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Document 62000CJ0171

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2002.
Alain Libéros contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Possibilità per il giudice relatore del Tribunale di giudicare in funzione di giudice unico - Agente temporaneo - Inquadramento nel grado - Esperienza professionale.
Causa C-171/00 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-00451

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:17

62000J0171

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2002. - Alain Libéros contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Possibilità per il giudice relatore del Tribunale di giudicare in funzione di giudice unico - Agente temporaneo - Inquadramento nel grado - Esperienza professionale. - Causa C-171/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00451


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Procedura Svolgimento delle cause dinanzi al Tribunale Possibilità di giudicare nella persona di giudice unico Presupposti Esclusione delle cause che sollevano questioni relative alla legittimità di un atto avente portata generale Nozione di cause che sollevano questioni relative alla legittimità di un atto avente portata generale Direttiva interna di una istituzione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione Inclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 11, n. 1, primo comma, e 14, nn. 2, punti 1 e 2, lett. a), e 3]

2. Dipendenti Assunzione Nomina nel grado e inquadramento nello scatto Presa in considerazione dell'esperienza professionale Data che deve essere considerata come dies ad quem ai fini del calcolo della durata dell'esperienza professionale Data dell'effettiva entrata in servizio Regola per il computo della durata dell'esperienza professionale applicabile agli agenti temporanei diversa da quella applicabile ai dipendenti di ruolo Violazione del principio della parità di trattamento

(Statuto del personale, artt. 3 e 31)

Massima


1. Conformemente all'art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, le cause per le quali quest'ultimo è adito sono in linea di principio giudicate dalle sezioni. L'art. 14, n. 2, punto 1, del detto regolamento di procedura prevede in via eccezionale che talune determinate categorie di cause, tra le quali quelle relative alla funzione pubblica comunitaria, possono essere giudicate dal giudice relatore nella persona di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa o dell'insussistenza di altre circostanze particolari.

Tuttavia l'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), esclude la rimessione a un giudice unico delle cause che sollevano questioni circa la legittimità di un atto di portata generale. Tale disposizione, che è un'eccezione ad una prima eccezione, prevede il ritorno al principio generale e non può pertanto essere interpretata restrittivamente.

Un atto è di portata generale, ai sensi della detta disposizione, quando si applica ad una situazione obiettivamente determinata e implica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta.

Una causa solleva una questione sulla legittimità di un atto di portata generale e, pertanto, non può essere rimessa a un giudice unico quanto meno allorché viene proposto un ricorso di annullamento avverso un tale atto o quando viene sollevata nei suoi confronti, in termini circostanziati e motivati, un'eccezione d'illegittimità. Una causa solleva allo stesso modo una questione sulla legittimità di un atto avente portata generale quando, nel corso del procedimento, una siffatta questione si pone in maniera incidentale. In un caso del genere, il giudice unico deve, conformemente all'art. 14, punto 3, del regolamento di procedura del Tribunale, constatare che i presupposti della rimessione non sussistono più e rinviare la causa alla sezione.

Ne consegue che una decisione di un'istituzione che precisa i criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, la quale si applica ad una situazione obiettivamente determinata e che implica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, deve essere qualificata come atto di portata generale ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, se provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatti provvedimenti costituiscono un atto di carattere generale di cui i dipendenti di ruolo e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base.

( v. punti 25-27, 31-33, 35-36 )

2. Conformemente all'art. 3 dello Statuto, la data di nomina di un dipendente di ruolo non può essere anteriore a quella della sua entrata in servizio. Se un dipendente di ruolo può acquisire una formazione o svolgere attività professionali fino al giorno precedente quello della sua entrata in servizio effettiva, è la data di quest'ultima quella che deve essere considerata come dies ad quem per calcolare la durata dell'esperienza professionale che può essere valutata ai fini dell'inquadramento nel grado.

L'art. 31 dello Statuto deve pertanto essere interpretato nel senso che, qualora l'esperienza professionale venga presa in considerazione ai fini dell'inquadramento nel grado, l'ultimo giorno utile considerato ai fini del computo della durata di tale esperienza deve essere il giorno precedente quello (dies ad quem) dell'entrata in servizio.

