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Document 62002CC0181

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 27 novembre 2003.
    Commissione delle Comunità europee contro Kvaerner Warnow Werft GmbH.
    Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Aiuti concessi dagli Stati - Costruzione navale - Decisione della Commissione che autorizza gli aiuti - Requisiti - Rispetto di un "limite di capacità" - Nozione.
    Causa C-181/02 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-05703

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:645

    Conclusions

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
    P. LÉGER
    presentate il 27 novembre 2003(1)



    Causa C-181/02 P



    Commissione delle Comunità europee
    contro
    Kvaerner Warnow Werft GmbH


    «Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Aiuti di Stato – Costruzione navale – Decisione della Commissione che autorizza il versamento di aiuti di Stato – Requisiti – Rispetto di un “limite di capacità” – Nozione»






    1.        Con due decisioni emanate nel 1999 e nel 2000  (2) , la Commissione delle Comunità europee richiedeva alla Repubblica federale di Germania di recuperare parte degli aiuti di Stato da essa versati al cantiere navale Kvaerner Warnow Werf GmbH (in prosieguo: il «KWW»). La Commissione riteneva che, per due anni consecutivi, la produzione effettiva del KWW fosse stata superiore al limite di capacità fissato nelle decisioni di autorizzazione agli aiuti, vale a dire un tonnellaggio lordo compensato («compensated gross tonnage»; in prosieguo: il «tlc») pari a 85 000 t l’anno.

    2.        In seguito a ricorso del KWW, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee annullava le decisioni controverse sulla base del rilievo che il limite di capacità non verteva sulla produzione effettiva del KWW, bensì sulla capacità tecnica delle installazioni del cantiere  (3) . Il Tribunale riteneva dunque che la circostanza che il KWW producesse più di 85 000 tlc l’anno non fosse idonea a farlo decadere dal beneficio degli aiuti, sempreché il detto cantiere rispettasse le restrizioni tecniche imposte dalle decisioni di approvazione degli aiuti.

    3.        La Commissione chiede ora l’annullamento della sentenza, ritenendo che il giudizio del Tribunale si fondi su una lettura erronea delle decisioni di autorizzazione degli aiuti.

    I – Contesto normativo

    4.        L’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett e), CE] così dispone:

    «3.     Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

    (...)

    e)
    le altre categorie di aiuti, determinate con precisione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

    5.        Sulla base di tale disposizione, il Consiglio emanava la direttiva 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale  (4) . Essa prevede, secondo talune modalità, la possibilità di concedere, a favore di imprese di costruzione navale, aiuti statali al funzionamento, agli investimenti, per la chiusura nonché alla ricerca e allo sviluppo.

    6.        L’art. 10 bis della direttiva 90/684, introdotto dalla direttiva 92/68/CEE  (5) , riguarda specificamente gli aiuti concessi ai cantieri navali operanti nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca. Il n. 2, lett. c), di tale articolo prevede che gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei cantieri operanti, al 1° luglio 1990, nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca, possono, fino al 31 dicembre 1993, essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione, tuttavia, che la Repubblica federale di Germania accetti di effettuare, prima del 31 dicembre 1995, un’effettiva ed irreversibile riduzione pari al 40% netto della capacità esistente al 1° luglio 1990, che era di 545 000 tlc.

    7.        A tal riguardo, i «considerando» della direttiva 92/68 così recitano:

    «(...) il settore della costruzione navale svolge un ruolo importante nello sviluppo strutturale della regione costiera dei territori dell’ex Repubblica democratica tedesca;

    (...) il settore della costruzione navale esistente in questi territori al momento della loro incorporazione nella Comunità, per divenire concorrenziale, necessita di una ristrutturazione urgente e vasta (...);

    (...) d’altro lato, per tutelare la concorrenza, il settore della costruzione navale dei territori in questione deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che, su scala mondiale, continuano ad impedire un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per il settore della costruzione navale;

    (...)».

    II – Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

    8.        Dalla sentenza impugnata  (6) emerge che, nel 1992, la Treuhandanstalt, vale a dire l’ente incaricato di ristrutturare le imprese dell’ex Repubblica democratica tedesca, aveva venduto il cantiere navale della Germania orientale Warnow Werft al gruppo industriale norvegese Kvaerner. Nel contratto di vendita, notificato dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, l’acquirente si impegnava fino al 31 dicembre 2005 a non superare, relativamente al suddetto cantiere, una capacità di costruzione navale di 85 000 tlc l’anno. Tale capacità era quella che era stata attribuita al KWW dalla Repubblica federale di Germania in esecuzione dell’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684, come modificata dalla direttiva 92/68  (7) .

    9.        Con cinque decisioni notificate alla Repubblica federale di Germania tra il 1993 e il 1995  (8) , la Commissione approvava, in conformità alla direttiva 90/684, gli aiuti previsti dalla Repubblica federale di Germania a favore del cantiere navale in questione, per un importo totale di DEM 1 246,9 milioni, purché venisse rispettato il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno.

    10.      Nel 1997 la produzione effettiva del KWW era di 93 682 tlc. Nel 1998 essa raggiungeva 122 414 tlc.

    11.      Ritenendo che, per il 1998, il KWW avesse superato il limite di capacità di 85 000 tlc, la Commissione emanava la decisione 1999/675. In tale decisione, essa indicava che gli aiuti per un importo di 41,5 milioni di euro (ossia 83 milioni di DEM), concessi dalla Repubblica federale tedesca al KWW, erano incompatibili con il mercato comune e richiedeva allo Stato medesimo di prendere tutti i provvedimenti necessari per esigere la restituzione di tali aiuti dal loro beneficiario  (9) .

    12.      Ritenendo che, per il 1997, il KWW avesse parimenti superato il limite di capacità di 85 000 tlc, la Commissione adottava la decisione 2000/336, citata supra. In tale decisione, essa indicava che gli aiuti per un importo di 6,3 milioni di euro (pari a 12,6 milioni di DEM), concessi dalla Repubblica federale di Germania al KWW, erano incompatibili con il mercato comune e richiedeva allo Stato medesimo di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare tali aiuti dal loro beneficiario.

    13.      Infine, il 29 marzo 2000 la Commissione emanava la decisione 2000/416/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Wrft GmbH (1999) e che modifica la decisione 1999/675  (10) . In tale decisione, rilevava che «[n]el 1999, il cantiere Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) si è attenuto al limite di capacità, il cui rispetto ai sensi della decisione sull’aiuto di Stato n. N 325/99, comunicata con lettera del 5 agosto 1999, costituisce la condizione per la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune»  (11) . La Commissione riduceva dunque l’importo degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione 1999/675, portando tale importo a 41,1 milioni di euro (pari a 82,2 milioni di DEM).

    14.      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, in data 11 ottobre 1999 e 18 maggio 2000, il KWW proponeva due ricorsi volti ad ottenere l’annullamento delle decisioni di recupero.

    III – La sentenza impugnata

    15.      A sostegno dei propri ricorsi, il KWW deduceva otto motivi, due dei quali relativi all’esistenza di errori nell’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE nonché della direttiva 90/684.

