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Document 62001TO0213
Order of the President of the Court of First Instance of 20 December 2001. # Österreichische Postsparkasse AG v Commission of the European Communities. # Case T-213/01 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 20 dicembre 2001.
Österreichische Postsparkasse AG contro Commissione delle Comunità europee.
Causa T-213/01 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 20 dicembre 2001.
Österreichische Postsparkasse AG contro Commissione delle Comunità europee.
Causa T-213/01 R.
Raccolta della Giurisprudenza 2001 II-03963
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:292
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 20 dicembre 2001. - Österreichische Postsparkasse AG contro Commissione delle Comunità europee. - Causa T-213/01 R.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-03963
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Procedimento sommario Presupposti di ricevibilità Ricevibilità del ricorso nella causa principale Irrilevanza Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2. Procedimento sommario Sospensione dell'esecuzione Provvedimenti provvisori Presupposti per la concessione Danno grave e irreparabile Onere della prova
(Art. 242 CE)
1. Il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve essere, in via di principio, esaminato nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso.
( v. punto 42 )
2. Anche se, per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, nell'ambito di un procedimento sommario, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile.
( v. punto 67 )
Nel procedimento T-213/01 R,
Österreichische Postsparkasse AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer e A. Reidlinger,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda diretta, in via principale, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 9 agosto 2001, COMP/D-1/36.571, e, in via subordinata, a che sia ingiunto alla Commissione di non trasmettere la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e la comunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000, nel procedimento COMP/36.571, alla Freiheitliche Partei Österreichs,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 La richiedente è un istituto di credito austriaco che gestisce le proprie consociate tramite agenzie situate negli uffici postali in Austria e che, dalla fine dell'anno 2000, fa parte del gruppo BAWAG.
2 Il 6 maggio 1997 la Commissione veniva a conoscenza di un documento dal titolo «Lombard 8.5» e, alla luce di tale documento, avviava d'ufficio un procedimento d'infrazione all'art. 81 CE contro la richiedente ed altre sette banche austriache, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204).
3 Con lettera del 24 giugno 1997, la Freiheitliche Partei Österreichs (in prosieguo: la «FPÖ») trasmetteva alla Commissione il documento «Lombard 8.5» e sollecitava l'apertura di un procedimento d'infrazione dell'art. 81 CE contro otto banche, tra cui non figura la richiedente.
4 Con lettera del 26 febbraio 1998, la Commissione informava la FPÖ, nell'ambito del procedimento COMP/36.571 e conformemente all'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), in merito alla propria intenzione di respingere la sua richiesta. La Commissione motivava la sua posizione facendo valere che soltanto le persone o le associazioni di persone che hanno un legittimo interesse, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, sono autorizzate a presentare una domanda diretta a porre fine ad un'infrazione.
5 La FPÖ rispondeva, con lettera del 2 giugno 1998, affermando di essere, insieme ai suoi membri, finanziariamente interessata in quanto partecipe della vita economica. Essa faceva presente di effettuare quotidianamente innumerevoli operazioni bancarie. Per tali ragioni, chiedeva nuovamente di partecipare al procedimento d'infrazione e di prendere così conoscenza degli addebiti.
6 Il 16 dicembre 1998 le banche interessate trasmettevano alla Commissione, nell'ambito del procedimento COMP/36.571, una relazione comune sui fatti, accompagnata da 40 000 pagine di documenti giustificativi. In una nota preliminare, esse chiedevano alla Commissione di conferire a tale relazione un trattamento riservato. Nella detta nota si poteva leggere quanto segue:
«La relazione sui fatti qui allegata può essere consultata da tutte le banche interessate nell'ambito del procedimento IV/36.571. La Commissione è pregata, in forza dell'art. 20 del regolamento n. 17/62, di non divulgarla a terzi».
7 Con lettera del 13 settembre 1999, la Commissione trasmetteva alla richiedente la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, in cui contestava alla stessa di aver concluso accordi anticoncorrenziali con altre banche austriache relativi alle commissioni e alle condizioni applicabili alla clientela privati ed imprese e di avere, conseguentemente, violato l'art. 81 CE.
8 Il 6 ottobre 1999, veniva concessa alla richiedente la possibilità di esaminare il fascicolo del procedimento. In tale occasione, la Commissione informava verbalmente la richiedente in merito alla propria intenzione di comunicare alla FPÖ tutti gli addebiti formulati nell'ambito del procedimento, conformemente all'art. 7 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo [81 CE] e dell'articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18).
9 Nello stesso giorno la richiedente inviava una lettera alla Commissione facendo presente che la trasmissione di una copia degli addebiti alla FPÖ era, a suo parere, inammissibile. Essa faceva valere che la FPÖ non poteva vantare alcun legittimo interesse e non poteva pertanto essere qualificata come richiedente ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17.
10 La Commissione rispondeva con lettera del 5 novembre 1999. Essa affermava che la FPÖ possedeva, in qualità di cliente di una banca, un legittimo interesse a prendere conoscenza della comunicazione degli addebiti conformemente all'art. 7 del regolamento n. 2842/98. Al contempo, faceva pervenire alla richiedente un elenco delle parti che non dovevano essere comunicate alla FPÖ.