Ne consegue che, una decisione di un'istituzione comunitaria relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, nella parte in cui prevede un dies ad quem che corrisponde a quello della data dell'offerta d'impiego, non può essere applicata per quanto riguarda l'assunzione di dipendenti di ruolo. La stessa conclusione s'impone per quanto riguarda l'assunzione di agenti temporanei in quanto l'istituzione ha reso applicabile a questi ultimi, mutatis mutandis, la detta decisione. Infatti, una tale decisione, in quanto accoglie come dies ad quem la data dell'offerta d'impiego e non quella dell'entrata in servizio, prevede per gli agenti temporanei e senza un'obiettiva giustificazione una regola per il computo della durata dell'esperienza professionale presa in considerazione diversa da quella applicabile ai dipendenti di ruolo conformemente all'art. 31 dello Statuto. Così operando, viene violato il principio della parità di trattamento.

( v. punti 46-49, 54 )

Parti


Nel procedimento C-171/00 P,

Alain Libéros, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. M.-A. Lucas, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) il 9 marzo 2000 nella causa T-29/97, Libéros/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-185), e accoglimento delle conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 luglio 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 maggio 2000, il sig. Libéros ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 9 marzo 2000, causa T-29/97, Libéros/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-185; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 15 marzo 1996, che fissa il suo inquadramento definitivo al grado A7, e 5 novembre 1996, che respinge il reclamo dello stesso proposto contro tale decisione d'inquadramento.

Ambito giuridico e di merito

Regolamento di procedura del Tribunale

2 L'art. 14, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato con decisione di quest'ultimo 17 maggio 1999, mirante a consentire al Tribunale di statuire nella persona di un giudice unico (GU L 135, pag. 92), così dispone:

«1. Le cause seguenti, attribuite a una sezione composta di tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico, quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dall'articolo 51:

a) le cause promosse ai sensi dell'articolo 236 del Trattato CE e dell'articolo 152 del Trattato CEEA;

(...)

2. La rimessione ad un giudice unico è esclusa:

a) per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale;

(...)».

3 L'art. 14, n. 2, punto 3, del medesimo regolamento di procedura prevede:

«Il giudice unico rinvia la causa alla sezione se constata che i presupposti di tale rimessione non sussistono più».

4 L'art. 51, n. 2, primo comma, del detto regolamento di procedura è così formulato:

«La decisione di assegnare una causa a un giudice unico nei casi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 2, è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla sezione composta di tre giudici dinanzi alla quale pende la causa».

Disposizioni applicabili all'inquadramento dei dipendenti

5 A tenore dell'art. 31 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:

funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;

(...)

2. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:

(...)

b) per gli altri gradi [quali i gradi A1, A2, A3 e L/A3]:

di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,

della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.

Salvo per il grado L/A3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado».

6 Con decisione 1° settembre 1983 la Commissione ha precisato i criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 1° settembre 1983»). Fatte salve le eccezioni espressamente previste dagli artt. 1 e 5 di tale decisione, l'art. 5 della stessa prevede che essa si applichi, mutatis mutandis, all'assunzione degli agenti temporanei.

7 L'art. 2 della decisione 1° settembre 1983, intitolato «Fissazione del grado e dello scatto al momento dell'assunzione», prevede nei comma 1-3 e 6, nella versione in vigore al 1° luglio 1995:

«L'autorità che ha il potere di nomina nomina il funzionario in prova nel grado più basso della carriera per la quale è stato assunto.

La durata minima dell'esperienza professionale per l'inquadramento nel primo scatto nel grado di base di ciascuna carriera è di:

12 anni per i gradi A5 e LA5

3 anni per i gradi A7 e LA7

(...)

L'esperienza professionale è valutata prendendo in considerazione l'attività svolta precedentemente alla data dell'offerta dell'impiego (...).

(...)

L'esperienza professionale è calcolata a partire dal conseguimento del primo diploma che, in conformità all'art. 5 dello Statuto, dà l'accesso alla categoria in cui il posto è da coprire, salvo quanto previsto all'art. 2 dell'allegato I della presente decisione, e deve essere di livello corrispondente a tale categoria».

8 I fatti all'origine della controversia sono descritti nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«7 Il 25 ottobre 1993 il ricorrente proponeva la propria candidatura alla Commissione nel contesto di una selezione per agenti temporanei. Il bando di selezione per l'unità 3 "Politica della qualità e certificazione e marchio di conformità" della direzione B "Politica regolamentare e normalizzazione; reti telematiche" della direzione generale "Industria" (DG III) precisava che il posto da coprire era di grado A7/A4.