    16.      Il KWW sosteneva che la nozione di «limite di capacità» usata nelle decisioni di autorizzazione non imponesse un limite di produzione effettiva, ma semplicemente l’osservanza di varie restrizioni tecniche relative agli impianti di produzione. Ritenendo, quindi, che tale nozione dovesse interpretarsi nel senso che la sua produzione non potesse superare il limite di 85 000 tlc l’anno fissato nelle decisioni di autorizzazione, il KWW considerava le decisioni controverse inficiate da errori di fatto e di diritto.

    17.      Il Tribunale accoglieva tali motivi sulla base del seguente ragionamento:

    «91
    È utile ricordare, in via preliminare, che la direttiva 90/684, come modificata dalla direttiva 92/68, non contiene alcuna definizione della nozione di “capacità” e che, di conseguenza, la Commissione dispone di un certo margine discrezionale nell’interpretazione di tale nozione (...). Cionondimeno, occorre anche rilevare di primo acchito che la ricorrente, piuttosto che contestare l’interpretazione fatta dalla Commissione nell’ambito del suo margine di discrezionalità, addebita principalmente alla Commissione di non aver tenuto conto, nelle decisioni impugnate, della nozione di “capacità” da essa in precedenza imposta nelle decisioni di autorizzazione (...).

    92
    Di conseguenza, all’atto della verifica, nel caso di specie, dell’insussistenza di un errore manifesto di valutazione nelle decisioni impugnate, il Tribunale deve tener conto del principio secondo cui le istituzioni comunitarie devono rispettare l’intangibilità degli atti che hanno emanato, al fine di garantire la certezza del diritto dei soggetti giuridici lesi da tali atti (...). Non può infatti ammettersi che la Commissione infligga la sanzione della restituzione di aiuti a detrimento di un beneficiario che ha osservato le condizioni degli aiuti imposte dalla Commissione nelle decisioni di approvazione.

    93
    Occorre, quindi, anzitutto, esaminare il contesto normativo nel quale rientrano le decisioni di autorizzazione, e successivamente analizzare tali decisioni di autorizzazione al fine di accertare se la Commissione non abbia applicato nelle decisioni impugnate un’interpretazione della condizione di limite di capacità diversa e più restrittiva di quella seguita nelle decisioni di approvazione.

    94
    Per quanto riguarda, anzitutto, il contesto normativo nel quale rientrano le decisioni di approvazione, occorre rilevare che lo scopo della riduzione della capacità definita dall’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684 (“il governo tedesco accett[a] di effettuare (...) un’effettiva e irreversibile riduzione della capacità pari al 40% netto della capacità che esisteva il 1° luglio 1990, che era di 545 000 [tlc]”), in cui rientra il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno imposto alla ricorrente (...), è quello di ripristinare una situazione di mercato normale nel settore della costruzione navale e la competitività dei cantieri della ex Repubblica democratica tedesca, riducendo le eccedenze di capacità.

    95
    Infatti, ai fini di motivare l’inserzione del nuovo art. 10 bis nella direttiva 90/684, il Consiglio ha rilevato, nel terzo ‘considerando’ della direttiva 92/68, che, “per tutelare la concorrenza, il settore della costruzione navale dei territori [dell’ex Repubblica democratica tedesca] deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che, su scala mondiale, continuano ad impedire un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per il settore della costruzione navale”.

    96
    Il testo della direttiva 90/684 evidenzia altresì lo scopo consistente nell’eliminare la sovraccapacità strutturale dei cantieri nella Comunità europea al fine di renderli più efficaci e competitivi. Tale scopo è desumibile, in particolare, dall’art. 6 della stessa direttiva 90/684 (...), nonché dal terzo, dal sesto, dall’ottavo e dal nono ‘considerando’ di questa. Secondo il terzo ‘considerando’, “nonostante gli importanti miglioramenti intervenuti nel mercato mondiale della costruzione navale a partire dal 1989, non è stato ancora raggiunto un equilibrio soddisfacente tra domanda e offerta e (...) gli aumenti registrati nei prezzi sono ancora insufficienti, globalmente, per ristabilire normali condizioni di mercato nel settore (...)”. Secondo il sesto ‘considerando’ “[un accordo tra le più importanti nazioni del mondo dedite alla cantieristica] deve garantire una leale concorrenza tra cantieri a livello internazionale grazie all’eliminazione equilibrata ed equa di tutti gli ostacoli esistenti nei confronti delle normali condizioni di concorrenza (...)”. Secondo l’ottavo ‘considerando’, “per la Comunità è indispensabile un’industria della costruzione navale competitiva (...)”. Infine, secondo il nono ‘considerando’, dovrebbe essere proseguita “una politica di aiuti rigorosa e selettiva per sostenere l’attuale tendenza a produrre navi tecnologicamente avanzate e per garantire condizioni imparziali e uniformi di concorrenza all’interno della Comunità”.

    97
    Si deve constatare, poi, che la riduzione di eccedenze di capacità, con l’istituzione di un limite di capacità, viene sostanzialmente assicurata con la fissazione di limitazioni tecniche, chiamate comunemente “strozzature tecniche”. Ciò risulta chiaramente dalle decisioni di approvazione (v. punto 5, supra).

    98
    Anzitutto, nella lettera 3 marzo 1993, che contiene la prima decisione di approvazione, la Commissione ha sostenuto che, “[b]enché la perizia indipendente disposta dalla Commissione abbia mostrato che la capacità [del cantiere navale Warnow Werft] in materia di costruzione non supererà affatto 85 000 tlc – ossia la quota parte concessa al cantiere navale dal governo tedesco su 327 000 tlc in totale concessi ai cantieri navali della Germania orientale – una sorveglianza nel corso del programma d’investimento sembra indicata al fine di garantire che le capacità saranno effettivamente ridotte. Tale riduzione è subordinata a che gli investimenti siano realizzati secondo i piani e progetti sottoposti alla società di consulenza. La Kvaerner ha confermato che il cantiere navale dovrebbe essere modificato con le seguenti restrizioni:

    Il nuovo capannone di taglio dell’acciaio non sarà modificato, con riserva di una nuova macchina di preparazione dei bordi (mechanical edge preparation machine, del tipo fresatrice).

    Il numero di posti sulla catena di montaggio degli elementi piatti di grandi dimensioni e sulla catena di montaggio per i doppifondi deve – in conformità ai progetti contenuti nella relazione della società di consulenza EECI:0001A – essere fissato in otto e, rispettivamente, sei.

    Tali catene di montaggio possono essere allungate solo se la superficie corrispondente è detratta dal capannone per le grandi unità di 600 tonnellate (superunitshop). L’inverso può anche essere vero: in altre parole, in caso di riduzione delle capacità della catena di montaggio per gli elementi piatti di grande dimensione o per i doppifondi, e quindi della superficie che essa occupa, la superficie del capannone per le grandi unità potrebbe essere ingrandita nelle stesse proporzioni.

    I posti sulla catena di montaggio degli elementi profilati (curved panel line, sezioni profilate) devono essere limitati al numero di sei, come indicato nei progetti della relazione EECI:0001A della società di consulenza.

    Il numero dei posti sulla catena di montaggio per elementi piatti di piccola dimensione (small panel line) deve essere fissato in tre al massimo, come indicato nella relazione EECI:0001A della società di consulenza.

