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Document 62000CJ0158

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2002.
    Granducato del Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee.
    Liquidazione dei conti - FEAOG - Esercizi finanziari 1996-1998 - Seminativi - Procedura che la Commissione deve seguire.
    Causa C-158/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-05373

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:367

    62000J0158

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2002. - Granducato del Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee. - Liquidazione dei conti - FEAOG - Esercizi finanziari 1996-1998 - Seminativi - Procedura che la Commissione deve seguire. - Causa C-158/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05373


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Elaborazione delle decisioni - Comunicazione scritta da parte della Commissione agli Stati membri dei risultati delle verifiche - Contenuto - Presupposti - Inosservanza - Effetto

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c); regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1, primo comma]

    Massima


    $$Ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», la Commissione, qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie, deve comunicare le sue constatazioni allo Stato membro interessato. Tale comunicazione deve indicare i provvedimenti correttivi da adottare per garantire in futuro l'osservanza delle norme di cui trattasi, deve contenere una valutazione delle spese che la Commissione pensa di escludere e deve fare riferimento al regolamento n. 1663/95. Lo Stato membro deve disporre di due mesi per rispondervi. A questo proposito, la Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa ha imposto a se stessa mediante i regolamenti di applicazione. Infatti, l'inosservanza di tali condizioni, a seconda della sua importanza, può privare del suo contenuto sostanziale la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, il quale limita nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato.

    Non soddisfa le condizioni sancite dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 una lettera della Commissione che non faccia alcun riferimento al detto regolamento, non contenga alcuna valutazione delle spese idonee ad essere oggetto di rifiuto del finanziamento e preveda un termine di risposta di sei settimane. Per effetto di queste tre irregolarità, la Commissione ha violato in maniera significativa le norme previste dal citato art. 8, n. 1, e leso la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70. Una lettera del genere non può pertanto costituire né una lettera ai sensi del detto art. 8 né il punto di partenza del termine di ventiquattro mesi contemplato dal regolamento n. 729/70.

    ( v. punti 23-24, 26-27 )

    Parti


    Nella causa C-158/00,

    Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. F. Hoffstetter, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Nothar, avocat,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e G. Berscheid, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1_ marzo 2000, 2000/216/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 67, pag. 37), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario per gli esercizi finanziari 1996-1998 spese per un ammontare di LUF 56 106 800 effettuate dal Granducato di Lussemburgo nel settore dei seminativi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: A. Tizzano

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 27 aprile 2000 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1_ marzo 2000, 2000/216/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 67, pag. 37), in quanto esclude dal finanziamento comunitario per gli esercizi finanziari 1996-1998 spese per un ammontare di LUF 56 106 800 effettuate dal Granducato di Lussemburgo nel settore dei seminativi.

    Ambito normativo

    2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), nella versione modificata con regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), all'art. 5, nn. 2, lett. c), e 3, così dispone:

    «2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:

    (...)

    c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

    Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

    In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame [prima] di una decisione di rifiuto del finanziamento.

    La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.

    Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. (...)

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare la certificazione dei conti, di cui al paragrafo 1, nonché le procedure relative alle decisioni di cui al paragrafo 2».

    3 Il regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 158, pag. 6), all'art. 8, nn. 1 e 2, dispone quanto segue:

    «1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

    Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro, facendo riferimento alla decisione n. 94/442/CE della Commissione.

    2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono adottate in seguito all'esame delle relazioni predisposte dall'organo di conciliazione a norma della decisione n. 94/442/CE».

    4 La decisione della Commissione 1_ luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45), ha istituito un organo di conciliazione che interviene nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG. A tenore dell'art. 1, n. 2, lett. a), di tale decisione, «la posizione assunta dall'organo [di conciliazione] lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti».

    5 Le linee guida della Commissione in materia di rettifiche forfettarie sono state fissate nel documento VI/5330/97 del 23 dicembre 1997 (in prosieguo: il «documento VI/5330/97»).

