, n. 3, ossia che il ricorrente
«abbia compiuto da ultimo» un periodo di assicurazione conformemente (nel caso di specie) alla legislazione tedesca, è espressamente
indicata come applicabile salvi «i casi previsti all’art. 71, n. 1 (…), lett. b), sub ii)». Di conseguenza, può essere importante
che il ricorrente dimostri di rientrare nell’ambito di tale disposizione.
40.
Il ricorrente e il governo portoghese concordano sul fatto che il periodo del servizio di leva assolto dal primo costituisce
una «occupazione» ai sensi della prima frase dell’art. 71, n. 1. Il governo tedesco e la Commissione sono convinti del contrario.
41.
A mio avviso, è possibile determinare la portata del termine «occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1, ma non si può raggiungere
una conclusione definitiva su tale problema nelle circostanze nel caso di specie. Questo perché la risposta a tale problema
dipende in definitiva dalla legislazione spagnola, che non spetta alla Corte interpretare. Anche se il termine «occupazione»
non è definito come tale nel regolamento, lo schema e gli obiettivi dell’art. 71, n. 1, come sopra descritti suggeriscono
che, almeno ai sensi di tale disposizione, detto termine ha una portata specifica, che ricomprende soltanto l’attività connessa
ad un periodo di occupazione ai sensi dell’art. 1, lett. s), e quindi soltanto i periodi considerati come periodi di attività
lavorativa o equivalenti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti.
42.
Una conferma di detta tesi può ritrovarsi nella sentenza Kuyken
(20)
, in cui la Corte ha dichiarato che l’art. 71 non può applicarsi alla situazione d’un disoccupato che, non avendo mai svolto
alcuna attività lavorativa o assimilata, non abbia per questo motivo acquisito alcun diritto a prestazioni di disoccupazione.
Sebbene tale descrizione non si adatti del tutto al ricorrente nel caso in oggetto, il quale ha svolto un’attività lavorativa
prima di compiere il servizio militare, essa tuttavia rappresenta un fondamento per interpretare il concetto di «ultima occupazione»
ex art. 71, n. 1, con riferimento ad un’attività connessa ad un periodo di occupazione ai sensi dell’art. 1, lett. s), e,
quindi, solo ai periodi riconosciuti come periodi di attività lavorativa o equivalenti dalla legislazione sotto la quale sono
stati compiuti.
43.
Il giudice nazionale richiama, come possibile fondamento per la conclusione contraria, la sentenza Grahame e Hollanders
(21)
, secondo la quale i periodi di servizio militare obbligatorio costituiscono «periodi di lavoro subordinato» o «periodi equiparati»
ai sensi dell’allegato VI, sezione J, punto 4, lett. a) e c), del regolamento. Tali disposizioni confermavano che i Paesi
Bassi avrebbero dovuto tener conto di tali periodi, compiuti in detto Stato anteriormente al 1° luglio 1967, per l’applicazione
dell’art. 46, n. 2, del regolamento, concernente il calcolo delle pensioni.
44.
In tale causa, però, la Corte si richiamava espressamente alla definizione di «periodi di occupazione» di cui all’art. 1,
lett. s), del regolamento, rilevava come non si dubitasse che l’espressione corrispondesse a quella utilizzata nel punto 4,
lett. a) e c), e osservava che, ai fini previdenziali, i periodi di servizio militare obbligatorio, ai sensi della normativa
nell’ambito della quale erano stati compiuti, venivano equiparati a periodi di occupazione
(22)
.
45.
Secondo il governo portoghese, dall’art. 13, n. 2, lett. e), ultima frase, deriva che l’art. 71 è applicabile nel caso in
cui l’ultima occupazione del soggetto disoccupato sia consistita nel servizio militare. Detta frase recita nel modo seguente:
«Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore
subordinato o autonomo».
46.
Detta opinione però contrasta con quanto affermato dalla Corte nella sentenza Grahame e Hollanders
(23)
, ossia che «soltanto al fine di determinare la legislazione che è loro applicabile in materia previdenziale [detta frase]
utilizza un altro criterio, connesso alla natura dell’attività precedente, prevedendo specificamente che [detto soggetto]
conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo che aveva fino a quel momento». Così, mentre la prima frase dell’art. 13,
n. 2, lett. e), stabilisce qual è lo Stato membro la cui legislazione è applicabile, l’ultima frase stabilisce se si applichi
la legislazione relativa ai lavoratori subordinati o quella relativa ai lavoratori autonomi.
47.
Di conseguenza, resto del parere per cui il termine «occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1, prima frase, ricomprende soltanto
i periodi considerati come periodi di attività lavorativa o assimilati dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti.
Il procedimento attraverso il quale il giudice del rinvio può stabilire se il periodo di servizio militare compiuto dal ricorrente
in Spagna possa essere considerato come tale dalla legislazione spagnola verrà discusso più oltre, nell’ambito dell’art. 67,
n. 1
(24)
. Faccio rilevare che l’art. 84 del regolamento n. 574/72
(25)
, che stabilisce le modalità d’applicazione dell’art. 71 del regolamento n. 1408/71, dispone che per beneficiare dell’indennità
di cui all’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, il disoccupato è tenuto a presentare anche l’attestato
di cui all’art. 80 (del quale si discuterà nei paragrafi 69 e 70 delle presenti conclusioni).
48.
Se da tale attestato risulta che il periodo di servizio militare compiuto dal ricorrente in Spagna era in realtà una «occupazione»
ai sensi dell’art. 71, n. 1, prima frase, detta disposizione sarà applicabile se durante detto periodo il ricorrente risiedeva
«in uno Stato membro diverso dallo Stato competente».
