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Document 62002CC0057

Conclusioni riunite dell'avvocato generale Léger del 28 ottobre 2004.
Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Intese - Extra di lega - Parallelismo di comportamenti - Riduzione dell'importo dell'ammenda - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Diritti della difesa.
Causa C-57/02 P.
ThyssenKrupp Stainless GmbH (C-65/02 P) e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA (C-73/02 P) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Intese - Extra di lega - Riduzione dell'importo dell'ammenda - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Imputabilità dell'infrazione - Diritti della difesa.
Cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-06689

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:666

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 28 ottobre 2004(1)



Causa C-57/02 P



Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables, SA (Acerinox)
contro
Commissione delle Comunità europee



causa C-65/02 P



ThyssenKrupp Stainless GmbH, già KruppThyssen Stainless GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee



e causa C-73/02 P



ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, già Acciai Speciali Terni SpA
contro
Commissione delle Comunità europee



«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Accordi tra imprese – Extra di lega – Imputazione dell'infrazione – Calcolo dell'ammenda – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Maggiore riduzione dell'ammenda per le imprese che hanno riconosciuto l'esistenza dell'infrazione rispetto a quelle che hanno riconosciuto i fatti materiali – Validità»






1.        Le presenti cause hanno ad oggetto le impugnazioni proposte dalle società Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables SA (Acerinox) (in prosieguo: l’«Acerinox»), Krupp Thyssen Stainless GmbH (in prosieguo: la «KTS») e ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (in prosieguo: l’«AST») contro le sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2001 nelle cause «extra di lega»  (2) . Tali cause riguardavano un’intesa sui prezzi nel settore dell’acciaio inossidabile.

2.        Uno dei motivi sollevati dalle parti pone una questione interessante relativa alla cooperazione delle imprese con la Commissione delle Comunità europee nel corso del procedimento amministrativo. Si dovrà così stabilire se la Commissione possa accordare una maggiore riduzione dell’ammenda alle imprese che hanno riconosciuto l’esistenza dell’infrazione rispetto a quelle che si sono limitate a riconoscere i fatti materiali.

3.        Prima di esaminare tali motivi, occorre rammentare i fatti della controversia e, in particolare, i legami che uniscono le diverse imprese interessate. Questi ultimi rivestono, infatti, una certa importanza ai fini dell’esame delle impugnazioni.

I – Fatti della controversia

4.        La Krupp Thyssen Nirosta GmbH (in prosieguo: la «KTN») è una società di diritto tedesco, nata il 1° gennaio 1995 dalla concentrazione delle attività della Thyssen Stahl AG (in prosieguo: la «Thyssen Stahl») e della Fried Krupp AG Hoesch-Krupp (in prosieguo: la «Krupp») nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile. Il 16 settembre 1997 la sua ragione sociale veniva cambiata in KTS.

5.        L’AST è una società di diritto italiano di cui una delle attività principali è la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile. Essa è stata costituita il 1° gennaio 1994, in occasione della scissione delle attività del gruppo italiano ILVA in tre imprese distinte. Il 21 dicembre 1994 la Commissione autorizzava l’acquisizione congiunta dell’AST da parte di diverse imprese, tra cui la Krupp e la Thyssen Stahl. Nel dicembre 1995 la Krupp aumentava la sua partecipazione nell’AST dal 50 al 75% e successivamente, il 10 maggio 1996, acquistava la totalità delle quote dell’AST. Tali quote venivano successivamente trasferite alla KTN, divenuta KTS.

6.        Per quanto riguarda l’Acerinox, essa è una società spagnola operante nel settore dell’acciaio inossidabile e attiva, in particolare, nel settore dei prodotti piatti.

7.        Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla stampa e di denunce di consumatori, la Commissione, ai sensi dell’art. 47 del Trattato CECA, chiedeva a vari produttori di acciaio inossidabile di comunicarle informazioni sull’applicazione, da parte dei detti produttori, di una maggiorazione comune dei prezzi conosciuta sotto la denominazione di «extra di lega».

8.        L’extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione dei corsi degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell’acciaio inossidabile. Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d’acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una percentuale molto elevata dei costi di produzione. Inoltre, i corsi di queste materie sono estremamente variabili.

9.        Sulla base delle informazioni ottenute la Commissione, il 19 dicembre 1995, indirizzava a 19 imprese una comunicazione degli addebiti.

10.      Nel dicembre 1996 e nel gennaio 1997, dopo che la Commissione aveva effettuato una serie di verifiche in loco, gli avvocati o rappresentanti di talune imprese facevano presente alla Commissione che era loro desiderio cooperare. A tal fine indirizzavano dichiarazioni alla Commissione, il 17 dicembre 1996, l’Acerinox, l’ALZ NV, l’Avesta Sheffield AB (in prosieguo: l’«Avesta»), la KTN e la Usinor SA (in prosieguo: la «Usinor» o la «Ugine») e, il 10 gennaio 1997, l’AST.

11.      Il 24 aprile 1997 la Commissione indirizzava a tali imprese, nonché alla Thyssen Stahl, una nuova comunicazione degli addebiti che sostituiva quella 19 dicembre 1995.

12.      Il 21 gennaio 1998 la Commissione adottava la decisione 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 65 del Trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega)  (3) .

13.      Secondo tale decisione, i prezzi degli elementi di lega dell’acciaio inossidabile erano considerevolmente diminuiti nel 1993. Quando, a partire dal settembre 1993, il corso del nichel aumentava, i margini dei produttori diminuivano in modo significativo. Per far fronte a tale situazione, la maggior parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile convenivano, nel corso di una riunione tenutasi a Madrid il 16 dicembre 1993 (in prosieguo: la «riunione di Madrid»), di aumentare in modo concertato i loro prezzi modificando i parametri di calcolo dell’extra di lega. A tal fine decidevano di applicare, a partire dal 1° febbraio 1994, un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l’ultima volta nel 1991, adottando, per tutti i produttori, come valori di riferimento per gli elementi di lega, i valori raggiunti nel settembre 1993, durante il quale il corso del nichel aveva toccato il minimo storico.

14.      La decisione controversa precisa che l’extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento nuovamente fissati veniva applicato da tutti i produttori alle loro vendite in Europa a partire dal 1° febbraio 1994, salvo che in Spagna e in Portogallo.

15.      Ai sensi dell’art. 1 della decisione controversa la Commissione ha ritenuto che l’Acerinox, l’ALZ NV, l’AST, l’Avesta, la Krupp (dal 1° gennaio 1995, KTN), la Thyssen Stahl (dal 1° gennaio 1995, KTN) e la Usinor, modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell’extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare la normale concorrenza sul mercato comune, hanno violato l’art. 65, n. 1, del trattato CECA dal dicembre 1993 al novembre 1996, per quanto riguarda l’Avesta, e fino alla data della decisione controversa per tutte le altre imprese.

16.      All’art. 2 della decisione controversa la Commissione ha deciso di imporre le seguenti ammende:

Acerinox: 3 530 000 ECU

ALZ NV: 4 540 000 ECU

AST: 4 540 000 ECU

Avesta: 2 810 000 ECU

KTN: 8 100 000 ECU

Usinor: 3 860 000 ECU

II – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

17.      Con atti introduttivi depositati in cancelleria l’11 marzo 1998 e il 13 marzo 1998, la KTS, l’AST e l’Acerinox hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

18.      Ciascuna ricorrente chiedeva che il Tribunale annullasse la decisione controversa e, in subordine, annullasse l’ammenda ad essa inflitta o ne riducesse l’importo.

19.      Il Tribunale ha accolto in parte tali domande. Con la sentenza KTS e AST/Commissione ha annullato l’art. 1 della decisione controversa, nella parte in cui imputava alla KTN la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl, e ha ridotto a EUR 4 032 000 l’importo dell’ammenda inflitta alla KTS e all’AST. Nella sentenza Acerinox/Commissione, il Tribunale ha ridotto a EUR 3 136 000 l’importo dell’ammenda inflitta all’Acerinox.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni nei ricorsi di impugnazione

20.      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 22 febbraio 2002 (causa C‑57/02 P) e il 28 febbraio 2002 (cause C 65/02 P e C‑73/02 P), l’Acerinox, la KTS e l’AST hanno impugnato le sentenze citate.

21.      Ciascuna ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della Commissione alle spese. L’Acerinox e la KTS chiedono inoltre alla Corte di avocare la controversia e di dichiarare l’annullamento della decisione controversa o, almeno, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta.

22.      Nella causa C‑65/02 P, la Commissione ha proposto ricorso incidentale contro la sentenza KTS e AST/Commissione. Essa chiede alla Corte di annullare tale sentenza per la parte in cui essa ha annullato la decisione controversa (nella parte relativa all’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl) e ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla KTN. La Commissione chiede parimenti alla Corte di condannare la KTS alle spese.

IV – Sulle impugnazioni

23.      A sostegno delle loro conclusioni le tre società ricorrenti sollevano due motivi di annullamento:

errori nella valutazione della durata dell’infrazione e

violazione dei diritti della difesa, del principio della parità di trattamento e del principio della tutela del legittimo affidamento.

24.      La KTS e l’AST sollevano, inoltre, un altro motivo concernente la presenza di errori nell’interpretazione e nell’applicazione dei principi riguardanti l’imputazione dell’ammenda.

25.      L’Acerinox, per quanto la riguarda, solleva tre motivi supplementari:

errata valutazione dei suoi argomenti e difetto di motivazione della sentenza impugnata;

violazione della nozione di «pratica concordata», e

vizio di motivazione della sentenza impugnata.

26.      Esaminerò inizialmente i motivi dell’Acerinox (punti A‑C), poi quelli comuni alla KTS e all’AST (punto D), per terminare con i motivi comuni alle tre società ricorrenti (punti E e F).

A – Sul primo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata

27.      In primo grado, l’Acerinox aveva sostenuto che la Commissione non aveva fornito la prova dell’esistenza di un accordo o di una pratica concordata riguardante l’applicazione dell’extra di lega sul mercato spagnolo.

28.      Il Tribunale ha respinto tale motivo per le seguenti ragioni:

«29
Si deve ricordare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (…).

30
Tuttavia, dal momento che è stato stabilito che un’impresa ha partecipato a riunioni (…) aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, incombe a tale impresa l’onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di parteciparvi in un’ottica diversa dalla loro (…).

31
Nella fattispecie non viene contestato che la ricorrente ha partecipato alla riunione di Madrid del 16 dicembre 1993, nel corso della quale (…) taluni produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile si sono messi d’accordo sull’impiego, a partire dalla stessa data, di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell’extra di lega, e quindi sulla fissazione di un elemento del prezzo finale di questi prodotti, in violazione dell’art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

32
Occorre esaminare, tuttavia, se la ricorrente abbia dimostrato, sufficientemente, di aver preso le distanze da tale intesa, di modo che non possa esserle imputata un’infrazione all’art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

33
[Per quanto riguarda il mercato spagnolo] non [si] contesta il fatto che, durante questa riunione [di Madrid], l’Acerinox abbia manifestato la propria volontà di non applicare l’extra di lega in Spagna, data la situazione economica ivi prevalente.

34
[Infatti] il [punto] 27 della decisione ricorda (…) che, nel corso della [detta] riunione, l’“Acerinox ha manifestato l’intenzione di non applicare l’extra in Spagna non ritenendo tale misura utile ai fini di un aumento della domanda e nell’interesse dell’industria spagnola, immersa in una crisi profonda”.

35
Pertanto, nella misura in cui è certo che la ricorrente, al momento della riunione di Madrid, ha preso le distanze dall’intesa sull’extra di lega laddove tale intesa riguardava il mercato spagnolo, il semplice fatto che abbia partecipato a tale riunione non consente di considerare la detta ricorrente come partecipante ad un’intesa il cui oggetto è quello di determinare i valori di riferimento dell’extra di lega su tale mercato, in violazione dell’art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

36
Poiché la finalità di tale intesa era all’epoca in contrasto con gli interessi dell’Acerinox in quanto riguardava il mercato spagnolo, solo la prova di un impegno da parte di questa impresa di applicare l’extra di lega sul proprio mercato interno sarebbe pertanto costitutiva di un’adesione da parte sua ad un accordo riguardante la Spagna (…).

37
Ora, dal fascicolo risulta che (…) l’Avesta, con telefax 14 gennaio 1994, ha informato le proprie consociate, fra cui quella presente in Spagna, della posizione espressa da taluni dei suoi concorrenti circa la data di applicazione dell’extra di lega sui loro mercati nazionali. Per quello che riguarda, in particolare, l’Acerinox, viene precisato:

“Acerinox have announced that surcharges will be applied from 1st April 1994 (yes April!!!)”

[“Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni saranno applicate dal 1° aprile 1994 ([sì] aprile![!])”].

38
A questo proposito, la ricorrente non contesta la veridicità delle intenzioni attribuitele, ma si limita a far valere che tale dichiarazione dimostra, a maggior ragione, l’inesistenza alla data della riunione di Madrid di un accordo o di una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione differita dell’extra di lega in Spagna. Resta cionondimeno che tale dichiarazione costituisce la prova del fatto che, in data 14 gennaio 1994, l’Acerinox aveva manifestato comunque la propria intenzione di applicare un extra di lega in Spagna, secondo le modalità stabilite alla riunione di Madrid dalle imprese interessate, aderendo pertanto all’intesa.

