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Document 62000CJ0023

Sentenza della Corte del 26 febbraio 2002.
Consiglio dell'Unione europea contro Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C. H. Boehringer Sohn.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Domanda di annullamento parziale di una sentenza nei limiti in cui il Tribunale di primo grado dichiara non necessario statuire su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso da esso respinto.
Causa C-23/00 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-01873

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:118

62000J0023

Sentenza della Corte del 26 febbraio 2002. - Consiglio dell'Unione europea contro Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C. H. Boehringer Sohn. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Domanda di annullamento parziale di una sentenza nei limiti in cui il Tribunale di primo grado dichiara non necessario statuire su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso da esso respinto. - Causa C-23/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01873


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Pronunce impugnabili - Esame d'ufficio da parte della Corte - Domanda di annullamento di una sentenza del Tribunale nei limiti in cui questo dichiara che non è necessario statuire su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso da esso respinto - Rigetto

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, n. 1)

Massima


$$La Corte deve esaminare d'ufficio la questione se le conclusioni formulate dal ricorrente in sede d'impugnazione siano dirette contro una decisione del Tribunale impugnabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Le decisioni che pongono termine ad un incidente processuale relativo ad un'eccezione di irricevibilità, a norma della detta disposizione, sono le decisioni che arrecano pregiudizio ad una delle parti ammettendo o respingendo tale eccezione di irricevibilità.

Ciò non si verifica quando dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che non era necessario pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, visto che le conclusioni del ricorrente dovevano, in ogni caso, essere respinte nel merito.

Spetta al Tribunale valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fatto di respingere nel merito il ricorso senza statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, il che non può essere considerato lesivo per quest'ultimo.

( v. punti 46, 50-52 )

Parti


Nel procedimento C-23/00 P,

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Sims-Robertson e dal sig. I. Díez Parra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 1° dicembre 1999 nelle cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-3427),

procedimento in cui le altre parti sono:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,

C. H. Boehringer Sohn,

con sede in Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Fosselard, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado nella causa T-125/96

e convenuta in primo grado nella causa T-152/96,

Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. A. Vandencasteele, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV), con sede in L'Aia (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti G. van der Wal, advocaat, e L. Parret, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti in primo grado,

e

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Lloyd Jones, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado

nella causa T-125/96,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 gennaio 2000, il Consiglio dell'Unione europea ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 1° dicembre 1999 nelle cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-3427; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Ambito normativo

2 Il 26 giugno 1990 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1).

3 In applicazione del regolamento n. 2377/90, la Commissione stabilisce un limite massimo di residui (in prosieguo: il «LMR»), definito all'art. 1, n. 1, lett. b), di tale regolamento come la concentrazione massima di residui risultante dall'uso di un medicinale veterinario «che la Comunità può ammettere che sia consentita legalmente o riconosciuta accettabile negli o sugli alimenti».

4 Il regolamento n. 2377/90 prevede che le sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari devono essere incluse, previa valutazione dei rischi che comportano per la sanità pubblica, in uno dei quattro elenchi che formano oggetto degli allegati I-IV del detto regolamento. L'allegato I riguarda le sostanze per le quali può essere stabilito un LMR, l'allegato II si riferisce a quelle per le quali non appare necessario stabilire un LMR, l'allegato III è relativo alle sostanze per le quali possono essere stabiliti LMR provvisori in presenza di determinate condizioni e l'allegato IV riguarda le sostanze per le quali, a causa della loro pericolosità, non può essere stabilito alcun LMR.

5 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2377/90 dispone:

«Per ottenere che venga inclusa negli allegati I, II o III una nuova sostanza farmacologicamente attiva che sia:

- destinata ad essere impiegata in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare,

e

- destinata ad essere immessa sul mercato di uno o più Stati membri che non hanno precedentemente autorizzato l'impiego di tale sostanza per gli animali da produzione alimentare,

il responsabile della commercializzazione presenta una domanda alla Commissione (...)».

6 Il 29 aprile 1996 il Consiglio adottava la direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, pag. 3).

7 Ai sensi del sesto considerando della direttiva 96/22, l'uso improprio delle sostanze ß-agoniste può presentare un grave pericolo per la salute umana e, nell'interesse dei consumatori, occorre vietarne la detenzione, la somministrazione agli animali di tutte le specie e la commercializzazione a tal fine.

