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Document 62000CO0345

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 maggio 2001.
Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs et disributeurs de produits de l'agriculture biologique (Setrab) e Est Distribution Biogam SARL contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 1804/1999 - Divieto di ricorrere a indicazioni che suggeriscono un metodo di produzione biologico nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti in conformità con tale metodo di produzione - Deroga temporanea a favore di marchi esistenti - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Ricorso manifestamente infondato.
Causa C-345/00 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-03811

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:270

62000O0345

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 maggio 2001. - Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs et disributeurs de produits de l'agriculture biologique (Setrab) e Est Distribution Biogam SARL contro Consiglio dell'Unione europea. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 1804/1999 - Divieto di ricorrere a indicazioni che suggeriscono un metodo di produzione biologico nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti in conformità con tale metodo di produzione - Deroga temporanea a favore di marchi esistenti - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Ricorso manifestamente infondato. - Causa C-345/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03811


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Irrilevanza

[Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 122, n. 1, lett c)]

2. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico - Gravità della violazione commessa dall'istituzione considerata - Irrilevanza - Violazione dell'equilibrio istituzionale - Irrilevanza

(Art. 230, quarto comma, CE)

Massima


1. Risulta dagli artt. 225 CE e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall'art 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

A sostegno di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può essere dedotto un argomento già proposto in prime cure al fine di dimostrare che il Tribunale, respingendo i motivi e gli argomenti espostigli dal ricorrente, sia incorso in una violazione del diritto comunitario, in modo che i punti di diritto esaminati in primo grado possano essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione, dal momento che la ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale.

( v. punti 30-31 )

2. Il criterio fissato all'art. 230, quarto comma, CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di un'istituzione comunitaria di cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione rappresenta un'eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico che il giudice comunitario può esaminare in qualsiasi momento, anche d'ufficio. La gravità dell'asserita violazione dell'istituzione di cui trattasi o la rilevanza del pregiudizio che ne deriverebbe riguardo al rispetto dei diritti fondamentali non consentirebbero comunque di eludere l'applicazione dei criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato.

Inoltre, se è vero che l'equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura della Comunità rappresenta una garanzia fondamentale che il Trattato prevede, in ispecie per le imprese e le associazioni cui esso si applica, tale constatazione non può essere interpretata nel senso che essa apre una via di ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga che un atto sia stato adottato in contrasto con il principio dell'equilibrio, indipendentemente dal fatto se tale persona sia o meno direttamente e individualmente riguardata dall'atto di cui trattasi.

( v. punti 39-41 )

Parti


Nel procedimento C-345/00 P,

Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), con sede in Parigi (Francia),

Syndicat européen des transformateurs et distributeurs des produits de l'agriculture biologique (Setrab), con sede in Parigi,

Est Distribution Biogam SARL, con sede in Château-Salins (Francia),

rappresentati dall'avv.to D. Leermakers, avocat, e dalla sig.ra C. Hatton, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) l'11 luglio 2000 nella causa T-268/99, Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio (Racc. pag. II-2893),

procedimento in cui l'altra parte è:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. F. Anton e J. Monteiro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo presentato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2000, la la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (in prosieguo: la «FNAB»), il Syndicat européen des transformateurs et distributeurs des produits de l'agriculture biologique (in prosieguo: il «Setrab») e la Est Distribution Biogam (in prosieguo: la «Biogam») hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2000, causa T-268/99, Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio (Racc. pag. II-2893; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 222, pag. 1),

Ambito normativo

2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), vieta di fare riferimento al metodo di produzione biologico nell'etichettatura o nella pubblicità di prodotti agricoli e di derrate alimentari che non sono stati ottenuti in conformità alle regole di produzione previste dal detto regolamento.

3 Le indicazioni contenute nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali, che il consumatore considera come un riferimento al metodo di produzione biologico, sono riservate dal regolamento n. 2092/91 ai prodotti ottenuti conformemente al detto regolamento.

4 Nella sua versione iniziale, il regolamento n. 2092/91 si applicava unicamente ai prodotti vegetali o di origine vegetale. Il suo ambito di applicazione è stato esteso con il regolamento n. 1804/1999. Il regolamento n. 2092/91, modificato, si applica ora ai prodotti di origine vegetale e animale.

5 L'art. 2 del regolamento n. 2092/91, come modificato, così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

(...)

- in francese: biologique

(...)».

6 Come risulta dal ventisettesimo considerando del regolamento n. 1804/1999, il Consiglio ha considerato che occorreva prevedere un periodo transitorio per «consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura biologica (...)».

7 In tal modo, l'art. 1, n. 7, del regolamento n. 1804/1999 (in prosieguo: la «disposizione controversa») dispone:

«All'art. 5 [del regolamento n. 2092/91] è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:

- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 - ed è conforme alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [GU L 40, pag. 1; direttiva modificata con decisione 92/10/CEE (GU L 6, pag. 35)]

e

- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento"».