8 Il 17 ottobre 1994 la Commissione proponeva al ricorrente un impiego come agente temporaneo, precisando che avrebbe esercitato le funzioni di amministratore per una durata di tre anni e che sarebbe stato inquadrato "nella categoria A, grado 7, primo scatto (con riserva di conferma da parte del comitato per l'inquadramento che deciderà successivamente il [suo] inquadramento definitivo)".

9 Il ricorrente accettava l'offerta della Commissione il 14 novembre 1994 e, nella stessa occasione, indicava che era pronto a mettersi al servizio della Commissione a partire dal 1° luglio 1995.

10 Il 23 giugno 1995 il ricorrente firmava il contratto di assunzione recante la data 7 ottobre 1994, sulla base del quale veniva assunto per svolgere le funzioni di amministratore (art. 2, primo comma) e veniva inquadrato nella categoria A, grado 7, primo scatto, con decorrenza dell'anzianità nello scatto dal 1° luglio 1995 (art. 3).

11 Il 30 agosto 1995 il ricorrente indirizzava una nota al presidente del comitato per l'inquadramento chiedendo un reinquadramento nel grado A5, tenuto conto della sua esperienza professionale di quindici anni, sei mesi e sei giorni alla data di redazione del suo contratto di assunzione presso la Commissione avvenuto il 7 ottobre 1994.

12 La Commissione comunicava al ricorrente una clausola addizionale al suo contratto di assunzione datata 15 marzo 1996, con la quale si stabiliva il suo inquadramento definitivo nel grado A7, terzo scatto, con anzianità nello scatto a decorrere dal 1° luglio 1995 (in prosieguo: la "decisione 15 marzo 1996").

13 Il 28 marzo 1996 il ricorrente adiva la Commissione con un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la decisione 15 marzo 1996, nella parte in cui non accoglieva la sua domanda di reinquadramento nel grado A5 con il corrispondente abbuono per l'età. Il reclamo veniva registrato presso il segretariato generale della Commissione il 23 aprile 1996.

14 Con decisione 5 novembre 1996 il reclamo veniva espressamente respinto (in prosieguo: la "decisione 5 novembre 1996"). Il ricorrente accusava ricezione della detta decisione in data 11 novembre 1996. Tale decisione precisa che, conformemente all'art. 2, secondo e terzo comma, della decisione [1° settembre] 1983, il diploma preso in considerazione per il calcolo dell'esperienza del ricorrente è il suo titolo universitario in amministrazione economica e sociale conseguito nel giugno 1983 e che, di conseguenza, la sua esperienza era stata calcolata a partire dal giugno 1983 all'ottobre 1994, data della lettera di offerta d'impiego, il che corrisponde a undici anni e quattro mesi. Nella decisione 5 novembre 1996 si legge altresì che l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN"), conformandosi al principio elaborato dal Tribunale nella sentenza 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-227 e II-683), secondo cui è consentito, in via eccezionale, assumere a un grado superiore di una carriera, soprattutto quando le esigenze specifiche del servizio richiedano l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o quando la persona assunta possieda qualifiche eccezionali, ha proceduto ad un riesame del fascicolo del ricorrente, ha quindi ritenuto che non occorresse modificare il suo giudizio e ha, di conseguenza, considerato che non occorresse nella specie concedere una siffatta deroga».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9 Conformemente alle disposizioni degli artt. 14, n. 2, punto 1, e 51, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il 9 novembre 1999 la Prima Sezione ha attribuito la causa al presidente del Tribunale, che siede in qualità di giudice unico.

10 Il sig. Libéros a sostegno del suo ricorso invocava tre motivi. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983. Con il secondo motivo, presentato in subordine, deduceva l'illegittimità della decisione medesima nella parte in cui dichiara applicabile il suo art. 2, primo comma, agli agenti temporanei assunti sulla base dell'art. 2, lett. a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»). Al punto 19 della replica dinanzi al Tribunale il sig. Libéros precisava che l'illegittimità allegata riguardava pure l'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, disposizione relativa alla data fino alla quale (dies ad quem) viene valutata l'esperienza professionale. Con il terzo motivo, presentato in ulteriore subordine, deduceva, nella sua prima parte, il difetto di motivazione delle decisioni 15 marzo e 5 novembre 1996 e, nella seconda parte, la violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto.