11 La richiedente rispondeva con lettera del 17 novembre 1999 e protestava nuovamente contro la trasmissione di una copia della comunicazione degli addebiti alla FPÖ e, in specie, contro l'invio di una versione integrale della detta comunicazione, a prescindere dalla sostituzione con nomi di fantasia dei nomi propri di talune persone fisiche nominate in tale comunicazione degli addebiti o dalla sostituzione del loro nome con la descrizione delle loro funzioni, come la Commissione aveva accettato di fare nella sua lettera del 5 novembre 1999. In seguito a ciò, la richiesta della FPÖ non veniva, in un primo momento, accolta.
12 Il 18 e il 19 gennaio 2000 veniva organizzata un'audizione sui comportamenti contestati nella comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999. La FPÖ non partecipava a tale audizione.
13 In data 21 novembre 2000 la Commissione notificava alla richiedente una comunicazione degli addebiti integrativa in cui contestava alla medesima di aver concluso accordi anticoncorrenziali con altre banche austriache vertenti sulle commissioni bancarie applicabili al cambio tra valute ed euro.
14 Il 27 febbraio 2001 si svolgeva una seconda audizione, a cui la FPÖ, ancora una volta, non partecipava.
15 Con lettera del 27 marzo 2001, il consigliere uditore informava la richiedente che la FPÖ aveva ripresentato la sua domanda affiché le fosse trasmessa una copia non riservata delle comunicazioni degli addebiti e che egli aveva intenzione di rispondere positivamente a tale richiesta. In allegato alla sua lettera, il consigliere uditore allegava un elenco che, a suo parere, doveva assicurare la protezione del segreto commerciale e che prevedeva la soppressione di diversi nomi e descrizioni delle funzioni di persone fisiche. Il consigliere uditore affermava inoltre che soltanto l'allegato A della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, recante un elenco con riferimenti a tutti i documenti allegati a tale comunicazione degli addebiti, e non tali ultimi documenti, doveva essere trasmesso.
16 Con lettera del 24 aprile 2001, la richiedente si opponeva nuovamente alla trasmissione delle comunicazioni degli addebiti.
17 Con lettera del 5 giugno 2001, il consigliere uditore confermava la sua tesi secondo cui le due comunicazioni degli addebiti dovevano essere trasmesse alla FPÖ, eccetto talune informazioni contenute negli elenchi 1 e 2 allegati a tale lettera e da lui ritenuti riservati. Esso aggiungeva che il fatto che lo status di richiedente fosse riconosciuto alla FPÖ non poteva costituire oggetto di un ricorso autonomo.
18 La richiedente, con lettera del 25 giugno 2001, invitava la Commissione ad adottare una decisione che potesse costituire oggetto di un ricorso in sede giurisdizionale.
19 Con lettera del 9 agosto 2001, veniva, dunque, comunicata alla richiedente la decisione nella pratica COMP/36.571 (in prosieguo: la «decisione controversa»). In particolare, vi si affermava quanto segue:
«Dopo un nuovo esame dei fatti e delle questioni di diritto, decidiamo di risolvere le questioni su cui la vostra mandante e la Commissione sono in disaccordo nel medesimo senso indicato nella nostra lettera del 5 gennaio 2001. La nostra decisione si basa sui motivi seguenti:
1. Non è il consigliere uditore che giudica sullo status di richiedente, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, di una persona o di un'associazione di persone ma, a nome della Commissione, il membro competente per le questioni di concorrenza. La decisione in favore della FPÖ era stata già adottata dal sig. Van Miert nel corso del 1999 e successivamente confermata dal sig. Monti (...)
2. Il riconoscimento alla FPÖ dello status di "denunciante" nella pratica COMP/36.571 costituisce un atto giuridico del procedimento che non può fare oggetto di un ricorso autonomo. Le obiezioni contro tale atto possono al contrario essere formulate soltanto nell'ambito di un ricorso avverso la decisione della Commissione che pone fine al procedimento. Il riconoscimento di un diritto a presentare una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 ha come conseguenza, conformemente all'art. 7, del regolamento (CE) n. 2842/98 [...], che una versione non riservata degli addebiti deve essere trasmessa alla richiedente. Il fatto che il procedimento sia stato avviato d'ufficio o a seguito di una domanda presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 non riveste alcuna importanza. L'art. 7 del regolamento (CE) n. 2842/98, contrariamente a quanto dichiarate, ha carattere vincolante. (...)
3. (...)
4. Tenuto conto di quanto precede, occorre ancora stabilire quali informazioni debbano essere omesse dal testo della comunicazione degli addebiti del 10 dicembre 1999 così come dalla comunicazione integrativa degli addebiti del 21 novembre 2000, per tenere conto del legittimo interesse della vostra mandante al trattamento riservato dei suoi segreti commerciali e di altre informazioni confidenziali.
a) Voi avete suggerito che vengano omessi dai documenti sopra menzionati i nomi delle banche austriache interessate. Al riguardo, occorre evidenziare che l'identità di un'impresa che partecipa ad una presunta infrazione non costituisce un segreto commerciale disciplinato dal diritto comunitario né un'informazione riservata che deve essere protetta. Il fatto di sostituire con nomi di fantasia il nome delle banche interessate sarebbe inoltre per loro di scarsa utilità in questo momento, poiché la loro identità sarà comunque rivelata nella decisione della Commissione che pone fine al procedimento. (...)
b) Occorre omettere dalla versione degli addebiti destinata alla FPÖ tutte le informazioni interne che possano fornire informazioni sulla politica commerciale attuale o futura della vostra mandante. Occorre tuttavia applicare a tale riguardo un criterio più restrittivo dal momento che si tratta di informazioni che risalgono a diversi anni fa. Per tale ragione, non è necessario cancellare alcun dato numerico dalle due comunicazioni degli addebiti. Nell'interesse della tutela della persona, occorre omettere dalla copia che deve essere trasmessa tutti i dati che consentono di identificare le persone fisiche in causa. Ciò significa che i nomi e le funzioni di tali persone non devono essere identificabili.