    6 La Commissione distingue in tale documento due categorie di controlli:

    «- i controlli essenziali, ossia le verifiche amministrative e materiali di elementi sostanziali, in particolare l'esistenza dell'oggetto della domanda di pagamento, il quantitativo e condizioni qualitative compreso il rispetto dei termini, le condizioni di raccolta, il periodo di magazzinaggio, ecc. Tali controlli vengono eseguiti in loco e mediante controlli incrociati rispetto a dati indipendenti quali i registri fondiari;

    - i controlli complementari, ossia le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande quali ad esempio la verifica del rispetto dei termini per la presentazione, l'individuazione di domande doppie, l'analisi dei rischi, l'applicazione di sanzioni e l'adeguata vigilanza sulle procedure».

    7 Ai termini del documento VI/5330/97 la Commissione applica come segue i vari tassi di rettifica forfettaria:

    «Qualora uno o più controlli essenziali non vengano applicati o siano applicati in modo tanto carente o sporadico da risultare affatto inefficaci ai fini della decisione sull'ammissibilità della domanda o della prevenzione delle irregolarità, si giustifica una rettifica del 10% in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il Fondo.

    Qualora vengano applicati tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l'intensità imposti dalla normativa, si giustifica una rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo.

    Qualora uno Stato membro abbia effettuato adeguatamente i controlli essenziali, ma abbia completamente tralasciato uno o più controlli complementari, si giustifica una rettifica del 2% dati il minore rischio di danno finanziario per il Fondo e la minore gravità della violazione».

    Il procedimento di liquidazione di cui trattasi

    8 Dal 5 al 7 dicembre 1995 gli uffici della Commissione effettuavano in Lussemburgo un controllo avente ad oggetto i pagamenti relativi al regime di sostegno ai produttori di talune culture seminative. Tale verifica si riferiva alle campagne 1993/94 e 1994/95.

    9 Con lettera 13 febbraio 1996 (in prosieguo: la «lettera 13 febbraio 1996») la Commissione comunicava alle autorità lussemburghesi i risultati di tali verifiche chiedendo di farle pervenire le loro risposte e i loro eventuali commenti entro un termine di sei settimane.

    10 I servizi della Commissione effettuavano un nuovo controllo dal 24 al 26 giugno 1997. Tale controllo aveva ad oggetto l'esame dei pagamenti effettuati a titolo del regime dei seminativi per le campagne di commercializzazione 1995/96 e 1996/97.

    11 Con lettera 26 maggio 1998 (in prosieguo: la «lettera 26 maggio 1998») la Commissione comunicava alle autorità lussemburghesi il risultato della detta verifica facendo espresso riferimento al regolamento n. 1663/95 e chiedendo alle dette autorità di farle pervenire la loro risposta entro un termine di due mesi.

    12 Con lettera 3 agosto 1999 il Granducato di Lussemburgo chiedeva l'apertura del procedimento di conciliazione previsto dalla decisione 94/442, il quale ha dato luogo, in data 12 gennaio 2000, alla presa di posizione dell'organo di conciliazione. Quest'ultimo faceva presente che le lacune del sistema di controllo lussemburghese accertate dai servizi della Commissione erano evidenti. Notava tuttavia che dopo il primo controllo effettuato nel 1995 erano stati realizzati progressi e invitava la Commissione a verificare se il tasso di rettifica forfettaria del 5% proposto dalla Commissione doveva applicarsi all'intero periodo.

    13 Il 1_ marzo 2000 la Commissione adottava la decisione 2000/216, che costituisce l'oggetto del presente ricorso. Con tale decisione la Commissione ha confermato l'applicazione di una rettifica forfettaria del 5% all'insieme delle spese in considerazione.