    Una sola gru di una capacità di 600 tonnellate potrà essere eretta al disopra del dock. Le gru di binario (previste in numero di due) sono del tipo jib con una capacità di sollevamento di 50 tonnellate”.

    99
    Da tale testo risulta che la finalità che esso persegue, e cioè la effettiva riduzione delle capacità, dovrebbe essenzialmente realizzarsi mediante l’osservanza di varie limitazioni tecniche vertenti su impianti di produzione del cantiere.

    100
    La lettera della Commissione 17 gennaio 1994, che contiene la seconda decisione di approvazione, va nello stesso senso. La Commissione vi espone che “il limite di capacità dipende dagli investimenti effettuati in conformità ai piani e ai progetti, sottoposti al consulente, in particolare per quanto riguarda il non superamento della produzione massima di acciaio di 73 000 tlc, nonché in conformità alle limitazioni previste nella relazione del consulente”. Il fatto che il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno si basava su un complesso di precise limitazioni tecniche è suffragato inoltre dalla spiegazione, nella medesima lettera, secondo la quale “in caso di inosservanza dei limiti di capacità, la Commissione sarà costretta ad esigere il rimborso della totalità dell’aiuto” e in particolare dall’impiego del plurale (“limiti delle capacità”) nella stessa frase.

    101
    In tale contesto occorre aggiungere che, se la Commissione avesse effettivamente voluto imporre alla ricorrente, al momento dell’autorizzazione degli aiuti, un limite annuo alla produzione effettiva, le sarebbe stato sufficiente formularlo in termini di “limite di produzione” o precisare che il limite di capacità rinviava, nel caso di specie, alla produzione massima in condizioni ottimali. In mancanza di siffatte precisazioni, non può essere addebitato alla ricorrente di aver disatteso il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno, dato che è pacifico tra le parti che essa ha osservato, in tutto il periodo esaminato, tutte le limitazioni tecniche.

    102
    Ora, una precisazione del tipo di cui sopra non compare nelle decisioni di approvazione. In particolare, l’interpretazione del limite di capacità espresso in termini di tlc l’anno come un limite all’effettiva produzione non può essere desunta dalle frasi seguenti, che figurano nelle lettere del 20 febbraio, del 18 ottobre e, rispettivamente, dell’11 dicembre 1995 (terza, quarta e, rispettivamente, quinta decisione di approvazione): “Inoltre, la prima relazione di sorveglianza della produzione trasmessa alla Commissione mostra che si deve anche controllare l’osservanza dei limiti di capacità all’atto della pianificazione della produzione e della produzione medesima (...)”; “Alla luce delle due relazioni di controllo di produzione trasmesse alla Commissione fino a questo momento, una sorveglianza resta manifestamente necessaria per garantire l’osservanza della capacità massima autorizzata nell’ambito della produzione progettata come [della] produzione effettiva (...)”; “Secondo le relazioni di controllo di produzione trasmesse alla Commissione fino a questo momento, una sorveglianza resta necessaria al fine di garantire l’osservanza della capacità massima nell’ambito della produzione effettiva come della produzione progettata”. Tali frasi stanno a significare soltanto che la ricorrente, nelle fasi della pianificazione e dell’effettiva produzione, deve osservare le limitazioni tecniche di capacità. Nel caso, ad esempio, in cui la ricorrente ricevesse due ordini che la indurrebbero a produrre oltre 85 000 tlc in un solo anno, essa potrebbe accettare ed eseguire detti ordini entro tale anno, qualora ciò le sia possibile osservando tutte le limitazioni tecniche di capacità imposte (come quelle elencate sopra, nel punto 98, relative in particolare al numero di posti ammessi sulla catena di montaggio degli elementi profilati e alla presenza di una sola gru di una capacità di 600 tonnellate al disopra del dock).

    103
    Peraltro, nelle stesse lettere, talune frasi indicano chiaramente che l’osservanza del limite di capacità di 85 000 tlc l’anno viene equiparata all’osservanza delle limitazioni tecniche agli impianti. Così, nella lettera 20 febbraio 1995 (terza decisione di approvazione), la Commissione spiega che “nel proseguimento del piano di investimento, sembra indicato sorvegliare l’osservanza della limitazione di capacità applicabile alla costruzione navale. Tale osservanza viene garantita solo se il piano di investimento sottoposto alla società di consulenza venga scrupolosamente osservato; ciò vale in particolare per quanto riguarda la produzione massima ammissibile di 73 000 tonnellate di acciaio, l’impianto di montaggio in doppia cocca e i due impianti di fabbricazione di elementi piatti. Il governo tedesco ha garantito che il cantiere navale avrebbe osservato il limite di capacità”. Nelle lettere 18 ottobre e 11 dicembre 1995 (quarta e, rispettivamente, quinta decisione di approvazione), la Commissione osserva, in termini quasi identici, che l’impianto di montaggio a doppia cocca e l’impianto di fabbricazione di elementi piatti di grandi dimensioni limitano la capacità di trasformazione dell’acciaio del cantiere navale e restringono per ciò stesso la capacità di produzione di tale cantiere a 85 000 tlc l’anno. La Commissione aggiunge in queste due lettere che, per la durata di tale limitazione di capacità, è indispensabile che non venga modificata la sistemazione del cantiere e che le attrezzature “opzionali” che non sono state ancora installate rispondano alle specificazioni che il cantiere ha sottoposto per parere al consulente tecnico.

    104
    Risulta quindi in modo coerente dalle direttive 90/684 e 92/68 e dalle decisioni di approvazione che, in conformità della prassi amministrativa della Commissione quale risulta da un’altra causa richiamata dalla ricorrente (sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata, punto 177), il limite di capacità fissato in tali decisioni di approvazione corrispondeva alla produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili. La ricorrente doveva quindi, al momento dell’accettazione e dell’esecuzione degli ordinativi di costruzione di navi, rispettare le limitazioni tecniche ai suoi impianti, limitazioni che erano state calcolate e definite in modo che, in buone condizioni normali, essa avrebbe prodotto non più di 85 000 tlc l’anno. Le decisioni di approvazione non vietavano tuttavia alla ricorrente di produrre, in condizioni eccezionalmente buone, come quelle che possono risultare dalla ricezione di ordinativi suscettibili di un’esecuzione più rapida di quella abituale, oltre 85 000 tlc l’anno, ma si limitavano ad imporre l’osservanza delle limitazioni tecniche menzionate in particolare nelle decisioni di approvazione, come quelle secondo le quali i posti sulla catena di montaggio degli elementi profilati devono essere limitati al numero di sei e i posti sulla catena di montaggio per gli elementi piatti di piccola taglia devono essere limitati a tre.

    105
    È stato peraltro già rilevato dalla Corte e dal Tribunale che, anche se la capacità di costruzione – nel caso di specie 85 000 tlc l’anno – costituisce per sua natura una capacità ai fini di produrre, tale nozione non è di per sé identica alla nozione di “produzione effettiva” (sentenza Alpha Steel/Commissione, citata, punto 22; sentenza della Corte 11 marzo 1983, cause riunite 311/81 e 30/82, Klöckner-Werke/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 23, e sentenza del Tribunale 12 maggio 1999, cause riunite da T-164/94 a T-167/96, T-122/97 e T/130/97, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II-1477, punto 138) o alla nozione di “produzione massima in condizioni ottimali” (sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata, punto 174).