11 Il Tribunale ha innanzi tutto statuito sulla ricevibilità del ricorso. Nei punti 29-34 della sentenza impugnata ha constatato che il ricorso era stato presentato fuori i termini, ma ha considerato che il sig. Libéros era incorso in un errore scusabile prendendo come momento di decorrenza del termine di ricorso la data di registrazione del suo reclamo presso li segretariato generale della Commissione. Infatti, il ricorrente aveva fatto affidamento sulle Informazioni amministrative n. 635 del 16 luglio 1990, relative al trattamento delle domande e dei reclami proposti ai sensi dell'art. 90 dello Statuto e al metodo di calcolo dei termini, pubblicate dalla Commissione e possibile fonte di confusione, nonché su erronee informazioni fornite da un dipendente della DG IX. Di conseguenza, il ricorso veniva dichiarato ricevibile.

12 Nel decidere nel merito del ricorso, il Tribunale ha esaminato, «alla luce delle circostanze della specie, se l'art. 2 della decisione 1° settembre 1983, come applicato individualmente nella specie dalla Commissione che prende in considerazione solo l'esperienza professionale precedente l'offerta d'impiego, violi l'obiettivo dell'art. 31 dello Statuto».

13 A questo proposito, il Tribunale ha motivato la sentenza impugnata come segue:

«48 Il ricorrente sostiene che la sua esperienza professionale avrebbe dovuto essere valutata non già alla data dell'offerta d'impiego, bensì alla data in cui il contratto di assunzione ha iniziato a produrre effetti, cioè il 1° luglio 1995. Di conseguenza, si deve esaminare, alla luce delle circostanze della specie, se l'art. 2 della decisione 1° settembre 1983, come applicato individualmente nella specie dalla Commissione che prende in considerazione solo l'esperienza professionale precedente l'offerta d'impiego, violi l'obiettivo dell'art. 31 dello Statuto.

49 A questo proposito, dalla sentenza del Tribunale 9 luglio 1997, causa T-92/96, Monaco/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-573, punto 46) risulta che "[L]'esercizio del potere discrezionale attribuito all'APN dall'art. 31, n. 2, dello Statuto può, conformemente alla giurisprudenza, essere disciplinato da decisioni interne, come le nuove direttive interne del Parlamento. Infatti, nulla impedisce, in linea di principio, all'APN di stabilire, per mezzo di una decisione interna di carattere generale, norme relative all'esercizio del potere discrezionale attribuitole dallo Statuto (...). Una siffatta direttiva interna deve essere considerata come una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza indicarne i motivi che l'hanno indotta a farlo, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento".

50 Orbene, la decisione 15 marzo 1996 applica una decisione interna di carattere generale, cioè la decisione 1° settembre 1983 che indica espressamente, all'art. 2, terzo comma, la data presa in considerazione per il calcolo dell'esperienza professionale di cui tener conto ai fini dell'inquadramento, cioè la data dell'offerta d'impiego.

51 Questa norma di comportamento è conforme alla finalità dello Statuto, sia per ragioni amministrative sia per ragioni di merito.

52 Infatti, in primo luogo, non è possibile tener conto al momento della definizione dell'offerta d'impiego di un'esperienza professionale eventualmente acquisita nel lasso di tempo intercorrente tra l'offerta d'impiego e l'effettiva entrata in servizio del candidato.

53 In secondo luogo, normalmente passa pochissimo tempo tra la definizione dell'offerta d'impiego e il suo invio al candidato, nonché tra il detto invio e l'accettazione o il rifiuto dell'offerta.

54 In terzo luogo, in linea generale, la firma del contratto e l'effettiva entrata in servizio dell'agente sono molto ravvicinate nel tempo.

55 Infine, imporre all'istituzione di rivedere i termini dell'offerta d'impiego una volta che questa è stata accettata dall'agente assunto allo scopo di tener conto dell'esperienza professionale da questo acquisita nel lasso di tempo intercorrente tra l'offerta e l'effettiva entrata in servizio consentirebbe all'agente di rimandare, senza motivi obiettivi né alcuna possibilità di controllo da parte dell'istituzione, l'entrata in servizio al fine di ottenere un inquadramento migliore.

56 Per quanto riguarda l'argomento che il ricorrente trae dalla sentenza [del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-53], si deve osservare che le circostanze della specie si differenziano da quelle che hanno dato luogo alla sentenza invocata. In quest'ultima causa non si avevano, in particolare, decisioni generali per la nomina nel grado e l'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione. Inoltre, la convenuta aveva assunto la data di deposito dell'atto di candidatura data differente e di molto anteriore a quella presa in considerazione nella specie dalla Commissione per valutare l'esperienza professionale dell'interessato. Nella specie pertanto questa sentenza è priva di pertinenza.