49.
Durante tale periodo era applicabile la legislazione spagnola in forza dell’art. 13, n. 2, lett. e); di conseguenza, la Spagna
è lo Stato competente ai fini dell’art. 71, n. 1
(26)
.
50.
Il giudice nazionale non ha chiesto alla Corte indicazioni circa la possibilità che il ricorrente possa essere considerato
residente in Germania durante il suo servizio di leva in Spagna, indicando correttamente che la risposta a tale domanda dipende
dal fatto che il centro dei suoi interessi fosse rimasto in Germania durante tale periodo
(27)
.
51.
Di conseguenza, concludo che il servizio militare del ricorrente dev’essere considerato come «occupazione» ai sensi dell’art. 71,
n. 1, solo qualora esso sia definito o riconosciuto come tale dalla legislazione spagnola ovvero sia equiparato e contemporaneamente
riconosciuto come equivalente da detta legislazione ai sensi dell’art. 1, lett. s), del regolamento.
52.
Infine, considererò brevemente quale sarebbe la posizione se la legislazione applicabile al ricorrente che richiede l’indennità
di disoccupazione fosse quella della Spagna, ex art. 13, n. 2, lett. e), ovvero quella della Germania, ex art. 13, n. 2, lett. f).
In tal caso, assumendo che il periodo di servizio militare obbligatorio da lui compiuto costituiva la sua «ultima occupazione»,
ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), e che durante tale periodo egli era residente in Germania ai sensi di tale
disposizione, l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), gli conferirebbe comunque la facoltà di scegliere se beneficiare delle prestazioni
erogate in base alla legislazione tedesca o a quella spagnola. Se invece il servizio militare non costituiva l’«ultima occupazione»
ai sensi dell’art. 71, n. 1, detto articolo non si applicherebbe in ogni caso, poiché l’ultima occupazione sarebbe stata allora
svolta in Germania, paese in cui il ricorrente risiedeva.
Art. 67 del regolamento Disposizioni rilevanti
53.
L’art. 1, lett. a), del regolamento definisce il termine «lavoratore» in sostanza come qualunque persona coperta da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale
applicabile ai lavoratori o previsti dal regolamento stesso.
54.
Per quanto rilevante, l’art. 67, intitolato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione», dispone quanto
segue:
«1.
L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del
diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione
o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si
trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch’essa applica, a condizione tuttavia che i periodi
di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.
(…)
3.
Salvo i casi previsti all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), l’applicazione delle disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l’interessato abbia compiuto da ultimo:
- –
- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
- –
- nel caso del paragrafo 2, periodi di assicurazione, secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono
richieste le prestazioni».
Interazione con l’art. 71, n. 1
55.
Con le questioni n. 2, lett. b), e 3, lett. c), sub bb), il giudice nazionale chiede se, supponendo che il ricorrente rientri
nell’ambito dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), si applichino le disposizioni sul cumulo contenute nell’art. 67, o se si
applichi in realtà la prima frase dell’art. 71, n. 1, lett. b, sub ii), in luogo di tali disposizioni.
56.
Come sostenuto correttamente dal governo portoghese, l’art. 67, n. 1, non cessa di essere applicabile solo perché si applica
l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), il che, a mio parere, emerge chiaramente dal sistema e dalla lettera delle disposizioni.
57.
In primo luogo, gli artt. 67 e 71 si trovano nel Titolo III del regolamento, denominato «Disposizioni specifiche alle varie
categorie di prestazioni». Il capitolo 6 del Titolo III si occupa delle indennità di disoccupazione. L’art. 67 si trova nella
Sezione 1, intitolata «Disposizioni comuni». La sezione 2 del capitolo 6 del Titolo III è denominata «Disoccupati che si recano
in uno Stato membro diverso dallo Stato competente». Tale sezione contiene l’art. 69, intitolato «Condizioni e limiti relativi
alla conservazione del diritto alle prestazioni», e l’art. 70, intitolato «Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi». La
sezione 3, l’ultima del capitolo 6, è composta unicamente dall’art. 71. Risulta chiaro da tale struttura che l’art. 67 è una
disposizione comune a tutte le sezioni del capitolo 6 e quindi,
prima facie, applicabile congiuntamente all’art. 71.
58.
In secondo luogo, il tenore letterale dell’art. 67 conferma tale interpretazione. Ai sensi dell’art. 67, n. 3, l’applicazione
dei nn. 1 e 2 del medesimo articolo è soggetta alla condizione che la persona interessata abbia compiuto da ultimo periodi
di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni
(28)
. Tale condizione tuttavia si applica «salvo i casi previsti all’art. 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b),
punto ii)». Questa deroga sarebbe ridondante se l’art. 71, n. 1, non si applicasse congiuntamente all’art. 67.
59.
In terzo luogo, l’art. 67, n. 1, si applica agli Stati membri la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento
o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione
(29)
. Ai sensi di detto articolo, lo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione
compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi
di assicurazione compiuti sotto la legislazione da esso applicata. Tale esercizio, noto come cumulo, è uno dei due pilastri
principali (assieme all’erogazione di prestazioni a soggetti residenti ovunque nell’Unione europea) del regolamento n. 1408/71
e dell’art. 42 CE, su cui quest’ultimo si basa. L’art. 71, n. 1, come già discusso
(30)
, si limita ad attribuire ai lavoratori migranti che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro
diverso da quello competente, la possibilità di registrarsi come disoccupati e di chiedere l’indennità di disoccupazione allo
Stato di residenza anziché a quello dell’ultima occupazione. Tale articolo nulla dispone in merito al calcolo dell’indennità.
