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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 4 March 2004.#Receveur principal des douanes de Villepinte v Derudder & Cie SA, and Tang Frères.#Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France.#Free movement of goods - Release for free circulation - Taking of a sample - Possibility of challenging the representativeness of that sample.#Case C-290/01.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 marzo 2004. Receveur principal des douanes de Villepinte contro Derudder & Cie SA, in presenza di Tang Frères. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. Libera circolazione delle merci - Immissione in libera pratica - Prelievo di un campione - Possibilità di contestare la rappresentatività di tale campione. Causa C-290/01.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 marzo 2004. Receveur principal des douanes de Villepinte contro Derudder & Cie SA, in presenza di Tang Frères. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. Libera circolazione delle merci - Immissione in libera pratica - Prelievo di un campione - Possibilità di contestare la rappresentatività di tale campione. Causa C-290/01.
Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-02041
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:120
Date of document:
04/03/2004
Date lodged:
23/07/2001
Author:
Corte di giustizia
Country or organisation from which the request originates:
Francia
Form:
Sentenza
Authentic language:
francese
Type of procedure:
Domanda pregiudiziale
Observations:
Francia, Stati membri dell’UE, Italia, Istituzioni e gli organismi dell’UE, Commissione europea
Judge-Rapporteur:
Timmermans
Advocate General:
Jacobs
National court:
*A9* Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 17/07/2001 (A 99-13.207 1451 FS-P)
- Bulletin d'information de la Cour de cassation 2001 nº 7 p.137-138 (résumé)
- Gazette du Palais 2001 I Jur. p.1627 (résumé)
- La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2001 p.1698 (résumé)
- La Semaine Juridique - édition générale 2001 IV 2742 (résumé)
*P1* Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 28/09/2004 (99-13.207)
- Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 2004 IV nº 165
- La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2004 p.1708 (résumé)
Treaty:
Trattato che istituisce la Comunità economica europea
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Libera circolazione delle merci — Immissione in libera pratica — Prelievo di un campione — Possibilità di contestare la rappresentatività
di tale campione»
Massime della sentenza
Unione doganale — Armonizzazione delle legislazioni — Procedure di immissione in libera pratica delle merci — Prelievo di
un campione sulle merci importate — Possibilità per il dichiarante presente al prelievo di contestare successivamente la rappresentatività
del campione — Limiti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 70; direttiva del Consiglio 79/695/CEE, artt. 9 e 10; direttiva della Commissione
82/57/CEE, art. 11]
La direttiva 79/695, relativa all’armonizzazione delle procedure d’immissione in libera pratica delle merci, e la direttiva
82/57, che fissa talune disposizioni di applicazione della precedente, come modificata dalla direttiva 83/371, nonché il regolamento
n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che è lecito per un dichiarante
in dogana, o per il suo rappresentante, che ha assistito al prelievo da parte delle autorità doganali di un campione delle
merci importate senza sollevare obiezioni circa la rappresentatività di tale campione, contestare tale rappresentatività allorché
è invitato dalle autorità doganali a versare dazi supplementari all’importazione a seguito delle analisi del detto campione
effettuate da queste ultime, purché le merci considerate non siano state oggetto di svincolo o, laddove tale svincolo sia
stato concesso, esse non siano state alterate in alcun modo, circostanza che incombe al dichiarante di dimostrare.
(v. punto 47 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 4 marzo 2004(1)
Nel procedimento C-290/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation
(Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Receveur principal des douanes de Villepinte
e
Derudder & Cie SA, con l'intervento di:
e
Tang Frères, con l'intervento di:
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che
istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von
Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig. H.A. Rühl
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la società Tang Frères, dal sig. J.-P. Spitzer, avocat;
–
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;
–
per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Tricot, in qualità di agente,
sentite le osservazioni orali del governo francese, rappresentato dalla sig.ra A. Colomb, e della Commissione, rappresentata
dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, all'udienza del 5 febbraio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 17 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 23 luglio successivo, la Cour de cassation ha proposto, ai sensi dell’art. 234 CE,
una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992,
n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «Codice doganale comunitario»).
2
La detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vede opposti la Derudder & Cie SA (in prosieguo:
la «Derudder»), dichiarante in dogana, al receveur principal des douanes de Villepinte (ricevitore capo della dogana di Villepinte,
Francia; in prosieguo: il «ricevitore capo della dogana») riguardo ad un'ingiunzione emessa da quest'ultimo per il pagamento
della somma di FRF 467 045, corrispondente all'importo dei dazi aggiuntivi per l'importazione di riso, in conseguenza di un'analisi
effettuata su campioni di detta merce.
