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Document 62001CJ0122

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2003.
    T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Banane - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n.478/95 - Regime delle licenze d'esportazione - Ricorso per risarcimento danni - Prova del danno e del nesso di causalità.
    Causa C-122/01 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-04261

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:259

    62001J0122

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2003. - T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Banane - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n.478/95 - Regime delle licenze d'esportazione - Ricorso per risarcimento danni - Prova del danno e del nesso di causalità. - Causa C-122/01 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04261


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo - Motivo inoperante

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo caso di snaturamento

    (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    Massima


    1. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere respinte in modo puro e semplice, in quanto inoperanti, poiché non possono comportare l'annullamento della pronuncia impugnata.

    ( v. punto 17 )

    2. La Corte non è competente, nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Una volta che le prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.

    ( v. punto 27 )

    Parti


    Nel procedimento C-122/01 P,

    T. Port GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. G. Meier, Rechtsanwalt,

    ricorrente,

    avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 1° febbraio 2001, nella causa T-1/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-465),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Léger

    cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 luglio 2002,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 marzo 2001, la T. Port GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «T. Port») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado 1° febbraio 2001, nella causa T-1/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-465; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

    Contesto giuridico

    2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha descritto il contesto giuridico nei termini seguenti:

    «1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha introdotto, al titolo IV, un regime comune degli scambi con i paesi terzi in sostituzione dei differenti regimi nazionali.

    2 Ai sensi dell'art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93:

    "Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19".

    3 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella sua versione originale, prevedeva per ogni anno l'apertura di un contingente doganale di due milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane provenienti da paesi terzi esclusi gli Stati ACP (in prosieguo: le "banane di paesi terzi") e per le importazioni non tradizionali di banane provenienti dagli Stati ACP (in prosieguo: le "banane ACP non tradizionali"). Nell'ambito di questo contingente doganale le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un'imposizione pari a 100 ECU/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero.

    4 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva una ripartizione del contingente doganale, aprendolo secondo la seguente ripartizione: il 66,5% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria B), e il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

    5 L'art. 20 del regolamento n. 404/93 incaricava la Commissione di determinare le modalità di applicazione del titolo IV.

    6 Così, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6).

    7 Il 19 febbraio 1993 la Repubblica di Colombia, la Repubblica del[la] Costa Rica, la Repubblica del Guatemala, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela hanno chiesto alla Commissione di avviare consultazioni ai sensi dell'art. XXII, n. 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in prosieguo: il "GATT"), relativamente al regolamento n. 404/93. Non avendo le consultazioni prodotto alcun risultato, tali Stati hanno avviato, nell'aprile 1993, il procedimento di composizione delle controversie di cui all'art. XXIII, n. 2, del GATT.

    8 Il 18 gennaio 1994 il gruppo di periti istituito nell'ambito di tale procedimento ha presentato una relazione nella quale ha concluso per l'incompatibilità con le norme del GATT del regime d'importazione istituito dal regolamento n. 404/93. Tale relazione non è stata adottata dalle parti contraenti del GATT.

    9 Il 28 e il 29 marzo 1994 la Comunità è pervenuta ad un accordo con la Repubblica di Colombia, la Repubblica del[la] Costa Rica, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela, denominato accordo quadro sulle banane (in prosieguo: l'"accordo quadro").

    10 Al punto 1 della seconda parte dell'accordo quadro è fissato il contingente doganale globale di base a 2 100 000 tonnellate per il 1994 e a 2 200 000 tonnellate per il 1995 e gli anni seguenti, fatto salvo qualunque incremento risultante dall'ampliamento della Comunità.

    11 Al punto 2 l'accordo quadro stabilisce le percentuali di questo contingente attribuite rispettivamente alla Colombia, al[la] Costa Rica, al Nicaragua e al Venezuela. Questi Stati ricevono il 49,4% del contingente complessivo, mentre alla Repubblica dominicana e agli altri Stati ACP vengono attribuite 90 000 tonnellate per le importazioni non tradizionali, mentre il resto spetta agli altri paesi terzi.

    12 Il punto 6 prevede, in particolare:

    "I paesi fornitori ai quali è stato assegnato un contingente specifico possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente; dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio, da parte della Comunità, di titoli di importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della categoria A e della categoria C.