(…)

45
Da quanto sopra risulta che la ricorrente deve considerarsi aver preso parte all’intesa (…) nella misura in cui la detta intesa riguardava l’applicazione di tale extra di lega in Spagna, a partire dalla sua adesione all’intesa, il 14 gennaio 1994 al più tardi. (…)»

29.      Nel primo motivo della sua impugnazione l’Acerinox censura il Tribunale per il fatto di avere stabilito che essa ha partecipato all’intesa concernente il mercato spagnolo e di avere trovato la prova di tale partecipazione nel telefax dell’Avesta del 14 gennaio 1994.

30.      Essa rammenta di avere espressamente contestato, dinanzi al Tribunale, il contenuto, e dunque il valore probatorio di tale telefax. Poiché ha considerato tale documento come elemento di prova della sua partecipazione all’intesa senza rispondere ai suoi argomenti, il Tribunale avrebbe dunque violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

31.      Come ho indicato nella causa Belgio/Commissione  (4) , la Corte ha raramente colto l’occasione per definire in positivo il contenuto dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale. La giurisprudenza attuale consente tuttavia di desumere determinati principi.

32.      Si può ritenere che la motivazione di una sentenza debba fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (5) . Per quanto riguarda i ricorsi fondati sull’art. 230 CE o sull’art. 33 del Trattato CECA, l’obbligo di motivazione implica evidentemente che il Tribunale esamini i motivi di annullamento fatti valere dal ricorrente ed esponga le ragioni che conducono al rigetto del motivo o all’annullamento dell’atto impugnato.

33.     È tuttavia evidente che, per poter validamente rispondere ad un motivo di annullamento il Tribunale deve, previamente, avere inteso correttamente tale motivo. Qualora il Tribunale non intenda correttamente il senso di uno dei motivi del ricorrente, esso può, a causa di ciò, dichiarare a torto tale motivo irricevibile  (6) , oppure respingere nel merito un motivo diverso da quello effettivamente dedotto  (7) . In entrambi i casi il Tribunale viola l’obbligo di motivazione ad esso incombente in quanto non risponde ad un motivo effettivamente sollevato dal ricorrente.

34.      Nel caso di specie ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di questo tipo.

35.      Infatti, ai punti 36‑38 della sentenza impugnata, esso ha deciso che l’Acerinox aveva partecipato all’intesa relativamente al mercato spagnolo. Esso ha trovato la prova di tale partecipazione nel telefax dell’Avesta datato 14 gennaio 1994, secondo il quale l’«Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni saranno applicate dal 1° aprile 1994 ([sì] aprile![!])», e nel fatto che, a suo parere, «la ricorrente non [ha] contesta[to] la veridicità delle intenzioni attribuitele».

36.      Orbene, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, l’Acerinox aveva espressamente contestato il contenuto di tale telefax. Nel suo ricorso, essa aveva precisato che «[t]ale informazione riguardante la “comunicazione” fatta dalla ricorrente (…) era inesatta» e che «[n]on [era] stata fatta nessuna “comunicazione”di tale tipo»  (8) .

37.      Anche se, come si vedrà  (9) , tale contestazione non è particolarmente incisiva, essa è nondimeno reale: dinanzi al Tribunale l’Acerinox aveva contestato il contenuto, e quindi il valore probatorio, del telefax dell’Avesta datato 14 gennaio 1994.

38.      Pertanto ritengo che il Tribunale non potesse prendere in considerazione tale documento come elemento di prova senza spiegare per quale motivo la contestazione della ricorrente dovesse essere respinta. Omettendo di rispondere agli argomenti sollevati dalla ricorrente, esso ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza degli artt. 36 e 53 dello statuto della Corte di giustizia.

39.      Propongo dunque alla Corte di annullare la sentenza impugnata per quanto riguarda tale punto. Poiché tale annullamento sarebbe tuttavia solo parziale, occorre proseguire con l’esame degli altri motivi invocati dalle ricorrenti  (10) .

B – Sul secondo motivo, concernente la violazione della nozione di «pratica concordata»

40.      Il secondo motivo riguarda i punti 29-45 della sentenza Acerinox/Commissione.

41.      Il Tribunale vi ha sviluppato il seguente ragionamento:

«29
Si deve ricordare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (...).

(…)

40
(…) Quanto agli argomenti della ricorrente [sull’applicazione dell’extra di lega nei paesi della Comunità europea diversi dalla Spagna], essi si basano su un’errata concezione dei requisiti in materia di prova di cui all’art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

41
Si deve, infatti, constatare che la ricorrente non fornisce la prova che in occasione della riunione di Madrid avrebbe preso le distanze dagli altri partecipanti, manifestando la propria intenzione di non applicare l’extra di lega nei paesi della Comunità europea diversi dalla Spagna. A tale riguardo, invece, dal fascicolo risulta che la ricorrente, nella dichiarazione 17 dicembre 1996, rispondendo alle domande della Commissione, non ha affermato che nel corso della riunione di Madrid aveva adottato lo stesso comportamento assunto in merito all’applicazione dell’extra di lega in Spagna (…).

42
Inoltre, dalla stessa dichiarazione risulta che la ricorrente ha applicato in Danimarca un extra di lega sui suoi prodotti fin dal mese di febbraio 1994, quindi, nel mese di marzo, in Germania, Norvegia e Svezia, nel mese di aprile, in Irlanda, Portogallo, Regno Unito, come anche in Italia, e, infine, nel mese di maggio 1994, in Francia e in Belgio.

43
Orbene, la ricorrente non può sostenere validamente che l’allineamento dei propri extra di lega su quelli applicati dagli altri produttori presenti su questi mercati risultava da un semplice parallelismo di comportamenti dovuto alla struttura oligopolistica del mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile come anche alle regole di trasparenza poste dall’art. 60 del Trattato CECA. Se dalla giurisprudenza risulta indubbiamente che un parallelismo di comportamento non può essere considerato prova di una concertazione se non nel caso in cui la concertazione ne costituisca la sola spiegazione plausibile (…), resta cionondimeno il fatto che, nella specie, la Commissione ha fornito la prova dell’esistenza di una previa concertazione, tra le imprese interessate, il cui oggetto era l’uso e l’impiego di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell’extra di lega.

(…)

45
Da quanto sopra risulta che la ricorrente deve considerarsi aver preso parte all’intesa a partire dal 16 dicembre 1993, data della riunione di Madrid, nella misura in cui questa riguardava l’applicazione, negli Stati membri della Comunità con eccezione della Spagna, di un extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento concordati tra le imprese (…)».

42.      Nel suo secondo motivo l’Acerinox censura il Tribunale per il fatto di non aver interpretato correttamente la nozione di «pratica concordata» ai sensi dell’art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

43.      Essa rammenta che, in forza della giurisprudenza, tale nozione implica non solo una concertazione fra le imprese interessate, bensì anche un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi.

44.      Orbene, al punto 43 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe constatato che la ricorrente ha partecipato all’infrazione senza stabilire il nesso di causalità tra la riunione di Madrid e il suo comportamento sul mercato.

45.      In via preliminare si nota che, contrariamente a quanto suggerito dall’Acerinox, il Tribunale non ha qualificato l’infrazione come «pratica concordata» ai sensi dell’art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Esso si è limitato a fare riferimento all’«intesa», senza precisare se quest’ultima avesse la forma di un accordo o di una pratica concordata. Tuttavia, anche basandosi sull’ipotesi della qualificazione presa in considerazione dall’Acerinox, il suo motivo dovrebbe essere respinto.

46.     È vero che, in forza della giurisprudenza  (11) , la nozione di «pratica concordata» implica, oltre alla concertazione tra le imprese, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi. È quindi assodato che, nell’ambito dell’interpretazione di tale nozione, non si può ritenere che la concertazione abbia necessariamente prodotto effetti sul comportamento delle imprese che vi hanno preso parte  (12) .

47.      Tuttavia, ai sensi della medesima giurisprudenza, la Corte afferma che «si deve (…) presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato»  (13) . La Corte ha precisato che una tale presunzione era compatibile con il principio della presunzione di innocenza (14) , nonché con le norme applicabili in materia di onere probatorio  (15) .

48.      Ne consegue che il Tribunale è legittimato a presumere, salvo prova contraria, che spetta all’impresa interessata fornire, che la concentrazione ha influenzato il comportamento delle parti sul mercato  (16) .

49.      Orbene, nel caso di specie l’Acerinox non ha dimostrato, e neanche sostenuto, di aver prodotto tale prova contraria dinanzi al Tribunale.

50.      Posto che la Commissione aveva prodotto la prova dell’esistenza di una previa concertazione tra le imprese interessate, il Tribunale poteva dunque legittimamente presumere che la ricorrente avesse tenuto conto delle informazioni scambiate per determinare il suo comportamento sul mercato e che aveva pertanto partecipato all’intesa relativa ai paesi diversi dalla Spagna.

51.      Contrariamente a quanto sostenuto dall’Acerinox, il Tribunale non ha dunque commesso errori di diritto nell’interpretazione o nell’applicazione della nozione di «pratica concordata».

C – Sul terzo motivo, concernente il vizio di motivazione della sentenza impugnata

52.      Con il suo terzo motivo l’Acerinox censura il Tribunale per il fatto di non aver sufficientemente motivato il punto 90 della sentenza Acerinox/Commissione.

53.      In primo grado essa aveva sostenuto che le ammende inflitte dalla Commissione erano sproporzionate. A suo parere, la Commissione non aveva il diritto di stabilire un punto di partenza uniforme per il calcolo dell’importo dell’ammenda per tutte le società interessate, in quanto dette società erano di dimensioni decisamente differenti.

54.      Il Tribunale ha respinto tale argomento per le seguenti ragioni:

«77
Si deve (…) ricordare che, nella decisione, la Commissione ha determinato l’ammontare delle ammende imposte alle imprese in questione, in particolare alla ricorrente, applicando il metodo definito negli orientamenti [per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), in prosieguo: gli “orientamenti”].

78
Secondo tale metodo, la Commissione prende come punto di partenza un importo determinato in funzione della gravità dell’infrazione. (…). In tale contesto le infrazioni sono classificate in tre categorie, ossia le “infrazioni poco gravi”, (…) le «infrazioni gravi», (…) e le “infrazioni molto gravi” (…).

(...)

80
Nell’ambito di ciascuna delle tre (…) categorie, al fine di tenere conto del peso specifico, e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione, può essere opportuno ponderare, in certi casi, l’importo determinato e adattare di conseguenza il punto di partenza generale secondo la caratteristica specifica di ogni impresa (punto 1 A, sesto comma).

81
Nella fattispecie la Commissione ha ritenuto che il punto di partenza del calcolo dell’importo dell’ammenda dovesse essere fissato, in base alla gravità dell’infrazione, in 4 milioni di ECU per tutte le imprese interessate (…). (N)el valutare se tra le imprese che avevano partecipato all’infrazione esistessero (…) “[disparità] considerevoli”, la Commissione ha ritenuto che tutte le imprese fossero di grandi dimensioni e che, di conseguenza, non fosse necessario differenziare gli importi fissati in ragione della gravità dell’infrazione (…).

(...)

87
Anche l’argomento della ricorrente che deduce che le ammende inflitte non terrebbero conto della rispettiva forza delle imprese interessate con riferimento alle loro quote di mercato deve essere disatteso.

88
Va certamente tenuto presente che le quote di mercato detenute da un’impresa sono rilevanti al fine di determinare l’influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato, ma va pure rilevato che esse non possono essere determinanti per potersi concludere che un’impresa faccia parte di un’entità economica potente (…).

89
Orbene, secondo la costante giurisprudenza, tra i fattori da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione possono rientrare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la forza economica dell’impresa (…).

90
Pertanto, nella specie, la Commissione, giustamente, ha potuto basarsi, tra l’altro, sulla dimensione e sulla forza economica delle imprese interessate constatando che esse erano tutte di grandi dimensioni, dopo aver precedentemente rilevato che le sei imprese interessate rappresentavano oltre l’80% della produzione europea di prodotti finiti di acciaio inossidabile ([punto] 9 della decisione). A questo proposito, il confronto effettuato dalla ricorrente tra la propria quota di mercato, dell’11% circa, e quelle di Ugine, AST e Avesta del 18%, 15% e, rispettivamente, 14% circa, non è tale da rivelare una “disparità considerevole” tra queste imprese, ai sensi del punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti, giustificando necessariamente una differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione.

91
A queste condizioni, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente non [può] essere considerato sproporzionato (...)».

55.      L’Acerinox sostiene che il punto 90 della citata sentenza non è sufficientemente motivato per due ragioni.

56.      Anzitutto tale motivazione non consentirebbe di comprendere le ragioni per cui il Tribunale ha deciso che il paragone delle quote di mercato della ricorrente con quelle della Usinor, dell’AST e dell’Avesta non era tale da rivelare una «disparità considerevole» tra tali imprese, né il grado di differenza necessario per soddisfare il criterio preso in considerazione dal Tribunale.

57.      Poi, il Tribunale non poteva, nell’ambito dell’esame della compatibilità del calcolo dell’ammenda con gli orientamenti, limitarsi a verificare se esistesse una «disparità considerevole» tra le imprese di cui trattasi. Infatti, l’esistenza di una tale disparità costituirebbe solo uno dei casi in cui può essere giustificato adeguare l’importo dell’ammenda per tener conto del peso rispettivo delle imprese che hanno preso parte all’infrazione.

58.      Per quanto riguarda il primo argomento, si rammenta che la motivazione di una sentenza deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale  (17) . Si rammenterà parimenti che, poiché si tratta di un ricorso basato sull’art. 33 del Trattato CECA, l’obbligo di motivazione implica che il Tribunale esamini i motivi fatti valere dal ricorrente ed esponga le ragioni che conducono al rigetto del motivo o all’annullamento dell’atto impugnato.