Procedimento dinanzi al Tribunale

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 1999, i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, in sostanza, all'annullamento della deroga prevista dalla disposizione controversa.

9 A sostegno del loro ricorso i ricorrenti hanno fatto valere che, per effetto della disposizione controversa, prodotti nominati «bio» per quanto non provengano dall'agricoltura biologica diventano sostitutivi, agli occhi dei consumatori, dei veri prodotti biologici. La disposizione controversa consentirebbe così di captare la clientela dei prodotti biologici.

10 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2000, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito all'eccezione d'irricevibilità il 3 aprile 2000.

11 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità, dichiarando il ricorso irricevibile.

L'ordinanza impugnata

12 In primo luogo, dopo aver rammentato, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 230, quarto comma, CE conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, benché adottata sotto l'apparenza di un regolamento, li riguardi direttamente e individualmente e che il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve ricercarsi nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi, il Tribunale ha constatato, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento n. 1804/1999 contiene norme di portata generale che si applicano all'insieme degli operatori economici interessati, aventi, in particolare, ad oggetto le produzioni di origine animale ottenute secondo un metodo di produzione biologica.

13 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, che il detto regolamento assume, per la sua portata generale, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.

14 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la disposizione controversa rappresenterebbe una decisione individuale, dato che una sola impresa beneficerebbe della deroga contenuta in tale norma, il Tribunale ha ricordato, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che la disposizione controversa contiene una deroga temporanea al principio secondo cui possono portare indicazioni che fanno riferimento a un modo di produzione biologica solo i prodotti ottenuti secondo le regole previste dal regolamento n. 2092/91, come modificato. Considerati la portata e i presupposti per l'applicazione di tale deroga, il Tribunale ha constatato, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, che la deroga si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di detentori di marchi contemplata in modo generale e astratto. Esso ne ha dedotto che la deroga temporanea di cui trattasi doveva considerarsi come facente parte integrante delle disposizioni d'insieme che la contengono e ne condivide il carattere generale.

15 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui solo la società Danone beneficerebbe della deroga contenuta nella disposizione controversa, il Tribunale ha rammentato, al punto 39 dell'ordinanza impugnata, che la natura normativa di un atto non viene messa in discussione dalla possibilità di determinare l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo. Esso ha inoltre respinto l'argomento in quanto erroneo nel merito.

16 Il Tribunale ha poi esaminato se, malgrado la portata generale della disposizione controversa, i ricorrenti potessero essere considerati da questa direttamente e individualmente interessati. Esso ha constatato, al riguardo, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti non hanno dimostrato che la Biogam e i membri della FNAB e del Setrab sono lesi dalla disposizione controversa in ragione di talune qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona.

17 Avendo constatato che la Danone già vendeva yogurt con il marchio «Bio» prima dell'adozione del regolamento n. 1804/1999, per cui la disposizione controversa non faceva che mantenere tale preesistente situazione fino al 1° luglio 2006 al più tardi, e che la detta disposizione prevede che «il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal [regolamento n. 2092/91]», il Tribunale ha respinto, ai punti 47 e 48 dell'ordinanza impugnata, l'argomento dei ricorrenti secondo cui la disposizione controversa avrebbe indebolito la posizione concorrenziale dei ricorrenti o dei loro membri.

18 Il Tribunale ha aggiunto, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, che, anche se la disposizione controversa avesse considerevolmente influito sulla posizione concorrenziale dei ricorrenti o dei loro membri, questa circostanza non sarebbe stata idonea a caratterizzarli rispetto a qualsiasi altro operatore attivo sul mercato dei prodotti biologici, in quanto la disposizione controversa riguarda la Biogam e i membri della FNAB e del Setrab solo in ragione della loro qualità obiettiva di operatori economici attivi su tale mercato, allo stesso titolo che ogni altro operatore comunitario attivo su di esso.

19 Il Tribunale ha infine respinto, ai punti 53-56 dell'ordinanza impugnata, l'argomento dei ricorrenti secondo cui la FNAB sarebbe stata individualmente riguardata in ragione del fatto che la disposizione controversa avesse influito sulla sua posizione di negoziatrice. Al riguardo il Tribunale ha constatato, al punto 55, che il regolamento n. 1804/1999 è stato negoziato e adottato dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Anche se la FNAB ha trasmesso rapporti alle autorità comunitarie e francesi durante il procedimento che ha portato all'adozione di tale regolamento, solo le istanze comunitarie sopra citate possono essere considerate, ad avviso del Tribunale, come intervenute in tale procedimento.