    Sul primo motivo, relativo alla violazione del regolamento n. 729/70

    14 Con il primo motivo, invocato a sostegno della sua domanda di annullamento parziale della decisione 2000/216, il governo lussemburghese sostiene che il rifiuto di finanziamento della spese effettuate prima del 26 maggio 1996, in altre parole più di ventiquattro mesi prima della lettera del 26 maggio 1998, è in contrasto con le disposizioni dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. L'importo delle spese che, a tale titolo, non avrebbero potuto essere state rifiutate ammonterebbe a LUF 17 939 235.

    15 Il governo lussemburghese afferma che la lettera 26 maggio 1998 costituisce il momento in cui il termine di ventiquattro mesi previsto dalla detta disposizione ha iniziato a decorrere, poiché soltanto tale lettera fa riferimento al regolamento n. 1663/95, conformemente alle disposizioni dell'art. 8 di tale regolamento.

    16 Il governo lussemburghese sostiene che la lettera 13 febbraio 1996 non solo non fa alcun riferimento al regolamento n. 1663/95, ma non procede neppure ad alcuna valutazione delle spese che la Commissione prevedeva di escludere dal finanziamento e concede solo sei settimane alle autorità lussemburghesi per presentare le loro osservazioni. Ne conseguirebbe che tale lettera non costituisce una lettera inviata ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95. Trascurando le modalità procedurali previste da tale regolamento, la Commissione avrebbe ignorato talune formalità sostanziali e leso i diritti della difesa.

    17 La Commissione si oppone al primo motivo dedotto dal governo lussemburghese. Riconosce che la lettera 13 febbraio 1996 non fa espressamente riferimento al regolamento n. 1663/95, ma sostiene che tale lettera, come pure la lettera 26 maggio 1998, è stata inviata ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 e che non ha pertanto violato la regola relativa al termine di ventiquattro mesi previsto dal detto articolo.

    18 L'espressa menzione del regolamento n. 1663/95 in una simile comunicazione non costituirebbe una garanzia essenziale per lo Stato membro destinatario e non avrebbe pertanto il carattere di formalità essenziale.

    19 La Commissione sostiene altresì che la natura del procedimento di cui trattasi figura chiaramente indicata nell'oggetto della lettera 13 febbraio 1996 e che la relazione allegata a tale lettera contiene una precisa descrizione delle lacune constatate dai servizi della Commissione per quanto riguarda i controlli effettuati in Lussemburgo durante il periodo di cui trattasi. Ne consegue, secondo la Commissione, che il Granducato di Lussemburgo non poteva fraintendere il procedimento posto in essere. Aggiunge che dallo svolgimento di tale procedimento risulta che lo Stato membro aveva senz'altro compreso le conseguenze che vi si ricollegavano e che non vi è stata violazione dei suoi diritti della difesa.

    20 Per quanto riguarda la mancanza, nella lettera 13 febbraio 1996, di una precisa valutazione delle spese di cui trattasi, la Commissione sostiene che il regolamento n. 1663/95 non richiede indicazioni quantitative e che una valutazione molto precisa sarebbe non solo tecnicamente difficile, ma anche inopportuna in tale fase del procedimento. Inoltre, il governo lussemburghese avrebbe potuto esso stesso, nel leggere la relazione di controllo, valutare le spese riguardate e il rischio incorso, poiché doveva conoscere i tassi di rettifica applicabili.

    21 Per quanto riguarda il termine di sei settimane concesso per la risposta nella detta lettera, invece dei due mesi previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95, la Commissione sostiene che si tratta di un mero errore amministrativo che non è in grado di dequalificare la lettera con riferimento al detto articolo. Del resto, questo termine non avrebbe potuto arrecare pregiudizio al governo lussemburghese in quanto esso avrebbe avuto di fatto a disposizione due mesi per rispondere.

    Giudizio della Corte

    22 Si deve ricordare che l'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 prevede che un rifiuto di finanziamento non può avere ad oggetto le spese effettuate prima dei ventiquattro mesi precedenti la comunicazione scritta della Commissione allo Stato membro interessato riguardante i risultati delle verifiche da essa condotte.

