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Document 62000CJ0340

    Sentenza della Corte del 13 dicembre 2001.
    Commissione delle Comunità europee contro Michael Cwik.
    Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Art. 17, secondo comma, dello Statuto - Libertà di espressione - Limiti - Motivazione.
    Causa C-340/00 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-10269

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:701

    62000J0340

    Sentenza della Corte del 13 dicembre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Michael Cwik. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Art. 17, secondo comma, dello Statuto - Libertà di espressione - Limiti - Motivazione. - Causa C-340/00 P.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-10269


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Dipendenti Diritti ed obblighi Libertà d'espressione Domanda di autorizzazione di pubblicazione Ponderazione della libertà di espressione del dipendente e della gravità dell'offesa arrecata agli interessi della Comunità risultante dalla pubblicazione Obbligo di motivazione

    (Statuto del personale, art. 17, secondo comma)

    Massima


    $$La disciplina di cui all'art. 17, secondo comma, dello Statuto stabilisce chiaramente il principio dell'obbligo di rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione, la quale può essere rifiutata soltanto in via eccezionale.

    Infatti, tale norma, consentendo alle istituzioni di rifiutare l'autorizzazione alla pubblicazione e prevedendo così la possibilità di una seria ingerenza nella libertà di espressione, che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, dev'essere interpretata in maniera restrittiva, in modo che l'autorizzazione alla pubblicazione può essere rifiutata soltanto se quest'ultima è di natura tale da poter arrecare un grave pregiudizio agli interessi delle Comunità.

    L'autorità che ha il potere di nomina, quando applica l'art. 17, secondo comma, dello Statuto, deve procedere ad una ponderazione dei diversi interessi in gioco, tenendo conto, da un lato, della libertà del dipendente di esprimere, verbalmente o per iscritto, opinioni discordanti o minoritarie rispetto a quelle difese dall'istituzione da cui dipende dato che tale libertà deriva dal diritto fondamentale del singolo alla libertà di espressione e, dall'altro, della gravità dell'offesa arrecata agli interessi delle Comunità che risulterebbe dalla pubblicazione del testo considerato. A questo proposito, soltanto un rischio effettivo di grave violazione degli interessi delle Comunità, dimostrato in base a circostanze concrete ed oggettive, può essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto.

    Al fine di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione di rigetto dell'autorizzazione di una pubblicazione e di fornire al dipendente interessato un'indicazione sufficiente affinché egli sia in grado di valutare la fondatezza di quest'ultima, siffatte circostanze devono essere comunicate a questi contemporaneamente alla detta decisione di diniego o, al più tardi, unitamente alla decisione di rigetto del reclamo.

    ( v. punti 17-20 )

    Parti


    Nel procedimento C-340/00 P,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 14 luglio 2000, nella causa T-82/99, Cwik/Commissione (Racc. PI pag. I-A-155 e pag. II-713),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Michael Cwik, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente in primo grado,

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 luglio 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 settembre 2000, la Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2000, causa T-82/99, Cwik/Commissione (Racc. PI pag. I-A-155 e pag. II-713; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 10 luglio 1998 di negare al sig. Cwik l'autorizzazione a pubblicare il testo di una conferenza da lui pronunciata il 30 ottobre 1997 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Ambito normativo

    2 Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

    «Il funzionario non deve pubblicare, né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità senza autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità».

    Fatti all'origine della lite

    3 I fatti che sono all'origine della lite sono enunciati nella sentenza impugnata come segue:

    «3 Il ricorrente, economista di formazione, è entrato in servizio presso la Commissione nel 1970. All'atto della proposizione del ricorso era assegnato all'unità 5 "Informazione, pubblicazioni e documentazione economica", alle dirette dipendenze del direttore generale aggiunto incaricato delle direzioni B, C ed E della direzione generale "Affari economici e finanziari" (DG II). La sua funzione consisteva nell'accogliere gruppi di visitatori e nello svolgere conferenze sull'euro, sull'Unione economica e monetaria e sull'insieme delle attività e dei programmi facenti capo a detta direzione generale.

    4 Con lettera 12 marzo 1997 il ricorrente veniva invitato dal governo della provincia di Cordova (Spagna) a tenere una conferenza nell'ambito del 5° Congresso internazionale di cultura economica.