Al fine della redazione di una versione non riservata degli addebiti del 10 settembre 1999 così come degli addebiti integrativi del 21 novembre 2000 destinata ad essere trasmessa alla FPÖ, occorre omettere dai testi originali di cui trattasi le informazioni contenute negli allegati elenchi 1 e 2. Deduciamo dalla vostra lettera nella presente pratica che siete d'accordo per quanto riguarda il contenuto di tali elenchi, salvo la questione dell'anonimato della prima comunicazione degli addebiti.
Riassumendo, concludiamo pertanto che occorre trasmettere alla FPÖ, al fine di una sua presa di posizione nella pratica pendente COMP/36.571 Banche austriache, la versione attuale adattata della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 così come della comunicazione integrativa degli addebiti del 21 novembre 2000.
La presente decisione viene adottata in forza dell'art. 9, n. 2, della decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21).
Vi preghiamo di comunicarci, entro una settimana dalla notifica della presente decisione, se la vostra mandante intenda presentare un ricorso avverso la presente decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché chiedere un provvedimento provvisorio avverso l'esecuzione della detta decisione. La Commissione non trasmetterà alla FPÖ le comunicazioni degli addebiti sopra citate prima della scadenza di detto termine di una settimana».
20 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 19 settembre 2001, la richiedente ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.
21 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la richiedente ha adito il giudice del procedimento sommario con la presente domanda diretta, in via principale, alla sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, e, in via subordinata, a che sia ingiunto alla Commissione di non trasmettere la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e la comunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000, nella pratica COMP/36.571, alla FPÖ.
22 Il 5 ottobre 2001, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.
23 L'8 novembre 2001 sono state sentite le osservazioni svolte dalle parti. Al termine dell'audizione, il giudice del procedimento sommario ha invitato la Commissione a precisare se era disposta ad accettare una soluzione in via amichevole rinunciando a trasmettere le comunicazioni degli addebiti alla FPÖ fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, a condizione che la richiedente consentisse, quale contropartita, di accelerare il procedimento rinunciando a depositare una memoria di replica e chiedendo di giudicare con priorità la causa dinanzi al Tribunale. Il giudice del procedimento sommario ha stabilito al 15 novembre 2001 il termine entro il quale la Commissione doveva prendere posizione.
24 Con lettera del 15 novembre 2001, la Commissione ha dichiarato di non poter accettare l'accordo in via amichevole proposto. Per contro, la Commissione ha annunciato, in merito alle asserite informazioni riservate, che avrebbe modificato i riferimenti relativi ad un impiegato di alto livello della richiedente e che figurava ai considerando 193 e 215 della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, così come erano stati modificati nelle parti citate nell'elenco 1 dell'allegato alla lettera del consigliere uditore del 5 giugno 2001.
25 Con fax del 27 novembre 2001, la richiedente ha presentato le proprie osservazioni in merito alla lettera della Commissione del 15 ottobre 2001.
In diritto
26 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere le misure provvisorie necessarie.
27 Ai sensi del disposto dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non costituisce una mera formalità, ma presuppone che il ricorso nel merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere esaminato dal Tribunale.
28 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a misure provvisorie debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Detti presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora uno di essi manchi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 59).
1. Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
29 La Commissione fa valere che spetta al giudice dell'urgenza stabilire se, prima facie, l'atto introduttivo del ricorso di merito presenti elementi che consentono di concludere, con una certa probabilità, nel senso della sua ricevibilità. Orbene, nel caso di specie, il ricorso di merito sarebbe manifestamente irricevibile.
30 A tale riguardo, la Commissione sottolinea che la domanda nella causa principale è diretta all'annullamento della decisione controversa. Ora, l'unica decisione contenuta nella decisione controversa sarebbe la risposta negativa data alla questione se occorresse sopprimere, nelle versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti da inviare alla FPÖ, altre indicazioni diverse da quelle enumerate agli allegati 1 e 2 della decisione controversa, dal momento che è stato constatato che tali indicazioni non dovrebbero beneficiare della garanzia di trattamento riservato assicurata dal diritto comunitario.
31 Per contestare tale decisione, la richiedente si limiterebbe, nel ricorso nella causa principale e nella sua domanda di provvedimenti provvisori, ad un'esposizione consistente in un'enumerazione di principi di diritto, senza indicare i fatti e ancor meno ricollegarli ad una norma. Tale esposizione non soddisferebbe i requisiti di cui agli artt. 44, n. 1, lett. c), e 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
32 Il ricorso sarebbe altresì irricevibile in quanto la richiedente tenterebbe di impedire qualsiasi trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ prima della decisione di merito, indipendentemente dalla soppressione dei nomi degli istituti di credito interessati. La trasmissione di versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti alle «richiedenti» discenderebbe tuttavia in modo vincolante dall'art. 7 del regolamento n. 2842/98. Essa non presupporrebbe alcuna decisione e non sarebbe, quindi, impugnabile.