    23 Le modalità di applicazione del regolamento n. 729/70, in particolare i procedimenti relativi alle decisioni di rifiuto del finanziamento contemplate nel suo art. 5, n. 2, lett. c), sono enunciate nel regolamento n. 1663/95. La Corte ha così ricordato che l'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 precisa il contenuto della comunicazione scritta con la quale la Commissione comunica il risultato delle sue verifiche agli Stati membri (v. sentenza 24 gennaio 2002, causa C-170/00, Finlandia/Commissione, Racc. pag. I-1007, punto 26). In base a questo articolo, tale comunicazione deve indicare i provvedimenti correttivi da adottare per garantire in futuro l'osservanza delle norme di cui trattasi, deve contenere una valutazione delle spese che la Commissione pensa di escludere e deve fare riferimento al regolamento n. 1663/95. Lo Stato membro deve disporre di due mesi per rispondervi.

    24 Conformemente alla giurisprudenza della Corte la Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa ha imposto a se stessa mediante i regolamenti di applicazione (v. sentenza Finlandia/Commissione, citata, punto 34). Infatti, l'inosservanza di tali condizioni, a seconda della sua importanza, può privare del suo contenuto sostanziale la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, il quale limita nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato.

    25 Si deve pertanto verificare in quale misura la lettera 13 febbraio 1996 risponde alle condizioni sancite dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.

    26 Dagli atti risulta che la lettera 13 febbraio 1996 non soddisfa tre delle condizioni previste dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, cioè il riferimento al detto regolamento, la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento comunitario e l'assegnazione di un termine di due mesi per la risposta. Infatti, tale lettera non fa alcun riferimento al detto regolamento, non contiene alcuna valutazione delle spese idonee ad essere oggetto di rifiuto del finanziamento e prevede un termine di risposta di sei settimane.

    27 E' giocoforza constatare che, per effetto di queste tre irregolarità, la Commissione ha violato in maniera significativa le norme previste dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 e leso la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70. La lettera 13 febbraio 1996 non può pertanto costituire né una lettera ai sensi del detto art. 8 né il punto di partenza del termine di ventiquattro mesi contemplato dal regolamento n. 729/70.

    28 Il primo motivo dedotto dal governo lussemburghese va pertanto accolto.

    Sul secondo motivo, relativo a una motivazione errata e a un manifesto errore di valutazione

    29 Con il secondo motivo il governo lussemburghese sostiene che la motivazione della decisione 2000/216 è erronea in quanto non tiene conto degli elementi di prova dedotti dal governo lussemburghese per valutare, nei loro giusti limiti, le conseguenze finanziarie delle irregolarità accertate. La Commissione sarebbe pertanto incorsa in un errore manifesto di valutazione. In particolare, il detto governo respinge le conclusioni della Commissione circa varie constatazioni di irregolarità commesse dalle autorità lussemburghesi nei controlli amministrativi degli atti e nelle verifiche in loco.

    30 Per quanto riguarda i controlli amministrativi il governo lussemburghese riconosce che in due fascicoli sono stati commessi errori. Riconosce anche che, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1995/96, non disponeva inizialmente degli strumenti informatici necessari per effettuare i controlli incrociati richiesti dalla normativa comunitaria e che si sono avuti problemi anche per le campagne successive. Riconosce altresì che gli scambi di informazioni con i paesi limitrofi sono stati praticati solo a partire dal 1998 e che sanzioni con effetto retroattivo sono state applicate solo a partire dal 1999. Sostiene cionondimeno che tali lacune non hanno avuto un impatto finanziario significativo e respinge la conclusione alla quale perviene la Commissione secondo cui i controlli amministrativi non sarebbero stati sempre affidabili.