    5 Il 20 ottobre 1997 il ricorrente presentava una domanda presso il suo superiore gerarchico, il sig. G. Ravasio, al fine di ottenere l'autorizzazione di tenere detta conferenza il 30 ottobre seguente. Nella domanda si affermava che la conferenza avrebbe avuto come titolo "The need for economic fine-tuning at the local and regional level in the Monetary Union of the European Union" ("L'esigenza di una modulazione delle politiche economiche a livello locale e regionale nell'ambito dell'Unione monetaria dell'Unione europea"). Egli corredava la sua domanda di un riassunto e di uno schema dettagliato del suo intervento, cui era unito un allegato.

    6 Il 26 ottobre 1997 il sig. Ravasio rilasciava la sua autorizzazione, pur precisando quanto segue:

    "Tema di carattere non molto economico. Presentazione più classica, per favore. Attenzione ai rischi del fine-tuning".

    7 Il 27 ottobre 1997 il ricorrente otteneva un ordine di missione senza diritto al rimborso delle spese, al fine di recarsi a Cordova dal 29 ottobre al 2 novembre 1997 e, il 30 ottobre 1997, teneva la sua conferenza.

    8 Nel febbraio 1998 gli organizzatori del congresso gli chiedevano di comunicare loro il testo del suo intervento al fine di pubblicarlo insieme a quelli degli altri relatori.

    9 Il ricorrente redigeva quindi il detto testo e chiedeva al sig. Ravasio, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN"), l'autorizzazione di pubblicarlo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto.

    10 Il sig. Ravasio si consultava con il sig. Östberg, economista della Banca centrale di Svezia distaccato presso la DG II, sull'opportunità di tale pubblicazione.

    11 Il sig. Östberg emetteva un parere molto critico sul testo di cui trattasi, ma prima di trasmetterlo al sig. Ravasio, sottoponeva tale parere all'esame dei suoi superiori gerarchici, vale a dire del sig. Kröger, capo dell'unità 3 "Unione monetaria: rapporti di cambio e politiche monetarie nazionali", della direzione D "Problemi monetari", della DG II, e del sig. H. Carré, direttore della stessa direzione. Il primo parafava il parere senza aggiungere alcun commento, mentre il secondo scriveva che "la pubblicazione del testo censurato sarebbe stata inopportuna". Dal canto suo, il sig. Ravasio si consultava anche con il sig. Schutz, capo dell'unità "Risorse di bilancio; informazione e documentazione economica; rapporti con il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni", alle dirette dipendenze del direttore generale della DG II, che parafava il testo controverso senza alcun commento.

    12 Alla luce di detti elementi, il sig. Ravasio comunicava al ricorrente il 20 aprile 1998 che "la pubblicazione [era] inopportuna".

    13 Il 5 giugno 1998 il ricorrente presentava al sig. Ravasio per approvazione una nuova versione del testo, modificato in base alle critiche espresse dal sig. Östberg. Il sig. Ravasio chiedeva al sig. Schmidt, direttore della direzione B "Servizio economico" della DG II, incaricato in particolare della valutazione dell'impatto economico delle politiche comunitarie, di rendergli noto il suo parere sul contenuto del testo modificato. Il sig. Schmidt formulava talune critiche e così concludeva:

    "DG II has so far had a very prudent, almost negative, position towards the usefulness of discretionary fiscal policy. This article seems to advocate its full use referring to fine-tuning". (La DG II ha finora adottato una posizione assai prudente, quasi negativa, nei confronti dell'utilità di una politica fiscale discrezionale. Tale articolo sembra difendere l'attuazione di siffatta politica riferendosi alle politiche economiche territorialmente differenziate [in seno all'Unione monetaria]).

    14 Di propria iniziativa il ricorrente comunicava al sig. Östberg la seconda versione del testo, chiedendogli se tenesse ferme le obiezioni che aveva espresso nei confronti della prima versione; questi si rifiutava però di esaminarlo poiché non poteva dare il suo parere senza aver ricevuto specifiche istruzioni da parte del sig. Ravasio.

    15 Con lettera 10 luglio 1998 il sig. Ravasio informava il ricorrente del suo rifiuto di autorizzare la pubblicazione del testo controverso, in quanto l'articolo illustrava "una tesi che non è condivisa dagli uffici della Commissione, sebbene quest'ultima non abbia adottato al riguardo alcuna politica ufficiale". Egli aggiungeva:

    "Riconosco l'importanza di dibattiti interni che riflettano le diverse opzioni delle politiche economiche, ma ritengo preferibile, nelle manifestazioni esterne, presentare un punto di vista comune (...).