    L'autorizzazione al rilascio delle licenze di esportazione speciali viene concessa dalla Commissione in modo che sia possibile migliorare la regolarità e la stabilità dei rapporti commerciali fra produttori e importatori e a condizione che le licenze di esportazione vengano rilasciate senza discriminazioni fra gli operatori".

    13 Il punto 7 fissa il dazio doganale del contingente a 75 ECU per tonnellata.

    14 In base ai punti 10 e 11,

    "il presente accordo sarà incorporato nell'elenco della Comunità per l'Uruguay Round.

    Il presente accordo contiene una composizione della controversia tra la Colombia, [la] Costa Rica, il Venezuela, il Nicaragua e la Comunità in ordine al regime comunitario per le banane. Le parti del presente accordo rinunceranno a chiedere l'adozione della relazione su tale questione del gruppo di esperti del GATT".

    15 I punti 1 e 7 dell'accordo quadro sono stati inseriti nell'allegato LXXX del GATT del 1994 che contiene l'elenco delle concessioni doganali della Comunità. Il GATT del 1994 costituisce, a sua volta, l'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'"OMC"). Un allegato di tale allegato LXXX riporta l'accordo quadro.

    16 Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato, all'unanimità, la decisione 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

    17 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione, sono approvati a nome della Comunità, relativamente alla parte di sua competenza, in particolare, l'Accordo che istituisce l'OMC, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto Accordo, di cui fa parte il GATT dal 1994.

    18 Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3290/94, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105). Tale regolamento contiene un allegato XV relativo alle banane, il quale prevede che l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 è modificato nel senso che, per il 1994, il volume del contingente doganale è fissato a 2 100 000 tonnellate e, per gli anni seguenti, a 2 200 000 tonnellate. Nell'ambito di questo contingente, le importazioni di banane dai paesi terzi sono assoggettate alla riscossione di un dazio doganale di 75 ECU per tonnellata.

    19 Il 1° marzo 1995 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 478/95, che stabilisce modalità d'applicazione complementari del regolamento n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13). Il regolamento n. 478/95 stabilisce le misure necessarie per l'attuazione, su una base che non sia più transitoria, dell'accordo quadro.

    20 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 478/95 prevede che:

    "il contingente tariffario per le importazioni delle banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è suddiviso in quote specifiche assegnate ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I (...)".

    21 L'allegato I contiene tre tabelle: la prima riproduce le percentuali del contingente doganale riservate agli Stati latino-americani nell'accordo quadro; [la seconda] opera una ripartizione del contingente di 90 000 tonnellate di banane ACP non tradizionali e [la terza] prevede che tutti gli altri paesi terzi ricevano il 50,6% del contingente totale.

    22 L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 478/95 così dispone:

    "Per una merce originaria di Colombia, Costa Rica o Nicaragua, la domanda di un certificato d'importazione delle categorie A e C, di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è ricevibile solo se accompagnata da un certificato d'esportazione ancora valido relativo a un quantitativo almeno uguale di merci rilasciato dalle autorità competenti (...)".

    23 Con sentenza 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-973; in prosieguo: la "sentenza Germania/Consiglio"), la Corte ha annullato l'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione 94/800, in quanto il Consiglio ha ivi approvato la conclusione dell'accordo quadro nella parte in cui tale accordo quadro esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione che esso prevede.

    24 In tale sentenza la Corte ha dichiarato fondato, quanto a detta esenzione, il motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione, di cui all'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, secondo comma, CE) (punto 72). Essa è giunta a tale conclusione dopo aver accertato, da un lato, che gli operatori della categoria B fruivano, allo stesso titolo di quelli delle categorie A e C, dell'aumento del contingente doganale e della concomitante riduzione dei dazi doganali decisi con l'accordo quadro e, dall'altro, che le restrizioni e disparità di trattamento a danno degli operatori delle categorie A e C inerenti al regime d'importazione di banane istituito dal regolamento n. 404/93 si ravvisavano anche relativamente alla parte del contingente corrispondente a detto aumento (punto 67).

    25 La Corte ha considerato che in tali circostanze, per giustificare il ricorso ad un provvedimento come l'esonero degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione, il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare che l'equilibrio tra le differenti categorie di operatori, introdotto dal regolamento n. 404/93 e compromesso dall'incremento del contingente doganale e dalla concomitante riduzione dei dazi doganali, aveva potuto essere ristabilito solo mediante la concessione di un beneficio sostanziale agli operatori della categoria B e, quindi, a prezzo di una nuova disparità di trattamento a danno delle altre categorie di operatori (punto 68). La Corte ha affermato che, nella fattispecie, allegando il deterioramento di tale equilibrio e limitandosi a sostenere che la suddetta esenzione era giustificata dalla necessità di ripristinare tale equilibrio, il Consiglio non aveva fornito tale prova (punto 69).