Contesto normativo
Norme applicabili prima dell'entrata in vigore del Codice doganale comunitario
3
L'art. 9 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all’armonizzazione delle procedure d’immissione
in libera pratica delle merci (GU L 205, pag. 19), dispone:
«1. Fatti salvi gli altri mezzi di controllo a loro disposizione, il servizio doganale può procedere alla visita della totalità
o di parte delle merci dichiarate.
(…)
4. Il dichiarante ha diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare. Quando lo ritiene utile, il servizio
doganale può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornirgli l’assistenza
necessaria per facilitare detta visita.
5. In occasione della visita delle merci, il servizio doganale può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo
approfondito. Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell’amministrazione».
4
L'art. 10 della direttiva 79/695 dispone:
«1. I risultati della verifica della dichiarazione e dei documenti ad esso allegati, accompagnata o meno da una visita delle merci,
servono come base di calcolo dei dazi all’importazione e all’applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l’immissione
in libera pratica delle merci. Quando non si procede alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti ad essa allegati, né
alla visita delle merci, detto calcolo o detta applicazione si effettuano in base alle indicazioni della dichiarazione.
2. Il paragrafo 1 non osta all’eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro
in cui ha avuto luogo l'immissione in libera pratica delle merci, né pregiudica le conseguenze che possono risultarne in applicazione
delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la modifica dell'importo dei dazi all'importazione applicati
a dette merci».
5
Ai sensi, infine, dell'art. 13, n. 3, della direttiva 79/965, «[f]intantoché non sia dato lo svincolo, le merci non possono
essere spostate dal luogo in cui si trovano né essere manipolate in qualsiasi modo senza l'autorizzazione del servizio doganale».
6
A proposito della visita delle merci prevista dalla direttiva 79/965, l'art. 11 della direttiva della Commissione 17 dicembre
1981, 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE (GU 1982, L 28, pag. 38), come modificata
dalla direttiva della Commissione 14 luglio 1983, 83/371/CEE (GU L 204, pag. 63; in prosieguo: la «direttiva 82/57»), è formulato
nei termini seguenti:
«Qualora decida di procedere alla visita di una parte soltanto delle merci dichiarate, il servizio doganale indica al dichiarante
o al suo rappresentante quale merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi a tale scelta.
I risultati della visita parziale sono estesi all’insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione. Tuttavia, il
dichiarante può chiedere che venga effettuata una visita supplementare qualora ritenga che i risultati della visita parziale
non siano validi per il resto delle merci dichiarate».
7
Ai sensi dell'art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva 82/57:
«1. Qualora decida di procedere alla visita delle merci, il servizio doganale ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita fornisce al servizio doganale l’assistenza necessaria
per facilitarne i compiti. (…)».
8
L'art. 13, nn. 1 e 2, della direttiva 82/57, riguardante il prelievo dei campioni, dispone:
«1. Il servizio doganale, qualora decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
Il servizio doganale può esigere, qualora lo ritenga utile, che il dichiarante assista a tale prelievo o vi si faccia rappresentare
in modo da poter fornire al servizio stesso l’assistenza necessaria.
2. I prelievi sono effettuati dal servizio doganale stesso. Tuttavia, quest’ultimo può chiedere che siano effettuati, sotto il
suo controllo, dal dichiarante o da una persona designata da quest’ultimo.
I prelievi sono effettuati secondo i metodi a tal fine previsti dalla regolamentazione in vigore».
9
Ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva 82/57, «[i]l dichiarante o la persona da questi designata ad assistere al prelievo
di campioni è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria al servizio doganale per facilitare l'operazione».
10
L'art. 15 della direttiva 82/57 dispone:
«Ove nulla osti, quando il servizio doganale ha prelevato campioni al fine di una analisi o di un controllo approfondito,
esso concede lo svincolo delle merci di cui si tratta senza attendere i risultati di tale analisi o di tale controllo.
In questo caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 20».
