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Document 62001CC0484

    Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 16 gennaio 2003.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/29/Euratom - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti - Trasposizione incompleta.
    Causa C-484/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-04975

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:36

    62001C0484

    Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 16 gennaio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/29/Euratom - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti - Trasposizione incompleta. - Causa C-484/01.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04975


    Conclusioni dell avvocato generale


    I. Con ricorso presentato il 13 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (GU L 180, pag. 22, in prosieguo la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.

    II. In forza dell'art. 14, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 13 maggio 2000 ed informarne immediatamente la Commissione.

    III. Con lettera del 17 aprile 2000, la Repubblica francese comunicava, ai sensi dell'art. 33 EA, dei progetti di disposizioni per la trasposizione in diritto interno della direttiva. Successivamente, tuttavia, le autorità francesi non fornivano alla Commissione indicazioni ulteriori in merito all'adozione delle misure necessarie a conformarsi alla direttiva.

    IV. Per tale motivo, il 28 luglio 2000 la Commissione indirizzava alla Repubblica francese una lettera di diffida. A tale lettera la Francia rispondeva che, pur adoperandosi in tal senso, essa non aveva ancora adottato le misure di trasposizione della direttiva. Il 17 gennaio 2001 la Commissione inviava quindi un parere motivato, impartendo alla Francia un termine di due mesi per conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva. Successivamente a tale parere, la Repubblica francese comunicava alla Commissione alcune misure di trasposizione della direttiva. Poiché, tuttavia, questa non risultava ancora completamente trasposta nell'ordinamento francese nel termine fissato dal parere motivato, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

    V. Senza contestare gli addebiti mossi dalla Commissione, nel controricorso il governo francese si è limitato ad ammettere che alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva non erano ancora state tutte adottate, poiché le procedure di adozione si erano rivelate più lunghe di quanto previsto.

    VI. Ritengo quindi che il ricorso vada accolto e la Repubblica francese condannata alle spese, avendo la Commissione concluso in tal senso.

    I - Conclusioni

    VII. Propongo alla Corte di dichiarare che:

    «1) Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.

    VIII. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese».

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