    26 Nella sua sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port (Racc. pag. I-1023 [...]), la Corte, dopo aver seguito in sostanza un ragionamento identico a quello adottato nella sentenza Germania/Consiglio, ha dichiarato:

    "Il [regolamento n. 478/95] è invalido nella parte in cui assoggetta, all'art. 3, n. 2, solo gli operatori delle categorie A e C all'obbligo di procurarsi licenze di esportazione per l'importazione di banane originarie della Colombia, della Costa Rica o del Nicaragua" (punto 2)».

    Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

    3 In ordine ai fatti all'origine della controversia, nella sentenza impugnata il Tribunale ha accertato quanto segue:

    «27 La ricorrente è una importatrice di frutta con sede in Germania che commercia, da tempo, banane dei paesi terzi. Essa era un operatore della categoria A.

    28 In data non precisata dalla ricorrente, essa concludeva con produttori del[la] Costa Rica contratti di fornitura di banane, le quali erano destinate al mercato comunitario. Essa sostiene di aver dovuto, a tale scopo, acquistare licenze di esportazione presso tale Stato».

    4 Alla luce di quanto sopra, il 4 gennaio 1999 la T. Port ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per risarcimento danni fondato sul combinato disposto degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), col quale chiedeva, in particolare, che la Comunità fosse condannata a versarle, a titolo di risarcimento danni, da un lato, la somma di DEM 828 337,10, corrispondente al prezzo delle licenze d'esportazione che essa aveva dovuto acquistare per poter importare nella Comunità e commercializzare in Germania banane di paesi terzi originarie della Costa Rica, che era obbligata a ritirare in forza dei contratti conclusi con produttori stabiliti in tale paese e, dall'altro, la somma di DEM 126 356,80, corrispondenti alle spese di finanziamento per acquistare tali licenze.

    La sentenza impugnata

    5 Dopo aver respinto, ai punti 36-41 della sentenza impugnata, un motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione e aver rilevato, al punto 42 di detta sentenza, che il sorgere della responsabilità della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato, il Tribunale ha ricordato, al punto 55 della sentenza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, spetta alla parte che invoca la responsabilità della Comunità fornire prove concludenti in ordine all'esistenza o alla portata del danno lamentato.

    6 Riguardo alla prima causale di preteso danno, corrispondente alle spese sostenute dalla ricorrente per l'acquisto di licenze di esportazione di banane originarie della Costa Rica, il Tribunale ha innanzi tutto rilevato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva prodotto una certificazione del suo revisore dei conti nella quale questi dichiarava che «dal 1996 al 1998 [essa] ha speso DEM 828 337,10 per l'acquisto di licenze di esportazione relative a banane provenienti dal[la] Costa Rica». Il Tribunale ha inoltre precisato, nel medesimo punto della sentenza impugnata, che dai documenti della ricorrente e dalle dichiarazioni rese da quest'ultima in udienza emergeva che a parere della stessa le spese indicate in tale certificazione costituivano di per sé il danno che essa avrebbe subito e che sarebbe stato irrilevante esaminare l'impatto che dette spese avevano effettivamente avuto sulla redditività delle sue corrispondenti operazioni commerciali, cosicché essa non sarebbe stata tenuta a fornire precisazioni o elementi di prova ulteriori.

    7 Il Tribunale ha quindi rilevato quanto segue:

    «58 Tale argomentazione non può essere accolta per svariate ragioni.

    59 In primo luogo, la certificazione di cui sopra non contiene alcun elemento che permetta di verificare la fondatezza della somma corrispondente ai costi di acquisto di licenze di esportazione.

    60 In secondo luogo, ammesso che non si possa contestare la fondatezza di detta somma, non è affatto dimostrato che la ricorrente abbia essa stessa effettivamente utilizzato l'insieme delle licenze di esportazione corrispondenti a detta somma per effettuare importazioni di banane nella Comunità. Orbene, tale prova è necessaria dal momento che, come ha rilevato la Commissione senza essere smentita dalla ricorrente, le licenze di esportazione in possesso di un operatore potevano, in pratica, essere rivendute ad un altro operatore, o persino essere scambiate con licenze d'importazione.

