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Document 62000CJ0210

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2002.
    Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
    Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Sanzione - Validità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3665/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 - Nozione di forza maggiore.
    Causa C-210/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-06453

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:440

    62000J0210

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2002. - Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Sanzione - Validità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3665/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 - Nozione di forza maggiore. - Causa C-210/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06453


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Sanzione - Penalità proporzionale all'importo indebitamente riscosso - Carattere penale - Mancanza

    [Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 11, n. 1, primo comma, lett. a)]

    2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Sanzione di natura pecuniaria imposta all'esportatore - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza

    [Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 11, n. 1, primo comma, lett. a)]

    3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta che si basa su informazioni errate del fabbricante del prodotto - Sanzione di natura pecuniaria - Mancanza di forza maggiore - Buona fede dell'esportatore - Irrilevanza

    (Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 11, n. 1, terzo comma)

    Massima


    1. La sanzione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato con il regolamento n. 2945/94, che consiste nel pagamento di una penalità il cui ammontare è determinato in proporzione alla somma che avrebbe indebitamente percepito l'operatore economico che ha fornito informazioni errate a sostegno della sua domanda di fruizione delle restituzioni se le autorità competenti non avessero scoperto l'irregolarità, fa parte integrante del regime delle restituzioni all'esportazione controverse e non ha carattere penale. Ne consegue che il principio «nulla poena sine culpa» non è applicabile a detta sanzione.

    ( v. punti 43-44 )

    2. La sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato con il regolamento n. 2945/94, che consiste nel pagamento di una penalità da parte dell'esportatore che, anche in buona fede, ha presentato una dichiarazione inesatta, non viola il principio di proporzionalità, in quanto non la si può ritenere né inidonea a realizzare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, ossia la lotta contro le irregolarità e le frodi, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungerlo.

    Infatti, l'art. 11 del regolamento n. 3665/87 rende l'esportatore responsabile, a pena di sanzioni, dell'esattezza della sua dichiarazione proprio tenendo conto del suo ruolo di ultimo elemento della catena di produzione, trasformazione ed esportazione dei prodotti agricoli. Tale obbligo di garantire l'esattezza deve indurlo ad effettuare sul prodotto presentato all'esportazione controlli opportuni per intensità e per frequenza. Inoltre, l'esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e può adottare le precauzioni adeguate contro le loro mancanze, inserendo nei relativi contratti clausole idonee oppure stipulando una polizza assicurativa ad hoc.

    Peraltro, che la sanzione sia proporzionata risulta, innanzi tutto, dalla distinzione operata dall'art. 11 tra le irregolarità dolose e quelle non dolose; inoltre, dalle numerose ipotesi previste da questo articolo nelle quali la sanzione non è applicabile, per esempio l'ipotesi di forza maggiore; e, infine, dal rapporto sussistente tra l'ammontare della sanzione e l'ammontare del danno che avrebbe subìto il bilancio comunitario se l'irregolarità non fosse stata scoperta.

    ( v. punti 62-63, 66-68 )

    3. L'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/94, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che un esportatore rediga, in buona fede, una domanda di restituzioni all'esportazione in base ad informazioni errate fornite dal produttore delle merci esportate non costituisce un'ipotesi di forza maggiore che possa sottrarlo alla sanzione prevista dal n. 1, primo comma, lett. a), dello stesso articolo, se l'esportatore non poteva riconoscere le informazioni come errate o avrebbe potuto riconoscerle come tali solo tramite controlli presso la ditta produttrice. Infatti, la colpevolezza della propria controparte contrattuale fa parte dei rischi commerciali usuali e non può essere considerata imprevedibile nell'ambito di transazioni commerciali, e l'esportatore dispone di diversi mezzi per premunirsi contro di essa.

    ( v. punto 86 e disp. 2 )

    Parti


    Nel procedimento C-210/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

    e

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

    domanda vertente sulla legittimità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57), e sull'interpretazione della nozione di «forza maggiore» di cui all'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del medesimo regolamento,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, dal sig. J. Gündisch, Rechtsanwalt;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, rappresentata dai sigg. J. Gündisch e U. Schrömbges, Rechtsanwalt, e dalla Commissione, rappresentata dal sig. G. Braun, in qualità di agente, all'udienza del 27 settembre 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 4 aprile 2000, pervenuta alla Corte il successivo 26 maggio, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti, la prima, sulla legittimità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), e, la seconda, sull'interpretazione della nozione di «forza maggiore», di cui all'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del medesimo regolamento.

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «KCH») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ufficio doganale competente; in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), vertente sull'applicazione alla KCH della sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, avendo la KCH domandato una restituzione all'esportazione per un prodotto per il quale detta restituzione non era autorizzata.

    Contesto normativo

    3 Il regolamento n. 2945/94 ha modificato in particolare l'art. 11 del regolamento n. 3665/87. I suoi primo, secondo e quinto considerando sono redatti come segue:

    «considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell'esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

    considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in certi casi, in particolare nel caso di un errore manifesto accertato dalla competente autorità, nonché infliggere sanzioni più severe in caso di dolo;

    (...)

    considerando che l'esperienza acquisita e le irregolarità, in particolare le frodi, già accertate in tale contesto dimostrano che tale misura è necessaria, proporzionata e sufficientemente dissuasiva e che deve essere uniformemente applicata in tutti gli Stati membri».

    4 L'art. 11, n. 1, primo, terzo e ottavo comma, del regolamento n. 3665/87 recita quanto segue:

    «Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all'effettiva esportazione ridotta di un importo pari:

    a) a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione;

    b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'[esportatore] abbia fornito deliberatamente false informazioni.

