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Document 62001CJ0333

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2003.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/81/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito.
    Causa C-333/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-02623

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:157

    62001J0333

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/81/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - Causa C-333/01.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02623


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parti


    Nella causa C-333/01,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuto,

    avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva,

    LA CORTE

    (Seconda Sezione),

    composta dal sig. R. Schintgen, presidente di Sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. P. Léger

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 2003,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

    2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione. La direttiva è entrata in vigore il 5 dicembre 1998.

    3 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    4 Ritenendo che la direttiva non fosse stata trasposta nell'ordinamento spagnolo entro il termine stabilito, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato il Regno di Spagna a presentare le proprie osservazioni, il 17 gennaio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.

    5 Le autorità spagnole hanno risposto, il 4 aprile 2001, che un testo preliminare di un progetto di legge sarebbe stato reso definitivo alla fine del mese di aprile 2001.

    6 Non avendo ricevuto dal Regno di Spagna alcuna comunicazione relativa all'avanzamento dei lavori riguardanti questo progetto preliminare di legge, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso di cui trattasi.

    7 Benché il governo spagnolo chieda di respingere il ricorso, esso non contesta di non avere trasposto la direttiva nel termine prescritto.

    8 Risulta da una giurisprudenza consolidata che l'esistenza o meno di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13).

    9 Nella fattispecie la trasposizione della direttiva non è stata effettuata entro il termine stabilito nel parere motivato. Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato.

    10 Di conseguenza, si deve dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di questa direttiva.

    2) Il regno di Spagna è condannato alle spese.

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