11
Infine, l'art. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 82/57 è del seguente tenore:
«Qualora, nell'attesa del risultato delle verifiche intraprese per controllare gli elementi della dichiarazione o dei documenti
ad essa allegati, oppure per esaminare le merci, il servizio doganale non ritenga di essere in grado di determinare l'importo
dei dazi all'importazione applicabili alle merci, esso può tuttavia su richiesta del dichiarante, consentire lo svincolo di
dette merci. Tale svincolo non può essere rifiutato per la sola ragione che è rinviata la determinazione definitiva del valore
in dogana delle merci o che l'origine delle merci per cui è chiesto un trattamento tariffario preferenziale in funzione della
loro origine non sia definitivamente stabilita. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione immediata dei
dazi all'importazione fissati in base agli elementi della dichiarazione».
Il Codice doganale comunitario e le norme adottate per la sua applicazione
12
Le direttive 79/695 e 82/57 sono state abrogate, rispettivamente, dal Codice doganale comunitario e dal regolamento (CEE)
della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253,
pag. 1). In vigore dal 1° gennaio 1994, tale Codice e tale regolamento prevedono tuttavia disposizioni che riproducono, sostanzialmente,
i termini delle disposizioni supra menzionate delle direttive 79/695 e 82/57.
13
L'art. 68 del Codice doganale comunitario prevede:
«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere:
a)
ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale
può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
b)
alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».
14
L'art. 69, n. 2, del Codice doganale comunitario stabilisce:
«Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo
ritenga utile l’autorità doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al prelievo di campioni o vi
si faccia rappresentare in modo da fornirle l’assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di campioni».
15
Ai sensi dell'art. 70, n. 1, del detto codice:
«Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte
le merci comprese in tale dichiarazione.
Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale
non siano validi per il resto delle merci dichiarate».
16
L'art. 71 dello stesso codice prevede:
«1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime
doganale al quale le merci sono vincolate.
2. Quando non si proceda alle verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata
in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».
17
Ai sensi dell'art. 78 del Codice doganale comunitario:
«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio
o su richiesta del dichiarante.
2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella
dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione
nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso
il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua
attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere
anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.
3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime
doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle
norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare
la situazione».
18
Infine, ai sensi dell'art. 243, n. 1, primo comma, del detto codice:
«Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della
normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente».
19
Gli artt. 240‑244 del regolamento n. 2454/93 corrispondono, sostanzialmente, agli artt. 11‑15 della direttiva 82/57, mentre
l'art. 248 del detto regolamento riproduce in gran parte i termini dell'art. 20 della detta direttiva.
Le regole applicabili alle importazioni di riso nella Comunità
20
L'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2729, relativo ai prelievi all’importazione applicabili
ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso (GU L 281, pag. 18), prevede:
«Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a
miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture di riso, è quello
applicabile:
–
al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;
–
al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio».
21
Ai sensi dell'allegato A, punto 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all’organizzazione
comune del mercato del riso (GU L 166, pag. 1), in vigore all'epoca dei fatti della causa principale, le rotture di riso erano
definite come «frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero».
Riguardo alla misurazione dei grani di riso, al punto 2, lett. c), sub i), dello stesso allegato, si precisava che la detta
misurazione era effettuata, in particolare, prelevando un «campione rappresentativo della partita».
Causa principale e questione pregiudiziale
22
Con dichiarazione registrata presso l'ufficio doganale di Villepinte l'8 novembre 1989, la Derudder ha immesso in libera pratica,
per conto della società Tang Frères, una partita di merci originarie della Thailandia, denominate «Thai Flagrant Broken Rice».
Poiché tali merci erano state dichiarate dalla Derudder come «rotture di riso», era stato applicato loro il dazio all'importazione
corrispondente a detta sottovoce della nomenclatura combinata.
23
Nell'ambito di un controllo di tali merci, gli agenti del detto ufficio doganale hanno tuttavia prelevato alcuni campioni
di queste ultime, alla presenza di un rappresentante della Derudder per farle analizzare in un laboratorio di fiducia dell'amministrazione
doganale. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, né la Derudder né il suo rappresentante hanno contestato,
alla data in cui sono stati effettuati i prelievi, la rappresentatività dei campioni e neppure hanno chiesto agli agenti dell'ufficio
doganale interessato di effettuare ulteriori prelievi. Infatti, poiché il dichiarante aveva espresso l'intenzione di mettere
rapidamente in commercio il riso importato, lo svincolo delle merci è stato concesso subito dopo l'effettuazione dei prelievi
di campioni.