Se l’art. 67 non fosse applicabile nel caso in cui si chiedesse l’indennità di disoccupazione ex art. 71, n. 1, non vi sarebbe
bisogno di cumulo, il che sarebbe contrario al sistema del regolamento e del Trattato.
60.
Infine, l’interpretazione da me suggerita è stata espressamente sostenuta dalla Corte la quale, nella sentenza Warmedam-Steggerda
(31)
, ha dichiarato che «[l]’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), (…), rimane, quando sussistono i presupposti per la sua applicazione,
privo d’incidenza sulle norme di cumulo [di cui all’art. 67, n. 1], le quali stabiliscono i casi in cui devono prendersi in
considerazione i periodi maturati dal lavoratore migrante negli Stati membri diversi da quello dell’ente competente che deve
decidere dell’attribuzione delle prestazioni».
61.
Pertanto, concludo che le disposizioni sul cumulo di cui all’art. 67 saranno applicabili se il ricorrente rientra nell’ambito
dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), purché naturalmente la sua situazione risponda alle condizioni stabilite nell’art. 67,
n. 1, che ora prenderò in esame.
Art. 67, n. 1
62.
Nelle questioni n. 2, lett. c), e n. 3, lett. b), il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il servizio militare assolto
dal ricorrente debba essere considerato come un «periodo di occupazione compiuto in qualità di lavoratore subordinato», ai
sensi dell’art. 67, n. 1.
63.
Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri cui essa si applica «cumulano» i «periodi di assicurazione o di occupazione
compiuti in qualità di lavoratore subordinato» sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi
di assicurazione compiuti sotto la loro legislazione.
64.
L’effetto dell’art. 1, lett. r) e s) del regolamento
(32)
è che la risposta alla questione se un dato periodo di attività costituisca un «periodo di assicurazione» ovvero un «periodo
di occupazione» ai fini del regolamento viene data con riferimento al modo in cui tale periodo è considerato dalla legislazione
sotto la quale è stato maturato.
65.
Inoltre, per essere cumulati conformemente all’art. 67, n. 1, è necessario che il periodo di assicurazione o di occupazione
siano stati «compiuti in qualità di lavoratore subordinato», quindi in qualità di soggetto coperto da assicurazione previdenziale
ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento.
66.
Sembra essere opinione comune che il servizio militare del ricorrente non è riconosciuto dalla legislazione sotto la quale
è stato compiuto (ossia quella spagnola) come un periodo di assicurazione o equivalente. La domanda del giudice nazionale
di conseguenza è limitata ad accertare se il periodo di servizio militare costituisca un periodo di occupazione compiuto «in
qualità di lavoratore subordinato», ai sensi dell’art. 67, n. 1. In tal caso, qualora il ricorrente soddisfi anche i requisiti
prescritti dall’art. 67, n. 3 (che verrà preso in considerazione più oltre
(33)
), in quanto applicabile, e qualora il servizio militare sarebbe stato tenuto in considerazione come periodo di assicurazione
nel caso in cui fosse stato assolto sotto la legislazione tedesca (come stabilito dall’art. 107 dell’AGF), il convenuto, in
quanto istituzione competente, dovrebbe tener conto del periodo di servizio militare per stabilire se il ricorrente abbia
maturato il periodo contributivo minimo richiesto dal diritto tedesco per avere diritto all’indennità di disoccupazione.
67.
Secondo il governo portoghese, il convenuto deve tenere in considerazione il servizio militare del ricorrente. Tale governo
richiama la sentenza Warmedam‑Steggerda
(34)
per sostenere che l’istituzione competente alla quale si applica l’art. 67 deve verificare non se il servizio militare fosse
riconosciuto come periodo di assicurazione in base alla legge dello Stato nel quale esso è stato assolto, bensì se esso sarebbe
stato considerato come periodo di assicurazione qualora fosse stato svolto nello Stato dell’istituzione competente, ossia
la Germania. La risposta alla domanda è positiva.
68.
Non concordo con tale interpretazione. A mio avviso, il governo portoghese si concentra unicamente sull’ultima condizione
posta dall’art. 67, n. 1. L’effetto di tale condizione è che i periodi di occupazione
(35)
possono essere cumulati in base all’art. 67, n. 1, solo nel caso in cui sarebbero stati considerati come periodi di assicurazione
qualora fossero stati compiuti sotto la legislazione dell’istituzione competente. Si tratta tuttavia di un semplice requisito
aggiuntivo: occorre che sia soddisfatta anche la condizione effettivamente derivante dalla definizione contenuta nell’art. 1,
lett. s), ossia che il periodo di occupazione venga considerato come tale dalla legislazione dello Stato membro in cui è stato
compiuto.
69.
Secondo il governo tedesco e la Commissione, la legislazione spagnola non riconosce il servizio militare come periodo di occupazione:
esso non necessita di copertura previdenziale obbligatoria e non dà diritto a prestazioni previdenziali. Sebbene la Corte
non possa, ovviamente, pronunciarsi sull’effetto della legislazione previdenziale interna di uno Stato membro, nel caso in
oggetto dall’ordinanza di rinvio risulta che l’ente previdenziale spagnolo ha rilasciato un attestato ex art. 80 del regolamento
n. 574/72
(36)
, dal quale risulta che il ricorrente ha completato un periodo di assicurazione e di occupazione soltanto tra il 1° dicembre
1991 e il 4 dicembre 1992. Il certificato è stato emesso nel gennaio 1997. Da ciò si deduce che l’affermazione secondo cui
la legislazione spagnola non riconosce il servizio militare come periodo di occupazione è corretta.