57 Ne consegue che la Commissione con la decisione 15 marzo 1996 aveva giustamente fissato la data dell'offerta d'impiego come data ultima da prendere in considerazione per il calcolo dell'esperienza professionale, in applicazione della sua decisione 1° settembre 1983».

14 Di conseguenza il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Libéros e ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

Ricorso dinanzi alla Corte

15 Il sig. Libéros conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle domande presentate in primo grado e per la condanna della Commissione alle spese.

16 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del sig. Libéros alle spese.

17 Il sig. Libéros deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, come pure degli artt. 31 e 32 dello Statuto, resi applicabili agli agenti temporanei dall'art. 5 di tale decisione. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze.

Sul primo motivo

18 Questo primo motivo si articola in due parti.

19 Con la prima parte del primo motivo il sig. Libéros sostiene che la causa è stata giudicata ingiustamente dal giudice relatore in qualità di giudice unico, poiché la ricevibilità del ricorso poneva la questione della legittimità delle Informazioni amministrative pubblicate dalla Commissione in merito alla presentazione e all'istruzione delle domande e dei reclami proposti ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

20 Con la seconda parte del medesimo motivo il sig. Libéros sostiene che la causa è stata giudicata ingiustamente dal giudice relatore in qualità di giudice unico, poiché il ricorso poneva la questione della legittimità dell'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, che dispone, tra altro, che «l'esperienza professionale è valutata prendendo in considerazione l'attività svolta precedentemente alla data dell'offerta d'impiego».

21 Va innanzi tutto esaminata questa seconda parte.

22 Secondo il sig. Libéros, al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ammesso che la decisione 1° settembre 1983 è una decisione interna avente carattere generale e avrebbe considerato, ai punti 48-51 della detta sentenza, che l'eccezione d'illegittimità sollevata dal sig. Libéros era infondata al fine di respingere il ricorso con il quale questi lo aveva adito.

23 A questo proposito sostiene che l'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale deve essere interpretato estensivamente. Infatti, non si dovrebbero fare distinzioni a seconda che si tratti o no di un atto legislativo, poiché il testo non fa tale distinzione. Ricorda del resto che la disposizione considerata non costituisce un'eccezione a un principio, nel qual caso la si dovrebbe interpretare restrittivamente, ma un'«eccezione ad un'eccezione a un principio». Alla luce di questa circostanza, andrebbe interpretato allo stesso modo del principio, cioè in modo estensivo. Sostiene infine che l'obiettivo dell'art. 14 del detto regolamento di procedura è quello di consentire a un giudice di statuire in qualità di giudice unico nelle cause che si prestano a motivo, in particolare, della loro limitata importanza. Quest'obiettivo giustificherebbe che il ricorso al giudice unico resti escluso nelle cause dove viene messa in discussione la legittimità di decisioni che si applicano a numerosi destinatari, fossero anche decisioni amministrative interne.

24 Per quanto riguarda questa parte del motivo, la Commissione ricorda che, al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato in modo chiaro e non equivoco che il sig. Libéros contestava una decisione di applicazione individuale e non la legittimità di un atto di portata generale. Sostiene del resto che la decisione 1° settembre 1983 non costituisce un «atto di portata generale» ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, dal momento che si tratta di un testo adottato da un'autorità amministrativa.

25 A questo proposito, si deve ricordare che, conformemente all'art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, le cause per le quali quest'ultimo è adito sono in linea di principio giudicate dalle sezioni.

26 L'art. 14, n. 2, punto 1, del detto regolamento di procedura prevede in via eccezionale che talune determinate categorie di cause, tra le quali quelle relative alla funzione pubblica comunitaria, possono essere giudicate dal giudice relatore nella persona di giudice unico «quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa o dell'insussistenza di altre circostanze particolari».

27 Tuttavia l'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale esclude la rimessione a un giudice unico delle cause che sollevano questioni circa la legittimità di un atto di portata generale. Tale disposizione, che è un'eccezione ad una prima eccezione, prevede il ritorno al principio generale e non può pertanto essere interpretata restrittivamente.