8 A questo scopo l'art. 2, lett. b), della direttiva 96/22 prevede che gli Stati membri provvedono a vietare «l'immissione sul mercato di sostanze ß-agoniste al fine di somministrarle ad animali le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano a fini diversi da quelli previsti dall'articolo 4, punto 2».

9 L'art. 3 della direttiva 96/22 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono a vietare:

a) la somministrazione (...) ad un animale d'azienda (...) di sostanze ß-agoniste;

b) la detenzione, in un'azienda, eccetto sotto controllo ufficiale, di animali di cui alla lettera a), nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano degli animali d'azienda (...) che contengono le sostanze di cui alla lettera a), ovvero in cui si sia constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati conformemente agli articoli 4 o 5;

(...)

d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);

e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d)».

10 In forza dell'art. 4, primo comma, punto 2, della direttiva 96/22, gli Stati membri, in deroga agli artt. 2 e 3 della suddetta direttiva, possono autorizzare la somministrazione, a scopi terapeutici definiti, di medicinali veterinari autorizzati contenenti in particolare sostanze ß-agoniste a certe categorie di bovini, agli equidi e agli animali da compagnia.

11 L'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 96/22 definisce il «trattamento terapeutico» come «la somministrazione - in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva - ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità (...) e, per quanto riguarda le sostanze ß-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni».

12 L'8 luglio 1996 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1312/96, che modifica l'allegato III del regolamento n. 2377/90 (GU L 170, pag. 8).

13 In seguito alla modifica introdotta dal regolamento n. 1312/96, l'allegato III del regolamento n. 2377/90 fissa LMR provvisori per una particolare sostanza ß-agonista, il clenbuterol idroclorurato (in prosieguo: il «clenbuterol»), specificando sotto la sua rubrica «Altre disposizioni», da un lato, la data di scadenza di tali LMR, cioè il 1° luglio 2000, e, dall'altro, le indicazioni terapeutiche autorizzate per tale sostanza, cioè, nel caso dei bovini, soltanto per la tocolisi delle vacche al momento del parto e, nel caso degli equidi, per la tocolisi e la terapia dei disturbi respiratori.

14 A tale proposito, nel regolamento n. 1312/96, al settimo considerando, si sottolinea che «la direttiva [96/22] vieta l'uso di clenbuterol in tutti gli animali da allevamento eccetto che negli equini e nelle vacche a fini terapeutici specifici».

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

15 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dai punti 3, 4, 36 e 37 della sentenza impugnata, sono i seguenti.

16 La Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (in prosieguo: la «BI Vetmedica») è una società che produce e commercializza medicinali veterinari. Essa è una controllata di proprietà esclusiva della C.H. Boehringer Sohn (in prosieguo: la «Boehringer»), la quale è una tra le prime venti società farmaceutiche mondiali.

17 La quota di mercato della BI Vetmedica rappresentava, secondo quanto da questa dichiarato dinanzi al Tribunale, il 97% circa delle vendite nell'Unione europea dei medicinali veterinari colpiti dal divieto delle sostanze ß-agoniste previsto dalla direttiva 96/22.

18 Il 20 luglio 1994 la BI Vetmedica ha presentato alla Commissione, in base al regolamento n. 2377/90, una domanda volta alla determinazione di LMR per il clenbuterol per quanto riguarda i bovini e gli equidi. Con parere 3 gennaio 1996 il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato, per motivi di metodologia scientifica, l'adozione di LMR provvisori, con scadenza al 1° luglio 2000. A seguito di tale domanda la Commissione ha adottato il regolamento n. 1312/96.

19 In tali circostanze, il 9 agosto 1996 la BI Vetmedica e la Boehringer hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, registrato con il numero T-152/96, nel quale concludevano, in particolare, che il Tribunale volesse:

- annullare gli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva 96/22, nella misura in cui essi vietano l'immissione sul mercato di medicinali veterinari contenenti sostanze ß-agoniste da somministrare a scopi terapeutici agli animali la cui carne ed i cui prodotti sono destinati al consumo umano;

- condannare la Comunità a risarcire il danno che esse hanno subito in seguito all'adozione dell'atto impugnato.