70.
L’attestato dell’istituto spagnolo non è tuttavia una prova concludente, sia perché lo status del servizio di leva assolto
dal ricorrente non può necessariamente essere desunto dal fatto che esso non viene menzionato, sia perché la Corte ha stabilito
comunque che i suddetti attestati rilasciati dagli organi competenti di uno Stato membro conformemente al regolamento n. 574/72
non costituiscono prova incontrovertibile per l’ente di un altro Stato membro competente in materia di disoccupazione né nei
confronti dei giudici di questo stesso Stato
(37)
. Tale ente, o il giudice nazionale nell’ambito di un procedimento giudiziario, restano pienamente liberi di verificare il
contenuto di questo attestato
(38)
. Inoltre, come sostenuto dalla Commissione, qualora nella fattispecie la parte convenuta manifesti riserve in ordine all’esattezza
dei fatti che sono alla base del detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso figuranti, la controparte spagnola
è tenuta a riconsiderare il corretto rilascio dell’attestato e, se del caso, a revocarlo
(39)
.
71.
L’art. 80 del regolamento n. 574/72, inoltre, esige che nell’attestato siano indicati i «periodi di assicurazione o di occupazione
compiuti in qualità di lavoratore subordinato» ai fini dell’art. 67, n. 1. Qualora l’ente spagnolo dovesse certificare conformemente
all’art. 80 che il periodo di servizio militare assolto dal ricorrente costituiva un «periodo di occupazione», dovrebbe anche
specificare se il ricorrente abbia completato tale periodo «in qualità di lavoratore subordinato».
72.
Alla luce di quanto precede, concludo che il servizio militare assolto dal ricorrente debba essere riconosciuto come un «periodo
(…) di occupazione compiut[o] in qualità di lavoratore subordinato», ai sensi dell’art. 67, n. 1, solo se: (i) esso viene
definito o riconosciuto come periodo di occupazione dalla legislazione spagnola ovvero sia equiparato e contemporaneamente
considerato da tale legislazione come periodo equivalente, ai sensi dell’art. 1, lett. s), del regolamento e (ii) il ricorrente
era assicurato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento quando ha svolto il servizio militare.
L’art. 67, n. 3
73.
Nella questione n. 3, lett. a), il giudice nazionale chiede, in sostanza, da quanto tempo un periodo di assicurazione debba
essere stato completato per essere considerato «maturato da ultimo» ai sensi dell’art. 67, n. 3.
74.
L’art. 67, n. 3, dispone che, salvo i casi previsti all’art. 71, n. 1, lett. a), punto ii), e lett. b), punto ii), l’applicazione
del requisito del cumulo di cui all’art. 67, n. 1, è subordinata alla condizione che l’interessato «abbia compiuto da ultimo»
periodi di assicurazione secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
75.
Si terrà conto del fatto che l’art. 67, n. 3, non può essere applicato nei casi previsti dall’art. 71, n. 1, lett. a), punto ii),
e lett. b), punto ii), perché in quei casi per definizione il ricorrente chiede un’indennità di disoccupazione in uno Stato
membro diverso da quello dell’ultima occupazione
(40)
e, di conseguenza, non ha «compiuto da ultimo» periodi di assicurazione conformemente alla legislazione a norma della quale
vengono richieste le prestazioni.
76.
Con la questione n. 3, lett. a), il giudice nazionale chiede se un soggetto che abbia terminato il suo periodo di assicurazione
in Germania più di un anno prima, dopo aver assolto all’obbligo di leva per nove mesi in Spagna, abbia «compiuto da ultimo»
periodi di assicurazione in base alla legislazione tedesca ai sensi di tale disposizione. Secondo il governo tedesco e la
Commissione alla domanda dovrebbe darsi soluzione negativa. Concordo con questa opinione.
77.
Nel caso in oggetto, come risulta chiaro dalla formulazione della questione, l’ultimo periodo di assicurazione in Germania
del ricorrente è terminato più di un anno prima che questi presentasse domanda di disoccupazione. L’effetto della condizione
imposta dall’art. 67, n. 3, sarebbe pertanto che l’art. 67, n. 1, non troverebbe applicazione nel caso in cui il tempo trascorso
o l’assolvimento del servizio militare in Spagna significassero che il periodo di assicurazione non è stato «compiuto da ultimo»
prima della domanda di prestazione.
78.
La Corte ha dichiarato che la condizione posta dall’art. 67, n. 3, è diretta a promuovere la ricerca del lavoro nello Stato
membro dell’ultima occupazione e a far sostenere da tale Stato l’onere delle prestazioni di disoccupazione
(41)
. Nel contempo, si vuole evitare, in assenza di un mercato comune del lavoro, l’esportazione della disoccupazione, incentivando
i disoccupati a cercare lavoro anzitutto nello Stato di ultima occupazione
(42)
.
79.
È conforme a tale obiettivo il fatto che lo Stato membro dell’ultima occupazione continui a sostenere il pagamento dell’indennità
di disoccupazione nei confronti di un soggetto che abbia compiuto il suo più recente periodo di assicurazione in detto Stato,
malgrado sia trascorso del tempo tra la maturazione di tale periodo di assicurazione e la domanda di indennità di disoccupazione,
purché nel lasso di tempo intercorso non siano stati maturati periodi di assicurazione in un altro Stato membro.
80.