    Temo che gli interessi della Comunità possano essere compromessi qualora la Commissione, da una parte, ed i suoi funzionari, dall'altra, manifestino opinioni differenti. Del resto, i miei collaboratori che hanno letto l'articolo hanno espresso dubbi sulla sua qualità. Per queste ragioni, non ne autorizzo la pubblicazione".

    16 Il 25 agosto 1998 il ricorrente presentava un reclamo amministrativo avverso detta decisione, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

    17 Con decisione 5 gennaio 1999 il reclamo è stato respinto».

    4 Nella sua decisione di rigetto del detto reclamo la Commissione ha osservato in particolare quanto segue:

    «(...) i possibili conflitti di interesse afferenti ad una pubblicazione tra il dipendente e l'istituzione cui appartiene non si limitano al caso di un'opposizione pubblica ad una politica dell'istituzione, giacché l'interesse di questa può consistere nel riservarsi la più ampia facoltà di intervenire prima di adottare una posizione definitiva. E' evidente che il fatto che il reclamante si esprima in termini chiari e per iscritto sulla questione (se l'Unione economica e monetaria abbia bisogno o meno di modulare a livello territoriale le politiche salariali o fiscali ["fine-tuning"]) presuppone proprio che si comprometta la salvaguardia della detta facoltà di intervenire; anche qualora [il dipendente] manifestasse la propria opinione a titolo puramente personale, non si potrebbe escludere che un lettore colleghi, nonostante tale riserva, il giudizio del dipendente che lavora nel settore in questione a quello dell'istituzione cui appartiene, proprio perché non esiste un'opinione di quest'ultima.

    (...)

    [I]n nessun caso è possibile assimilare un riassunto di una pagina ad un articolo che ne conta più di venti. L'autorizzazione sulla base del primo non comporta assolutamente l'autorizzazione del secondo. Tale principio è tanto più applicabile a questo singolo caso in quanto si scoprono divergenze rilevanti tra il riassunto della conferenza e il testo dell'articolo».

    5 Il 12 aprile 1999 il sig. Cwik ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione di rigetto del suo reclamo.

    Sentenza impugnata

    6 A sostegno del suo ricorso il sig. Cwik ha in particolare addotto un motivo basato su un errore d'interpretazione e di applicazione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto.

    7 Il Tribunale ha accolto tale motivo con la seguente motivazione:

    «56 Va constatato che nella decisione impugnata l'APN si limita a dichiarare che gli interessi delle Comunità potrebbero essere compromessi qualora la Commissione e i suoi dipendenti esprimano pubblicamente punti di vista diversi. Tale decisione non spiega perché nella fattispecie vi sia tale pericolo.

    57 Orbene, in una società democratica basata sul rispetto dei diritti fondamentali, l'espressione pubblica da parte di un dipendente di punti di vista diversi da quelli dell'istituzione per la quale lavora di per sé non può essere considerata come atta a compromettere gli interessi delle Comunità.

    58 E' evidente che l'utilità della libertà di espressione consiste appunto nella possibilità di esprimere opinioni diverse da quelle adottate ufficialmente. Se si ammettesse che la libertà di espressione possa essere limitata per il solo motivo che l'opinione di cui trattasi è diversa dalla posizione adottata dalle istituzioni si priverebbe tale diritto fondamentale del suo contenuto.

    59 Del pari, l'art. 17, secondo comma, dello Statuto sarebbe svuotato di effetto, poiché, come risulta dal suo testo, tale disposizione stabilisce chiaramente il principio della concessione dell'autorizzazione di pubblicazione, disponendo espressamente che siffatta autorizzazione può essere negata soltanto se la pubblicazione di cui trattasi è atta a compromettere gli interessi delle Comunità.

    60 Di conseguenza, la differenza di opinione fra il ricorrente e la Commissione, poiché non si è dimostrato che il fatto di renderla pubblica sarebbe tale da compromettere, nelle circostanze della fattispecie, gli interessi delle Comunità, non può giustificare una restrizione all'esercizio della libertà di espressione».

    8 Il Tribunale ha considerato inoltre quanto segue:

    «66 (...) dal fascicolo risulta che, all'epoca dei fatti, la Commissione si era già espressa pubblicamente e chiaramente sul "fine-tuning", mediante, in particolare, documenti ufficiali, e che, almeno al di fuori di casi eccezionali, essa dubitava dell'utilità di tale tipo di misura e del ricorso, già a livello degli Stati membri, a politiche di bilancio discrezionali. Inoltre, il testo controverso è stato scritto da un dipendente che non svolge alcuna funzione di direzione e che si esprime a titolo personale. Per di più, tale testo riguarda una materia sulla quale la Commissione sostiene di non avere una politica ufficiale. Peraltro, la sua pubblicazione, che è prevista nella raccolta degli interventi effettuati al congresso in esame, si rivolge ad un pubblico costituito da specialisti in materia, che verosimilmente hanno la possibilità di essere bene informati circa le posizioni della Commissione.