20 Il 27 settembre 1996 la BI Vetmedica e la Boehringer hanno proposto dinanzi al Tribunale un secondo ricorso, registrato con il numero T-152/96, nel quale concludevano, in particolare, che il Tribunale volesse:

- dichiarare, conformemente all'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), che la direttiva 96/22, nella misura in cui vieta l'immissione sul mercato di medicinali veterinari contenenti sostanze ß-agoniste da somministrare a scopi terapeutici agli animali da azienda, è illegittima e non può quindi servire a giustificare le restrizioni previste al regolamento n. 1312/96;

- annullare il regolamento n. 1312/96 nella misura in cui limita la validità dei LMR stabiliti per il clenbuterol a talune precise utilizzazioni terapeutiche.

21 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 1996, il Consiglio ha sollevato, nella causa T-125/96, un'eccezione di irricevibilità sulla base dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

22 Con ordinanza 13 giugno 1997 il Tribunale ha ammesso l'intervento nella causa T-125/96, da un lato, della Fédération européenne de la santé animale (in prosieguo: la «Fedesa») e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a sostegno delle conclusioni della BI Vetmedica e della Boehringer e, dall'altro, della Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (in prosieguo: la «SKV») e della Commissione, a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza in pari data, il Tribunale ha ammesso l'intervento nella causa T-152/96, da un lato, della Fedesa, a sostegno delle conclusioni della BI Vetmedica e della Boehringer, e, dall'altro, della SKV e del Consiglio, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

La sentenza impugnata

23 In via preliminare, il Tribunale ha constatato, al punto 57 della sentenza impugnata, che:

«La domanda di annullamento parziale del regolamento n. 1312/96, nella causa T-152/96, si fonda essenzialmente sull'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti della direttiva 96/22, il cui parziale annullamento costituisce, in parte, l'oggetto del ricorso nella causa T-125/96. Pertanto, gli argomenti invocati dalle ricorrenti al fine di contestare la legittimità della detta direttiva sono, in sostanza, identici nelle due cause».

24 Alla luce di quanto precede, il Tribunale, al punto 58 della sentenza impugnata, ha ritenuto opportuno pronunciarsi anzitutto sulla questione, comune alle due cause, della legittimità della direttiva 96/22 prima di esaminare le altre questioni di ricevibilità e di merito sollevate da ciascuna di esse.

25 Dopo aver esaminato, ai punti 59-141 della sentenza impugnata, la questione della legittimità della direttiva 96/22, il Tribunale, al punto 142 di tale sentenza, è giunto alla conclusione, che i quattro motivi dedotti dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer al fine di provare l'illegittimità della direttiva 96/22 dovevano essere dichiarati infondati.

26 Pertanto il Tribunale ha concluso, al punto 143 della sentenza impugnata, che la domanda della BI Vetmedica e della Boehringer di annullamento parziale della direttiva 96/22, nella causa T-125/96, doveva in ogni caso essere dichiarata infondata, senza che occorresse statuire sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio.

27 Allo stesso modo, al punto 146 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver ricordato di aver già constatato che la direttiva 96/22 non viola alcuna delle regole di diritto invocate dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer, ha affermato che la domanda di risarcimento introdotta da queste ultime nella causa T-125/96, essendo basata sull'asserita violazione di tali regole, andava in ogni caso dichiarata infondata senza che occorresse statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

28 Quanto al ricorso proposto dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer per l'annullamento del regolamento n. 1312/96, nella causa T-152/96, il Tribunale ha anzitutto concluso ai punti 173 e 175 della sentenza impugnata che esso era ricevibile.

29 In seguito, al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, nel merito, che i due motivi dedotti dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer a sostegno del detto ricorso traevano fondamento da una medesima eccezione relativa all'illegittimità della direttiva 96/22.

30 Il Tribunale ha quindi affermato, al punto 180 della sentenza impugnata, che, essendo stati respinti i vari motivi dedotti dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer al fine di provare l'illegittimità della direttiva 96/22, ne conseguiva che l'eccezione d'illegittimità così sollevata dalle medesime doveva in ogni caso essere dichiarata infondata, senza che occorresse statuire sull'irricevibilità della detta eccezione sollevata dalla Commissione e dal Consiglio.