    106
    Da tale giurisprudenza risulta che un limite di capacità, come risulta nel caso di specie dal testo delle decisioni di approvazione, può vertere sulla “produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili”, e non esprimere una produzione effettiva massima che non può essere superata nemmeno in caso di condizioni eccezionalmente buone. In proposito, l’argomento della Commissione secondo il quale il limite di capacità imposto alla ricorrente, anche se verte sulla “produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili” indica cionondimeno l’effettiva produzione massima che non può in nessun caso essere superata (v. punto 87, supra), non è convincente. Infatti, pur se il limite di capacità rispecchia la produzione realizzabile in buone condizioni normali, ciò implica di per sé che la cifra indicata da tale limite può essere superata in periodi di condizioni ottimali. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, tale conclusione non è incompatibile con lo scopo della direttiva 90/684. Infatti, tale scopo, e cioè la riduzione di eccedenze di capacità, viene raggiunto con la limitazione della capacità della ricorrente a livello degli impianti di questa, limitazione che garantisce che, in condizioni normali, non saranno superati 85 000 tlc l’anno.

    107
    Occorre aggiungere, infine, che diversi documenti prodotti dalla ricorrente attestano che il limite della capacità ad essa imposta verte sulla produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili.

    108
    Così, nel verbale della riunione tenutasi il 1° giugno 1993 sulla privatizzazione dei cantieri nell’ex Repubblica democratica tedesca, è stato dichiarato quanto segue:

    The Danish, Italian and UK delegates were expressing their worry that the actual production would exceed the assigned capacity after the investments would be implemented. The Commission was confident that future production would not exceed the agreed capacity limits because of the technical bottlenecks in the investment plans, because of the present and future monitoring of the investment plans together with the contractual capacity limits in the privatisation contracts, because of the German Government’s undertaking to respect the limits and because all aid payments are conditional on respect of the capacity limits” (“[i] delegati danesi, italiani e britannici esprimevano la loro preoccupazione che la produzione effettiva non superasse la capacità assegnata una volta realizzati gli investimenti. Richiamando le strozzature tecniche nei piani di investimenti, il controllo presente e futuro dei suddetti piani unito alla limitazione delle capacità nei contratti di privatizzazione nonché l’impegno assunto dal governo tedesco di osservare tali limiti e il fatto che qualsiasi versamento di aiuto è subordinato alla suddetta osservanza, la Commissione si dichiarava convinta che la futura produzione non avrebbe superato i limiti di capacità convenuti”).

    Si deve rilevare che tale discussione tra le delegazioni danese, italiana e britannica da un parte, e la Commissione dall’altra, non avrebbe senso se il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno dovesse essere inteso come un limite assoluto della produzione effettiva. Infatti, in un caso del genere sarebbe bastato alla Commissione spiegare che il limite di 85 000 tlc l’anno costituiva un limite di produzione effettivo e che era quindi semplicemente vietato alla ricorrente di produrre oltre tale limite. La posizione adottata dalla Commissione in tale riunione indica, invece, che l’affidamento di questa in una futura produzione inferiore o pari a 85 000 tlc l’anno si basava solo sul calcolo secondo il quale le limitazioni tecniche agli impianti della ricorrente avrebbero normalmente dovuto impedirle di produrre più di tale tonnellaggio all’anno.

    109
    Analogamente, nella relazione della Commissione relativa alla sorveglianza della privatizzazione dei cantieri nella ex Repubblica democratica tedesca, che è allegata alla lettera 6 maggio 1993 indirizzata alla rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania, si dichiara che, per la Commissione, la limitazione di capacità era costituita dall’insieme delle limitazioni tecniche imposte “(...) le rilevanti restrizioni tecniche che i piani di investimento implicano garantiscono i limiti di capacità fissati per ciascun cantiere navale, sebbene sembri necessario mantenere una sorveglianza specifica all’atto della realizzazione degli investimenti. Le principali strozzature tecniche e condizioni garantiscono la limitazione di capacità (...)”.

    110
    Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente ha debitamente dimostrato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione equiparando, nelle decisioni impugnate e contrariamente a quanto aveva fatto nelle decisioni di approvazione, la nozione di limite di capacità ad un limite di produzione effettiva. Dato che la Commissione ha basato le decisioni impugnate sulla sola circostanza che la produzione effettiva della ricorrente, nel 1997 indi nel 1998, è stata superiore a 85 000 tlc (...), i dispositivi delle suddette decisioni sono, nella loro integralità, inficiati dall’errore di valutazione sopra accertato.

    111
    In proposito, occorre rilevare che il semplice fatto che la produzione effettiva abbia superato 85 000 tlc l’anno costituisce l’unico fondamento delle decisioni impugnate. La Commissione non ha esaminato, né sostenuto che i superamenti negli anni di cui trattasi risultino dalla mancata osservanza delle condizioni limitative imposte dalle decisioni di approvazione».

    18.      Il Tribunale annullava pertanto le decisioni controverse, senza esaminare gli altri motivi di ricorso invocati dal KWW  (12) .

    IV – Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

    19.      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2002, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Essa chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 61 dello statuto della Corte di giustizia.

    20.      A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce tre motivi:

    la violazione dell’art. 10 bis, n. 2, lett c), della direttiva 90/684;

    la violazione delle decisioni di autorizzazione, e

    un errore di diritto nella valutazione della giurisprudenza e dei documenti richiamati ai punti 105-109 della sentenza impugnata.

    21.      A mio avviso, il primo ed il terzo motivo devono venire rigettati per ragioni identiche; essi verranno pertanto analizzati congiuntamente (v. in prosieguo, sub A) prima di procedere all’analisi del secondo motivo di annullamento (v. in prosieguo, sub B).

    A – Il primo ed il terzo motivo

    22.      Con il primo motivo  (13) , la Commissione rimprovera al Tribunale di non aver correttamente definito il contesto di diritto delle decisioni di autorizzazione. A suo avviso, il Tribunale avrebbe interpretato la nozione di «limite di capacità» esclusivamente con riguardo ad uno dei due obiettivi perseguiti dalla direttiva 90/684, vale a dire la riduzione delle eccedenze di capacità nel settore della costruzione navale. La Commissione sottolinea che la direttiva 90/684 perseguirebbe peraltro un diverso obiettivo, costituito dalla compensazione delle distorsioni della concorrenza provocate dalla concessione di aiuti ai cantieri navali della Germania dell’est.

    23.      Orbene, a differenza del primo obiettivo, il secondo potrebbe essere conseguito solo limitando la produzione reale dei cantieri navali. Pertanto, se il Tribunale avesse correttamente individuato gli obiettivi della direttiva 90/684, ne avrebbe dedotto che il limite di capacità non verteva solo sulle installazioni tecniche dei cantieri navali, bensì parimenti sulla produzione effettiva di tali cantieri.