28 La nozione di «provvedimento di portata generale» è stata interpretata dalla Corte e dal Tribunale nell'ambito dell'applicazione degli artt. 230 CE e 249 CE. Secondo la costante giurisprudenza, un provvedimento è considerato di portata generale quando si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 9, e 31 maggio 2001, causa C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I-4239, punto 24).

29 Da tale giurisprudenza deriva altresì che la portata generale di un atto non viene posta in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (sentenza Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, citata, punto 29).

30 Per ragioni di coerenza, l'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale dev'essere interpretato tenendo conto di questa ben consolidata giurisprudenza.

31 Ne consegue che un atto è di portata generale, ai sensi della detta disposizione, quando si applica ad una situazione obiettivamente determinata e implica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta.

32 Per determinare in quale misura una causa «sollevi» una questione sulla legittimità di un atto di portata generale, si deve constatare che ciò avviene quanto meno allorché viene proposto un ricorso di annullamento avverso un tale atto o quando viene sollevata nei suoi confronti, in termini circostanziati e motivati, un'eccezione d'illegittimità. In siffatta ipotesi, la causa non può essere rimessa a un giudice unico.

33 Tale può essere altresì il caso quando, nel corso del procedimento, la questione della legittimità di un atto di portata generale si pone in modo incidentale. In un caso del genere, il giudice unico deve, conformemente all'art. 14, n. 2, punto 3, del regolamento di procedura del Tribunale, constatare che i presupposti della rimessione non sussistono più e rinviare la causa alla sezione.

34 Per quanto riguarda la decisione 1° settembre 1983, considerata nella seconda parte del primo motivo del ricorso, si tratta di una decisione che, secondo il suo art. 1, «riguarda l'inquadramento nei gradi diversi da A1, A2, A3 e LA3 dei funzionari i cui posti rientrano nell'allegato 1-A dello Statuto diversi da quelli assegnati al CCR e al progetto JET» e che, secondo il suo art. 5, si applica, mutatis mutandis, all'assunzione degli agenti temporanei.

35 Orbene, nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificate come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base (sentenza 10 dicembre 1987, cause riunite 181/86-184/86, Del Plato e a./Commissione, Racc. pag. 4991, punto 10).

36 Ne consegue che la decisione 1° settembre 1983, che si applica ad una situazione obiettivamente determinata e implica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, deve essere pertanto qualificata «atto di portata generale» ai sensi dell'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale.

37 Si deve del resto constatare che, come emerge dalle memorie depositate dinanzi al Tribunale, il secondo motivo sviluppato dal sig. Libéros deduceva l'illegittimità della decisione 1° settembre 1983. Questa circostanza è stata ricordata dal sig. Libéros nella lettera 27 ottobre 1999 indirizzata al Tribunale, il quale lo invitava, ai sensi dell'art. 51, n. 2, primo comma, del suo regolamento di procedura, a presentare osservazioni sull'eventualità di rimettere la causa al giudice relatore che decide in qualità di giudice unico.

38 Dall'insieme di quanto sopra considerato risulta che, laddove il giudice relatore ha statuito in funzione di giudice unico in una causa proposta ai sensi dell'art. 236 CE, quando tale causa sollevava una questione relativa alla legittimità di un atto di portata generale, il Tribunale ha violato l'art. 14, n. 2, punto 2, lett. a), del suo regolamento di procedura.

39 Essendo il primo motivo fondato, si deve annullare la decisione impugnata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti.

Nel merito

40 Conformemente all'art. 54 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, poiché lo stato degli atti lo consente, va statuito nel merito sulle conclusioni del sig. Libéros dirette all'annullamento delle decisioni 15 marzo e 5 novembre 1996.

41 La controversia nel merito verte sulla determinazione della durata dell'esperienza professionale da prendere in considerazione all'atto dell'assunzione di un agente temporaneo. Più precisamente, la questione determinante è sapere quale sia il giorno (dies ad quem) da prendere in considerazione ai fini del calcolo di tale durata, poiché la determinazione del giorno da assumere come momento di decorrenza del termine (dies a quo) non è di per sé contestata.

42 Il sig. Libéros sostiene innanzi tutto che l'esperienza professionale deve essere valutata nello stesso modo, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'applicazione dell'art. 31 o dell'art. 32 dello Statuto. Sostiene del resto che, secondo la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la citata sentenza del Tribunale Tagaras/Corte di giustizia, quella che deve essere presa in considerazione è la data di entrata in servizio. L'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, nella parte in cui prevede che sia presa in considerazione l'attività professionale esercitata precedentemente alla data dell'offerta d'impiego, sarebbe sotto tale aspetto in contrasto con lo Statuto. Il ricorrente considera pertanto che, per quanto lo riguarda, è la data della sua entrata in servizio, cioè il 1° luglio 1995, che avrebbe dovuto essere presa in considerazione come dies ad quem ai fini del calcolo della durata della sua esperienza professionale.