    (...)

    La sanzione di cui alla lettera a) non si applica:

    - in caso di forza maggiore;

    - in casi eccezionali in cui, dopo l'accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, si verifichino eventi non imputabili all'esportatore (...);

    - in caso di errori manifesti circa la restituzione richiesta, accertati dalla competente autorità;

    - qualora la restituzione richiesta sia conforme al regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;

    - in caso di aggiustamento del peso e purché la differenza di peso sia dovuta ad un diverso metodo di pesatura.

    (...)

    Le sanzioni di cui al presente paragrafo si applicano fatte salve eventuali sanzioni ulteriori previste dal diritto nazionale».

    5 Il 18 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1). Tale regolamento distingue tra le irregolarità dolose o colpose, da un lato, e ogni altra irregolarità, dall'altro.

    6 A norma dell'art. 4 del regolamento n. 2988/95, ogni irregolarità comporta la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto.

    7 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del medesimo regolamento, invece, un'irregolarità dolosa o colposa può comportare sanzioni amministrative, quali il pagamento di una sanzione amministrativa, il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite, la revoca temporanea di un'autorizzazione necessaria per poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari o ancora la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa.

    8 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2988/95 è così redatto:

    «Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa».

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    9 Nel 1996 la KCH esportava formaggio fuso, fabbricato da un'impresa terza, con dichiarazione di esportazione recante il codice della tariffa doganale comune 0406 3039 9500 e, dietro presentazione di una sua domanda, otteneva dallo Hauptzollamt un anticipo della restituzione all'esportazione pari a circa DEM 30 000.

    10 Dall'analisi di un campione prelevato dalle merci spedite all'atto dell'esportazione risultava che la merce conteneva grassi vegetali e che ad essa, in quanto preparazione alimentare, si doveva attribuire il codice 2106 9098 0000.

    11 Trattandosi di un prodotto non compreso nell'allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifiche, allegato I CE) e per il quale la concessione della restituzione all'esportazione non è giustificata, lo Hauptzollamt ha reclamato dalla KCH il pagamento di una sanzione ex art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87.

    12 Avendo il Finanzgericht Hamburg (sezione tributaria del Tribunale di Amburgo, Germania) respinto il suo ricorso diretto all'annullamento di tale sanzione, la KCH ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof.

    13 Dinanzi a quest'ultimo la KCH ha sostenuto l'illegittimità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 per violazione del principio dello Stato di diritto e del divieto di discriminazione.

    14 Il Bundesfinanzhof ha constatato innanzi tutto che erano integrate tutte le condizioni della fattispecie di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, sicché lo Hauptzollamt doveva infliggere la sanzione prevista da detta norma, non trovandosi la KCH in nessuno dei casi, elencati dal terzo comma del medesimo articolo, nei quali la sanzione non si applica.

    15 In secondo luogo, il Bundesfinanzhof ha considerato che non sussiste un caso di forza maggiore per l'esportatore, ai sensi dell'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87, qualora la composizione di una merce prodotta da un terzo non sia conforme a quanto previsto dal contratto (ovvero non sia semplicemente conforme ai requisiti tacitamente intesi come ovvi dall'esportatore). Infatti, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di forza maggiore, in particolare, l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte di un socio commerciale dell'esportatore non costituisce un evento eccezionale e imprevedibile per quest'ultimo, al quale compete l'adozione di misure di prevenzione idonee, inserendo apposite clausole nel contratto in questione o stipulando una polizza assicurativa ad hoc (sentenze 27 ottobre 1987, causa 109/86, Theodorakis, Racc. pag. 4319, e 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux, Racc. pag. I-3933). La Corte non avrebbe ammesso la ricorrenza di un'ipotesi di forza maggiore nemmeno in un caso di comportamento fraudolento del socio contrattuale dell'esportatore (sentenze 8 marzo 1988, causa 296/86, McNicholl, Racc. pag. 1491, e Boterlux, citata).

    16 Il Bundesfinanzhof ha inoltre ritenuto che non ricorresse neanche l'ipotesi prevista dall'art. 11, n. 1, terzo comma, terzo trattino, del regolamento n. 3665/87, relativa ad un errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dall'autorità competente. Solo per mezzo di analisi chimiche approfondite, infatti, lo Hauptzollamt ha potuto determinare la vera composizione della merce esportata e la stessa ricorrente nella causa principale sostiene di non averla conosciuta all'inizio.

    17 Passando, infine, all'esame di un eventuale contrasto dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 con i diritti fondamentali, il Bundesfinanzhof ha ritenuto di escludere nella fattispecie tale contrasto, in quanto detta norma non disponeva una pena e non violava il principio di proporzionalità né il divieto di discriminazione.

    18 L'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non prevedrebbe una sanzione penale. Secondo il Bundesfinanzhof, scopo di una pena è di reprimere certi comportamenti rispetto ai quali essa esprime un biasimo etico-sociale. Una sanzione siffatta presuppone una colpevolezza soggettiva e, in generale, la sua misura dipende dal grado di colpevolezza. Ora, lo scopo della sanzione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 consisterebbe solamente nel dissuadere l'esportatore dal fornire in futuro informazioni false, suscettibili di minacciare gli interessi economici della Comunità e il regolare funzionamento del sistema delle organizzazioni comuni di mercato interessate. Esso non esprimerebbe un biasimo morale o etico, ma perseguirebbe un semplice scopo di prevenzione, come proverebbe il fatto che la colpevolezza dell'esportatore non costituisce una condizione d'applicazione della norma controversa.