    31 Per quanto riguarda i controlli in loco, il governo lussemburghese sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, le autorità nazionali competenti procedono ad un'analisi dei rischi per scegliere le aziende che devono costituire oggetto di controlli. Ammette che talune ispezioni in loco hanno evidenziato difetti, ma afferma che per la maggior parte di esse, cioè per oltre il 95%, si sono svolte correttamente. La Commissione si baserebbe su due controlli svolti nel 1995 e nel 1997, che riguarderebbero solo due uffici regionali sui quattro operanti nel Granducato.

    32 Il governo lussemburghese sostiene inoltre che il numero di controlli in loco è aumentato in maniera opportuna. L'asserita assenza di chiarezza nelle relazioni di controllo non avrebbe in pratica posto problemi, perché agli agenti incaricati del controllo amministrativo era del tutto possibile chiedere spiegazioni agli agenti che effettuavano verifiche in loco.

    33 Il governo lussemburghese afferma inoltre che i casi di assenza di controllo in loco non sono stati numerosi e che in due casi soltanto tali controlli hanno riguardato meno del 30% delle parcelle.

    34 In generale, il governo lussemburghese sottolinea i progressi quantitativi compiuti dai suoi controlli e gli sforzi che le autorità competenti continuano a porre in essere.

    35 La Commissione sostiene che dagli argomenti svolti dal governo lussemburghese risulta che questo non contesta assolutamente la maggior parte dei fatti da lei ascrittigli. Tale governo tenterebbe sostanzialmente di ridurre al minimo l'impatto delle critiche mosse nei suoi confronti.

    36 Per quanto riguarda i controlli amministrativi, la Commissione rileva che essi hanno presentato lacune dovute a problemi informatici nel corso della campagna 1995/96 e che, nonostante taluni miglioramenti nella campagna 1997/98 non erano state ancora soppresse tutte le anomalie.

    37 Per quanto riguarda i controlli in loco, la Commissione, facendo riferimento al sistema di rettifica forfettaria previsto nel documento VI/5330/97, sostiene che si tratta di controlli essenziali la cui insufficienza basta a giustificare l'applicazione del tasso di rettifica del 5%.

    38 La Commissione contesta l'affermazione del governo lussemburghese secondo la quale le autorità competenti avrebbero proceduto ad un'analisi adeguata dei rischi al fine di determinare le parcelle da controllare. Per quanto riguarda la qualità dei controlli in loco, la Commissione sostiene che il controllo effettuato nel 1995 aveva rilevato punti deboli nel sistema di controllo lussemburghese e che le lacune evidenziate sono state constatate anche in occasione del controllo del 1997. Essa considera che tutte queste constatazioni contraddicono l'argomento del governo lussemburghese secondo cui la maggior parte dei controlli, cioè più del 95%, è stata effettuata correttamente.

    39 La Commissione ribadisce che, in violazione dell'art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), il numero dei controlli non è stato sufficientemente aumentato a seguito delle importanti irregolarità riscontrate. Per quanto riguarda l'argomento del governo lussemburghese circa gli strumenti che consentirebbero di ovviare alla mancanza di chiarezza delle relazioni di controllo, cioè i contatti informali tra agenti, esso dovrebbe essere disatteso.

    40 La Commissione respinge l'affermazione del governo lussemburghese secondo cui i due uffici interessati dai controlli svolti dalla Commissione non sarebbero rappresentativi, sottolineando, in particolare, che essi coprivano la metà del territorio.

    41 La Commissione rileva inoltre che il governo lussemburghese fa menzione di vari miglioramenti apportati nell'ambito dei suoi controlli, ma sostiene che esse sono state insufficienti nel corso degli esercizi controversi.

    Giudizio della Corte

    42 Si deve constatare che il governo lussemburghese non contesta la maggior parte delle lacune riscontrate dai servizi della Commissione per quanto riguarda sia i controlli amministrativi che i controlli in loco. Del resto, l'esame degli atti non ha evidenziato alcun manifesto errore di valutazione nel quale la Commissione sia incorsa all'atto dell'adozione della decisione 2000/216 e i motivi dedotti dalla Commissione a sua giustificazione appaiono pertanto sufficienti.