    24.      Con il terzo motivo di ricorso, la Commissione sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un duplice errore di diritto  (14) . Da un canto, avrebbe compiuto una lettura erronea della giurisprudenza richiamata al punto 105 della sentenza impugnata, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel punto 106, tale giurisprudenza non consentirebbe di confermare che il limite di capacità riguarderebbe unicamente le installazioni tecniche dei cantieri navali. D’altro canto, gli atti di causa menzionati nei punti 107-109 della sentenza impugnata sarebbero isolati dal loro contesto e non consentirebbero neppur essi di confermare l’interpretazione controversa.

    25.      Come già osservato, ritengo che tali due motivi debbano essere respinti.

    26.      Infatti, secondo una costante giurisprudenza  (15) , la Corte rigetta ictu oculi le censure nei confronti di elementi della motivazione sviluppati dal Tribunale in subordine ovvero ad abundantiam. La Corte ritiene che, considerato che il dispositivo della sentenza del Tribunale si fonda su una diversa motivazione, sviluppata in via principale, da tali censure non può conseguire l’annullamento della decisione impugnata; esse sono pertanto inoperanti.

    27.      Orbene, nella specie, ritengo che il primo ed il terzo motivo siano appunto diretti a contestare un elemento della motivazione reso ad abundantiam rispetto a quello esposto nei punti 97-104 della sentenza impugnata.

    28.      Dalla sentenza impugnata emerge infatti che, per accogliere la tesi sostenuta dal KWW, il Tribunale ha sviluppato tre ordini di considerazioni.

    29.      Il primo ordine di considerazioni verte sul contesto normativo nel quale si collocano le decisioni di autorizzazione. Nei punti 94-96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’obiettivo dell’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684 era la riduzione delle eccedenze di capacità nel settore della costruzione navale.

    30.      Il secondo ordine di considerazioni verte sul contenuto delle decisioni di autorizzazione. Nei punti 97-104 della decisione impugnata, il Tribunale ha rilevato che la nozione di «limite di capacità» riportata nelle decisioni di autorizzazione riguardava «la produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili»  (16) , e non una produzione effettiva massima.

    31.      Infine, il terzo ordine di considerazioni attiene alla giurisprudenza e a taluni atti di causa. Nei punti 105 e 106 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato su talune sentenze della Corte e sulla propria stessa giurisprudenza per confermare «che un limite di capacità (...) può vertere sulla “produzione realizzabile in buone condizioni normali”»  (17) . Parimenti, nei punti 107‑109 della decisione impugnata, il Tribunale ha ritenuto che diversi documenti prodotti dal KWW «attestano che il limite della capacità (...) verte sulla produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili»  (18) .

    32.      Tuttavia, tra i detti elementi, solo il secondo ordine di considerazioni costituisce la motivazione in via principale della sentenza impugnata.

    33.      Risulta infatti che, nel punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha «rileva[to] di primo acchito che la ricorrente, piuttosto che contestare l’interpretazione fatta dalla Commissione [della nozione di “capacità” come figura nella direttiva 90/684], (...) addebita principalmente alla Commissione di non aver tenuto conto, nelle decisioni impugnate, della nozione di “capacità” da essa in precedenza imposta nelle decisioni di autorizzazione». Il Tribunale ha dunque deciso di valutare la legittimità delle decisioni controverse tenendo conto del «principio secondo cui le istituzioni comunitarie devono rispettare l’intangibilità degli atti che hanno emanato»  (19) . Il motivo per cui il Tribunale ha pronunciato l’annullamento delle decisioni di recupero è peraltro che, a suo avviso, «la Commissione ha commesso un errore manifesto (...) equiparando, nelle decisioni impugnate e contrariamente a quanto aveva fatto nelle decisioni di approvazione, la nozione di “limite di capacità” ad un limite di produzione effettiva»  (20) .

    34.      Ne consegue che la motivazione principale della sentenza impugnata risiede nella circostanza che la Commissione si è basata, nelle decisioni di recupero, su una nozione di «limite di capacità» differente da quella che emerge dalle decisioni di autorizzazione. La motivazione relativa agli obiettivi della direttiva 90/684 (punti 94-96 della sentenza impugnata), nonché quella relativa alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (punti 105 e 106 della sentenza impugnata) e ai documenti prodotti dal KWW (punti 107-109 della sentenza impugnata) presentano pertanto un carattere di obiter dicta con riguardo alla motivazione relativa alla nozione di «limite di capacità» accolta nella decisione di autorizzazione (punti 97-104 della sentenza impugnata).

    35.      Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo sono inoperanti.

    36.      Da tali motivi non può conseguire l’annullamento della sentenza impugnata poiché, anche ammesso che essi siano fondati (vale a dire che il Tribunale abbia effettivamente commesso un errore nella definizione degli obiettivi della direttiva 90/684 e nell’analisi della giurisprudenza e degli atti di causa), il dispositivo della sentenza (vale a dire, l’annullamento delle decisioni controverse) resterebbe comunque fondato sulla circostanza che, nelle decisioni di recupero, la Commissione ha applicato la nozione di «limite di capacità» in maniera diversa rispetto a quella risultante dalle decisioni di autorizzazione. Per poter ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, la Commissione deve, in ogni caso, dimostrare che la motivazione attinente al contenuto delle decisioni di autorizzazione (punti 97-104 della sentenza impugnata) è erronea, in altre parole, che la nozione di «limite di capacità» accolta nelle decisioni di autorizzazione mira ad una limitazione della produzione effettiva del KWW.

    37.      Conseguentemente, suggerisco alla Corte di rigettare il primo ed il terzo motivo di ricorso.

    B – Il secondo motivo

    38.      Il secondo motivo dedotto dalla Commissione si articola su due capi, che esaminerò congiuntamente.

    39.      Nel primo capo  (21) , la Commissione contesta al Tribunale di aver interpretato la nozione di «limite di capacità» esclusivamente sulla base del tenore letterale della prima e della seconda decisione di autorizzazione. La Commissione sottolinea che dalle cinque decisioni di autorizzazione, nel loro combinato disposto, risulterebbe che la nozione di «limite di capacità» verterebbe sia sulla limitazione delle installazioni tecniche sia sulla limitazione della produzione effettiva del KWW.

    40.      La Commissione riconosce che la prima e la seconda decisione di autorizzazione enumerano dettagliatamente le limitazioni tecniche alle installazioni e che, a differenza dalle altre tre decisioni di autorizzazione, non contengono indicazioni relative alla produzione.

    41.      Tuttavia, gli sforzi volti a far rispettare il limite di capacità mediante la fissazione di talune strozzature tecniche non implicherebbero, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, che la Commissione si sia limitata a interpretare il limite di capacità nel senso di una limitazione della capacità tecnica delle installazioni.

    42.      Infatti, a differenza di altri settori, non esisterebbe, in quello della costruzione navale, una «strozzatura tecnica di carattere individuale» che permetta di regolare la produzione con una mera riduzione della capacità. Proprio per questa ragione nelle decisioni di autorizzazione si sarebbe dovuta disporre, oltre alle limitazioni tecniche alle installazioni, una limitazione della produzione reale.