33 D'altronde, la Commissione avrebbe già informato la richiedente, con lettera del 5 novembre 1999, che contava di procedere conformemente a tale disposizione. Orbene, la presente domanda non riguarderebbe l'annullamento di una decisione adottata all'epoca.
34 Infine, anche supponendo che la Commissione abbia adottato una decisione relativa all'«ammissione» della FPÖ in qualità di «richiedente», si tratterebbe soltanto di una misura di organizzazione del procedimento. Tale decisione non avrebbe alcun effetto giuridico idoneo a incidere sugli interessi della richiedente modificando in modo rilevante la sua situazione giuridica, cosicché essa non potrebbe costituire oggetto di un ricorso autonomo. Nella sua lettera del 27 marzo 2001, il consigliere uditore si sarebbe limitato a confermare alla richiedente che sarebbe stato riconosciuto l'interesse della FPÖ alla presentazione di una domanda e a tale riguardo avrebbe riproposto la propria spiegazione. Quanto al riconoscimento dell'interesse della FPÖ, tale lettera non costituirebbe una nuova decisione, ma una semplice conferma non impugnabile.
35 La richiedente fa valere che la domanda di sospendere l'esecuzione della decisione controversa è ricevibile. In primo luogo, contesta il fatto che una decisione sia stata adottata dalla Commissione nella sua lettera del 5 novembre 1999, in merito allo status di richiedente della FPÖ. A tale riguardo, la richiedente sostiene che tale lettera è firmata da un direttore e non dal membro della Commissione. Inoltre, nella lettera del consigliere uditore del 27 marzo 2001, si affermerebbe che nuovi sviluppi nella pratica hanno indotto la Commissione a riesaminare un problema che era stato discusso nel corso della seconda metà del 1999, problema per il quale non era stata trovata una soluzione definitiva. Il problema sarebbe stato quello di sapere se la FPÖ dovesse essere considerata richiedente ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Orbene, esso non sarebbe stato risolto in modo definitivo nel 1999.
36 La decisione controversa potrebbe costituire in modo specifico l'oggetto di un ricorso autonomo rispetto al ricorso contro la decisione definitiva della Commissione in quanto produrrebbe effetti giuridici vincolanti e pregiudicherebbe gli interessi della richiedente. L'interesse della richiedente a domandare la sospensione della decisione controversa e, in via subordinata, un'ingiunzione a non trasmettere le comunicazioni degli addebiti sarebbe accertato.
37 La trasmissione a terzi di documenti a disposizione della Commissione nell'ambito del procedimento d'indagine potrebbe costituire l'oggetto di un ricorso autonomo rispetto al ricorso contro la decisione definitiva della Commissione poiché l'impresa pregiudicata dalla detta trasmissione potrebbe vedere il proprio diritto al trattamento riservato dei suoi segreti commerciali leso in modo definitivo e irreversibile. La trasmissione della comunicazione degli addebiti a terzi non costituirebbe una semplice misura preparatoria di una decisione che pone fine al procedimento. Ciò risulterebbe in particolare dalla sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965, punto 20), così come dall'ordinanza del presidente del Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-353/94 R, Postbank/ Commissione (Racc. pag. II-1141, punto 25).
38 La decisione controversa comporterebbe effetti giuridici che potrebbero pregiudicare in modo definitivo ed irreversibile i diritti della richiedente alla riservatezza delle informazioni esposte nelle comunicazioni degli addebiti. La possibilità di presentare un ricorso autonomo contro la decisione controversa sarebbe pertanto necessaria per salvaguardare i diritti della richiedente. Una tutela giuridica che assuma la forma di un ricorso contro la decisione che pone fine al procedimento sarebbe tardiva.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
39 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione relativo al mancato rispetto da parte della richiedente nella sua domanda di provvedimenti provvisori dei requisiti di cui agli artt. 44, n. 1, lett. c), e 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione si limita a sostenere che, all'unica decisione contenuta nella decisione controversa vale a dire la risposta negativa alla questione se occorresse sopprimere nelle versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti da inviare alla FPÖ altre indicazioni diverse da quelle enumerate agli allegati 1 e 2 della decisione controversa la richiedente avrebbe opposto, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, soltanto un'enumerazione di principi di diritto, senza indicare i fatti e ancora meno ricollegarli ad una qualsiasi norma.
40 Tuttavia, da una semplice e coerente lettura della domanda di provvedimenti provvisori, in particolare dal punto 18 letto congiuntamente al punto 29, risulta che la richiedente ha contestato il rifiuto della Commissione di considerare le indicazioni relative al nome e all'indirizzo delle imprese che partecipano al procedimento come segreti commerciali che meritino un trattamento riservato ed il fatto che la Commissione si sia limitata a sopprimere diversi nomi propri e descrizioni di funzioni dei singoli interessati.
41 Ne risulta che la richiesta di provvedimenti provvisori soddisfa le prescrizioni dettate dagli artt. 44, n. 1, lett. c), e 104, n. 2, del regolamento di procedura perché una domanda di provvedimenti provvisori sia formalmente ricevibile.