43 Nel controricorso, presentato al Tribunale, la Commissione ammette che il grado attribuito ad un agente temporaneo, in occasione della sua assunzione, è stabilito conformemente all'art. 2 della decisione 1° settembre 1983. Sostiene tuttavia che la scelta della data dell'offerta d'impiego per calcolare la durata dell'esperienza professionale si giustifica pienamente, poiché è quello il momento in cui vengono fissate le condizioni di assunzione dell'agente. La scelta di questo criterio sarebbe altresì motivata da ragioni di bilancio e al fine di evitare che l'agente temporaneo di nuova assunzione possa rimandare, di propria iniziativa, la data di entrata in servizio al fine di essere assunto in una carriera superiore. Inoltre, in linea generale, l'offerta di assunzione e l'effettiva assunzione dell'agente sono molto ravvicinate nel tempo. La Commissione sostiene infine che l'art. 32 dello Statuto e la relativa giurisprudenza non sono pertinenti nell'ambito della presente controversia, poiché tale disposizione riguarda l'inquadramento nello scatto, mentre la controversia verte sulla nomina nel grado. Essa considera pertanto che, per quanto riguarda il sig. Libéros, è la data dell'offerta d'impiego, cioè il 7 ottobre 1994, quella che deve essere presa in considerazione.

44 A questo proposito si deve ricordare che, come risulta dagli atti sottoposti al Tribunale, tale questione si pone nell'ambito dell'assunzione del sig. Libéros al posto contrassegnato con il numero 12T/III/93, di grado A7/A4. Se la tesi del sig. Libéros venisse accolta, questi potrebbe far valere oltre dodici anni di esperienza professionale e, conformemente all'art. 2, secondo comma, della decisione 1° settembre 1983, chiedere che il suo caso sia riesaminato in vista di un eventuale inquadramento nel grado A5.

45 Si deve in primo luogo constatare che, pur se l'art. 31 dello Statuto non fa esplicita menzione della nozione di esperienza professionale, tuttavia dalla costante giurisprudenza risulta che l'esperienza professionale di una persona assunta come dipendente è uno degli elementi che l'APN può prendere in considerazione per fissare il suo inquadramento nel grado, in particolare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenze 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, Racc. pag. I-3009, punto 15, e 1° luglio 1999, causa C-155/98 P, Alexopoulou/Commissione, Racc. pag. I-4069, punto 13).

46 Conformemente all'art. 3 dello Statuto, la data di nomina di un dipendente di ruolo non può essere anteriore a quella della sua entrata in servizio. Se un dipendente di ruolo può acquisire una formazione o svolgere attività professionali fino al giorno precedente quello della sua entrata in servizio, è la data di quest'ultima quella che deve essere considerata come dies ad quem per calcolare la durata dell'esperienza professionale che può essere valutata ai fini dell'inquadramento nel grado.

47 L'art. 31 dello Statuto deve pertanto essere interpretato nel senso che, qualora l'esperienza professionale venga presa in considerazione ai fini dell'inquadramento nel grado, l'ultimo giorno utile considerato ai fini del computo della durata di tale esperienza deve essere il giorno che precede quello (dies ad quem) dell'entrata in servizio. Ne consegue che, nella parte in cui prevede un dies ad quem che corrisponde a quello della data dell'offerta d'impiego, l'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983 non può essere applicato per quanto riguarda l'assunzione di dipendenti di ruolo.

48 E' tuttavia necessario verificare se la stessa conclusione s'impone per quanto riguarda l'assunzione di un agente temporaneo.

49 Si deve a questo proposito constatare che, se è vero che il RAA non prevede regole applicabili all'inquadramento nel grado degli agenti temporanei, la Commissione ha tuttavia reso applicabile a questi ultimi, mutatis mutandis, la decisione 1° settembre 1983, come viene precisato dall'art. 5 di questa.