    43.      Quanto alla questione relativa al motivo per il quale la limitazione della produzione reale sia stata espressamente menzionata solo nella terza, quarta e quinta decisione di autorizzazione, la Commissione opera una distinzione tra una fase, detta «di investimento», e una fase, detta «di produzione». La prima e la seconda decisione di autorizzazione riguarderebbero esclusivamente la fase di investimento, vale a dire la fase di creazione e di estensione delle installazioni dei cantieri: durante tale fase, la determinazione ed il rispetto dei limiti tecnici rivestirebbero importanza prioritaria per la Commissione. Per contro, le altre decisioni di autorizzazione, adottate nel 1995, riguarderebbero essenzialmente la fase di produzione iniziata il 1° gennaio 1996. Sarebbe pertanto logico che tali decisioni pongano in primo piano la limitazione e la sorveglianza della produzione reale.

    44.      Con il secondo capo del motivo  (22) , la Commissione ricorda che la terza, quarta e quinta decisione di autorizzazione contenevano, tutte, una clausola di sorveglianza a termini della quale, nonostante le limitazioni tecniche fissate dal KWW, un controllo restava necessario «per garantire l’osservanza della capacità massima autorizzata nell’ambito della produzione progettata come [della] produzione effettiva»  (23) . La Commissione contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del tenore letterale di tale clausola, interpretandola nel senso che le limitazioni tecniche dovessero parimenti venire osservate nella fase di produzione (punto 102 della sentenza impugnata). Essa sostiene che tale interpretazione renderebbe completamente priva di senso la sorveglianza sulla produzione disposta dalle decisioni di autorizzazione.

    45.      Al pari della Commissione, ritengo che il Tribunale sia effettivamente incorso in una lettura erronea delle decisioni di autorizzazione.

    46.     È pur vero, come affermato dal Tribunale nei punti 97-100 e 103 della sentenza impugnata, che le decisioni di autorizzazione contengono un gran numero di indicazioni relative alle limitazioni tecniche delle installazioni del KWW.

    47.      La prima decisione di autorizzazione prevede infatti:

    «Benché la perizia indipendente disposta dalla Commissione abbia mostrato che la capacità [del KWW] in materia di costruzione non supererà affatto 85 000 tlc –ossia la quota parte concessa al cantiere navale dal governo tedesco (...) –, una sorveglianza nel corso del programma d’investimento sembra indicata al fine di garantire che le capacità saranno effettivamente ridotte. Tale riduzione è subordinata a che gli investimenti siano realizzati secondo i piani e progetti sottoposti alla società di consulenza. La Kvaerner ha confermato che il cantiere navale dovrebbe essere modificato con le seguenti restrizioni [relative al] nuovo capannone di taglio dell’acciaio (...), [al] numero di posti sulla catena di montaggio degli elementi piatti di grandi dimensioni e sulla catena di montaggio per i doppifondi (...), [alle] catene di montaggio [propriamente dette] (...), [ai] posti sulla catena di montaggio degli elementi profilati (...), [al] numero dei posti sulla catena di montaggio per elementi piatti di piccola dimensione (...) [nonché alla] gru [che] potrà essere eretta al disopra del dock [ed alle] gru di binario (...)».

    48.      Del pari, la seconda decisione di autorizzazione prevede:

    «Benché la relazione di controllo affidata dalla Commissione a un consulente indipendente abbia accertato che la capacità di costruzione [del KWW] non avrebbe, senza dubbio, superato 85 000 tlc che il governo tedesco ha concesso come quota parte al detto cantiere navale (...), resta necessario proseguire la sorveglianza all’atto della ripartizione e dell’attuazione del programma di investimento, al fine di garantire il rispetto della riduzione delle capacità di costruzione navale. Il limite delle capacità dipende dagli investimenti realizzati conformemente ai piani e progetti sottoposti al consulente, in particolare, per quanto riguarda il non superamento della produzione massima di acciaio di 73 000 tlc, nonché in conformità alle limitazioni previste nella relazione del consulente. Il governo tedesco assumeva l’impegno di far rispettare tali requisiti da parte del cantiere navale».

    49.      Indicazioni simili sono parimenti contenute nella terza, quarta e quinta decisione di autorizzazione.

    50.      In tutte le dette decisioni, la Commissione afferma che la capacità di costruzione del KWW deve essere limitata a 85 000 tbc l’anno e che tale limitazione deve essere effettiva. Questo implica, per la Commissione, che gli investimenti effettuati nell’ambito della ristrutturazione del cantiere siano realizzati conformemente ai piani sottoposti alla società di consulenza designata dalla Commissione. Si può pertanto presumere che i piani sottoposti alla detta società contenessero già tutte le disposizioni tecniche alle quali il KWW si doveva attenere.

    51.      Ne consegue che il versamento degli aiuti controversi era incontestabilmente subordinato all’attuazione di una serie di restrizioni tecniche da parte del KWW, come affermato dal Tribunale nei punti 97-100 e 103 della sentenza impugnata.

    52.      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nei punti 101 e 102 della sentenza impugnata, la condizione relativa al limite tecnico delle installazioni non costituisce la sola condizione che consegue dalle decisioni di autorizzazione. Infatti, le altre tre decisioni di autorizzazione contengono più elementi che indicano che il limite di capacità verteva, del pari, sulla produzione effettiva del KWW.

    53.      La terza decisione di autorizzazione prevede infatti:

    «Secondo la relazione di sorveglianza tecnica indipendente realizzata su domanda della Commissione, la capacità di costruzione navale del [KWW] non supererà 85 000 tlc (...). Tuttavia, nel proseguimento del piano di investimento, sembra indicato sorvegliare l’osservanza della limitazione di capacità applicabile alla costruzione navale. Tale osservanza viene garantita solo se il piano di investimento sottoposto alla società di consulenza venga scrupolosamente osservato; ciò vale in particolare per quanto riguarda la produzione massima ammissibile di 73 000 tonnellate di acciaio, l’impianto di montaggio in doppia cocca e i due impianti di fabbricazione di elementi piatti. Il governo tedesco ha garantito che il cantiere navale avrebbe osservato il limite di capacità.

    (...)

    Inoltre, la prima relazione di sorveglianza della produzione trasmessa alla Commissione mostra che si deve anche controllare l’osservanza dei limiti di capacità all’atto della pianificazione della produzione e della produzione medesima.

    (...)».

    54.      A mio avviso, tale decisione contiene due serie di elementi. Al suo punto 1, la Commissione ricorda anzitutto che, per garantire il rispetto del limite di capacità, i lavori devono essere conformi al piano di investimento e, in particolare, alle disposizioni tecniche contenute nel medesimo. A tal riguardo, la Commissione conferma che continuerà ad esercitare la propria sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori, in modo da verificare l’attuazione corretta ed effettiva delle strozzature tecniche.

    55.      Tuttavia, dopo tale richiamo, la Commissione aggiunge, al punto 2, che «inoltre, la prima relazione di sorveglianza della produzione trasmessa alla Commissione mostra che si deve anche controllare l’osservanza dei limiti di capacità all’atto della pianificazione della produzione e della produzione medesima»  (24) .