Impugnazione

20 Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;

- dichiarare i ricorrenti legittimati a proporre un ricorso di annullamento parziale contro il regolamento n. 1804/1999;

- accogliere le precedenti conclusioni dei ricorrenti;

- condannare il Consiglio alle spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto alla presente impugnazione.

21 A sostegno del loro ricorso i ricorrenti fanno valere, da un lato, che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere d'ufficio il motivo attinente alla violazione, da parte del Consiglio, di una forma sostanziale e, dall'altro, che la disposizione controversa è una decisione che li riguarda individualmente ai sensi della giurisprudenza della Corte.

22 In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la violazione delle forme sostanziali applicabili al momento dell'adozione del regolamento n. 1804/1999 è sufficiente per causare la nullità della disposizione controversa. Essi affermano che il Consiglio ha adottato la detta disposizione senza consultare nuovamente il Parlamento, il che renderebbe invalido tale regolamento.

23 Pur ammettendo che dalla giurisprudenza della Corte risulti che quest'ultima esamina il problema della ricevibilità prima di ricercare un'eventuale violazione di una forma sostanziale, i ricorrenti ritengono che la gravità del pregiudizio causato dal Consiglio al funzionamento democratico delle istituzioni, mentre l'evoluzione della politica attuale della Comunità garantisce una posizione preminente allo sviluppo della nozione della cittadinanza europea ed alla democratizzazione delle istituzioni, conduca alla necessità di riparare in primo luogo tale pregiudizio. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, e indipendentemente dall'esame della ricevibilità del loro ricorso, il motivo attinente alla violazione, da parte del Consiglio, di una forma sostanziale, come avrebbe fatto la Cour de cassation (Francia) in un procedimento in materia penale o in cui erano in gioco diritti fondamentali.

24 In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente valutato la natura di decisione, ai sensi dell'art. 249 CE, della disposizione controversa. A loro avviso, le condizioni in cui è stata adottata la disposizione controversa dimostrano che il Consiglio ha voluto proteggere gli interessi individuali di un unico operatore economico determinato, vale a dire la società Danone. I ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha violato l'art. 230 CE considerando che essi non erano individualmente interessati dalla disposizione controversa.

25 Il Consiglio chiede alla Corte di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o, in via sussidiaria, manifestamente infondato ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura e di condannare i ricorrenti alle spese. A suo avviso, salvo il motivo attinente al rifiuto di rilevare d'ufficio l'asserita violazione di una forma sostanziale, i ricorrenti si limitano a ripetere i motivi e gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale.

26 Con atti depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 22 dicembre 2000 per la CLESA SA e la Danone SA, società di diritto spagnolo, e il 28 dicembre 2000 per la Compagnie Gervais Danone SA, società di diritto francese, tali società hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Giudizio della Corte

27 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Sulla ricevibilità

28 Risulta dagli artt. 225 CE e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30).

29 L'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte precisa, dal canto suo, che l'atto d'impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto.

30 Ne discende che un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare la sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35).

31 Tuttavia, a sostegno di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può essere dedotto un argomento già proposto in prime cure al fine di dimostrare che il Tribunale, respingendo i motivi e gli argomenti espostigli dal ricorrente, sia incorso in una violazione del diritto comunitario (sentenza 25 maggio 2000, causa C-82/98 P, Kögler/Corte di giustizia, Racc. pag. I-3855, punto 23), in modo che i punti di diritto esaminati in primo grado possano essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione, dal momento che la ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale (sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 43).

32 Nel caso di specie, dal ricorso proposto dinanzi alla Corte risulta che l'impugnazione in esame non rappresenta una mera riproduzione testuale dei motivi e degli argomenti dedotti in primo grado e che i ricorrenti hanno indicato in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui chiedono l'annullamento nonché gli argomenti sulla base dei quali ritengono che la valutazione giuridica del Tribunale sia erronea.

33 Pertanto, si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio ed esaminare la fondatezza del ricorso.

Nel merito

34 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.

Sul motivo attinente alla violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di rilevare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali

35 I ricorrenti sostengono di essere legittimati ad agire per l'annullamento di un atto che pregiudica il diritto fondamentale garantito dal principio di democrazia, indipendentemente dal problema di sapere se essi siano direttamente e individualmente interessati dalla disposizione controversa.

36 Il Consiglio obietta che, se ogni cittadino dei quindici Stati membri potesse, incondizionatamente, chiedere al giudice comunitario l'annullamento di un atto di natura normativa, il Tribunale e la Corte sarebbero sommersi da ricorsi e non sarebbero più in grado di svolgere il loro compito di controllo della legalità.

37 I ricorrenti replicano di non sostenere che in tali circostanze non venga posta alcuna condizione di ricevibilità. Infatti, la condizione di ricevibilità sarebbe quella della eccezionale gravità della violazione del Consiglio e del pregiudizio particolarmente rilevante che ne deriva riguardo al rispetto dei diritti fondamentali dei singoli.