24
Poiché l'analisi dei campioni prelevati sulle dette merci aveva rivelato che il miscuglio di cui trattasi non conteneva almeno
il 90% di rotture di riso, come definite all'allegato A, punto 3, del regolamento n. 1418/76, l'amministrazione doganale ha
considerato, a norma dell'art. 2, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 2729/75, che occorreva applicare alle dette merci
il dazio – più elevato – riguardante le importazioni di riso in grani interi. Il 25 maggio 1992 il ricevitore capo della dogana
di Villepinte ha pertanto emanato un'ingiunzione nei confronti della Derudder, invitandola al pagamento dei dazi aggiuntivi
che considerava dovuti per le importazioni effettuate per conto della società Tang Frères, ovvero la somma di FRF 467 045.
25
Contestando tanto il metodo utilizzato dall'amministrazione doganale per l'esame dei campioni prelevati quanto la rappresentatività
di questi ultimi, la Derudder ha citato il ricevitore capo delle dogane di Villepinte dinanzi al Tribunal d'instance de Bobigny
(Pretore di Bobigny, Francia) per ottenere l'annullamento di tale ingiunzione. La detta amministrazione, dal canto suo, ha
proposto dinanzi a tale giudice una domanda riconvenzionale diretta al pagamento dei dazi aggiuntivi controversi.
26
Con sentenza interlocutoria 6 aprile 1993 il Tribunal d'instance de Bobigny ha considerato che, per determinare l'importo
esatto dei dazi applicabili alle partite di riso importate, conformemente alla giurisprudenza della Corte e, più in particolare,
alla sentenza 6 giugno 1990, causa C‑159/88, Van Sillevoldt e a. (Racc. pag. I‑2215), occorreva prendere in considerazione
la lunghezza media dei grani di riso interi contenuti nel campione della partita di riso importato, senza tener conto dei
grani non completamente maturi. Di conseguenza è stata ordinata da tale giudice una perizia diretta, da un lato, a stabilire
la lunghezza media dei grani di riso interi della partita importata secondo il metodo suggerito dalla Corte e, d'altro lato,
a valutare se nella fattispecie il complesso delle rotture di riso rappresentasse almeno il 90% di tale partita.
27
Nella sua relazione, inviata al Tribunal d'instance de Bobigny nell'ottobre 1994, il perito è giunto sostanzialmente a conclusioni
identiche a quelle formulate dai servizi doganali riguardo alla lunghezza media dei grani interi presenti nei campioni prelevati
e alla proporzione delle rotture di riso contenute in questi ultimi, proporzione che era nettamente inferiore al 90% del peso
del miscuglio. Per contro, il perito ha espresso riserve riguardo tanto al metodo di analisi utilizzato da tali servizi quanto
alla rappresentatività dei campioni di cui trattasi. Relativamente, infatti, al metodo di analisi utilizzato dai servizi doganali,
il perito ha dichiarato che era tecnicamente impossibile distinguere i grani non maturi dai grani a completa maturazione poiché,
in pratica, non esisterebbe alcun mezzo per distinguere questi due tipi di grani. Riguardo alla rappresentatività dei campioni
prelevati dagli agenti dell'ufficio doganale di Villepinte, il perito ha osservato che tali campioni erano stati prelevati
senza alcun piano di campionatura statistica e che i risultati dell'analisi effettuata su tali campioni, pur apparendo corretti,
non potevano essere estrapolati per il complesso delle merci importate.
28
In base alla detta perizia il Tribunal d'instance de Bobigny, con sentenza 17 maggio 1996, ha accolto le domande della Derudder
e ha annullato l'ingiunzione controversa. In proposito esso ha giudicato, in particolare, che la presenza di un rappresentante
della Derudder, nel corso delle operazioni di prelievo effettuate dei servizi doganali, «benché sia atta a rendere incontestabile
la circostanza che i campioni prodotti provengano effettivamente dalla partita importata, non consente di dedurne, ipso facto,
che essi siano rappresentativi e di impedire, di conseguenza, all'importatore di eccepire tale circostanza».