    43 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

    Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle linee guida di cui al documento VI/5330/97 e del principio di proporzionalità

    44 Con il terzo motivo il Granducato di Lussemburgo rimprovera alla Commissione, all'atto della fissazione del tasso di rettifica, di non aver tenuto conto, a titolo di circostanza attenuante, del fatto che le autorità lussemburghesi avevano compiutto considerevoli sforzi di miglioramento a partire dal 1996, come sarebbe stato del resto riconosciuto dall'organo di conciliazione.

    45 Questo approccio della Commissione sarebbe in contrasto con le linee guida esposte nel documento VI/5330/97 e l'applicazione di un tasso di rettifica del 5% sarebbe totalmente sproporzionato rispetto al rischio di perdite da parte del FEAOG, che in realtà sarebbe inesistente.

    46 La Commissione sostiene che i controlli effettuati nel dicembre 1995 e nel giugno 1997 hanno rivelato lacune ancora presenti a metà del 1997, di gravità tale per cui i miglioramenti riscontrati non erano sufficienti a giustificare una riduzione della rettifica relativa a quest'ultimo anno.

    47 La Commissione sostiene altresì che, dal momento che i controlli effettuati dalle autorità nazionali sono lacunosi, il rischio di perdita per il FEAOG è evidente. Se il numero delle irregolarità commesse dagli operatori non può essere accertato con precisione, si dovrebbe applicare una rettifica forfettaria. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui il FEAOG non avrebbe subito alcuna perdita grazie alle asserite misure di correzione adottate dalle autorità lussemburghesi, la Commissione sostiene che basta ricordare che tali misure erano incomplete e adottate fuori termine.

    48 La Commissione aggiunge che le conclusioni dell'organo di conciliazione hanno confermato le lacune del sistema di controllo lussemburghese. Tale organo si sarebbe limitato a suggerire alla Commissione di rivedere l'applicazione del tasso del 5% per tutto il periodo nel suo insieme. La Commissione ricorda di non essere vincolata dalle raccomandazioni dell'organo di conciliazione.

    Giudizio della Corte

    49 Con questo motivo il governo lussemburghese contesta il tasso, pari al 5%, della rettifica forfettaria applicata con decisione 2000/216 alle spese effettuate dal Granducato di Lussemburgo nel settore dei seminativi.

    50 Dall'esame degli atti risulta che gran parte delle anomalie riscontrate dalla Commissione non viene contestata dal governo lussemburghese. Del resto, come menzionato dalla Commissione, l'organo di conciliazione ha confermato le lacune rilevate dai servizi della Commissione per quanto riguarda i controlli effettuati dalle autorità lussemburghesi. Per quanto riguarda la raccomandazione rivolta dall'organo di conciliazione alla Commissione e diretta a rivedere l'applicazione del tasso di rettifica del 5%, si deve ricordare che, a tenore dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione 94/442, la presa di posizione dell'organo di conciliazione non vincola la Commissione.

    51 Data l'importanza delle anomalie riscontrate, in particolare di quelle vertenti sui controlli in loco, è giocoforza constatare che esse possono giustificare una rettifica del 5%.

    52 Ne consegue che il terzo motivo dev'essere respinto.

    53 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la decisione 2000/216 va annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese effettuate dal Granducato di Lussemburgo nel settore dei seminativi anteriormente al 26 maggio 1996. Per il resto il ricorso va respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    54 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché nella specie ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, ciascuna di queste sopporta le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione della Commissione 1_ marzo 2000, 2000/216/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese effettuate dal Granducato di Lussemburgo nel settore dei seminativi anteriormente al 26 maggio 1996.

    2) Per il resto il ricorso è respinto.

    3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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