    56.      I termini «inoltre» e «anche» indicano che la Commissione ha inteso istituire (o confermare) una sorveglianza supplementare rispetto a quella relativa all’esecuzione dei lavori e all’attuazione delle strozzature tecniche. Stando al tenore letterale della clausola controversa, oggetto di tale ulteriore sorveglianza sarebbe la produzione del KWW. D’altronde, la circostanza che tale clausola sia stata espressamente inserita (o confermata) successivamente alla trasmissione della «prima relazione di sorveglianza della produzione» del KWW conferma che la sorveglianza della Commissione non sarebbe più stata effettuata sui lavori di costruzione, bensì sulla produzione stessa. La Commissione pertanto ha voluto assoggettare la produzione del KWW ad un controllo regolare, il che implica che, a suo avviso, le quantità prodotte dal KWW avrebbero potuto comportare problemi con riguardo al limite di capacità.

    57.      Tale elemento trova conferma nelle altre due decisioni di autorizzazione. Infatti la quarta decisione di autorizzazione prevede:

    «Nel mese di agosto del 1995, il consulente tecnico indipendente designato dalla Commissione per garantire la sorveglianza effettuava una nuova missione di controllo dello stato di avanzamento dei lavori nel cantiere navale, per verificare se i lavori di costruzione effettuati corrispondessero al piano di investimento concordato e per raccogliere altre informazioni tecniche. Egli concludeva che i lavori (...) erano ormai ampiamente conclusi e conformi al piano di investimento. A suo parere, il settore del montaggio in doppia cocca e l’impianto di fabbricazione di elementi piatti di grande dimensione limiterebbero la capacità di trasformazione dell’acciaio del cantiere navale e ridurrebbero per ciò stesso la capacità di produzione del detto cantiere a 85 000 tlc l’anno. Per la durata di tale limite di capacità, è indispensabile che non venga modificata la sistemazione del cantiere e che le attrezzature “opzionali” che non sono state ancora installate rispondano alle specificazioni che il cantiere ha sottoposto per parere al consulente tecnico. Alla luce delle due relazioni di controllo di produzione trasmesse alla Commissione fino a questo momento, una sorveglianza resta manifestamente necessaria per garantire l’osservanza della capacità massima autorizzata nell’ambito della produzione progettata come della produzione effettiva. Il governo tedesco ha garantito che il cantiere navale avrebbe osservato il limite di capacità» 25  –Il corsivo è mio..

    58.      La quinta decisione di autorizzazione contiene elementi identici, poiché dispone:

    «Nel mese di agosto del 1995, il consulente tecnico indipendente designato dalla Commissione per garantire la sorveglianza effettuava una nuova missione di controllo dello stato di avanzamento dei lavori nel cantiere navale, per verificare se i lavori di costruzione effettuati corrispondessero al piano di investimento concordato e per raccogliere altre informazioni tecniche. Egli concludeva, in sostanza, che i lavori erano ormai ampiamente conclusi e conformi al piano di investimento. A suo parere, l’impianto del montaggio in doppia cocca e l’impianto di fabbricazione di elementi piatti di grande dimensione limiterebbero la capacità di trasformazione dell’acciaio del cantiere, ciò che ridurrebbe la capacità di produzione del detto cantiere a 85 000 tlc l’anno. Per la durata di tale limite di capacità, è indispensabile che non venga modificata la sistemazione del cantiere (...). Alla luce delle relazioni di controllo di produzione trasmesse alla Commissione fino a questo momento, una sorveglianza resta necessaria per garantire l’osservanza della capacità massima autorizzata nell’ambito della produzione effettiva come della produzione progettata. Il governo tedesco ha garantito che il cantiere navale avrebbe osservato il limite di capacità» 26  –Il corsivo è mio..

    59.      Tali decisioni contengono, del pari, due ordini di elementi. In primo luogo, la Commissione afferma che il proprio consulente tecnico ha effettuato una missione di controllo per verificare la conformità dei lavori al piano di investimento. A tal riguardo, il consulente ha accertato che le installazioni del KWW rispettavano le restrizioni tecniche imposte, con conseguente limitazione della capacità di produzione a 85 000 tlc l’anno. Tuttavia, ciò premesso, la Commissione aggiunge, sulla base delle relazioni di controllo della produzione del KWW, che una sorveglianza «resta necessaria»al fine di garantire l’osservanza del limite di 85 000 tlc nell’ambito della produzione effettiva come della produzione progettata.

    60.      I termini «resta necessaria» confermano che la sorveglianza introdotta dalla Commissione non verteva solo sull’esecuzione dei lavori, bensì parimenti sulla produzione del KWW. Inoltre, il fatto che il mantenimento della sorveglianza sia stato deciso «alla luce» ovvero «secondo» relazioni di controllo della produzione del KWW conferma che, per la Commissione, le quantità prodotte dal KWW erano tali da porre un problema con riguardo al limite di capacità. Orbene, se le quantità prodotte dal KWW potevano porre un problema con riguardo al limite di capacità, ciò vuol dire, in modo del tutto coerente, che il limite di capacità era parimenti applicabile alla produzione effettiva del KWW.

    61.      Ciò premesso, mi sembra che la valutazione del Tribunale, secondo cui il limite di capacità avrebbe riguardato unicamente talune restrizioni tecniche alle installazioni del KWW (punti 101 e 102 della sentenza impugnata) sia incompatibile con il tenore letterale delle decisioni di autorizzazione. Tale interpretazione non mi sembra, inoltre, coerente con il sistema delle decisioni.

    62.      Come sottolineato dalla Commissione  (27) , l’analisi del Tribunale priva del suo significato la sorveglianza disposta nelle decisioni di autorizzazione. Infatti, se si ritiene che le decisioni di autorizzazione impongano unicamente una limitazione tecnica alle installazioni del KWW, non si comprende più per quale ragione la Commissione abbia disposto un controllo sulla produzione effettiva del cantiere. Infatti, per loro natura, le caratteristiche tecniche delle installazioni del KWW non possono variare in funzione della produzione (progettata ovvero effettiva) del cantiere. La sola ragione per cui le decisioni di autorizzazione istituiscono un controllo sulla produzione del KWW è dunque perché il limite di capacità di 85 000 tlc si applicava parimenti alla produzione effettiva del cantiere. L’interpretazione del Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata mi sembra pertanto difficilmente compatibile con la ratio della clausola di sorveglianza e con il sistema stesso delle decisioni di autorizzazione.

    63.      Inoltre, la tesi della Commissione mi sembra anche essere l’unica coerente con l’obiettivo delle decisioni di autorizzazione.

    64.      Infatti, appare pacifico che l’obiettivo del limite di capacità previsto dalle decisioni di autorizzazione è quello di limitare la produzione del KWW. Tale obiettivo risulta chiaramente dalla terza decisione di autorizzazione ove la Commissione constata che le restrizioni tecniche allestite dal KWW sono conformi al piano di investimento e «restringono per ciò stesso la capacità di produzione di tale cantiere a 85 000 tlc l’anno». Inoltre, tale obiettivo è conforme a quello della direttiva 92/68, che è finalizzata a permettere una ristrutturazione dei cantieri navali della Germania dell’est imponendo al tempo stesso a questi ultimi di «contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie [nel] settore della costruzione navale»  (28) . Il limite di capacità imposto dalle decisioni di autorizzazione ha pertanto chiaramente per scopo di limitare della produzione di navi e costruzioni navali da parte del KWW.