59.      Nelle sentenze Connolly/Commissione  (18) e Belgio/Commissione, prima citata, la Corte ha tuttavia posto alcuni limiti a tale obbligo di rispondere ai motivi dedotti. Essa ha affermato che la motivazione di una sentenza dev’essere valutata rispetto alle circostanze del caso di specie  (19) e non può richiedere che il Tribunale sia tenuto a replicare puntualmente a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente  (20) . Tale obbligo di risposta particolareggiata viene meno nel momento in cui l’argomento del ricorrente non ha un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non è fondato su elementi di prova circostanziati  (21) . A mio parere tale obbligo deve parimenti venir meno qualora la risposta all’argomento del ricorrente sia evidente a tal punto da non necessitare di alcuna spiegazione.

60.      Nel caso di specie emerge dal punto 90 della sentenza impugnata che, per il Tribunale, la differenza tra la quota di mercato della ricorrente e quelle delle altre società interessate non era sufficiente a costituire una «disparità considerevole» ai sensi del punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti.

61.      Tuttavia, diversamente dall’Acerinox, ritengo che non sia necessario che il Tribunale precisi il criterio preso in considerazione «per giungere ad una tale conclusione, [o] il grado di differenza che possa corrispondere [a tale] criterio»  (22) .

62.      Infatti era evidente che, qualunque sia il contenuto dato alla nozione di «disparità considerevole nella dimensione delle imprese» ai sensi del punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti, una differenza dai tre ai sette punti nella percentuale di quote di mercato delle società interessate non poteva, in nessun caso, costituire una disparità tale da costringere la Commissione ad adeguare l’importo dell’ammenda in applicazione degli orientamenti. La risposta a tale argomento era dunque evidente a tal punto da non necessitare di alcuna spiegazione supplementare.

63.      Il secondo argomento dell’Acerinox mi sembra altrettanto debole.

64.      Si sa, infatti, che negli orientamenti  (23) , l’esistenza di una «disparità considerevole nella dimensione delle imprese» costituisce solo uno dei casi in cui può essere giustificato adeguare l’importo dell’ammenda, dato che negli orientamenti si è tralasciato di specificare gli altri casi.

65.      Si sa parimenti che, dinanzi al Tribunale, l’Acerinox aveva dedotto quest’unica ipotesi, poiché aveva sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto adeguare l’importo dell’ammenda a causa delle «dimensioni decisamente differenti delle imprese»  (24) .

66.      Pertanto, la tesi dell’Acerinox conduce a trasferire sul Tribunale l’onere di esaminare di propria iniziativa tutti gli elementi che possano giustificare un adeguamento dell’ammenda. Infatti, nel sostenere che quest’ultimo non poteva limitarsi a verificare se esistesse una disparità considerevole nella dimensione delle imprese in quanto l’esistenza di una tale disparità costituisce solo una delle ipotesi previste dagli orientamenti, l’Acerinox fa valere, in sostanza, che l’obbligo di motivazione imporrebbe al Tribunale i seguenti oneri:

immaginare tutte le ipotesi in cui, in forza degli orientamenti, l’importo dell’ammenda possa essere adeguato al fine di tener conto del peso specifico di ogni impresa;

ipotizzare tutti gli argomenti che l’Acerinox avrebbe potuto invocare per contestare la decisione della Commissione con la quale quest’ultima rifiutava di procedere ad un tale adeguamento, e

verificare la legittimità della decisione della Commissione rispetto ai criteri in tal modo definiti.

67.      Mi sembra che, finanche in un giudizio esteso anche al merito, promosso in forza degli artt. 229 CE o 36, secondo comma, del Trattato CECA, il requisito della motivazione non imponga al giudice comunitario un tale obbligo. In ogni caso, l’Acerinox non ha sollevato nessun elemento che consenta di dubitarne.

68.      Propongo dunque alla Corte di respingere il terzo motivo.

D – Sul quarto motivo, relativo ad errori nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme sull’imputazione dell’ammenda

69.      Il quarto motivo è diretto contro i punti 189-192 della sentenza KTS e AST/Commissione.

70.      Dinanzi al Tribunale, la KTS e l’AST avevano censurato la Commissione per il fatto di aver imposto tre ammende diverse alla KTN, all’AST e alla Thyssen Stahl. Esse avevano sostenuto che, a causa della partecipazione di tali società ad uno stesso gruppo, la Commissione avrebbe dovuto infliggere una sola ammenda alla KTN, che riguardasse nel contempo le attività della KTN, dell’AST e della Thyssen Stahl.

71.      Il Tribunale ha respinto tale argomento per le seguenti ragioni:

«189
Secondo la costante giurisprudenza, il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato alla sua capogruppo allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (...).

190
Nella specie si deve ricordare (…) che l’AST è stata oggetto di acquisizione congiunta da parte della Krupp e di un consorzio italiano. Successivamente, nel mese di dicembre 1995, la Krupp aumentava la sua partecipazione nella AST dal 50 al 75%, e il 10 maggio 1996 acquisiva la totalità delle quote della AST. Tali quote sono state successivamente trasferite alla KTN e poi alla KTS.

191
Tuttavia le ricorrenti non sostengono, né tanto meno dimostrano, che, dopo essere entrata nel gruppo, la AST abbia partecipato all’intesa oggetto della decisione in ragione di istruzioni impartitele dalla società madre e non abbia invece continuato a farlo in via autonoma. Va anzi rilevato che esse non negano di aver agito in modo indipendente durante tutta la durata dell’intesa.

192
Questo motivo deve pertanto essere respinto».

72.      Nel loro ricorso d’impugnazione, la KTS e l’AST formulano tre censure nei confronti del ragionamento del Tribunale.

73.      In primo luogo, esse ritengono che il Tribunale abbia violato il principio della parità di trattamento. A loro parere, quando la Commissione fissa l’importo dell’ammenda basandosi su un importo di base forfettario, il principio della parità di trattamento imporrebbe che tale importo sia identico per ogni impresa che abbia partecipato all’infrazione. Orbene, nella specie il Tribunale avrebbe ammesso che alla stessa impresa (ossia alla KTS) possa essere imposto due volte l’importo di base dell’ammenda (una volta per l’AST e una volta per la KTN, poi divenuta KTS).

74.      In secondo luogo, l’AST sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto comunitario. A suo parere, i primi giudici avrebbero dovuto applicare la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione  (25) , secondo la quale l’infrazione commessa da una società controllata può essere imputata alla capogruppo qualora quest’ultima non potesse ignorare il comportamento anticoncorrenziale della sua controllata. Tale applicazione corretta del diritto comunitario avrebbe imposto, nel caso di specie, che l’ammenda fosse inflitta unicamente alla KTN in quanto quest’ultima era a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della sua controllata, l’AST.

75.      Infine, la KTS afferma che il Tribunale si è reso responsabile di difetto di motivazione e di denegata giustizia in quanto non ha esaminato il suo motivo riguardante l’imputazione di ammende distinte alla Thyssen Stahl e alla KTN.

76.      La KTS riconosce che, ai punti 55-68 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva già annullato la decisione controversa in quanto imputava alla KTN l’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl  (26) . Tuttavia, essa sottolinea che tale annullamento è intervenuto per ragioni di ordine procedurale, ossia per una violazione dei diritti della difesa della KTN. Nulla impedirebbe dunque alla Commissione di riaprire il procedimento amministrativo rimediando a tale irregolarità e di adottare una decisione identica, nel merito, alla decisione controversa. La KTS ne deduce che, nonostante l’annullamento di tale decisione a seguito della violazione dei diritti della difesa della KTN, il Tribunale era tenuto ad esaminare il motivo da essa richiamato nel merito.

77.      Per quanto riguarda la prima censura, penso si basi su una concezione manifestamente errata della nozione di «impresa».

78.      Infatti è pacifico che, in diritto della concorrenza, la nozione di «impresa» si riferisce ad una «unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche se sotto il profilo giuridico quest’unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche»  (27) . A tale proposito la Corte sostiene che una società controllante e la sua controllata formano un’unità economica qualora la controllata «non decide in modo autonomo quale dev’essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre»  (28) .

79.      Orbene, nella specie il Tribunale ha constatato che l’AST aveva agito in modo autonomo durante tutta la durata dell’infrazione. Al momento dell’infrazione, l’AST e la KTN costituivano dunque due imprese distinte e non, come sostenuto dall’AST, una realtà economica unica. Il Tribunale non ha dunque violato il principio della parità di trattamento poiché, conformemente a tale principio, l’importo di base dell’ammenda era identico per ogni impresa che ha partecipato all’infrazione, tra cui l’AST e la KTN.

80.      Per quanto riguarda la seconda censura, si deve, da un lato, rammentare che l’AST è stata acquisita dalla KTN durante il periodo dell’infrazione e, dall’altro, operare una distinzione tra il periodo precedente e quello successivo a tale acquisizione.

81.      Relativamente al periodo precedente l’acquisizione, basti notare che, nella sentenza 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione  (29) , la Corte ha annullato la citata sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, in riferimento al punto invocato dall’AST. La Corte ha espressamente deciso che il fatto che una società controllante sappia della partecipazione della sua controllata ad un’intesa per il periodo precedente la sua acquisizione non era sufficiente per imputarle la responsabilità delle infrazioni commesse da detta controllata durante tale periodo.

82.      Pertanto, non si può rimproverare al Tribunale di non aver applicato il criterio preso in considerazione nella sua citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione.

83.      Relativamente al periodo posteriore all’acquisizione, si rammenterà che il criterio decisivo consiste nell’accertare se la controllata abbia agito in modo autonomo o a seguito di istruzioni impartite dalla società controllante. Emerge, infatti, da una giurisprudenza costante che «il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro»  (30) .

84.     È vero che, nella sentenza 16 novembre 2000, KNP BT/Commissione  (31) , sembra che la Corte abbia utilizzato un criterio leggermente diverso, che si avvicina al criterio della conoscenza suggerito dall’AST. In tale sentenza, la Corte ha deciso che la società controllante era responsabile dell’infrazione commessa dalla sua controllata durante il periodo successivo alla sua acquisizione poiché, dato che essa stessa aveva partecipato all’infrazione attraverso un’ulteriore controllata, essa «conosceva e approvava quindi necessariamente la partecipazione della [sua prima controllata] all’infrazione»  (32) .

85.      Tuttavia, tale leggera divergenza nella giurisprudenza (o quella che tale sembra essere a prima vista) non ha alcuna incidenza sulla risposta da darsi alla seconda censura dell’AST.

86.      Infatti, indipendentemente dal fatto che la Corte non ha confermato il criterio della conoscenza nella sua successiva giurisprudenza, l’AST, in ogni caso, non ha dimostrato che un tale criterio comporti l’obbligo, per la Commissione, di risalire alla società controllante. In altre parole, l’AST non ha dimostrato che, anche volendo supporre che si debba prendere in considerazione il criterio della conoscenza, la Commissione sia tenuta, in tal caso, ad imputare il comportamento anticoncorrenziale della controllata alla società controllante.

87.      Mi sembra, al contrario, che, anche in un caso del genere, l’imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante debba rimanere una semplice facoltà per la Commissione. Ogni altra soluzione condurrebbe a privare la Commissione dell’ampio potere discrezionale che il legislatore e il giudice comunitario le hanno riconosciuto in materia di ammende  (33) .

88.      Pertanto ritengo che, indipendentemente dal criterio preso in considerazione (quello del controllo effettivo o quello della conoscenza), il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nello statuire che il comportamento anticoncorrenziale dell’AST durante il periodo successivo alla sua acquisizione poteva essere imputato all’AST e non alla KTN.

89.      Infine, relativamente alla terza censura, rammento che una delle maggiori preoccupazioni del Tribunale, come anche della Corte, è di ridurre, per quanto possibile, la durata dei suoi procedimenti e la lunghezza delle sue sentenze. Orbene, la KTS non sembra condividere la medesima preoccupazione.

90.      La sua tesi conduce, infatti, a ritenere che, qualora decida di pronunciare l’annullamento di un atto per un vizio di forma o processuale, il giudice comunitario debba nondimeno effettuare l’esame degli altri motivi relativi al merito, al fine di determinare se l’istituzione convenuta possa riadottare una decisione identica in esito al nuovo procedimento amministrativo.

91.     È evidente che tale tesi non può essere accolta in quanto contraria al principio dell’economia dei motivi, che disciplina il contenzioso di legittimità.

92.      Infatti, conformemente a tale principio, il giudice di legittimità, quando decide di accogliere un motivo e di pronunciare l’annullamento dell’atto impugnato, non è più tenuto ad esaminare gli altri motivi invocati dal richiedente e può limitarsi a basare la sua decisione di annullamento su uno solo dei motivi sollevati dal ricorrente.

93.     È vero che, in alcuni casi, il giudice comunitario, nonostante la sua decisione di annullare l’atto impugnato, ha deciso di procedere all’esame delle altre censure invocate dal ricorrente. Tuttavia esso è competente a valutare insindacabilmente se una buona amministrazione della giustizia giustifichi una tale decisione e non può, in nessun caso, essere tenuto a procedere a tale esame o a giustificare la sua scelta a tale proposito.

94.      Tenuto conto di tali diversi elementi, propongo dunque alla Corte di respingere il quarto motivo, sollevato dall’AST e dalla KTS.