    19 A parere del Bundesfinanzhof, la circostanza che nei considerando del regolamento n. 2945/94 si parli di una «sanzione» dell'esportatore sarebbe irrilevante, in quanto tale concetto dovrebbe forse essere inteso in un'accezione più ampia e non tecnica.

    20 Analizzando il regolamento n. 2988/95, il Bundesfinanzhof osserva che l'art. 5, n. 1, prevede sanzioni amministrative solo in caso di irregolarità commesse con dolo o con colpa. Tuttavia, ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, le sanzioni sono comminate «[f]atte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento», tra le quali quelle relative alla sanzione oggetto della causa principale.

    21 Secondo il Bundesfinanzhof, l'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non viola, peraltro, il principio di proporzionalità. Innanzi tutto, una simile violazione non potrebbe desumersi dalla circostanza che la minaccia della sanzione viene rivolta all'esportatore prudente e in buona fede, in quanto l'esportatore è perfettamente libero di esercitare la propria attività nel campo dell'esportazione di merci sovvenzionate tramite restituzioni. Una volta che decida, nel proprio interesse, di usufruire di un sistema di fondi pubblici, egli è tenuto allora a sottostare alle regole fissate, compresa la sanzione in parola, senza poterne criticare in seguito la severità. In secondo luogo - osserva il Bundesfinanzhof -, anche il fatto che in questo modo le autorità doganali vengano esonerate dal compito, spesso arduo, di provare fuori da ogni dubbio l'imprudenza dell'esportatore evitando subito le prevedibili controversie in caso di ammissione di una prova a discarico, con conseguente agevolazione nella gestione delle restituzioni all'esportazione, depone parimenti a favore di un'interpretazione dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 quale riduzione della restituzione indipendente dall'elemento della colpevolezza. A suo avviso, la sanzione - considerato l'elevato numero di informazioni inesatte di difficile individuazione - non sarebbe inadeguata, né sproporzionata all'obiettivo perseguito.

    22 A parere del Bundesfinanzhof, infine, l'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non viola nemmeno il divieto di discriminazione. Infatti, poiché tale disposizione non commina una sanzione penale basata sull'elemento della colpevolezza, il tipo e il grado di responsabilità soggettiva di chi richiede la restituzione ovvero la sua totale assenza a livello individuale non costituirebbero per loro natura criteri di commisurazione della gravità della sanzione. La minaccia di una sanzione mirerebbe a dissuadere ugualmente i comportamenti imprudenti e riprovevoli da un punto di vista soggettivo e le indicazioni solo inesatte da un punto di vista oggettivo.

    23 Ritenendo, tuttavia, di non poter pronunciarsi direttamente sulla legittimità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, il Bundesfinanzhof ha deciso di rivolgersi a tale riguardo alla Corte.

    24 Tenuto conto delle difficoltà emerse nell'interpretazione delle sentenze della Corte 12 maggio 1998, causa C-366/95, Steff-Houlberg Export e a. (Racc. pag. I-2661), e 16 luglio 1998, causa C-298/96, Ölmühle e Schmidt Söhne (Racc. pag. I-4767), per quanto riguarda le condizioni alle quali gli esportatori possono invocare la propria buona fede, il Bundesfinanzhof ha ritenuto altresì necessario richiedere alla Corte l'interpretazione dell'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87.

    25 In questo contesto il Bundesfinanzhof ha proposto alla Corte le seguenti questioni:

    «1) Se l'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, sia legittimo nella parte in cui prevede una sanzione anche nel caso in cui l'esportatore abbia incolpevolmente richiesto una restituzione all'esportazione superiore a quella spettantegli.

    2) Nel caso in cui la questione sub 1) vada risolta affermativamente: se l'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, di detto regolamento possa essere interpretato nel senso che notizie errate fornite in buona fede da chi richiede la restituzione, le quali siano basate a loro volta su informazioni errate fornite dal produttore, costituiscano in linea di principio un'ipotesi di forza maggiore, se il richiedente non poteva riconoscerle come errate o avrebbe potuto riconoscerle come tali solo tramite controlli presso la ditta produttrice».

    Sulla prima questione

    26 Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 sia legittimo nella parte in cui prevede una sanzione per l'esportatore che abbia incolpevolmente richiesto una restituzione all'esportazione superiore a quella spettantegli.

    27 La KCH ritiene che detta disposizione violi i principi fondamentali del diritto penale inerenti al principio dello Stato di diritto, e precisamente il principio «Nulla poena sine culpa» («nessuna pena senza colpevolezza»), il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione.

    28 Occorre esaminare di seguito questi tre motivi.

    Sulla violazione del principio «Nulla poena sine culpa»

    Osservazioni presentate alla Corte

    29 La KCH sostiene che la sanzione prevista dall'art. 11 del regolamento n. 3665/87, tenuto conto della sua entità e della circostanza che essa non mira semplicemente a rimuovere gli effetti di un atto illegale, ha carattere penale. In quanto permette di irrogare tale sanzione perfino in assenza di ogni colpa, la citata disposizione sarebbe contraria al principio «Nulla poena sine culpa», che rientrerebbe tra i principi generali del diritto comunitario. Si tratterebbe, infatti, di un principio riconosciuto dall'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dagli ordinamenti degli Stati membri e dallo stesso diritto comunitario.

    30 Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la KCH osserva che, secondo detta Corte, il principio «Nulla poena sine culpa», sancito dall'art. 6, n. 2, della CEDU, vale pure riguardo alle sanzioni amministrative.