    61 Le due certificazioni del revisore allegate alla replica non sono al riguardo decisive. Esse si limitano infatti ad indicare che, negli anni 1996, 1997 e 1998, la ricorrente ha pagato, rispettivamente, DEM 767 225,38, DEM 489 029,36 e DEM 1 419,11 a titolo di "dazi d'importazione relativi ad importazioni di banane originarie del[la] Costa Rica". In mancanza di ogni indicazione sui quantitativi di banane ai quali tali importi complessivi si riferiscono, nonché su quelli ai quali corrisponde il citato importo di DEM 828 337,10, oppure sui criteri utilizzati dal revisore per calcolare tali importi, non può essere stabilito con la necessaria certezza che i quantitativi di banane originari del[la] Costa Rica importati nella Comunità dalla ricorrente tra il 1996 e il 1998 corrispondano ai quantitativi di banane per i quali essa ha acquistato licenze di esportazione in tale paese. Inoltre, e in ogni caso, non si può escludere che una parte dei dazi d'importazione pagati dalla ricorrente riguardi banane importate nella Comunità mediante licenze d'importazione della categoria B, per le quali la presentazione di una licenza di esportazione non è richiesta. A tal proposito occorre rilevare che in una delle citate certificazioni si dichiara che la ricorrente ha acquistato "licenze supplementari relative all'importazione di banane dal[la] Costa Rica", senza precisare la categoria a cui tali licenze si riferiscono.

    62 La ricorrente avrebbe dovuto tanto più preoccuparsi di comunicare informazioni su questi diversi punti in quanto, tanto nel suo controricorso [quanto] nella sua controreplica, la Commissione ha espressamente attirato la sua attenzione sul fatto che tali informazioni fossero indispensabili per stabilire la sussistenza e la portata del danno fatto valere. Nonostante tali rilievi, la ricorrente - come essa stessa ha ammesso all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale - ha deliberatamente scelto di non comunicarle.

    63 In terzo luogo, pur ammettendo che la ricorrente abbia fatto uso per conto proprio dell'insieme delle licenze di esportazione che avrebbe acquistato, non potrebbe comunque essere accettato il suo metodo di determinazione del danno, consistente nell'equiparare il danno ai costi sostenuti.

    64 Anzitutto, non si può escludere che, come sostiene la Commissione, i costi per l'acquisto delle licenze di esportazione siano stati parzialmente, se non totalmente, trasferiti dalla ricorrente sui suoi prezzi di vendita. Tale ipotesi è tanto più plausibile in quanto i quantitativi di banane la cui importazione nella Comunità era subordinata al rilascio di una licenza di esportazione rappresentavano una parte sostanziale del contingente doganale.

    65 La ricorrente non ha messo in dubbio la possibilità di operare tale trasferimento, e neppure ha negato di avervi proceduto nella fattispecie. Essa si è limitata ad obiettare che tale argomento era stato fatto valere dalla Commissione per la prima volta solo in udienza e che non potrebbe quindi esser preso in considerazione dal Tribunale. Tale obiezione non può essere accolta, avendo la Commissione fatto espressamente rilevare nei suoi atti la necessità di disporre di informazioni sugli elementi relativi ai costi collegati al regime delle licenze di esportazione e sulle modalità secondo le quali sono avvenute le importazioni di banane in questione. Avendo la ricorrente volontariamente scelto di avere un comportamento particolarmente restrittivo in materia di produzione della prova, non si può ragionevolmente rimproverare alla Commissione di aver precisato in modo più circostanziato in udienza talune delle sue censure.

    66 Inoltre, non sembra infondato l'argomento della Commissione secondo cui lo svantaggio costituito dall'obbligo per gli operatori delle categorie A e C di acquistare licenze di esportazione sarebbe stato compensato, se non altro parzialmente, dalle altre due misure concomitanti introdotte nell'accordo quadro, ossia l'aumento di 200 000 tonnellate del contingente doganale e la riduzione di 25 ECU per tonnellata del dazio doganale applicabile alle importazioni di banane di paesi terzi nell'ambito di tale contingente. Certo, di tali misure si sono avvantaggiati anche gli operatori della categoria B poiché una parte del contingente doganale era riservata anche a loro. Tuttavia, essi ne hanno beneficiato in misura minima, essendo detta parte limitata al 30%, mentre gli operatori delle categorie A e C hanno ottenuto il restante 70%.