29
Dopo che il ricorso presentato contro la detta sentenza è stato respinto, per gli stessi motivi, con sentenza della Cour d'appel
de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) 29 gennaio 1999, il ricevitore capo della dogana di Villepinte ha presentato
ricorso per cassazione contro tale sentenza invocando la violazione, da un lato, degli artt. 4471 e 4502 del codice doganale
francese che prevede, in caso di perizia giudiziaria, un ricorso obbligatorio alla commissione di conciliazione e di perizia
doganale e, d'altro l'atto, dell'art. 70 del Codice doganale comunitario. In riferimento a quest'ultima disposizione, esso
sostiene, più in particolare, che la Cour d'appel de Paris ha violato tale disposizione giudicando che i risultati dell'analisi
dei campioni prelevati sulle merci importate non potevano essere considerati validi per tutte le dette merci, benché tali
campioni fossero stati prelevati in contraddittorio, senza che il dichiarante, o il suo rappresentante, chiedesse all'ufficio
doganale interessato di effettuare prelievi supplementari.
30
Ritenendo pertanto che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dall'interpretazione del diritto
comunitario, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l'art. 70, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, allorché un rappresentante del
dichiarante ha assistito al prelievo effettuato dall'autorità doganale di un campione della merce senza sollevare obiezioni
circa la rappresentatività di tale campione, egli non è più legittimato a contestare la rappresentatività del detto campione
dinanzi al giudice cui è presentata l'istanza di pagamento dei dazi all'importazione supplementari che l'autorità doganale
ritiene siano dovuti».
La questione pregiudiziale
31
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se la normativa comunitaria debba essere interpretata
nel senso che per un dichiarante in dogana o per il suo rappresentante, che, senza sollevare obiezioni circa la rappresentatività
di tale campione, ha assistito al prelievo da parte delle autorità doganali di un campione delle merci importate, sia lecito
contestare tale rappresentatività allorché è invitato dalle autorità doganali a versare dazi supplementari all'importazione
a seguito delle analisi del detto campione effettuate dalle dette autorità.
Osservazioni presentate alla Corte
32
Per la società Tang Frères, tale questione dev'essere risolta in senso affermativo. A parere di tale società, infatti, dovrebbe
essere sempre possibile contestare in giudizio la rappresentatività di un campione prelevato in condizioni analoghe a quelle
della controversia principale in quanto, da un lato, il Codice doganale comunitario non imporrebbe affatto al dichiarante
in dogana di essere personalmente presente alla visita delle merci né di conoscere le particolarità di ciascuna di esse e,
d'altro lato, l'art. 70, n. 1, di tale Codice riguarderebbe unicamente la visita parziale delle merci e non il prelievo di
campioni. La presunzione legale di rappresentatività dei risultati di tale visita parziale per tutte le merci dichiarate non
si applicherebbe dunque al prelievo di campioni.
33
Anche nell'ipotesi in cui detta rappresentatività potesse essere ammessa, il carattere contraddittorio del prelievo non può,
a parere della società Tang Frères, privare il dichiarante o il suo rappresentante di qualsiasi successiva possibilità di
contestazione, poiché risulta dalla stessa formulazione dell'art. 70, n. 1, secondo comma, del Codice doganale comunitario
che la facoltà di chiedere una visita supplementare è subordinata all'insoddisfazione del dichiarante circa i risultati della
visita parziale delle merci. Per definizione una contestazione non può quindi essere formulata prima che siano conosciuti
i risultati di detta visita. Qualsiasi diversa interpretazione sarebbe contraria al diritto fondamentale di ricorso sancito
tanto dall'art. 343 del detto codice che dalla giurisprudenza della Corte.
34
Pur se i governi francese e italiano, nonché la Commissione, condividono sostanzialmente l'interpretazione della società Tang
Frères, essi la accompagnano di alcune riserve.
35
Per il governo italiano, infatti, il dichiarante dovrebbe esprimere il suo eventuale disaccordo circa la rappresentatività
del campione al più tardi prima che ad opera dei servizi doganali sia stabilito l'avviso di accertamento doganale.
36
Quanto al governo francese e alla Commissione, pur osservando che i fatti della controversia principale non sono regolati
dal Codice doganale comunitario, ma dalle direttive 79/695 e 82/57, essi sostengono che il diritto di contestare la rappresentatività
di un campione si estingue, in linea di principio, con la concessione dello svincolo delle merci di cui trattasi, poiché queste
ultime, da quel momento, sfuggono al controllo doganale. Il governo francese si basa, in proposito, sulla formulazione stessa
dell'art. 15, primo comma, della direttiva 82/57, ai sensi del quale il servizio doganale concede lo svincolo delle merci
interessate da un prelievo di campioni solo «ove nulla osti», mentre la Commissione ricorda, dal canto suo, la finalità della
normativa comunitaria in materia doganale che consiste nel garantire una rapida visita delle merci al momento del loro sdoganamento.