    67 In tali circostanze, è manifestamente infondata la tesi della convenuta, secondo cui la pubblicazione del testo controverso potrebbe comportare un rischio significativo di confusione da parte del pubblico fra l'opinione del ricorrente e quella dell'istituzione, che può ridurre il margine di manovra di quest'ultima in materia e, così, compromettere gli interessi delle Comunità.

    68 Peraltro, anche se può esservi una differenza di portata fra una conferenza e la pubblicazione del testo di quest'ultima, una differenza del genere non sarebbe sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, a giustificare il timore della diminuzione del margine di manovra della Commissione. Al riguardo (...) il testo controverso espone la stessa tesi presentata dal ricorrente alla conferenza, che già aveva come titolo "L'esigenza di una modulazione delle politiche economiche a livello locale e regionale nell'ambito dell'Unione monetaria dell'Unione europea" ("The need for local and regional economic fine-tuning in the monetary Union of the European Union"). Inoltre, il fatto che siffatta conferenza sia stata autorizzata dall'APN conferma la mancanza di rischio di confusione fra l'opinione del ricorrente e quella della Commissione. In tali circostanze, la convenuta non può essere legittimata a sostenere che aveva un timore ragionevole di vedere il suo margine di manovra ridotto a seguito della pubblicazione del testo in esame.

    69 Da tutto quanto precede risulta che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione negando l'autorizzazione della pubblicazione del testo controverso poiché essa era atta a compromettere gli interessi delle Comunità».

    9 Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

    Impugnazione

    10 La Commissione conclude che la Corte voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato,

    annullare la sentenza impugnata,

    respingere di conseguenza il ricorso del ricorrente in detta causa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale,

    condannare il ricorrente alle spese di causa.

    11 Il sig. Cwik conclude che la Corte voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato,

    condannare la Commissione a tutte le spese del ricorso.

    12 Nel suo ricorso la Commissione adduce due motivi relativi, da un lato, ad un'errata interpretazione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto e, dall'altro, al difetto di motivazione della sentenza impugnata.

    Sul primo motivo

    13 Con il primo motivo la Commissione addebita al Tribunale di avere oltrepassato, in particolare ai punti 52, 56, 57 e 66 della sentenza impugnata, i limiti del suo potere di sindacato degli atti dell'APN e di aver interpretato l'art. 17, secondo comma, dello Statuto in modo eccessivamente restrittivo.

    14 Infatti, da un lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della funzione preventiva di detta disposizione, quale riconosciuta con sentenza del Tribunale 19 maggio 1999, cause riunite T-34/96 e T-163/96, Connolly/Commissione (Racc. PI pag. I-A-87 e pag. II-463, punto 153), considerando che la Commissione doveva provare concretamente la violazione dei suoi interessi e constatando che quest'ultima non aveva dimostrato, nelle circostanze del caso di specie, che l'espressione pubblica di un'opinione discordante fra essa e il dipendente interessato sarebbe stata atta a compromettere gli interessi delle Comunità.

    15 Dall'altro, il Tribunale non avrebbe rispettato il margine discrezionale dell'APN quanto al contenuto scientifico del testo della conferenza pronunciata dal sig. Cwik e al rischio di violazione degli interessi delle Comunità. La Commissione, a questo proposito, fa riferimento alla consultazione da parte dell'APN di vari specialisti prima dell'adozione della decisione controversa, al contesto economico e politico relativo all'istituzione dell'Unione economica e monetaria, nonché alla necessità di riservare la sua posizione ufficiale in una materia notevolmente delicata, e al fatto che tali circostanze dimostrano la mancanza di manifesto errore di valutazione da parte dell'APN.

    16 Prendendo in considerazione, in sede di controllo dell'applicazione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto, la triplice circostanza che il sig. Cwik non esercitava alcuna funzione direttiva, che il testo in questione si rivolgeva ad un pubblico di specialisti e che la posizione definitiva dell'istituzione non era stata ancora comunque adottata in materia, il Tribunale avrebbe chiaramente ignorato il potere discrezionale dell'APN, aggiungendo a detta disposizione dello Statuto principi che non vi figurano.