    67 Da quanto precede risulta che il semplice fatto, [ammesso che sia] dimostrato, che un operatore abbia sopportato costi supplementari nell'ambito delle sue operazioni commerciali non implica necessariamente che abbia subito una perdita corrispondente. Nella fattispecie la ricorrente, limitandosi deliberatamente a basare la sua domanda sul solo fatto di essere andata incontro a talune spese, non ha quindi sufficientemente provato di aver subito effettivamente un danno».

    8 Quanto alla seconda causale di preteso danno, corrispondente alle spese di finanziamento per l'acquisto dei certificati d'esportazione, il Tribunale, ai punti 68- 74 della sentenza impugnata, ha stabilito che neppure questo risultava sufficientemente provato.

    9 Il Tribunale ha pertanto concluso, al punto 75 della sentenza impugnata, che, non avendo la ricorrente dimostrato a sufficienza l'esistenza e la portata dell'asserito danno, la Commissione non poteva essere ritenuta responsabile da un punto di vista extracontrattuale.

    10 Al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, oltre tutto, la ricorrente non aveva fornito la prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto tra l'illecito da essa attribuito alla Commissione, ossia l'introduzione con il regolamento n. 478/95 del regime delle licenze di esportazione, e il danno lamentato, così come da essa dovuto secondo una giurisprudenza costante. A tal proposito, esso ha formulato il seguente ragionamento:

    «77 Nell'atto introduttivo la ricorrente afferma che "la violazione rimproverata è [...] la causa del danno di cui [essa] chiede il risarcimento". Essa osserva che "era obbligata nei confronti del suo produttore in Costa Rica a ritirare le merci" e che "per ottenere licenze d'importazione relative a tali banane e per poterle commercializzare nella Comunità, essa ha dovuto provare, presso la competente autorità tedesca, al momento della domanda delle licenze d'importazione, l'esistenza delle corrispondenti licenze di esportazione".

    78 Si deve rilevare che la ricorrente non produce tuttavia alcun elemento probatorio che dimostri l'esistenza di tale obbligo di approvvigionamento, nonostante il fatto che la Commissione avesse espressamente sottolineato, nei suoi atti, la necessità di conoscere la portata di tale obbligo nonché gli altri elementi essenziali relativi ai contratti di fornitura con i produttori del[la] Costa Rica.

    79 Cosa ancora più importante, la ricorrente non ha affermato né, a fortiori, ha dimostrato di aver concluso tali contratti prima dell'adozione del regolamento n. 478/95. Nel suo atto introduttivo essa si limita a sostenere che "dal 1995 ha contratti d'importazione con produttori di banane del[la] Costa Rica". Invitata in udienza a fornire precisazioni su tale affermazione, si è limitata a dichiarare, in modo vago, che detti contratti erano stati "negoziati" nel 1995 e che le importazioni di banane in questione erano iniziate nel corso dell'anno successivo.

    80 Ora, tali varie informazioni riguardo a detti contratti sono particolarmente necessarie dato che non è escluso che il danno fatto valere sia stato, parzialmente o totalmente, conseguenza di una decisione puramente commerciale della ricorrente di concludere contratti di fornitura con produttori del[la] Costa Rica, invece che con produttori di un altro Stato terzo in cui non vigesse un regime di licenze di esportazione. Così, se si deve ritenere che i contratti di fornitura siano stati conclusi prima dell'adozione del regolamento n. 478/95 - il che sembra dubbio -, l'inesistenza di una decisione di questo tipo avrebbe potuto essere dimostrata solo se la ricorrente avesse esposto i motivi, di diritto o di fatto, per i quali non aveva potuto liberarsi, tra il 1995 e il 1998, dai suoi impegni contrattuali. Se si deve invece ritenere, come sembra nella fattispecie, che essa abbia concluso tali contratti dopo l'adozione di detto regolamento, avrebbe dovuto esporre i motivi per i quali aveva potuto rivolgersi unicamente a produttori del[la] Costa Rica».

    11 Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che non era soddisfatto nella fattispecie l'insieme delle condizioni da cui dipendeva la responsabilità della Comunità nei confronti della ricorrente e che, pertanto, senza necessità di una pronuncia sulla legittimità del comportamento contestato alla Commissione, il ricorso per risarcimento danni introdotto dalla T. Port doveva essere dichiarato infondato.