31 Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato, al punto 181 della sentenza impugnata, che i due motivi su cui la BI Vetmedica e la Boehringer fondavano il loro ricorso di annullamento del regolamento n. 1312/96 dovevano anch'essi essere dichiarati infondati, in quanto poggiavano sull'asserita illegittimità della direttiva 96/22.

32 Infine, ai punti 182-197 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato un terzo motivo, dedotto dalla Fedesa nella sua memoria di intervento e dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer nelle loro risposte ai quesiti scritti posti dal Tribunale, secondo cui la Commissione avrebbe ecceduto il potere ad essa conferito in base al regolamento n. 2377/90 limitando la validità dei LMR per un medicinale veterinario a talune specifiche indicazioni terapeutiche.

33 A seguito di tale esame il Tribunale ha concluso, al punto 198 della sentenza impugnata, che, limitando nel regolamento n. 1312/96 la validità dei LMR fissati per il clebuterol a talune specifiche indicazioni terapeutiche per i bovini e per gli equidi, la Commissione aveva oltrepassato i poteri da essa esercitati a norma del regolamento n. 2377/90.

34 Di conseguenza, al punto 199 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il regolamento n. 1312/96 doveva essere annullato nella misura in cui limitava la validità dei LMR da esso adottati per il clenbuterol a talune specifiche indicazioni terapeutiche per i bovini e gli equidi.

35 Pertanto, il Tribunale ha così dichiarato e statuito:

«1) Le cause T-125/96 e T-152/96 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2) Il regolamento (...) 8 luglio 1996, n. 1312 (...), è annullato nella misura in cui limita la validità dei LMR che esso adotta per il clenbuterol a talune specifiche indicazioni terapeutiche per i bovini e gli equidi.

3) I ricorsi sono respinti per il resto.

4) Nella causa T-125/96, le ricorrenti e la Fédération européenne de la Santé animale (FEDESA), per quanto concerne il suo intervento, sono condannate a sopportare ciascuna le proprie spese nonché quelle del Consiglio. Il Regno Unito, la Commissione e la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

5) Nella causa T-152/96, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese delle ricorrenti e della Fédération européenne de la Santé animale (FEDESA), mentre la rimanente metà resta a loro carico. Il Consiglio e la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopporteranno ciascuno le proprie spese».

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

36 Il Consiglio conclude che la Corte voglia:

- statuire sull'eccezione di irricevibilità da esso sollevata in primo grado nella causa T-125/96;

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale evita di statuire su tale eccezione.

37 A sostegno del suo ricorso il Consiglio fa valere un unico motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non avendo esaminato, come avrebbe dovuto, l'eccezione di irricevibilità dinanzi a lui sollevata dallo stesso Consiglio. Esso ritiene che, non essendosi pronunciato, prima di ogni esame del merito della causa, sul diritto di una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso di annullamento contro una direttiva, il Tribunale, da un lato, non abbia agito né secondo la lettera né secondo lo spirito dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), e, dall'altro, abbia preso una decisione in contrasto con la sua propria giurisprudenza.

38 La Commissione conclude nel senso che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale dichiara che non occorre statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio;

- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-125/96.

39 La SKV conclude nel senso che la Corte voglia:

- statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata in primo grado dal Consiglio nella causa T-125/96;

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale dichiara che non occorre statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

40 LA BI Vetmedica e la Boehringer concludono che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;

- condannare il Consiglio alle spese.

41 A sostegno delle loro conclusioni volte ad ottenere che il ricorso sia dichiarato irricevibile, la BI Vetmedica e la Boehringer fanno valere, in primo luogo, il fatto che il Consiglio avrebbe visto integralmente accolte le proprie conclusioni quale convenuto nella causa T-125/96, il che gli impedirebbe di proporre ricorso contro la sentenza del Tribunale, conformemente all'art. 49, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia. La BI Vetmedica e la Boehringer sostengono, in secondo luogo, che l'impugnazione non soddisfarebbe i requisiti posti dagli artt. 225 CE, 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura, in quanto non indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza al cui annullamento è volta tale impugnazione e neppure gli argomenti di diritto specificamente addotti a sostegno di tale domanda.