    65.      Orbene, l’interpretazione accolta dal Tribunale non consente di conseguire tale obiettivo. I fatti all’origine della controversia dimostrano, al contrario, che, malgrado le restrizioni tecniche imposte al KWW, tale cantiere ha prodotto fino al 44% in più del limite di capacità autorizzato. L’interpretazione secondo la quale le decisioni di autorizzazione imporrebbero solo una limitazione tecnica delle installazioni del KWW mi sembra pertanto parimenti in contrasto con l’obiettivo stesso del limite di capacità.

    66.      In conclusione, ritengo che il tenore letterale, il sistema e gli obiettivi delle decisioni di autorizzazione indichino che il limite di capacità di 85 000 tlc non riguarda solamente le restrizioni tecniche delle installazioni del KWW, bensì parimenti la produzione effettiva del cantiere medesimo.

    67.      Conseguentemente, accogliendo l’interpretazione controversa, il Tribunale ha effettuato una lettura erronea delle decisioni di autorizzazione. Propongo pertanto alla Corte di annullare la sentenza su tale punto.

    V – Rinvio della causa al Tribunale

    68.      L’art. 61, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia prevede che, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

    69.      Nella specie, ritengo che lo stato degli atti non consenta di statuire definitivamente sulla controversia.

    70.      Si deve infatti ricordare che, dinanzi al Tribunale, il KWW aveva presentato due distinte domande di annullamento  (29) . La prima domanda veniva formulata in via principale ed era diretta ad ottenere l’annullamento integrale delle decisioni di recupero. A tal riguardo, il KWW contestava le valutazioni della Commissione, secondo le quali esso non avrebbe rispettato il limite di capacità fissato nelle decisioni di autorizzazione.

    71.      Quanto alla seconda domanda, essa veniva formulata in subordine ed era diretta ad ottenere l’annullamento delle decisioni controverse solo con riguardo all’importo degli aiuti da recuperare. Il KWW sosteneva che, anche ammesso che non avesse rispettato il limite di capacità fissato nelle decisioni di autorizzazione, la Commissione avrebbe in ogni caso commesso un errore nel calcolo dell’importo degli aiuti da restituire, avendo calcolato tale importo sulla base degli aiuti autorizzati e non su quelli effettivamente concessi dalla Repubblica federale di Germania.

    72.      Orbene, è pacifico che, per quanto riguarda la seconda domanda, lo stato degli atti non consente di pronunciarsi  (30) . Infatti, nell’ambito di tale domanda, il KWW aveva dedotto varie prove dinanzi al Tribunale, al fine di dimostrare l’esistenza del preteso errore. Tuttavia il Tribunale, in considerazione della soluzione accolta con riguardo alla domanda principale, non si è pronunciato sulle prove dedotte dalla ricorrente.

    73.      Ciò premesso, ritengo che la Corte debba rinviare la causa al Tribunale. Spetterà a quest’ultimo valutare la necessità di disporre provvedimenti istruttori, nonché il valore da attribuire agli elementi di prova ammessi. Spetterà del pari al Tribunale decidere complessivamente delle spese, ivi comprese quelle relative al presente procedimento di impugnazione.

    VI – Conclusione

    74.      Alla luce dell’insieme di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di:

    1)
    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 febbraio 2002, cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft/Commissione;

    2)
    rinviare la causa al Tribunale di primo grado, e

    3)
    riservare le spese.


    1
    Lingua originale: il francese.


    2
    Decisioni della Commissione 8 luglio 1999, 99/675/CE, sull’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 274, pag. 23), e 15 febbraio 2000, 00/336/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 120, pag. 12) (in prosieguo indicate congiuntamente come «decisioni di recupero» ovvero «decisioni controverse»).


    3
    Sentenza 28 febbraio 2002, cause T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft/Commissione (Racc. pag. II‑1205; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


    4
    GU L 380, pag. 27.


    5
    Direttiva del Consiglio 20 luglio 1992, 92/68/CEE, che modifica la direttiva 90/684/CEE (GU L 219, pag. 54).


    6
    Punti 4-14.


    7
    In prosieguo: la «direttiva 90/684».


    8
    Si tratta delle lettere 3 marzo 1993, SG (93) D/3421, relativa all’aiuto di Stato n. N 692/D/91; 17 gennaio 1994, SG (94) D/567, relativa all’aiuto di Stato n. N 692/J/91; 20 febbraio 1995, SG (95) D/1818, relativa all’aiuto di Stato n. N 1/95; 18 ottobre 1995, SG (95) D/12821, relativa all’aiuto di Stato n. N 637/95, e 11 dicembre 1995, SG (95) D/15969, relativa all’aiuto di Stato n. N 797/95 (allegati K2 del ricorso nella causa T-134/00, in prosieguo, indicate congiuntamente, come «decisioni di autorizzazione» e, rispettivamente, la prima, seconda, terza, quarta e quinta decisione di autorizzazione).


    9
    Si noterà che la Commissione ha calcolato l’ammontare degli aiuti da recuperare in base ad una «combinazione dell’impostazione puramente proporzionale e di una parte supplementare che affronta l’aggravamento della distorsione di concorrenza provocata dal notevole superamento del limite annuo di capacità» (punto 103 della motivazione della decisione 1999/675). Tale impostazione è parimenti oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento (paragrafi 71 e 72 di queste conclusioni).


    10
    GU L 156, pag. 39.


    11
    Art. 1.


    12
    Ad eccezione del primo motivo, relativo all’esistenza di irregolarità nella composizione della Commissione (punti 61-77 della sentenza impugnata).


    13
    Ricorso (punti 6-11).


    14
    Ibidem (punti 35-44).


    15
    V., in particolare, sentenze 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punti 25 e 26); 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commission (Racc. pag. I‑6965, punto 31); 2 giugno 1994, causa C-326/91 P, De Compte/Parlamento (Racc. pag. I‑2091, punto 94); 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I‑2681, punto 23); 11 marzo 1997, C-264/95 P, Commissione/UIC (Racc. pag. I‑1287, punti 48-51); 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I- 4775, punto 23), e 8 maggio 2003, C‑122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I- 0000, punti 16,17 e 30-33), nonché ordinanze 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punti 47-49); 12 dicembre 1996, causa C‑49/96 P, Progoulis/Commissione (Racc. pag. I-6803, punto 27), e 18 ottobre 2001, causa C‑241/00, Kish Glass/Commissione (Racc. pag. I-7759, punto 42).


    16
    Sentenza impugnata (punto 104).


    17
    Ibidem (punto 106).


    18
    Ibidem (punto 107).


    19
    Ibidem (punto 92).


    20
    Ibidem (punto 110).


    21
    Ricorso (punti 16-24).


    22
    Ibidem (punti 25-34).


    23
    Ibidem (punto 25).


    24
    Il corsivo è mio.


    25
    Il corsivo è mio.


    26
    Il corsivo è mio.


    27
    Ricorso (punto 28).


    28
    Terzo ‘considerando’ della direttiva 92/68.


    29
    V. ricorsi nelle cause T-227/99 (punto 267) e T-134/00 (punto 381).


    30
    V., parimenti, in tal senso, il ricorso (punti 48-50) e il controricorso (parte introduttiva, sotto il titolo «Domande»).

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