    31 Quanto al diritto degli Stati membri, la KCH cita uno studio di diritto comparato richiesto dalla Commissione in vista della preparazione del regolamento n. 2988/95, dal quale risulterebbe che il principio «Nulla poena sine culpa» si applica nella maggior parte degli Stati membri e che eccezioni ad esso sono lecite solo in qualche Stato e in misura estremamente limitata.

    32 Quanto al diritto comunitario, la KCH rinvia alla cronistoria delle disposizioni relative alla protezione degli interessi economici della Comunità nonché ad un certo numero di sentenze pronunciate dalla Corte, tra le quali le sentenze 16 novembre 1983, causa 188/82, Thyssen/Commissione (Racc. pag. 3721); 17 maggio 1984, causa 83/83, Estel/Commissione (Racc. pag. 2195); 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5383); 23 novembre 1993, causa C-365/92, Schumacher (Racc. pag. I-6071); 12 ottobre 1995, causa C-104/94, Cereol Italia (Racc. pag. I-2983); 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a. (Racc. pag. I-4559), e 6 luglio 2000, causa C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (Racc. pag. I-5461). La sentenza 10 luglio 1990, causa C-326/88, Hansen (Racc. pag. I-2911), non osterebbe a questa tesi, in quanto le sanzioni controverse in detta causa erano di diritto nazionale e non di diritto comunitario.

    33 La Commissione dichiara di condividere l'opinione del Bundesfinanzhof. Essa aggiunge che, come la Corte avrebbe dichiarato nelle sue sentenze 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587, punto 13), e Germania/Commissione, citata (punti 25 e 26), la natura giuridica di una sanzione non dipende unicamente dalla gravità di questa, ma anche dallo scopo che essa persegue e dal complessivo contesto in cui essa si inserisce.

    34 A parere della Commissione, l'argomento secondo il quale, superato un certo importo, una sanzione amministrativa diventerebbe una pena non può convincere. Una tale impostazione sarebbe innanzi tutto contraria alla giurisprudenza della Corte. In secondo luogo, il necessario confine tra sanzioni amministrative e sanzioni penali diverrebbe per tale motivo arbitrario e impossibile da giustificare oggettivamente. Infine, la protezione degli operatori contro le sanzioni eccessive sarebbe già assicurata dall'applicazione del principio di proporzionalità.

    Risposta della Corte

    35 Poiché la sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 può violare il principio «Nulla poena sine culpa» solo se ha natura penale, bisogna verificare se a tale disposizione si debba riconoscere un carattere penale.

    36 Occorre ricordare innanzi tutto che, a seguito di espressa richiesta di pronunciarsi riguardo alla natura penale di sanzioni disposte da normative di politica agricola comune, quali la perdita di una cauzione, inflitta in maniera forfettaria e indipendentemente da qualsiasi colpa eventualmente imputabile all'operatore interessato, e l'esclusione temporanea di un operatore economico dal beneficio di un regime di aiuti, la Corte ha concluso che tali sanzioni non avevano carattere penale (sentenze Maizena, punto 13, e Germania/Commissione, punto 25, citate).

    37 Relativamente alla sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, niente giustifica una risposta diversa a tale questione.

    38 Come ha osservato la Corte al punto 19 della sentenza Germania/Commissione, citata, infatti, le esclusioni temporanee dal godimento di un regime di aiuti, come del resto le maggiorazioni calcolate sull'importo di un aiuto indebitamente versato, sono destinate a combattere le numerose irregolarità che vengono commesse nell'ambito degli aiuti all'agricoltura e che, gravando pesantemente sul bilancio della Comunità, sono tali da compromettere le azioni intraprese dalle istituzioni in tale campo per stabilizzare i mercati, sostenere il livello di vita degli agricoltori ed assicurare prezzi ragionevoli nelle forniture ai consumatori.

    39 Nello stesso senso, il nono considerando del regolamento n. 2988/95 precisa che «le misure e sanzioni comunitarie adottate nel quadro della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune costituiscono parte integrante dei regimi di aiuto» e che «esse hanno una finalità propria».

    40 Quanto al regolamento n. 2945/94, che ha modificato il regolamento n. 3665/87, esso indica, nel suo primo considerando, che «la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell'esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie».

    41 Per precisare la natura delle infrazioni contestate, la Corte ha sottolineato a più riprese che le norme violate erano rivolte unicamente agli operatori economici che avevano scelto, in piena libertà, di usufruire di un regime di aiuti in materia agricola (v., in questo senso, sentenze Maizena, punto 13, e Germania/Commissione, punto 26, citate). Nell'ambito di un regime di aiuti comunitario, nel quale la concessione dell'aiuto dev'essere subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità, la sanzione adottata per l'ipotesi di inosservanza di tali requisiti costituisce uno strumento amministrativo specifico che è parte integrante del regime di aiuti ed è destinato ad assicurare la buona gestione finanziaria dei fondi pubblici comunitari.

    42 Nella fattispecie, è infatti pacifico che solo gli operatori che hanno domandato di godere di restituzioni all'esportazione rischiano di subire la sanzione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, ove risulti che le informazioni da essi fornite a sostegno delle loro domande sono errate.

    43 Occorre osservare, infine, che la sanzione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 consiste nel pagamento di una penalità il cui ammontare è determinato in proporzione della somma che l'operatore economico avrebbe indebitamente percepito se le autorità competenti non avessero scoperto l'irregolarità. Essa è dunque parte integrante del regime delle restituzioni all'esportazione controverse e non ha carattere penale.

    44 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che alla sanzione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non può essere riconosciuto carattere penale. Ne consegue che a detta sanzione non è applicabile il principio «Nulla poena sine culpa».