    Ricorso contro la sentenza del Tribunale

    12 La T. Port chiede che la Corte voglia:

    - annullare parzialmente la sentenza impugnata, e

    - statuendo direttamente sulla presente causa, accogliere le sue domande formulate in primo grado, intese a veder «condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno dell'ammontare di DEM 828.337,10 da essa subito per essere stata costretta a comprare in Costa Rica licenze di esportazione per poter utilizzare diritti di importazione di banane nella Comunità a lei assegnati in quanto operatore del mercato della categoria A e smerciare in Germania banane di paesi terzi acquistate in Costa Rica».

    13 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso contro la sentanza del Tribunale e di condannare la ricorrente alle spese relative ai due gradi di giudizio. Qualora la Corte dovesse accogliere (parzialmente) il ricorso in esame, la Commissione chiede che la domanda della ricorrente volta a far condannare la Commissione al rimborso del danno pari a DEM 828 337,10 sia respinta e che la ricorrente sia condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    14 A sostegno del suo ricorso, la T. Port fa valere diversi motivi basati, il primo e il secondo, su errori di diritto commessi dal Tribunale nella determinazione del danno ch'essa sostiene di aver subito; il terzo, su una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto concerne il rifiuto del Tribunale di tener conto, come mezzo di prova del danno stesso, dell'attestazione del revisore dei conti da essa prodotta; il quarto, su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione degli argomenti da essa fatti valere in ordine all'utilizzazione delle licenze d'esportazione e, il quinto, su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione del nesso di causalità fra il preteso comportamento illecito della Commissione e il danno lamentato.

    Sui primi due motivi

    15 Con i suoi primi due motivi, che è opportuno esaminare congiuntamente, la T. Port addebita al Tribunale, da un lato, di aver rifiutato di riconoscere, ai punti 63-65 della sentenza impugnata, che il danno subito potesse essere semplicemente equiparato ai costi per l'acquisto delle licenze di esportazione, nonché di aver preteso la prova, da parte della T. Port, che tali costi non erano stati da essa trasferiti sui suoi prezzi di vendita, e, d'altro lato, di aver violato, al punto 66 di detta sentenza, il principio «compensatio lucri cum damno», applicandolo ad una situazione in cui i vantaggi realizzati - nella fattispecie, l'aumento del contingente doganale e la riduzione del dazio doganale - non derivano dalla violazione del diritto che è all'origine del danno subito - nella fattispecie, i costi per l'acquisto obbligatorio delle licenze di esportazione - danno che si presume essere compensato dai citati vantaggi.

    16 E' sufficiente rilevare in proposito che dal punto 63 della sentenza impugnata emerge che la motivazione relativa alla definizione del danno censurata dai primi due motivi ha carattere sovrabbondante rispetto a quella di cui ai punti 59-62 di detta sentenza, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto insufficienti, gli elementi di prova prodotti dalla T. Port al fine di provare l'esistenza stessa del preteso danno da essa subito.

    17 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere respinte in modo puro e semplice, in quanto inoperanti, poiché non possono comportare l'annullamento della pronuncia impugnata (v., segnatamente, sentenze 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punti 25 e 31, e 11 marzo 1997, causa C-264/95 P, Commissione/UIC, Racc. pag. I-1287, punto 48).

    18 Di conseguenza, i primi due motivi devono essere respinti.

    Sul terzo motivo

    19 Con il suo terzo motivo, la T. Port sostiene che la sentenza impugnata è affetta da un errore di motivazione, in quanto il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali la certificazione del revisore dei conti che essa aveva prodotto, secondo cui «dal 1996 al 1998 [essa] ha speso DEM 828 337,10 per l'acquisto di licenze di esportazione relative a banane provenienti dal[la] Costa Rica», non era sufficiente a provare l'effettività del preteso danno da essa subito a seguito dell'acquisto delle citate licenze.

    20 Orbene, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che, in mancanza di ogni indicazione sui quantitativi di banane ai quali corrisponde segnatamente il citato importo di DEM 828 337,10, oppure sui criteri utilizzati dal revisore dei conti per calcolare tale importo, non può essere stabilito con la necessaria certezza che i quantitativi di banane originari della Costa Rica importati nella Comunità dalla ricorrente tra il 1996 e il 1998 corrispondano ai quantitativi di banane per i quali essa ha acquistato licenze di esportazione in tale paese.