Secondo la Commissione, solo i risultati degli esami effettuati su campioni potrebbero quindi, se del caso, essere contestati
dopo che lo svincolo di tali merci è stato accordato dalle autorità doganali.
Risposta della Corte
37
Occorre anzitutto osservare che la disposizione menzionata dal giudice del rinvio nella sua questione, vale a dire l'art. 70
del Codice doganale comunitario, non era ancora in vigore all'epoca dei fatti della causa principale. Infatti, mentre il Codice
doganale comunitario è applicabile, ai sensi del suo art. 253, secondo comma, solo dal 1º gennaio 1994, le formalità doganali
contestate dalla Derudder sono state compiute nel novembre 1989 e l'ingiunzione controversa è stata emanata nel gennaio 1992.
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Per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, occorre quindi interpretare anche le disposizioni comunitarie riguardanti
i prelievi di campioni da parte delle autorità doganali che erano applicabili all'epoca dei fatti della controversia principale
ovvero, nella fattispecie, le disposizioni delle direttive 79/695 e 82/57 e, più precisamente, gli artt. 9 e 10 della direttiva
79/695 nonché l'art. 11 della direttiva 82/57, la cui formulazione ha direttamente influenzato quella dell'attuale art. 70
del Codice doganale comunitario.
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A tale riguardo occorre anzitutto constatare che tanto nel Codice doganale comunitario quanto nel testo delle direttive 79/695
e 82/57 è assente una qualsiasi disposizione che possa limitare, in qualunque modo, il diritto del dichiarante o del suo rappresentante
di contestare, successivamente alle operazioni di prelievo di campioni delle merci importate, la rappresentatività di questi
ultimi per il fatto di aver assistito a tali operazioni senza contestare formalmente detta rappresentatività al momento in
cui esse sono state realizzate.
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Da un lato, infatti, risulta chiaramente tanto dall'art. 69, n. 2, del Codice doganale comunitario che dalle dette direttive
e, in particolare, dagli artt. 9, nn. 4 e 5, della direttiva 79/695, nonché 13, n. 1, della direttiva 82/57 che, pur se dev'essere
informato delle operazioni di prelievo di campioni delle merci effettuate dalle autorità doganali, il dichiarante, o il suo
rappresentante, non deve necessariamente essere presente al momento delle dette operazioni, cosicché, in tale situazione,
egli non potrà, eventalmente, sollevare contestazioni riguardo al detto prelievo.
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D'altro lato, risulta del pari dal Codice doganale comunitario e dal suo regolamento d'esecuzione, nonché dalle stesse direttive,
che, quando assiste a tali operazioni, il dichiarante, o il suo rappresentante, dispone di un margine di manovra eccezionalmente
ridotto, giacché risulta dagli artt. 13, n. 2, della direttiva 82/57 e 242, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2454/93
che i prelievi sono effettuati, in linea di massima, dalle stesse autorità doganali.
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In tali circostanze, non può essere negato a priori, al dichiarante o al suo rappresentante, il diritto di contestare la rappresentatività
di un campione prelevato dalle autorità doganali sulle merci importate, anche nell'ipotesi in cui non abbia sollevato alcuna
contestazione in proposito in occasione di tale prelievo. Oltre al fatto che siffatta interpretazione non è in alcun modo
esclusa dalla formulazione delle disposizioni supra menzionate, essa corrisponde pienamente anche alla finalità stessa della
normativa comunitaria in materia doganale quale risulta, in particolare, dal nono ‘considerando’ della direttiva 79/695 e
dal quinto ‘considerando’ del Codice doganale comunitario, vale a dire la finalità di garantire un'applicazione corretta dei
dazi, delle tasse e dei prelievi previsti dalla detta normativa. Pur se, in tale ottica, alle autorità doganali devono essere
riconosciuti ampi poteri di controllo, gli operatori economici devono tuttavia disporre del diritto di contestare le decisioni
adottate da tali autorità, in particolare allorché, come nella causa principale, essi ritengono che i campioni prelevati dalle
autorità di cui trattasi al fine di effettuare le analisi non siano rappresentativi della totalità delle merci importate e,
per tale ragione, abbiano portato alla fissazione di un importo errato di dazi all'importazione.