42 Quanto all'eccezione d'irricevibilità fondata sull'asserita irricevibilità del ricorso principale, risulta da una costante giurisprudenza che tale problema non deve essere, in via di principio, esaminato nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella specie, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso [ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21, e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34; ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 121].
43 Nel caso di specie, il giudice del procedimento sommario, alla luce degli argomenti presentati dalla Commissione, ritiene che occorra verificare se il ricorso di annullamento presenti un siffatto carattere manifestamente irricevibile.
44 Preliminarmente, per quanto riguarda l'argomento della Commissione relativo alla manifesta irricevibilità del ricorso nella causa principale che deriva dal mancato rispetto, nell'atto introduttivo del ricorso di annullamento, delle prescrizioni di cui all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, dalla lettura dei punti 18 e 29 di tale atto risulta che la richiedente vi ha espresso le medesime contestazioni contenute nella domanda di provvedimenti provvisori e descritte supra, al punto 40. Ne consegue che, per ragioni identiche a quelle che hanno portato alla dichiarazione di ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori, il ricorso di annullamento non pare manifestamente irricevibile alla luce dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
45 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento della Commissione relativo all'irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale laddove tale ricorso mira ad impedire qualsiasi trasmissione delle comunicazioni degli addebiti, anche non riservate, alla FPÖ, occorre sottolineare preliminarmente che tale argomento della Commissione si basa essenzialmente sull'allegazione che la decisione di riconoscere il legittimo interesse, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, ad una persona fisica o giuridica, non comporta effetti giuridici autonomi e che la trasmissione della comunicazione degli addebiti ad una tale persona non costituisce una decisione impugnabile, ma discende direttamente e automaticamente dall'art. 7 del regolamento n. 2842/98.
46 Occorre verificare se, così come prescritto dalla Corte nella sua sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9), la decisione controversa costituisca un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del richiedente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, o se essa costituisca un mero atto preparatorio contro la cui eventuale illegittimità ci si possa sufficientemente tutelare impugnando la decisione che conclude il procedimento.
47 A tale riguardo, la decisione di trasmettere le comunicazioni degli addebiti alla FPÖ costituisce formalmente un atto. Tale atto presuppone una decisione precedente con cui la Commissione ha stimato che la FPÖ avesse lo status di richiedente ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17 e che quest'ultima avesse pertanto, conformemente all'art. 7 del regolamento n. 2842/98, il diritto di ricevere una copia della versione non riservata delle comunicazioni degli addebiti.
48 Orbene, per quanto riguarda la decisione che stabilisce la posizione procedurale della FPÖ, la Commissione è soltanto in grado, nelle sue osservazioni scritte, di indicare che tale decisione è stata adottata nel 1999. Ora, nella sua lettera del 27 marzo 2001, il consigliere uditore afferma che nuovi sviluppi nella pratica lo hanno indotto a riesaminare un problema discusso nel corso della seconda metà del 1999, problema per il quale non era stata trovata una soluzione. Si trattava della richiesta della FPÖ di essere considerata come richiedente ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 e quindi di poter partecipare al procedimento ed ottenere versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti. Ne risulta, prima facie, che la decisione che stabilisce la posizione procedurale della FPÖ si sarebbe materializzata soltanto al momento della decisione controversa.
49 Per quanto riguarda le lettere inviate dalla Commissione e dal consigliere uditore alla richiedente prima della decisione controversa, nessuna tra queste annunciava che la Commissione avrebbe proceduto automaticamente alla trasmissione alla FPÖ delle versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti. Al contrario, tutte queste lettere concedevano alla richiedente la possibilità di presentare le proprie osservazioni su possibili versioni delle dette comunicazioni da trasmettere. Ne risulta che tali lettere sembrano costituire atti preparatori, mentre la decisione controversa contiene, prima facie, la posizione definitiva della Commissione circa la trasmissione delle versioni non riservate, secondo la Commissione, delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 2 maggio 1997, causa T-90/96, Peugeot/Commissione, Racc. pag. II-663, punti 34 e 36).
50 Tali circostanze confortano la conclusione prima facie che è solo con l'adozione della decisione controversa che la posizione giuridica della richiedente può essere stata modificata in misura rilevante e che i suoi interessi possono essere stati pregiudicati.
51 Non c'è dubbio che l'eventuale trasmissione dei documenti è destinata ad agevolare l'istruzione della pratica. A tale riguardo, e oltre il fatto che non può escludersi che la decisione controversa abbia una natura definitiva, occorre, tuttavia, ritenere che quest'ultima sia autonoma rispetto alla decisione da adottare in merito all'esistenza dell'infrazione dell'art. 81 CE. La possibilità per la richiedente di ricorrere contro la decisione finale con cui si accerti la trasgressione delle norme sulla concorrenza non è atta a garantire, in questo campo, un'adeguata tutela dei suoi diritti (v., in tal senso, sentenza AKZO Chemie/Commissione, cit., punto 20). E' possibile, infatti, che il procedimento amministrativo non si concluda con una decisione che accerti la trasgressione. Inoltre, il ricorso contro tale decisione, ove questa venga adottata, non consente comunque alla richiedente di evitare le conseguenze prodotte da un'illegittima trasmissione delle comunicazioni degli addebiti in questione.