42 La Fedesa conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato;

- condannare il Consiglio alle spese.

43 Il Regno Unito conclude che la Corte voglia:

- respingere il ricorso.

Sulla ricevibilità del ricorso in esame

44 Ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia:

«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità».

45 L'impugnazione del Consiglio è volta ad ottenere che la Corte annulli la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha evitato di statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio nella causa T-125/96. A tale proposito, quest'ultimo fa riferimento nel suo ricorso ai punti 143 e 146 della sentenza impugnata.

46 La Corte deve esaminare d'ufficio la questione se le conclusioni in tal modo formulate dal Consiglio siano dirette contro una decisione del Tribunale impugnabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

47 A tale proposito, si deve preliminarmente rilevare che la decisione del Tribunale che ha concluso il procedimento nella causa T-125/96, ai sensi della menzionata disposizione, è quella con cui il Tribunale, al punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata, ha interamente deciso la controversia nel merito respingendo le conclusioni presentate dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer in tale causa.

48 La decisione del Tribunale che ha così concluso il procedimento nella causa T-125/96 non è contestata dal Consiglio, a cui è favorevole.

49 Si deve pertanto considerare che, nella sua impugnazione, il Consiglio ha inteso sostenere che, oltre alla decisione summenzionata che ha concluso il procedimento, la sentenza impugnata conteneva, alla luce dei punti 143 e 146 della sua motivazione, una seconda decisione impugnabile, relativa alla causa T-125/96, quella con cui il Tribunale avrebbe posto termine all'incidente di procedura relativo all'eccezione di irricevibilità sollevata, ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

50 Tuttavia, le decisioni che pongono termine ad un incidente processuale relativo ad un'eccezione di irricevibilità, a norma della detta disposizione, sono le decisioni che arrecano pregiudizio ad una delle parti ammettendo o respingendo tale eccezione di irricevibilità. Infatti, la Corte ha ammesso, in particolare, un ricorso contro una sentenza del Tribunale in quanto quest'ultimo aveva respinto un'eccezione di irricevibilità sollevata da una parte nei confronti di un ricorso, mentre il Tribunale, nel prosieguo della stessa sentenza, aveva respinto il ricorso (v. sentenza 21 gennaio 1999, causa C-73/97 P, Francia/Comafrica e a., Racc. pag. I-185).

51 Per contro, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale intendesse pronunciarsi con una decisione sulla ricevibilità del ricorso introdotto dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer nella sentenza T-125/96 prima di respingerlo nel merito. Dai punti 143 e 146 della sentenza impugnata risulta invece che il Tribunale ha considerato che non era necessario pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, visto che le conclusioni della BI Vetmedica e della Boehringer nella causa T-125/96 dovevano, in ogni caso, essere respinte nel merito.

52 Spetta al Tribunale valutare, come ha fatto, se una corretta amministrazione della giustizia giustificasse, nelle circostanze del caso di specie, il fatto di respingere nel merito il ricorso in tale causa senza statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, il che non può essere considerato come lesivo per quest'ultimo.

53 Da quanto precede risulta che il ricorso del Consiglio non è diretto contro alcuna decisione del Tribunale impugnabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, della Statuto CE della Corte di giustizia.

54 Ne consegue che, senza che occorra procedere all'esame dei motivi dedotti dalla BI Vetmedica e dalla Boehringer il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

55 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BI Vetmedica e la Boehringer ne hanno fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

56 L'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, anch'esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 118 di tale regolamento, prevede, al suo primo comma, che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. In conformità di questa disposizione, si deve decidere che il Regno Unito e la Commissione sopportano le proprie spese. Ai sensi del terzo comma della stessa disposizione la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa da uno Stato o da un'istituzione, sopporti le proprie spese. In applicazione di tale disposizione, si deve decidere che la Fedesa e la SKV sopportano le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e dalla C.H. Boehringer Sohn.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione delle Comunità europee, la Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) e la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopportano le proprie spese.

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