Vero è che, nella versione in lingua tedesca dell’art. 67, n. 3, l’espressione «da ultimo» è resa con «unmittelbar zuvor»,
che letteralmente significa «immediatamente prima». Tuttavia, i termini utilizzati in diverse altre versioni linguistiche
sono analoghi all’espressione italiana o a quella francese «en dernier lieu», che in modo più naturale fanno leva sul fatto
che il periodo di cui trattasi sia stato l’ultimo prima di una data particolare e non sul fatto che esso sia per forza subito
precedente tale data
(43)
.
81.
A mio giudizio, la conseguenza del periodo di servizio militare assolto dal ricorrente in Spagna, è che il suo precedente
periodo di assicurazione in Germania non risulterà essere quello maturato «da ultimo» ai sensi dell’art. 67, n. 3, solo nel
caso in cui il periodo di servizio militare di per sé costituisca un «periodo di assicurazione», ai sensi del regolamento,
e quindi come definito dall’art. 1, lett. r). Come accennato poc’anzi
(44)
, sembra che tutte le parti concordino nel ritenere che non sia questo il caso.
82.
Ritengo pertanto che, qualora un soggetto maturi un periodo di assicurazione sotto la legislazione di uno Stato membro e successivamente
chieda un’indennità di disoccupazione in tale Stato, il periodo di assicurazione risulti «compiuto da ultimo» ai sensi dell’art. 67,
n. 3, anche se non precede immediatamente la domanda di prestazione, a patto che non sia intervenuto nessun altro periodo
di assicurazione
(45)
.
Sintesi delle conclusioni sulle prime tre questioni
83.
A questo punto, può risultare utile una sintesi delle conclusioni cui sono giunto in merito all’applicabilità degli artt. 13,
n. 2, 67 e 71 al caso del ricorrente.
84.
Se, conformemente alla sentenza Kuusijärvi
(46)
, la legislazione applicabile è quella tedesca, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f):
- a)
- se il servizio militare costituiva «occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1 [il che, in forza dell’art. 1, lett. s), dipende
dal modo in cui esso è qualificato dalla legislazione spagnola, da certificare con un attestato emesso ai sensi dell’art. 80
del regolamento n. 547/72] e durante il servizio militare il ricorrente era residente in Germania ai sensi dell’art. 71, n. 1), come interpretato dalla
Corte
(47)
, il ricorrente rientrerà nell’ambito dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), che gli conferisce il diritto di chiedere un’indennità
di disoccupazione in Germania anche qualora abbia lavorato da ultimo in un altro Stato membro.
- b)
- Se il ricorrente rientra nell’ambito dell’art. dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub i), l’istituto tedesco sarà tenuto a prendere
in considerazione il periodo di servizio militare per stabilire il suo diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in
cui:
-
- i)
- si sia trattato di un «periodo (…) di occupazione compiut[o] in qualità di lavoratore subordinato» ai sensi dell’art. 1, lett. a)
e lett. s), il che aggiunge un ulteriore requisito a quello già soddisfatto dal ricorrente per poter rientrare rientrare nell’ambito
dell’art. 71, n. 1; la questione dev’essere certificata anche in base al diritto spagnolo, ai sensi dell’art. 80; e
-
- ii)
- sarebbe stato computato come periodo di assicurazione qualora fosse stato compiuto in base alla legislazione tedesca, come
prescritto dall’art. 67, n. 1.
- c)
- Se il ricorrente non rientra nell’ambito dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), può comunque richiedere un’indennità di disoccupazione
in Germania [perché la sua legislazione sarebbe applicabile in forza dell’art. 13, n. 2, lett. f)]; l’istituto tedesco sarà
tenuto a prendere in considerazione il periodo di servizio militare per stabilire il suo diritto all’indennità a patto che:
-
- i)
- siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, al punto b), e
-
- ii)
- che egli abbia «compiuto da ultimo» periodi di assicurazione conformemente alla legislazione tedesca, come prescritto dall’art. 67,
n. 3.
85.
Se la legislazione applicabile è quella spagnola, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e), per analogia con la giurisprudenza
sull’art. 13, n. 2, lett. a), prima dell’introduzione dell’art. 13, n. 2, lett. f): le conclusioni di cui ai punti a) e b)
del paragrafo precedente restano immutate. Se il ricorrente non rientra nell’ambito dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii),
tuttavia, non potrà richiedere un’indennità di disoccupazione in Germania, ma avrebbe potuto farlo in Spagna (la quale, conformemente
all’art. 67, n. 1, sarebbe stata in linea di principio tenuta a cumulare i suoi precedenti periodi di assicurazione e/o occupazione
in Germania, a patto che il ricorrente abbia «compiuto da ultimo» periodi di assicurazione in base alla legislazione spagnola).
Il principio della parità di trattamento
86.
L’art. 3, n. 1, del regolamento dispone quanto segue:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente
regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
87.
Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui il periodo di servizio militare del ricorrente non
possa essere tenuto in considerazione in base alle disposizioni del regolamento relative all’indennità di disoccupazione (artt. 67
e 71), il ricorrente abbia un tale diritto in forza di detto articolo o di un’altra disposizione generale di diritto comunitario.
88.
Il ricorrente e il governo portoghese sostengono che il ricorrente possa rivendicare tale diritto in forza dell’art. 3, n. 1;
il governo tedesco e la Commissione non sono d’accordo.
89.
L’opinione del governo portoghese si basa sulla sentenza della Corte Mora Romero
(48)
.
90.