52 In tali circostanze, non può escludersi che la decisione controversa, nella parte in cui riguarda altresì la trasmissione alla FPÖ delle versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti, costituisca un atto impugnabile e, pertanto, che la richiedente possa domandarne l'annullamento in forza dell'art. 230, quarto comma, CE. Conseguentemente, la ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori non può essere esclusa.
53 Alla luce di quanto sopra, il giudice del procedimento sommario ritiene che occorra esaminare se la condizione relativa all'urgenza e alla ponderazione degli interessi sia soddisfatta.
2. Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi
Argomenti delle parti
54 La richiedente fa valere che l'esecuzione immediata della decisione controversa le provocherà gravi danni materiali e morali che non potranno essere riparati, neanche dopo l'annullamento della decisione controversa.
55 Le versioni non riservate delle comunicazioni degli addebiti, che la Commissione vorrebbe trasmettere alla FPÖ, conterrebbero informazioni di cui la richiedente potrebbe legittimamente esigere la riservatezza. Il fatto che il consigliere uditore preveda di cancellare diversi nomi e descrizioni di funzioni di persone fisiche non sarebbe sufficiente a tutelare tale riservatezza. Nel corso dell'audizione, la richiedente ha precisato che altre informazioni dovrebbero essere considerate riservate. A tale riguardo essa ha fatto riferimento in particolare ai nomi dei destinatari delle comunicazioni degli addebiti. La richiedente ritiene infatti che il fatto che la FPÖ non l'abbia citata nominativamente nella sua denuncia del 24 giugno 1997 consenta di ritenere che la FPÖ ignori che essa è messa in causa dalla Commissione in tali comunicazioni degli addebiti. La richiedente si riferisce altresì ai punti 216, 218 e 219 della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, che conterrebbero riferimenti diretti alle funzioni delle persone che avrebbero assistito a talune riunioni. Nel caso di specie, tali riferimenti consentirebbero di identificare direttamente le persone interessate. Il punto 219 conterrebbe inoltre informazioni relative a talune condizioni praticate dalle banche, che la richiedente considera segreti commerciali.
56 D'altronde, il fatto che la Commissione abbia deciso di non trasmettere una parte dei documenti allegati alle comunicazioni degli addebiti non impedirebbe il verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per la richiedente, laddove la Commissione cita detti documenti testualmente e per esteso in tali comunicazioni.
57 L'interesse della richiedente al trattamento riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni degli addebiti risulterebbe essenzialmente dal fatto che gli addebiti non sarebbero stati formulati al termine di un procedimento contraddittorio. Le comunicazioni degli addebiti non rifletterebbero le difese della richiedente contro le censure formulate nei suoi confronti. Il carattere unilaterale del contenuto delle comunicazioni degli addebiti e l'eventuale infondatezza di questi ultimi potrebbero non apparire direttamente ad un terzo e indurlo a trarre conclusioni ingiustificate e negative nei confronti della richiedente, o addirittura a condannare quest'ultima anticipatamente.
58 Tale rischio sarebbe particolarmente rilevante nell'ambito di un'azione collettiva pendenti dinanzi ai giudici degli Stati Uniti d'America. Infatti, nell'ambito di una siffatta azione, gli addebiti potrebbero essere sviscerati dalle ricorrenti senza considerare il loro carattere provvisorio ed unilaterale, e senza che la richiedente disponga di vie giurisdizionali al riguardo. La Commissione, come la richiedente, non disporrebbe di mezzi giuridici che consentono di evitare che le comunicazioni degli addebiti, una volta trasmesse alla FPÖ, siano passate o vendute alle dette ricorrenti.
59 Pertanto, la richiedente fa valere che l'esecuzione immediata della decisione controversa le causerà gravi ed irreparabili danni materiali e morali. Parrebbe assai probabile che la FPÖ renderà pubbliche le comunicazioni degli addebiti o il loro contenuto e discrediterà la richiedente verso i suoi clienti ed impiegati e presso l'opinione pubblica in generale. Tale condanna anticipata comporterebbe una perdita di clientela a vantaggio di altre banche.
60 L'attuazione della decisione controversa prima della sentenza nella causa principale priverebbe di efficacia l'eventuale annullamento della detta decisione ad opera di tale sentenza, in quanto diverrebbe allora impossibile ritornare sui propri passi in ordine alla trasmissione delle comunicazioni degli addebiti. La FPÖ così come il pubblico avrebbe preso conoscenza degli addebiti.
61 L'urgenza non potrebbe neppure essere negata per il fatto che la richiedente, come sostiene la Commissione, potrebbe scegliere di ricorrere in giudizio dinanzi ai giudici nazionali. La Commissione non potrebbe trasferire il controllo della legittimità ai giudici nazionali. Poiché, nel caso specifico, si tratterebbe dell'interpretazione dell'art. 3 del regolamento n. 17 e dell'art. 7 del regolamento n. 2842/98, i giudici nazionali sarebbero comunque obbligati ad adire la Corte di giustizia con una domanda di pronuncia pregiudiziale.
62 Le conseguenze, sopra descritte, di un'immediata esecuzione della decisione controversa conferirebbero alla richiedente un interesse preponderante a che sia sospesa provvisoriamente tale esecuzione e a che venga disposto un provvedimento provvisorio che vieti la trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ.