E – Sul quinto motivo, concernente errori nella valutazione della durata dell’infrazione

95.      Il quinto motivo è comune alle tre società ricorrenti.

96.      In primo grado esse avevano affermato che la Commissione aveva valutato erroneamente la durata dell’infrazione affermando che la concertazione era cominciata con la riunione di Madrid, nel dicembre 1993, ed era proseguita fino al giorno dell’adozione della decisione controversa. A loro parere, la modifica dei valori di riferimento della formula dell’extra di lega, decisa durante la riunione di Madrid, avrebbe avuto un carattere solamente puntuale e non continuato.

97.      Il Tribunale ha dunque respinto tale motivo per le seguenti ragioni  (34) :

«174
Secondo la costante giurisprudenza, spetta alla Commissione dimostrare non solo l’esistenza di un’intesa ma anche la sua durata (...).

175
Nella specie, si deve pertanto esaminare se la Commissione, nel constatare (…) che la concertazione si è protratta fino al giorno dell’adozione della decisione, abbia assolto l’onere della prova che le incombeva (...).

176
Si deve innanzi tutto ricordare che l’oggetto dell’intesa consisteva nell’utilizzo, nella formula di calcolo dell’extra di lega, di valori di riferimento identici da parte dei produttori di prodotti (…) piatti di acciaio inossidabile al fine di ottenere un aumento del loro prezzo finale, di cui l’extra di lega rappresenta una parte importante.

177
Come risulta dalla decisione, (…) tale intesa ha avuto inizio nel corso della riunione di Madrid del 16 dicembre 1993, data in cui le imprese partecipanti decidevano di applicare l’extra di lega così calcolato a partire dal 1° febbraio 1994. Viene inoltre constatato che, a partire da quest’ultima data, le dette imprese, tra cui la KTN e la AST, avevano effettivamente applicato un extra di lega calcolato sulla base della formula fondata sui valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid alle loro vendite in Europa, ad eccezione di Spagna e Portogallo. Infine, nel [punto] 50 della decisione è stato rilevato che la sola Avesta aveva deciso nel novembre 1996 di fare ricorso ad un altro metodo di calcolo dell’extra di lega.

178
È giocoforza constatare che le ricorrenti non negano, né durante il procedimento amministrativo hanno negato, che i valori di riferimento dell’extra di lega, quali convenuti nel corso della riunione di Madrid, non sono stati modificati prima dell’adozione della decisione. Orbene, dal momento che le imprese considerate hanno continuato ad applicare effettivamente i valori di riferimento che avevano convenuto nel corso della detta riunione, il fatto che all’epoca non sia stata adottata alcuna esplicita decisione circa la durata dell’applicazione dell’intesa non può dimostrarne il carattere momentaneo e non continuato.

(…)

181
Si deve infine ricordare che nel caso di intese che hanno cessato di essere in vigore è sufficiente, perché sia applicato l’art. 85 del Trattato CE e, per analogia, l’art. 65 del Trattato CECA, che esse continuino a produrre effetti oltre la data di formale cessazione [sentenze della Corte 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records, Racc. pag. 811, punto 15, e 3 luglio 1985, causa C‑243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17, nonché sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II‑1087, punto 212, e 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 95]. Altrettanto, a maggior ragione, deve considerarsi, allorché, come nella specie, gli effetti dell’intesa sono perdurati sino all’adozione della decisione senza che all’intesa sia stato posto formalmente termine.

182
Dagli elementi di cui sopra risulta che la Commissione, nella misura in cui [la KTN, l’AST e l’Acerinox] non avevano rinunciato ad applicare i valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid prima dell’adozione della decisione, ha giustamente potuto considerare che l’infrazione era perdurata fino a tale data».

98.      Nonostante gli atti d’impugnazione siano particolarmente confusi su tale punto, si può ritenere che il quinto motivo si componga di quattro parti, che esaminerò nell’ordine.

99.      In una prima parte la KTS e l’AST avanzano diversi argomenti volti a dimostrare che l’intesa non è durata dal dicembre 1993 al gennaio 1998, come stabilito dal Tribunale, ma che essa è terminata (qualche settimana) dopo la riunione di Madrid, successivamente all’introduzione della nuova formula dell’extra di lega  (35) .

100.    Su tale punto si ricorderà che, in forza di una giurisprudenza costante  (36) , la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.

101.    Orbene, nella specie, il Tribunale ha constatato, sulla base di elementi prodotti dalla Commissione, che l’«intesa ha avuto inizio nel corso della riunione di Madrid del 16 dicembre 1993»  (37) e che «le imprese considerate hanno continuato ad applicare effettivamente i valori di riferimento che avevano convenuto nel corso della detta riunione [fino all’adozione della decisione controversa]» (38) .

102.    Pertanto, la prima parte del motivo è manifestamente irricevibile. Infatti, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato, e neanche sostenuto, che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto e probatori prodotti dinanzi ad esso, la sua valutazione relativa alla durata dell’infrazione costituisce una constatazione di fatto che non può essere messa in discussione nell’ambito delle presenti impugnazioni.

103.    La seconda parte riguarda il punto 63 della sentenza Acerinox/Commissione, che corrisponde al punto 181 della sentenza KTS e AST/Commissione, prima riportato.

104.    L’Acerinox ritiene che tale punto sia inficiato da un errore di diritto in quanto nessuna delle sentenze citate dal Tribunale corrobora la tesi secondo cui gli artt. 81 CE e 65 del Trattato CECA potrebbero applicarsi ad intese non più sussistenti ma che «continuino a produrre effetti oltre la data di formale cessazione». Un’analisi di tali sentenze dimostrerebbe, al contrario, che, per applicare l’art. 81 CE, il giudice comunitario richiede sempre un elemento di concertazione tra le imprese. Orbene, tale elemento mancherebbe nel caso di specie in quanto la concertazione tra le parti sarebbe cessata fin dai primi mesi del 1994.

105.    Come sottolineato dalla Commissione, tale censura si basa su una premessa errata. Infatti, l’Acerinox parte dal principio che, secondo il Tribunale, l’intesa sia durata solo qualche settimana (dalla riunione di Madrid fino all’inizio del 1994), ma che essa abbia prodotto i suoi effetti oltre la sua cessazione.

106.    Orbene, come appena illustrato, il Tribunale ha deciso che l’intesa era iniziata alla riunione di Madrid, nel dicembre 1993, ed era proseguita fino al giorno dell’adozione della decisione controversa, il 21 gennaio 1998.

107.    Pertanto, le censura sollevata dall’Acerinox è inconferente  (39) . Infatti, anche a voler supporre che sia fondata (ossia che il Tribunale abbia effettivamente commesso un errore nell’interpretazione della giurisprudenza da esso citata), tale censura non potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata in quanto il dispositivo di tale sentenza resterebbe basato sul fatto che, per il Tribunale, l’intesa, e dunque la concertazione, è durata dal dicembre 1993 fino al 21 gennaio 1998.

108.    Nella terza parte la KTS e l’AST addebitano al Tribunale il fatto di avere incluso il procedimento amministrativo nella durata dell’infrazione. A loro parere, tale inclusione sarebbe contraria al principio della tutela del legittimo affidamento dal momento che, durante il procedimento amministrativo, la Commissione non avrebbe loro chiaramente indicato che essa riteneva che l’infrazione proseguisse.

109.    Si deve rammentare che, nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva chiaramente informato le ricorrenti del fatto che l’infrazione proseguiva durante il procedimento amministrativo. Al punto 215 della sentenza KTS e AST/Commissione, esso ha statuito:

«(...) Non può esser[e] rimproverato [alla Commissione] di aver considerato l’infrazione continuata senza averne reso partecipi le ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, al punto 50 della comunicazione degli addebiti loro rivolta in data 24 aprile 1997, la Commissione ha chiaramente fatto presente che “la concertazione è iniziata con la riunione di Madrid nel dicembre 1993 ed è proseguita fino ad oggi (…)” (…)».

110.    Pertanto, la terza parte del motivo è manifestamente irricevibile. Infatti, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato, e neanche sostenuto, che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto e probatori su tale punto, la sua valutazione relativa all’informazione ricevuta dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo costituisce una valutazione degli elementi di fatto e probatori che non può essere messa in discussione nell’ambito delle presenti impugnazioni.

111.    In ogni caso, tale parte è manifestamente priva di qualsivoglia fondamento.

112.    Infatti, in forza di una giurisprudenza costante, è noto che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente  (40) . Un’impresa che assume deliberatamente un comportamento anticoncorrenziale non è dunque legittimata ad invocare una violazione di tale principio con il pretesto che la Commissione non le avrebbe chiaramente indicato che il suo comportamento costituiva un’infrazione.

113.    Su tale punto, la tesi delle ricorrenti lascia, peraltro, perplessi. Alla fine, essa porta a ritenere che un’impresa possa violare le norme in materia di concorrenza fintantoché la Commissione non abbia attirato la sua attenzione sull’illegalità del suo comportamento. È evidente che non è ammissibile una tale inversione della logica delle norme del trattato in materia di concorrenza.

114.    Infine, nella quarta parte l’Acerinox rimprovera al Tribunale di avere violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Essa rammenta di avere sostenuto, in primo grado, che l’infrazione era terminata nel luglio 1994 dato che, in tale data, le quotazioni del nichel avevano raggiunto il loro livello iniziale. Orbene, il Tribunale avrebbe respinto tale argomento definendolo inconferente «senza alcun’altra spiegazione»  (41) .

115.    Una semplice lettura del punto 62 della sentenza Acerinox/Commissione è sufficiente per accorgersi che la censura è manifestamente infondata. Il Tribunale vi ha infatti affermato quanto segue:

«È (…) privo di pertinenza, e va disatteso, l’argomento della ricorrente secondo cui l’accordo sarebbe durato, tutt’al più, fino al mese di luglio del 1994, quando le quotazioni del nichel “hanno raggiunto il loro livello iniziale”. Infatti, essendo rimasti immutati i valori di riferimento degli elementi di lega che costituiscono oggetto dell’infrazione, il fatto che il prezzo del nichel abbia raggiunto, ad un certo momento, il proprio “livello iniziale” non significa affatto che l’infrazione abbia allora smesso di produrre i suoi effetti anticoncorrenziali, ma semplicemente che l’extra di lega doveva per l’appunto essere calcolato tenendo conto di tale evoluzione».

116.    Contrariamente a quanto sostenuto dall’Acerinox, il Tribunale ha dunque esposto le ragioni che l’hanno indotto a respingere l’argomento e ha così adempiuto all’obbligo formale di motivazione ad esso incombente.

117.    Pertanto, propongo alla Corte di respingere integralmente il quinto motivo.

F – Sul sesto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, del principio della parità di trattamento e del principio della tutela del legittimo affidamento

118.    Il sesto motivo d’annullamento è diretto contro la valutazione del Tribunale relativa alla cooperazione delle ricorrenti nel corso procedimento amministrativo. Tale valutazione verteva, in particolare, sulla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese  (42) .

119.    Tale comunicazione regolamenta la cosiddetta «politica di clemenza» della Commissione, ossia il trattamento favorevole che essa riserva alle imprese che hanno collaborato nel corso del procedimento amministrativo e che le hanno così consentito di verificare (più facilmente) l’esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza e, eventualmente, di mettervi fine. Benché sostituita nel 2002  (43) , la Comunicazione costituiva il testo applicabile al momento dell’adozione della decisione controversa.

120.    La Comunicazione contiene tre serie di casi nei quali un’impresa può beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda. Il primo caso, menzionato al punto B di tale testo, si verifica qualora un’impresa denunci un’intesa segreta prima che la Commissione abbia proceduto ad una verifica: in tale caso si può procedere ad una riduzione di almeno il 75% dell’importo dell’ammenda. Il secondo caso, enunciato al punto C della Comunicazione, è quello in cui un’impresa denuncia un’intesa segreta dopo che la Commissione abbia proceduto ad una verifica, ma senza che quest’ultima abbia giustificato in modo sufficiente l’avvio del procedimento volto all’adozione di una decisione: tale caso può condurre ad una riduzione tra il 50 e il 75% dell’importo dell’ammenda.

121.    Infine, l’ultimo caso figura nel punto D della Comunicazione, secondo il quale «un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione». Tale punto D, n. 2, precisa:

«Ciò può verificarsi in particolare:

se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

122.    Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che tutte le imprese interessate potessero beneficiare, in modo diverso, delle disposizioni di cui al punto D della Comunicazione.

123.    Ai punti 97‑101 della motivazione della Decisione, essa ha rilevato che la Unisor e l’Avesta avevano cooperato più delle altre imprese. A suo parere tali due operatori, in particolare, avrebbero riconosciuto l’esistenza dell’infrazione. Le altre imprese e, in particolare, la KTN, l’AST e l’Acerinox, avrebbero invece negato l’esistenza dell’infrazione e non avrebbero prodotto alcun elemento di fatto o probatorio di cui essa non fosse già a conoscenza. La Commissione ha concluso che tali elementi giustificavano una riduzione dell’importo dell’ammenda del 10% per tutte le imprese, ad eccezione dell’Avesta e della Usinor, alle quali essa ha applicato una riduzione del 40%.

124.    Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano censurato tale decisione. In una prima censura, esse avevano fatto valere che la Commissione aveva ignorato il punto D della Comunicazione, nonché il principio della parità di trattamento, nel ritenere che esse non avessero prodotto alcun elemento nuovo.