In detta sentenza la Corte ha dichiarato che «quando la normativa di uno Stato membro prevede la proroga del diritto ad una
pensione di orfano oltre il compimento del 25° anno di età per i titolari di rendite che abbiano dovuto interrompere gli studi
per prestare il servizio militare, questo Stato è obbligato ad equiparare il servizio militare prestato in un altro Stato
membro al servizio militare prestato in osservanza della propria legislazione»
(49)
.
91.
A mio avviso tale pronuncia non può essere applicata al caso di specie. La causa Mora Romero verteva sul diritto alla pensione
di orfano. Il ricorrente, cittadino spagnolo, beneficiava di tale prestazione ai sensi della legislazione tedesca, che stabiliva
il pagamento fino al 25° anno di età, prorogato per un periodo equivalente a un periodo di servizio militare. Il ricorrente
aveva compiuto il servizio di leva in Spagna prima dei suoi 25 anni. L’istituto tedesco competente aveva interrotto l’erogazione
della pensione di orfano al compimento del 25° compleanno, negando la proroga per il periodo equivalente al periodo di servizio
militare da lui assolto.
92.
Sebbene sia il ricorrente sia la prestazione oggetto della controversia rientrassero palesemente nell’ambito del regolamento,
la situazione in detta causa era comunque sostanzialmente differente da quella del caso in oggetto: nella causa Mora Romero
non esisteva alcuna specifica disposizione del regolamento che disciplinasse il problema. In particolare, l’unica disposizione
del regolamento riguardante il cumulo in merito alla pensione di orfano (art. 79) impone di tener conto unicamente, nel determinare
il diritto a tale prestazione, dei periodi di assicurazione, di lavoro subordinato o autonomo o dei periodi di residenza compiuti
dal genitore deceduto in un altro Stato membro.
93.
In assenza di altre disposizioni nel regolamento che disciplinino la situazione del ricorrente, situazione che è evidentemente
di svantaggio rispetto a quella di un cittadino tedesco che si trovi nella stessa posizione, era evidentemente opportuno che
la Corte applicasse il principio della parità di trattamento di cui all’art. 3, n. 1.
94.
Tale disposizione tuttavia si applica esplicitamente «fatte salve le disposizioni particolari del (…) regolamento» e nel caso
in oggetto, a differenza che nella causa Mora Romero, il regolamento contiene disposizioni particolari, vale a dire gli artt. 67
e 71, diretti a disciplinare il diritto a indennità di disoccupazione di un soggetto senza lavoro che abbia compiuto periodi
di assicurazione o di occupazione sotto la legislazione di un altro Stato membro. Come sostenuto tanto dal governo tedesco
quanto dalla Commissione, queste disposizioni particolari soppiantano il principio generale della parità di trattamento sancito
dall’art. 3, n. 1.
95.
In caso contrario, la conseguenza sarebbe quella di riscrivere il testo specifico dell’art. 67, n. 1, e in particolare quella
di cambiare la definizione di «periodo di occupazione» per gli scopi del medesimo.
96.
Si potrebbe sostenere che se il ricorrente non ha diritto al cumulo in base all’art. 67, n. 1, ciò dimostra che esiste una
lacuna nel sistema del regolamento, la quale dovrebbe essere colmata invocando l’art. 3, n. 1.
97.
Non concordo con tale opinione. Se il ricorrente non rientra nell’ambito dell’art. 67, n. 1, ciò dipende dal fatto che il
suo periodo di servizio militare non costituisce un periodo di assicurazione o di occupazione compiuto in qualità di lavoratore
subordinato ai sensi di tale disposizione. Se ciò avviene, è perché la legislazione spagnola non riconosce come tale il servizio
militare. È del tutto conforme al sistema e agli obiettivi del regolamento il fatto che un periodo di servizio militare, che
non venga considerato come periodo di assicurazione o di occupazione o come un periodo equivalente dalla legislazione sotto
la quale è stato compiuto, non vada cumulato ai fini del diritto ad una indennità di disoccupazione.
98.
La conclusione sarebbe a mio avviso la stessa se fossero invocati altri principi generali sulla parità di trattamento, come
per esempio quello sancito dall’art. 39, n. 2, CE menzionato nell’ordinanza di rinvio.
Conclusione
99.
La risposta alla domanda se la normativa applicabile a un soggetto che, avendo lavorato nello Stato membro A, abbia svolto
un periodo di servizio di leva obbligatorio nello Stato membro B prima di tornare nello Stato membro A, dove presenta domanda
per un’indennità di disoccupazione sia quella dello Stato membro A o dello Stato membro B, dipende dal fatto che l’interpretazione
dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, che la Corte
ha proposto nella sentenza 11 giugno 1998, causa C‑275/96, Kuusijärvi, si applichi a coloro che fanno domanda di indennità
di disoccupazione. Se si applica tale interpretazione, il soggetto citato sarà sottoposto alla normativa dello Stato membro A,
in quanto Stato di residenza ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71. Se la detta interpretazione,
invece, non si applica, il soggetto citato sarà sottoposto alla normativa dello Stato membro B, in quanto Stato alla cui normativa
era sottoposto durante il suo periodo di servizio militare, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1408/71.
100.
Suggerisco di rispondere alle rimanenti questioni sollevate dal Bundessozialgericht nel modo seguente:
- 1)
- un periodo di servizio militare dev’essere considerato come «occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1, prima frase, del regolamento
n. 1408/71, solo se esso è in tal modo definito o riconosciuto dalla legislazione in base alla quale è stato compiuto, ovvero
se esso sia equiparato e contemporaneamente riconosciuto da tale legislazione come equivalente ad un periodo di occupazione
ai sensi dell’art. 1, lett. s), del regolamento.