    45 Neppure l'esame dei diritti degli Stati membri al quale la KCH ha proceduto nelle proprie osservazioni permette di affermare che il principio «Nulla poena sine culpa» si applichi in tutti gli ordinamenti degli Stati membri a sanzioni come quella prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87. La stessa KCH cita un certo numero di Stati membri quali il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che conoscono ipotesi di sanzioni senza colpevolezza.

    46 Quanto alla giurisprudenza della Corte, basta ricordare che, al punto 14 della sentenza Maizena, citata, la Corte ha concluso esplicitamente che il principio «Nulla poena sine culpa» non si applicava riguardo all'imposizione di sanzioni come la perdita della cauzione, oggetto di detta causa. Nella sentenza Germania/Commissione, citata, dove pure si trattava di una sanzione inflitta nel campo della politica agricola comune, la Corte è pervenuta alla medesima conclusione.

    47 In altri ambiti, la Corte ha ammesso che un sistema di responsabilità penale oggettiva che sanzioni la violazione di un regolamento comunitario non è, di per sé, incompatibile con il diritto comunitario (sentenze Hansen, citata, punto 19, e 27 febbraio 1997, causa C-177/95, Ebony Maritime e Loten Navigation, Racc. pag. I-1111, punto 36).

    48 Contrariamente a quanto sostiene la KCH, la circostanza che la sentenza Hansen, citata, sia relativa a sanzioni nazionali non fa perdere a quest'ultima ogni rilevanza quando si tratta di descrivere lo stato del diritto comunitario. La Corte era interpellata sull'interpretazione del diritto comunitario e ha del resto esplicitamente concluso, al punto 20 di detta sentenza, che i principi generali del diritto comunitario non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che instaurano una responsabilità penale oggettiva del datore di lavoro per infrazioni ad una regolamentazione comunitaria commesse dai suoi preposti.

    49 La restante giurisprudenza citata dalla KCH non è determinante. Nella maggior parte delle sentenze citate, il controllo della sanzione è fatto con riferimento al principio di proporzionalità e non al principio «Nulla poena sine culpa» (sentenze Thyssen/Commissione, punti 18-22; Schumacher, punti 25-31; Cereol Italia, punti 13-27; National Farmers' Union e a., punti 49-55, e Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, punti 33-45, citate). Quanto alla sentenza Estel/Commissione, citata, ai cui punti 38-43 la Corte ha constatato che un'impresa siderurgica sanzionata dalla Commissione per aver superato la quota di produzione impostale aveva commesso un errore non scusabile e che, pertanto, la Commissione non aveva violato il principio «Nulla poena sine culpa», essa è stata pronunziata in una materia ben distinta da quella oggetto dei regolamenti agricoli e senza che la Corte si sia espressamente pronunciata sulla natura penale o meno della sanzione controversa.

    50 Occorre sottolineare, inoltre, in ordine al regolamento n. 2988/95, al quale la KCH ha fatto più volte riferimento nelle proprie osservazioni, che esso non ha modificato lo stato del diritto comunitario quale è descritto nella presente sentenza. A tale riguardo si deve osservare, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, il regime di sanzioni attuato da detto regolamento si applica facendo salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento della sua entrata in vigore, quale appunto l'art. 11 del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94.

    51 In secondo luogo, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2988/95 precisa che le irregolarità non dolose né colpose possono dar luogo unicamente alle sanzioni non assimilabili a una sanzione penale previste dal n. 1 del medesimo articolo. Orbene, non risulta che la verifica della condizione secondo la quale la sanzione in parola non dev'essere assimilabile a una pena richieda l'applicazione di criteri differenti da quelli utilizzati dalla Corte ai punti 35-44 della presente sentenza.

    52 Occorre ricordare, infine, che la circostanza che il principio «Nulla poena sine culpa» è inapplicabile alle sanzioni quali quelle oggetto della causa principale non lascia i singoli senza tutela giuridica. La Corte ha statuito a questo riguardo che una sanzione, anche di carattere non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivocabile. Peraltro, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni di diritto comunitario devono essere conformi al principio di proporzionalità (v. sentenza Maizena, citata, punto 15), che verrà esaminato nell'ambito del secondo motivo dedotto dalla KCH.

    Sulla violazione del principio di proporzionalità

    Osservazioni presentate alla Corte

    53 La KCH ritiene che la sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non sia appropriata né necessaria per conseguire lo scopo prefisso e neppure proporzionata a quest'ultimo.

    54 In primo luogo, tale sanzione non sarebbe idonea ad evitare irregolarità da parte di un esportatore, in quanto non terrebbe conto del ruolo di quest'ultimo nel finanziamento del sistema di sostegno dei prezzi agricoli quale illustrato nella sentenza Ölmühle e Schmidt Söhne, citata. Essa gli causerebbe una perdita economica considerevole poiché egli non conserva la somma restituita, bensì la riversa ai produttori tramite un prezzo d'acquisto del prodotto eccedente il livello dei prezzi del mercato mondiale. La KCH fa valere altresì che, contrariamente a quanto esposto nel primo considerando del regolamento n. 2945/94, le restituzioni non sono concesse sulla sola base di criteri oggettivi, bensì in seguito alla presentazione, da parte dell'esportatore, di una propria dichiarazione. Orbene, sarebbe difficile rilasciare dichiarazioni esatte in materia agricola, tenuto conto che i prodotti agricoli non hanno qualità uniforme e che è impossibile individuarne i difetti.