125.    Il Tribunale ha accolto tale prima censura. Esso ha giudicato che il grado di cooperazione fornito dalle imprese interessate (la KTN, l’AST, l’Acerinox e la Usinor) era equiparabile in quanto esse avevano tutte comunicato alla Commissione informazioni simili allo stesso stadio del procedimento e in circostanze analoghe. Esso ha dunque accordato alle ricorrenti una riduzione del 20% dell’importo della loro ammenda, invece della riduzione del 10% consentita dalla Commissione.

126.    In una seconda censura, le ricorrenti avevano rimproverato alla Commissione di avere ritenuto che esse avessero negato l’esistenza dell’infrazione. Esse avevano sostenuto di avere ammesso, nel corso del procedimento amministrativo, l’esistenza dell’intesa e che, in ogni caso, il riconoscimento di un’infrazione non poteva costituire un fattore di riduzione dell’importo delle ammende.

127.    A tale proposito il Tribunale ha constatato, sulla base degli elementi del fascicolo, che le ricorrenti non avevano espressamente ammesso l’esistenza dell’infrazione nel corso del procedimento amministrativo: esse si erano limitate a riconoscere i fatti materiali loro contestati  (44) . Il Tribunale ha poi sviluppato il seguente ragionamento  (45) :

«272
In secondo luogo, in quanto le ricorrenti sostengono altresì che l’assenza di contestazione da parte delle imprese della qualifica giuridica dei fatti operata dalla Commissione non costituisce un fattore di riduzione delle ammende, si deve determinare se, come esse sostengono, la riduzione operata a tale titolo violi la comunicazione sulla cooperazione e il principio di tutela del legittimo affidamento nonché i diritti della difesa.

273
Si deve in primo luogo constatare che, se è vero che il punto D, paragrafo 2, della comunicazione sulla cooperazione menziona effettivamente l’ipotesi nella quale, dopo la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta la materialità dei fatti sui quali la Commissione fonda le sue accuse, tale punto tuttavia non può essere interpretato nel senso che contempli esclusivamente tale tipo di cooperazione.

274
Infatti, l’elenco dei tipi di cooperazione considerati al punto D, paragrafo 2, della comunicazione sulla cooperazione è fatto a titolo indicativo, come confermato dall’uso dell’avverbio “in particolare”.

275
Si deve altresì ricordare che la detta comunicazione contempla anche il caso in cui una delle imprese interessate ha denunciato un accordo alla Commissione, sia prima che questa abbia proceduto ad una verifica (punto B della comunicazione della Commissione), sia dopo che la Commissione abbia proceduto a una verifica senza che quest’ultima abbia potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’inizio del procedimento in vista dell’adozione di una decisione (punto C della comunicazione). Il fatto che la comunicazione contempli così espressamente la possibilità di riconoscere l’infrazione in questa fase del procedimento amministrativo non esclude che un siffatto riconoscimento intervenga in una fase successiva.

276
Inoltre, il fatto di riconoscere l’esistenza di un’intesa facilita il lavoro della Commissione nel corso dell’inchiesta in misura maggiore del semplice riconoscimento della materialità dei fatti.

277
Poiché la Commissione è tenuta a valutare il grado di cooperazione fornito dalle imprese senza violare il principio di parità di trattamento, la AST non ha pertanto titolo a riporre un legittimo affidamento nel fatto che non si sarebbe proceduto ad una differenziazione tra le imprese che hanno riconosciuto i fatti e quelle che hanno anche ammesso l’esistenza di un’intesa.

278
Infine, l’argomento dedotto dalla KTN secondo il quale la Commissione avrebbe, di fatto, penalizzato le imprese che hanno esercitato il loro diritto di difesa, non può essere accolto. Infatti non viene assolutamente affermato che la Commissione, nel procedere a riduzioni dell’importo delle ammende a titolo della cooperazione, avrebbe nella specie obbligato la KTN a fornire risposte grazie alle quali questa sarebbe stata indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione (...)».

128.    Di conseguenza, il Tribunale ha confermato che la Commissione era legittimata ad accordare una riduzione maggiore dell’ammenda a quelle imprese che avevano ammesso l’esistenza dell’intesa rispetto a quelle che avevano riconosciuto i fatti materiali loro contestati.

129.    Nel loro sesto motivo, le ricorrenti censurano la valutazione del Tribunale. Esse avanzano tre serie di censure.

130.    In primo luogo, esse ritengono che il Tribunale abbia violato i diritti della difesa e, in particolare, il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, riconosciuto nella sentenza 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione  (46) . Infatti, quando esso ammette che può essere accordata una maggiore riduzione dell’ammenda alle imprese che hanno riconosciuto l’esistenza dell’infrazione, il ragionamento del Tribunale sarebbe tale da scoraggiare, se non addirittura punire, le imprese che esercitano i loro diritti della difesa contestando la qualificazione giuridica dei fatti realizzata dalla Commissione.

131.    L’Acerinox aggiunge che la sentenza Orkem ha stabilito una netta distinzione tra la clemenza offerta in cambio di elementi di prova (che sarebbe lecita) e la clemenza offerta in cambio di una confessione (che sarebbe illecita). A suo parere, il ragionamento del Tribunale non considererebbe tale distinzione poiché ricompenserebbe le ammissioni di colpevolezza.

132.    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la valutazione del Tribunale è contraria al principio della parità di trattamento. Infatti, esse rammentano che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha deciso che la cooperazione da esse offerta nel corso del procedimento amministrativo era «analoga» a quella prestata dalla Usinor. Pertanto, il solo fatto che la Usinor abbia, in aggiunta, ammesso l’esistenza dell’intesa non costituirebbe una ragione oggettiva per accordarle una riduzione supplementare dell’ammenda. Tanto più che la qualificazione giuridica dei fatti nel corso del procedimento amministrativo rientrerebbe nella competenza esclusiva della Commissione e che non è chiaro in che modo l’accettazione di una tale qualificazione sarebbe atta a facilitare l’attività d’indagine della Commissione che, per definizione, verterebbe su elementi di fatto e non di diritto.

133.    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il ragionamento del Tribunale viola il principio della tutela del legittimo affidamento. Infatti, nulla nell’ambito della Comunicazione consentiva di immaginare che una maggiore riduzione dell’ammenda sarebbe stata accordata alle imprese che avessero ammesso l’esistenza dell’intesa. Il punto D, n. 2, della Comunicazione prevederebbe, al contrario, unicamente il caso in cui le imprese non contestano i «fatti materiali»  (47) .

134.    Prima di esaminare tali diverse censure, è utile rammentare che il giudice comunitario ha già ammesso la compatibilità della prassi della clemenza con i diritti della difesa e, in particolare, con il diritto a non autoincriminarsi, riconosciuto nella sentenza Orkem. Nelle sentenze Finnboard/Commissione  (48) e BPB De Eendracht/Commissione  (49) , la Corte e il Tribunale hanno statuito che l’impunità o la riduzione dell’importo dell’ammenda a seguito della cooperazione fornita nel corso del procedimento amministrativo non portava le imprese ad incriminarsi o a far punire l’esercizio, da parte loro, dei diritti della difesa  (50) .

135.    Tale giurisprudenza è giustificata dall’importanza che la nozione di coercizione riveste nell’ambito del diritto a non autoincriminarsi. Infatti, perché si sia in presenza di una violazione di tale diritto è necessario che venga esercitata effettivamente una coercizione sul soggetto interessato per ottenere da quest’ultimo informazioni o elementi di prova atti a dimostrare l’infrazione  (51) .

136.    Così si è potuto determinare che le richieste di informazioni di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato  (52) sono conformi al diritto a non autoincriminarsi in quanto, in tal caso, le imprese non sono tenute a rispondere alle domande loro rivolte dalla Commissione  (53) . In compenso, le decisioni di richiesta d’informazioni, ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, possono essere in contrasto con i diritti della difesa in quanto assoggettano le imprese ad una sanzione, sotto forma di penalità o ammende, in caso di rifiuto di fornire una risposta  (54) .

137.    Tale elemento di coercizione si ritrova parimenti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima stima che vi sia violazione del diritto di tacere unicamente quando la persona sia stata costretta a fornire informazioni atte a provare l’infrazione  (55) . In compenso, se l’interessato non è stato costretto a parlare o a testimoniare, il diritto a non autoincriminarsi non è stato violato  (56) .

138.    Conseguentemente, i giudici comunitari hanno riconosciuto la liceità della prassi della clemenza. Essi hanno rilevato che, anche se tale prassi sollecita le imprese a collaborare con la Commissione, essa non le costringe affatto a comunicare elementi di fatto o probatori in quanto la decisione dell’impresa di fornire tali elementi riveste sempre un carattere volontario  (57) .

139.    In considerazione di tali elementi, penso che la distinzione operata dal Tribunale – tra le imprese che hanno riconosciuto i fatti materiali e quelle che hanno ammesso l’esistenza dell’intesa – non sia in contrasto con i diritti della difesa.

140.    Infatti, come la comunicazione di elementi di fatto o probatori, l’ammissione dell’infrazione riveste un carattere puramente volontario in capo all’impresa. Quest’ultima non è in alcun modo costretta a riconoscere l’intesa o a fornire elementi tali da dimostrarne l’esistenza. Il grado di cooperazione che l’impresa intende offrire nel corso del procedimento amministrativo dipende dunque esclusivamente dalla libera scelta dell’impresa e non è, in nessun caso, imposto dalla Commissione.

141.    A tale proposito sarebbe errato credere che la distinzione del Tribunale comporti la punizione delle imprese che hanno esercitato i loro diritti della difesa. Infatti, come già sottolineato da Corte  (58) e Tribunale  (59) , le imprese che esercitano i loro diritti della difesa non vengono assoggettate, per tale ragione, ad una ammenda più elevata. Esse sono semplicemente punite in funzione della gravità dell’infrazione e degli altri criteri che possono legittimamente essere presi in considerazione, sotto il controllo della Corte e del Tribunale.

142.    Di conseguenza ritengo che la distinzione controversa non sia in contrasto con il principio dei diritti della difesa.

143.    Tale distinzione sembra ancor meno in contrasto con il principio della parità di trattamento.

144.    In forza di una giurisprudenza costante  (60) , il principio della parità di trattamento impedisce che situazioni analoghe vengano trattate in maniera diversa, e che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Orbene, nel caso di specie la differenza di trattamento tre le imprese che hanno riconosciuto i fatti materiali e quelle che hanno ammesso l’esistenza dell’infrazione è giustificata proprio da una ragione oggettiva, legata alla necessità di alleggerire la mole di lavoro della Commissione.

145.    Infatti, il giudice comunitario ha reiteratamente affermato che una riduzione dell’importo dell’ammenda è giustificata unicamente se il comportamento dell’impresa abbia consentito alla Commissione di accertare l’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di porvi fine  (61) .

146.    Orbene, come sottolineato dal Tribunale al punto 276 della sentenza KTS e AST/Commissione, il fatto di riconoscere l’esistenza dell’infrazione facilita il lavoro della Commissione in misura maggiore del semplice riconoscimento dei fatti materiali. In quest’ultimo caso, la Commissione deve ancora dimostrare, a partire dai fatti riconosciuti dall’impresa (ad esempio, il fatto di aver partecipato ad una riunione con altri produttori), il carattere anticoncorrenziale del comportamento di tale impresa (ad esempio, il fatto che la riunione aveva ad oggetto la realizzazione di un aumento concertato dei prezzi). Viceversa, nel primo caso, la Commissione è puramente e semplicemente dispensata da quest’ultimo compito in quanto l’impresa ha riconosciuto il carattere anticoncorrenziale o illecito del suo comportamento.

147.    Questo iter non ci sembra neanche tale da invadere le competenze della Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo. Infatti, indipendentemente da ogni discussione relativa al contenuto di tali competenze, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la riduzione dell’importo dell’ammenda non interviene a seguito del riconoscimento di una precisa qualificazione giuridica – ad esempio, il fatto che il comportamento dell’impresa costituisca un accordo sui prezzi ai sensi dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE –, bensì a seguito del riconoscimento del carattere anticoncorrenziale di detto comportamento (ad esempio, il fatto che la riunione aveva ad oggetto un aumento comune dei prezzi). Le imprese non sono dunque invitate a fornire una qualificazione giuridica precisa che unicamente la Commissione è competente a dare.

148.    Infine, relativamente all’ultima censura, ritengo che la distinzione operata dalla Commissione non sia in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento.

149.    Basti infatti osservare che, anche prima dell’adozione della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione già praticava la distinzione controversa. Così, nella citata causa Finnboard/Commissione, essa aveva accordato una riduzione di due terzi dell’importo dell’ammenda alle imprese che avevano riconosciuto l’esistenza dell’infrazione, mentre quelle che avevano riconosciuto i fatti materiali avevano beneficiato unicamente della riduzione di un terzo dell’importo dell’ammenda  (62) . Il Tribunale, senza essere contraddetto dalla Corte, aveva deciso che tale distinzione era giustificata in considerazione, in particolare, del comportamento adottato dalle imprese interessate nel corso del procedimento amministrativo  (63) .

150.    Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non vi sono elementi che consentano di affermare che la Commissione avesse deciso di abbandonare la distinzione controversa nell’ambito della Comunicazione. Al contrario, emerge chiaramente dal punto D, n. 2, di tale testo e, in particolare, dall’utilizzo della locuzione avverbiale «in particolare», che il riconoscimento dei fatti materiali costituisce solo uno dei comportamenti che possono dare luogo ad una riduzione dell’importo dell’ammenda, giustificata dalla cooperazione.

151.    Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel giudicare che la Commissione poteva validamente accordare una maggiore riduzione dell’ammenda alle imprese che avevano ammesso l’esistenza dell’intesa rispetto a quelle che si sono limitate a riconoscere i fatti materiali.