63 Nel caso di specie, l'interesse della Commissione a una rapida conclusione della fase istruttoria non meriterebbe alcuna tutela poiché la Commissione avrebbe, fino ad ora, trascurato di risolvere definitivamente il contenzioso esistente tra le parti sulla legittimità della trasmissione, che sussisterebbe dal 1997 o, quantomeno, dall'ottobre 1999. Non si può in nessun caso imputare alla richiedente il fatto che la Commissione vorrebbe trasmettere le comunicazioni degli addebiti soltanto ora, quando l'istruttoria sta giungendo al termine. Pertanto, occorrerebbe riconoscere la prevalenza dell'interesse della richiedente a che vengano evitati danni irreversibili e sia salvaguardato lo status quo.
64 La Commissione fa valere che l'argomento della richiedente relativo all'asserita urgenza della sua domanda di provvedimenti provvisori si basa su un ragionamento che costituisce un circolo vizioso. La richiedente potrebbe opporsi alla trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ soltanto se tale comunicazione comportasse i «pregiudizi morali irreversibili» dedotti dalla richiedente. Secondo le affermazioni di quest'ultima, ciò potrebbe avvenire solo se le versioni delle comunicazioni degli addebiti trasmesse contenessero informazioni riservate. Ora, le uniche informazioni riservate, contenute nelle versioni la cui trasmissione è oggetto della decisione controversa sarebbero secondo quanto dichiarato dalla richiedente durante l'audizione che ha preceduto l'adozione della decisione controversa e nell'ambito della sua domanda di provvedimenti provvisori i nomi degli istituti di credito coinvolti. La richiedente avrebbe motivato tale asserzione solo invocando l'eventuale uso abusivo di tali nomi da parte della FPÖ per finalità politiche.
65 Tuttavia, i nomi degli istituti di credito austriaci coinvolti non sarebbero di natura riservata. Il loro eventuale uso da parte della FPÖ sarebbe quindi privo di pertinenza nell'ambito del presente procedimento.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
Sull'urgenza
66 Risulta da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14; ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43).
67 Anche se, per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e Grecia/Commissione, citata, punto 15].
68 Occorre, per la valutazione degli asseriti pregiudizi, distinguere quelli che sarebbero provocati dalla divulgazione delle informazioni che la richiedente ritiene riservate da quelli che sarebbero provocati dalla semplice trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ, indipendentemente dalle informazioni asseritamente riservate.
Sulla divulgazione alla FPÖ delle informazioni che si asseriscono riservate
69 Preliminarmente, occorre ricordare che le informazioni di cui trattasi sono contenute nelle versioni non riservate, secondo la Commissione, delle comunicazioni degli addebiti, versioni che la Commissione si propone di redigere e di trasmettere alla FPÖ. La richiedente fa valere che tali informazioni, ed in particolare il suo nome, dovrebbero essere soppresse dalle dette versioni. Tuttavia, si deve rilevare che la richiedente non ha dimostrato che la trasmissione alla FPÖ di versioni delle comunicazioni degli addebiti contenenti il riferimento al suo nome potrebbe causarle un danno grave ed irreparabile. Tale rischio, d'altronde, è tanto meno verificabile in quanto la richiedente è stata già citata nominativamente come una delle convenute nell'azione collettiva attualmente pendente dinanzi ai giudici degli Stati Uniti d'America. D'altronde, nel corso dell'audizione, la richiedente non ha contestato il fatto che il suo nome fosse stato già citato dalla stampa, in connessione con la pratica COMP/36.571. Infine, se è vero, come fa valere la richiedente, che il suo nome non compariva nella denuncia depositata dalla FPÖ presso la Commissione il 24 giugno 1997, tale circostanza non può essere sufficiente per fare di tale nome un'informazione riservata.
70 Nel corso dell'audizione, la richiedente ha precisato che altre informazioni contenute nella versione non riservata della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 devono essere ritenute riservate. A tale riguardo, la richiedente si riferisce ai punti 193, 215, 216, 218 e 219 di tale comunicazione degli addebiti. Come risulta dal punto 24, supra, nella sua lettera del 15 novembre 2001, la Commissione ha accettato di modificare i suddetti punti 193 e 215 nel senso richiesto dalla richiedente. Pertanto occorre concentrare il presente esame sui punti 216, 218 e 219 della detta comunicazione degli addebiti.
71 Per quanto riguarda tali punti, che contengono riferimenti diretti alle funzioni di persone fisiche, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, possono essere presi in considerazione, nel contesto dell'esame del requisito relativo all'urgenza, soltanto i danni che possono essere causati alla richiedente (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, citata, punto 136). Ne consegue che eventuali danni alla reputazione personale di taluni impiegati della richiedente non possono essere considerati nell'ambito dell'esame del detto requisito, a meno che la richiedente non riesca a dimostrare che un pregiudizio del genere è idoneo a ledere gravemente la sua reputazione. Orbene, ciò non avviene nel caso specifico. Infatti, la richiedente si limita ad argomentare con affermazioni relative a pretesi pregiudizi alla reputazione dei suoi impiegati, senza nulla precisare nei loro confronti e, conseguentemente, senza dimostrare il nesso causale tra tali eventuali pregiudizi e il preteso danno alla sua reputazione.