    55 In secondo luogo, la sanzione non sarebbe necessaria in quanto, dovendo rimborsare una restituzione indebitamente percepita quando però ne ha riversato l'ammontare al produttore tramite un prezzo d'acquisto superiore al dovuto, l'esportatore già subisce una perdita economica. D'altro canto, la circostanza che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2988/95, solo le irregolarità dolose o colpose possono dar luogo a talune sanzioni amministrative dimostrerebbe, a contrario, che il Consiglio non ha ritenuto necessario sanzionare le irregolarità incolpevoli. Infine, le sanzioni previste dall'art. 11 del regolamento n. 3665/87 non sarebbero necessarie, in quanto il diritto tedesco sanziona già il rilascio di indicazioni inesatte nelle dichiarazioni di esportazione o di pagamento ed esistono già altre sanzioni in applicazione di altre normative comunitarie.

    56 Infine, la sanzione non sarebbe proporzionata, poiché sarebbe punito il minimo errore, senza verificare se esso abbia causato un danno o se l'esportatore fosse in condizione di evitare tale errore.

    57 La Commissione sostiene, al contrario, che l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 non viola il principio di proporzionalità. Essa rinvia a tale riguardo agli argomenti sviluppati nella decisione di rinvio e, in particolare, alla circostanza che, innanzi tutto, nel campo della politica agricola comune, le irregolarità non possono essere combattute efficacemente disponendo il semplice rimborso delle prestazioni indebitamente percepite; poi, che le sanzioni limitate ai casi di colpevolezza dimostrati non avrebbero che un debole effetto deterrente, in quanto è spesso assai difficile, se non impossibile, provare la colpevolezza; e, in terzo luogo, che, nel caso della sanzione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, l'importo supplementare dovuto è calcolato in funzione dell'entità dell'aiuto indebitamente concesso all'esportatore, poiché corrisponde alla differenza tra la restituzione domandata e quella effettivamente dovuta.

    58 La Commissione ricorda peraltro che, in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale, sicché la legittimità di un provvedimento è inficiata solo se esso sia manifestamente inidoneo rispetto allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire ovvero se l'istituzione abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, ipotesi che non ricorrerebbero in questo caso.

    Risposta della Corte

    59 A questo riguardo occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, esige che gli strumenti adoperati da un'istituzione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze Maizena, citata, punto 15, e 7 dicembre 1993, causa C-339/92, ADM Ölmühlen, Racc. pag. I-6473, punto 15).

    60 Quanto al regolamento n. 2945/94, che ha modificato l'art. 11 del regolamento n. 3665/87, risulta dai suoi primi due considerando che esso persegue l'obiettivo di combattere le irregolarità e le frodi constatate in materia di restituzioni all'esportazione. Detti considerando ricordano che le restituzioni all'esportazione sono pagate unicamente sulla base di criteri oggettivi concernenti il prodotto e la sua destinazione geografica. Essi precisano che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, si devono applicare sanzioni indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo, al fine di indurre gli esportatori a rispettare la normativa comunitaria.

    61 Opportunamente tali considerando mettono in evidenza le difficoltà inerenti alla dimostrazione di un'intenzione fraudolenta. Infatti, se le autorità dispongono solo di dati relativi al prodotto e alla sua destinazione e l'esportatore è il più delle volte l'ultimo anello di una catena contrattuale di acquisti a scopo di rivendita, sussiste un rischio concreto che egli possa sottrarsi alla responsabilità derivante dall'inesattezza della propria dichiarazione a causa di un eventuale errore, negligenza o frode a monte di questa catena.

    62 Si deve perciò constatare che, contrariamente a quanto afferma la KCH, l'art. 11 del regolamento n. 3665/87 rende l'esportatore responsabile, a pena di sanzioni, dell'esattezza della sua dichiarazione proprio tenendo conto del suo ruolo di ultimo elemento della catena di produzione, trasformazione ed esportazione dei prodotti agricoli.

    63 E' pacifico che è difficile stabilire se una dichiarazione sia esatta. Occorre tuttavia osservare che l'obbligo, per l'esportatore, di garantire l'esattezza della dichiarazione deve indurlo ad effettuare sul prodotto presentato all'esportazione controlli opportuni per intensità e per frequenza. Si deve inoltre ricordare che l'esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e può adottare le precauzioni adeguate contro le loro mancanze, inserendo nei relativi contratti clausole idonee oppure stipulando una polizza assicurativa ad hoc.

    64 Ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non può essere considerata inadatta a realizzare l'obiettivo di combattere le irregolarità e le frodi.

    65 Quanto all'art. 5 del regolamento n. 2988/95, basta ricordare che - com'è stato constatato ai punti 50 e 51 della presente sentenza - esso non esclude l'applicazione di talune sanzioni in caso di irregolarità non dolose né colpose.

    66 L'esistenza di altre sanzioni di diritto nazionale o di diritto comunitario e la circostanza che l'esportatore subisce già un danno economico a causa del semplice rimborso della restituzione non provano affatto che la sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non sia necessaria. Le irregolarità e le frodi già accertate nel settore delle restituzioni all'esportazione, di cui al quinto considerando del regolamento n. 2945/94, dimostrano, al contrario, che tali altre sanzioni e il rimborso della sola restituzione non erano sufficienti a dissuadere gli esportatori e ad indurli a fare il necessario per rispettare la normativa comunitaria.

    67 Infine, che la sanzione sia proporzionata risulta, innanzi tutto, dalla distinzione operata dall'art. 11 del regolamento n. 3665/87 tra le irregolarità dolose e quelle non dolose; poi, dalle numerose ipotesi previste da questo articolo, nelle quali la sanzione non è applicabile, per esempio nell'ipotesi di forza maggiore; e, infine, dal rapporto sussistente tra l'ammontare della sanzione e l'ammontare del danno che avrebbe subìto il bilancio comunitario se l'irregolarità non fosse stata scoperta.