    21 Inoltre, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che la ricorrente avrebbe dovuto tanto più preoccuparsi di comunicare informazioni in proposito in quanto la Commissione aveva espressamente attirato la sua attenzione sul fatto che tali informazioni erano indispensabili per stabilire la sussistenza e la portata del danno fatto valere.

    22 E' quindi giocoforza concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla T. Port, il Tribunale ha effettivamente precisato le ragioni per le quali ha considerato che la certificazione del revisore prodotta dalla T. Port non era sufficiente a provare l'effettività del danno asseritamente subito.

    23 Di conseguenza, anche il terzo motivo dev'essere respinto.

    Sul quarto motivo

    24 Con il suo quarto motivo la T. Port sostiene che, dichiarando, al punto 60 della sentenza impugnata, che non è affatto dimostrato che la ricorrente abbia essa stessa effettivamente utilizzato l'insieme delle licenze di esportazione corrispondenti alla somma certificata dal suo revisore dei conti per effettuare importazioni di banane nella Comunità, il Tribunale non ha correttamente valutato il suo argomento secondo cui l'utilizzo da parte della ricorrente stessa delle licenze d'esportazione risulta dalla importazioni effettuate. Essa ritiene che il pagamento dei dazi d'importazione, anch'esso attestato dal revisore dei conti, i cui importi sono riportati al punto 61 della sentenza impugnata, dimostra che essa ha effettivamente utilizzato tali licenze e ha compiuto le importazioni controverse. A tal proposito essa fa valere che i quantitativi di banane importate potevano essere dedotti dall'importo dei dazi d'importazione sulla base di un dazio doganale di ECU 75 o DEM 146,69 per tonnellata e precisa che il prezzo delle licenze d'esportazione ammontava a DEM 96,61 per tonnellata.

    25 E' giocoforza constatare che, con questo motivo, la T. Port contesta la valutazione operata dal Tribunale in ordine al valore degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti.

    26 Infatti, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che le certificazioni del revisore dei conti prodotte dalla T. Port erano insufficienti sia a provare che quest'ultima avesse effettivamente utilizzato tutte le licenze d'esportazione di cui trattasi per effettuare importazioni all'interno della Comunità, sia a provare che i quantitativi di banane originari della Costa Rica importati nella Comunità dalla T. Port tra il 1996 e il 1998 corrispondessero ai quantitativi di banane per i quali essa aveva acquistato licenze di esportazione in tale paese. Per di più, dal punto 62 della sentenza impugnata risulta che la T. Port si è deliberatamente rifiutata di comunicare al Tribunale le informazioni supplementari che quest'ultimo giudicava indispensabili per stabilire la sussistenza e la portata del danno fatto valere.

    27 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Una volta che le prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., segnatamente, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 24). Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v. segnatamente, sentenze 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 26, e 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, Racc. pag. I-10119, punto 65).

    28 Poiché la T. Port non ha dimostrato, né ha sostenuto, che il Tribunale aveva snaturato gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, si deve di conseguenza dichiarare il quarto motivo irricevibile.

    Sul quinto motivo

    29 Col suo quinto motivo, la T. Port fa valere che a torto il Tribunale ha rifiutato di riconoscere, ai punti 76-80 della sentenza impugnata, che il solo fatto che essa abbia importato banane originarie della Costa Rica in applicazione dell'accordo quadro è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra l'illecito da essa attribuito alla Commissione e il danno lamentato.

    30 In proposito è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, richiamata dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v., segnatamente, sentenza 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerías De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42). Il carattere cumulativo delle dette condizioni implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, la Comunità non può essere ritenuta responsabile dal punto di vista extracontrattuale (v. in tal senso, in particolare, sentenze 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punti 63 e 64, e 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4549, punto 54).

    31 Orbene, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, non avendo la ricorrente dimostrato a sufficienza l'esistenza e la portata dell'asserito danno, la Commissione non poteva essere ritenuta responsabile da un punto di vista extracontrattuale.

    32 Risulta, peraltro, dai punti 15-28 della presente sentenza, che nessuno dei motivi sollevati avverso tale conclusione del Tribunale può essere accolto.

    33 Di conseguenza, è giocoforza concludere che il quinto motivo, anche supponendolo fondato, non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata e dev'essere quindi respinto in quanto inoperante.

    34 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla T. Port può così essere accolto, il ricorso contro la sentenza del Tribunale dev'essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    35 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione promosso ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la T. Port, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.

    2) La T. Port GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

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