    17 A questo proposito, va ricordato, come la Corte ha affermato nella sua sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 53), che la disciplina di cui all'art. 17, secondo comma, dello Statuto stabilisce chiaramente il principio dell'obbligo di rilascio dell'autorizzazione, la quale può essere rifiutata soltanto in via eccezionale.

    18 Infatti, tale norma, consentendo alle istituzioni di rifiutare l'autorizzazione alla pubblicazione e prevedendo così la possibilità di una seria ingerenza nella libertà di espressione, che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, dev'essere interpretata in maniera restrittiva, in modo che l'autorizzazione alla pubblicazione può essere rifiutata soltanto se quest'ultima è di natura tale da poter arrecare un grave pregiudizio agli interessi delle Comunità (citata sentenza della Corte Connolly/Commissione, punto 53).

    19 L'APN, quando applica l'art. 17, secondo comma, dello Statuto, deve procedere a una ponderazione dei diversi interessi in gioco, tenendo conto, da un lato, della libertà del dipendente di esprimere, verbalmente o per iscritto, opinioni discordanti o minoritarie rispetto a quelle difese dall'istituzione da cui dipende dato che tale libertà deriva dal diritto fondamentale del singolo alla libertà di espressione e, dall'altro, della gravità dell'offesa arrecata agli interessi delle Comunità che risulterebbe dalla pubblicazione del testo considerato (citata sentenza della Corte Connolly/Commissione, punti 43 e 57). A questo proposito, soltanto un rischio effettivo di grave violazione degli interessi delle Comunità, dimostrato in base a circostanze concrete ed oggettive, può essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto.

    20 Al fine di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione di rigetto dell'autorizzazione di una pubblicazione e di fornire al dipendente interessato un'indicazione sufficiente affinché egli sia in grado di valutare la fondatezza di quest'ultima, siffatte circostanze devono essere comunicate a questi contemporaneamente alla detta decisione di diniego o, al più tardi, unitamente alla decisione di rigetto del reclamo.

    21 Nella fattispecie, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la Commissione aveva commesso un manifesto errore di valutazione negando l'autorizzazione della pubblicazione del testo della conferenza pronunciata dal sig. Cwik in quanto questa era tale da compromettere gli interessi delle Comunità.

    22 In primo luogo, il Tribunale ha constatato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la Commissione si era limitata nella decisione controversa a dichiarare che gli interessi delle Comunità avrebbero potuto essere compromessi quando la Commissione e i suoi dipendenti esprimono pubblicamente punti di vista diversi, senza aver mostrato le ragioni per le quali tale pericolo sussisteva nella specie. Orbene, per definizione, come rileva il Tribunale al punto 58 della detta sentenza, la libertà di espressione consiste nella «la possibilità di esprimere opinioni diverse da quelle adottate ufficialmente».

    23 Si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non ha ignorato la funzione preventiva dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto di cui la Corte ha riconosciuto la legittimità rispetto al diritto fondamentale alla libertà di espressione ai punti 52-55 della sua precitata sentenza Connolly/Commissione ma ha semplicemente censurato l'insufficienza delle ragioni addotte dall'APN per giustificare la decisione controversa, con le quali essa si è limitata a constatare un rischio di violazione degli interessi delle Comunità in caso di divergenza fra l'opinione del dipendente e la posizione dell'istituzione da cui dipende. Orbene, come è stato ricordato al punto 19 della presente sentenza, solo il rischio effettivo di grave violazione di detti interessi, dimostrato in base a circostanze concrete ed oggettive, può giustificare un diniego di autorizzazione di pubblicazione.

    24 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti 62-68 della sentenza impugnata, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo che completa la motivazione della decisione controversa.

    25 Nella sua decisione di rigetto del reclamo la Commissione ha addotto la sua necessità di mantenere un margine di manovra prima di adottare una posizione definitiva sulla questione se l'Unione economica e monetaria necessitasse o meno di una modulazione territoriale delle politiche salariali o tributarie («fine-tuning»), margine di manovra che sarebbe stato compromesso dalla pubblicazione di cui trattasi a causa del rischio di confusione che vi sarebbe stato fra l'opinione del dipendente interessato e la posizione dell'istituzione da cui dipende.