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Benché risulti dalle considerazioni che precedono che un dichiarante in dogana, o il suo rappresentante, può essere autorizzato
a contestare la rappresentatività di un campione prelevato su merci importate, anche laddove egli sia stato presente al momento
dell'operazione di prelievo e non abbia sollevato, in tale sede, alcuna contestazione in proposito, tanto il principio della
certezza del diritto quanto l'effetto utile delle direttive 79/695 e 82/57, nonché del Codice doganale comunitario, ostano
tuttavia a che la detta possibilità di contestazione sia illimitata. Tale possibilità deve estinguersi allorché il servizio
doganale concede lo svincolo delle merci di cui trattasi, salvo nel caso in cui possa essere dimostrato che lo stato di tale
merce non è stato in alcun modo alterato successivamente allo svincolo cosicché permane, in particolare, preservata la possibilità
di procedere a visite e, se del caso, a prelievi complementari.
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Come la Commissione ha sottolineato a giusto titolo nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, la detta interpretazione
– che si fonda, in particolare, sulla formulazione dell'art. 13, n. 3, della direttiva 79/695, ai sensi del quale, «[f]intantoché
non sia dato lo svincolo, le merci non possono essere spostate dal luogo in cui si trovano né essere manipolate in qualsiasi
modo senza l'autorizzazione del servizio doganale» – risponde in primo luogo ad evidenti necessità pratiche, poiché un dichiarante
in dogana, o il suo rappresentante, non sarà normalmente più in grado di contestare la rappresentatività di un campione allorché
è stato concesso lo svincolo delle merci importate e queste ultime sono state oggetto di commercializzazione.
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La limitazione nel tempo della possibilità di contestare la rappresentatività di un campione prelevato sulle dette merci risponde
quindi alla finalità stessa delle direttive 79/695 e 82/56, nonché del Codice doganale comunitario, che mirano a garantire
procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica, poiché, se fosse lecito per il dichiarante contestare illimitatamente
la detta rappresentatività, in tal caso le autorità doganali sarebbero tenute a procedere d'ufficio, per premunirsi contro
tale rischio, ad una visita approfondita di tutte le merci oggetto di una dichiarazione doganale, il che non corrisponderebbe
né all'interesse degli operatori economici, desiderosi generalmente, come è avvenuto nella fattispecie principale, di chiedere
lo svincolo per essere in grado di commercializzare rapidamente le merci da essi dichiarate, né all'interesse delle dette
autorità, per le quali una visita sistematica delle merci dichiarate comporterebbe un aumento notevole del carico di lavoro.
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Infine, l'interpretazione secondo cui la possibilità di contestare la rappresentatività di un campione dev'essere limitata
al periodo in cui le merci importate sono ancora disponibili al fine di consentire l'effettuazione, se del caso, di un prelievo
complementare è suffragata dalla formulazione del Codice doganale comunitario e, in particolare, del suo art. 78, n. 2, ai
sensi del quale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci, le autorità doganali, per accertare l’esattezza delle indicazioni
figuranti nella dichiarazione, possono procedere alla visita delle dette merci «quando queste possano esserle ancora presentate».
Se la possibilità per le dette autorità di controllare a posteriori le dichiarazioni doganali è quindi subordinata alla condizione
della disponibilità delle merci oggetto di tali dichiarazioni, lo stesso deve necessariamente avvenire per quanto riguarda
la possibilità, per un dichiarante in dogana o il suo rappresentante, di contestare la rappresentatività di un campione. La
detta facoltà di contestazione presuppone quindi che le merci di cui trattasi non siano state oggetto di svincolo o, laddove
tale svincolo sia stato concesso, esse non siano state alterate in alcun modo, circostanza che incombe al dichiarante di dimostrare.
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Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che le
direttive 79/695 e 82/57, nonché il Codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che è lecito per un
dichiarante in dogana, o per il suo rappresentante, che ha assistito al prelievo da parte delle autorità doganali di un campione
delle merci importate senza sollevare obiezioni circa la rappresentatività di tale campione, contestare tale rappresentatività
allorché è invitato dalle autorità doganali a versare dazi supplementari all'importazione a seguito delle analisi del detto
campione effettuate da queste ultime, purché le merci considerate non siano state oggetto di svincolo o, laddove tale svincolo
sia stato concesso, esse non siano state alterate in alcun modo, circostanza che incombe al dichiarante di dimostrare.
Sulle spese
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Le spese sostenute dai governi francese e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte,
non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation con ordinanza 17 luglio 2001, dichiara:
Timmermans
La Pergola
von Bähr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2004.