    68 Risulta da questi diversi elementi che la sanzione prevista dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non viola il principio di proporzionalità, in quanto non la si può ritenere né inidonea a realizzare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, ossia la lotta contro le irregolarità e le frodi, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungerlo.

    Sulla violazione del divieto di discriminazione

    Osservazioni presentate alla Corte

    69 La KCH sostiene che, sanzionando indistintamente comportamenti non colposi o caratterizzati da colpa lieve, negligenza o negligenza grave, l'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 viola il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE). Un tale trattamento indifferenziato non sarebbe oggettivamente giustificato né dalla lotta contro la frode, poiché la frode presuppone il dolo, né dalla semplificazione amministrativa.

    70 La Commissione contesta questo argomento. A suo parere, la mancata differenziazione è oggettivamente giustificata alla luce delle ragioni esposte dal giudice del rinvio. Essa osserva che è difficile, se non impossibile, provare la colpevolezza; ricorda nuovamente che il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale e che non ci sarebbe motivo di ammettere una violazione del divieto di discriminazione se non quando l'istituzione interessata abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

    Risposta della Corte

    71 E' giurisprudenza costante, a questo riguardo, che il divieto di discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza National Farmers' Union e a., citata, punto 61).

    72 Occorre considerare che detto principio non è violato dall'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87. Come sottolinea il giudice del rinvio, tale disposizione ha una finalità dissuasiva e mira a prevenire sia i comportamenti imprudenti e riprovevoli da un punto di vista soggettivo che le indicazioni soltanto inesatte da un punto di vista oggettivo. Ne consegue che, avendo riguardo a questo scopo di dissuasione, il carattere colposo o meno dei comportamenti controversi è irrilevante e che, perciò, la mancata differenziazione a questo riguardo dei detti comportamenti non può essere considerata contraria al divieto di discriminazione.

    73 Di conseguenza, occorre concludere dichiarando che l'esame della prima questione proposta non ha rivelato elementi tali da mettere in discussione la legittimità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, dove prevede una sanzione per l'esportatore che, senza propria colpa, domanda una restituzione all'esportazione per un importo superiore a quello spettantegli.

    Sulla seconda questione

    Osservazioni presentate alla Corte

    74 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda se l'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un esportatore rediga, in buona fede, una domanda di restituzioni all'esportazione in base ad informazioni errate fornite dal produttore delle merci esportate costituisca un'ipotesi di forza maggiore, se l'esportatore non poteva riconoscere le informazioni come errate o avrebbe potuto riconoscerle come tali solo tramite controlli presso la ditta produttrice.

    75 La KCH ritiene di trovarsi in un caso di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte, cioè di fronte a circostanze estranee, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante l'uso della massima diligenza. Essa precisa che l'indicazione errata contenuta nella propria domanda di restituzione dipendeva da informazioni inesatte del produttore, un'impresa dotata di buona reputazione in Germania. L'aggiunta di grassi vegetali al formaggio fuso esportato sarebbe stata realizzata, di sua propria iniziativa, da un direttore tecnico della ditta produttrice. Essa costituiva un evento del tutto imprevedibile e anomalo, che non poteva essere constatato mediante gli esami abituali ai quali la KCH aveva, d'altro canto, proceduto, ma che avrebbe potuto essere scoperto soltanto grazie a controlli effettuati nella fabbrica di produzione.

    76 La KCH sa bene che, in base alla comune nozione di «forza maggiore», l'operatore risponde delle colpe del proprio socio commerciale. Essa ritiene tuttavia, stando alle citate sentenze Steff-Houlberg Export e a. e Ölmühle e Schmidt Söhne, che un esportatore sia legittimato a fare affidamento sulle informazioni fornitegli dal produttore delle quali non abbia potuto verificare la veridicità. Non si può inoltre pretendere che l'esportatore controlli il processo di fabbricazione. Secondo la KCH, le sentenze summenzionate si riferiscono senz'altro alla ripetizione di aiuti comunitari in base alle regole del diritto nazionale, tuttavia non si comprende perché i medesimi principi non dovrebbero valere per le sanzioni previste dal regime delle restituzioni all'esportazione.

    77 Un'interpretazione estensiva della nozione di «forza maggiore», di cui all'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87, sarebbe - adduce ancora la KCH - l'unica interpretazione in grado di dissolvere i dubbi sulla legittimità della sanzione di cui al n. 1, primo comma, lett. a), del medesimo articolo rispetto ai principi penalistici inerenti allo Stato di diritto, in quanto offrirebbe agli operatori economici una possibilità di discolparsi, tenendo altresì conto del principio di colpevolezza, sia pure in forma limitata.

    78 La Commissione condivide l'analisi del giudice del rinvio, secondo la quale notizie errate, fornite dall'esportatore in buona fede sulla base di informazioni inesatte del produttore, non possono costituire un caso di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte, nemmeno quando l'esportatore non poteva riconoscerne l'inesattezza senza effettuare controlli presso la ditta produttrice. Le sentenze citate dal giudice del rinvio non permetterebbero di concludere in senso diverso; esse infatti - atteso il loro oggetto - non sarebbero affatto paragonabili con l'attuale caso di specie. Oggetto di dette sentenze era l'applicazione di una normativa nazionale nel contesto di aiuti comunitari indebitamente versati, mentre nel caso di specie si tratterebbe di una disposizione adottata dalla Comunità stessa.