72 D'altronde, al punto 219 della comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999, la Commissione si riferisce a talune condizioni praticate dalle banche che, a suo parere, erano state discusse nel corso di una riunione del 30 aprile 1996. La richiedente ha implicitamente riconosciuto, nel corso dell'audizione, che tali dati, che risalgono a cinque anni prima, non sono più attuali. Inoltre, essa non ha dimostrato sotto quale profilo la loro divulgazione potrebbe causarle un danno grave ed irreparabile.
73 Si deve, pertanto, dichiarare che la richiedente non ha dimostrato che la divulgazione delle informazioni che essa ritiene riservate potrebbe fondare la prospettiva di un danno grave ed irreparabile.
Sulla mera trasmissione delle comunicazioni degli addebiti alla FPÖ, indipendentemente dalle informazioni che si asseriscono riservate
74 I danni gravi ed irreparabili invocati dalla richiedente sarebbero costituiti, in primo luogo, da danni materiali, vale a dire una perdita di clientela e, in secondo luogo, da danni morali, vale a dire un pregiudizio per la sua reputazione. Tali danni deriverebbero dalla condanna anticipata che la richiedente teme di subire ad opera di terzi, così come dalla probabile produzione, secondo la richiedente, delle comunicazioni degli addebiti nell'azione collettiva pendente negli Stati Uniti d'America.
75 Quanto agli invocati danni materiali, e più precisamente in merito alla pretesa perdita di clientela, quest'ultima assume un carattere finanziario tenuto conto del fatto che essa consiste in un mancato guadagno. Orbene, è pacifico che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile e neppure difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 42).
76 In applicazione di detti principi la sospensione richiesta sarebbe giustificata, date le circostanze del caso in esame, solo se risultasse che, in sua assenza, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre a repentaglio la sua stessa esistenza o da modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato. Ora, la richiedente non ha prodotto alcuna prova che consenta di ritenere che, in assenza di un tale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, si troverebbe in una situazione del genere.
77 Comunque, occorre dichiarare che la perdita di clientela temuta dalla richiedente costituisce un pregiudizio di natura puramente ipotetica, in quanto presuppone la sopravvenienza di eventi futuri ed incerti, vale a dire un'utilizzazione pubblica delle comunicazioni degli addebiti da parte della FPÖ con intenti denigratori (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/Commissione, Racc. pag. II-703, punto 20, 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Union Carbide/Commissione, Racc. pag. II-1159, punto 31, e 15 gennaio 2001, causa T-241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-37, punto 37).
78 Per quanto riguarda il danno grave ed irreparabile che deriverebbe secondo la richiedente dalla produzione delle comunicazioni degli addebiti nell'azione collettiva pendente negli Stati Uniti d'America, occorre dichiarare che si tratta, ancora una volta, di un pregiudizio di natura puramente ipotetica, in quanto presuppone, in primo luogo, la trasmissione delle dette comunicazioni degli addebiti da parte della FPÖ alle ricorrenti in tale azione collettiva e, in secondo luogo, l'ammissione di tali documenti come elementi di prova da parte dei giudici americani.
79 Quanto agli invocati danni morali, occorre rilevare che la richiedente non ha prodotto elementi che potrebbero fondare, con un grado di probabilità sufficiente, la prospettiva di un danno grave ed irreparabile alla sua reputazione. La sola prospettiva, peraltro ipotetica, che la FPÖ utilizzi le comunicazioni degli addebiti per finalità politiche o renda pubbliche informazioni non riservate relative alla richiedente non consente al giudice del procedimento sommario di giungere ad una diversa conclusione. Occorre a tale riguardo osservare che, come è stato in sostanza ricordato dal consigliere uditore alla richiedente nella lettera del 27 marzo 2001, la trasmissione della comunicazione degli addebiti all'autore della denuncia avviene nel solo contesto e per le sole finalità del procedimento avviato dalla Commissione. Si ritiene dunque che l'autore della denuncia utilizzi le informazioni contenute in tale comunicazione esclusivamente in tale contesto. Al riguardo, si deve dichiarare che qualsiasi uso improprio o ingannevole delle informazioni contenute nelle comunicazioni degli addebiti potrebbe, all'occorrenza, essere contestato dinanzi al giudice nazionale.
80 Da quanto precede discende che la richiedente non è riuscita a dimostrare che il requisito relativo all'urgenza è soddisfatto. Il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori in esame si giustifica per tale solo motivo.
Sulla ponderazione degli interessi
81 Comunque, la ponderazione, da un lato, dell'interesse della richiedente a ottenere la sospensione dell'esecuzione richiesta e, dall'altro, dell'interesse pubblico collegato all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito dei regolamenti n. 17 e n. 2842/98, nonché degli interessi dei terzi che siano direttamente interessati da una sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, conduce al rigetto della domanda in esame.
82 Infatti, nel caso di specie, l'interesse comunitario a che i terzi cui la Commissione ha riconosciuto un legittimo interesse a presentare una domanda in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17 possano essere in grado di presentare osservazioni utili sugli addebiti mossi dalla Commissione deve prevalere su quello della richiedente a differire la trasmissione delle comunicazioni degli addebiti.
83 Poiché il requisito relativo all'urgenza non è soddisfatto e la ponderazione degli interessi non induce a propendere per la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, occorre respingere la presente domanda, senza che occorra esaminare gli altri argomenti dedotti dalla richiedente e relativi al fumus boni iuris della sua domanda.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.