152.    Propongo dunque alla Corte di respingere il sesto motivo invocato dalle ricorrenti.

V – Sul ricorso incidentale

153.    Il ricorso incidentale è diretto contro i punti 55‑68 della sentenza KTS e AST/Commissione, che hanno annullato la decisione controversa nella parte in cui essa aveva imputato l’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl alla KTN.

154.    Dinanzi al Tribunale, la KTS ha sostenuto che la decisione controversa violava l’art. 36, primo comma, del trattato CECA in quanto il suo diritto al contraddittorio in merito al comportamento della Thyssen Stahl non era stato rispettato.

155.    Il Tribunale ha accolto tale motivo nei termini del seguente ragionamento:

«55
I diritti della difesa evocati dalla KTS sono nella specie garantiti dall’art. 36, comma 1, del Trattato CECA ai sensi del quale, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie previste dal detto trattato, la Commissione deve mettere l’interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

56
Secondo la costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev’essere osservato in ogni circostanza, anche se si tratta di un procedimento di carattere amministrativo. Il rispetto effettivo di tale principio richiede che l’impresa interessata sia stata posta in grado fin dalla fase del procedimento amministrativo di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e circostanze allegati dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni come pure sui documenti da questa considerati (…). Ne consegue, in particolare, che la Commissione può prendere in considerazione unicamente fatti sui quali gli interessati hanno avuto l’occasione di fornire chiarimenti (…).

57
Si deve altresì ricordare che, in via di principio, la responsabilità per l’infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un altro soggetto (…).

58
Nella specie, dagli atti risulta innanzitutto che il 24 aprile 1997 una comunicazione di addebiti è stata indirizzata, distintamente, a ciascuna delle due imprese, la KTN e la Thyssen Stahl, e che ciascuna di esse vi ha risposto distintamente, con lettere dei loro rispettivi rappresentanti del 30 giugno successivo. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la KTN ha inoltre espressamente dichiarato che presentava le proprie osservazioni “in nome e per conto della KTN”.

59
È pacifico che in un momento successivo la KTN, alla quale è succeduta la (…) KTS, con lettera 23 luglio 1997 indirizzata alla Commissione, accettava di essere ritenuta responsabile dei fatti ascritti alla Thyssen Stahl per il periodo che inizia a decorrere dall’anno 1993, nonostante che le attività della Thyssen Stahl nel settore dei prodotti in causa le fossero state trasferite solo a partire dal 1° gennaio 1995.

60
Infatti, con la sopra menzionata lettera la KTN ha espressamente fatto presente quanto segue:

“Per quanto riguarda il menzionato procedimento [caso IV/35.814 KTN], avete chiesto al legale rappresentante della Thyssen Stahl (...) che [la KTN] confermi espressamente che in conseguenza del trasferimento del settore di attività dei prodotti piatti inossidabili della Thyssen Stahl si assume la responsabilità dell’operato della Thyssen Stahl per quanto riguarda i prodotti piatti inossidabili che costituiscono l’oggetto del presente procedimento, e questo anche per il periodo che risale fino al 1993. Con la presente vi confermiamo espressamente quanto richiesto”.

61
Infine, al centoduesimo [punto] della decisione, la Commissione ha dedotto da tale dichiarazione che occorre tenerne conto nel dispositivo della decisione. Di conseguenza, la Commissione ha considerato la KTN responsabile dei comportamenti della Thyssen Stahl, considerati in contrasto con l’art. 65, n. 1, del Trattato CECA (…) e le ha pertanto inflitto un’ammenda in ragione, ugualmente, dei fatti rimproverati alla Thyssen Stahl (…). A questo proposito la Commissione ha osservato, al settantottesimo [punto] della decisione che la durata dell’infrazione rimproverata alla Thyssen Stahl era compresa tra il mese di dicembre 19[9]3, data della riunione di Madrid nel corso della quale era iniziata la concertazione tra i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile, e il 1° gennaio 1995, data di cessazione delle attività della Thyssen Stahl in tale settore.

62
Si deve sottolineare che non è contestato che, tenuto conto della dichiarazione fatta dalla KTN il 23 luglio 1997, la Commissione aveva certamente titolo per imputare a quest’ultima la responsabilità del comportamento produttivo dell’infrazione rimproverato alla Thyssen Stahl tra il mese di dicembre 1993 e il 1° gennaio 1995. (…)

63
Tuttavia, una siffatta dichiarazione deve essere interpretata restrittivamente in quanto deroga al principio per cui una persona fisica o giuridica può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti. In particolare, non può presumersi che, in mancanza di contraria indicazione da parte sua, la persona all’origine di una siffatta dichiarazione abbia rinunciato all’esercizio dei suoi diritti di difesa.

64
Orbene, contrariamente a quanto in sostanza sostenuto dalla Commissione, la dichiarazione del 23 luglio 1997 della KTN non poteva essere interpretata nel senso che implicasse anche la rinuncia di questa al diritto di essere sentita sui fatti rimproverati alla Thyssen Stahl nella comunicazione degli addebiti notificata a quest’ultima in data 24 aprile 1997, e per i quali la KTN accettava da allora in avanti di essere ritenuta responsabile ai fini dell’imputazione di un’eventuale ammenda.

65
E questo a maggior ragione, dato che la comunicazione degli addebiti è stata indirizzata (…) separatamente alla KTN e alla Thyssen Stahl, e che, evidentemente, tale comunicazione non attribuiva alla KTN la responsabilità dei comportamenti ascritti alla Thyssen Stahl.

66
È pertanto giocoforza constatare, nella specie, che la Commissione non ha messo la KTN in grado di presentare le sue osservazioni sull’effettività e la pertinenza dei fatti rimproverati alla Thyssen Stahl e che, di conseguenza, la KTN non ha potuto esercitare i suoi diritti di difesa a tal riguardo.

67
Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza, la Commissione non aveva il diritto di imputare la responsabilità dei comportamenti della Thyssen Stahl alla KTN né, di conseguenza, di infliggere un’ammenda alla KTN in ragione dei fatti rimproverati alla Thyssen Stahl mentre, su questo punto, la comunicazione degli addebiti era rivolta soltanto a quest’ultima (…).

68
Alla luce di tali elementi si deve pertanto dichiarare il presente motivo della KTS fondato e l’art. 1 della decisione va quindi annullato nella misura in cui imputa alla KTN l’infrazione rimproverata alla Thyssen Stahl».

156.    Conseguentemente, il Tribunale ha deciso, al punto 315 della citata sentenza, di ridurre l’ammenda inflitta alla KTN di un importo pari a EUR 3 564 000.

157.    Nel suo atto d’impugnazione, la Commissione domanda l’annullamento della sentenza impugnata riguardo a tale punto. Essa solleva quattro motivi a sostegno della sua domanda:

snaturamento degli elementi di prova;

violazione delle condizioni per il trasferimento da un’impresa a un’altra della responsabilità per comportamento anticoncorrenziale;

violazione dei doveri in materia di diritti della difesa, nonché

errore materiale relativo ai fatti e snaturamento degli elementi di prova.

A – Sul primo motivo, riguardante lo snaturamento degli elementi di prova

158.    Nel suo primo motivo, la Commissione rimprovera al Tribunale di avere stabilito che la KTN non aveva rinunciato ad esercitare i suoi diritti della difesa in relazione ai fatti contestati alla Thyssen Stahl.

159.    Essa ritiene che, su tale punto, il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. Infatti, esso non avrebbe sufficientemente tenuto conto di determinati elementi del fascicolo, quali la comunicazione degli addebiti 24 aprile 1997, la risposta della Thyssen Stahl alle comunicazioni degli addebiti e la lettera con la quale la Commissione aveva domandato alla KTN di confermare che accettava di assumersi la responsabilità del comportamento della Thyssen Stahl. La Commissione ritiene che un esame completo di tali elementi avrebbe dovuto rivelare che la KTN aveva rinunciato al suo diritto al contraddittorio in relazione ai fatti addebitati alla Thyssen Stahl.

160.   È noto che, in forza dell’art. 32 quinto [sic] del trattato CECA, identico all’art. 225 CE, un’impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti  (64) .

161.    Emerge tuttavia da una giurisprudenza costante che la Corte può esaminare l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale nell’ipotesi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo  (65) . La Corte ha precisato che, in tal caso, l’inesattezza materiale deve apparire in modo manifesto dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti  (66) .

162.    Consegue parimenti da una giurisprudenza costante che, benché spetti unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova  (67) , la questione dello snaturamento di tali elementi è assoggettabile al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione  (68) . Un motivo relativo allo snaturamento degli elementi di prova è volto a far dichiarare che il Tribunale ha alterato il senso, il contenuto o la portata degli elementi dinanzi ad esso prodotti. Lo snaturamento può in tal caso risultare da una modifica del contenuto degli elementi di prova  (69) come pure dalla mancata considerazione di loro aspetti essenziali  (70) o del loro contesto  (71) .

163.    Nel caso di specie, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti (in quanto non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi del fascicolo) e che i suoi accertamenti in fatto sono dunque inficiati da inesattezza materiale (poiché la KTN avrebbe rinunciato ad esercitare i suoi diritti della difesa). Contrariamente a quanto sostiene la KTS  (72) , il primo motivo della Commissione è dunque ricevibile in applicazione della giurisprudenza summenzionata.

164.    Tuttavia, ritengo che tale motivo sia manifestamente privo di ogni fondamento.

165.    Infatti, nessun elemento del fascicolo consente di stabilire che la KTN abbia rinunciato ad esercitare i suoi diritti della difesa in merito ai fatti contestati alla Thyssen Stahl per il periodo dal dicembre 1993 al gennaio 1995. La KTN non ha affermato né nella sua risposta alla prima comunicazione degli addebiti  (73) , né nella sua risposta alla seconda comunicazione degli addebiti  (74) , né nel suo processo verbale di consultazione del fascicolo  (75) , né nella sua dichiarazione 23 luglio 1997  (76) , di non aver nulla da dichiarare in merito alla realtà e alla pertinenza dei fatti addebitati alla Thyssen Stahl per il periodo summenzionato.

166.    Aggiungo che, poiché deroga all’applicazione di un principio fondamentale del diritto comunitario come quello della tutela dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, una tale rinuncia deve intervenire imperativamente in modo esplicito e inequivocabile. Come sottolineato dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata, di nessuno si può presumere che abbia rinunciato all’esercizio dei suoi diritti di difesa.

167.    Pertanto, i documenti invocati dalla Commissione (la comunicazione degli addebiti 24 aprile 1997, la risposta della Thyssen Stahl alle comunicazioni degli addebiti e la lettera con la quale detta istituzione aveva domandato alla KTN di confermare che accettava di assumersi la responsabilità del comportamento della Thyssen Stahl) non potevano, in nessun caso, dimostrare che la KTN avesse rinunciato ad esercitare i suoi diritti della difesa. Infatti, poiché il loro autore non era l’impresa interessata (la KTN), il Tribunale non poteva attribuire ad essi valore probatorio quanto all’intenzione di tale impresa di rinunciare all’esercizio dei suoi diritti.

168.    Tenuto conto di tali elementi, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nel constatare che la KTN non aveva rinunciato all’esercizio dei suoi diritti della difesa in relazione ai fatti addebitati alla Thyssen Stahl.

169.    Propongo dunque alla Corte di respingere il primo motivo della Commissione.

B – Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle condizioni per il trasferimento da un’impresa ad un’altra della responsabilità per un certo comportamento

170.    Con il suo secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale non ha rispettato le condizioni per il trasferimento da un’impresa ad un’altra della responsabilità per comportamento anticoncorrenziale.

171.    Essa sottolinea che, a prescindere dalla questione se la KTN avesse rinunciato ai suoi diritti della difesa, essa era, comunque, legittimata ad ascriverle l’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl. Infatti, a suo parere, le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per derogare al principio della «responsabilità personale» delle imprese erano soddisfatte in quanto la KTN si presentava come il successore economico e giuridico della Thyssen Stahl. La Commissione invoca, a tale proposito, le sentenze 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione  (77) , e 28 marzo 1984, CRAM e Rheinzink/Commissione  (78) , nonché le sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, Enichem Anic/Commissione  (79) , e 11 marzo 1999, NMH Stahlwerke e a./Commissione  (80) .

172.    A mio parere, tale secondo motivo è parimenti infondato.

173.    Infatti, secondo una giurisprudenza costante  (81) , in linea di principio, la responsabilità dell’impresa interessata incombe sulla persona fisica o giuridica che la dirigeva al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha accertato l’infrazione, la gestione dell’impresa non sia più sotto la sua responsabilità.

174.    Inoltre, la Corte ha precisato che il cosiddetto criterio della «continuità economica», che consente di derogare al principio della responsabilità personale delle imprese in caso di cessione di attività, si applica unicamente qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente dopo che detta infrazione sia stata commessa  (82) .

175.    Orbene, nel caso di specie, emerge dal fascicolo  (83) che la Thyssen Stahl ha continuato ad esistere durante tutta la durata dell’infrazione, e (almeno) fino al giorno dell’adozione della decisione controversa.

176.    La giurisprudenza invocata dalla Commissione non è dunque applicabile al caso di specie.

C – Sul terzo motivo, concernente la violazione dei doveri in materia di diritti della difesa

177.    Con il suo terzo motivo, la Commissione addebita al Tribunale di aver imposto doveri troppo rigorosi in materia di diritti della difesa.