- 2)
- Un periodo di servizio militare obbligatorio dev’essere considerato come «un periodo (…) di occupazione compiuto in qualità
di lavoratore subordinato», ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, solo se: (i) esso è definito o riconosciuto
come periodo di occupazione dalla legislazione spagnola ovvero se esso è equiparato e contemporaneamente riconosciuto da tale
legislazione come equivalente, ai sensi dell’art. 1, lett. s), del regolamento e se (ii) il ricorrente era assicurato ai sensi
dell’art. 1, lett. a), del regolamento, quando ha svolto il servizio militare.
- 3)
- L’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è applicabile ad un ricorrente che rientri nell’ambito dell’art. 71, n. 1, lett. b),
sub ii), di tale regolamento.
- 4)
- Qualora un soggetto compia un periodo di assicurazione in base alla legislazione di uno Stato membro e successivamente chieda
un’indennità di disoccupazione in detto Stato, tale periodo di assicurazione è «compiuto da ultimo», ai sensi dell’art. 67,
n. 3, del regolamento n. 1408/71, anche se non è immediatamente precedente alla domanda di prestazione, purché non sia sopraggiunto
alcun altro periodo di assicurazione.
ALLEGATO Questioni proposte dal Bundessozialgericht:
«1.
Se una persona che, oltre due mesi dopo la fine del suo servizio militare obbligatorio assolto in Spagna, richieda prestazioni
di disoccupazione al sistema tedesco di assicurazione contro la disoccupazione sia soggetta:
- a)
- alle disposizioni spagnole, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento [n. 1408/71] o
- b)
- alle disposizioni tedesche, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.
2.
In caso di soluzione positiva della questione sub 1, lett. a):
- a)
- se il servizio militare obbligatorio assolto in Spagna costituisca “l’(...) ultima occupazione (...) nel territorio di uno
Stato membro diverso” ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
- b)
- In caso di soluzione positiva della questione sub 2, lett. a):
-
- se l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), prima frase, del regolamento n. 1408/71 includa anche la norma secondo cui l’ultima
occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro dev’essere presa in considerazione per le prestazioni di disoccupazione
come se fosse stata svolta nello Stato di residenza, senza che sia necessario verificare se ricorrano i requisiti di cui all’art. 67
dello stesso regolamento.
- c)
- In caso di soluzione negativa della questione sub 2, lett. b):
-
- a quali condizioni un periodo di assolvimento del servizio militare obbligatorio, che nel diritto nazionale (spagnolo) non
configura né un periodo di assicurazione al regime di assicurazione contro la disoccupazione né un periodo equiparato a quest’ultimo,
costituisca ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 un periodo di occupazione compiuto in qualità di lavoratore
subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro.
3.
In caso di soluzione positiva della questione sub 1, lett. b):
- a)
- se una persona che abbia ultimato il suo periodo di assicurazione in Germania da oltre un anno e assolto in seguito il servizio
militare obbligatorio di nove mesi in Spagna, ai sensi dell’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, abbia maturato “da
ultimo” periodi di assicurazione sotto la legislazione tedesca.
- b)
- In caso di soluzione positiva della questione sub 3, lett. a):
-
- a quali condizioni un periodo di assolvimento del servizio militare obbligatorio, che nel diritto nazionale (spagnolo) non
configura né un periodo di assicurazione al regime di assicurazione contro la disoccupazione né un periodo equiparato a quest’ultimo,
costituisca ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 un periodo di occupazione compiuto in qualità di lavoratore
subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro [tale questione corrisponde alla questione sub 2), lett. c)].
- c)
- Qualora l’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non sia applicabile all’attore [questione sub 3), lett. a) e b)]:
- i)
- se il servizio militare obbligatorio assolto in Spagna costituisca “l’(...) ultima occupazione (...) nel territorio di uno
Stato membro diverso” ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71 [tale questione corrisponde alla questione sub
2), lett. a)].
- ii)
- In caso di soluzione positiva della questione sub 3, lett. c, sub i):
-
- se l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), prima frase, del regolamento n. 1408/71 includa anche la norma secondo cui l’ultima
occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro deve essere presa in considerazione per le prestazioni di disoccupazione
come se fosse stata svolta nello Stato di residenza, senza che sia necessario verificare se ricorrono i requisiti di cui all’art. 67
dello stesso regolamento [tale questione corrisponde alla questione sub 2), lett. b)].
4.
Se, qualora non possa prendersi in considerazione il periodo di servizio militare obbligatorio spagnolo per il diritto dell’attore
a prestazioni del regime tedesco di assicurazione contro la disoccupazione né ai sensi dell’art. 71 né in forza dell’art. 67
del regolamento n. 1408/71, un analogo diritto derivi dal principio di parità di trattamento dell’art. 3 del citato regolamento
n. 1408/71 o da altre disposizioni generali del diritto comunitario».
- 1 –
- Lingua originale: l'inglese.
- 2 –
- Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Il testo del regolamento, comprensivo degli emendamenti
apportati alla fine del 1995, si trova nella Parte I dell’allegato A al regolamento del Consiglio (CE) dicembre 1996, n. 118/97,
che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 28, pag. 1).
- 3 –
- Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 547, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE) n. 1408/71
(GU L 74, pag. 1). Il testo del regolamento, come modificato alla fine del 1995, si trova nella Parte II dell’Allegato A al
regolamento (CE) del Consiglio n. 118/97, citato alla nota 1.