38 Occorre constatare in primo luogo che non esiste alcun indizio, né nel Trattato né nella giurisprudenza della Corte, che suffraghi tale argomento.

39 Il criterio fissato all'art. 230, quarto comma, CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione rappresenta un'eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico che il giudice comunitario può esaminare in qualsiasi momento, anche d'ufficio (sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 23).

40 La gravità dell'asserita violazione dell'istituzione di cui trattasi o la rilevanza del pregiudizio che ne deriverebbe riguardo al rispetto dei diritti fondamentali non consentirebbero comunque di eludere l'applicazione dei criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato.

41 Inoltre, se è vero, come ricordato dai ricorrenti, che la Corte ha sottolineato, nella sentenza 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni/Haute Autorité (Racc. pag. 11, pag. 41), che l'equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura della Comunità rappresenta una garanzia fondamentale che il Trattato prevede, in ispecie per le imprese e le associazioni cui esso si applica, tale constatazione non può essere interpretata nel senso che essa apre una via di ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga che un atto sia stato adottato in contrasto con il principio dell'equilibrio, indipendentemente dal fatto se tale persona sia o meno direttamente e individualmente riguardata dall'atto di cui trattasi.

42 A torto, infine, i ricorrenti intendono fondarsi sulla sentenza 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2041), per dimostrare che il loro ricorso deve essere dichiarato ricevibile indipendentemente dal problema di sapere se essi siano stati direttamente e individualmente interessati dal regolamento n. 1804/1999. Infatti, tale sentenza si fonda sulla necessità di garantire la salvaguardia dell'equilibrio istituzionale ed il sindacato giurisdizionale del rispetto delle prerogative del Parlamento. Essa è quindi inconferente in sede di esame della ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica.

43 Il motivo attinente alla violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di rilevare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali è quindi manifestamente infondato.

Sul motivo attinente all'errata valutazione, da parte del Tribunale, della natura di decisione, ai sensi dell'art. 249 CE, della disposizione controversa

44 Con tale motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha valutato erroneamente la natura della disposizione controversa: essi sostengono che la detta disposizione non ha natura normativa, ma è una decisione individuale diretta a favorire gli interessi della società Danone.

45 E' sufficiente constatare, al riguardo, che il Tribunale ha correttamente applicato la costante giurisprudenza della Corte secondo cui il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell'atto controverso (v., in particolare, ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28) e che la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero, o persino l'identità, dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (v., segnatamente, ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. I-9097, punto 64).

46 Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto constatando che la disposizione controversa condivide la natura regolamentare delle altre disposizioni del regolamento n. 1804/1999.

47 Pertanto, anche il motivo attinente all'errata valutazione, da parte del Tribunale, della natura di decisione, ai sensi dell'art. 249 CE, della disposizione controversa deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Sul motivo attinente all'errata valutazione, da parte del Tribunale, dell'interesse individuale dei ricorrenti rispetto alla disposizione controversa

48 Con tale motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente valutato il fatto che essi erano individualmente interessati dalla disposizione controversa.

49 E' sufficiente constatare, al riguardo, che il Tribunale ha correttamente applicato la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata se la disposizione di cui trattasi la tocca a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che la distingua da qualunque altra persona (v., segnatamente, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, a pag. 220; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20, e ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 65).

50 Nel caso di specie la disposizione controversa riguarda la Biogam e i membri della FNAB e del Setrab solo a causa della loro obiettiva qualità di operatori economici attivi sul mercato dei prodotti biologici, allo stesso titolo degli altri operatori comunitari attivi su tale mercato.

51 Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto constatando che i ricorrenti non sono interessati da tale regolamento.

52 Pertanto, anche il motivo attinente all'errata valutazione, da parte del Tribunale, dell'interesse individuale dei ricorrenti rispetto alla disposizione controversa deve essere dichiarato manifestamente infondato.

53 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso in esame deve essere dichiarato manifestamente infondato, in applicazione dell'art. 119 del regolamento di procedura, senza che sia necessario pronunciarsi sulle istanze d'intervento proposte dalla CLESA SA, dalla Danone SA e dalla Compagnie Gervais Danone SA.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese.

55 Ai sensi dell'art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa. Nelle circostanze del caso di specie la CLESA SA, la Danone SA e la Compagnie Gervais Danone SA, che hanno presentato istanze di intervento, sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Non occorre pronunciarsi sulle istanze di intervento.

3) La Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), il Syndicat européen des transformateurs et distributeurs des produits de l'agriculture biologique (Setrab) e la Est Distribution Biogam SARL sono condannate alle spese.

4) La CLESA SA, la Danone SA e la Compagnie Gervais Danone SA sopporteranno le proprie spese.

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