178.    Essa sottolinea che, nel caso di specie, la KTN è stata la destinataria delle due comunicazioni degli addebiti, quella 19 dicembre 1995 e quella 24 aprile 1997; che, durante tutta la durata del procedimento amministrativo, la KTN ha presentato osservazioni non solamente a nome proprio, bensì anche a nome della Thyssen Stahl; che, nella sua seconda comunicazione degli addebiti, la Commissione ha precisato che la KTN si assumeva la responsabilità del comportamento della Thyssen Stahl; che, in una lettera successiva, essa ha domandato alla KTN di confermare tale fatto e che, nella sua dichiarazione 23 luglio 1997, la KTN ha confermato che si sarebbe assunta la responsabilità degli atti della Thyssen Stahl «anche per il periodo risalente sino al 1993».

179.    La Commissione ritiene che, pertanto, la KTN conoscesse perfettamente gli addebiti formulati nei confronti della Thyssen Stahl e che sapesse che la Commissione le avrebbe imputato l’infrazione commessa da tale società. Pertanto, il rispetto dei diritti della difesa non richiedeva, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, che la Commissione invitasse nuovamente la KTN a illustrare la sua posizione sui fatti addebitati alla Thyssen Stahl. Imponendo un tale dovere, il Tribunale avrebbe dunque commesso un errore di diritto.

180.    In merito a tale punto si deve rammentare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato in ogni circostanza, anche se si tratti di un procedimento di natura amministrativa  (84) .

181.    Tale principio impone, in particolare, che la comunicazione degli addebiti trasmessa dalla Commissione a un’impresa contenga gli elementi essenziali dedotti nei confronti di tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova sui quali si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo attivato a suo carico  (85) .

182.    Inoltre, nelle sentenze 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione  (86) , e 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione  (87) , la Corte ha precisato che «[c]onsiderata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte (…) ammende».

183.    Nel caso di specie, è vero che, nella sua comunicazione degli addebiti 24 aprile 1997, la Commissione aveva rilevato che la KTN «si assumeva la responsabilità del comportamento della Thyssen Stahl ancor prima della sua creazione»  (88) . Tuttavia, come deciso dal Tribunale nella sentenza impugnata, tale comunicazione non indicava chiaramente che la Commissione aveva l’intenzione di infliggere un’ammenda alla KTN a causa dell’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl. Essa non conteneva nemmeno l’invito chiaro, rivolto alla KTN, a presentare osservazioni sulla realtà e la rilevanza dei fatti addebitati alla Thyssen Stahl, né sui documenti che la Commissione aveva preso in considerazione a tale proposito.

184.    Inoltre, l’ambiguità risultante dalla comunicazione degli addebiti 24 aprile 1997 è stata alimentata, in particolare, dal fatto che tale comunicazione è stata trasmessa separatamente alla KTN e alla Thyssen Stahl. Con tale doppio invio, la Commissione ha lasciato intendere che la Thyssen Stahl poteva essere destinataria dell’ammenda per l’infrazione che essa aveva commesso nel periodo precedente al 1° gennaio 1995.

185.    In considerazione di tali elementi, ritengo che la comunicazione degli addebiti 24 aprile 1997 non soddisfacesse i requisiti di chiarezza imposti dalla giurisprudenza. Il Tribunale non ha dunque commesso alcun errore di diritto nello stabilire che la Commissione non aveva validamente posto la KTN in condizioni di presentare le proprie osservazioni sui fatti addebitati alla Thyssen Stahl.

186.    Conseguentemente, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo della Commissione.

D – Sul quarto motivo, avente ad oggetto l’errore materiale relativo ai fatti e lo snaturamento degli elementi di prova

187.    Con il suo quarto motivo, la Commissione rimprovera al Tribunale di aver deciso che la KTN non aveva potuto esercitare i suoi diritti della difesa in relazione al comportamento della Thyssen Stahl.

188.    Essa ritiene, in sostanza, che la sentenza impugnata sia viziata, su tale punto, dall’errore materiale relativo ai fatti e dallo snaturamento degli elementi di prova. Infatti, a suo avviso, «gli atti del fascicolo mostrano che la KTN, d’accordo con la Thyssen [Stahl], ha reso nota in più occasioni spontaneamente la sua posizione sugli addebiti formulati dalla Commissione [nei confronti della] Thyssen [Stahl] e che essa ha quindi esercitato i diritti della difesa»  (89) .

189.    A prescindere dal fatto che la Commissione non ha corroborato tale motivo nelle sue memorie  (90) , ritengo che, in ogni caso, esso non sia fondato.

190.    Si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza  (91) , la Corte può sanzionare l’errore materiale negli accertamenti in fatto operati dal Tribunale unicamente qualora esso risulti in modo manifesto dai documenti del fascicolo. Analogamente, si è visto che un motivo riguardante lo snaturamento degli elementi di prova può essere accolto solo se il Tribunale ha veramente alterato il senso, il contenuto o la portata degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti  (92) .

191.    Orbene, il Tribunale non ha commesso alcun errore di tale natura nel caso di specie.

192.    Infatti, una lettura, benché attenta, del fascicolo  (93)  non consente di stabilire in modo certo ed evidente che la KTN abbia esercitato i suoi diritti della difesa in relazione al comportamento della Thyssen Stahl. Non è evidente, a mio parere, che le osservazioni depositate dalla KTN nel corso del procedimento amministrativo riguardassero parimenti, in un modo o nell’altro, i fatti addebitati dalla Commissione alla Thyssen Stahl.

193.    Pertanto, non si può ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore manifesto nei suoi accertamenti in fatto o uno snaturamento degli elementi di prova.

194.    Propongo dunque alla Corte di respingere l’ultimo motivo sollevato dalla Commissione.

VI – Avocazione della controversia

195.    L’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, prevede che, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

196.    Nella fattispecie, ritengo la causa matura per la decisione relativamente al punto del quale ho proposto l’annullamento  (94) . Propongo, pertanto, alla Corte di avocarla a sé e di giudicare in via definitiva sul motivo invocato in primo grado dall’Acerinox.

VII – Sul ricorso in primo grado

197.    L’Acerinox domanda l’annullamento della decisione controversa e invoca due motivi, di cui uno riguarda il fatto che essa non avrebbe partecipato all’infrazione.

198.    Nell’ambito di tale motivo, l’Acerinox afferma che la Commissione non ha provato l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione dell’extra di lega sul mercato spagnolo.

199.    Essa sottolinea, in particolare, che la prova di una tale intesa non potrebbe trovarsi nel telefax dell’Avesta datato 14 gennaio 1994, il quale riporta che l’«Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni saranno applicate dal 1° aprile 1994 (sì aprile!!)». Infatti, a suo parere, «[t]ale informazione riguardante la “comunicazione” fatta dalla ricorrente (...) era inesatta»  (95) e «non è stata fatta nessuna “comunicazione” di tale tipo»  (96) .

200.    A tale proposito occorre ricordare che, in caso di controversia sulla sussistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa accerta e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione  (97) .

201.    Si rammenterà anche che nessun principio di diritto comunitario osta a che la Commissione, per giudicare esistente un’infrazione, si basi su un solo documento, purché il valore probatorio di quest’ultimo sia incontestabile e purché il detto documento attesti, di per sé solo, con certezza l’esistenza dell’infrazione  (98) . Allo stesso modo, la Commissione può considerare prova del comportamento di un’impresa la corrispondenza intercorsa tra terzi  (99) : il fatto che l’impresa imputata non sia l’autrice  (100) né la destinataria  (101) del documento non è atto a privare quest’ultimo del suo valore probatorio, che deve essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto e della sua portata.

202.    A tale proposito, per stabilire il valore probatorio di un documento si deve tener conto di diversi elementi, quali l’origine del documento, le circostanze della sua redazione, il suo destinatario, il suo contenuto, e domandarsi se, secondo tali elementi, l’informazione che vi è contenuta appaia sensata e affidabile  (102) . Inoltre, un’impresa può validamente contestare il valore probatorio di un documento unicamente se essa solleva elementi circostanziati atti a mettere in dubbio la veridicità dell’informazione che esso contiene  (103) .

203.    Nel caso di specie, il valore probatorio del telefax dell’Avesta del 14 gennaio 1994 non solleva alcun dubbio.

204.    Infatti, tale telefax è stato redatto dal rappresentante dell’Avesta alla riunione di Madrid, il sig. W.  (104) . Essa fa seguito a tale riunione, durante la quale i principali produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile si sono accordati sull’applicazione, a partire dalla data di tale riunione, di un extra di lega calcolato a partire da valori di riferimento identici. Essa è stata anche redatta poco tempo dopo che la Ugine trasmettesse a tutti i suoi concorrenti, con telefax dell’11 gennaio 1994, informazioni particolareggiate sull’extra di lega che essa aveva intenzione di applicare sul mercato francese a partire dal 1° febbraio 1994.

205.    Inoltre, il telefax controverso ha come destinatarie le società di distribuzione dell’Avesta e fa seguito ad un telefax precedente, della metà di dicembre 1993, con il quale l’Avesta aveva loro annunciato la possibilità d’introdurre l’extra di lega a partire dal febbraio 1994  (105) .

206.    Infine, per quanto riguarda il suo contenuto, il telefax controverso risulta parimenti affidabile e sensato. Infatti, con quest’ultimo l’Avesta informa le sue controllate della posizione presa da taluni suoi concorrenti in merito alla data di applicazione dell’extra di lega sui loro mercati domestici nei seguenti termini:

«Secondo le nostre informazioni, sono già state prese determinate iniziative:

Ugine ha annunciato maggiorazioni a partire dal 1° febbraio 1994 dei seguenti extra:

4,36 sterline inglesi (GBP) per la qualità 430,

47,55 GBP per la 304,

74,03 GBP per la 316.

Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni saranno applicate dal 1° aprile 1994 (sì aprile!!).

Si pensa che Outokumpo seguirà la stessa linea di condotta, ma non c’è ancora nessuna conferma.

Thyssen probabilmente dirà qualcosa lunedì prossimo.

Di Krupp non abbiamo informazioni.

Ilva ha annunciato una modifica del prezzo di base da febbraio, applicabile solo ai rivenditori e non agli utilizzatori finali.

ALZ sta ancora considerando la sua posizione».

207.    Pertanto, l’informazione secondo cui l’Acerinox si è impegnata ad applicare l’extra di lega sul mercato spagnolo a partire dal 1° aprile 1994 sembra difficilmente contestabile. L’Acerinox non ha peraltro invocato alcun elemento circostanziato atto a mettere in dubbio la veridicità di tale informazione.

208.    Tenuto conto di tali elementi, ritengo che il telefax controverso costituisca la prova del fatto che, in data 14 gennaio 1994, l’Acerinox aveva manifestato, in ogni caso, la sua intenzione di applicare un extra di lega in Spagna, secondo le modalità convenute dalle imprese interessate nel corso della riunione di Madrid, e aveva dunque aderito all’intesa.

209.    Propongo dunque alla Corte di respingere il motivo sollevato dall’Acerinox.

VIII – Sulle spese

210.    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in (quasi) tutti i loro motivi, vanno condannate alla totalità delle spese sostenute nel presente procedimento di impugnazione.

211.    Peraltro, ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Nel caso di specie l’Acerinox è rimasta soccombente riguardo al motivo relativo alla sua mancata partecipazione all’intesa sul mercato spagnolo e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. L’Acerinox va dunque condannata alle spese su tale punto, conformemente all’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento. Per il resto, non vi è ragione di modificare il dispositivo della sentenza Acerinox/Commissione.

IX – Conclusioni

212.    Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo dunque alla Corte di dichiarare quanto segue:

«1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione, è annullata nella parte in cui ha respinto il motivo della ricorrente relativo alla sua mancata partecipazione all’intesa sul mercato spagnolo.

2)
Per il resto, le impugnazioni sono respinte.

3)
Il ricorso di annullamento della Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables SA (Acerinox) è respinto.

4)
La Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables SA (Acerinox), la ThyssenKrupp Stainless GmbH e la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA sono condannate a sopportare le spese da esse sostenute nei procedimenti d’impugnazione, nonché le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee in tali procedimenti.

5)
La Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables SA (Acerinox) è condannata a sopportare le spese da essa sostenute nel procedimento di primo grado, nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee in tale procedimento. La Commissione sopporterà un terzo delle spese da essa sostenute in detto procedimento».


1
Lingua originale: il francese.


2
Sentenze nelle cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Speciali Terni Spa/Commissione (Racc. pag. II‑3757, in prosieguo denominata anche: la «sentenza impugnata» o la «sentenza KTS e AST/Commissione»), e nella causa T‑48/98, Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables SA (Acerinox)/Commissione (Racc. pag. II‑3859, in prosieguo denominata anche: la «sentenza impugnata» o la «sentenza Acerinox/Commissione»).


3
GU L 100, pag. 55 (in prosieguo: la «decisione controversa» o la «Decisione»).


4
Sentenza 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 65-68 delle mie conclusioni).


5
V., in tal senso, sentenze 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens (Racc. pag. I‑2915, punti 32-34), e 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 70), nonché ordinanze 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a. (Racc. pag. I‑2165, punto 58); 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. I‑4971, punto 52), e 25 giugno 1998, causa C‑159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. I‑4147, punto 70).


6
Sentenza 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punti 21-25).


7
Ibidem (punti 19 e 20).


8
Ricorso depositato dall'Acerinox nella causa T‑48/98 (pag. 9). V. parimenti replica depositata dall'Acerinox in tale causa (punto 10).