- 4 –
- Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
(GU L 206, pag. 2).
- 5 –
- V., per esempio, sentenza 11 giugno 1998, causa C‑275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I‑3419, punto 28).
- 6 –
- Cit. alla nota 5, punto 33.
- 7 –
- Punto 34 della sentenza.
- 8 –
- V. punti 35 e 39‑50 della sentenza, in particolare i punti 39 e 40.
- 9 –
- Punto 29 della sentenza.
- 10 –
- Per ulteriori discussioni dell’art. 67, v., infra, punti 54‑82.
- 11 –
- V., per esempio, sentenze 7 marzo 1985, causa 145/84, Cochet (Racc. pag. 801, punto 11), e 29 giugno 1995, causa C‑454/93,
Van Gestel (Racc. pag. I‑1707, punti 13 e 14).
- 12 –
- Cit. alla nota 4.
- 13 –
- V. sentenze 12 gennaio 1983, causa 150/82, Coppola (Racc. pag. 43), e 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder (Racc. pag. 1821).
- 14 –
- V., per esempio, sentenze Cochet, cit. alla nota 11 (punti 14 e 15); 13 marzo 1997, causa C‑131/95, Huijbrechts (Racc. pag.
I‑1409, punto 26), e, più di recente, 6 novembre 2003, causa C‑311/01, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑0000, punto 32).
- 15 –
- V., per esempio, sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85, Miethe (Racc. pag. 1837, punto 16).
- 16 –
- Sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo (Racc. pag. 315, punto 11).
- 17 –
- V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.
- 18 –
- V., per esempio, sentenze Miethe, cit. alla nota 15 (punto 9), e Van Gestel, cit. alla nota 11 (punto 23).
- 19 –
- V. paragrafi 55‑61 delle presenti conclusioni.
- 20 –
- Sentenza 1° dicembre 1977, causa 66/77 (Racc. pag. 2311, punto 19).
- 21 –
- Sentenza 13 novembre 1997, causa C‑248/96 (Racc. pag. I-6407, punto 31).
- 22 –
- Punto 26 della sentenza.
- 23 –
- Cit. alla nota 21, punto 31.
- 24 –
- V. paragrafi 69 e 70 delle presenti conclusioni.
- 25 –
- Cit. alla nota 3.
- 26 –
- V. giurisprudenza cit. alla nota 11.
- 27 –
- Sentenza Di Paolo, cit. alla nota 16, punti 17‑22; v., anche, paragrafo 9 delle conclusioni dell’avvocato generale Mancini
relative alla sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1).
- 28 –
- Tale disposizione verrà considerata più approfonditamente in prosieguo: v. paragrafi 74‑82.
- 29 –
- Gli Stati membri la cui legislazione subordina tale diritto al compimento di periodi di occupazione, in alternativa ai periodi
di occupazione, ricadono nell’ambito delle disposizioni parallele dell’art. 67, n. 2.
- 30 –
- V. paragrafo 37.
- 31 –
- Sentenza 12 maggio 1989, causa 388/87 (Racc. pag. 1203, punto 18).
- 32 –
- Esaminato supra, paragrafo 32.
- 33 –
- V. paragrafi 74‑82.
- 34 –
- Cit. alla nota 31, punto 21.
- 35 –
- La condizione non vige per i periodi di assicurazione: v. sentenza 15 marzo 1978, causa 126/77, Frangiamore (Racc. pag. 725).
- 36 –
- Cit. alla nota 3. Il testo dell’art. 80 è riassunto al paragrafo 4 delle presenti conclusioni.
- 37 –
- Sentenza 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch (Racc. pag. I-4341, punto 54).
- 38 –
- Sentenza Knoch, cit. alla nota 37, punto 53.
- 39 –
- Sentenza 30 marzo 2000, causa C-178/97, Banks e a. (Racc. pag. I-2005, punto 43).
- 40 –
- V. supra, paragrafi 33 e 37.
- 41 –
- Sentenza 8 aprile 1992, causa C-62/91, Gray (Racc. pag. I-2737, punto 12).
- 42 –
- Sentenza Gray, cit. alla nota 41, paragrafo 5 delle conclusioni dell’avvocato generale Tesauro.
- 43 –
- Per esempio, «senest» (danese), «viiemski» (finlandese), «lastly» (inglese), «laatstelijk» (olandese), «en ultimo lugar» (spagnolo)
e «senast» (svedese).
- 44 –
- V. paragrafo 66.
- 45 –
- A mio avviso, né la conclusione cui sono giunto né l’analisi che precede risultano inficiate dall’ordinanza della Corte 4
marzo 2002, causa C‑175/00, Verwayen-Boelen (Racc. pag. I‑2141). Tale ordinanza sembra partire dal presupposto che il periodo
maturato dalla ricorrente nei Paesi Bassi tra il 1987 e il 1995, durante il quale essa aveva percepito delle prestazioni ma
non aveva compiuto periodi di assicurazione o di occupazione, impediva che il precedente periodo di occupazione da essa maturato
in Belgio tra il 1977 e il 1986 risultasse «compiuto da ultimo» in Belgio, ai sensi dell’art. 67, n. 3, ai fini della domanda
che la ricorrente aveva presentato nel 1997 per un’indennità di disoccupazione in Belgio. Il problema però non è stato preso
esplicitamente in considerazione dalla Corte.
- 46 –
- Cit. alla nota 5.
- 47 –
- Non sono state poste questioni su tale punto.
- 48 –
- Sentenza 25 giugno 1997, causa C‑131/96 (Racc. pag. I-3659).
- 49 –
- Punto 36.