    26 A questo proposito, il Tribunale ha considerato, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, che tale valutazione non era manifestamente fondata in quanto, anzitutto, la Commissione si era già espressa pubblicamente e chiaramente sulla questione, inoltre, il testo della conferenza pronunciata dal sig. Cwik era stato scritto da un dipendente che non esercitava alcuna funzione direttiva e che si esprimeva a titolo personale e, infine, che esso era destinato ad un pubblico costituito da specialisti che verosimilmente avevano la possibilità di essere ben informati delle posizioni della Commissione, la quale per di più sosteneva di non avere una politica ufficiale in materia.

    27 Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che siffatti accertamenti, di natura meramente fattuale, non possono costituire oggetto di un controllo della Corte in sede d'impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi del fascicolo presentati al Tribunale (sentenze 18 novembre 1999, causa C-191/98 P, Tzoanos/Commissione, Racc. pag. I-8223, punto 23, e 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 48). A questo proposito, la Commissione non ha dimostrato e neanche affermato che siffatti accertamenti erano contraddittori o viziati da inesattezza materiale alla luce degli atti del fascicolo presentati al Tribunale. In ogni caso, si deve osservare che la valutazione sovrana dei fatti da parte del giudice del merito, contestata dalla Commissione, non evidenzia alcun manifesto errore di valutazione.

    28 Con riferimento alla censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ridotto il potere discrezionale dell'APN quanto al contenuto scientifico del testo della conferenza pronunciata dal sig. Cwik e al rischio di violazione degli interessi delle Comunità, in particolare in un settore delicato come quello relativo all'Unione economica e monetaria, è sufficiente rinviare ai punti 22-25 della presente sentenza, dai quali risulta che le ragioni che possono giustificare il diniego di autorizzazione di pubblicazione del testo della conferenza pronunciata dal sig. Cwik sono state debitamente prese in considerazione nella sentenza impugnata. A questo proposito, un mero rinvio al contesto economico e politico esistente alla data della decisione controversa e alla delicatezza della questione esaminata, ed anche alla qualità scientifica del testo della detta conferenza che costituiscono circostanze di cui, in ogni caso, non si fa menzione del resto né in detta decisione né in quella di rigetto del reclamo, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni non può evidentemente essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo di una grave violazione degli interessi delle Comunità, che possa giustificare una limitazione del diritto fondamentale del dipendente alla libertà di espressione.

    29 Tenuto conto di quanto precede, si deve respingere il primo motivo.

    Sul secondo motivo

    30 Con il secondo motivo la Commissione addebita al Tribunale di non essersi pronunciato su argomenti importanti, da essa addotti durante la fase scritta ed orale di primo grado, e di aver così violato l'obbligo di motivazione.

    31 Da una parte, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'argomento secondo cui la Commissione doveva valutare la domanda di pubblicazione alla luce del delicato contesto economico e politico esistente alla data in cui questa è stata presentata, vale a dire quello dell'istituzione dell'Unione economica e monetaria, contesto nel quale la Commissione aveva volontariamente omesso di prendere definitivamente posizione su numerosi soggetti controversi, quale quello trattato nella conferenza pronunciata dal sig. Cwik.

    32 D'altra parte, il Tribunale non avrebbe spiegato la ragione per cui, secondo il punto 68 della sentenza impugnata, il fatto per l'APN di avere autorizzato una conferenza avrebbe confermato la mancanza di rischio di confusione fra l'opinione del dipendente interessato e la posizione della Commissione, mentre quest'ultima aveva sostenuto in primo grado che vi era una differenza fondamentale tra un intervento ad un congresso, che è provvisorio, ed una pubblicazione, che presenta natura duratura.

    33 Al riguardo occorre constatare che l'argomento basato, per la prima volta dinanzi al Tribunale, sul contesto economico e politico nel quale è stata adottata la decisione controversa è stato presentato dalla Commissione a sostegno della sua tesi secondo cui era ragionevole temere che il pubblico attribuisse l'opinione di un dipendente all'istituzione da cui egli dipende. Orbene, al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente indicato le ragioni per le quali occorreva respingere detta tesi, e tali ragioni rientrano, come si è già rilevato al punto 27 della presente sentenza, nella sua valutazione sovrana dei fatti.

    34 Quanto alla differenza fra un intervento orale, effettuato ad un congresso, e la pubblicazione del testo di detto intervento, il Tribunale ha appunto considerato, al punto 68 della sentenza impugnata, che siffatta differenza non era sufficiente a provare il rischio di confusione, sostenuto nella decisione di rigetto del reclamo, tra l'opinione del dipendente interessato e la posizione della Commissione.

    35 Di conseguenza, anche il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, dev'essere disatteso.

    36 Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere interamente respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    37 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Cwik ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

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