    Risposta della Corte

    79 A questo riguardo occorre ricordare che la nozione di «forza maggiore» nel settore dei regolamenti adottati in materia agricola va intesa nel senso di circostanze estranee all'operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non abbiano potuto essere evitate nonostante l'uso della massima diligenza (v., in particolare, sentenze 13 ottobre 1993, causa C-124/92, An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra, Racc. pag. I-5061, punto 11, e Boterlux, citata, punto 34).

    80 Perfino se la colpa o l'errore commessi da una controparte contrattuale siano atti a costituire una circostanza estranea all'esportatore, cionondimeno essi fanno parte dei rischi commerciali usuali e non possono essere considerati imprevedibili nel contesto di transazioni commerciali. L'esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei relativi contratti clausole in tal senso o stipulando una polizza assicurativa ad hoc (v., in questo senso, sentenze Theodorakis, punto 8, e Boterlux, punti 35 e 36, citate).

    81 Com'è stato osservato al punto 62 della presente sentenza, l'art. 11 del regolamento n. 3665/87 rende l'esportatore responsabile dell'esattezza della dichiarazione proprio tenendo conto del suo ruolo di ultimo elemento della catena di produzione, trasformazione ed esportazione dei prodotti agricoli. Infatti, questi può fare in modo che non vengano commesse irregolarità, segnatamente richiedendo per contratto dalle proprie controparti contrattuali prodotti da esportare conformi alle normative comunitarie.

    82 Come un commerciante al minuto che intenda garantire al consumatore che il prodotto che gli sta vendendo è stato ottenuto seguendo un processo di lavorazione di qualità, l'esportatore ben può esigere contrattualmente dalle proprie controparti contrattuali determinati livelli qualitivi. Egli può costringere queste ultime ad effettuare controlli severi e a comunicargliene i risultati. Può altresì procedere personalmente a taluni controlli nell'officina di fabbricazione o incaricare di tali controlli organismi imparziali.

    83 Le citate sentenze Steff-Houlberg Export e a. e Ölmühle e Schmidt Söhne non ostano a una tale interpretazione del diritto comunitario. Occorre ricordare che esse sono state pronunciate in seguito a rinvii pregiudiziali di giudici nazionali chiamati a risolvere liti relative al recupero di importi erogati a titolo di aiuti comunitari indebitamente versati e tenuti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ad applicare il loro diritto nazionale, nella forma e nella sostanza, in quanto il diritto comunitario non abbia altrimenti disciplinato la materia (v., in particolare, sentenze 12 giugno 1980, causa C-130/79, Express Dairy Foods, Racc. pag. I-1887, punto 11).

    84 Nella causa principale, le condizioni di ripetibilità delle restituzioni all'esportazione indebitamente versate sono definite dall'art. 11 del regolamento n. 3665/87, disposizione che, come la Corte ha espressamente osservato al punto 22 della sentenza Steff-Houlberg Export e a., citata, non si applicava ratione temporis al recupero delle restituzioni oggetto di quest'ultimo procedimento. Poiché le disposizioni nazionali non sono più applicabili al recupero di tali importi, ne consegue che l'interpretazione del diritto comunitario sviluppata dalla Corte nelle citate sentenze Steff-Houlberg Export e a. e Ölmühle e Schmidt Söhne non può essere estesa alla presente fattispecie.

    85 Occorre inoltre mettere in evidenza che, se è vero, come risulta dal dispositivo della sentenza Steff-Houlberg Export e a., citata, che la Corte ha interpretato il diritto comunitario nel senso che permette, nell'ambito di una procedura di ripetizione dell'indebito a norma del diritto nazionale, di prendere in considerazione elementi come il comportamento negligente delle autorità nazionali e il decorso di un lasso di tempo notevole dal versamento degli aiuti ripetuti, essa non ha tuttavia ammesso che si tenga conto della responsabilità di un terzo con cui il titolare dell'aiuto intrattiene rapporti contrattuali, ritenendo che tale responsabilità rientri più nella sfera d'azione del titolare dell'aiuto che in quella della Comunità (sentenza Steff-Houlberg Export e a., citata, punto 28 e dispositivo).

    86 Risulta dalle precedenti osservazioni che l'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87 dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che un esportatore rediga, in buona fede, una domanda di restituzioni all'esportazione in base ad informazioni errate fornite dal produttore delle merci esportate non costituisce un'ipotesi di forza maggiore, se l'esportatore non poteva riconoscere le informazioni come errate o avrebbe potuto riconoscerle come tali solo tramite controlli presso la ditta produttrice. La colpevolezza della propria controparte contrattuale fa parte dei rischi commerciali usuali e non può essere considerata imprevedibile nell'ambito di transazioni commerciali, e l'esportatore dispone di diversi mezzi per premunirsi contro di essa.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    87 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 4 aprile 2000, dichiara:

    1) L'esame della prima questione proposta non ha rivelato elementi tali da mettere in discussione la legittimità dell'art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, dove esso prevede una sanzione per l'esportatore che, senza propria colpa, domanda una restituzione all'esportazione per un importo superiore a quello spettantegli.

    2) L'art. 11, n. 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che un esportatore rediga, in buona fede, una domanda di restituzioni all'esportazione in base ad informazioni errate fornite dal produttore delle merci esportate non costituisce un'ipotesi di forza maggiore, se l'esportatore non poteva riconoscere le informazioni come errate o avrebbe potuto riconoscerle come tali solo tramite controlli presso la ditta produttrice. La colpevolezza della propria controparte contrattuale fa parte dei rischi commerciali usuali e non può essere considerata imprevedibile nell'ambito di transazioni commerciali, e l'esportatore dispone di diversi mezzi per premunirsi contro di essa.

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