50 Si deve pertanto verificare se l'inapplicabilità dell'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983, conclusione alla quale la Corte è pervenuta al punto 47 della presente sentenza per quanto riguarda i dipendenti di ruolo s'imponga altresì per quanto riguarda gli agenti temporanei o se elementi tipici della situazione di questi ultimi giustifichino il mantenimento dell'applicazione di quest'ultima disposizione, cioè la presa in considerazione della data dell'offerta d'impiego come costitutiva del dies ad quem ai fini del computo della durata dell'esperienza professionale.

51 Secondo la Commissione non sarebbe possibile, specie per motivi di bilancio, tener conto, al momento della definizione dell'offerta d'impiego, di un'esperienza professionale eventualmente acquisita nell'intervallo compreso tra l'offerta d'impiego e l'effettiva entrata in servizio del candidato. Si deve tuttavia constatare che è stata la Commissione stessa, in primo luogo, a imporre di trattare gli agenti temporanei allo stesso modo dei dipendenti di ruolo, in secondo luogo, a indicare nella decisione 1° settembre 1983 che la durata minima dell'esperienza professionale ai fini dell'inquadramento nel primo scatto del grado A5 è di dodici anni e, in terzo luogo, ad adottare la prassi di fare offerte d'impiego di agenti temporanei che coprono contemporaneamente più carriere. Prendendo in considerazione tali elementi, essa aveva il dovere di essere previdente sul piano del bilancio al fine di tener conto dei casi in cui dovrebbe essere presa in considerazione l'esperienza professionale acquisita da un candidato tra la data dell'offerta d'impiego e quella della sua entrata in servizio, ai fini dell'inquadramento di quest'ultimo in un grado diverso da quello proposto nella detta offerta d'impiego.

52 Non è neppure sostenibile che sarebbe giustificato prendere in considerazione il momento della definizione dell'offerta d'impiego per il motivo che, in linea di principio, la definizione dell'offerta d'impiego e l'effettiva entrata in servizio dell'agente sono molto ravvicinate nel tempo. Infatti, l'asserita rarità di talune situazioni non può giustificare una disparità di trattamento rispetto al candidato dipendente di ruolo, al quale lo Statuto riconosce il diritto che venga presa in considerazione l'esperienza professionale acquisita fino alla data della sua entrata in servizio.

53 Infine, è inesatto pretendere che, imponendo all'istituzione di rivedere i termini dell'offerta d'impiego dopo che è stata accettata dall'agente assunto al fine di tener conto dell'esperienza professionale acquisita da quest'ultimo tra il momento della detta offerta e l'effettiva entrata in servizio del candidato, si consenta all'agente, senza motivi obiettivi né alcuna possibilità di controllo effettivo da parte dell'istituzione, di rimandare l'entrata in servizio allo scopo di ottenere un inquadramento migliore. Infatti, la data di entrata in servizio dell'agente può essere fissata nell'offerta d'impiego e costituire quindi un elemento essenziale di quest'ultimo. Infatti, ciò consentirebbe all'istituzione di valutare previamente l'esperienza professionale da prendere eventualmente in considerazione ai fini dell'inquadramento dell'agente. L'istituzione ha pertanto il controllo della determinazione della data di entrata in servizio e allo stesso tempo del suo rispetto da parte dell'agente interessato.

54 Da quanto precede risulta che, in quanto accoglie come dies ad quem la data dell'offerta d'impiego e non quella dell'entrata in servizio, il combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della decisione 1° settembre 1983 e dell'art. 5 della medesima decisione prevede per gli agenti temporanei e senza un'obiettiva giustificazione una regola per il computo della durata dell'esperienza professionale presa in considerazione diversa da quella applicabile ai dipendenti di ruolo conformemente all'art. 31 dello Statuto. Così operando, viene violato il principio della parità di trattamento quale risulta dalla regola che la Commissione si è imposta mediante l'art. 5 della detta decisione.

55 Ne consegue che il motivo di merito del ricorrente va accolto e che le decisioni 15 marzo e 5 novembre 1996 vanno annullate.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Libéros ha chiesto la condanna della Commissione, quest'ultima, rimasta soccombente, dev'essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dal sig. Libéros, sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 marzo 2000 (causa T-29/97), Libéros/Commissione, è annullata.

2) La decisione della Commissione delle Comunità europee 15 marzo 1996, che fissa l'inquadramento definitivo del sig. Libéros nel grado A7, e la decisione 5 novembre 1996, che respinge il reclamo dallo stesso proposto avverso tale decisione d'inquadramento, sono annullate.

3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a sostenere tutte le spese dei giudizi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

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