9
V. paragrafi 203‑209 delle presenti conclusioni.


10
V., in tal senso, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 102).


11
V., in particolare, sentenze 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I‑4125, punti 118 e 119), e causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione (Racc. pag. I‑4287, punto 161).


12
Sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. (punto 119).


13
Citate sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (punto 121) e Hüls/Commissione (punto 162).


14
Sentenza Hüls/Commissione, cit. (punti 149, 150 e 168).


15
Ibidem (punti 167 e 168).


16
V. sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II‑491, punti 1865, 1910 e 1938).


17
V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.


18
Sentenza 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P (Racc. pag. I‑1611).


19
Sentenza Connolly/Commissione, cit. (punto 120).


20
Citate sentenze Connolly/Commissione (punto 121) e Belgio/Commissione (punto 81).


21
Ibidem.


22
Ricorso d'impugnazione dell’Acerinox (punto 46).


23
Si noterà che la legittimità degli orientamenti è messa in discussione nelle cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, pendenti dinanzi alla Corte, nelle quali l’avvocato generale Tizzano ha presentato le sue conclusioni l'8 luglio 2004.


24
Ricorso depositato dall'Acerinox nella causa T‑48/98 (pag. 19).


25
Causa T‑354/94 (Racc. pag. II‑2111, punti 82 e 83).


26
V., a tale proposito, paragrafi  154‑156 delle presenti conclusioni.


27
Sentenza 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm (Racc. pag. 2999, punto 11).


28
Sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione (Racc. pag. 619, punto 133). V., parimenti, sentenze 31 ottobre 1974, causa 15/74, Sterling Drug (Racc. pag. 1147, punto 41), e causa 16/74, Winthrop (Racc. pag. 1183, punto 32); 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson (Racc. pag. 2479, punto 19); 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro (Racc. pag. 803, punto 35), e 24 ottobre 1996, causa C‑73/95 P, Viho/Commissione (Racc. pag. I‑5457, punto 16).


29
Causa C‑286/98 P (Racc. pag. I‑9925, punto 39).


30
Sentenza 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10065, punto 27). V., parimenti, sentenze ICI/Commissione, cit. (punti 132 e 133); 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione (Racc. pag. 3151, punto 49); 6 aprile 1995, causa C‑310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (Racc. pag. I‑865, punto 11, nonché le mie conclusioni presentate in tale causa, paragrafi 20‑31); 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione (Racc. pag. I‑9693, punto 77, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate in tale causa, paragrafo 59), e Aristrain/Commissione, cit. (punto 96).


31
Causa C‑248/98 P (Racc. pag. I‑9641, punti 71‑74).


32
Ibidem (punto 73, quarto capoverso).


33
Su tale potere, v., in particolare, sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione (Racc. pag. II‑1165, punto 59); 11 dicembre 1996, causa T‑49/95, Van Megen Sports/Commissione (Racc. pag. II‑1799, punto 53); 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione (Racc. pag. II‑1689, punto 127), e 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).


34
Sentenza KTS e AST/Commissione. V., parimenti, sentenza Acerinox/Commissione (punti 55‑66).


35
V. atti d'impugnazione dell'AST (punti 12 e 14‑17) e della KTS (punti 11, 12, 16, 17 e 19).


36
V., come esempi recenti, sentenza 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I‑4261, punto 27), e ordinanza 9 luglio 2004, causa C‑116/03, Fichtner/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).


37
Sentenze KTS e AST/Commissione (punto 177) e Acerinox/Commissione (punto 57).


38
Sentenze KTS e AST/Commissione (punto 178) e Acerinox/Commissione (punto 60).


39
Si rammenta che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte respinge immediatamente le censure dirette contro motivi sviluppati in subordine o in via ultronea dal Tribunale. La Corte giudica che, se e in quanto il dispositivo della sentenza del Tribunale è basato su altri motivi, sollevati in via principale, tali censure non possono condurre all'annullamento della sentenza impugnata e sono, per tale ragione, irrilevanti (v., come esempio recente, citata sentenza T. Port/Commissione, punti 16, 17 e 30‑33, nonché le mie conclusioni presentate in tale causa, paragrafo 23).


40
V., in particolare, sentenze 12 dicembre 1985, causa 67/84, Sideradria/Commissione (Racc. pag. 3983, punto 21), e 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑2461, punto 30), nonché sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T‑551/93, da T‑231/94 a T‑234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione (Racc. pag. II‑247, punto 76); 29 settembre 1999, causa T‑126/97, Sonasa/Commissione (Racc. pag. II‑2793, punto 34); 26 settembre 2002, causa T‑199/99, Sgaravatti Mediterranea/Commissione (Racc. pag. II‑3731, punto 111); 13 marzo 2003, causa T‑125/01, José Martí Peix/Commissione (Racc. pag. II‑865, punto 107), e 9 aprile 2003, causa T‑217/01, Forum des migrants/Commissione (Racc. pag. II‑1563, punto 76).


41
.   – Atto d'impugnazione dell’Acerinox (punto 43).


42
GU 1996, C 207, pag. 4 (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione» o la «Comunicazione»).


43
Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


44
Sentenze KTS e AST/Commissione (punti 260‑268) e Acerinox/Commissione (punto 147).


45
Sentenza KTS e AST/Commissione. V., anche, sentenza Acerinox/Commissione (punti 145‑150).


46
Causa 374/87 (Racc. pag. 3283, in prosieguo: la «sentenza Orkem»).


47
Nel suo atto d'impugnazione la KTS formula inoltre un argomento in subordine, riguardante la sottovalutazione della portata delle sue dichiarazioni nel corso del procedimento amministrativo. Essa sostiene, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, di avere espressamente ammesso l’esistenza dell’intesa nel corso del procedimento amministrativo, a tal punto che il Tribunale avrebbe dovuto accordarle la stessa riduzione di ammenda concessa alla Usinor. A mio parere, tale argomento è manifestamente irricevibile. Infatti, ai punti 262‑267 della sentenza KTS e AST/Commissione, il Tribunale ha constatato, sulla base degli elementi del fascicolo, che la KTS non aveva ammesso l'esistenza dell'intesa nel corso del procedimento amministrativo. Dato che la KTS non ha dimostrato, e neanche sostenuto, che il Tribunale aveva snaturato gli elementi di prova su tale punto, la conclusione del Tribunale, secondo la quale la KTS ha negato l'esistenza dell'intesa, costituisce una valutazione degli elementi di prova che non può essere messa in discussione nell'ambito delle presenti impugnazioni.


48
Sentenza 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P (Racc. pag. I‑10157, punto 58).


49
Sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94 (Racc. pag. II‑1129, punti 323 e 324).


50
V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate nella causa Finnboard/Commissione, cit. (paragrafi 22‑27).


51
Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 275).


52
GU 1962, n. 13, pag. 204.


53
Sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. II‑931, punti 455‑457), confermata dalla citata sentenza della Corte Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (punto 279).


54
V., in particolare, sentenza Orkem (punti 34 e 35) e sentenza della Corte Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. (punto 279), nonché sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione (Racc. pag. II‑729, punti 67 e seg.).


55
V. Corte eur. D.U., sentenze Funke 25 febbraio 1993 (serie A n. 256 A, § 44); Saunders c. Regno Unito 17 dicembre 1996 ( Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, pag. 2044, § 68‑76), e J.B. c. Svizzera 3 maggio 2001 ( Recueil des arrêts et décisions 2001‑III, pag. 436, § 65 e 66).


56
V. Corte eur. D.U., sentenza Murray c. Regno Unito 8 febbraio 1996 ( Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, pag. 30, § 50).


57
V. parimenti, in tal senso, Wils, W., «The Commissione notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases : a legal land economic analysis», in E. L. Rev. , 1997, pagg. 125‑140 (in particolare, pag. 137).


58
Sentenza della Corte 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, cit. (punto 58) e conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate in tale causa (paragrafo  24).


59
Sentenze BPB De Eendracht/Commissione, cit. (punto 323), e 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof /Commissione (Racc. pag. II‑1751, punto 308).


60
V., in particolare, sentenze 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide (Racc. pag. 4209, punto 28), e 28 giugno 1990, causa C‑174/89, Hoche (Racc. pag. I‑2681, punto 25).


61
V. sentenze del Tribunale BPB De Eendracht/Commissione, cit. (punto 325); 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione (Racc. pag. II‑1617, punto 363, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, cit.), e Mayr-Melnhof/Commissione, cit. (punto 330).


62
V. conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate nella causa Finnboard/Commissione, cit. (punto 13).


63
Sentenze del Tribunale Finnboard/Commissione, cit. (punti 364 e 365), e sentenza della Corte Finnboard/Commissione, cit. (punto 58).


64
V., in particolare, sentenze 1° ottobre 1991, causa C‑283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I‑4339, punto 12), e 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I‑667, punto 10).


65
Sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 49), e 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex e a. (Racc. pag. I‑2061, punto 139); ordinanze 16 settembre 1997, causa C‑59/96 P, Koelman/Commissione (Racc. pag. I‑4809, punto 33), e 6 ottobre 1997, causa C‑55/97 P, AIUFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. I‑5383, punto 24).


66
Sentenze 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 72); VBA/Florimex e a., cit. (punto 139), e ordinanza 27 gennaio 2000, causa C‑341/98 P, Proderec/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).


67
V., in particolare, sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., cit. (punto 66); 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 54), e 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 24).


68
Sentenze Hilti/Commissione, cit. (punto 42); 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4775, punto 29); New Holland Ford/Commissione, cit. (punto 26); Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 24); 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑5251, punti 45‑47), e ordinanze AIUFASS e AKT/Commissione, cit. (punto 25); 16 ottobre 1997, causa C‑140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5635, punto 35), e Proderec/Commissione, cit. (punto 28).


69
V., in casi di snaturamento dell'atto impugnato, sentenze 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. I‑447, punti 47 e 48), e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 67).


70
V., in un caso di snaturamento dell'atto impugnato, ordinanza 11 aprile 2001, causa C‑459/00 P (R), Commissione/Trenker (Racc. pag. I‑2823, punto 71).


71
V., in un caso di snaturamento dell'atto impugnato, sentenza 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punto 40).


72
Replica al ricorso incidentale (punto 3).


73
Ricorso depositato dalla KTS nella causa T‑45/98 (allegato 6).


74
Ibidem (allegato 7).


75
Ibidem (allegato 8).


76
Ibidem (allegato 9).


77
Cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73 (Racc. pag. 1663, punti 77‑84).


78
Cause riunite 29/83 e 30/83 (Racc. pag. 1679, punti 6‑9).


79
Causa T‑6/89 (Racc. pag. II‑1623, punto 235).


80
Causa T‑134/94 (Racc. pag. II‑239, punti 135‑138).


81
V., in particolare, sentenze Cascades/Commissione, cit. (punto 78); 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit. (punto 37), e 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. I‑10101, punto 27).


82
V. sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. (punto 145); 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit. (punto 38), e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 359).


83
V. le informazioni comunicate dalla KTS nella sua replica all'impugnazione incidentale (punto 35), non contestate dalla Commissione.


84
Sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 9).


85
V., in tal senso, sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661, punto 26); 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/Commissione (Racc. pag. I‑3359, punto 29), e 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (Racc. pag. I‑1307, punto 135).


86
Cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P (Racc. pag. I‑1365, punto 143).


87
Causa C‑176/99 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21).


88
Allegato 4 della lettera inviata dalla KTS il 10 marzo 1998 alla cancelleria del Tribunale nella causa T‑45/98 (punto 11 F, traduzione libera).


89
Comparsa di risposta della Commissione (punto 55).


90
Ai punti 94‑102 della sua comparsa di risposta, la Commissione analizza sentenze che, come essa stessa riconosce (v. comparsa di risposta, punto 54), riguardano un motivo diverso, ossia il terzo, relativo ai doveri in materia di diritti della difesa.


91
V. paragrafo 161 delle presenti conclusioni.


92
V. paragrafo 162 delle presenti conclusioni.


93
V., in particolare, la risposta della KTN alla prima comunicazione degli addebiti; la risposta della KTN alla seconda comunicazione degli addebiti; il processo verbale di consultazione del fascicolo 28 maggio 1997, e la dichiarazione della KTN 23 luglio 1997 (rispettivamente, allegati 6, 7, 8 e 9 del ricorso depositato dalla KTN nella causa T‑45/98).


94
V. paragrafi 27‑39 delle presenti conclusioni.


95
Ricorso depositato dall'Acerinox nella causa T‑48/98 (pag. 9).


96
Ibidem.


97
V., in particolare, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 58).


98
Sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. (punto 1838).


99
V., in particolare, sentenza Suiker Unie e a., cit. (punto 164), e sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑56/99, Marlines/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).


100
V., in particolare, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T‑100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 37).


101
V., in particolare, sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 174).


102
Conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa Rhône-Poulenc/Commissione (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑1/89, Racc. pag. II‑867, in particolare pag. II‑956), e sentenza del Tribunale Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. (punti 1838 e 3172).


103
V. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. (punti 1346‑1349) e, per un caso contrario, sentenza del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑65/02, Chetaud/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 48 e seg.).


104
Poiché il nome di questa persona era coperto da segreto nella decisione impugnata (v. punto 21 della motivazione), esso non sarà menzionato neanche nelle presenti conclusioni.


105
Il telefax controverso precisa, infatti: «Martin mentioned in a fax before Christmas that there is a possibility that surchages (...) could be applied from February onwards» (Martin ha illustrato in un telefax prima di Natale che era possibile che taluni extra siano applicati a partire da febbraio) (traduzione libera).

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